TRIB
Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 23/04/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di EN
N. R.G. 2096/2020
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Luciano Spina Presidente
Laura Di Bernardi Giudice rel.
Alessandra Tolettini Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione giudiziale instaurato
DA
(cod. fisc. ) nata in [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(Albania), in data 02/12/1987, anagraficamente residente in Ville d'Anaunia
(TN) fr. Tuenno in Via Quattro Ville n. 21, attualmente inserita in Casa Rifugio
(struttura protetta ad indirizzo segreto per vittime di violenza), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Tamara Lorenzi, (cod. fisc.
[...]
– e-mail certificata: , in C.F._2 Email_1
38057 Pergine Valsugana (TN) c/o Centro Commerciale “Ponte Regio” in Loc.
Fratte n. 44, che la rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso
Parte ricorrente
CONTRO [C.F. , nato a [...] il CP_1 C.F._3
31/07/1977 e residente in Ville d'Anaunia (TN), fraz. Tuenno, Via Quattro Ville,
n. 21, rappresentato, domiciliato e assistito, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e di risposta, dall'Avv. Gabrio Stenico del Foro di
EN [CF: ], ed elettivamente domiciliato presso lo C.F._4
studio del medesimo in 38122 EN (TN), Via Dordi, n. 15/a
Parte resistente
con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: le parti, all'udienza del 16 aprile 2025, hanno concluso congiuntamente come da note conclusive congiunte di data 2 aprile 2025, depositate telematicamente in data 03 aprile 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione giudiziale, depositato in data 07-08-2020, la ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio in Kavaje (Albania), in data
08/05/2006, che, dalla unione coniugale, erano nati i figli a Persona_1
EN (TN) in data 05/04/2009, e a Cles (TN) in data Parte_2
06/11/2016, avanzava le seguenti conclusioni: “1) disporre che i coniugi siano autorizzati a vivere separati fermi restando gli obblighi di legge, imponendo a carico del sig. la cessazione immediata delle condotte CP_1
pregiudizievoli di cui in narrativa, prescrivendo allo stesso di non avvicinarsi alla ricorrente e ai figli minori, ed ai luoghi dagli stessi frequentati (tra cui scuola, lavoro e struttura protetta), ovvero in subordine, adottando ogni altro provvedimento di protezione affinché cessi immediatamente il grave pregiudizio per l'integrità fisica e morale perpetrato in danno della ricorrente e dei figli;
2)
Rilevato che, per quanto esposto in narrativa, l'affidamento condiviso
Pag. 2 di 15 risulterebbe, allo stato, pregiudizievole per l'interesse dei minori, disporre, allo stato, la sospensione della responsabilità genitoriale paterna ed affidare in via esclusiva i figli minori e alla madre, sig.ra , con cui i Per_1 Pt_2 Parte_1
minori continueranno a convivere e mantenere la residenza anagrafica;
3) Alla luce di quanto esposto in ordine al pregiudizio derivato e che può ancora derivare ai figli per i gravi comportamenti del padre, voglia il Tribunale demandare al Servizio Sociale territorialmente competente, a- di predisporre, preventivamente, gli interventi necessari ed idonei a valutare e sostenere la genitorialità del sig. b- organizzando, nel caso vengano ritenute CP_1
sussistenti le condizioni, tenuto presente il preminente interesse dei minori, anche in termini di sicurezza psico-fisica, un programma, anche con il coinvolgimento del servizio di psicologia- area minori ed area adulti, per un preventivo avvicinamento del padre ai minori, curandone l'attuazione alla presenza e sotto la vigilanza dei servizi indicati, c- disponendo, all'esito, le modalità ed i tempi di visita del padre ai figli, in ogni caso in forma protetta 4) disporre che il sig. contribuisca al mantenimento dei figli CP_1
minori ed nell'importo che verrà determinato in corso di causa e Per_1 Pt_2
che in questa sede si indica prudenzialmente, allo stato, nella misura non inferiore ad € 250 mensili per ciascun figlio (€ 500 totali), oltre al 50% delle spese straordinarie. 5) disporre che il sig. contribuisca al CP_1 mantenimento della moglie nell'importo che verrà determinato in Parte_1
corso di causa e che in questa sede si indica prudenzialmente, allo stato, nella misura non inferiore ad € 200 mensili Con previsione della rata del mutuo relativo alla casa familiare interamente a carico del sig. in quanto, allo CP_1
stato, unico fruitore. 6) Con condanna alla rifusione delle spese e competenze di lite”.
A sostegno delle proprie richieste, la ricorrente adduceva, in particolare, il compimento di condotte aggressive nei di lei riguardi e dei figli minori (in
Pag. 3 di 15 maniera diretta nei confronti del figlio e in maniera indiretta nei confronti Per_1 della figlia da parte del marito, nonché l'inidoneità dello stesso Pt_2
all'esercizio della responsabilità genitoriale, non avendo il predetto manifestato alcuna capacità di sostegno e di cura morale ed economica verso la prole.
Si costituiva il resistente, il quale negava la ricostruzione dei fatti prospettata dalla ricorrente e, in particolare, l'avere lo stesso posto in essere, nei confronti di quest'ultima, condotte violente, nonché l'essersi disinteressato dei figli, rappresentando, a riguardo, di essersi, invece, sempre preso cura della prole e di avere con la stessa instaurato un legame affettivo solido. Il predetto, inoltre, attribuiva le ragioni della crisi coniugale in toto alla moglie, evidenziando come quest'ultima avesse intrattenuto delle relazioni extraconiugali nonché posto in essere dei comportamenti gravemente diffamatori e calunniosi nei di lui riguardi, denunciandolo anche per reati da esso mai commessi.
Avanzava, dunque, alla luce di tutto quanto evidenziato nella memoria difensiva, le seguenti richieste: “a) - pronunciare la separazione dei coniugi con addebito alla moglie, a cagione del pregresso tradimento, nonché dei comportamenti gravemente diffamatori e calunniosi posti in essere nei confronti del marito, nonché per aver abbandonato il tetto coniugale – pure impossessandosi di tutti i risparmi della famiglia, lasciando il marito in situazione di indigenza - e per aver sottratto al padre l'affetto dei propri figli del tutto ingiustificatamente, cagionando anche agli stessi grave pregiudizio;
b) - la casa coniugale sita in
Ville d'Anaunia (TN), fraz. Tuenno, Via Quattro Ville n. 21, sia assegnata in favore del marito;
c) - sia disposto l'affidamento congiunto dei figli con collocazione anagrafica presso il padre;
d) - vengano stabiliti i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, che tengano conto dei luoghi di dimora dei coniugi e degli impegni lavorativi degli stessi;
e) - sia stabilita a carico del padre ed in favore dei figli il pagamento di una somma non superiore ad € 100,00 per ciascuno, da corrispondersi mediante bonifico in favore della
Pag. 4 di 15 madre; f) - vengano poste a carico di entrambi i coniugi e genitori le spese mediche, scolastiche, ricreative e di istruzione dei figli, nella misura del 50% ciascuno;
g) - venga comunque stabilito l'esercizio congiunto della potestà genitoriale, salvo per quanto attiene agli affari di ordinaria amministrazione, per cui ciascuno potrà decidere autonomamente nel tempo di permanenza dei figli presso di sé. h) - venga disposto lo scioglimento della comunione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 191 c.c. II.- In via istruttoria subordinata: Si richiamano le produzioni documentali allegate agli atti di parte convenuta;
si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi sulle circostanze dedotte e capitolate in narrativa. Testi: ulteriori testi riservati;
Testimone_1
III.- con vittoria di spese di giudizio, diritti e compensi”.
