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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 08/10/2025, n. 1430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1430 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3876/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 3876/2023
TRA
, (CF: ) rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa dall'avv. Marco Naccarato, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, CF con Controparte_1 P.IVA_1 sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Carnovale, Giulia Renzetti e Umberto Ferrato, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando di aver prestato attività lavorativa subordinata a titolo oneroso in agricoltura alle dipendenze dell'azienda negli anni 2019, 2020 e 2021, più precisamente dall'8 Controparte_2
Ottobre 2019 al 31 Dicembre 2019 effettuando 51 giornate lavorative, dal 1° Gennaio 2020 al 31 Marzo 2020 nonché dal 13 Ottobre 2020 al 31 Dicembre 2020 effettuando 102 giornate lavorative, dal 1° Gennaio 2021 2021 al 31Marzo 2021 nonché dal 14 Ottobre 2021 al 31
Dicembre 2021 effettuando 102 giornate lavorative;
lamentando l'arbitrarietà della cancellazione dagli elenchi nominativi dei braccianti agricoli disposta dall' agiva in CP_3 giudizio perché venisse accertato il rapporto lavorativo subordinato in agricoltura e per ottenere la reiscrizione nell'elenco dei braccianti agricoli secondo le modalità esecutive dedotte in ricorso. Costituitasi la parte resistente in via preliminare eccepiva la carenza di legittimazione CP_3 passiva, l'inammissibilità dell'intrapresa azione giudiziale per inutile decorso del termine di
120 giorni di cui all'art. 22, comma 1 D.L. n. 7/1970, convertito con modificazione nella L.
n. 83/1970 e l'improcedibilità per mancanza di domanda e di ricorsi in via amministrativa.
Nel merito domandava il rigetto di tutte le domande promosse risultando accertato in sede ispettiva l'irregolarità del rapporto lavorativo in ragione del calcolo effettuato dagli ispettori, tramite stima tecnica, dell'effettivo fabbisogno di mano d'opera, considerata la reale consistenza dell'attività svolta dall'azienda sottoposta ad ispezione, secondo quanto evincibile dal verbale ispettivo prodotto, e per omessa prova dello status di bracciante agricolo vantato dalla parte ricorrente, con il favore delle spese di lite.
Allegava documentazione ed avanzava istanze istruttorie.
La controversia veniva istruita con l'assunzione di prove testimoniali.
*** In via preliminare, tenuto conto della natura delle domande promosse, occorre chiarire che il presente giudizio è teso alla re-iscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli previo accertamento del dedotto rapporto lavorativo in regime di subordinazione ed a titolo oneroso in agricoltura negli anni 2019, 2020 e 2021.
Ciò puntualizzato, deve essere affermata l'infondatezza della sollevata eccezione di maturata decadenza per inutile decorso del termine di 120 giorni di cui all'art. 22, comma 1 D.L. n.
7/1970 convertito con modificazioni nella L. n. 83/1970, abrogato dall'art. 24 D.L. n.
122/2008, la cui efficacia è stata fatta rivivere dall'art. 38, comma 5 D.L. n. 98/2011. Ed infatti, sulla scorta delle allegazioni dell' e delle produzioni delle parti emerge che il CP_3
provvedimento di variazione degli operai agricoli a tempo determinato che qui interessa è stato notificato in data 15.4.2023.
Pertanto, il promosso ricorso giudiziale, depositato in data 27.10.2023, in ogni caso è tempestivo, poiché intervenuto nel termine utile dei 120 giorni ordinari, decorrenti, in questa ipotesi, dalla scadenza del termine di 30 giorni successivo alla notifica del provvedimento di cancellazione.
La parte ricorrente, nel merito, ha assolto in modo sufficiente l'onere probatorio sulla stessa gravante della sussistenza del rapporto di lavoro nell'anno in contesa per come rappresentato nell'atto introduttivo. Nel caso in esame, infatti, il disconoscimento delle giornate di lavoro subordinato denunciate negli anni in contestazione e qui rivendicate dalla parte ricorrente è frutto di una mera operazione inferenziale e deduttiva operata dall' facendo ricorso anche alla c.d. stima CP_3
tecnica. In concreto, per addivenire al disconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato in agricoltura gli ispettori non possono che applicare il metodo pedissequamente indicato al comma 2 dell'art. 8 D.L.vo n. 375/1993, la c.d. stima tecnica, che di seguito si riporta:
Ai fini del raffronto tra i dati aziendali accertati e gli elementi relativi alla manodopera occupata acquisiti sulla base delle risultanze del collocamento, gli uffici dello SCAU provvedono ad una stima tecnica a mezzo visita ispettiva e determinano il numero delle giornate di lavoro occorrenti in relazione all'ordinamento colturale dei terreni, al bestiame allevato, ai sistemi di lavorazione praticati da ciascuna azienda, ai periodi di esecuzione dei lavori, nonché alle consuetudini locali, previa decurtazione:
a) delle prestazioni di lavoro dei componenti il nucleo familiare nei casi di aziende diretto- coltivatrici, mezzadrili e coloniche;
b) delle effettive, documentate prestazioni di lavoro svolte dai contoterzisti;
c) delle prestazioni di lavoro svolte, nello stesso periodo e per le stesse lavorazioni, dagli operai agricoli;
d) delle prestazioni di lavoro riguardanti fasi non eseguite del ciclo produttivo agrario.
