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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/05/2025, n. 1917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1917 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE – LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 6.5.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4317/2022 R.G.L., avente a oggetto opposizione avverso intimazione di pagamento e sottostanti cartelle esattoriali e avvisi di addebito,
PROMOSSA DA in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Parte_1
Marina Giuffrida;
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del suo presidente pro Controparte_1
tempore, anche quale mandatario della Controparte_2
, con l'Avv. Marco Luzi;
[...]
- opposti -
E CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_3 pro tempore, con l'Avv. Debora Maria Pettinato;
- opposta -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato in data 26.5.2022, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29320229002643617/000 e avverso i seguenti e sottostanti atti, aventi a oggetto – per quel che qui rileva – contributi previdenziali e CP_1
somme aggiuntive:
1. cartella di pagamento n. 29320070112218421000;
1 2. cartella di pagamento n. 29320110029897169000;
3. avviso di addebito n. 59320120000308482000;
4. avviso di addebito n. 59320120003027322000;
5. avviso di addebito n. 59320130001261113000;
6. avviso di addebito n. 59320130005270928000;
7. avviso di addebito n. 59320140000014989000;
8. avviso di addebito n. 59320150005384615000;
9. avviso di addebito n. 59320150005384716000;
10. avviso di addebito n. 59320160000069442000;
11. avviso di addebito n. 59320160000204187000.
A fondamento dell'opposizione parte ricorrente deduce l'intervenuta prescrizione ex art. 3 co. 9 e 10 l. 335/1995 a decorrere dalle date di notifica delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito, nonché il “…difetto di motivazione degli atti impugnati e violazione del diritto di difesa per omessa indicazione delle modalità del calcolo degli interessi di mora e dell'aggio”.
Con memoria difensiva depositata in data 16.10.2022, si sono tempestivamente costituiti in giudizio l' e la chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1 CP_2
Con memoria difensiva depositata in data 17.3.2025, si è tardivamente costituita in giudizio la eccependo, preliminarmente, il proprio Controparte_3
difetto di legittimazione passiva e la inammissibilità del ricorso per tardività e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 6.5.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Cessazione parziale materia del contendere.
2.1. Innanzitutto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo agli avvisi di addebito nn. 59320120000308482000, 59320120003027322000 e
59320150005384615000 (nn. 3, 4 e 8 della superiore elencazione).
2.2. Al riguardo giova invero richiamare l'art. 1 co. 222 l. 197/2022, secondo cui
“Sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre
2 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge
23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n.
136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 settembre 2023, l'elenco delle quote annullate, su supporto magnetico ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 al decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze 15 giugno 2015, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili in ossequio ai rispettivi principi contabili vigenti, deliberando i necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti dall'operazione di annullamento. Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento”.
2.3. Nella specie, a seguito dell'ordinanza interlocutoria dell'1.3.2024, con
“memoria generica” del 14.3.2024 l' ha dedotto che “…ai sensi dell'art. 1 co. 222, L. CP_1
197/2022, gli importi iscritti a ruolo di importo residuo fino a mille euro di cui ai sottoelencati atti impositivi: […] sono stati oggetto di stralcio.”, allegando “…lista delle cartelle/avvisi di addebito, interessati dallo stralcio in parola”.
A fronte di ciò, all'udienza del 3.5.2024 parte ricorrente ha riconosciuto e precisato che “…da tale documento prodotto dall' risultano integralmente stralciati gli atti di CP_1 cui ai nn. 3, 4 e 8 dell'atto introduttivo, mentre risulta solo parzialmente stralciato l'atto di cui al n. 9 dell'atto introduttivo”, dando altresì “…atto del deposto della “situazione debitoria” estratta dall'area riservata di parte ricorrente, da cui risulta la conferma di quanto sopra e anche l'indicazione dell'importo da pagare di € 0,00 con riguardo alla cartella esattoriale di cui al n. 2 dell'atto introduttivo e agli avvisi di addebito di cui ai nn.
10 e 11 dell'atto introduttivo” (cfr. verbale di udienza e documentazione prodotta da parte ricorrente in data 2.5.2024).
Alla successiva udienza del 5.7.2024, inoltre, parte ricorrente ha dato “…atto di avere depositato gli estratti di ruolo aggiornati relativi agli atti indicati in ricorso ai nn. 2,
3 10 e 11, da cui risulta che gli stessi non sono stati stralciati”, confermando “…nel resto quanto dedotto alla precedente udienza in ordine agli atti oggetto di stralcio […]”, mentre l' ha dedotto che “…prende atto di ciò e insiste in atti” (cfr. verbale di udienza e CP_1
documentazione prodotta da parte ricorrente in data 24.6.2024).
2.4. Sulla base di quanto – da ultimo – allegato e documentato dall' e da parte CP_1
ricorrente (cfr. memoria del 14.3.2024, verbali di udienza del 3.5.2024 e 5.7.2024 e CP_1
produzione documentale di parte ricorrente del 2.5.2024 e del 24.6.2024, cit.) e in difetto di specifiche contestazioni di (successivamente costituita in giudizio), va pertanto CP_4
dichiarata la integrale cessazione della materia del contendere con riguardo agli avvisi di addebito nn. 59320120000308482000, 59320120003027322000 e
59320150005384615000 (nn. 3, 4 e 8 dell'elencazione contenuta in ricorso).
2.5. Come precisato in giurisprudenza, infatti, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato
l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito...” (cfr., ex multis, C Cass. 10553/09; C. Cass. 22650/08).
D'altronde, “La pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza. Posta tale precisazione va affermato che la cessazione della materia del contendere non costituisca una vera e propria domanda, essendo piuttosto una sollecitazione al giudice ad esercitare il proprio potere officioso” (cfr. C. Cass. 1625/2020,
C. Cass. 19568/2017).
2.6. Conseguentemente, considerato che il concessionario della riscossione non può proseguire alcuna azione esecutiva per la riscossione di crediti annullati ex lege,
l'intimazione di pagamento impugnata va pertanto annullata in parte qua, con specifico riferimento ai suindicati avvisi di addebito per i quali è cessata la materia del contendere ex art. 1 co. 222 l. 197/2022.
3. Tempestività.
3.1. Ciò posto, con riguardo ai restanti atti per i quali non risulta integralmente cessata la materia del contendere (nn. 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10 e 11 della suindicata elencazione)
4 e alla conseguente intimazione di pagamento impugnata, va dapprima esaminata la tempestività dell'opposizione.
3.2. Allo scopo di delineare – in ragione delle doglianze formulate dall'opponente
– la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 D.lgs.
46/99. Va inoltre precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.).
3.3. In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5
d.lgs. 46/1999 stabilisce che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, invece, l'art. 29
d.lgs. 46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di
5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 35/2005, conv. in l. 80/2005).
5 3.4. In ordine alla natura del predetto termine per l'opposizione al ruolo e alle conseguenze della sua inosservanza, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare, con orientamento condiviso da questo giudice, che detto termine “è accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente. Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo”. (cfr. C. Cass. Cass. 17978/2008; e, negli stessi termini, v. anche C. Cass.
