Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 01/04/2026, n. 6058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6058 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06058/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08660/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8660 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michela Scafetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del Decreto M_D -OMISSIS-REG2023 -OMISSIS-4.04.2023, notificato al ricorrente in data 12.04.23, a mezzo del quale il Ministero della difesa, direzione generale della previdenza militare e della leva (previmil), ii reparto - 7^ divisione - 1^ sezione, ha comunicato il diniego dell'istanza di riconoscimento della causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo per la infermità “processo linfoproliferativo/linfoma indolente di derivazione dai linfociti b periferici cd5 + in follow up clinico strumentale” in conformità al parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio n. -OMISSIS-reso nell'adunanza n. -OMISSIS-del 22.11.2022 che ha confermato il riesame avente n. -OMISSIS- reso sempre dal Comitato di Verifica delle Cause di Servizio nella diversa adunanza del -OMISSIS-del 28.03.2023, nonché il verbale della Commissione Medico Ospedaliera di Roma modello BL/B n. RM -OMISSIS-datato 10.03.2022 , notificato al ricorrente soltanto come estratto) che ha determinato l'infermità sofferta dal ricorrente ascrivibile alla Tab. B di cui al D.P.R. 30 dicembre 1981 n. 834, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali comunque lesivi dei diritti del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2026 il dott. IC De NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1 Il Graduato Aiutante sig. -OMISSIS-, all’epoca di stanza a Civitavecchia (RM), adiva questo TAR contro il Ministero della Difesa e il Comitato di Verifica delle Cause di Servizio (di seguito CVCS) operante presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’annullamento del Decreto M_D- -OMISSIS-REG2023 -OMISSIS-datato 04/04/2023 recante diniego dell’istanza di riconoscimento della causa di servizio e di concessione dell’equo indennizzo per l’infermità : “Processo linfoproliferativo linfoma indolente di derivazione dai linfociti B periferici CD5 in follow up clinico strumentale” e dei sottostanti pareri negativi del CVCS n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS-.
1.1 Esponeva il ricorrente di aver svolto negli anni molteplici missioni internazionali operando in squadra CBRN (chimica, biologica, radiologica e nucleare) aventi ad oggetto il compimento di controlli chimici e radiologici in siti a rischio.
1.2 Allegava in particolare la partecipazione a missioni in teatri esteri caratterizzati dall’uso di armamenti ad uranio impoverito con impiego in Albania dal mese di aprile 1999 fino ad agosto 1999, in Kosovo per vari periodi dal 2001 fino al 2014, in Iraq dal dicembre 2018 al marzo 2019.
1.3 Specificava tra l’altro, con riferimento alle missioni svolte in Kosovo, nel periodo marzo – luglio 2001, di aver svolto attività di misurazioni radiologiche con esito positivo di siti sottoposti a bombardamenti intensivi con 3 proiettili ad uranio impoverito U238, effettuando contestualmente la necessaria attività decontaminante CBRN e poi, dal mese di febbraio 2004 fino al luglio dello stesso anno, stanziato presso la base “Camp Villaggio Italia”, nei pressi della città di Peja, dove si occupava di effettuare misurazioni radiologiche su materiale radioattivo stoccato e conservato in numerosi container.
1.4 Riferiva poi che in data 30.09.2020, a seguito di visita specialistica gli era stata diagnosticato un "linfoma non Hodgkin”, seppur in assenza di sintomi e che una successiva TAC total body in data 11.03.2021 aveva rivelato la presenza di numerosi linfonodi sub centimetrici latero cervicali, mesenterici, iliaci, inguinali, ascellari.
1.5 Presentata intanto, già in data 16.12.2020, domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e per la concessione dell’equo indennizzo per detta patologia, il sig. -OMISSIS- vedeva respinta la sua istanza.