All'udienza del 16-02-2021, le parti davano atto di avere concordato, anche per il tramite del Servizio Sociale, le modalità di frequentazione padre/figli in spazio neutro, nonché la misura del contributo da corrispondere, da parte del resistente,
a titolo di mantenimento della prole.
Con ordinanza del 29-08-2022 il Presidente delegato adottava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “1) autorizza i coniugi a vivere separati, con obbligo di reciproco rispetto;
2) affida i minori in via esclusiva alla madre, collocandoli presso di lei, 3) dispone che il diritto di visita del padre sarà regolamentato e monitorato dai servizi sociali, già incaricati a tal fine, i quali terranno conto in particolare anche delle esigenze del figlio nel vedere il Per_1
padre; 4) determina il contributo mensile per il mantenimento dei figli minori nella misura di € 200,00 per ciascuno e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, che verserà a presso il di lei CP_1 Parte_1
domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza da settembre 2022; 5) dispone che entrambi i coniugi contribuiscano nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie come da protocollo del CNF”.
Pag. 5 di 15 In quella sede si dava, in particolare, atto del fatto che il resistente fosse ancora sottoposto alla misura cautelare personale del divieto di avvicinamento alle persone offese (moglie e figli), disposta con ordinanza del GIP in data
30/04/2021 e confermata in data 06/05/2022 dal giudice del giudizio immediato in relazione alle imputazioni di cui agli artt. 81, 582, 612 co. 2, 339, 61 n. 11 quinquies cp e che la madre ed i figli, dopo gli episodi di violenza contestati al resistente, avevano trovato riparo in una casa rifugio, il cui programma era terminato nel 2021, periodo nel quale erano, poi, passati in una struttura in semiautonomia, dove tutt'ora si trovavano. La causa veniva, poi, istruita con l'acquisizione di diverse relazioni di aggiornamento da parte dei servizi sociali nonché, all'udienza del 09-05-2024, veniva anche sentito il minore Per_1
Veniva pure emessa, nel corso del giudizio, sentenza parziale di separazione, avente numero 104/2023, e pubblicata in data 07-02-2025.
Le parti, in data 3-04-2025, depositavano note conclusive congiunte di data 02-
04-2025 e, all'udienza del 16.04-2025, chiedevano congiuntamente di definire la separazione alle condizioni dalle stesse concordate.
La causa veniva posta in decisione, con riserva di riferire al Collegio, avendo le parti anche rinunciato alla concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c..
……………..
Orbene, premesso che tra le parti è stata già pronunciata sentenza parziale di separazione, si ritiene che le condizioni da esse concordate, in quanto conformi all'interesse della prole, all'ordine pubblico e al buon costume, siano idonee a regolamentare i rapporti tra le stesse e tra quest'ultime e la prole.
Con note conclusive congiunte, difatti, le parti hanno chiesto di potere definire il presente giudizio alle condizioni di seguito riportate:
“-1) Affidamento figli minori
Pag. 6 di 15 Disporre l'affidamento esclusivo e super esclusivo dei figli minori, Per_1
ed alla madre, con contestuale conferma del loro
[...] Pt_2 Parte_1
collocamneto presso la residenza della stessa
2) Diritti di visita padre-figli
Confermare che il diritto di visita del padre continui ad essere regolamentato e monitorato dal SST, già incaricato a tal fine, che dovrà dunque gestire e regolamentare visite, rapporti e contatti tra padre e figli, secondo le modalità ritenute più opportune e congrue nell'interesse dei minori e a loro esclusiva tutela. Ove vi fosse disponibilità del sig. a rivedere i figli, il CP_1
riavvicinamento dovrà essere progressivo e cauto e comunque in modalità tassativamente protette e con l'accompagnamento e presenza di un'educatrice che sostenga i minori e agevoli la ripresa della relazione padre-figli, interrotta ormai da troppo tempo
3) Contributo per il mantenimento dei figli
Confermare il contributo per il mantenimento dei due figli minori a carico del padre nella misura di € 200,00 ciascuno, e così complessivamente in € 400,00 mensili, come già disposto con provvedimento presidenziale temporaneo ed urgente dd. 29.08.2022, specificando che il sig. è tenuto a versare detta CP_1
somma entro il giorno 20 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente della sig.ra alle coordinate bancarie già note, con aggiornamento Pt_1
annuale secondo gli indici Istat
4) Spese straordinarie dei figli
Le spese straordinarie per i figli minori, da individuarsi secondo il Protocollo del
CNF, saranno divise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno e, se superiori ad €
400,00, dovranno essere preventivamente concordate, salvo si tratti di spese urgenti e necessarie così come individuate dal medesimo Protocollo.
Pag. 7 di 15 5) Assegni familiari
Le Parti concordano che assegni famigliari, assegno universale e assegno unico provinciale e qualsivoglia ulteriore eventuale provvidenza, sussidio o agevolazione economica connesse allo status familiare saranno attribuiti e versati in via esclusiva a favore della sig.ra Pt_1
6) Arretrati
Si dà atto che il sig. ha sin qui versato soltanto € 200,00 mensili a titolo di CP_1
contributo per il mantenimento dei due figli minori, nonostante l'ordinanza presidenziale disponesse a suo carico la somma mensile di € 400,00, così accumulando sin qui nei confronti della sig.ra un debito di € 200 x 29 mensilità Pt_1
- € 5.800,00; che egli si impegna a saldare mediante rate mensili di euro 100,00 ciascuna a far data dal mese di giugno 2026.
7) Casa coniugale: trasferimento immobiliare
Le parti concordo che la casa coniugale, sita in Tuenno Via 4 Ville n. 21, di proprietà di entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno, già utilizzata e goduta in via esclsusiva dal sig. almeno dal 2020, comprensiva di tutti gli arredi ed i beni CP_1
mobili ivi presenti, venga in tale sede definitivamente assegnata allo stesso, con contestuale trasferimento a suo favore della quota di proprietà appartenente alla sig.ra da perfezionarsi nell'ambito del presente procedimento di separazione tra Pt_1 coniugi alle condizioni di seguito specificate, fermo l'impegno del sig. a far CP_1
fronte nel tempo più breve possibile agli adempimenti e ai costi tutti che si renderanno necessari per formalizzare tale trasferimento, ivi compresa la successiva intavolazione a) La sig.ra trasferisce a favore del sig. che Parte_1 CP_1
accetta, la quota indivisa di 1/2 della piena e assoluta proprietà dell'immobile
tavolarmente identificato sub p.ed. 1052 pp.mm. 4, e 19 in CC Tuenno in PT
2809 con tutte le parti in comune e i diritti reali congiunti, quali risultano dal competente Ufficio Tavolare, avente la seguente consistenza:
Pag. 8 di 15 PM 4: a pianta piano interrato: cantina;
a pianta piano primo: atrio, due bagni, disbrigo, tre stanze, soggiorno-cottura e poggiolo
PM 7: a pianta piano interrato: garage e due bocche di lupo
PM 19 a pianta piano terra: posto auto;
Con tutti gli altri enti e nella consistenza quali risultano meglio descritti nel Libro
Fondiario di Cles (TN)
Nonché così descritto nel Catasto Fabbricati:
Particella 1052 Foglio 5
Subalterno 4: p.m. 4, P. S1-1, z.c.3, cat. A/2, cl.5, cons. vani 6, sup. mq 109, R.C.