14692/2007; C. Cass. 4506/2007).
Pertanto, la mancata opposizione nel termine suddetto rende definitivo e non più contestabile il credito dell'ente previdenziale.
Non sono, invece, previsti termini di decadenza per la proposizione dell'opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c.
3.5. Nella specie, parte ricorrente non ha specificamente eccepito nell'atto introduttivo l'omessa notifica delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito de quibus.
Ed infatti, la società ricorrente ha dedotto nell'atto introduttivo che “…Nel caso di specie, gli atti impugnati e le pretese previdenziale ivi contenute e contestate, in assenza delle notifiche degli atti interruttivi la prescrizione successivi alla data di notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito, avvenute tra l'11.2.2008 ed il 5.3.2016, alla data di ricezione dell'intimazioni di pagamento (14.2.2022), erano oramai prescritte per il decorso del termine di prescrizione previsto dalla legge, e come tale non possono essere poste alla base della minacciata attività esecutiva” e ha espressamente eccepito l'intervenuta prescrizione dei crediti “…maturata successivamente alla notifica delle cartelle [e avvisi di addebito]” (cfr. ivi pag. 2), in tal modo proponendo – sotto tale profilo
– unicamente una opposizione all'esecuzione.
3.6. A prescindere da quanto sopra, qualsivoglia opposizione al ruolo e agli atti esecutivi avverso gli atti impugnati è comunque tardiva e, quindi, inammissibile.
Al riguardo appare dirimente osservare che – siccome allegato dalla stessa parte ricorrente e incontestato dalle restanti parti – l'intimazione di pagamento opposta è stata notificata a parte ricorrente in data 14.2.2022, sicché anche di tale notifica occorre tenere conto ai fini della verifica della tempestività dell'opposizione ex artt. 24 D.lgs. 46/1999 e
617 c.p.c. (cfr. pag. 1 del ricorso e intimazione di pagamento ivi allegata).
6 3.7. Stante quanto sopra e tenuto conto dell'incontestata notifica della citata intimazione di pagamento in data 14.2.2022 con riguardo alle cartelle esattoriali e agli avvisi di addebito de quibus, è da tale data che – in ogni caso – deve computarsi il termine di quaranta giorni per la proposizione dell'opposizione avverso il ruolo (sul punto, cfr.
Cass. n. 24506/2016 e C. Cass. 7156/2023, secondo cui “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento).”).
Da tale data del 14.2.2022, parimenti, deve computarsi il termine di 20 giorni ex art. 617 c.p.c. per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi con riguardo sia alle cartelle esattoriali e agli avvisi di addebito sia all'intimazione di pagamento (sub specie di difetto di motivazione, nei termini invocati in ricorso).
Nella specie, tali termini di quaranta giorni ex art. 24 D.Lgs. 46/1999 e di 20 giorni ex art. 617 c.p.c. sono stati lasciati decorrere inutilmente con la conseguenza che è inammissibile qualsivoglia opposizione al ruolo e agli atti esecutivi avverso le cartelle esattoriali, gli avvisi di addebito e l'intimazione di pagamento in esame (anche sub specie di prescrizione antecedente, peraltro neppure specificamente eccepita, e di difetto di motivazione).
3.8. In definitiva, poiché il ricorso è stato depositato in data 26.5.2022, deve ritenersi inammissibile ogni ipotesi di opposizione al ruolo e agli atti esecutivi avverso le cartelle esattoriali, gli avvisi di addebito e l'intimazione di pagamento in esame, poiché proposta oltre il termine di giorni 40 previsto dall'art. 24 co. 5 D.Lgs. 46/1999, nonché – a maggior ragione – oltre il termine di venti giorni previsto ex art. 617 c.p.c.
4. Merito.
4.1. Nel merito, con precipuo riguardo ai suindicati residui atti per i quali non risulta l'integrale cessazione della materia del contendere (id est: nn. 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10 e
11 dell'elencazione), va esaminato e parzialmente accolto il motivo di opposizione relativo all'intervenuta prescrizione successiva, nei termini in cui è stato proposto da parte ricorrente.
7 A tal fine occorre ribadire che, per un verso, mediante l'opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c. è possibile fare valere fatti estintivi o modificativi della pretesa accertata nelle cartelle esattoriali e negli avvisi di addebito impugnati anche oltre il termine di cui all'art. 24 D.lgs. 46/1999 e, per altro verso, non sono previsti termini di decadenza per la proposizione della stessa.
4.2. Con riguardo a tale motivo di opposizione, va innanzitutto evidenziato il difetto di legittimazione passiva di . CP_4
Ed invero, come già evidenziato in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio,
“...Nei superiori termini qualificata l'opposizione, deve rilevarsi come difetti di legittimazione passiva e ciò alla stregua di quanto Controparte_5 statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte che, nella sentenza n. 7514/2022 dell'8 marzo 2022, hanno evidenziato che l' non è titolare del credito, Controparte_6
quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento, sicché lo stesso difetta di legittimazione passiva, la legittimazione a contraddire, a fronte della pretesa di far valere
l'inesistenza del credito, competendo al solo ente impositore...” (cfr., da ultimo, sentenza n. 291/2023 emessa in data 26.1.2023 nel proc. n. 5250/2022 R.G. – est. dott.ssa P.
Mirenda).
4.3. Sempre in via preliminare, siccome parimenti evidenziato in precedenti pronunce di questo Ufficio (cfr. sentenza n. 73/2023 emessa in data 12.1.2023 nel proc. n.
3210/2022 R.G. – est. dott.ssa P. Mirenda), deve ribadirsi l'acquisizione ai sensi dell'articolo 421 c.p.c. della documentazione comprovante il compimento di atti interruttivi della prescrizione, da essa dipendendo l'accertamento della verità di fatti rilevanti ai fini della decisione (cfr., in particolare, documentazione prodotta da , CP_4
sebbene tardivamente costituita in giudizio in data 17.3.2025; sul punto cfr. ordinanza del
15.4.2025).
Ed infatti, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità da questo giudice condiviso, “L'eccezione di interruzione della prescrizione, diversamente da quella di prescrizione, si configura come eccezione in senso lato sicché può essere rilevata anche
d'ufficio dal giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, purché sulla base delle allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e quindi, nelle controversie soggette al rito del lavoro, anche all'esito dell'esercizio dei poteri istruttori
d'ufficio di cui all'art. 421, comma 2, c.p.c., legittimamente esercitabili dal giudice, tenuto all'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione, ancor più nelle controversie in cui, venendo in considerazione la scissione oggettiva tra ente impositore e
8 concessionario della riscossione, può rilevare l'acquisizione da quest'ultimo di ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze di rilievo nei rapporti tra creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenuta allegazione dei fatti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato prescritto il credito per contributi previdenziali ritenendo di non poter utilizzare, a fini probatori dell'intervenuta interruzione della prescrizione, la relata di notifica della cartella esattoriale, che aveva preceduto la notifica dell'intimazione di pagamento, in ragione della tardiva costituzione del concessionario nel giudizio di primo grado)” (cfr. C. Cass. 7 giugno 2018, n. 14755; v. in motivazione altresì C. Cass. n. 23518 del 20 settembre 2019, che richiama anche C. Cass. Sez. L. Ord. n. 9226 del 13 aprile 2018 e C. Cass. Sez. Lav. sent. n. 16542 del 14 luglio 2010).
