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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/07/2025, n. 2302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2302 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. 7984/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Lecce
Sezione Commerciale
Il Tribunale di Lecce, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Annafrancesca Capone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7984/2023 R.G., proposta
DA
, (C.F. ), in proprio nonché nella sua qualità di socio Parte_1 C.F._1 accomandatario e legale rapp.te della , rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Salvatore Ponzo, giusta procura in atti;
ATTORE-OPPONENTE
CONTRO
(C. F. ), in persona del procuratore Controparte_2 P.IVA_1 speciale, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppa Bascià, giusta procura in atti;
CONVENUTA-OPPOSTA
Conclusioni: quelle rassegnate per l'udienza del 15.4.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Fatto e diritto
1. Con citazione, , in proprio e quale socio accomandatario e legale Parte_1 rappresentante della , ha proposto opposizione Controparte_3 avverso l'atto di pignoramento presso terzi n. , eseguito da PartitaIVA_2 pagina 1 di 5 , ex art.72 bis DPR 602/73, notificato all'opponente ed a Controparte_4 sé stessa in qualità di terzo pignorato in data 19.06.2023, a fronte di un credito erariale di €
271.481,12, portato da n.27 cartelle di pagamento e n.2 avvisi di addebito.
Ha premesso che, mediante il suddetto atto, l' di Lecce Controparte_2 ordinava a sé stessa di pagare, nei limiti previsti di legge, direttamente all' CP_5
le somme dovute dalla stessa fino a concorrenza del credito intimato, degli
[...] interessi di mora e degli oneri di riscossione maturandi sino al giorno del pagamento;
che il terzo (la stessa ) segnalava a sé stessa di essere debitrice Controparte_2 del signor della somma pari ad euro 5.980,00 in forza di sentenza n. n. Parte_1
473/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Lecce di primo grado, che lo aveva condannato al pagamento delle spese di lite;
eccepiva l'inesistenza di alcun debito da parte di nei confronti della società e Controparte_2 Pt_1 CP_1 Parte_1 neppure nei confronti del signor poiché, nel ricorso innanzi specificato, il Parte_1 difensore, avv. Salvatore Ponzo, si dichiarava espressamente distrattario delle eventuali spese legali dovute per onorari a seguito di condanna alle spese;
che avverso l'errore materiale in cui era incorsa la Corte di Giustizia Tributaria veniva proposta istanza dallo stesso avv. Ponzo in data 20.6.2023 istanza di correzione;
che il 6.7.2023 il proponeva opposizione al Pt_1 pignoramento presso il Tribunale di Lecce che, con provvedimento del 27.9.2023 dava atto dell'avvenuta esecuzione del pignoramento e assegnava termine di 60 giorni alle parti per introdurre il giudizio di merito dell'opposizione proposta;
che in data 18/10/2023 la Corte di
Giustizia Tributaria di Lecce, con l'Ordinanza n.1387/2023, resa nel procedimento n. rg837/2022, depositata in data 22/11/2023, correggeva il suddetto errore materiale e statuiva che le spese legali dovessero essere pagate da in favore del difensore distrattario avv. CP_6
Salvatore Ponzo in luogo del ricorrente.
2. Con il presente giudizio, quindi, l'opponente ha introdotto la fase di merito rassegnando le seguenti testuali conclusioni:
“Per tutto quanto sopra esposto, piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, accogliere la presente opposizione e di conseguenza: - accertare e dichiarare la illegittimità/nullità dell'atto di pignoramento n. 05984202300000445000, per tutti i motivi innanzi specificati;
- conseguentemente annullare/revocare e/o dichiarare inefficace il pignoramento dei crediti eventualmente avvenuto;
- accertare e dichiarare l'illegittimità e/o
l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dal pignoramento presso terzi, per tutti i motivi
pagina 2 di 5 innanzi detti;
- con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore del difensore che si dichiara distrattario”.