Euro 460,30
Subalterno 7: pm 7, P.S.1, z.c. 3 , cat. C/6, cl. 5, cons. mq. 21, sup. mq. 22, R.C. Euro
35,33
Subalterno 19: p.m. 19, P.T., z.c. 3, cat. C/6, cl.1, cons. mq. 21, sup. mq. 21, R.C.
Euro 20,61
b) La suddetta quota indivisa di 1/2 dell'unità immobiliare anzidetta viene ceduta e accettata nello stato attuale di fatto, di diritto e di manutenzione in cui si trova, con tutti i diritti,
azioni, ragioni, servitù attive e passive come risultanti dal Libro Fondiario, libera da oneri ipotecari, arretrati di imposte e tasse e vincoli di qualsiasi genere, ad eccezione:
-del diritto di servitù passo e ripasso a piedi e con ogni mezzo e per sottoservizi, a carico del cortile del piano terra comunea carico della p.ed. 1052 pp.mm. 4, 7 e 19 a favore della p.f. 1578 sub GN 1933/10 dd. 19.10.2007
- del diritto di ipoteca iscritta sub GN 1735/1 dd. 28/09/2017 per l'importo complessivo di euro 232.500,00 (duecentotrentadueecinquecento/00) comprensivo di euro 155.000,00 in conto capitale, euro 19.995,00 pe run triennio di interessi al tasso complessivo del 4,30% ed euro 57.505,00 per spese ed accessori, ai sensi del contratto a carico della p.ed. 1052 PM 4 a favore della Cassa Rurale di Tuenno – Val di Non Banca
Di Credito Coo. con sede di Ville d'Anauniadi cui all'atto dd. 27/07/2017 con CP_2
Pag. 9 di 15 annotazione di simultaneità con accessorie PT 2809 II PM 7 GN 1735/2 -2017 e PT 2809
II PM 19 GN 1735/3 – 2017;
c) il sig. dichiara di ben conoscere e gradire i beni ceduti e lo CP_1
stato di fatto e diritto in cui si trovano, ivi compresi i carichi intavolati e gli impianti ivi esistenti, e di accertarli e di averli personalmente verificati nonché di comprendere i connessi diritti, accessori, pertinenze e servitù;
d) la sig.ra garantisce di essere in piena proprietà di quanto venduto e Pt_1
dichiara che l'immobile in oggetto risulta dotato di idonea certificazione energetica dell'edificio, come da attestato di prestazione energetica n. AA00241-
42 emesso in data 22.07.2013 dal dott. ing. già in possesso del sig. Persona_2
(doc. 3) tutt'ora in corso di validità in quanto, dalla data del rilascio, non CP_1
sono stati eseguiti interventi di ristrutturazione che abbiano modificato la prestazione energetica del fabbricato. Il sig. si impegna ad ogni buon conto Pt_3
a procurarsi nuova certificazione energetica dell'immobile, a suo cure e spese, e a produrlo in causa entro il termine di giorni 30 dall'udienza del 3.04.2025.
e) gli interessati dichiarano, anche ai sensi degli artt. 40 legge 28 febbraio
1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, e 46 d.P.R. 6 giugno 2001,
n. 380, che la costruzione del fabbricato oggetto del presente atto è iniziata in data anteriore al 1 settembre 1967 e che in seguito a tale data sono state eseguite opere in virtù ed in conformità alla concessione edilizia n. 1354/1985 di data 2.12.1985 rilasciata dal Sindaco del Comune di Ville d'Anaunia; dichiarano altresì di non aver modificato l'originaria destinazione d'uso degli immobili in oggetto e di non aver realizzato interventi edilizi senza i necessari provvedimenti amministrativi previsti dalla legge 28.01.1977 n. 10 o da altre leggi in materia. Le parti dichiarano inoltre che è stata rilasciata dal Comune di Ville d'Anaunia (TN) certificazione di conformità degli edifici essitenti prot. 4549 dd. 16/5/2023
Pag. 10 di 15 (doc. 10)
Altresì, le parti dichiarano che alla suddetta non sono state apportate modifiche necessitanti ulteriori licenze, concessioni, denunce di inizio attività, permessi di costruire o provvedimenti amministrativi. Il relativo certificato di abitabilità è stato rilasciato dal
Comune di Ville d'Anaunia.
Si produce inoltre elenco delle concessioni edilizie rilasciato dal Comune di Ville
d'Anaunia (doc. 9).
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1 bis, legge 27 febbraio 1985, n. 52, e successive modifiche ed integrazioni, confermano che i dati catastali riguardanti le particelle urbane oggetto del presente trasferimento corrispondono alle ultime planimetrie depositate presso il catasto e che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto sulla base delle disposizioni vigenti in materia. Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera l), n. 1) d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, gli stessi si dichiarano edotti che,
nei termini siccome previsti dalla legge vigente, presenteranno alle autorità competenti le eventuali e necessarie comunicazioni e/o dichiarazioni relative alle modificazioni soggettive e strutturali intervenute nell'anno precedente (ai fini IMU o per altra diversa imposta).
f) La cedente attesta inoltre che, ai sensi degli artt. 3 e 13 ter legge 26 giugno
1990, n. 165, è stato dichiarato il reddito fondiario dell'immobile nell'ultima denuncia dei redditi e che trattasi di abitazione principale (prima casa).
g) il corrispettivo è stato convenuto tra le parti a corpo in complessivi euro
12.000,00 (dodicimila/00) che il sig. si impegna a versare in favore della CP_1
sig.ra econdo le seguenti modalità: Pt_1
- € 7.000,00 (settemila/00) già versato mediante assegno circolare non trasferibile della “Cassa Centrale Banca” portante serie e n. 6005400884-2, emesso in data 22.11.23
Pag. 11 di 15 - € 1.5000,00 (millecinquecento/00) già versato mediante bonifico bancario eseguito in data 26.07.2024 sul conto corrente della Sig.ra (IT Parte_1
47H082805634000000026894 (come da contabile che si allega, doc. 11) di cui la parte venditrice, sig.ra rilascia quietanza rinunziando all'ipoteca legale Pt_1 di cui all'art. 2817 c.c.
- € 1.500,00 (millecinquecento/00) che il sig. si impegna a versare entro CP_1
e non oltre il 20.07.2025 mediante assegno circolare da consegnare all'avv.
