Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 12/04/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati
dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
dr. Cristina Midulla Consigliere rel.
dr. Virginia Marletta Consigliere
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 559/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. Parte_1
con il patrocinio dell'Avv. TONINO ARGENTO P.IVA_1
appellante
CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2
dell'Avv. MANCUSO MARIO FRANCESCO
appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 16.1.2025 le parti concludevano ribadendo le conclusioni precisate nei rispettivi atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 20.9.2021 il Tribunale di Agrigento rigettava la domanda
Corte di Appello di Palermo
legittimazione passiva della convenuta Controparte_2
sava le spese di lite ponendo quelle della c.t.u. definitivamente a carico di parte attrice.
Avverso detta sentenza proponeva appello la società predetta.
si costituiva, resistendo al gravame. Controparte_1
All'udienza del 16.1.2025 le parti precisavano le conclusioni come da note depositate in via telematica e la causa veniva posta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo grado la conveniva Parte_1
in giudizio innanzi al Tribunale di Agrigento l' al Controparte_1
fine di sentirla dichiarare responsabile dell' interruzione dell' energia elet-
trica avvenute il giorno 11 luglio 2012 e, pertanto, inadempiente rispetto al contratto di fornitura in essere, condannarla al risarcimento dei danni asse-
ritamente subiti a seguito di tale evento pari ad euro 24.452,14 o nella maggiore o minore somma che fosse accertata e precisata nel corso del giudizio, oltre alla corresponsione degli interessi ed alla rivalutazione mo-
netaria.
Il Tribunale riteneva la fondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazio- ne passiva avanzata dalla convenuta rilevando che l'attore aveva fatto vale-
re un titolo contrattuale e che il contratto di somministrazione di energia elettrica era stato stipulato tra l'attrice e Enel Servizio Elettrico s.p.a., sog-
getto diverso da quello evocato in giudizio.
Lamenta l'appellante che il soggetto giuridico che deve risarcire i danni
- 2 - Corte di Appello di Palermo provocati dal malfunzionamento della trasmissione della corrente elettrica
è proprio in quanto società che si occupa Controparte_1
dell'erogazione e del trasporto della corrente;
che il Tribunale aveva erro-
neamente qualificato il diverso inquadramento della tipologia di responsa-
bilità effettuato con la memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. quale mutatio libelli, pur se i fatti posti a fondamento della domanda erano rimasti immu-
tati.
Il motivo è infondato.
Dalla lettura degli atti del primo grado emerge che con l'atto di citazione l'odierna appellante ha premesso di avere stipulato con l' un CP_1
contratto di somministrazione di energia elettrica e che l'interruzione veri-
ficatasi nel giorno integrava “la mancata esecuzione del contratto di forni-
tura di energia elettrica, che obbliga la parte inadempiente al risarcimenti dei danni”; e concludeva ritenersi la convenuta responsabile dell'interruzione di corrente elettrica e “pertanto inadempiente rispetto al contratto di fornitura in essere”.
Con la memoria ex 183 VI comma n. 2 c.p.c., poi, deduceva che nel caso in esame era venuto meno il neutro nella trifase che serviva la società attrice e che il danno, quindi, era stato causato dalla gestione delle linee elettriche,
attribuita proprio alla . Controparte_1
Orbene, proprio da quanto specificato in ordine alla causa del danno risulta confermato che il fatto non costituiva violazione dei doveri inerenti da un rapporto contrattuale, come lamentato dall'attrice, bensì violazione del ge-
nerale principio del neminem laedere.
La diversa qualificazione giuridica dei fatti che l'appellante assume doversi
- 3 - Corte di Appello di Palermo effettuare d'ufficio, poi, non può risolversi nella sostituzione dell'azione
(contrattuale) espressamente proposta dalla con una fondata su Pt_1
una diversa “causa petendi” (art. 2043 c.c.)
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in disposi-
tivo (scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00, valore minimo).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da
[...]
nei confronti di Parte_2 Controparte_3
avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento del 20.9.2021.
[...]
Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado liquidate in € 1.984,00, oltre spese generali, cpa e iva come per leg-
ge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Così deciso nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
di Appello di Palermo il 10.4.2025.
Il consigliere est. Il Presidente
(Cristina Midulla) (Antonino Liberto Porracciolo)
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Antonino Li- berto Porracciolo e dal consigliere relatore dr.ssa. Cristina Midulla , in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle re- gole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 4 - Corte di Appello di Palermo