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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/06/2025, n. 5490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5490 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica in persona del Giudice del Lavoro dott. Paolo Mormile, all'udienza del
07/05/2025, nella causa R.G. n. 30954/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
*****
TRA
rappresentata e difesa dagli avv.ti Itri Giuseppe e Gombia Loredana, per procura Parte_1 in atti;
RICORRENTE
E
in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Cignarelli Tiziana, per procura in atti;
RESISTENTE
*****
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede con il seguente dispositivo di sentenza:
1) rigetta il ricorso e per l'effetto accerta, dichiara e conferma che la ricorrente, sig.ra , Parte_1 attualmente presenta un complessivo danno biologico di natura professionale (per tecnopatie già accolte in tutela dall ) pari al 12%, in accordo con quanto già riconosciuto in sede di visita collegiale in CP_1 data 10.10.2023;
2) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di CTU liquidate come da separato decreto nonché alle spese processuali che liquida in complessivi € 1.948,00 per compensi, oltre Spese Generali al 15%,
IVA e CPA;
3) manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai procuratori costituiti;
4) fissa il termine di 60 gg. per il deposito della motivazione.
Roma, 07/05/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo Mormile
*****
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso al Giudice del Lavoro di Roma, notificato all'Istituto, la sig.ra conveniva in Parte_1 giudizio l , innanzi a questo Tribunale, chiedendo l'accoglimento delle seguenti domande, così CP_1 formulate nelle conclusioni del ricorso: accertare e dichiarare che le malattie da cui è affetta l'istante e denunciate all' sono state contratte in occasione ed a causa dell'attività lavorativa da quest'ultima CP_1 svolta, comportando una menomazione dell'integrità psico-fisica in misura complessiva superiore al 12%
e, per l'effetto, condannare l' , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore dell'istante CP_1 dell'indennizzo in linea capitale per danno biologico ovvero della rendita vitalizia commisurata al grado complessivo di menomazione psico-fisica riconosciuto.
Alle esposte conclusioni, la ricorrente ha premesso di aver lavorato come infermiera dal 1993 presso diverse Aziende ospedaliere e, dal 2005, di prestare servizio come infermiera sulle autoambulanze e i mezzi di soccorso alle dipendenze dell' CP_2
Dopo aver analiticamente descritto tutte le attività espletate durante i suoi turni lavorativi, la sig.ra ha dedotto di essere affetta da un quadro clinico così sintetizzabile “spondilodiscopatia Parte_1 pluriprotrusiva del segmento lombo-sacrale con accertata sofferenza radicolare L5 bilaterale;
deficit funzionale…”, nonché da “marcata tendinopatia del sovraspinoso, inserzionale e pre-inserzionale, con sofferenza infiammatoria acromion-claveare; quota fluida nella guaina del CLB, deficit funzionale” e che, tali patologie, sono riconducibili all'attività lavorativa espletata comportando postumi permanenti valutabili in misura compresa tra il 7%
e il 12% per la prima e tra il 6% e il 12% per la seconda.
Ha specificato altresì di aver presentato due diverse denunce di malattia professionale all' , CP_1 rispettivamente il 23.11.2021 e il 03.11.2022 e che con provvedimento del 17.02.2022, l'Istituto riconosceva l'origine professionale delle denunciate patologie, accertando una menomazione con un grado complessivo pari al 12%, ritenuta tale valutazione non congrua, la sig.ra adiva l'intestato Parte_1
Tribunale.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, l concludeva per il rigetto integrale del ricorso in CP_1 quanto infondato in fatto ed in diritto.
Disposta ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio, all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo.
*****
La domanda si palesa infondata e pertanto il ricorso deve essere rigettato.