Lucia Arlanch
- € 2.000,00 (duemila/00) che il sig. si impegna a versare entro il CP_1
20.07.2026 mediante assegno circolare da consegnare all'avv. Lucia Arlanch
h) Le parti danno atto che quanto convenuto per la presente cessione è
conferito con le modalità sopra indicate. Il tutto con espressa esenzione da ogni imposta e/o tassa ex art. 19 legge 6 marzo 1987, n. 74, ed alla luce di quanto sancito dalla sentenza 29 aprile – 10 maggio 1999, n. 154, della Corte
Costituzionale nonchè della circolare 16 marzo 2000, n. 49/E del Ministero delle
Finanze. Gli esponenti esonerano i sottoscritti difensori da ogni indagine e responsabilità per quanto attiene la situazione urbanistico - edilizia degli immobili ceduti anche in merito alla corrispondenza delle dichiarazioni da loro rese con le risultanze amministrative.
i) Il sig. dichiara, altresì, di farsi carico di ogni e qualsivoglia spesa CP_1
imputata e/o imputabile alla sig. in qualità di comproprietaria del suddetto Pt_1
immobile esonerandola sin d'ora da qualsivoglia ulteriore spesa ed onere attinente o relativo all'immobile stesso, ivi comprese tutte le spese, nessuna esclusa, aggravi o debiti pregressi.
8) Accollo mutuo ipotecario
Il sig. si assume il pagamento integrale del mutuo a suo tempo contratto dai CP_1 coniugi per l'acquisto della casa coniugale con Cassa Rurale di Tuenno, di cui al
Pag. 12 di 15 contratto di mutuo dd. 27/9/2017 (doc. 6-7), così come fatto sin qui, dal 26/10/2017 ad oggi.
A fronte di quanto stabilito al punto sub 7) che precede, egli rinuncia espressamente a chiedere il pagamento di alcunchè alla sig.ra anche per i pagamenti pregressi e Pt_1
dichiara di sollevarla da qualsiasi pretesa di pagamento per tale causa, fino all'estinzione del mutuo stesso.
Egli ha già aperto la pratica di accollo con la Cassa Rurale Val di Non – Rotaliana e
Giovo, che ha già deliberato favorevolmente un tanto, liberando così la sig.ra a Pt_1
qualsivoglia obbligazione conseguente al suddetto contratto di mutuo, sia pregresso che futuro, e, più in generale, liberandola da qualsivoglia peso e spesa, anche pregressa, a qualsiasi titolo dovuta con riferimento a ciò (doc. 8).
Una volta ottenuta la pronuncia e formalizzato il trasferimento della proprietà a favore del sig. con anche l'itavolazione di cui al punto che segue, egli si CP_1
impegna ad attivarsi e favorire la definitiva chiusura e perfezionamento della pratica di accollo di cui sopra già avviata.
9) Intavolazione
Il sig. si impegna a provvedere, a proprio cure e spese, all'intavolazione CP_1
della compravendita entro giorni 30 dalla data della pubblicazione della sentenza che sarà emessa dal Tribunale di EN e che, recependo le conclusioni congiunte sopra raggiunte, avrà disposto il trasferimento dell'immobile a suo favore
10) Rinuncia domande avanzate
A fronte del corretto adempimento degli obblighi così reciprocamente assunti, la sig.ra rinuncia alla domanda di assegnazione della casa coniugale così come Pt_1
analogamente entrambe le parti rinunciano alle reciproche domande di addebito della separazione, come formulate nei rispettivi atti difensivi introduttivi
11) Spese legali
Pag. 13 di 15 Le spese relative al procedimento sono integralmente compensate tra le parti e sottoscrivono il presente accordo i legali per rinuncia alla solidarietà di cui alla Legge
Professionale”.
Rispetto al suddetto accordo ed, in particolare, con riferimento al punto 1) dello stesso, intitolato “Affidamento figli minori”, le parti, all'udienza del 16-04-2025, hanno, inoltre, precisato che “l'affidamento è da intendersi come super esclusivo e non come esclusivo”.
Tale statuizione, unitamente alle altre relative alla prole, si ritengono conformi all'interesse dei figli minori, in quanto in linea con quanto è emerso dagli atti di causa e, soprattutto, dalle relazioni dei Servizi Sociali, nonché dalla stessa audizione del figlio minore Quest'ultimo, in particolare, sentito all'udienza del 09-05-2024, Per_1 ha dichiarato: “…..Mio padre invece non lo vedo. Ho deciso io di smettere di vederlo.
Ho provato a perdonarlo però non ci riesco. Ce l'ho con lui per quello che ha fatto in passato, mi ha picchiato, maltrattato e usato. La stessa cosa ha fatto con mia madre.
Io venivo picchiato da lui, mi prendeva dalla maglietta, mi picchiava da dietro il collo, infaccia e ovunque. Io mi chiudevo in camera e sentivo i litigi con mia madre tutte le sere. Poi non ne potevo più. Ho visto due volte i Servizi Sociali e gli incontri sono andati bene. Neanche in quella circostanza i rapporti con mio padre sono andati bene, anche perché io non lo considero come tale perché non si èmai comportato come un padre, ma lo considero solo come il marito dimia madre. In questo momento, non so come mi sento. Non mi sento sereno perchécomunque non ho un padre, ma tra le due scelte –vederlo e non vederlo –sono più sereno se non lo vedo. Non ne voglio sapere nulla di mio padre”.
Le ulteriori statuizioni si ritengono del pari conformi all'interesse dei figli e all'ordine pubblico. Riguardo, poi, alla previsione del trasferimento immobiliare della casa coniugale sita in Tuenno, Via 4 Ville n. 21, si rappresenta che le SS.UU. della
Cassazione (CASS. 21761/2021) hanno definitivamente risolto in senso positivo l'ammissibilità del negozio di trasferimento immobiliare in sede di pronuncia di
Pag. 14 di 15 separazione e divorzio;
trattasi di accordo meritevole, ex art. 1322 c.c., che si colloca nel contesto del regolamento definitivo della separazione, rinvenendo ivi la propria causa. Ragione per cui si ritiene che i rapporti tra le parti potranno essere regolati sulla base delle condizioni indicate nelle “conclusioni congiunte con contestuale trasferimento di immobile” di data 02-04-2025, come precisate, per quanto attiene al regime di affidamento, all'udienza del 16-04-2025.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti come da accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, tenuto conto della sentenza parziale di separazione n. 104/2023, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dispone che i rapporti tra le parti verranno regolati sulla base delle condizioni indicate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza del 3-4-2025, contenenti le
“conclusioni congiunte con contestuale trasferimento di immobile”, di data 02-
04-2025, come precisate, per quanto attiene al punto 1) dell'accordo delle condizioni di separazione, intitolato “Affidamento figli minori”, all'udienza del
16-04-2025;
-compensa integralmente le spese di lite tra le parti, come da accordo.
Così deciso in EN nella camera di consiglio del 18.04.2025
Si comunichi alle parti e ai Servizi Sociali
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott. Luciano Spina
Dott.ssa Laura Di Bernardi
Pag. 15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di EN
N. R.G. 2096/2020
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Luciano Spina Presidente
Laura Di Bernardi Giudice rel.
