Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00292/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01315/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1315 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- di -OMISSIS- & C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Caiulo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del Decreto Presidenziale n. -OMISSIS- del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, notificato alla società ricorrente il 9.7.2020 con cui si fa obbligo in capo alla -OMISSIS- s.s. di -OMISSIS- & c. di sgomberare da ogni cosa di proprietà o comunque detenuta, l’area di -OMISSIS- Ovest di mq.1.002,42 e di rimetterla in pristino stato entro il termine di gg. 30 decorrenti dalla notifica del presente provvedimento, con espresso avviso che decorso inutilmente il suddetto termine questa Autorità vi provvederà d’ufficio ai sensi dell’art.54 cod.nav., riccorrendo ai poteri di autotutela riconosciuti dalla legge per effetto dell’art.823 c.c. con addebito delle relative spese.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla -OMISSIS- di -OMISSIS- & C. S.a.s. in data 24 marzo 2021:
- dell’Avviso di sgombero prot.-OMISSIS- del 28.12.2020 a firma del Direttore del Dipartimento di Esercizio dei porti di Brindisi e Monopoli, dott. Aldo Tanzarella, con cui si è avvisata la -OMISSIS- sas di -OMISSIS- & C. che si sarebbe proceduto allo sgombero di cui al decreto n°-OMISSIS- in data 18.1.2021, con oneri a carico della parte,
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 gennaio 2026 il dott. LI CH e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto di sottomissione n. -OMISSIS-, emanato a seguito di istanza del 30 dicembre 1997, la società ricorrente veniva autorizzata dall’Autorità Portuale di Brindisi (oggi Autorità di Sistema Portuale dell’Adriatico Meridionale) all’occupazione anticipata dell’area demaniale denominata “ -OMISSIS- ” ai fini della realizzazione di un impianto per la costruzione e riparazione di imbarcazioni, prevedendosi, tuttavia, l’obbligo (punto 2 dell’atto di sottomissione) di “ trasferire l’attività su altra area demaniale marittima in concessione a fronte di provvedimento dell’Autorità competente nel caso di esigenze di pubblico interesse ”.
1.2. A seguito della presentazione di un progetto per la realizzazione di un porto turistico da parte della Società Bocca di Puglia S.p.a., con nota prot. n. -OMISSIS- del 19 dicembre 2000, l’Autorità Portuale revocava l’atto di sottomissione n. -OMISSIS- e intimava alla ricorrente di provvedere al ripristino dell’area demaniale in questione. Detto provvedimento veniva impugnato innanzi a questo TAR, il quale, in sede cautelare, ne sospendeva l’efficacia, in ragione della mancata individuazione da parte dell’amministrazione di un’altra area demaniale da affidare alla ricorrente in via sostitutiva.
1.3. Con atto del 17 luglio 2001, l’Autorità Portuale ingiungeva alla ricorrente di sgomberare l’area originariamente occupata in via anticipata, individuando l’area demaniale “ -OMISSIS- ” ai fini del trasferimento dell’attività della ricorrente; anche tale provvedimento veniva impugnato innanzi a questo TAR.
1.4. Nel frattempo, anche ai fini del possibile bonario componimento della lite, la ricorrente consentiva alla società Bocca di Puglia S.p.a. di avviare i lavori per la costruzione del porto turistico nell’area oggetto di originaria assegnazione, chiedendo, tuttavia, la disponibilità di altra area demaniale al fine di trasferirvi imbarcazioni e attrezzature, ragione per cui, in data 5 ottobre 2021, le veniva assegnata l’area “ -OMISSIS- ”.
1.6. Con sentenza n. 7869/2003, pronunciata nel giudizio di impugnazione avverso il provvedimento di sgombero dell’1 luglio 2001, questo TAR rigettava il ricorso con riferimento alla richiesta di annullamento, accogliendo, tuttavia, la domanda risarcitoria della ricorrente nei limiti dell’interesse negativo e invitando l’amministrazione a presentare una proposta risarcitoria. Con ulteriore sentenza n. 2649/2005, inoltre, questo TAR provvedeva alla quantificazione della somma dovuta a titolo risarcitorio. Le suddette pronunce venivano fatte oggetto di appello al Consiglio di Stato, il quale, ad esito dei giudizi riuniti, con sentenza n. 2000/2006, confermava la legittimità degli atti impugnati e rigettava anche la domanda risarcitoria.