Ebbene, che il calcolo del fabbisogno effettivo di mano d'opera in agricoltura così come delineato dal legislatore dell'epoca sia un sistema evidentemente induttivo è chiaro anche all'istituto resistente che, con un'importante circolare, la n. 126 del 16.12.2009, ha affermato l'importanza rivestita dalla certezza dell'assenza della prestazione lavorativa per poter addivenire in sede ispettiva a conclusioni di disconoscimento del singolo rapporto lavorativo in agricoltura.
A tale importante criterio orientativo dell'accertamento ispettivo, dato, appunto, dal raggiungimento della certezza oggettiva dell'omessa prestazione lavorativa in agricoltura, già affermato nella precedente circolare dell' del 2008, la n. 85, l'istituto perviene dando, CP_3 inoltre, rilievo all'abrogazione del comma 4 dell'art. 8 D.L.vo n. 375/1993 sopra richiamato, ad opera dell'art. 9 ter, comma 3 L. n. 608/1996, che così recitava:
Nel caso in cui a seguito della stima di cui al comma 2 si rilevi una evidente contraddizione tra le esigenze lavorative dell'azienda, secondo le diverse fasi temporali del ciclo produttivo agrario, ed i dati occupazionali del lavoratore relativamente alle mansioni cui il medesimo è stato adibito, nonché al periodo e ai giorni di lavoro prestati dal medesimo, gli uffici, laddove ravvisino l'impossibilità che la prestazione di lavoro sia stata effettuata in tutto o in parte, emettono pronuncia di disconoscimento di detta prestazione di lavoro ai fini della tutela previdenziale.
Le conclusioni cui lo stesso istituto è pervenuto a seguito dell'abrogazione del comma 4 dell'art. 8 cit. sono state quelle di evitare ogni automatismo nel disconoscimento delle prestazioni lavorative in agricoltura in caso di accertata incongruità tra fabbisogno di mano d'opera bracciantile e giornate denunciate.
Questo anche a seguito dell'intervento novellatore apportato dall'art. 1 D.L. n. 16/2004, convertito con modificazioni nella L. n. 77/2004, all'art. 44, comma 7 D.L. n. 269/2003, convertito con modificazioni nella L. n. 326/2003, che oggi così recita:
A decorrere dal 30 aprile 2004, la denuncia aziendale di cui all' articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e successive modificazioni, è presentata su apposito modello predisposto dall' Qualora, a seguito della stima tecnica di cui all' articolo 8, CP_3 comma 2, del citato decreto legislativo n. 375 del 1993, sia verificato il mancato svolgimento, in tutto o in parte, della prestazione lavorativa, l' disconosce la stessa prestazione ai fini CP_3 della tutela previdenziale.
Ed infatti, il comma 3 dell'art. 8 D.L.vo n. 375/1993, per come novellato dall'art. 1, comma
1 L. n. 77/2004, impone, piuttosto, l'instaurazione del contraddittorio con il datore di lavoro denunciante, indispensabile in sede amministrativa per garantire la piena e consapevole partecipazione al procedimento e, soprattutto, la compiuta difesa, con possibilità di motivare l'eventuale discordanza accertata in quella sede del fabbisogno aziendale per come denunciato.
Questa la disposizione richiamata:
Qualora dal raffronto risulti che il fabbisogno di occupazione determinato sulla base della stima tecnica è significativamente superiore alle giornate risultanti dalle dichiarazioni trimestrali, l diffida il datore di lavoro a fornirne motivazione entro il termine di CP_3 quaranta giorni. Nel caso in cui non venga fornita adeguata motivazione e non siano stati individuati i lavoratori utilizzati e le relative giornate di occupazione, l procede CP_3
all'imposizione dei contributi da liquidare sulla base delle retribuzioni medie di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni. Abrogato il comma 4 dell'art. 8 in commento, pertanto, scompare per gli ispettori la stessa possibilità di procedere al disconoscimento immediato della prestazione lavorativa e s'impone, piuttosto, l'obbligo di instaurare un contraddittorio, tramite diffida, con il datore di lavoro, per permettergli di giustificare, fornendo adeguata motivazione, lo scollamento tra quanto verificato in sede ispettiva con ricorso alla stima tecnica e quanto denunciato circa il fabbisogno aziendale.