Premesso e considerato che l' riconosceva l'origine professionale delle patologie sofferte dalla CP_1 ricorrente, risulta già accertata la sussistenza nel nesso etiologico tra le stesse e il lavoro svolto, pertanto,
l'odierno accertamento si è concentrato esclusivamente sulla quantificazione del danno biologico cagionato dalle predette patologie, in particolare sulla base della Tabella delle Menomazioni CP_1 allegata al D.lgs. n. 38/2000. Alla stregua di quanto relazionato dal CTU medico-legale incaricato, il giudizio di invalidità espresso dall' può essere condiviso, “non essendovi, come detto, evidenza clinico-strumentale di un quadro anatomo- CP_1 funzionale gravemente compromesso. Pertanto, tenuto conto dei valori stabiliti nelle tabelle allegate al D.lgs. n.
38/2000, che alla voce n. 213 (“Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti”, presa in considerazione nel caso di specie anche per analogia con la menomazione in esame) stabilisce una valutazione massima di 12 punti percentuali, si ritiene più che congrua l'entità della singola menomazione per come già valutata dall' , nella misura quindi del 7% (appunto, in quanto non vi sono significative ripercussioni neurologiche CP_1 all'elettromiografia)”. Allo stesso modo, il CTU, ha considerato congrue le conclusioni rese dalla
Commissione per quel che riguarda le infermità rilevate ai danni delle spalle della ricorrente che CP_1 consentono l'attribuzione di una percentuale di invalidità del 6%, coerentemente con i valori stabiliti nelle tabelle allegate al D.lgs. n. 38/2000.
La ricorrente quindi, conformemente a quanto statuito in sede di visita collegiale espletata in data
10.10.2023, presenta un complessivo danno biologico di natura professionale pari al 12%.
Le conclusioni di invalidità cui è giunto il CTU risultano sorrette da congrua e corretta motivazione.
Inoltre, si palesano immuni da vizi logici, pertanto, possono condividersi ed essere poste a fondamento dell'odierna decisione.
Alla luce di tutto quanto precede in fatto ed in diritto il ricorso non può trovare accoglimento.
Il regime delle spese processuali segue la soccombenza della parte ricorrente e si liquidano come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014 e s.m.i.
*****
P.Q.M.
(come in dispositivo)
Roma, 07/05/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo Mormile
La minuta della presente sentenza è stata curata con l'ausilio dell'Ufficio per il Processo, nella persona della dott.ssa Claudia Candi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica in persona del Giudice del Lavoro dott. Paolo Mormile, all'udienza del
07/05/2025, nella causa R.G. n. 30954/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
*****
TRA
rappresentata e difesa dagli avv.ti Itri Giuseppe e Gombia Loredana, per procura Parte_1 in atti;
RICORRENTE
E
in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Cignarelli Tiziana, per procura in atti;
RESISTENTE
*****
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede con il seguente dispositivo di sentenza:
1) rigetta il ricorso e per l'effetto accerta, dichiara e conferma che la ricorrente, sig.ra , Parte_1 attualmente presenta un complessivo danno biologico di natura professionale (per tecnopatie già accolte in tutela dall ) pari al 12%, in accordo con quanto già riconosciuto in sede di visita collegiale in CP_1 data 10.10.2023;
2) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di CTU liquidate come da separato decreto nonché alle spese processuali che liquida in complessivi € 1.948,00 per compensi, oltre Spese Generali al 15%,
IVA e CPA;
3) manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai procuratori costituiti;
4) fissa il termine di 60 gg. per il deposito della motivazione.
Roma, 07/05/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo Mormile
*****
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso al Giudice del Lavoro di Roma, notificato all'Istituto, la sig.ra conveniva in Parte_1 giudizio l , innanzi a questo Tribunale, chiedendo l'accoglimento delle seguenti domande, così CP_1 formulate nelle conclusioni del ricorso: accertare e dichiarare che le malattie da cui è affetta l'istante e denunciate all' sono state contratte in occasione ed a causa dell'attività lavorativa da quest'ultima CP_1 svolta, comportando una menomazione dell'integrità psico-fisica in misura complessiva superiore al 12%
e, per l'effetto, condannare l' , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore dell'istante CP_1 dell'indennizzo in linea capitale per danno biologico ovvero della rendita vitalizia commisurata al grado complessivo di menomazione psico-fisica riconosciuto.