1.7. Ciò posto, l’Autorità Portuale, rilevato che la ricorrente occupava ancora l’area demaniale “ -OMISSIS- ”, invitava la stessa a presentare apposita istanza di concessione; ricevuta l’istanza veniva, quindi, avviata una procedura comparativa, ad esito della quale, con delibera n. -OMISSIS-, il Comitato Portuale si esprimeva in favore del rilascio della concessione per la società -OMISSIS-.
1.8. La ricorrente impugnava anche tale delibera, salvo addivenire al bonario componimento della lite, formalizzato a mezzo della delibera del Comitato Portuale n. -OMISSIS-, con la quale veniva disposta la divisione in due parti dello scalo di alaggio insistente nell’area, una delle quali veniva assegnata alla ricorrente.
1.9. La ricorrente, tuttavia, non provvedeva a regolarizzare la propria posizione ai fini dell’occupazione della suddetta area, non presentando la richiesta di rilascio della concessione, ragione per cui l’Autorità Portuale, con decreto n. -OMISSIS-, ingiungeva lo sgombero dell’area e, successivamente, rilevata la mancata esecuzione spontanea al suddetto ordine, vi provvedeva a mezzo di ditta incaricata, depositando i materiali rinvenuti presso altra area demaniale (località “ Costa morena ”).
1.10. Con sentenza di questo TAR n. 393/2013 veniva, quindi, rigettato il ricorso, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla ricorrente avverso il decreto di sgombero n. -OMISSIS- e i successivi atti esecutivi, con conseguente conferma della legittimità degli atti adottati da parte dell’Autorità Portuale.
1.11. Quindi, con ulteriore decreto n. -OMISSIS-, l’Autorità Portuale, rilevato che i materiali di proprietà della ricorrente e trasportati presso la località “ -OMISSIS- ” in esecuzione del decreto di sgombero n. -OMISSIS- si trovavano ancora in loco e data la necessità di riacquistare la disponibilità dell’area, intimava alla ricorrente, ai sensi dell’art. 54 cod. nav., di provvedere alla rimozione dei materiale nel termini di giorni 30 dalla notifica del provvedimento, con espresso avviso di attivazione dell’autotutela esecutiva per il caso di mancata ottemperanza all’ordine suddetto.
2. Conseguentemente, con atto notificato in data 8 ottobre 2020 e depositato in data 6 novembre 2020, la ricorrente ha impugnato il suddetto decreto innanzi a questo TAR, chiedendone l’annullamento sulla scorta della seguente ragione di contestazione:
“ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.54 DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE E DELLE ALTRE NORME DELLO STESSO CODICE E DI ALTRE LEGGI CITATE IN PROVVEDIMENTO; DOLOSAMENTE FALSA E CONTRADDITTORIA RICOSTRUZIONE DEI FATTI E CONSEGUENTE FALSA ED ERRONEA MOTIVAZIONE POSTA A FONDAMENTO DEL PROVVEDIMENTO EMESSO; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, CARENZA INSUFFICIENZA, CONTRADDITTORIETA’ DELLA MOTIVAZIONE; DIFETTO E/O INSUFFICIENZA E/O SUPERFICIALITA’ DELL’ISTRUTTORIA, CONTRADDITTORIETA’ E CONTRASTO INSANABILE CON ALTRI PROVVEDIMENTI EMESSI DALLA STESSA AMMINSITRAZIONE, PERSECUTORIETA’ NEI CONFRONTI DELLA RICORRENTE, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, n. 152 E DI ALTRE LEGGI PENALI IN MATERIA AMBIENTALE, OMESSO DOLOSO RISCONTRO ALLA RICHIESTA DI PROVVEDIMENTI URGENTI IN AUTOTUTELA PER ANNULLARE ATTI GRAVEMENTE ILLEGITTIMI E DANNOSI, DI CUI ALLA RICHIESTA DEL 13.5.2020 INVIATA VIA PEC AL PRESIDENTE DELL’ENTE ED AL SEGRETARIO GENERALE ED ALTRI MOTIVI ”.