Alessandra Tolettini Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione giudiziale instaurato
DA
(cod. fisc. ) nata in [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(Albania), in data 02/12/1987, anagraficamente residente in Ville d'Anaunia
(TN) fr. Tuenno in Via Quattro Ville n. 21, attualmente inserita in Casa Rifugio
(struttura protetta ad indirizzo segreto per vittime di violenza), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Tamara Lorenzi, (cod. fisc.
[...]
– e-mail certificata: , in C.F._2 Email_1
38057 Pergine Valsugana (TN) c/o Centro Commerciale “Ponte Regio” in Loc.
Fratte n. 44, che la rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso
Parte ricorrente
CONTRO [C.F. , nato a [...] il CP_1 C.F._3
31/07/1977 e residente in Ville d'Anaunia (TN), fraz. Tuenno, Via Quattro Ville,
n. 21, rappresentato, domiciliato e assistito, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e di risposta, dall'Avv. Gabrio Stenico del Foro di
EN [CF: ], ed elettivamente domiciliato presso lo C.F._4
studio del medesimo in 38122 EN (TN), Via Dordi, n. 15/a
Parte resistente
con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: le parti, all'udienza del 16 aprile 2025, hanno concluso congiuntamente come da note conclusive congiunte di data 2 aprile 2025, depositate telematicamente in data 03 aprile 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione giudiziale, depositato in data 07-08-2020, la ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio in Kavaje (Albania), in data
08/05/2006, che, dalla unione coniugale, erano nati i figli a Persona_1
EN (TN) in data 05/04/2009, e a Cles (TN) in data Parte_2
06/11/2016, avanzava le seguenti conclusioni: “1) disporre che i coniugi siano autorizzati a vivere separati fermi restando gli obblighi di legge, imponendo a carico del sig. la cessazione immediata delle condotte CP_1
pregiudizievoli di cui in narrativa, prescrivendo allo stesso di non avvicinarsi alla ricorrente e ai figli minori, ed ai luoghi dagli stessi frequentati (tra cui scuola, lavoro e struttura protetta), ovvero in subordine, adottando ogni altro provvedimento di protezione affinché cessi immediatamente il grave pregiudizio per l'integrità fisica e morale perpetrato in danno della ricorrente e dei figli;
2)
Rilevato che, per quanto esposto in narrativa, l'affidamento condiviso
Pag. 2 di 15 risulterebbe, allo stato, pregiudizievole per l'interesse dei minori, disporre, allo stato, la sospensione della responsabilità genitoriale paterna ed affidare in via esclusiva i figli minori e alla madre, sig.ra , con cui i Per_1 Pt_2 Parte_1
minori continueranno a convivere e mantenere la residenza anagrafica;
3) Alla luce di quanto esposto in ordine al pregiudizio derivato e che può ancora derivare ai figli per i gravi comportamenti del padre, voglia il Tribunale demandare al Servizio Sociale territorialmente competente, a- di predisporre, preventivamente, gli interventi necessari ed idonei a valutare e sostenere la genitorialità del sig. b- organizzando, nel caso vengano ritenute CP_1
sussistenti le condizioni, tenuto presente il preminente interesse dei minori, anche in termini di sicurezza psico-fisica, un programma, anche con il coinvolgimento del servizio di psicologia- area minori ed area adulti, per un preventivo avvicinamento del padre ai minori, curandone l'attuazione alla presenza e sotto la vigilanza dei servizi indicati, c- disponendo, all'esito, le modalità ed i tempi di visita del padre ai figli, in ogni caso in forma protetta 4) disporre che il sig. contribuisca al mantenimento dei figli CP_1
minori ed nell'importo che verrà determinato in corso di causa e Per_1 Pt_2
che in questa sede si indica prudenzialmente, allo stato, nella misura non inferiore ad € 250 mensili per ciascun figlio (€ 500 totali), oltre al 50% delle spese straordinarie. 5) disporre che il sig. contribuisca al CP_1 mantenimento della moglie nell'importo che verrà determinato in Parte_1
corso di causa e che in questa sede si indica prudenzialmente, allo stato, nella misura non inferiore ad € 200 mensili Con previsione della rata del mutuo relativo alla casa familiare interamente a carico del sig. in quanto, allo CP_1
stato, unico fruitore. 6) Con condanna alla rifusione delle spese e competenze di lite”.
A sostegno delle proprie richieste, la ricorrente adduceva, in particolare, il compimento di condotte aggressive nei di lei riguardi e dei figli minori (in
Pag. 3 di 15 maniera diretta nei confronti del figlio e in maniera indiretta nei confronti Per_1 della figlia da parte del marito, nonché l'inidoneità dello stesso Pt_2
all'esercizio della responsabilità genitoriale, non avendo il predetto manifestato alcuna capacità di sostegno e di cura morale ed economica verso la prole.
Si costituiva il resistente, il quale negava la ricostruzione dei fatti prospettata dalla ricorrente e, in particolare, l'avere lo stesso posto in essere, nei confronti di quest'ultima, condotte violente, nonché l'essersi disinteressato dei figli, rappresentando, a riguardo, di essersi, invece, sempre preso cura della prole e di avere con la stessa instaurato un legame affettivo solido. Il predetto, inoltre, attribuiva le ragioni della crisi coniugale in toto alla moglie, evidenziando come quest'ultima avesse intrattenuto delle relazioni extraconiugali nonché posto in essere dei comportamenti gravemente diffamatori e calunniosi nei di lui riguardi, denunciandolo anche per reati da esso mai commessi.
Avanzava, dunque, alla luce di tutto quanto evidenziato nella memoria difensiva, le seguenti richieste: “a) - pronunciare la separazione dei coniugi con addebito alla moglie, a cagione del pregresso tradimento, nonché dei comportamenti gravemente diffamatori e calunniosi posti in essere nei confronti del marito, nonché per aver abbandonato il tetto coniugale – pure impossessandosi di tutti i risparmi della famiglia, lasciando il marito in situazione di indigenza - e per aver sottratto al padre l'affetto dei propri figli del tutto ingiustificatamente, cagionando anche agli stessi grave pregiudizio;
b) - la casa coniugale sita in
Ville d'Anaunia (TN), fraz. Tuenno, Via Quattro Ville n. 21, sia assegnata in favore del marito;
c) - sia disposto l'affidamento congiunto dei figli con collocazione anagrafica presso il padre;
d) - vengano stabiliti i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, che tengano conto dei luoghi di dimora dei coniugi e degli impegni lavorativi degli stessi;
e) - sia stabilita a carico del padre ed in favore dei figli il pagamento di una somma non superiore ad € 100,00 per ciascuno, da corrispondersi mediante bonifico in favore della
Pag. 4 di 15 madre; f) - vengano poste a carico di entrambi i coniugi e genitori le spese mediche, scolastiche, ricreative e di istruzione dei figli, nella misura del 50% ciascuno;
g) - venga comunque stabilito l'esercizio congiunto della potestà genitoriale, salvo per quanto attiene agli affari di ordinaria amministrazione, per cui ciascuno potrà decidere autonomamente nel tempo di permanenza dei figli presso di sé. h) - venga disposto lo scioglimento della comunione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 191 c.c. II.- In via istruttoria subordinata: Si richiamano le produzioni documentali allegate agli atti di parte convenuta;
si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi sulle circostanze dedotte e capitolate in narrativa. Testi: ulteriori testi riservati;
Testimone_1
III.- con vittoria di spese di giudizio, diritti e compensi”.