Dal verbale ispettivo prodotto emerge chiaramente che il disconoscimento del rapporto lavorativo riconducibile alla parte ricorrente per come denunciato sia stato determinato dallo scollamento tra quanto calcolato in termini di fabbisogno tramite ricorso alla c.d. stima tecnica e quanto dichiarato e denunciato dall'azienda . CP_2
Ebbene, la stima tecnica, per potersi ritenere attendibile e fornire quella certezza indispensabile al disconoscimento delle prestazioni lavorative in agricoltura deve essere redatta seguendo lo schema pedissequamente delineato dal comma 2° dell'art. 8 cit. Ciò detto, per poter procedere al calcolo del fabbisogno reale di mano d'opera della singola azienda sottoposta ad ispezione occorre avere riguardo:
- all'ordinamento colturale dei terreni;
- al bestiame allevato;
- ai sistemi di lavorazione praticati da ciascuna azienda;
- ai periodi di esecuzione dei lavori;
- alle consuetudini locali.
Ciò che emerge chiaramente dalle indicazioni fornite dal legislatore per risalire all'effettivo fabbisogno di mano d'opera con utilizzo fruttuoso ed attendibile della c.d. stima tecnica è
l'esigenza di relativizzare il tipo di metodo ricostruttivo, rapportandolo alla singola azienda ed alle sue caratteristiche distintive, evitando, di conseguenza, improbabili e poco attendibili calcoli in termini assoluti ed astratti, ripetibili per aziende comparabili esclusivamente per tipologia di attività e servizi erogati. Ciò che emerge chiaramente è la volontà di evitare il ricorso ad un mero calcolo matematico con utilizzo dei dati contenuti nelle tabelle ettaro- colturali se avulsi da dati concreti connotativi della specifica realtà aziendale quali:
- le caratteristiche strutturali ed organizzative della singola azienda;
- il reale contesto colturale;
- la tipologia di bestiame eventualmente allevato;
- i sistemi di lavorazioni praticati dalla singola azienda;
- i singoli periodi necessari per l'esecuzione dei lavori e, soprattutto,
- le consuetudini locali.
Tutti questi indici, caratterizzanti la reale struttura ed organizzazione della singola azienda nonché e soprattutto il reale contesto in cui la stessa è deputata ad operare, da qualificarsi alla stregua di parametri di riferimento indispensabili per addivenire ad un calcolo attendibile del fabbisogno di mano d'opera bracciantile, sono da ritenersi elementi indefettibili per la corretta applicazione dello strumento fornito dall'art. 8, comma 2 D.L.vo n. 375/1993 tante volte già richiamato. Pertanto, l'omessa considerazione anche di uno solo di questi parametri di riferimento per il calcolo del fabbisogno aziendale è in grado di sconfessare la portata presuntiva dell'accertamento operato. In concreto, alla luce delle chiare indicazioni legislative appena sopra riportate, appare del tutto agevole concludere per l'evidente inattendibilità di una ricostruzione in termini solo induttivi e presuntivi che tenga conto esclusivamente di dati contabili, commerciali e fiscali nonché dei titoli legittimanti il possesso dei terreni e delle singole lavorazioni laddove non si tenga affatto conto del reale contesto lavorativo, che impone di tenere in debita considerazione, innanzitutto, le consuetudini locali;
la struttura,
l'organizzazione dell'azienda e la tipologia delle lavorazioni rese in ragione del reale ed attuale ordinamento colturale dei terreni;
i prodotti lavorati;
i singoli periodi in cui devono essere eseguite certe lavorazioni e quelli in cui di fatto sono state rese, tenuto conto dei fattori climatici, ambientali e delle esigenze concrete del mercato cui i prodotti sono destinati e la consistenza stessa dei frutti lavorati. Tutte variabili queste che, se prese in debita considerazione, conducono a risultati contingenti e connotativi di ogni singola azienda in grado di fotografarne la reale consistenza in un dato momento storico e, di conseguenza, in grado di fornire l'effettiva esigenza di mano d'opera. In ragione di quanto appena puntualizzato appare del tutto corretto concludere per l'astratta incomparabilità di aziende dello stesso settore se caratterizzate da aspetti ed elementi in grado di connotarle in modo specifico e differenziarle le une dalle altre. Alcun risultato in termini assoluti, pertanto, potrebbe essere di norma ripetuto asetticamente per tipologia di azienda se non contraddicendo lo spirito della legge che impone la necessaria valutazione di tutte le peculiarità e di tutte le caratteristiche discretive e connotative della singola realtà aziendale e del contesto in cui la stessa opera.