4.4. Ciò posto, tenuto conto dei fatti interruttivi allegati e prodotti dalle parti resistenti, l'eccezione di prescrizione successiva sollevata da parte ricorrente è parzialmente fondata, con esclusivo riferimento alle cartelle di pagamento n.
29320070112218421000 e n. 29320110029897169000 e agli avvisi di addebito n.
59320150005384716000, n. 59320160000069442000 e n. 59320160000204187000 (nn. 1,
2, 9, 10 e 11 della suindicata elencazione).
4.5. Al riguardo, l'art. 3 co. 9 e 10 l. 335/1995 dispone che: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis , comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n.
103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre
9 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso”.
4.6. Va ribadita, invero, l'applicabilità del termine prescrizionale quinquennale di cui al citato art. 3 co. 9 l. n. 335/1995 anche ai casi, come quello in esame, di prescrizione successiva alla notifica di cartella esattoriale o avviso di addebito non opposti nel termine di 40 giorni.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, infatti, “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art.
24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n.
335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i CP_1
crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con CP_1 modif., dalla l n. 122 del 2010).” (cfr. C. Cass. S.U. 23397/2016, C. Cass. 12200/2018).
Quanto alle somme aggiuntive, va precisato che, come ritenuto dalla condivisa giurisprudenza di legittimità, “Il credito per sanzioni civili, che trae origine da una obbligazione accessoria "ex lege", ha pur nella sua accessorietà, la stessa natura giuridica della obbligazione principale e deve essere assoggettato al medesimo regime prescrizionale;
in particolare, con riferimento alle omissioni ed evasioni contributive, la prescrizione del credito per sanzioni civili è la medesima dei contributi cui esse ineriscono” (cfr. C. Cass. 2620/2012; C. Cass. 8814/2008; v., da ultimo, C. Cass. S.U.
5076/2015).
4.7. Nella specie, innanzitutto, nessuna prescrizione successiva appare maturata a decorrere dalle incontestate – e non più contestabili – date di notificazione degli avvisi di addebito n. 59320130001261113000, n. 59320130005270928000 e n.
59320140000014989000 (id est: rispettivamente 23.4.2013, 14.2.2014 e 12.2.2014), tenuto conto dei seguenti e tempestivi atti interruttivi:
1) notifica in data 20.11.2017 – entro il quinquennio – dell'intimazione di pagamento n. 29320179041376788/000, prodotta da con la propria memoria CP_4
10 difensiva e non specificamente contestata da parte ricorrente nelle note ex art. 127 ter c.p.c. dell'11.4.2025 e del 5.5.2025 (nonostante il rinvio a tal fine disposto con la citata ordinanza del 15.4.2025);
2) notifica in data 14.2.2022 – entro il successivo quinquennio – dell'intimazione di pagamento opposta nel presente procedimento (cfr. pag. 1 del ricorso, cit.) e deposito dell'odierno ricorso in data 26.5.2022.
4.8. Infine, occorre evidenziare che non risultano sollevati nell'atto introduttivo ulteriori motivi di opposizione concernenti fatti estintivi o modificativi della pretesa accertata negli avvisi di addebito in esame (sub specie di opposizione all'esecuzione), deducibili anche oltre il termine di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 46/99, per cui anche sotto questo profilo l'opposizione va disattesa.
4.9. Va, pertanto, rigettata l'opposizione con riguardo agli avvisi di addebito n.
59320130001261113000, n. 59320130005270928000 e n. 59320140000014989000 (nn. 5,
6 e 7 della suindicata elencazione).
4.10. Tenuto conto delle allegazioni delle parti e della documentazione in atti, invece, risulta maturata la prescrizione successiva dei crediti previdenziali e somme aggiuntive portati dalle cartelle esattoriali n. 29320070112218421000 e n.
29320110029897169000 e dagli avvisi di addebito n. 59320150005384716000, n.
59320160000069442000 e n. 59320160000204187000 (nn. 1, 2, 9, 10 e 11 della suindicata elencazione).
4.11. Con riguardo alla cartella di pagamento n. 29320070112218421000 (n. 1 dell'elencazione), in particolare, la prescrizione quinquennale risulta maturata dalla notifica della stessa in data 11.2.2008 alla notifica in data 22.12.2015 – oltre il quinquennio
– dell'avviso di intimazione n. 29320159014448777/000, quale primo atto interruttivo documentato da (cfr. documentazione prodotta da in data 17.3.2025). CP_4 CP_4
4.12. Con riguardo alla cartella esattoriale n. 29320110029897169000 (n. 2 dell'elencazione), inoltre, la prescrizione quinquennale risulta maturata tra la data di notifica del citato avviso di intimazione n. 29320159014448777/000 (id est: 22.12.2015) e l'incontestata data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta nel presente procedimento (id est: 14.2.2022).
4.13. Con riguardo agli avvisi di addebito n. 59320150005384716000, n.
59320160000069442000 e n. 59320160000204187000 (nn. 9, 10 e 11 della superiore elencazione), parimenti, la prescrizione quinquennale risulta maturata tra le date di notifica di tali avvisi di addebito (id est: 20.12.2015, 5.3.2016 e 5.3.2016) e l'incontestata data di
11 notifica dell'intimazione di pagamento opposta nel presente procedimento (id est:
14.2.2022).
4.14. I crediti contributivi portati dai predetti atti, d'altronde, risultano prescritti anche tenendo conto della sospensione della prescrizione di 311 giorni prevista in ragione della situazione emergenziale da COVID-19 dall'art. 37 co. 2 D.L. 18/2020 e dall'art. 11 co. 9 D.L. 183/2020 (id est: 129 giorni dal 23.2.2020 al 30.6.2020 e 182 giorni dal
31.12.2020 al 30.6.2021), non avendo gli odierni resistenti validamente documentato ulteriori e tempestivi atti interruttivi della stessa.
In particolare, considerando l'ultimo atto interruttivo del credito più recente (id est: notifica degli ultimi due avvisi di addebito in data 5.3.2016), il termine di prescrizione sarebbe scaduto vanamente il 5.3.2021. Cionondimeno, in forza dei suindicati periodi di sospensione, la scadenza del termine prescrizionale risulta differita al 10.1.2022, sicché risulta intempestiva la notifica dell'intimazione di pagamento eseguita il 14.2.2022 (ciò, a fortiori, riguarda anche gli ulteriori atti più risalenti sopra citati).
