Art. 7.
Agli effetti del disposto di cui al punto 3) dell'art. 1, la durata complessiva del servizio prestato in lavori di sotterraneo e' comprovata esclusivamente mediante speciali marche assicurative emesse a cura dell'istituto nazionale della previdenza sociale e da applicarsi, in sostituzione delle marche ordinarie e con le norme vigenti per queste ultime, a partire dal primo periodo di paga avente inizio successivamente al 30 giugno 1958.
Agli effetti del disposto di cui al punto 3) dell'art. 1, la durata complessiva del servizio prestato in lavori di sotterraneo e' comprovata esclusivamente mediante speciali marche assicurative emesse a cura dell'istituto nazionale della previdenza sociale e da applicarsi, in sostituzione delle marche ordinarie e con le norme vigenti per queste ultime, a partire dal primo periodo di paga avente inizio successivamente al 30 giugno 1958.