Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 20/04/2026, n. 1097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1097 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01097/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01552/2024 REG.RIC.
N. 01553/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1552 del 2024, proposto da
ZI ST, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Comandè e Enzo Puccio, entrambi con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Palermo, via Caltanisetta n. 2/d;
contro
Comune di Palermo, Area Urbanistica/Rigenerazione Urbana/Mobilità/Centro Storico, Ufficio Condono, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocatessa NTna Bellomo dell’Ufficio dell’Avvocatura Comunale, con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Palermo, Piazza Marina n. 39;
sul ricorso numero di registro generale 1553 del 2024, proposto da
VA ST, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Comandè e Enzo Puccio, entrambi con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Palermo, via Caltanisetta n. 2/d;
contro
Comune di Palermo, Area Urbanistica/Rigenerazione Urbana/Mobilità/Centro Storico, Ufficio Condono, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocatessa NTna Bellomo dell’Ufficio dell’Avvocatura Comunale, con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Palermo, Piazza Marina n. 39;
per l’annullamento
quanto al ricorso n. 1552 del 2024 :
- del provvedimento di diniego al rilascio del condono edilizio prot. n. 22 del 12.09.2024, notificato al ricorrente in data 18.09.2024;
- ove occorra e per quanto di ragione del preavviso di rigetto prot. n. 27768 del 15.01.2021 e del successivo preavviso di rigetto prot. n. 84230 del 04.02.2021;
- nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale anche se non conosciuto;
quanto al ricorso n. 1553 del 2024 :
- del provvedimento di diniego al rilascio del condono edilizio prot. n. 23 del 12.09.2024, notificato al ricorrente in data 18.09.2024;
- ove occorra e per quanto di ragione del preavviso di rigetto prot. n. 27650 del 15.01.2021 e del successivo preavviso di rigetto prot. n. 84230 del 04.02.2021;
- nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale anche se non conosciuto;
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune dell’Amministrazione intimata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 marzo 2026 il dott. RI FI e udito per i ricorrenti il difensore, avvocato Ansaldi, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
1.1) Mercé atto di gravame incardinato dinanzi questo Tribunale con il numero R.G. 1552/2024 il signor ZI ST ha domandato l’annullamento delle determinazioni specificate in epigrafe, prospettandone l’illegittimità per i motivi seguenti:
I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 legge n. 241/1990; violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis legge n. 241/1990; eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto assoluto di motivazione; violazione e falsa applicazione dell’art. 35 legge n. 47/1985; eccesso di potere per manifesta irragionevolezza; ingiustizia manifesta ;
II) Difetto di motivazione ex art. 3 legge n. 241/1990; violazione dell’art. 10 bis legge n. 241/1990; violazione e falsa applicazione dell’art. 20 d.P.R. n. 380/2001 .
1.2) In punto di fatto ha esposto di essere proprietario di un’unità immobiliare di tre livelli f.t., facente parte di una villa bifamiliare, ubicata nel territorio del Comune di Palermo, via Pietro Sgadari di Lo Monaco (già Via Celona) n. 25; identificata al N.C.E.U. al foglio 38, part. 5804, sub. nn. 1, 4, 7, 8, Categoria A/7; all’interno di un’area zonizzata, all’epoca della costruzione del cespite, come V4/Verde agricolo con abitazioni sparse .
Ha aggiunto di aver fruito della possibilità offerta dalla prima legge sul condono edilizio e di aver così presentato - in data 30.04.1986 - al Comune intimato un’istanza, assunta al prot. comunale con il n. 2714/ bis , finalizzata alla regolarizzazione di tale unità.
Senonché, successivamente all’inoltro di tale istanza parte ricorrente, pur non avendo richiesto alcun permesso in tal senso all’Amministrazione, ha apportato delle modifiche al cespite, realizzando, nell’area retrostante l’immobile, un solaio di copertura appoggiato – per quanto esposto in gravame - da un lato al muro di confine con proprietà limitrofa e, dall’altro, al fabbricato già esistente.
Quindi, con le determinazioni gravate il Comune di Palermo, dopo regolare preavviso, ha denegato l’istanza di condono in discorso, in considerazione del fatto che l’organismo edilizio da regolarizzare aveva subito delle modifiche in pendenza del relativo procedimento.