A sostegno delle proprie pretese ha eccepito: la nullità ed illegittimità dell'atto impugnato per illegittima applicazione dello strumento legale previsto ex art. 72-bis, DPR n. 602/1973, non essendo il soggetto pignorato terzo;
l'illegittimità degli atti di pignoramento presso terzi per inesistenza del debito in capo ad
CP_6 in via subordinata, nullità del pignoramento presso terzi per generica indicazione degli atti e mancata allegazione degli stessi;
sempre in via subordinata, nullità del pignoramento presso terzi per omessa notifica degli atti prodromici al pignoramento stesso;
sempre in via subordinata, nullità del pignoramento presso terzi per intervenuta prescrizione di crediti posti alla base del pignoramento.
Si è costituita in giudizio instando per il rigetto delle avverse domande, Controparte_2 eccependo il difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario riguardo al merito della pretesa ed alla notifica degli atti relativi ai tributi;
l'incompetenza per materia del Tribunale ordinario con riguardo alla cartella di pagamento n. 05920150012288450001; l'incompetenza funzionale per materia del Tribunale ordinario in favore del Giudice del Lavoro quanto agli avvisi di addebito n.35920120002744066000 n.35920120003694080000 (ruoli INPS) nonché per le cartelle di pagamento n.05920110041111751000 e n.05920120035247373000 (ruoli INAIL);
l'infondatezza e la pretestuosità dell'avversa eccezione di illegittimità dell'atto impugnato per abuso dello strumento legale previsto dall'art. 72-bis DPR 602/1973 e per inesistenza del debito;
l'inammissibilità e l'infondatezza dell'eccezione di illegittimità del pignoramento per inesistenza del debito in capo ad l'inammissibilità Controparte_4 dell'opposizione per carenza di interesse;
l'infondatezza dell'eccezione di nullità del pignoramento per omessa allegazione degli atti presupposti;
infondatezza dell'eccezione di nullità del pignoramento per omessa notificazione degli atti prodromici;
l'inammissibilità dell'azione per decadenza;
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Ha, pertanto, concluso chiedendo al Tribunale di voler: “1) accertato e dichiarato il difetto di giurisdizione del Tribunale Ordinario a conoscere della vertenza, relativamente alle contestazioni attinenti ai crediti di natura tributaria, specificatamente indicati in narrativa, disporre la cancellazione della causa dal ruolo, con termine per l'eventuale riassunzione pagina 3 di 5 dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Lecce;
2) accertata e dichiarata l'incompetenza per materia funzionale del Tribunale Ordinario a conoscere della vertenza, relativamente alle contestazioni attinenti ai crediti previdenziali ed assistenziali, portati dagli avvisi di addebito
INPS ed alle cartelle per ruoli INAIL, specificatamente indicati in narrativa, disporre la rimessione del procedimento alla Sezione Lavoro di codesto Tribunale;
3) accertata e dichiarata la competenza esclusiva per materia del Giudice di Pace a conoscere delle contestazioni attinenti alle sanzioni amministrative comminate dal Prefetto, di cui alla cartella specificatamente indicata in narrativa, dichiarare la propria incompetenza con ogni conseguenza di legge;
4) in via subordinata, senza rinuncia alle eccezioni preliminari di cui innanzi, accertata e dichiarata la legittimità dell'operato dell' , la Controparte_5 validità dell'atto di pignoramento presso terzi impugnato e l'esigibilità del credito per cui è causa, rigettare l'avversa opposizione perché inammissibile, infondata e pretestuosa, per i motivi tutti di cui alla narrativa del presente atto;
5) con vittoria di spese e competenze di giudizio, da liquidarsi con distrazione in favore della sottoscritta procuratrice antistataria.”
All'udienza del 21.52024 il giudice, concedendo i termini ex art. 189 c.p.c., ha rinviato per la decisione all'udienza del 15.4.2025, quando ha trattenuto la causa in decisione.
***
1. Preliminarmente, sono infondate le eccezioni di difetto di giurisdizione e incompetenza sollevate da : l'odierno opponente con la presente azione ha inteso, Controparte_2 difatti, contestare il fondamento dell'esecuzione stessa, eccependo la circostanza che CP_6 non essendo debitor debitoris, non potesse pignorare la somma trattenuta a sé stessa.
