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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 14/03/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa Giorgia Marcatajo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.1595/2022 R.G. controversie di lavoro promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv.to Spotorno Claudia ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palermo, piazza F. Chopin 13, giusta procura in atti;
- ricorrente -
c o n t r o
in persona del per la Sicilia, legale rappresentante CP_1 Controparte_2
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to Di Salvo Loredana ed elettivamente domiciliato presso gli Uffici dell'Avvocatura Regionale Inail in Palermo, Viale Del
Fante n. 58/D.
- resistente -
OGGETTO: Prestazione CP_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 01.06.2022, il ricorrente indicato in epigrafe conveniva in giudizio l' e, premesso di avere contratto una malattia CP_1
professionale (asbestosi polmonare), nel corso e a causa della propria attività lavorativa esplicata per circa 30 anni, chiedeva il riconoscimento di una
1 menomazione dell'integrità psicofisica pari o superiore a punti 6 e, per l'effetto, la condanna dell' alla corresponsione del relativo indennizzo o rendita, oltre CP_1
interessi e spese.
Il ricorrente esponeva di aver inviato all , in data 14.04.2021, richiesta di CP_1
revisione passiva per aggravamento della malattia professionale asbesto correlata, a seguito della sentenza n. 268/2020 del Tribunale di Palermo, nella quale era già stato riconosciuto un danno biologico pari al 4% per placche pleuriche bilaterali.
L' , con nota del 30.04.2021, rappresentava che la domanda di revisione non CP_1
poteva essere valutata, poiché il contenzioso instaurato era stato definito con il rigetto della domanda del ricorrente, precisando che “a suo tempo, era stata denunciata la patologia dell'asbestosi, non riconosciuta dal CTU”; pertanto, invitava il ricorrente
“a proporre una nuova istanza di malattia professionale, con relativo certificato medico (modello 5 ss bis), sulla scorta di quanto riconosciuto dalla medesima ctu”.
In data 24.05.2021, il ricorrente presentava, dunque, nuova denuncia di malattia professionale all' sempre con riferimento all'asbestosi polmonare, iscritta al CP_1
n. 517993312, che veniva rigettata con la seguente motivazione: “è stata accertata una menomazione dell'integrità psico-fisica che non dà diritto ad indennizzo in capitale né a costituzione di rendita perché non raggiunge il grado minimo indennizzabile previsto dal D. Lgs. N. 38 del 23/02/2000. La menomazione accertata
è la seguente: placche pleuriche fibrocalcifiche della pleura costale e diaframmatica bilaterale;
grado accertato 4%”.
Avverso il provvedimento di rigetto il ricorrente proponeva opposizione senza ottenere alcunché e, pertanto, concludeva con la domanda di accertamento della malattia professionale e con la richiesta di riconoscimento di una menomazione dell'integrità psicofisica pari o superiore a punti 6, secondo il principio di valutazione globale del danno ex art. 145, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico sull'assicurazione degli infortuni sul lavoro).
L' convenuto, costituitosi con memoria difensiva, eccepiva, in via CP_3
2 preliminare, l'avvenuta formazione del giudicato sulla domanda per essersi già pronunciato sul punto il Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, con sentenza n.
268/2020, passata in giudicato stante l'avvenuta dichiarazione di improcedibilità dell'atto di gravame, e deduceva, nel merito, l'infondatezza della domanda chiedendone, pertanto, il rigetto.
Disposta ed espletata consulenza tecnica, la causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 29.01.2025 per il deposito di note.
*** ** ***
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di giudicato sollevata dall' . CP_1
Ed invero, il presente giudizio ha ad oggetto una domanda (diversa da quella oggetto del giudizio incoato innanzi al Tribunale di Palermo) presentata dal ricorrente in data
24.05.2021 e il ricorrente ha allegato certificazione medica successiva al periodo temporale relativo al procedimento amministrativo che ha dato la stura al precedente giudizio.