A mezzo dell’unico motivo di censura proposto, la ricorrente, dopo aver provveduto alla ricostruzione delle vicende pregresse al decreto impugnato, ne ha dedotto l’illegittimità, evidenziando, in particolare, di non poter essere qualificata quale occupante abusiva dell’area “ -OMISSIS- ”, in quanto i beni di sua proprietà sarebbero stati lì collocati coattivamente dall’amministrazione. Nell’ambito della censura, inoltre, la ricorrente ha contestato anche le modalità con le quali è stato operato lo spostamento dei beni (con conseguente impossibilità di accertarne l’effettiva consistenza e verificarne la corretta custodia) e anche la non eseguibilità dello sgombero, trovandosi i beni collocati in un’area demaniale di cui non ha la disponibilità.
2.1. In data 11 novembre 2020 si è costituita in giudizio l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale per resistere al ricorso.
2.2. Con atto depositato in data 12 novembre 2020 la ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare proposta unitamente al ricorso.
2.3. In data 14 novembre 2020 l’amministrazione ha depositato una memoria difensiva, con la quale, oltre a provvedere alla ricostruzione dei fatti di causa, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso in ragione della genericità delle censure prospettate e, nel merito, ne ha dedotto l’infondatezza, evidenziando le ragioni di legittimità delle azioni intraprese a fronte della necessità di riacquisire la disponibilità dell’area demaniale.
2.4. Alla camera di consiglio del 18 novembre 2020 il Collegio ha preso atto della rinuncia all’istanza cautelare.
3. Con atto notificato in data 26 febbraio 2021 e depositato in data 24 marzo 2021 la ricorrente ha proposto motivi aggiunti, a mezzo dei quali ha impugnato l’avviso di sgombero prot.-OMISSIS- del 28 dicembre 2020, con il quale l’Autorità di Sistema Portuale ha notiziato la ricorrente della data di avvio delle attività di sgombero in autotutela dell’area, stante la mancata spontanea esecuzione al decreto n. -OMISSIS-.
3.1. La ricorrente ha contestato il suddetto provvedimento per “ ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO E FALSITA’ DELLA MOTIVAZIONE E VIOLAZIONE DELLE NORME PENALI ”, ribadendo, in particolare, di non potersi qualificare come occupante abusiva dell’area, mentre, al contempo, la condotta dell’Autorità Portuale sarebbe volta a nascondere all’autorità giudiziaria, intervenuta con l’avvio di un procedimento penale per la verifica di quanto occorso nell’area, “ le tracce e le prove degli abusi e degli illeciti commessi ” (pag. 4 dell’atto di motivi aggiunti).
3.2. Unitamente alla domanda di annullamento la ricorrente ha formulato anche richiesta di risarcimento dei danni materiali, all’immagine e al decoro commerciale subiti quale conseguenza dei provvedimenti impugnati e, altresì, di un comunicato, pubblicato sul sito dell’amministrazione, ove, nel darsi atto dello sgombero, la ricorrente sarebbe stata ingiustamente additata come occupante abusiva dell’area.
3.3. L’Autorità di Sistema Portuale ha depositato una memoria difensiva in data 27 dicembre 2025, con la quale ha, in primo luogo, dato atto di alcune vicende sopravvenute. L’amministrazione, in particolare, ha specificato che l’area in questione veniva fatta oggetto, in data 28 dicembre 2020, di un provvedimento di sequestro preventivo d’urgenza da parte del Nucleo Operativo di Polizia Ambientale della Capitaneria di Porto di Brindisi, motivato in ragione del rinvenimento di rifiuti speciali e che, tuttavia, la Procura della Repubblica di Brindisi, con decreto del 13 gennaio 2021, autorizzava la rimozione dei sigilli e l’esecuzione dei lavori per la bonifica e la rimozione dei rifiuti presenti. Detti lavori venivano, quindi, ultimati in data 3 febbraio 2021 a spese dell’amministrazione, la quale provvedeva, di conseguenza, ad emettere nei confronti della ricorrente un’ingiunzione ai sensi del r.d. n. 639/1910 ai fini del recupero di dette spese. L’amministrazione, quindi, ha provveduto a ribadire le precedenti difese, deducendo anche l’infondatezza dei motivi aggiunti ed eccependo il difetto di giurisdizione sulla domanda risarcitoria.