All'udienza del 16-02-2021, le parti davano atto di avere concordato, anche per il tramite del Servizio Sociale, le modalità di frequentazione padre/figli in spazio neutro, nonché la misura del contributo da corrispondere, da parte del resistente,
a titolo di mantenimento della prole.
Con ordinanza del 29-08-2022 il Presidente delegato adottava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “1) autorizza i coniugi a vivere separati, con obbligo di reciproco rispetto;
2) affida i minori in via esclusiva alla madre, collocandoli presso di lei, 3) dispone che il diritto di visita del padre sarà regolamentato e monitorato dai servizi sociali, già incaricati a tal fine, i quali terranno conto in particolare anche delle esigenze del figlio nel vedere il Per_1
padre; 4) determina il contributo mensile per il mantenimento dei figli minori nella misura di € 200,00 per ciascuno e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, che verserà a presso il di lei CP_1 Parte_1
domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza da settembre 2022; 5) dispone che entrambi i coniugi contribuiscano nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie come da protocollo del CNF”.
Pag. 5 di 15 In quella sede si dava, in particolare, atto del fatto che il resistente fosse ancora sottoposto alla misura cautelare personale del divieto di avvicinamento alle persone offese (moglie e figli), disposta con ordinanza del GIP in data
30/04/2021 e confermata in data 06/05/2022 dal giudice del giudizio immediato in relazione alle imputazioni di cui agli artt. 81, 582, 612 co. 2, 339, 61 n. 11 quinquies cp e che la madre ed i figli, dopo gli episodi di violenza contestati al resistente, avevano trovato riparo in una casa rifugio, il cui programma era terminato nel 2021, periodo nel quale erano, poi, passati in una struttura in semiautonomia, dove tutt'ora si trovavano. La causa veniva, poi, istruita con l'acquisizione di diverse relazioni di aggiornamento da parte dei servizi sociali nonché, all'udienza del 09-05-2024, veniva anche sentito il minore Per_1
Veniva pure emessa, nel corso del giudizio, sentenza parziale di separazione, avente numero 104/2023, e pubblicata in data 07-02-2025.
Le parti, in data 3-04-2025, depositavano note conclusive congiunte di data 02-
04-2025 e, all'udienza del 16.04-2025, chiedevano congiuntamente di definire la separazione alle condizioni dalle stesse concordate.
La causa veniva posta in decisione, con riserva di riferire al Collegio, avendo le parti anche rinunciato alla concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c..
……………..
Orbene, premesso che tra le parti è stata già pronunciata sentenza parziale di separazione, si ritiene che le condizioni da esse concordate, in quanto conformi all'interesse della prole, all'ordine pubblico e al buon costume, siano idonee a regolamentare i rapporti tra le stesse e tra quest'ultime e la prole.
Con note conclusive congiunte, difatti, le parti hanno chiesto di potere definire il presente giudizio alle condizioni di seguito riportate:
“-1) Affidamento figli minori
Pag. 6 di 15 Disporre l'affidamento esclusivo e super esclusivo dei figli minori, Per_1
ed alla madre, con contestuale conferma del loro
[...] Pt_2 Parte_1
collocamneto presso la residenza della stessa
2) Diritti di visita padre-figli
Confermare che il diritto di visita del padre continui ad essere regolamentato e monitorato dal SST, già incaricato a tal fine, che dovrà dunque gestire e regolamentare visite, rapporti e contatti tra padre e figli, secondo le modalità ritenute più opportune e congrue nell'interesse dei minori e a loro esclusiva tutela. Ove vi fosse disponibilità del sig. a rivedere i figli, il CP_1
riavvicinamento dovrà essere progressivo e cauto e comunque in modalità tassativamente protette e con l'accompagnamento e presenza di un'educatrice che sostenga i minori e agevoli la ripresa della relazione padre-figli, interrotta ormai da troppo tempo
3) Contributo per il mantenimento dei figli
Confermare il contributo per il mantenimento dei due figli minori a carico del padre nella misura di € 200,00 ciascuno, e così complessivamente in € 400,00 mensili, come già disposto con provvedimento presidenziale temporaneo ed urgente dd. 29.08.2022, specificando che il sig. è tenuto a versare detta CP_1
somma entro il giorno 20 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente della sig.ra alle coordinate bancarie già note, con aggiornamento Pt_1
annuale secondo gli indici Istat
4) Spese straordinarie dei figli
Le spese straordinarie per i figli minori, da individuarsi secondo il Protocollo del
CNF, saranno divise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno e, se superiori ad €
400,00, dovranno essere preventivamente concordate, salvo si tratti di spese urgenti e necessarie così come individuate dal medesimo Protocollo.
Pag. 7 di 15 5) Assegni familiari
Le Parti concordano che assegni famigliari, assegno universale e assegno unico provinciale e qualsivoglia ulteriore eventuale provvidenza, sussidio o agevolazione economica connesse allo status familiare saranno attribuiti e versati in via esclusiva a favore della sig.ra Pt_1
6) Arretrati
Si dà atto che il sig. ha sin qui versato soltanto € 200,00 mensili a titolo di CP_1
contributo per il mantenimento dei due figli minori, nonostante l'ordinanza presidenziale disponesse a suo carico la somma mensile di € 400,00, così accumulando sin qui nei confronti della sig.ra un debito di € 200 x 29 mensilità Pt_1
- € 5.800,00; che egli si impegna a saldare mediante rate mensili di euro 100,00 ciascuna a far data dal mese di giugno 2026.
7) Casa coniugale: trasferimento immobiliare
Le parti concordo che la casa coniugale, sita in Tuenno Via 4 Ville n. 21, di proprietà di entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno, già utilizzata e goduta in via esclsusiva dal sig. almeno dal 2020, comprensiva di tutti gli arredi ed i beni CP_1
mobili ivi presenti, venga in tale sede definitivamente assegnata allo stesso, con contestuale trasferimento a suo favore della quota di proprietà appartenente alla sig.ra da perfezionarsi nell'ambito del presente procedimento di separazione tra Pt_1 coniugi alle condizioni di seguito specificate, fermo l'impegno del sig. a far CP_1
fronte nel tempo più breve possibile agli adempimenti e ai costi tutti che si renderanno necessari per formalizzare tale trasferimento, ivi compresa la successiva intavolazione a) La sig.ra trasferisce a favore del sig. che Parte_1 CP_1
accetta, la quota indivisa di 1/2 della piena e assoluta proprietà dell'immobile
tavolarmente identificato sub p.ed. 1052 pp.mm. 4, e 19 in CC Tuenno in PT
2809 con tutte le parti in comune e i diritti reali congiunti, quali risultano dal competente Ufficio Tavolare, avente la seguente consistenza:
Pag. 8 di 15 PM 4: a pianta piano interrato: cantina;
a pianta piano primo: atrio, due bagni, disbrigo, tre stanze, soggiorno-cottura e poggiolo
PM 7: a pianta piano interrato: garage e due bocche di lupo
PM 19 a pianta piano terra: posto auto;
Con tutti gli altri enti e nella consistenza quali risultano meglio descritti nel Libro
Fondiario di Cles (TN)
Nonché così descritto nel Catasto Fabbricati:
Particella 1052 Foglio 5
Subalterno 4: p.m. 4, P. S1-1, z.c.3, cat. A/2, cl.5, cons. vani 6, sup. mq 109, R.C.