1.3) Per quel che concerne le deduzioni d’illegittimità prospettate in gravame, con il primo motivo d’impugnazione parte ricorrente ha dedotto l’illegittimità delle determinazioni assunte dal Comune di Palermo dalla circostanza, che le medesime sono state adottato in ragione della pura constatazione dell’avvenuta realizzazione di nuovi manufatti in pendenza dell’istanza di condono, quando sarebbe stato suo dovere di accertare se le nuove opere erano di consistenza tale da dare vita ad un organismo edilizio diverso rispetto a quello oggetto della richiesta di regolarizzazione edilizia; oppure se, in virtù della loro autonomia dal corpo di fabbrica originario, potevano essere eliminate, rispristinando la conformità dello stato dei luoghi a quello descritto in tale richiesta.
Invero, soltanto nella prima ipotesi sarebbe legittimo denegare, per le circostanze descritte, un’istanza di condono edilizio, dovendosi altrimenti ingiungere la demolizione dei nuovi manufatti, per poi esitare l’istanza di condono.
Sotto altro profilo, mercé il secondo motivo di gravame, è stata prospettata la violazione della disciplina sulla motivazione del provvedimento amministrativo, in quanto l’Amministrazione intimata, limitandosi a richiamare la presenza di manufatti ulteriori rispetto a quelli rappresentati nell’istanza di condono, realizzati in data successiva alla presentazione dell’istanza stessa, avrebbe omesso di esplicitare le effettive ragioni, sia in punto di fatto, che di diritto, a fondamento del suo diniego.
2) Deduzioni di analogo tenore alle precedenti sono state prospettate dal signor VA ST, mercé ricorso incardinato con il numero di R.G. 1553/2024, per le determinazioni di diniego dell’istanza di condono edilizio (prot. n. 9587) assunte dall’Amministrazione intimata in ordine alla seconda u.i. ricompresa nel cespite già descritto al punto 1.2) ed accatastata al foglio 38, part. 5804, sub. nn. 2, 5, 6.
3) Costituitasi in entrambi i giudizi l’Amministrazione intimata, all’udienza pubblica del 03.03.2026, ascoltati i difensori delle parti presenti, i ricorsi sono passati in decisione.
4) Preliminarmente, ai sensi di quanto disposto dall’art. 70 cod. proc. amm., questo Tribunale riunisce di ufficio di due ricorsi sopra specificati, in considerazione dell’oggettiva connessione esistente tra i medesimi, concernenti il diniego della richiesta di condono edilizio di un unico fabbricato (seppur diviso in due uu.ii. distinte) a causa della realizzazione, in assenza del permesso dell’Amministrazione intimata, di nuove opere nelle more della procedura di regolarizzazione edilizia.
5) Nel merito le prospettazioni dei ricorrenti, che possono essere esaminate congiuntamente in virtù del principio di economia dei mezzi processuali , risultano fondate per le motivazioni, che seguono.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 35 legge n. 47/1985 (recepito in Sicilia dall’art. 1 legge reg. n. 37/1985), per quanto d’interesse ai fini del decidere, “Decorsi centoventi giorni dalla presentazione della domanda e, comunque, dopo il versamento della seconda rata dell’oblazione, il presentatore dell’istanza di concessione o autorizzazione in sanatoria può completare sotto la propria responsabilità le opere…non comprese tra quelle (non suscettibili di sanatoria). A tal fine l’interessato notifica al Comune il proprio intendimento, allegando perizia giurata ovvero documentazione avente data certa in ordine allo stato dei lavori abusivi, ed inizia i lavori non prima di trenta giorni dalla data della notificazione…I lavori per il completamento delle opere…possono essere eseguiti solo dopo che siano stati espressi i pareri delle competenti Amministrazioni”.
Inoltre, ai sensi dell’art. 3 legge n. 241/1990 ogni provvedimento amministrativo (compresi quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale) deve essere motivato indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche, che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria.
Come correttamente dedotto dai ricorrenti, nella particolare fattispecie della realizzazione di nuovi manufatti in un fabbricato abusivo oggetto d’istanza di condono ancora pendente, il suddetto dovere di motivazione acquisisce un particolare spessore, essendo onere dell’Amministrazione di esplicitare le ragioni, per le quali, per effetto di tali manufatti, il cespite da regolarizzare non può essere più considerato corrispondente a quello descritto nell’istanza di condono ed invece tale da rappresentare un organismo edilizio del tutto diverso.