Di conseguenza, se fruttuosamente utilizzato, il sistema induttivo dato dalla c.d. stima tecnica, potrebbe condurre a risultati diametralmente opposti per tipologia di aziende che si occupano della medesima operazione colturale laddove, ad esempio, le stesse dovessero seguire metodi di lavorazione completamente diversi. Tipico potrebbe essere l'esempio di un'azienda che provvede alla lavorazione di un prodotto agrumicolo altamente meccanizzata: in questa ipotesi sarebbe del tutto giustificato il ridotto numero di braccianti impiegati.
Diversamente sarebbe, invece, per un'altra azienda, operante nella lavorazione dello stesso prodotto, magari nella medesima zona, che dovesse utilizzare un metodo di lavorazione classico, con utilizzo massivo di manodopera. Ebbene, per il caso in esame, gli ispettori CP_3 hanno operato un ricalcolo del fabbisogno di manodopera bracciantile senza tenere in debito conto tutti gli indici di caratterizzazione della singola azienda sottoposta ad ispezione. A rigore, risulta omessa la stessa esternazione degli elementi di calcolo, evidenziata esclusivamente sulla presunta alta meccanizzazione dell'azienda, senza tener conto che le dichiarazioni rese (nello specifico, relativamente ai terreni in Taranto) sono relative solo a una minima parte dei terreni in uso all'azienda.
Tanto conforta l'evidente inconcludenza del metodo induttivo utilizzato dagli ispettori dell' per la cancellazione indiscriminata del numero delle giornate lavorative in danno CP_3
dei lavoratori impiegati. A rigore, il metodo meramente induttivo della c.d. stima tecnica utilizzato dall' se non confortato da dati e ragioni obiettive in grado di confortare CP_3
l'omessa prestazione lavorativa da parte della lavoratrice odierna parte ricorrente in determinati giorni degli anni in contesa, non è in grado di fornire la prova dell'insussistenza del rapporto lavorativo in esame.
Alla luce del materiale probatorio raccolto, di conseguenza, deve ritenersi adeguatamente fornita la prova della sussistenza di un valido rapporto lavorativo subordinato in agricoltura secondo le modalità esecutive dedotte in ricorso.
Si consideri, infatti, che in caso di cancellazione o di riduzione dei giorni di lavoro prestato in agricoltura, secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte, incombe sul lavoratore che agisce in giudizio la prova di aver svolto attività lavorativa in agricoltura, dimostrando la durata, la natura subordinata del dedotto rapporto lavorativo e l'onerosità della prestazione, per ottenere in sede giudiziale la reiscrizione nell'elenco dei braccianti agricoli e le prestazioni previdenziali connesse.
Le emergenze processuali hanno confermato quanto sostenuto nell'atto introduttivo dalla parte ricorrente nella parte dedicata alla rappresentazione dei fatti. Nello specifico, i testi escussi hanno confermato quanto esposto dalla ricorrente in ricorso. Tanto conforta la pretesa della parte ricorrente di riconoscimento del rapporto lavorativo e di re-iscrizione nell'elenco dei braccianti agricoli per il numero di giorni di lavoro denunciati dall'azienda agricola CP_2
.
[...]
Va ordinato, di conseguenza, alla parte resistente di provvedere alla re-iscrizione della CP_3 parte ricorrente negli elenchi dei braccianti agricoli del comune di residenza per gli anni in contestazione con il numero di giorni risultanti dalle denunce di manodopera presentate dall'azienda agricola . CP_2
Ne consegue l'integrale accoglimento delle domande promosse.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- accerta e dichiara che la parte ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato in agricoltura nel 2019, 2020 e 2021 e, per l'effetto, ordina alla parte resistente la re-iscrizione della parte ricorrente negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli del comune di residenza per le predette annualità per il numero di giorni denunciati per cui è causa;
- condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore CP_3 della parte ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 2.000,00
a titolo di compenso professionale oltre Iva, Cpa e spese forfetarie pari al 15%.
