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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/01/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
RG n.4484 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TA
Prima sezione civile
in composizione collegiale nella persona dei sigg:
dott. Francesco Mannino Presidente rel.
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 4484/2024 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappr. e dif. dall'avv. AMORE CONCETTA, presso il cui C.F._1 studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
ricorrente
e da
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
, rappr. e dif. dall'avv. AMORE CONCETTA, presso il cui C.F._2 studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
convenuto
Avendo avanzato formale rinuncia all'udienza e richiesto la trattazione cartolare, le parti hanno precisato le loro conclusioni come da ricorso e da successive note, tempestivamente depositate.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
I coniugi indicati in epigrafe, i quali avevano contratto matrimonio in TA in data
10/05/2019, hanno presentato ricorso per la omologazione della separazione consensuale e, ritenuto inutile ogni tentativo di conciliazione, hanno formalmente rinunciato all'udienza presidenziale e richiesto la trattazione cartolare;
con successive note, tempestivamente presentate, hanno insistito in domanda e reiterato le loro conclusioni.
Ciò premesso, si rileva che le condizioni della separazione, quali enunciate nel ricorso e confermate in seno alle note successivamente prodotte, entrambi allegati da intendere parti integranti della presente sentenza, appaiono conformi alla legge e che il PM in sede ha espresso parere favorevole;
pertanto, la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni dagli stessi indicate, può essere omologata.
Le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , nato a Parte_1
TA (CT) il 10/05/1985, e , nato a [...] Parte_2 il 30/04/1959, alle condizioni indicate nel ricorso e confermate in seno alle note successivamente prodotte, entrambi allegati da intendere parti integranti della presente sentenza, ed ordina che la presente sentenza e gli allegati citati siano trasmessi, a cura della cancelleria, in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) DPR 3.11.2000 n. 396 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TA (atto n.133 parte II serie C uff.1 anno 2019).
Così deciso in TA, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, in data 17 gennaio 2025.
Il Presidente est.
Dott. Francesco Mannino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TA
Prima sezione civile
in composizione collegiale nella persona dei sigg:
dott. Francesco Mannino Presidente rel.
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 4484/2024 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappr. e dif. dall'avv. AMORE CONCETTA, presso il cui C.F._1 studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
ricorrente
e da
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
, rappr. e dif. dall'avv. AMORE CONCETTA, presso il cui C.F._2 studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
convenuto
Avendo avanzato formale rinuncia all'udienza e richiesto la trattazione cartolare, le parti hanno precisato le loro conclusioni come da ricorso e da successive note, tempestivamente depositate.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
I coniugi indicati in epigrafe, i quali avevano contratto matrimonio in TA in data
10/05/2019, hanno presentato ricorso per la omologazione della separazione consensuale e, ritenuto inutile ogni tentativo di conciliazione, hanno formalmente rinunciato all'udienza presidenziale e richiesto la trattazione cartolare;
con successive note, tempestivamente presentate, hanno insistito in domanda e reiterato le loro conclusioni.
Ciò premesso, si rileva che le condizioni della separazione, quali enunciate nel ricorso e confermate in seno alle note successivamente prodotte, entrambi allegati da intendere parti integranti della presente sentenza, appaiono conformi alla legge e che il PM in sede ha espresso parere favorevole;
pertanto, la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni dagli stessi indicate, può essere omologata.
Le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , nato a Parte_1
TA (CT) il 10/05/1985, e , nato a [...] Parte_2 il 30/04/1959, alle condizioni indicate nel ricorso e confermate in seno alle note successivamente prodotte, entrambi allegati da intendere parti integranti della presente sentenza, ed ordina che la presente sentenza e gli allegati citati siano trasmessi, a cura della cancelleria, in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) DPR 3.11.2000 n. 396 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TA (atto n.133 parte II serie C uff.1 anno 2019).
Così deciso in TA, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, in data 17 gennaio 2025.
Il Presidente est.
Dott. Francesco Mannino