In questa sede, il ricorrente lamenta quindi la patologia asseritamente sofferta in un periodo successivo a quello dedotto nel giudizio coperto dal precedente giudicato;
e, sulla scorta della nuova domanda amministrativa, l ha quindi aperto il CP_1
procedimento n. 517993312 – “Gestione 130”, conclusosi con il rigetto dell'istanza
(cfr. verbale collegiale del 18/09/2021), donde l'instaurazione del presente giudizio.
Ciò posto, nel merito il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.
Il c.t.u., in particolare, ha concluso la sua relazione affermando che il ricorrente “in atto è affetto da patologie polmonari (placche pleuriche e fibrosi interstiziale) che trovano nesso eziologico nell' attività svolta di operaio muratore con utilizzazione in attività di piccola impresa come: muratura, cave e fincantieri ante legge 257/92, in assenza, per quanto riferito e per quanto in uso all'epoca, di dispositivi di protezione individuale, tutelanti il lavoratore da inalazioni di fibre di asbesto (componente dei manufatti in amianto e largamente come prima specificato utilizzati) ed esattamente:
3 1) placche pleuriche (già accertato nesso con sentenza relativa r.g. 3180/2017
Tribunale di Palermo Sez. Lavoro Dott.ssa A. Di Maio su CTU del 25/09/2019);
2) fibrosi polmonare interstiziale (asbestosi evoluta dal 2014 ed in atto Tac riconfermante l'evoluzione) incidente sulla funzionalità respiratoria e determinante sindrome restrittivo-ostruttiva di grado moderato (spirometria del 30/07/2024
ARNAS Civico) e da quanto obiettivato dallo scrivente CTU.
Occorre ricordare che la asbestosi, fibrosi polmonare interstiziale, è nota da tempo come anche già descritto nell'Harrison - Principi di Medicina Interna 1° edizione italiana della quindicesima edizione originale - Settembre 2002, pag 1710-1711, che così recita: “... l'asbestosi è una pneumopatia fibrotica interstiziale diffusa che dipende direttamente dal grado e dalla durata dell'esposizione … generalmente occorrono almeno 10 anni di esposizione medio alta prima che la malattia si renda manifesta. Le prove funzionali evidenziano un quadro restrittivo con diminuzione dei volumi polmonari ...”; uguale inquadramento nosologico è oggi nei supporti informatici di uso corrente. Conseguenzialmente può avere riconosciuto un danno biologico per malattia professionale ai sensi del D.M. 12 Luglio 2000, parte a allegato 2 del:
- 6% (sei) a decorrere dalla data domanda di revisione all' (14/4/2021), stante CP_1
quanto alla TAC del 15/11/2017;
- 7% (sette) a decorrere dal Settembre 2023, visto l'esame spirometrico del 30/7/2024
e alla TAC del 02/9/2023; così articolato:
- placche pleuriche 4% (quattro) già riconosciuto su Sentenza r.g. 2180/2017 ed in continuità;
- fibrosi interstiziale (asbestosi) 2% (due) (dalla data domanda), 3% (tre) dal
Settembre 2023, per sindrome restrittiva e insufficienza respiratoria medio-lieve, in concorrenza patologica complessiva”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi
4 logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (v. relazione in atti).
La domanda, pertanto, deve essere accolta.
Va, dunque, dichiarato che il ricorrente ha riportato un danno biologico nella misura del 6%, a decorrere dalla data della domanda (24.05.2021) e del 7%, a decorrere dal mese di settembre 2023, e, per l'effetto, l va condannato al pagamento del CP_1
relativo indennizzo in capitale, oltre interessi come per legge.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Vanno poste, inoltre, definitivamente a carico dell le spese di consulenza CP_1
tecnica, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando: dichiara che il ricorrente ha riportato un danno biologico nella misura del 6%,
a decorrere dalla data della domanda (24.05.2021) e del 7%, a decorrere dal mese di settembre 2023 e, per l'effetto, condanna l' al pagamento del relativo CP_1
indennizzo in capitale, oltre interessi come per legge;
condanna, altresì, l al pagamento delle spese di lite che si liquidano in CP_1
complessivi € 1.800,00, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
pone definitivamente a carico dell'Istituto le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto.