Castrovillari, 8/10/2025 Il Giudice del Lavoro
(dott. Giordano Avallone)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 3876/2023
TRA
, (CF: ) rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa dall'avv. Marco Naccarato, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, CF con Controparte_1 P.IVA_1 sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Carnovale, Giulia Renzetti e Umberto Ferrato, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando di aver prestato attività lavorativa subordinata a titolo oneroso in agricoltura alle dipendenze dell'azienda negli anni 2019, 2020 e 2021, più precisamente dall'8 Controparte_2
Ottobre 2019 al 31 Dicembre 2019 effettuando 51 giornate lavorative, dal 1° Gennaio 2020 al 31 Marzo 2020 nonché dal 13 Ottobre 2020 al 31 Dicembre 2020 effettuando 102 giornate lavorative, dal 1° Gennaio 2021 2021 al 31Marzo 2021 nonché dal 14 Ottobre 2021 al 31
Dicembre 2021 effettuando 102 giornate lavorative;
lamentando l'arbitrarietà della cancellazione dagli elenchi nominativi dei braccianti agricoli disposta dall' agiva in CP_3 giudizio perché venisse accertato il rapporto lavorativo subordinato in agricoltura e per ottenere la reiscrizione nell'elenco dei braccianti agricoli secondo le modalità esecutive dedotte in ricorso. Costituitasi la parte resistente in via preliminare eccepiva la carenza di legittimazione CP_3 passiva, l'inammissibilità dell'intrapresa azione giudiziale per inutile decorso del termine di
120 giorni di cui all'art. 22, comma 1 D.L. n. 7/1970, convertito con modificazione nella L.
n. 83/1970 e l'improcedibilità per mancanza di domanda e di ricorsi in via amministrativa.
Nel merito domandava il rigetto di tutte le domande promosse risultando accertato in sede ispettiva l'irregolarità del rapporto lavorativo in ragione del calcolo effettuato dagli ispettori, tramite stima tecnica, dell'effettivo fabbisogno di mano d'opera, considerata la reale consistenza dell'attività svolta dall'azienda sottoposta ad ispezione, secondo quanto evincibile dal verbale ispettivo prodotto, e per omessa prova dello status di bracciante agricolo vantato dalla parte ricorrente, con il favore delle spese di lite.
Allegava documentazione ed avanzava istanze istruttorie.
La controversia veniva istruita con l'assunzione di prove testimoniali.
*** In via preliminare, tenuto conto della natura delle domande promosse, occorre chiarire che il presente giudizio è teso alla re-iscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli previo accertamento del dedotto rapporto lavorativo in regime di subordinazione ed a titolo oneroso in agricoltura negli anni 2019, 2020 e 2021.
Ciò puntualizzato, deve essere affermata l'infondatezza della sollevata eccezione di maturata decadenza per inutile decorso del termine di 120 giorni di cui all'art. 22, comma 1 D.L. n.
7/1970 convertito con modificazioni nella L. n. 83/1970, abrogato dall'art. 24 D.L. n.
122/2008, la cui efficacia è stata fatta rivivere dall'art. 38, comma 5 D.L. n. 98/2011. Ed infatti, sulla scorta delle allegazioni dell' e delle produzioni delle parti emerge che il CP_3
provvedimento di variazione degli operai agricoli a tempo determinato che qui interessa è stato notificato in data 15.4.2023.
Pertanto, il promosso ricorso giudiziale, depositato in data 27.10.2023, in ogni caso è tempestivo, poiché intervenuto nel termine utile dei 120 giorni ordinari, decorrenti, in questa ipotesi, dalla scadenza del termine di 30 giorni successivo alla notifica del provvedimento di cancellazione.
La parte ricorrente, nel merito, ha assolto in modo sufficiente l'onere probatorio sulla stessa gravante della sussistenza del rapporto di lavoro nell'anno in contesa per come rappresentato nell'atto introduttivo. Nel caso in esame, infatti, il disconoscimento delle giornate di lavoro subordinato denunciate negli anni in contestazione e qui rivendicate dalla parte ricorrente è frutto di una mera operazione inferenziale e deduttiva operata dall' facendo ricorso anche alla c.d. stima CP_3
tecnica. In concreto, per addivenire al disconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato in agricoltura gli ispettori non possono che applicare il metodo pedissequamente indicato al comma 2 dell'art. 8 D.L.vo n. 375/1993, la c.d. stima tecnica, che di seguito si riporta:
Ai fini del raffronto tra i dati aziendali accertati e gli elementi relativi alla manodopera occupata acquisiti sulla base delle risultanze del collocamento, gli uffici dello SCAU provvedono ad una stima tecnica a mezzo visita ispettiva e determinano il numero delle giornate di lavoro occorrenti in relazione all'ordinamento colturale dei terreni, al bestiame allevato, ai sistemi di lavorazione praticati da ciascuna azienda, ai periodi di esecuzione dei lavori, nonché alle consuetudini locali, previa decurtazione:
a) delle prestazioni di lavoro dei componenti il nucleo familiare nei casi di aziende diretto- coltivatrici, mezzadrili e coloniche;
b) delle effettive, documentate prestazioni di lavoro svolte dai contoterzisti;
c) delle prestazioni di lavoro svolte, nello stesso periodo e per le stesse lavorazioni, dagli operai agricoli;
d) delle prestazioni di lavoro riguardanti fasi non eseguite del ciclo produttivo agrario.