1.6 Il CVCS rendeva il primo negativo parere n. -OMISSIS- e successivamente, in sede di riesame richiesto del Ministero della Difesa, il parere n.-OMISSIS- confermando che la patologia non poteva ricondursi a fatti di servizio in quanto “ il militare, in servizio dal 1997 con l'incarico di graduato operatore CBRN, ha preso parte a svariate missioni in T.O.: Albania, da aprile a luglio 1999, quale specialista NBC [Nucleare Batteriologico Chimico] ; dal rapporto informativo risulta che, in tale missione, non è stato mai interessato in attività di monitoraggio di eventuali siti in presenza di contaminazione di natura radiologica o chimica, ma ha svolto attività logistica; in Kosovo, da marzo a luglio 2001, da febbraio a luglio 2004, da ottobre a dicembre 2010, quale operatore NBC, "utilizzando sempre i DPI previsti ";in Iraq, da dicembre 2018 a marzo 2019, quale comandante di squadra CBRN, impiegato per il controllo chimico e radiologico per il rimpatrio di mezzi e materiali dal T.O. in Italia: la scheda dosimetrica relativa a questo periodo indica una dose efficace di 0.07 m S v (la dose efficace per la popolazione è pari a 1 mSv /anno). Ha preso parte inoltre ad operazioni Strade sicure e Strade pulite, utilizzando sempre i DPI previsti; - che per l'infermità Processo linfoprolifirativo/linfoma indolente di derivazione dai linfocidi B periferici CD5 + in follow up clinico strumentale si conferma il precedente parere negativo, in quanto nelle osservazioni presentate dall'interessato (relazione del Dr. Crispo del 23.1.2022) non si rilevano elementi di valutazione tali da far modificare il precedente giudizio espresso: dai rapporti informativi allegati non risulta esposizione significativa a radiazioni ionizzanti. ”
1.7 Insorgeva contro tale decisione il Militare con il ricorso che ci occupa, affidato ad unico composito motivo rubricato “Eccesso di potere per incongruita’, illogicita’, irragionevolezza. eccesso di potere per errore e/o carenza nei presupposti di fatto, erronea valutazione e/o travisamento dei fatti, difetto e insufficienza di istruttoria ed errore sul metodo di accertamento, violazione di legge per mancata applicazione dell’art. 12 del d.p.r. 461/2001. eccesso di potere per difetto di motivazione. violazione dell’art. 3 della l. 241/1990. violazione dei principi di cui all’art. 97 della Costituzione. eccesso di potere per sviamento” nel quale in particolare si censurava che il provvedimento si fosse limitato a considerare i fattori di rischio generici della patologia secondo astratta letteratura medica, senza approfondire in concreto la storia anamnestica del ricorrente (ammalatosi a soli 44 anni, in assenza di pregresse familiarità) e, soprattutto, senza considerare in modo appropriato il rischio connesso al servizio espletato nei teatri balcanici e mediorientali soggetti a contaminazioni per l’uso di proiettili con uranio impoverito.
Il Graduato concludeva quindi chiedendo di “Annullare gli atti impugnati, nonché tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali comunque lesivi dei diritti del ricorrente e, per l’effetto, dichiarare che la patologia “Processo linfoproliferativo/linfoma indolente di derivazione dai linfociti B periferici CD5 + in follow up clinico strumentale”, sofferta dal ricorrente è dipendente da causa di servizio e quindi è ascrivibile complessivamente alla Cat. VII della Tabella A di cui al D.P.R. del 30.12.1981 n. 834, con contestuale riconoscimento di equo indennizzo”.
1.8 Le Amministrazioni intimate della difesa e dell’economia si costituivano resistendo al ricorso con memoria e documenti.
1.9 All’udienza pubblica del 4 marzo 2026 fissata per la trattazione la causa, udite le parti costituite, veniva assunta in decisione.
DIRITTO
2. Vanno preliminarmente espunti i documenti presentati tardivamente il 2 marzo 2026 dal ricorrente.
2.1 Il ricorso merita accoglimento nei termini seguenti.
2.2 Reputa il Collegio che il parere del CVCS ed il pedissequo decreto del Ministero della difesa siano carenti.
L’Amministrazione, pur consapevole dello svolgimento da parte del Graduato di un ampio periodo di servizio -tra l’altro nell’ancor più esposta funzione di operatore CBRN- nei teatri bellici balcanici e irakeno, non ha però approfondito i correlati fattori di rischio legati all’impiego in tali aree, esposte alla contaminazione dall’utilizzo di armi ad uranio impoverito.
La difesa erariale invero, ponendosi contro il resoconto del Militare, afferma che la sua esposizione ai fattori contaminanti nell’esercizio dell’attività come operatore CBRN sarebbe avvenuta sempre con l’uso dei dispositivi speciali propri di dette unità.
Anche ad ammettere ciò, tuttavia, rimarrebbe il fatto che il Graduato, una volta “dismessa” la funzione CBRN e le relative protezioni, negli altri momenti -come tutti i commilitoni- sarebbe stato comunque esposto alla contaminazione ambientale diffusa dei luoghi in questione (con riguardo, ad esempio, ad acqua e cibi locali utilizzati).
Non è quindi sostenibile una difesa basata sulla negazione del contatto non protetto del ricorrente con i fattori di rischio.
Andava invece dimostrato che il contatto coi fattori di rischio predetti non avesse procurato la patologia, essendo questa ascrivibile a diverso elemento causale da solo idoneo a determinarla.
La complessiva valutazione del CVCS si è invece risolta in una diagnosi di generica riconduzione della patologia alla sua normale incidenza statistica sulla popolazione generale, tra l’altro senza neanche tener conto della classe d’età relativamente giovane dell’interessato.
2.3 Sulla questione di diritto sottesa al presente giudizio è recentemente intervenuta in modo dirimente l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 15 del 7 ottobre 2025, la quale ha affrontato ex professo e risolto la specifica questione relativa ai criteri di prova e di imputazione del nesso causale nelle fattispecie concernenti militari esposti ad uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti durante missioni operative all'estero che abbiano poi sviluppato patologie tumorali o ematologiche.