2. Del pari risulta infondata l'eccezione sollevata da relativa alla presunta Controparte_2 carenza di interesse ad agire in capo al , in quanto egli risulta soggetto destinatario di un Pt_1 atto esecutivo potenzialmente lesivo della propria sfera giuridica e patrimoniale, ancorché non titolare del credito oggetto del pignoramento. Tale ultima circostanza non implica difetto di interesse ad agire in capo al in questa sede, poiché detto interesse non coincide sempre Pt_1 con la titolarità del credito, ma può derivare da un pregiudizio patrimoniale o processuale subito. ha aggredito un titolo formalmente intestato al ha Controparte_2 Pt_1 proceduto quindi in compensazione/pignoramento su tale base, con la conseguenza che l'opponente ha subito un'esecuzione (impropria) ed ha diritto di tutelarsi da essa, anche per far valere l'errore di legittimazione attiva e la carenza di ruolo di quale terzo pignorato. CP_6
pagina 4 di 5 3. Venendo al merito della questione, si osserva come nel caso di specie la somma oggetto di pignoramento non fosse nella disponibilità giuridica dell'opponente, non avendo egli mai acquistato la titolarità del credito, in quanto lo stesso spettava ex lege al procuratore antistatario: la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Lecce, anche se in forma non ancora corretta, liquidava un credito per spese che, essendo stato dichiarato l'uso antistatario, non spettava alla parte, ma al difensore Avv. Ponzo (Cass. Civ. Sez. VI, n. 5348/2018: “In caso di dichiarazione di antistatarietà, il credito per spese di lite è direttamente del difensore, ed egli solo è legittimato ad agire per il pagamento”). Ne consegue che non poteva CP_6 legittimamente agire nei confronti del quale debitore esecutato, difettando in radice il Pt_1 presupposto della posizione di debitor debitoris.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri minimi previsti dal
DM 55/2014, ad esclusione della fase istruttoria che non si è tenuta.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G.N. 7984/2023, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e dichiara la nullità dell'atto di pignoramento presso terzi notificato da nei confronti di , nelle sue prefate qualità; Controparte_4 Parte_1
2) condanna al pagamento, in favore di , delle spese di lite Controparte_2 Parte_1 che si liquidano in € 6.023,00, nonché rimborso forfettario del 15%, CAP ed IVA come per legge se dovuti da distrarsi a favore del procuratore Avv. Salvatore Ponzo, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Lecce, 22.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Annafrancesca Capone
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Lecce
Sezione Commerciale
Il Tribunale di Lecce, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Annafrancesca Capone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7984/2023 R.G., proposta
DA
, (C.F. ), in proprio nonché nella sua qualità di socio Parte_1 C.F._1 accomandatario e legale rapp.te della , rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Salvatore Ponzo, giusta procura in atti;
ATTORE-OPPONENTE
CONTRO
(C. F. ), in persona del procuratore Controparte_2 P.IVA_1 speciale, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppa Bascià, giusta procura in atti;
CONVENUTA-OPPOSTA
Conclusioni: quelle rassegnate per l'udienza del 15.4.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Fatto e diritto
1. Con citazione, , in proprio e quale socio accomandatario e legale Parte_1 rappresentante della , ha proposto opposizione Controparte_3 avverso l'atto di pignoramento presso terzi n. , eseguito da PartitaIVA_2 pagina 1 di 5 , ex art.72 bis DPR 602/73, notificato all'opponente ed a Controparte_4 sé stessa in qualità di terzo pignorato in data 19.06.2023, a fronte di un credito erariale di €
271.481,12, portato da n.27 cartelle di pagamento e n.2 avvisi di addebito.