Invero, come ancora di recente ribadito dal Consiglio di Stato, con considerazioni che questo Tribunale condivide e fa proprie, “In termini generali…è tassativamente impedita la modificazione delle opere oggetto della domanda di condono, se non con l’osservanza delle cautele previste dall’art. 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il quale disciplina le modalità e le condizioni in base alle quali è consentito al presentatore dell’istanza di sanatoria di completare, sotto la propria responsabilità e a proprio rischio, i manufatti abusivi…Al di fuori della predetta ipotesi resta fermo che, in presenza di manufatti abusivi non sanati né condonati, gli interventi ulteriori…ripetono le caratteristiche d’illiceità dell’opera abusiva cui ineriscono strutturalmente. Qualora il soggetto che ha presentato la domanda di condono abbia realizzato opere non di rifinitura, ma nuovi e diversi rispetto a quelli oggetto della richiesta di sanatoria, le stesse andranno considerate, ai fini sanzionatori, come ‘autonomamente’ abusive. La realizzazione di interventi ulteriori non giustifica, di per sé, il diniego del condono, a meno che, avendo inciso in modo radicale sullo stato dei luoghi, rendano impossibile all’Amministrazione di valutare la consistenza delle opere abusive originarie” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, sent. 22.09.2023, n. 8469 ed in senso conforme ibidem , sent. 10.07.2024, n. 6153 e sent. 14.08.2015, n. 3943, nonché T.A.R.S. Palermo, Sez. II, sent. 15.06.2023, n. 1978 e sent. 21.09.2020, n. 1884; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, sent. 05.09.2025, n. 6062).
Poste tali premesse di ordine generale, nel caso a mani dalla documentazione versata in atti è possibile evincere che il Comune di Palermo ha giustificato (in entrambi i procedimenti) il proprio diniego, in considerazione dell’accertata modificazione del cespite da regolarizzare in pendenza della procedura di condono, accertata per mezzo di aerofotogrammetria.
Si legge infatti nel provvedimento n. 22/2024 (attinente all’istanza del signor ZI ST) “Considerato che dall’esame della documentazione trasmessa…si riscontra quanto segue: Discrasie rappresentate tra l’elaborato grafico già presente all’interno del fascicolo a firma dell’ing. Giuseppe Cassata e l’elaborato grafico a firma dell’arch. Giovanni Amandorla si evidenziano: 1) Ampliamento retrostante al preesistente immobile; Considerato che…la Ditta è stata invitata a fornire chiarimenti…; Considerato che da ulteriore riesame sugli elaborati effettuata d’ufficio non risulta l’ampliamento retrostante al preesistente immobile oggetto dell’istanza di condono edilizio, verificato dal fotogramma S.A.S. 9930 del 21.03.1987… si ritiene che sussistono i presupposti per il diniego del titolo abilitativo richiesto”.
Un’identica giustificazione è riportata altresì nel provvedimento di diniego n. 23/2024 (ST VA).
Stante quindi l’insufficienza della motivazione degli atti gravati sul profilo attinente all’effettiva trasformazione in un nuovo e diverso organismo edilizio del fabbricato oggetto della procedura di condono, in modo tale da rendere impossibile all’Amministrazione di valutare la sanabilità del fabbricato abusivo originario, i medesimi devono essere annullati, fatta salva la facoltà della P.A. di determinarsi nuovamente sulle istanze oggetto del decidere, purché nel rispetto del vincolo conformativo derivante dall’odierna decisione.
6) Questo Tribunale è consapevole del fatto che l’interpretazione del dato normativo testé esposta non è fatta propria dall’unanimità della giurisprudenza, esistendo un diverso indirizzo esegetico, secondo cui la mera alterazione del manufatto abusivo in pendenza della procedura per la sua regolarizzazione edilizia (e senza autorizzazione dell’Autorità competente) è circostanza, di per se stessa, sufficiente per denegare la richiesta di condono edilizio (cfr. per tutti T.A.R.S. Palermo, Sez. V, sent. 23.04.2025, n. 891).
Per tale ragione, in ordine al regolamento delle spese di lite, ne dispone la compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), riuniti i ricorsi come in epigrafe proposti, definitivamente pronunciando, li accoglie e, per l’effetto, annulla le determinazioni gravate, fatti salvi i nuovi provvedimenti dell’Amministrazione intimata.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
RO NT, Presidente
RI FI, Referendario, Estensore
Marco Maria Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI FI | RO NT |
IL SEGRETARIO