Con tale pronuncia, destinata ad esplicare efficacia nomofilattica erga omnes ai sensi dell'art. 99 c.p.a., l'Adunanza Plenaria ha riaffermato— consolidando e sistematizzando un orientamento già percepibile nella giurisprudenza delle sezioni semplici — che, in considerazione dell'attuale stato di incertezza scientifica circa i meccanismi patogenetici dell'esposizione a uranio impoverito e alle nanoparticelle da essa generate, non può pretendersi dal militare istante la prova scientifica inoppugnabile e diretta del nesso eziologico tra l'esposizione e la patologia insorta.
In applicazione del principio del "più probabile che non" — già accolto dalla giurisprudenza civile e progressivamente recepito in sede amministrativa — e valorizzando il peculiare contesto di asimmetria informativa e di difficoltà strutturale della prova che connota queste fattispecie, l'Adunanza Plenaria ha statuito che è sufficiente, a carico del militare, la dimostrazione:
(i) dell'avvenuto espletamento di missioni operative in teatri di guerra connotati dalla presenza documentata di uranio impoverito e altri metalli pesanti (quali pacificamente i Balcani e l'Iraq);
(ii) della successiva insorgenza di una patologia tumorale o ematologica per la quale la letteratura scientifica specialistica non escluda in linea di principio — sulla base delle conoscenze disponibili all'epoca della valutazione — un'associazione causale o concausale con i fattori di rischio ambientali e lavorativi tipicamente presenti in detti scenari operativi (qual è quella del caso di specie).
Integrati tali due elementi, il nesso di causalità deve considerarsi presunto, con conseguente inversione dell'onere probatorio: grava quindi sull'Amministrazione — e non sul militare — la dimostrazione positiva e specifica di una genesi alternativa ed extra-lavorativa della patologia, vale a dire la prova della ricorrenza di fattori eziologici individuali, genetici, comportamentali o ambientali estranei al servizio prestato, dotati di autonoma ed esclusiva efficienza causale rispetto all'insorgenza della malattia.
2.4 Applicando tali principi nel caso di specie consegue che, al fine di escludere legittimamente il nesso causale presunto tra l'impiego del ricorrente nei teatri operativi balcanici e irakeno e la patologia oncologica dallo stesso sviluppata, l'Amministrazione avrebbe avuto l'onere di individuare e documentare la ricorrenza di concreti, specifici e verificati elementi idonei a suffragare in modo convincente una patogenesi alternativa, riconducibile a fattori causali del tutto estranei all'attività di servizio e all'esposizione subita nei contesti operativi di riferimento.
Tale onere non risulta assolto, neppure in forma implicita, nei provvedimenti impugnati, i quali non conducono indagini sulle cause alternative della patologia, attraverso un'analisi della storia clinica e anamnestica del ricorrente, né un confronto critico con la letteratura scientifica specialistica in tema di correlazione tra esposizione a uranio impoverito e patologie onco-ematologiche. Il quadro istruttorio risulta quindi del tutto inadeguato rispetto al paradigma valutativo imposto dall'Adunanza Plenaria.
3. Per le ragioni che precedono, il ricorso è fondato e va accolto. I provvedimenti impugnati — il parere del CVCS e il decreto del Ministero della Difesa che ne costituisce attuazione — devono essere annullati per i vizi sopra evidenziati. L'Amministrazione per l’effetto dovrà procedere al riesame della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio presentata dal ricorrente, uniformandosi ai principi enunciati dall'Adunanza Plenaria nella sentenza n. 15/2025 e colmando le carenze istruttorie e motivazionali sopra evidenziate.
3.1 Le spese processuali seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico delle Amministrazioni resistenti, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie quanto alla domanda di annullamento e per l’effetto annulla gli atti impugnati nei limiti dell’interesse del ricorrente con dovere del Ministero della difesa di ripronunciarsi, previo nuovo parere del CVCS, sulla domanda di riconoscimento della causa di servizio emendando le carenze citate in motivazione e quindi evidenziando gli eventuali fattori causali patogenici alternativi, specificamente riferibili al Militare, che avrebbero agito nel caso di specie eliminando qualsiasi contributo, anche concausale, dell’impiego non protetto in territori caratterizzati dall’uso bellico di uranio impoverito;
condanna i Ministeri intimati solidalmente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese processuali che si liquidano in complessivi euro 3.305,00 (tremilatrecentocinque/00), oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del quindici per cento, CNPA e IVA (se dovuta) sul coacervo, con ulteriore onere, come per legge, di rimborso degli ammontari di contributo unificato pagato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NN NI, Presidente
Chiara Cavallari, Primo Referendario
IC De NO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC De NO | NN NI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.