Alle esposte conclusioni, la ricorrente ha premesso di aver lavorato come infermiera dal 1993 presso diverse Aziende ospedaliere e, dal 2005, di prestare servizio come infermiera sulle autoambulanze e i mezzi di soccorso alle dipendenze dell' CP_2
Dopo aver analiticamente descritto tutte le attività espletate durante i suoi turni lavorativi, la sig.ra ha dedotto di essere affetta da un quadro clinico così sintetizzabile “spondilodiscopatia Parte_1 pluriprotrusiva del segmento lombo-sacrale con accertata sofferenza radicolare L5 bilaterale;
deficit funzionale…”, nonché da “marcata tendinopatia del sovraspinoso, inserzionale e pre-inserzionale, con sofferenza infiammatoria acromion-claveare; quota fluida nella guaina del CLB, deficit funzionale” e che, tali patologie, sono riconducibili all'attività lavorativa espletata comportando postumi permanenti valutabili in misura compresa tra il 7%
e il 12% per la prima e tra il 6% e il 12% per la seconda.
Ha specificato altresì di aver presentato due diverse denunce di malattia professionale all' , CP_1 rispettivamente il 23.11.2021 e il 03.11.2022 e che con provvedimento del 17.02.2022, l'Istituto riconosceva l'origine professionale delle denunciate patologie, accertando una menomazione con un grado complessivo pari al 12%, ritenuta tale valutazione non congrua, la sig.ra adiva l'intestato Parte_1
Tribunale.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, l concludeva per il rigetto integrale del ricorso in CP_1 quanto infondato in fatto ed in diritto.
Disposta ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio, all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo.
*****
La domanda si palesa infondata e pertanto il ricorso deve essere rigettato.
Premesso e considerato che l' riconosceva l'origine professionale delle patologie sofferte dalla CP_1 ricorrente, risulta già accertata la sussistenza nel nesso etiologico tra le stesse e il lavoro svolto, pertanto,
l'odierno accertamento si è concentrato esclusivamente sulla quantificazione del danno biologico cagionato dalle predette patologie, in particolare sulla base della Tabella delle Menomazioni CP_1 allegata al D.lgs. n. 38/2000. Alla stregua di quanto relazionato dal CTU medico-legale incaricato, il giudizio di invalidità espresso dall' può essere condiviso, “non essendovi, come detto, evidenza clinico-strumentale di un quadro anatomo- CP_1 funzionale gravemente compromesso. Pertanto, tenuto conto dei valori stabiliti nelle tabelle allegate al D.lgs. n.
38/2000, che alla voce n. 213 (“Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti”, presa in considerazione nel caso di specie anche per analogia con la menomazione in esame) stabilisce una valutazione massima di 12 punti percentuali, si ritiene più che congrua l'entità della singola menomazione per come già valutata dall' , nella misura quindi del 7% (appunto, in quanto non vi sono significative ripercussioni neurologiche CP_1 all'elettromiografia)”. Allo stesso modo, il CTU, ha considerato congrue le conclusioni rese dalla
Commissione per quel che riguarda le infermità rilevate ai danni delle spalle della ricorrente che CP_1 consentono l'attribuzione di una percentuale di invalidità del 6%, coerentemente con i valori stabiliti nelle tabelle allegate al D.lgs. n. 38/2000.
La ricorrente quindi, conformemente a quanto statuito in sede di visita collegiale espletata in data
10.10.2023, presenta un complessivo danno biologico di natura professionale pari al 12%.
Le conclusioni di invalidità cui è giunto il CTU risultano sorrette da congrua e corretta motivazione.
Inoltre, si palesano immuni da vizi logici, pertanto, possono condividersi ed essere poste a fondamento dell'odierna decisione.
Alla luce di tutto quanto precede in fatto ed in diritto il ricorso non può trovare accoglimento.
Il regime delle spese processuali segue la soccombenza della parte ricorrente e si liquidano come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014 e s.m.i.
*****
P.Q.M.
(come in dispositivo)
Roma, 07/05/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo Mormile
La minuta della presente sentenza è stata curata con l'ausilio dell'Ufficio per il Processo, nella persona della dott.ssa Claudia Candi