4.15. Né, in senso contrario, può assumere rilievo l'art. 68 D.L. 18/2020, come invocato dall' e da nelle rispettive memorie difensive. CP_1 CP_4
Al riguardo, reputa infine questo giudicante di aderire e conformarsi all'indirizzo da ultimo espresso dalla Corte di Appello di Catania nella sentenza n. 43/2025 del
31.1.2025, a cui si fa riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c.
Sotto tale profilo, in particolare, la Corte di Appello di Catania ha affermato quanto segue: <<...6. Passando all'esame del motivo di appello [id est: omesso “...decorso il termine prescrizionale, stante la sospensione prevista dall'art. 68 del D.L. n.18/20 e successive modifiche ed integrazioni per il periodo dal 08/03/2020 al 31/08/2021 (542 giorni), per tutte le attività dell'Agente della Riscossione”], lo stesso deve ritenersi infondato, alla luce del quadro normativo di seguito ricostruito.
7. L'art. 37 del DL n. 18/2020 al comma 2 ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione dei crediti contributivi per 129 giorni (“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza obbligatoria di cui all'art. 3 comma 9 della legge
8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020
e riprendono a decorrere alla fine del periodo di sospensione…”).
Successivamente, il DL n. 183/2020, all'art. 11, co. 9, ha previsto un ulteriore periodo di sospensione pari a 182 giorni dal 31 dicembre 2020 e fino al 30 giugno 2021.
L'art. 68, co. 1, del DL n. 18/20, invocato dall' , ha disposto: “Con riferimento alle CP_1
entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel
12 periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato”.
L'articolo 12 del D. Lgs. n. 159/2015 sancisce: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei […] premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. […]”.
Per le cartelle affidate al concessionario, nel periodo dal 28 Febbraio 2020 al 31 dicembre 2021, l'articolo 4 del DL 22 marzo 2021 n. 41, ha modificato l'articolo 68 del DL
n. 18/20, secondo cui al comma 4 bis: “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre
2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
8. L'avviso di addebito oggetto di causa riguarda crediti contributivi relativi all'annualità 2010 estranei all'applicazione dell'art. 68 comma 1, del decreto-legge n.
18/2020 che sospende i termini dei versamenti “in scadenza nel periodo dall'8 marzo al 31
13 maggio 2020”, con conseguente sospensione dei termini di prescrizione per il corrispondente periodo di tempo (art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015).
Nemmeno si applica l'art. 68 comma 4 bis - la proroga di 24 mesi dei termini di prescrizione - non trattandosi, per l'avviso di addebito in questione, di carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo dal 28 Febbraio 2020 al 31 dicembre 2021, essendo stata notificata già precedentemente l'intimazione di pagamento n.
29320159013346428000. [...]>> (cfr. Corte di Appello di Catania, sezione lavoro, n.
43/2025, cit.; nello stesso senso, da ultimo, cfr. altresì sentenza del Tribunale di Catania n.
1308/2025, emessa in data 25.3.2025 nel proc. n. 5794/2021 R.G. – est. dott. M. Fiorentino
– secondo cui “…Non risulta peraltro applicabile l'art. 68, co. 1, D.L. 18/2020, che prevede un diverso termine di sospensione dei contributi, in quanto esso si riferisce alla sospensione dei termini dei “versamenti in scadenza” nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, circostanza che non ricorre nel caso in esame, come si desume dai crediti per
i quali si procede, scaduti tutti precedentemente. Neppure ricorre l'ipotesi dell'art. 68, co.
4 bis, D.L. 18/2020, in quanto, a prescindere da ogni altra questione, i carichi dei crediti sono stati affidati prima del periodo di sospensione contemplato dalla detta disposizione.
[…]”).
4.16. Anche nella specie, le cartelle esattoriali n. 29320070112218421000 e n.
29320110029897169000 e gli avvisi di addebito n. 59320150005384716000, n.
59320160000069442000 e n. 59320160000204187000 riguardano crediti contributivi relativi alle annualità dal 2006 al 2015 (richiesti da ultimo in data 5.3.2016) e, dunque, estranei all'applicazione sia dell'art. 68 co. 1 D.L. n. 18/2020 che sospende i termini dei versamenti “in scadenza nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020”, sia dell'art. 68 co.
4 bis non trattandosi neppure di carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo dal
28.2.2020 al 31.12.2021.
4.17. Alla stregua di quanto esposto, considerato che non risultano validamente documentati ulteriori e tempestivi atti interruttivi precedenti alla notifica dell'intimazione di pagamento opposta in data 14.2.2022 e che il termine quinquennale di prescrizione risulta maturato a tale data (anche tenendo conto dell'anzidetta sospensione COVID della prescrizione di 311 giorni), assorbita ogni altra questione, va dichiarato estinto per prescrizione il credito per contributi previdenziali e somme aggiuntive cristallizzato CP_1
nelle cartelle esattoriali n. 29320070112218421000 e n. 29320110029897169000 e negli avvisi di addebito n. 59320150005384716000, n. 59320160000069442000 e n.
59320160000204187000 (nn. 1, 2, 9, 10 e 11 della suindicata elencazione).
14 4.18. Conseguentemente, considerato che il concessionario della riscossione non poteva intraprendere alcuna azione esecutiva per la riscossione di crediti prescritti,
l'intimazione di pagamento opposta è parzialmente illegittima e va pertanto annullata in parte qua (con precipuo riguardo agli atti nn. 1, 2, 9, 10 e 11 della superiore elencazione).
5. Spese.
Stante la parziale cessazione della materia del contendere per effetto dell'art. 1 co.
222 l. 197/2022 e la finalità deflattiva del contenzioso perseguita dalla citata norma, nonché l'inammissibilità dell'opposizione a ruolo e agli atti esecutivi con riguardo a tutti i residui atti impugnati e l'accoglimento solamente parziale – nel resto – dell'opposizione all'esecuzione per intervenuta prescrizione successiva, le spese di lite possono integralmente compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara, per le ragioni esposte in parte motiva, integralmente cessata la materia del contendere con riferimento agli avvisi di addebito nn. 59320120000308482000,
59320120003027322000 e 59320150005384615000 (nn. 3, 4 e 8 della superiore elencazione) e, per l'effetto, annulla in parte qua la conseguente intimazione di pagamento impugnata;
dichiara inammissibile l'opposizione al ruolo e agli atti esecutivi avverso le cartelle esattoriali, gli avvisi di addebito e l'intimazione di pagamento impugnati;
dichiara la sopravvenuta estinzione per prescrizione del diritto di credito per contributi previdenziali e somme aggiuntive portato dalle cartelle esattoriali n. CP_1
29320070112218421000 e n. 29320110029897169000 e dagli avvisi di addebito n.
59320150005384716000, n. 59320160000069442000 e n. 59320160000204187000 (nn. 1,
CP_ 2, 9, 10 e 11 della superiore elencazione) e insussistente il diritto dell' e, per esso, del
Concessionario della riscossione di riscuotere tali somme e, per l'effetto, annulla in parte qua la successiva intimazione di pagamento impugnata;
rigetta nel resto il ricorso;
compensa le spese di lite.
