Versione
1 gennaio 1963
1 gennaio 1963
Art. 7.
Agli effetti del disposto di cui al punto 3) dell'art. 1, la durata complessiva del servizio prestato in lavori di sotterraneo e' comprovata esclusivamente mediante speciali marche assicurative emesse a cura dell'istituto nazionale della previdenza sociale e da applicarsi, in sostituzione delle marche ordinarie e con le norme vigenti per queste ultime, a partire dal primo periodo di paga avente inizio successivamente al 30 giugno 1958.
Agli effetti del disposto di cui al punto 3) dell'art. 1, la durata complessiva del servizio prestato in lavori di sotterraneo e' comprovata esclusivamente mediante speciali marche assicurative emesse a cura dell'istituto nazionale della previdenza sociale e da applicarsi, in sostituzione delle marche ordinarie e con le norme vigenti per queste ultime, a partire dal primo periodo di paga avente inizio successivamente al 30 giugno 1958.
Giurisprudenza • 1
- 1. Trib. Cagliari, sentenza 07/02/2024, n. 171Provvedimento: […] lavoro in sotterraneo, coperti da contribuzione nella assicurazione generale obbligatoria, effettuati anteriormente al 1 luglio 1958; i periodi successivi a tale data debbono essere comprovati mediante le speciali marche di cui all'articolo 7 della legge 5 gennaio 1960, n. 5. pagina 5 La pensione di cui al primo comma del presente articolo è posta a carico dellaLeggi di più...
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