Ha premesso che, mediante il suddetto atto, l' di Lecce Controparte_2 ordinava a sé stessa di pagare, nei limiti previsti di legge, direttamente all' CP_5
le somme dovute dalla stessa fino a concorrenza del credito intimato, degli
[...] interessi di mora e degli oneri di riscossione maturandi sino al giorno del pagamento;
che il terzo (la stessa ) segnalava a sé stessa di essere debitrice Controparte_2 del signor della somma pari ad euro 5.980,00 in forza di sentenza n. n. Parte_1
473/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Lecce di primo grado, che lo aveva condannato al pagamento delle spese di lite;
eccepiva l'inesistenza di alcun debito da parte di nei confronti della società e Controparte_2 Pt_1 CP_1 Parte_1 neppure nei confronti del signor poiché, nel ricorso innanzi specificato, il Parte_1 difensore, avv. Salvatore Ponzo, si dichiarava espressamente distrattario delle eventuali spese legali dovute per onorari a seguito di condanna alle spese;
che avverso l'errore materiale in cui era incorsa la Corte di Giustizia Tributaria veniva proposta istanza dallo stesso avv. Ponzo in data 20.6.2023 istanza di correzione;
che il 6.7.2023 il proponeva opposizione al Pt_1 pignoramento presso il Tribunale di Lecce che, con provvedimento del 27.9.2023 dava atto dell'avvenuta esecuzione del pignoramento e assegnava termine di 60 giorni alle parti per introdurre il giudizio di merito dell'opposizione proposta;
che in data 18/10/2023 la Corte di
Giustizia Tributaria di Lecce, con l'Ordinanza n.1387/2023, resa nel procedimento n. rg837/2022, depositata in data 22/11/2023, correggeva il suddetto errore materiale e statuiva che le spese legali dovessero essere pagate da in favore del difensore distrattario avv. CP_6
Salvatore Ponzo in luogo del ricorrente.
2. Con il presente giudizio, quindi, l'opponente ha introdotto la fase di merito rassegnando le seguenti testuali conclusioni:
“Per tutto quanto sopra esposto, piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, accogliere la presente opposizione e di conseguenza: - accertare e dichiarare la illegittimità/nullità dell'atto di pignoramento n. 05984202300000445000, per tutti i motivi innanzi specificati;
- conseguentemente annullare/revocare e/o dichiarare inefficace il pignoramento dei crediti eventualmente avvenuto;
- accertare e dichiarare l'illegittimità e/o
l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dal pignoramento presso terzi, per tutti i motivi
pagina 2 di 5 innanzi detti;
- con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore del difensore che si dichiara distrattario”.
A sostegno delle proprie pretese ha eccepito: la nullità ed illegittimità dell'atto impugnato per illegittima applicazione dello strumento legale previsto ex art. 72-bis, DPR n. 602/1973, non essendo il soggetto pignorato terzo;
l'illegittimità degli atti di pignoramento presso terzi per inesistenza del debito in capo ad
CP_6 in via subordinata, nullità del pignoramento presso terzi per generica indicazione degli atti e mancata allegazione degli stessi;
sempre in via subordinata, nullità del pignoramento presso terzi per omessa notifica degli atti prodromici al pignoramento stesso;
sempre in via subordinata, nullità del pignoramento presso terzi per intervenuta prescrizione di crediti posti alla base del pignoramento.
Si è costituita in giudizio instando per il rigetto delle avverse domande, Controparte_2 eccependo il difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario riguardo al merito della pretesa ed alla notifica degli atti relativi ai tributi;
l'incompetenza per materia del Tribunale ordinario con riguardo alla cartella di pagamento n. 05920150012288450001; l'incompetenza funzionale per materia del Tribunale ordinario in favore del Giudice del Lavoro quanto agli avvisi di addebito n.35920120002744066000 n.35920120003694080000 (ruoli INPS) nonché per le cartelle di pagamento n.05920110041111751000 e n.05920120035247373000 (ruoli INAIL);
l'infondatezza e la pretestuosità dell'avversa eccezione di illegittimità dell'atto impugnato per abuso dello strumento legale previsto dall'art. 72-bis DPR 602/1973 e per inesistenza del debito;
l'inammissibilità e l'infondatezza dell'eccezione di illegittimità del pignoramento per inesistenza del debito in capo ad l'inammissibilità Controparte_4 dell'opposizione per carenza di interesse;
l'infondatezza dell'eccezione di nullità del pignoramento per omessa allegazione degli atti presupposti;
infondatezza dell'eccezione di nullità del pignoramento per omessa notificazione degli atti prodromici;
l'inammissibilità dell'azione per decadenza;
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Ha, pertanto, concluso chiedendo al Tribunale di voler: “1) accertato e dichiarato il difetto di giurisdizione del Tribunale Ordinario a conoscere della vertenza, relativamente alle contestazioni attinenti ai crediti di natura tributaria, specificatamente indicati in narrativa, disporre la cancellazione della causa dal ruolo, con termine per l'eventuale riassunzione pagina 3 di 5 dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Lecce;
2) accertata e dichiarata l'incompetenza per materia funzionale del Tribunale Ordinario a conoscere della vertenza, relativamente alle contestazioni attinenti ai crediti previdenziali ed assistenziali, portati dagli avvisi di addebito
INPS ed alle cartelle per ruoli INAIL, specificatamente indicati in narrativa, disporre la rimessione del procedimento alla Sezione Lavoro di codesto Tribunale;
3) accertata e dichiarata la competenza esclusiva per materia del Giudice di Pace a conoscere delle contestazioni attinenti alle sanzioni amministrative comminate dal Prefetto, di cui alla cartella specificatamente indicata in narrativa, dichiarare la propria incompetenza con ogni conseguenza di legge;
4) in via subordinata, senza rinuncia alle eccezioni preliminari di cui innanzi, accertata e dichiarata la legittimità dell'operato dell' , la Controparte_5 validità dell'atto di pignoramento presso terzi impugnato e l'esigibilità del credito per cui è causa, rigettare l'avversa opposizione perché inammissibile, infondata e pretestuosa, per i motivi tutti di cui alla narrativa del presente atto;
5) con vittoria di spese e competenze di giudizio, da liquidarsi con distrazione in favore della sottoscritta procuratrice antistataria.”