Ebbene, che il calcolo del fabbisogno effettivo di mano d'opera in agricoltura così come delineato dal legislatore dell'epoca sia un sistema evidentemente induttivo è chiaro anche all'istituto resistente che, con un'importante circolare, la n. 126 del 16.12.2009, ha affermato l'importanza rivestita dalla certezza dell'assenza della prestazione lavorativa per poter addivenire in sede ispettiva a conclusioni di disconoscimento del singolo rapporto lavorativo in agricoltura.
A tale importante criterio orientativo dell'accertamento ispettivo, dato, appunto, dal raggiungimento della certezza oggettiva dell'omessa prestazione lavorativa in agricoltura, già affermato nella precedente circolare dell' del 2008, la n. 85, l'istituto perviene dando, CP_3 inoltre, rilievo all'abrogazione del comma 4 dell'art. 8 D.L.vo n. 375/1993 sopra richiamato, ad opera dell'art. 9 ter, comma 3 L. n. 608/1996, che così recitava:
Nel caso in cui a seguito della stima di cui al comma 2 si rilevi una evidente contraddizione tra le esigenze lavorative dell'azienda, secondo le diverse fasi temporali del ciclo produttivo agrario, ed i dati occupazionali del lavoratore relativamente alle mansioni cui il medesimo è stato adibito, nonché al periodo e ai giorni di lavoro prestati dal medesimo, gli uffici, laddove ravvisino l'impossibilità che la prestazione di lavoro sia stata effettuata in tutto o in parte, emettono pronuncia di disconoscimento di detta prestazione di lavoro ai fini della tutela previdenziale.
Le conclusioni cui lo stesso istituto è pervenuto a seguito dell'abrogazione del comma 4 dell'art. 8 cit. sono state quelle di evitare ogni automatismo nel disconoscimento delle prestazioni lavorative in agricoltura in caso di accertata incongruità tra fabbisogno di mano d'opera bracciantile e giornate denunciate.
Questo anche a seguito dell'intervento novellatore apportato dall'art. 1 D.L. n. 16/2004, convertito con modificazioni nella L. n. 77/2004, all'art. 44, comma 7 D.L. n. 269/2003, convertito con modificazioni nella L. n. 326/2003, che oggi così recita:
A decorrere dal 30 aprile 2004, la denuncia aziendale di cui all' articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e successive modificazioni, è presentata su apposito modello predisposto dall' Qualora, a seguito della stima tecnica di cui all' articolo 8, CP_3 comma 2, del citato decreto legislativo n. 375 del 1993, sia verificato il mancato svolgimento, in tutto o in parte, della prestazione lavorativa, l' disconosce la stessa prestazione ai fini CP_3 della tutela previdenziale.
Ed infatti, il comma 3 dell'art. 8 D.L.vo n. 375/1993, per come novellato dall'art. 1, comma
1 L. n. 77/2004, impone, piuttosto, l'instaurazione del contraddittorio con il datore di lavoro denunciante, indispensabile in sede amministrativa per garantire la piena e consapevole partecipazione al procedimento e, soprattutto, la compiuta difesa, con possibilità di motivare l'eventuale discordanza accertata in quella sede del fabbisogno aziendale per come denunciato.
Questa la disposizione richiamata:
Qualora dal raffronto risulti che il fabbisogno di occupazione determinato sulla base della stima tecnica è significativamente superiore alle giornate risultanti dalle dichiarazioni trimestrali, l diffida il datore di lavoro a fornirne motivazione entro il termine di CP_3 quaranta giorni. Nel caso in cui non venga fornita adeguata motivazione e non siano stati individuati i lavoratori utilizzati e le relative giornate di occupazione, l procede CP_3
all'imposizione dei contributi da liquidare sulla base delle retribuzioni medie di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni. Abrogato il comma 4 dell'art. 8 in commento, pertanto, scompare per gli ispettori la stessa possibilità di procedere al disconoscimento immediato della prestazione lavorativa e s'impone, piuttosto, l'obbligo di instaurare un contraddittorio, tramite diffida, con il datore di lavoro, per permettergli di giustificare, fornendo adeguata motivazione, lo scollamento tra quanto verificato in sede ispettiva con ricorso alla stima tecnica e quanto denunciato circa il fabbisogno aziendale.