Catania, 6 maggio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE – LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 6.5.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4317/2022 R.G.L., avente a oggetto opposizione avverso intimazione di pagamento e sottostanti cartelle esattoriali e avvisi di addebito,
PROMOSSA DA in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Parte_1
Marina Giuffrida;
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del suo presidente pro Controparte_1
tempore, anche quale mandatario della Controparte_2
, con l'Avv. Marco Luzi;
[...]
- opposti -
E CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_3 pro tempore, con l'Avv. Debora Maria Pettinato;
- opposta -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato in data 26.5.2022, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29320229002643617/000 e avverso i seguenti e sottostanti atti, aventi a oggetto – per quel che qui rileva – contributi previdenziali e CP_1
somme aggiuntive:
1. cartella di pagamento n. 29320070112218421000;
1 2. cartella di pagamento n. 29320110029897169000;
3. avviso di addebito n. 59320120000308482000;
4. avviso di addebito n. 59320120003027322000;
5. avviso di addebito n. 59320130001261113000;
6. avviso di addebito n. 59320130005270928000;
7. avviso di addebito n. 59320140000014989000;
8. avviso di addebito n. 59320150005384615000;
9. avviso di addebito n. 59320150005384716000;
10. avviso di addebito n. 59320160000069442000;
11. avviso di addebito n. 59320160000204187000.
A fondamento dell'opposizione parte ricorrente deduce l'intervenuta prescrizione ex art. 3 co. 9 e 10 l. 335/1995 a decorrere dalle date di notifica delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito, nonché il “…difetto di motivazione degli atti impugnati e violazione del diritto di difesa per omessa indicazione delle modalità del calcolo degli interessi di mora e dell'aggio”.
Con memoria difensiva depositata in data 16.10.2022, si sono tempestivamente costituiti in giudizio l' e la chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1 CP_2
Con memoria difensiva depositata in data 17.3.2025, si è tardivamente costituita in giudizio la eccependo, preliminarmente, il proprio Controparte_3
difetto di legittimazione passiva e la inammissibilità del ricorso per tardività e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 6.5.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Cessazione parziale materia del contendere.
2.1. Innanzitutto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo agli avvisi di addebito nn. 59320120000308482000, 59320120003027322000 e
59320150005384615000 (nn. 3, 4 e 8 della superiore elencazione).
2.2. Al riguardo giova invero richiamare l'art. 1 co. 222 l. 197/2022, secondo cui
“Sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre
2 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge
23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n.
136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 settembre 2023, l'elenco delle quote annullate, su supporto magnetico ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 al decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze 15 giugno 2015, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili in ossequio ai rispettivi principi contabili vigenti, deliberando i necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti dall'operazione di annullamento. Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento”.
2.3. Nella specie, a seguito dell'ordinanza interlocutoria dell'1.3.2024, con
“memoria generica” del 14.3.2024 l' ha dedotto che “…ai sensi dell'art. 1 co. 222, L. CP_1
197/2022, gli importi iscritti a ruolo di importo residuo fino a mille euro di cui ai sottoelencati atti impositivi: […] sono stati oggetto di stralcio.”, allegando “…lista delle cartelle/avvisi di addebito, interessati dallo stralcio in parola”.
A fronte di ciò, all'udienza del 3.5.2024 parte ricorrente ha riconosciuto e precisato che “…da tale documento prodotto dall' risultano integralmente stralciati gli atti di CP_1 cui ai nn. 3, 4 e 8 dell'atto introduttivo, mentre risulta solo parzialmente stralciato l'atto di cui al n. 9 dell'atto introduttivo”, dando altresì “…atto del deposto della “situazione debitoria” estratta dall'area riservata di parte ricorrente, da cui risulta la conferma di quanto sopra e anche l'indicazione dell'importo da pagare di € 0,00 con riguardo alla cartella esattoriale di cui al n. 2 dell'atto introduttivo e agli avvisi di addebito di cui ai nn.
10 e 11 dell'atto introduttivo” (cfr. verbale di udienza e documentazione prodotta da parte ricorrente in data 2.5.2024).
Alla successiva udienza del 5.7.2024, inoltre, parte ricorrente ha dato “…atto di avere depositato gli estratti di ruolo aggiornati relativi agli atti indicati in ricorso ai nn. 2,
3 10 e 11, da cui risulta che gli stessi non sono stati stralciati”, confermando “…nel resto quanto dedotto alla precedente udienza in ordine agli atti oggetto di stralcio […]”, mentre l' ha dedotto che “…prende atto di ciò e insiste in atti” (cfr. verbale di udienza e CP_1
documentazione prodotta da parte ricorrente in data 24.6.2024).
2.4. Sulla base di quanto – da ultimo – allegato e documentato dall' e da parte CP_1
ricorrente (cfr. memoria del 14.3.2024, verbali di udienza del 3.5.2024 e 5.7.2024 e CP_1
produzione documentale di parte ricorrente del 2.5.2024 e del 24.6.2024, cit.) e in difetto di specifiche contestazioni di (successivamente costituita in giudizio), va pertanto CP_4
dichiarata la integrale cessazione della materia del contendere con riguardo agli avvisi di addebito nn. 59320120000308482000, 59320120003027322000 e
59320150005384615000 (nn. 3, 4 e 8 dell'elencazione contenuta in ricorso).
2.5. Come precisato in giurisprudenza, infatti, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato
l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito...” (cfr., ex multis, C Cass. 10553/09; C. Cass. 22650/08).
D'altronde, “La pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza. Posta tale precisazione va affermato che la cessazione della materia del contendere non costituisca una vera e propria domanda, essendo piuttosto una sollecitazione al giudice ad esercitare il proprio potere officioso” (cfr. C. Cass. 1625/2020,
C. Cass. 19568/2017).
2.6. Conseguentemente, considerato che il concessionario della riscossione non può proseguire alcuna azione esecutiva per la riscossione di crediti annullati ex lege,
l'intimazione di pagamento impugnata va pertanto annullata in parte qua, con specifico riferimento ai suindicati avvisi di addebito per i quali è cessata la materia del contendere ex art. 1 co. 222 l. 197/2022.
3. Tempestività.
3.1. Ciò posto, con riguardo ai restanti atti per i quali non risulta integralmente cessata la materia del contendere (nn. 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10 e 11 della suindicata elencazione)
4 e alla conseguente intimazione di pagamento impugnata, va dapprima esaminata la tempestività dell'opposizione.
3.2. Allo scopo di delineare – in ragione delle doglianze formulate dall'opponente
– la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 D.lgs.
46/99. Va inoltre precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.).
3.3. In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5
d.lgs. 46/1999 stabilisce che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, invece, l'art. 29
d.lgs. 46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di
5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 35/2005, conv. in l. 80/2005).
5 3.4. In ordine alla natura del predetto termine per l'opposizione al ruolo e alle conseguenze della sua inosservanza, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare, con orientamento condiviso da questo giudice, che detto termine “è accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente. Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo”. (cfr. C. Cass. Cass. 17978/2008; e, negli stessi termini, v. anche C. Cass.