3.4. La ricorrente ha depositato una memoria di replica in data 7 gennaio 2026 con la quale ha insistito nelle domande formulate.
3.5. Ad esito dell’udienza straordinaria del 28 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. A mezzo del ricorso introduttivo del giudizio la ricorrente ha dedotto l’illegittimità del decreto ex art. 54 cod. nav. emesso da parte dell’Autorità di Sistema Portuale, in primo luogo in quanto, alla luce di vicende occorse, non potrebbe qualificarsi come occupante abusiva dell’area (avendo l’amministrazione provveduto a depositare coattivamente i materiali ivi presenti) e, altresì, per non essere stata adeguatamente posta in condizione di provvedere al loro ritiro, sia in ragione della mancata adeguata dimostrazione della loro consistenza e corretta conservazione, sia in quanto, trattandosi di area demaniale, non potrebbe avervi comunque accesso.
4.1. Le censure sono infondate.
4.2. Sul punto è sufficiente rilevare che la legittimità dei provvedimenti a mezzo dei quali l’Autorità di Sistema Portuale ha provveduto allo sgombero dell’area “ -OMISSIS- ” è stata già accertata in via definitiva dalla sentenza di questo TAR n. 393/2013, risultando, pertanto, preclusa la possibilità di sottoporre ad ulteriori contestazioni le determinazioni assunte in tale sede da parte dell’amministrazione.
4.3. Ciò posto, a seguito dello sgombero del 2009, l’amministrazione ha semplicemente provveduto, stante la necessità di riacquisire la disponibilità della località “ -OMISSIS- ” e difettando la ricorrente di un legittimo titolo di occupazione della stessa, a spostare i beni di proprietà di quest’ultima presso un’altra area demaniale (ossia la località “ -OMISSIS- ”), invitandola contestualmente a provvedere alla loro rimozione.
4.4. A fronte di tale circostanza, quindi, è evidente che il fatto che i materiali in questione siano venuti a trovarsi in località “ -OMISSIS- ” a seguito dello sgombero operato direttamente da parte dell’amministrazione non è circostanza idonea ad escludere la qualificabilità della ricorrente come occupante sine titulo di detta, in quanto lo sposamento è stato attuato dall’amministrazione (sulla scorta di provvedimenti già confermati in sede giudiziaria) al solo fine di liberare un’altra porzione del demanio a sua volta illegittimamente occupata dalla ricorrente medesima, sicché si è determinata la semplice continuazione della preesistente situazione di occupazione abusiva.
4.5. In secondo luogo, infondate sono anche le contestazioni relative all’impossibilità di acclarare l’esatta consistenza dei materiali in questione e, comunque, di provvedere allo sgombero.
4.6. Quanto a tale ultimo profilo, è sufficiente rilevare che, già con la comunicazione dell’1 marzo 2012, l’amministrazione aveva espressamente attribuito alla ricorrente la disponibilità temporanea dell’area “ -OMISSIS- ” al fine di consentirle di procedere alla rimozione dei materiali ivi depositati e, inoltre, come risulta dagli ulteriori carteggi intercorsi tra le parti e prodotti in atti, anche dopo la scadenza di detto termine, l’amministrazione aveva più volte invitato e sollecitato la ricorrente a provvedere al recupero dei materiali, non avendo mai manifestato l’intenzione di impedire l’accesso all’area in questione per l’esecuzione delle operazioni di sgombero, tant’è che anche nell’avviso prot.-OMISSIS- del 28 dicembre 2020, l’Autorità di Sistema Portuale ribadiva nuovamente la possibilità per la ricorrente di “ procedere autonomamente all’esecuzione dello sgombero ” fino all’avvio dell’intervento in autotutela.