Dal verbale ispettivo prodotto emerge chiaramente che il disconoscimento del rapporto lavorativo riconducibile alla parte ricorrente per come denunciato sia stato determinato dallo scollamento tra quanto calcolato in termini di fabbisogno tramite ricorso alla c.d. stima tecnica e quanto dichiarato e denunciato dall'azienda . CP_2
Ebbene, la stima tecnica, per potersi ritenere attendibile e fornire quella certezza indispensabile al disconoscimento delle prestazioni lavorative in agricoltura deve essere redatta seguendo lo schema pedissequamente delineato dal comma 2° dell'art. 8 cit. Ciò detto, per poter procedere al calcolo del fabbisogno reale di mano d'opera della singola azienda sottoposta ad ispezione occorre avere riguardo:
- all'ordinamento colturale dei terreni;
- al bestiame allevato;
- ai sistemi di lavorazione praticati da ciascuna azienda;
- ai periodi di esecuzione dei lavori;
- alle consuetudini locali.
Ciò che emerge chiaramente dalle indicazioni fornite dal legislatore per risalire all'effettivo fabbisogno di mano d'opera con utilizzo fruttuoso ed attendibile della c.d. stima tecnica è
l'esigenza di relativizzare il tipo di metodo ricostruttivo, rapportandolo alla singola azienda ed alle sue caratteristiche distintive, evitando, di conseguenza, improbabili e poco attendibili calcoli in termini assoluti ed astratti, ripetibili per aziende comparabili esclusivamente per tipologia di attività e servizi erogati. Ciò che emerge chiaramente è la volontà di evitare il ricorso ad un mero calcolo matematico con utilizzo dei dati contenuti nelle tabelle ettaro- colturali se avulsi da dati concreti connotativi della specifica realtà aziendale quali:
- le caratteristiche strutturali ed organizzative della singola azienda;
- il reale contesto colturale;
- la tipologia di bestiame eventualmente allevato;
- i sistemi di lavorazioni praticati dalla singola azienda;
- i singoli periodi necessari per l'esecuzione dei lavori e, soprattutto,
- le consuetudini locali.
Tutti questi indici, caratterizzanti la reale struttura ed organizzazione della singola azienda nonché e soprattutto il reale contesto in cui la stessa è deputata ad operare, da qualificarsi alla stregua di parametri di riferimento indispensabili per addivenire ad un calcolo attendibile del fabbisogno di mano d'opera bracciantile, sono da ritenersi elementi indefettibili per la corretta applicazione dello strumento fornito dall'art. 8, comma 2 D.L.vo n. 375/1993 tante volte già richiamato. Pertanto, l'omessa considerazione anche di uno solo di questi parametri di riferimento per il calcolo del fabbisogno aziendale è in grado di sconfessare la portata presuntiva dell'accertamento operato. In concreto, alla luce delle chiare indicazioni legislative appena sopra riportate, appare del tutto agevole concludere per l'evidente inattendibilità di una ricostruzione in termini solo induttivi e presuntivi che tenga conto esclusivamente di dati contabili, commerciali e fiscali nonché dei titoli legittimanti il possesso dei terreni e delle singole lavorazioni laddove non si tenga affatto conto del reale contesto lavorativo, che impone di tenere in debita considerazione, innanzitutto, le consuetudini locali;
la struttura,
l'organizzazione dell'azienda e la tipologia delle lavorazioni rese in ragione del reale ed attuale ordinamento colturale dei terreni;
i prodotti lavorati;
i singoli periodi in cui devono essere eseguite certe lavorazioni e quelli in cui di fatto sono state rese, tenuto conto dei fattori climatici, ambientali e delle esigenze concrete del mercato cui i prodotti sono destinati e la consistenza stessa dei frutti lavorati. Tutte variabili queste che, se prese in debita considerazione, conducono a risultati contingenti e connotativi di ogni singola azienda in grado di fotografarne la reale consistenza in un dato momento storico e, di conseguenza, in grado di fornire l'effettiva esigenza di mano d'opera. In ragione di quanto appena puntualizzato appare del tutto corretto concludere per l'astratta incomparabilità di aziende dello stesso settore se caratterizzate da aspetti ed elementi in grado di connotarle in modo specifico e differenziarle le une dalle altre. Alcun risultato in termini assoluti, pertanto, potrebbe essere di norma ripetuto asetticamente per tipologia di azienda se non contraddicendo lo spirito della legge che impone la necessaria valutazione di tutte le peculiarità e di tutte le caratteristiche discretive e connotative della singola realtà aziendale e del contesto in cui la stessa opera.