Euro 460,30
Subalterno 7: pm 7, P.S.1, z.c. 3 , cat. C/6, cl. 5, cons. mq. 21, sup. mq. 22, R.C. Euro
35,33
Subalterno 19: p.m. 19, P.T., z.c. 3, cat. C/6, cl.1, cons. mq. 21, sup. mq. 21, R.C.
Euro 20,61
b) La suddetta quota indivisa di 1/2 dell'unità immobiliare anzidetta viene ceduta e accettata nello stato attuale di fatto, di diritto e di manutenzione in cui si trova, con tutti i diritti,
azioni, ragioni, servitù attive e passive come risultanti dal Libro Fondiario, libera da oneri ipotecari, arretrati di imposte e tasse e vincoli di qualsiasi genere, ad eccezione:
-del diritto di servitù passo e ripasso a piedi e con ogni mezzo e per sottoservizi, a carico del cortile del piano terra comunea carico della p.ed. 1052 pp.mm. 4, 7 e 19 a favore della p.f. 1578 sub GN 1933/10 dd. 19.10.2007
- del diritto di ipoteca iscritta sub GN 1735/1 dd. 28/09/2017 per l'importo complessivo di euro 232.500,00 (duecentotrentadueecinquecento/00) comprensivo di euro 155.000,00 in conto capitale, euro 19.995,00 pe run triennio di interessi al tasso complessivo del 4,30% ed euro 57.505,00 per spese ed accessori, ai sensi del contratto a carico della p.ed. 1052 PM 4 a favore della Cassa Rurale di Tuenno – Val di Non Banca
Di Credito Coo. con sede di Ville d'Anauniadi cui all'atto dd. 27/07/2017 con CP_2
Pag. 9 di 15 annotazione di simultaneità con accessorie PT 2809 II PM 7 GN 1735/2 -2017 e PT 2809
II PM 19 GN 1735/3 – 2017;
c) il sig. dichiara di ben conoscere e gradire i beni ceduti e lo CP_1
stato di fatto e diritto in cui si trovano, ivi compresi i carichi intavolati e gli impianti ivi esistenti, e di accertarli e di averli personalmente verificati nonché di comprendere i connessi diritti, accessori, pertinenze e servitù;
d) la sig.ra garantisce di essere in piena proprietà di quanto venduto e Pt_1
dichiara che l'immobile in oggetto risulta dotato di idonea certificazione energetica dell'edificio, come da attestato di prestazione energetica n. AA00241-
42 emesso in data 22.07.2013 dal dott. ing. già in possesso del sig. Persona_2
(doc. 3) tutt'ora in corso di validità in quanto, dalla data del rilascio, non CP_1
sono stati eseguiti interventi di ristrutturazione che abbiano modificato la prestazione energetica del fabbricato. Il sig. si impegna ad ogni buon conto Pt_3
a procurarsi nuova certificazione energetica dell'immobile, a suo cure e spese, e a produrlo in causa entro il termine di giorni 30 dall'udienza del 3.04.2025.
e) gli interessati dichiarano, anche ai sensi degli artt. 40 legge 28 febbraio
1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, e 46 d.P.R. 6 giugno 2001,
n. 380, che la costruzione del fabbricato oggetto del presente atto è iniziata in data anteriore al 1 settembre 1967 e che in seguito a tale data sono state eseguite opere in virtù ed in conformità alla concessione edilizia n. 1354/1985 di data 2.12.1985 rilasciata dal Sindaco del Comune di Ville d'Anaunia; dichiarano altresì di non aver modificato l'originaria destinazione d'uso degli immobili in oggetto e di non aver realizzato interventi edilizi senza i necessari provvedimenti amministrativi previsti dalla legge 28.01.1977 n. 10 o da altre leggi in materia. Le parti dichiarano inoltre che è stata rilasciata dal Comune di Ville d'Anaunia (TN) certificazione di conformità degli edifici essitenti prot. 4549 dd. 16/5/2023
Pag. 10 di 15 (doc. 10)
Altresì, le parti dichiarano che alla suddetta non sono state apportate modifiche necessitanti ulteriori licenze, concessioni, denunce di inizio attività, permessi di costruire o provvedimenti amministrativi. Il relativo certificato di abitabilità è stato rilasciato dal
Comune di Ville d'Anaunia.
Si produce inoltre elenco delle concessioni edilizie rilasciato dal Comune di Ville
d'Anaunia (doc. 9).
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1 bis, legge 27 febbraio 1985, n. 52, e successive modifiche ed integrazioni, confermano che i dati catastali riguardanti le particelle urbane oggetto del presente trasferimento corrispondono alle ultime planimetrie depositate presso il catasto e che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto sulla base delle disposizioni vigenti in materia. Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera l), n. 1) d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, gli stessi si dichiarano edotti che,
nei termini siccome previsti dalla legge vigente, presenteranno alle autorità competenti le eventuali e necessarie comunicazioni e/o dichiarazioni relative alle modificazioni soggettive e strutturali intervenute nell'anno precedente (ai fini IMU o per altra diversa imposta).
f) La cedente attesta inoltre che, ai sensi degli artt. 3 e 13 ter legge 26 giugno
1990, n. 165, è stato dichiarato il reddito fondiario dell'immobile nell'ultima denuncia dei redditi e che trattasi di abitazione principale (prima casa).
g) il corrispettivo è stato convenuto tra le parti a corpo in complessivi euro
12.000,00 (dodicimila/00) che il sig. si impegna a versare in favore della CP_1
sig.ra econdo le seguenti modalità: Pt_1
- € 7.000,00 (settemila/00) già versato mediante assegno circolare non trasferibile della “Cassa Centrale Banca” portante serie e n. 6005400884-2, emesso in data 22.11.23
Pag. 11 di 15 - € 1.5000,00 (millecinquecento/00) già versato mediante bonifico bancario eseguito in data 26.07.2024 sul conto corrente della Sig.ra (IT Parte_1
47H082805634000000026894 (come da contabile che si allega, doc. 11) di cui la parte venditrice, sig.ra rilascia quietanza rinunziando all'ipoteca legale Pt_1 di cui all'art. 2817 c.c.
- € 1.500,00 (millecinquecento/00) che il sig. si impegna a versare entro CP_1
e non oltre il 20.07.2025 mediante assegno circolare da consegnare all'avv.