Così deciso, all'esito della scadenza del termine del 29.01.2025 per il deposito di note
IL GIUDICE
Giorgia Marcatajo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa Giorgia Marcatajo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.1595/2022 R.G. controversie di lavoro promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv.to Spotorno Claudia ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palermo, piazza F. Chopin 13, giusta procura in atti;
- ricorrente -
c o n t r o
in persona del per la Sicilia, legale rappresentante CP_1 Controparte_2
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to Di Salvo Loredana ed elettivamente domiciliato presso gli Uffici dell'Avvocatura Regionale Inail in Palermo, Viale Del
Fante n. 58/D.
- resistente -
OGGETTO: Prestazione CP_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 01.06.2022, il ricorrente indicato in epigrafe conveniva in giudizio l' e, premesso di avere contratto una malattia CP_1
professionale (asbestosi polmonare), nel corso e a causa della propria attività lavorativa esplicata per circa 30 anni, chiedeva il riconoscimento di una
1 menomazione dell'integrità psicofisica pari o superiore a punti 6 e, per l'effetto, la condanna dell' alla corresponsione del relativo indennizzo o rendita, oltre CP_1
interessi e spese.
Il ricorrente esponeva di aver inviato all , in data 14.04.2021, richiesta di CP_1
revisione passiva per aggravamento della malattia professionale asbesto correlata, a seguito della sentenza n. 268/2020 del Tribunale di Palermo, nella quale era già stato riconosciuto un danno biologico pari al 4% per placche pleuriche bilaterali.
L' , con nota del 30.04.2021, rappresentava che la domanda di revisione non CP_1
poteva essere valutata, poiché il contenzioso instaurato era stato definito con il rigetto della domanda del ricorrente, precisando che “a suo tempo, era stata denunciata la patologia dell'asbestosi, non riconosciuta dal CTU”; pertanto, invitava il ricorrente
“a proporre una nuova istanza di malattia professionale, con relativo certificato medico (modello 5 ss bis), sulla scorta di quanto riconosciuto dalla medesima ctu”.
In data 24.05.2021, il ricorrente presentava, dunque, nuova denuncia di malattia professionale all' sempre con riferimento all'asbestosi polmonare, iscritta al CP_1
n. 517993312, che veniva rigettata con la seguente motivazione: “è stata accertata una menomazione dell'integrità psico-fisica che non dà diritto ad indennizzo in capitale né a costituzione di rendita perché non raggiunge il grado minimo indennizzabile previsto dal D. Lgs. N. 38 del 23/02/2000. La menomazione accertata
è la seguente: placche pleuriche fibrocalcifiche della pleura costale e diaframmatica bilaterale;
grado accertato 4%”.
Avverso il provvedimento di rigetto il ricorrente proponeva opposizione senza ottenere alcunché e, pertanto, concludeva con la domanda di accertamento della malattia professionale e con la richiesta di riconoscimento di una menomazione dell'integrità psicofisica pari o superiore a punti 6, secondo il principio di valutazione globale del danno ex art. 145, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico sull'assicurazione degli infortuni sul lavoro).
L' convenuto, costituitosi con memoria difensiva, eccepiva, in via CP_3
2 preliminare, l'avvenuta formazione del giudicato sulla domanda per essersi già pronunciato sul punto il Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, con sentenza n.
268/2020, passata in giudicato stante l'avvenuta dichiarazione di improcedibilità dell'atto di gravame, e deduceva, nel merito, l'infondatezza della domanda chiedendone, pertanto, il rigetto.
Disposta ed espletata consulenza tecnica, la causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 29.01.2025 per il deposito di note.
*** ** ***
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di giudicato sollevata dall' . CP_1
Ed invero, il presente giudizio ha ad oggetto una domanda (diversa da quella oggetto del giudizio incoato innanzi al Tribunale di Palermo) presentata dal ricorrente in data
24.05.2021 e il ricorrente ha allegato certificazione medica successiva al periodo temporale relativo al procedimento amministrativo che ha dato la stura al precedente giudizio.