Di conseguenza, se fruttuosamente utilizzato, il sistema induttivo dato dalla c.d. stima tecnica, potrebbe condurre a risultati diametralmente opposti per tipologia di aziende che si occupano della medesima operazione colturale laddove, ad esempio, le stesse dovessero seguire metodi di lavorazione completamente diversi. Tipico potrebbe essere l'esempio di un'azienda che provvede alla lavorazione di un prodotto agrumicolo altamente meccanizzata: in questa ipotesi sarebbe del tutto giustificato il ridotto numero di braccianti impiegati.
Diversamente sarebbe, invece, per un'altra azienda, operante nella lavorazione dello stesso prodotto, magari nella medesima zona, che dovesse utilizzare un metodo di lavorazione classico, con utilizzo massivo di manodopera. Ebbene, per il caso in esame, gli ispettori CP_3 hanno operato un ricalcolo del fabbisogno di manodopera bracciantile senza tenere in debito conto tutti gli indici di caratterizzazione della singola azienda sottoposta ad ispezione. A rigore, risulta omessa la stessa esternazione degli elementi di calcolo, evidenziata esclusivamente sulla presunta alta meccanizzazione dell'azienda, senza tener conto che le dichiarazioni rese (nello specifico, relativamente ai terreni in Taranto) sono relative solo a una minima parte dei terreni in uso all'azienda.
Tanto conforta l'evidente inconcludenza del metodo induttivo utilizzato dagli ispettori dell' per la cancellazione indiscriminata del numero delle giornate lavorative in danno CP_3
dei lavoratori impiegati. A rigore, il metodo meramente induttivo della c.d. stima tecnica utilizzato dall' se non confortato da dati e ragioni obiettive in grado di confortare CP_3
l'omessa prestazione lavorativa da parte della lavoratrice odierna parte ricorrente in determinati giorni degli anni in contesa, non è in grado di fornire la prova dell'insussistenza del rapporto lavorativo in esame.
Alla luce del materiale probatorio raccolto, di conseguenza, deve ritenersi adeguatamente fornita la prova della sussistenza di un valido rapporto lavorativo subordinato in agricoltura secondo le modalità esecutive dedotte in ricorso.
Si consideri, infatti, che in caso di cancellazione o di riduzione dei giorni di lavoro prestato in agricoltura, secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte, incombe sul lavoratore che agisce in giudizio la prova di aver svolto attività lavorativa in agricoltura, dimostrando la durata, la natura subordinata del dedotto rapporto lavorativo e l'onerosità della prestazione, per ottenere in sede giudiziale la reiscrizione nell'elenco dei braccianti agricoli e le prestazioni previdenziali connesse.
Le emergenze processuali hanno confermato quanto sostenuto nell'atto introduttivo dalla parte ricorrente nella parte dedicata alla rappresentazione dei fatti. Nello specifico, i testi escussi hanno confermato quanto esposto dalla ricorrente in ricorso. Tanto conforta la pretesa della parte ricorrente di riconoscimento del rapporto lavorativo e di re-iscrizione nell'elenco dei braccianti agricoli per il numero di giorni di lavoro denunciati dall'azienda agricola CP_2
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[...]
Va ordinato, di conseguenza, alla parte resistente di provvedere alla re-iscrizione della CP_3 parte ricorrente negli elenchi dei braccianti agricoli del comune di residenza per gli anni in contestazione con il numero di giorni risultanti dalle denunce di manodopera presentate dall'azienda agricola . CP_2
Ne consegue l'integrale accoglimento delle domande promosse.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- accerta e dichiara che la parte ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato in agricoltura nel 2019, 2020 e 2021 e, per l'effetto, ordina alla parte resistente la re-iscrizione della parte ricorrente negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli del comune di residenza per le predette annualità per il numero di giorni denunciati per cui è causa;
- condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore CP_3 della parte ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 2.000,00
a titolo di compenso professionale oltre Iva, Cpa e spese forfetarie pari al 15%.
Castrovillari, 8/10/2025 Il Giudice del Lavoro
(dott. Giordano Avallone)