14692/2007; C. Cass. 4506/2007).
Pertanto, la mancata opposizione nel termine suddetto rende definitivo e non più contestabile il credito dell'ente previdenziale.
Non sono, invece, previsti termini di decadenza per la proposizione dell'opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c.
3.5. Nella specie, parte ricorrente non ha specificamente eccepito nell'atto introduttivo l'omessa notifica delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito de quibus.
Ed infatti, la società ricorrente ha dedotto nell'atto introduttivo che “…Nel caso di specie, gli atti impugnati e le pretese previdenziale ivi contenute e contestate, in assenza delle notifiche degli atti interruttivi la prescrizione successivi alla data di notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito, avvenute tra l'11.2.2008 ed il 5.3.2016, alla data di ricezione dell'intimazioni di pagamento (14.2.2022), erano oramai prescritte per il decorso del termine di prescrizione previsto dalla legge, e come tale non possono essere poste alla base della minacciata attività esecutiva” e ha espressamente eccepito l'intervenuta prescrizione dei crediti “…maturata successivamente alla notifica delle cartelle [e avvisi di addebito]” (cfr. ivi pag. 2), in tal modo proponendo – sotto tale profilo
– unicamente una opposizione all'esecuzione.
3.6. A prescindere da quanto sopra, qualsivoglia opposizione al ruolo e agli atti esecutivi avverso gli atti impugnati è comunque tardiva e, quindi, inammissibile.
Al riguardo appare dirimente osservare che – siccome allegato dalla stessa parte ricorrente e incontestato dalle restanti parti – l'intimazione di pagamento opposta è stata notificata a parte ricorrente in data 14.2.2022, sicché anche di tale notifica occorre tenere conto ai fini della verifica della tempestività dell'opposizione ex artt. 24 D.lgs. 46/1999 e
617 c.p.c. (cfr. pag. 1 del ricorso e intimazione di pagamento ivi allegata).
6 3.7. Stante quanto sopra e tenuto conto dell'incontestata notifica della citata intimazione di pagamento in data 14.2.2022 con riguardo alle cartelle esattoriali e agli avvisi di addebito de quibus, è da tale data che – in ogni caso – deve computarsi il termine di quaranta giorni per la proposizione dell'opposizione avverso il ruolo (sul punto, cfr.
Cass. n. 24506/2016 e C. Cass. 7156/2023, secondo cui “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento).”).
Da tale data del 14.2.2022, parimenti, deve computarsi il termine di 20 giorni ex art. 617 c.p.c. per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi con riguardo sia alle cartelle esattoriali e agli avvisi di addebito sia all'intimazione di pagamento (sub specie di difetto di motivazione, nei termini invocati in ricorso).
Nella specie, tali termini di quaranta giorni ex art. 24 D.Lgs. 46/1999 e di 20 giorni ex art. 617 c.p.c. sono stati lasciati decorrere inutilmente con la conseguenza che è inammissibile qualsivoglia opposizione al ruolo e agli atti esecutivi avverso le cartelle esattoriali, gli avvisi di addebito e l'intimazione di pagamento in esame (anche sub specie di prescrizione antecedente, peraltro neppure specificamente eccepita, e di difetto di motivazione).
3.8. In definitiva, poiché il ricorso è stato depositato in data 26.5.2022, deve ritenersi inammissibile ogni ipotesi di opposizione al ruolo e agli atti esecutivi avverso le cartelle esattoriali, gli avvisi di addebito e l'intimazione di pagamento in esame, poiché proposta oltre il termine di giorni 40 previsto dall'art. 24 co. 5 D.Lgs. 46/1999, nonché – a maggior ragione – oltre il termine di venti giorni previsto ex art. 617 c.p.c.
4. Merito.
4.1. Nel merito, con precipuo riguardo ai suindicati residui atti per i quali non risulta l'integrale cessazione della materia del contendere (id est: nn. 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10 e
11 dell'elencazione), va esaminato e parzialmente accolto il motivo di opposizione relativo all'intervenuta prescrizione successiva, nei termini in cui è stato proposto da parte ricorrente.
7 A tal fine occorre ribadire che, per un verso, mediante l'opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c. è possibile fare valere fatti estintivi o modificativi della pretesa accertata nelle cartelle esattoriali e negli avvisi di addebito impugnati anche oltre il termine di cui all'art. 24 D.lgs. 46/1999 e, per altro verso, non sono previsti termini di decadenza per la proposizione della stessa.
4.2. Con riguardo a tale motivo di opposizione, va innanzitutto evidenziato il difetto di legittimazione passiva di . CP_4
Ed invero, come già evidenziato in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio,
“...Nei superiori termini qualificata l'opposizione, deve rilevarsi come difetti di legittimazione passiva e ciò alla stregua di quanto Controparte_5 statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte che, nella sentenza n. 7514/2022 dell'8 marzo 2022, hanno evidenziato che l' non è titolare del credito, Controparte_6
quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento, sicché lo stesso difetta di legittimazione passiva, la legittimazione a contraddire, a fronte della pretesa di far valere
l'inesistenza del credito, competendo al solo ente impositore...” (cfr., da ultimo, sentenza n. 291/2023 emessa in data 26.1.2023 nel proc. n. 5250/2022 R.G. – est. dott.ssa P.
Mirenda).
4.3. Sempre in via preliminare, siccome parimenti evidenziato in precedenti pronunce di questo Ufficio (cfr. sentenza n. 73/2023 emessa in data 12.1.2023 nel proc. n.
3210/2022 R.G. – est. dott.ssa P. Mirenda), deve ribadirsi l'acquisizione ai sensi dell'articolo 421 c.p.c. della documentazione comprovante il compimento di atti interruttivi della prescrizione, da essa dipendendo l'accertamento della verità di fatti rilevanti ai fini della decisione (cfr., in particolare, documentazione prodotta da , CP_4
sebbene tardivamente costituita in giudizio in data 17.3.2025; sul punto cfr. ordinanza del
15.4.2025).
Ed infatti, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità da questo giudice condiviso, “L'eccezione di interruzione della prescrizione, diversamente da quella di prescrizione, si configura come eccezione in senso lato sicché può essere rilevata anche
d'ufficio dal giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, purché sulla base delle allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e quindi, nelle controversie soggette al rito del lavoro, anche all'esito dell'esercizio dei poteri istruttori
d'ufficio di cui all'art. 421, comma 2, c.p.c., legittimamente esercitabili dal giudice, tenuto all'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione, ancor più nelle controversie in cui, venendo in considerazione la scissione oggettiva tra ente impositore e
8 concessionario della riscossione, può rilevare l'acquisizione da quest'ultimo di ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze di rilievo nei rapporti tra creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenuta allegazione dei fatti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato prescritto il credito per contributi previdenziali ritenendo di non poter utilizzare, a fini probatori dell'intervenuta interruzione della prescrizione, la relata di notifica della cartella esattoriale, che aveva preceduto la notifica dell'intimazione di pagamento, in ragione della tardiva costituzione del concessionario nel giudizio di primo grado)” (cfr. C. Cass. 7 giugno 2018, n. 14755; v. in motivazione altresì C. Cass. n. 23518 del 20 settembre 2019, che richiama anche C. Cass. Sez. L. Ord. n. 9226 del 13 aprile 2018 e C. Cass. Sez. Lav. sent. n. 16542 del 14 luglio 2010).