4.5. Al contempo, le contestazioni della ricorrente in ordine alle modalità in cui è avvenuto lo spostamento dei beni e anche quelle relative alla loro effettiva consistenza e collocazione sono esposte in via del tutto generica e risultano, altresì, indimostrate. La ricorrente, infatti, non ha prodotto alcun elemento a sostegno di quanto affermato, mentre l’amministrazione, al contrario, ha depositato tutta la documentazione attestante lo svolgimento delle operazioni in questione (tra cui, ad esempio, la relazione di sgombero del 29 febbraio 2012, dove è dato conto delle operazioni effettuate e sono anche dettagliatamente indicati i beni asportati), non risultando, quindi, elementi in base al quale poter ritenere che la ricorrente sia effettivamente impossibilità ad individuare e a procedere alla rimozione dei materiali.
4.7. Per quanto detto, pertanto, le censure proposte a mezzo del ricorso originario sono infondate, avendo l’amministrazione legittimamente provveduto ad intimare alla ricorrente di provvedere alla rimozione dei materiali di titolarità di quest’ultima presenti nell’area demaniale denominata località “ -OMISSIS- ”.
5. Da quanto detto discende, inoltre, anche l’infondatezza della domanda di annullamento formulata a mezzo dei motivi aggiunti.
5.1. A fronte, infatti, del rilievo della legittimità del decreto di sgombero, il consequenziale provvedimento esecutivo adottato dall’amministrazione è evidentemente legittimo, considerato, peraltro, che, alla data della sua emissione, non sussisteva alcuna circostanza impeditiva a provvedere in tal senso, avendo la ricorrente rinunciato all’istanza cautelare presentata nell’ambito del presente giudizio e non potendosi ritenere che l’esecuzione in autotutela avviata dall’Autorità di Sistema Portuale fosse volta ad interferire con le indagini dell’autorità penale, avendo la Procura della Repubblica di Brindisi espressamente autorizzato le operazioni di rimozione dei materiali con provvedimento del 13 gennaio 2021 (allegato 9 al deposito dell’amministrazione del 13 dicembre 2025).
5. Quanto, invece, alla domanda risarcitoria formulata unitamente ai motivi aggiunti, il Collegio ritiene di dover rigettare l’eccezione di difetto di giurisdizione proposta dall’Autorità di Sistema Portuale, trattandosi nel caso di specie di una pretesa risarcitoria che trova origine negli atti e nei comportamenti adottati dall’amministrazione nell’esercizio del potere di autotutela esecutiva di cui all’art. 54 cod. nav., radicandosi, pertanto, la giurisdizione amministrativa anche sulla conseguente domanda di risarcimento del danno secondo quanto previsto dall’art. 7, co. 1, 4 e 5, cod. proc. amm.
5.1. Ciò premesso, la domanda è, in ogni caso, infondata nel merito, non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della responsabilità risarcitoria dell’amministrazione in ragione dell’accertata legittimità degli atti impugnati nel presente giudizio e, al contempo, dovendosi effettivamente ritenere che la presenza dei materiali della ricorrente nell’area demaniale “ -OMISSIS- ” integrasse un’ipotesi di occupazione sine titulo della stessa. Inoltre, anche a prescindere da tali rilievi, deve anche rilevarsi che la ricorrente non ha offerto alcuna allegazione, né tantomeno dimostrazione del pregiudizio effettivamente subito in ragione delle condotte contestate (essendosi limitata a richiedere, in via generica, il risarcimento del danno, ma non avendo offerto alcun elemento idoneo alla sua quantificazione), ulteriore ragione che impedisce l’accoglimento della domanda.
6. Conclusivamente, pertanto, sia il ricorso che i motivi aggiunti sono infondati e devono essere rigettati.
7. Sussistono giuste ragioni per la compensazione delle spese di lite tra le parti, tenuto conto della peculiare complessità delle vicende di causa, nell’ambito delle quali sono intervenuti, nel corso degli anni, diversi provvedimenti dell’amministrazione e pronunciamenti giudiziali che hanno inciso sulla definizione della posizione della ricorrente in ordine all’occupazione delle aree demaniali suddette.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN CA, Presidente
NA AR, Primo Referendario
LI CH, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LI CH | AN CA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.