In questa sede, il ricorrente lamenta quindi la patologia asseritamente sofferta in un periodo successivo a quello dedotto nel giudizio coperto dal precedente giudicato;
e, sulla scorta della nuova domanda amministrativa, l ha quindi aperto il CP_1
procedimento n. 517993312 – “Gestione 130”, conclusosi con il rigetto dell'istanza
(cfr. verbale collegiale del 18/09/2021), donde l'instaurazione del presente giudizio.
Ciò posto, nel merito il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.
Il c.t.u., in particolare, ha concluso la sua relazione affermando che il ricorrente “in atto è affetto da patologie polmonari (placche pleuriche e fibrosi interstiziale) che trovano nesso eziologico nell' attività svolta di operaio muratore con utilizzazione in attività di piccola impresa come: muratura, cave e fincantieri ante legge 257/92, in assenza, per quanto riferito e per quanto in uso all'epoca, di dispositivi di protezione individuale, tutelanti il lavoratore da inalazioni di fibre di asbesto (componente dei manufatti in amianto e largamente come prima specificato utilizzati) ed esattamente:
3 1) placche pleuriche (già accertato nesso con sentenza relativa r.g. 3180/2017
Tribunale di Palermo Sez. Lavoro Dott.ssa A. Di Maio su CTU del 25/09/2019);
2) fibrosi polmonare interstiziale (asbestosi evoluta dal 2014 ed in atto Tac riconfermante l'evoluzione) incidente sulla funzionalità respiratoria e determinante sindrome restrittivo-ostruttiva di grado moderato (spirometria del 30/07/2024
ARNAS Civico) e da quanto obiettivato dallo scrivente CTU.
Occorre ricordare che la asbestosi, fibrosi polmonare interstiziale, è nota da tempo come anche già descritto nell'Harrison - Principi di Medicina Interna 1° edizione italiana della quindicesima edizione originale - Settembre 2002, pag 1710-1711, che così recita: “... l'asbestosi è una pneumopatia fibrotica interstiziale diffusa che dipende direttamente dal grado e dalla durata dell'esposizione … generalmente occorrono almeno 10 anni di esposizione medio alta prima che la malattia si renda manifesta. Le prove funzionali evidenziano un quadro restrittivo con diminuzione dei volumi polmonari ...”; uguale inquadramento nosologico è oggi nei supporti informatici di uso corrente. Conseguenzialmente può avere riconosciuto un danno biologico per malattia professionale ai sensi del D.M. 12 Luglio 2000, parte a allegato 2 del:
- 6% (sei) a decorrere dalla data domanda di revisione all' (14/4/2021), stante CP_1
quanto alla TAC del 15/11/2017;
- 7% (sette) a decorrere dal Settembre 2023, visto l'esame spirometrico del 30/7/2024
e alla TAC del 02/9/2023; così articolato:
- placche pleuriche 4% (quattro) già riconosciuto su Sentenza r.g. 2180/2017 ed in continuità;
- fibrosi interstiziale (asbestosi) 2% (due) (dalla data domanda), 3% (tre) dal
Settembre 2023, per sindrome restrittiva e insufficienza respiratoria medio-lieve, in concorrenza patologica complessiva”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi
4 logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (v. relazione in atti).
La domanda, pertanto, deve essere accolta.
Va, dunque, dichiarato che il ricorrente ha riportato un danno biologico nella misura del 6%, a decorrere dalla data della domanda (24.05.2021) e del 7%, a decorrere dal mese di settembre 2023, e, per l'effetto, l va condannato al pagamento del CP_1
relativo indennizzo in capitale, oltre interessi come per legge.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Vanno poste, inoltre, definitivamente a carico dell le spese di consulenza CP_1
tecnica, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando: dichiara che il ricorrente ha riportato un danno biologico nella misura del 6%,
a decorrere dalla data della domanda (24.05.2021) e del 7%, a decorrere dal mese di settembre 2023 e, per l'effetto, condanna l' al pagamento del relativo CP_1
indennizzo in capitale, oltre interessi come per legge;
condanna, altresì, l al pagamento delle spese di lite che si liquidano in CP_1
complessivi € 1.800,00, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
pone definitivamente a carico dell'Istituto le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto.
Così deciso, all'esito della scadenza del termine del 29.01.2025 per il deposito di note
IL GIUDICE
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