4.4. Ciò posto, tenuto conto dei fatti interruttivi allegati e prodotti dalle parti resistenti, l'eccezione di prescrizione successiva sollevata da parte ricorrente è parzialmente fondata, con esclusivo riferimento alle cartelle di pagamento n.
29320070112218421000 e n. 29320110029897169000 e agli avvisi di addebito n.
59320150005384716000, n. 59320160000069442000 e n. 59320160000204187000 (nn. 1,
2, 9, 10 e 11 della suindicata elencazione).
4.5. Al riguardo, l'art. 3 co. 9 e 10 l. 335/1995 dispone che: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis , comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n.
103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre
9 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso”.
4.6. Va ribadita, invero, l'applicabilità del termine prescrizionale quinquennale di cui al citato art. 3 co. 9 l. n. 335/1995 anche ai casi, come quello in esame, di prescrizione successiva alla notifica di cartella esattoriale o avviso di addebito non opposti nel termine di 40 giorni.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, infatti, “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art.
24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n.
335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i CP_1
crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con CP_1 modif., dalla l n. 122 del 2010).” (cfr. C. Cass. S.U. 23397/2016, C. Cass. 12200/2018).
Quanto alle somme aggiuntive, va precisato che, come ritenuto dalla condivisa giurisprudenza di legittimità, “Il credito per sanzioni civili, che trae origine da una obbligazione accessoria "ex lege", ha pur nella sua accessorietà, la stessa natura giuridica della obbligazione principale e deve essere assoggettato al medesimo regime prescrizionale;
in particolare, con riferimento alle omissioni ed evasioni contributive, la prescrizione del credito per sanzioni civili è la medesima dei contributi cui esse ineriscono” (cfr. C. Cass. 2620/2012; C. Cass. 8814/2008; v., da ultimo, C. Cass. S.U.
5076/2015).
4.7. Nella specie, innanzitutto, nessuna prescrizione successiva appare maturata a decorrere dalle incontestate – e non più contestabili – date di notificazione degli avvisi di addebito n. 59320130001261113000, n. 59320130005270928000 e n.
59320140000014989000 (id est: rispettivamente 23.4.2013, 14.2.2014 e 12.2.2014), tenuto conto dei seguenti e tempestivi atti interruttivi:
1) notifica in data 20.11.2017 – entro il quinquennio – dell'intimazione di pagamento n. 29320179041376788/000, prodotta da con la propria memoria CP_4
10 difensiva e non specificamente contestata da parte ricorrente nelle note ex art. 127 ter c.p.c. dell'11.4.2025 e del 5.5.2025 (nonostante il rinvio a tal fine disposto con la citata ordinanza del 15.4.2025);
2) notifica in data 14.2.2022 – entro il successivo quinquennio – dell'intimazione di pagamento opposta nel presente procedimento (cfr. pag. 1 del ricorso, cit.) e deposito dell'odierno ricorso in data 26.5.2022.
4.8. Infine, occorre evidenziare che non risultano sollevati nell'atto introduttivo ulteriori motivi di opposizione concernenti fatti estintivi o modificativi della pretesa accertata negli avvisi di addebito in esame (sub specie di opposizione all'esecuzione), deducibili anche oltre il termine di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 46/99, per cui anche sotto questo profilo l'opposizione va disattesa.
4.9. Va, pertanto, rigettata l'opposizione con riguardo agli avvisi di addebito n.
59320130001261113000, n. 59320130005270928000 e n. 59320140000014989000 (nn. 5,
6 e 7 della suindicata elencazione).
4.10. Tenuto conto delle allegazioni delle parti e della documentazione in atti, invece, risulta maturata la prescrizione successiva dei crediti previdenziali e somme aggiuntive portati dalle cartelle esattoriali n. 29320070112218421000 e n.
29320110029897169000 e dagli avvisi di addebito n. 59320150005384716000, n.
59320160000069442000 e n. 59320160000204187000 (nn. 1, 2, 9, 10 e 11 della suindicata elencazione).
4.11. Con riguardo alla cartella di pagamento n. 29320070112218421000 (n. 1 dell'elencazione), in particolare, la prescrizione quinquennale risulta maturata dalla notifica della stessa in data 11.2.2008 alla notifica in data 22.12.2015 – oltre il quinquennio
– dell'avviso di intimazione n. 29320159014448777/000, quale primo atto interruttivo documentato da (cfr. documentazione prodotta da in data 17.3.2025). CP_4 CP_4
4.12. Con riguardo alla cartella esattoriale n. 29320110029897169000 (n. 2 dell'elencazione), inoltre, la prescrizione quinquennale risulta maturata tra la data di notifica del citato avviso di intimazione n. 29320159014448777/000 (id est: 22.12.2015) e l'incontestata data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta nel presente procedimento (id est: 14.2.2022).
4.13. Con riguardo agli avvisi di addebito n. 59320150005384716000, n.
59320160000069442000 e n. 59320160000204187000 (nn. 9, 10 e 11 della superiore elencazione), parimenti, la prescrizione quinquennale risulta maturata tra le date di notifica di tali avvisi di addebito (id est: 20.12.2015, 5.3.2016 e 5.3.2016) e l'incontestata data di
11 notifica dell'intimazione di pagamento opposta nel presente procedimento (id est:
14.2.2022).
4.14. I crediti contributivi portati dai predetti atti, d'altronde, risultano prescritti anche tenendo conto della sospensione della prescrizione di 311 giorni prevista in ragione della situazione emergenziale da COVID-19 dall'art. 37 co. 2 D.L. 18/2020 e dall'art. 11 co. 9 D.L. 183/2020 (id est: 129 giorni dal 23.2.2020 al 30.6.2020 e 182 giorni dal
31.12.2020 al 30.6.2021), non avendo gli odierni resistenti validamente documentato ulteriori e tempestivi atti interruttivi della stessa.
In particolare, considerando l'ultimo atto interruttivo del credito più recente (id est: notifica degli ultimi due avvisi di addebito in data 5.3.2016), il termine di prescrizione sarebbe scaduto vanamente il 5.3.2021. Cionondimeno, in forza dei suindicati periodi di sospensione, la scadenza del termine prescrizionale risulta differita al 10.1.2022, sicché risulta intempestiva la notifica dell'intimazione di pagamento eseguita il 14.2.2022 (ciò, a fortiori, riguarda anche gli ulteriori atti più risalenti sopra citati).