Lucia Arlanch
- € 2.000,00 (duemila/00) che il sig. si impegna a versare entro il CP_1
20.07.2026 mediante assegno circolare da consegnare all'avv. Lucia Arlanch
h) Le parti danno atto che quanto convenuto per la presente cessione è
conferito con le modalità sopra indicate. Il tutto con espressa esenzione da ogni imposta e/o tassa ex art. 19 legge 6 marzo 1987, n. 74, ed alla luce di quanto sancito dalla sentenza 29 aprile – 10 maggio 1999, n. 154, della Corte
Costituzionale nonchè della circolare 16 marzo 2000, n. 49/E del Ministero delle
Finanze. Gli esponenti esonerano i sottoscritti difensori da ogni indagine e responsabilità per quanto attiene la situazione urbanistico - edilizia degli immobili ceduti anche in merito alla corrispondenza delle dichiarazioni da loro rese con le risultanze amministrative.
i) Il sig. dichiara, altresì, di farsi carico di ogni e qualsivoglia spesa CP_1
imputata e/o imputabile alla sig. in qualità di comproprietaria del suddetto Pt_1
immobile esonerandola sin d'ora da qualsivoglia ulteriore spesa ed onere attinente o relativo all'immobile stesso, ivi comprese tutte le spese, nessuna esclusa, aggravi o debiti pregressi.
8) Accollo mutuo ipotecario
Il sig. si assume il pagamento integrale del mutuo a suo tempo contratto dai CP_1 coniugi per l'acquisto della casa coniugale con Cassa Rurale di Tuenno, di cui al
Pag. 12 di 15 contratto di mutuo dd. 27/9/2017 (doc. 6-7), così come fatto sin qui, dal 26/10/2017 ad oggi.
A fronte di quanto stabilito al punto sub 7) che precede, egli rinuncia espressamente a chiedere il pagamento di alcunchè alla sig.ra anche per i pagamenti pregressi e Pt_1
dichiara di sollevarla da qualsiasi pretesa di pagamento per tale causa, fino all'estinzione del mutuo stesso.
Egli ha già aperto la pratica di accollo con la Cassa Rurale Val di Non – Rotaliana e
Giovo, che ha già deliberato favorevolmente un tanto, liberando così la sig.ra a Pt_1
qualsivoglia obbligazione conseguente al suddetto contratto di mutuo, sia pregresso che futuro, e, più in generale, liberandola da qualsivoglia peso e spesa, anche pregressa, a qualsiasi titolo dovuta con riferimento a ciò (doc. 8).
Una volta ottenuta la pronuncia e formalizzato il trasferimento della proprietà a favore del sig. con anche l'itavolazione di cui al punto che segue, egli si CP_1
impegna ad attivarsi e favorire la definitiva chiusura e perfezionamento della pratica di accollo di cui sopra già avviata.
9) Intavolazione
Il sig. si impegna a provvedere, a proprio cure e spese, all'intavolazione CP_1
della compravendita entro giorni 30 dalla data della pubblicazione della sentenza che sarà emessa dal Tribunale di EN e che, recependo le conclusioni congiunte sopra raggiunte, avrà disposto il trasferimento dell'immobile a suo favore
10) Rinuncia domande avanzate
A fronte del corretto adempimento degli obblighi così reciprocamente assunti, la sig.ra rinuncia alla domanda di assegnazione della casa coniugale così come Pt_1
analogamente entrambe le parti rinunciano alle reciproche domande di addebito della separazione, come formulate nei rispettivi atti difensivi introduttivi
11) Spese legali
Pag. 13 di 15 Le spese relative al procedimento sono integralmente compensate tra le parti e sottoscrivono il presente accordo i legali per rinuncia alla solidarietà di cui alla Legge
Professionale”.
Rispetto al suddetto accordo ed, in particolare, con riferimento al punto 1) dello stesso, intitolato “Affidamento figli minori”, le parti, all'udienza del 16-04-2025, hanno, inoltre, precisato che “l'affidamento è da intendersi come super esclusivo e non come esclusivo”.
Tale statuizione, unitamente alle altre relative alla prole, si ritengono conformi all'interesse dei figli minori, in quanto in linea con quanto è emerso dagli atti di causa e, soprattutto, dalle relazioni dei Servizi Sociali, nonché dalla stessa audizione del figlio minore Quest'ultimo, in particolare, sentito all'udienza del 09-05-2024, Per_1 ha dichiarato: “…..Mio padre invece non lo vedo. Ho deciso io di smettere di vederlo.
Ho provato a perdonarlo però non ci riesco. Ce l'ho con lui per quello che ha fatto in passato, mi ha picchiato, maltrattato e usato. La stessa cosa ha fatto con mia madre.
Io venivo picchiato da lui, mi prendeva dalla maglietta, mi picchiava da dietro il collo, infaccia e ovunque. Io mi chiudevo in camera e sentivo i litigi con mia madre tutte le sere. Poi non ne potevo più. Ho visto due volte i Servizi Sociali e gli incontri sono andati bene. Neanche in quella circostanza i rapporti con mio padre sono andati bene, anche perché io non lo considero come tale perché non si èmai comportato come un padre, ma lo considero solo come il marito dimia madre. In questo momento, non so come mi sento. Non mi sento sereno perchécomunque non ho un padre, ma tra le due scelte –vederlo e non vederlo –sono più sereno se non lo vedo. Non ne voglio sapere nulla di mio padre”.
Le ulteriori statuizioni si ritengono del pari conformi all'interesse dei figli e all'ordine pubblico. Riguardo, poi, alla previsione del trasferimento immobiliare della casa coniugale sita in Tuenno, Via 4 Ville n. 21, si rappresenta che le SS.UU. della
Cassazione (CASS. 21761/2021) hanno definitivamente risolto in senso positivo l'ammissibilità del negozio di trasferimento immobiliare in sede di pronuncia di
Pag. 14 di 15 separazione e divorzio;
trattasi di accordo meritevole, ex art. 1322 c.c., che si colloca nel contesto del regolamento definitivo della separazione, rinvenendo ivi la propria causa. Ragione per cui si ritiene che i rapporti tra le parti potranno essere regolati sulla base delle condizioni indicate nelle “conclusioni congiunte con contestuale trasferimento di immobile” di data 02-04-2025, come precisate, per quanto attiene al regime di affidamento, all'udienza del 16-04-2025.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti come da accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, tenuto conto della sentenza parziale di separazione n. 104/2023, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dispone che i rapporti tra le parti verranno regolati sulla base delle condizioni indicate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza del 3-4-2025, contenenti le
“conclusioni congiunte con contestuale trasferimento di immobile”, di data 02-
04-2025, come precisate, per quanto attiene al punto 1) dell'accordo delle condizioni di separazione, intitolato “Affidamento figli minori”, all'udienza del
16-04-2025;
-compensa integralmente le spese di lite tra le parti, come da accordo.
Così deciso in EN nella camera di consiglio del 18.04.2025
Si comunichi alle parti e ai Servizi Sociali
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott. Luciano Spina
Dott.ssa Laura Di Bernardi
Pag. 15 di 15