All'udienza del 21.52024 il giudice, concedendo i termini ex art. 189 c.p.c., ha rinviato per la decisione all'udienza del 15.4.2025, quando ha trattenuto la causa in decisione.
***
1. Preliminarmente, sono infondate le eccezioni di difetto di giurisdizione e incompetenza sollevate da : l'odierno opponente con la presente azione ha inteso, Controparte_2 difatti, contestare il fondamento dell'esecuzione stessa, eccependo la circostanza che CP_6 non essendo debitor debitoris, non potesse pignorare la somma trattenuta a sé stessa.
2. Del pari risulta infondata l'eccezione sollevata da relativa alla presunta Controparte_2 carenza di interesse ad agire in capo al , in quanto egli risulta soggetto destinatario di un Pt_1 atto esecutivo potenzialmente lesivo della propria sfera giuridica e patrimoniale, ancorché non titolare del credito oggetto del pignoramento. Tale ultima circostanza non implica difetto di interesse ad agire in capo al in questa sede, poiché detto interesse non coincide sempre Pt_1 con la titolarità del credito, ma può derivare da un pregiudizio patrimoniale o processuale subito. ha aggredito un titolo formalmente intestato al ha Controparte_2 Pt_1 proceduto quindi in compensazione/pignoramento su tale base, con la conseguenza che l'opponente ha subito un'esecuzione (impropria) ed ha diritto di tutelarsi da essa, anche per far valere l'errore di legittimazione attiva e la carenza di ruolo di quale terzo pignorato. CP_6
pagina 4 di 5 3. Venendo al merito della questione, si osserva come nel caso di specie la somma oggetto di pignoramento non fosse nella disponibilità giuridica dell'opponente, non avendo egli mai acquistato la titolarità del credito, in quanto lo stesso spettava ex lege al procuratore antistatario: la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Lecce, anche se in forma non ancora corretta, liquidava un credito per spese che, essendo stato dichiarato l'uso antistatario, non spettava alla parte, ma al difensore Avv. Ponzo (Cass. Civ. Sez. VI, n. 5348/2018: “In caso di dichiarazione di antistatarietà, il credito per spese di lite è direttamente del difensore, ed egli solo è legittimato ad agire per il pagamento”). Ne consegue che non poteva CP_6 legittimamente agire nei confronti del quale debitore esecutato, difettando in radice il Pt_1 presupposto della posizione di debitor debitoris.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri minimi previsti dal
DM 55/2014, ad esclusione della fase istruttoria che non si è tenuta.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G.N. 7984/2023, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e dichiara la nullità dell'atto di pignoramento presso terzi notificato da nei confronti di , nelle sue prefate qualità; Controparte_4 Parte_1
2) condanna al pagamento, in favore di , delle spese di lite Controparte_2 Parte_1 che si liquidano in € 6.023,00, nonché rimborso forfettario del 15%, CAP ed IVA come per legge se dovuti da distrarsi a favore del procuratore Avv. Salvatore Ponzo, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Lecce, 22.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Annafrancesca Capone
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