4.15. Né, in senso contrario, può assumere rilievo l'art. 68 D.L. 18/2020, come invocato dall' e da nelle rispettive memorie difensive. CP_1 CP_4
Al riguardo, reputa infine questo giudicante di aderire e conformarsi all'indirizzo da ultimo espresso dalla Corte di Appello di Catania nella sentenza n. 43/2025 del
31.1.2025, a cui si fa riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c.
Sotto tale profilo, in particolare, la Corte di Appello di Catania ha affermato quanto segue: <<...6. Passando all'esame del motivo di appello [id est: omesso “...decorso il termine prescrizionale, stante la sospensione prevista dall'art. 68 del D.L. n.18/20 e successive modifiche ed integrazioni per il periodo dal 08/03/2020 al 31/08/2021 (542 giorni), per tutte le attività dell'Agente della Riscossione”], lo stesso deve ritenersi infondato, alla luce del quadro normativo di seguito ricostruito.
7. L'art. 37 del DL n. 18/2020 al comma 2 ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione dei crediti contributivi per 129 giorni (“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza obbligatoria di cui all'art. 3 comma 9 della legge
8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020
e riprendono a decorrere alla fine del periodo di sospensione…”).
Successivamente, il DL n. 183/2020, all'art. 11, co. 9, ha previsto un ulteriore periodo di sospensione pari a 182 giorni dal 31 dicembre 2020 e fino al 30 giugno 2021.
L'art. 68, co. 1, del DL n. 18/20, invocato dall' , ha disposto: “Con riferimento alle CP_1
entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel
12 periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato”.
L'articolo 12 del D. Lgs. n. 159/2015 sancisce: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei […] premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. […]”.
Per le cartelle affidate al concessionario, nel periodo dal 28 Febbraio 2020 al 31 dicembre 2021, l'articolo 4 del DL 22 marzo 2021 n. 41, ha modificato l'articolo 68 del DL
n. 18/20, secondo cui al comma 4 bis: “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre
2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
8. L'avviso di addebito oggetto di causa riguarda crediti contributivi relativi all'annualità 2010 estranei all'applicazione dell'art. 68 comma 1, del decreto-legge n.
18/2020 che sospende i termini dei versamenti “in scadenza nel periodo dall'8 marzo al 31
13 maggio 2020”, con conseguente sospensione dei termini di prescrizione per il corrispondente periodo di tempo (art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015).
Nemmeno si applica l'art. 68 comma 4 bis - la proroga di 24 mesi dei termini di prescrizione - non trattandosi, per l'avviso di addebito in questione, di carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo dal 28 Febbraio 2020 al 31 dicembre 2021, essendo stata notificata già precedentemente l'intimazione di pagamento n.
29320159013346428000. [...]>> (cfr. Corte di Appello di Catania, sezione lavoro, n.
43/2025, cit.; nello stesso senso, da ultimo, cfr. altresì sentenza del Tribunale di Catania n.
1308/2025, emessa in data 25.3.2025 nel proc. n. 5794/2021 R.G. – est. dott. M. Fiorentino
– secondo cui “…Non risulta peraltro applicabile l'art. 68, co. 1, D.L. 18/2020, che prevede un diverso termine di sospensione dei contributi, in quanto esso si riferisce alla sospensione dei termini dei “versamenti in scadenza” nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, circostanza che non ricorre nel caso in esame, come si desume dai crediti per
i quali si procede, scaduti tutti precedentemente. Neppure ricorre l'ipotesi dell'art. 68, co.
4 bis, D.L. 18/2020, in quanto, a prescindere da ogni altra questione, i carichi dei crediti sono stati affidati prima del periodo di sospensione contemplato dalla detta disposizione.
[…]”).
4.16. Anche nella specie, le cartelle esattoriali n. 29320070112218421000 e n.
29320110029897169000 e gli avvisi di addebito n. 59320150005384716000, n.
59320160000069442000 e n. 59320160000204187000 riguardano crediti contributivi relativi alle annualità dal 2006 al 2015 (richiesti da ultimo in data 5.3.2016) e, dunque, estranei all'applicazione sia dell'art. 68 co. 1 D.L. n. 18/2020 che sospende i termini dei versamenti “in scadenza nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020”, sia dell'art. 68 co.
4 bis non trattandosi neppure di carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo dal
28.2.2020 al 31.12.2021.
4.17. Alla stregua di quanto esposto, considerato che non risultano validamente documentati ulteriori e tempestivi atti interruttivi precedenti alla notifica dell'intimazione di pagamento opposta in data 14.2.2022 e che il termine quinquennale di prescrizione risulta maturato a tale data (anche tenendo conto dell'anzidetta sospensione COVID della prescrizione di 311 giorni), assorbita ogni altra questione, va dichiarato estinto per prescrizione il credito per contributi previdenziali e somme aggiuntive cristallizzato CP_1
nelle cartelle esattoriali n. 29320070112218421000 e n. 29320110029897169000 e negli avvisi di addebito n. 59320150005384716000, n. 59320160000069442000 e n.
59320160000204187000 (nn. 1, 2, 9, 10 e 11 della suindicata elencazione).
14 4.18. Conseguentemente, considerato che il concessionario della riscossione non poteva intraprendere alcuna azione esecutiva per la riscossione di crediti prescritti,
l'intimazione di pagamento opposta è parzialmente illegittima e va pertanto annullata in parte qua (con precipuo riguardo agli atti nn. 1, 2, 9, 10 e 11 della superiore elencazione).
5. Spese.
Stante la parziale cessazione della materia del contendere per effetto dell'art. 1 co.
222 l. 197/2022 e la finalità deflattiva del contenzioso perseguita dalla citata norma, nonché l'inammissibilità dell'opposizione a ruolo e agli atti esecutivi con riguardo a tutti i residui atti impugnati e l'accoglimento solamente parziale – nel resto – dell'opposizione all'esecuzione per intervenuta prescrizione successiva, le spese di lite possono integralmente compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara, per le ragioni esposte in parte motiva, integralmente cessata la materia del contendere con riferimento agli avvisi di addebito nn. 59320120000308482000,
59320120003027322000 e 59320150005384615000 (nn. 3, 4 e 8 della superiore elencazione) e, per l'effetto, annulla in parte qua la conseguente intimazione di pagamento impugnata;
dichiara inammissibile l'opposizione al ruolo e agli atti esecutivi avverso le cartelle esattoriali, gli avvisi di addebito e l'intimazione di pagamento impugnati;
dichiara la sopravvenuta estinzione per prescrizione del diritto di credito per contributi previdenziali e somme aggiuntive portato dalle cartelle esattoriali n. CP_1
29320070112218421000 e n. 29320110029897169000 e dagli avvisi di addebito n.
59320150005384716000, n. 59320160000069442000 e n. 59320160000204187000 (nn. 1,
CP_ 2, 9, 10 e 11 della superiore elencazione) e insussistente il diritto dell' e, per esso, del
Concessionario della riscossione di riscuotere tali somme e, per l'effetto, annulla in parte qua la successiva intimazione di pagamento impugnata;
rigetta nel resto il ricorso;
compensa le spese di lite.
Catania, 6 maggio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
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