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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 17/07/2025, n. 1456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1456 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 569 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Mirko Buratti Presidente rel. dr.ssa Claudia Maria Bonomi Giudice dr.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 23/01/2023, vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il05/12/1994 elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo Studio dell'Avv. LAULETTA MAYRA DOMINGA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
e
(c.f. ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
29/09/1992, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. FERRARI STEFANO che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
Conclusioni
Come da rispettive note conclusive
Motivi della decisione STATUS La domanda di pronuncia della separazione è fondata. Le affermazioni contenute negli atti di causa, l'insistenza nella domanda, il perdurare della separazione di fatto dopo l'udienza presidenziale in data 28 11 2023, attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe certamente intollerabile la prosecuzione della convivenza. Deve dunque emettersi la pronuncia richiesta. E' stata rinunciata la domanda d'addebito.
AFFIDAMENTO COLLOCAMENTO E RAPPORTI DI FREQUENTAZIONE Relativamente all'affidamento, la L. 56 del 2006 stabilisce che il Giudice deve preferire l'affidamento condiviso, salvo che risulti contrario all'interesse del minore. L'affidamento condiviso presuppone un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana. L'affido condiviso si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (quali le ipotesi di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di un suo sostanziale disinteresse per il minore, con valutazione adeguatamente motivata dal Giudice, in positivo sull'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, sulla idoneità educativa dell'altro genitore e sulla non rispondenza dell'affido condiviso all'interesse del minore (Cass. 12308/2010). Nel caso di specie, il padre non si è opposto a mantenere l'affidamento esclusivo alla madre finché fosse rimasto in Egitto. Attualmente, risulta essere rientrato in Italia, ma non vi sono ancora le condizioni perché possa realizzarsi quel comune impegno progettuale in ordine alle scelte ed alla cura della prole, a fronte della protratta assenza dello stesso. Va, dunque, disposto l'affido esclusivo del figlio minore alla madre, con collocamento presso Per_1 la stessa, che appare soluzione conforme all'interesse della prole (non ricorrono i presupposti per l'affido super-esclusivo). In punto rapporti di frequentazione con il genitore non collocatario: vanno mantenuti gli incarichi ai Servizi sociali di Rozzano per l'organizzazione degli incontri tra il minore ed il padre presso lo spazio neutro, con possibilità di ampliamento graduale ove si realizzino le condizioni, ed anche per la regolamentazione degli incontri tra Sahib e i nonni, secondo le esigenze del minore, in aggiunta agli accordi eventualmente raggiunti in autonomia tra i nonni e la madre.
IN PUNTO ECONOMICO Le condizioni economiche e reddituali delle parti non sono ancora stabili, dal momento che la ricorrente ha da poco intrapreso un lavoro a tempo parziale ridotto, con un'entrata minima di € 300 mensili circa, mentre il resistente, rientrato in Italia da poco, pur avendo ottenuto il riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero, non risulta se svolga già una qualche attività lavorativa, per quanto dotato di capacità reddituale. Finora ha contribuito al mantenimento del figlio con la somma di € 350, erogazione che è stata garantita dal nonno paterno.
Comparate le situazioni reddituali delle parti e tenuto conto dell'art. 337 ter c.c. e dei parametri ivi contenuti il Tribunale ritiene congruo, allo stato, porre a carico del padre un importo a titolo di contributo al mantenimento della prole pari ad € 400,00 mensili. I genitori sosterranno le spese straordinarie per i figli nella misura del 50% ciascuno come da Protocollo del Tribunale di Monza.
, inoltre, già in corso di giudizio, ha assunto l'impegno Controparte_1 a corrispondere la somma di € 1.000,00 quale parte degli arretrati a titolo di mantenimento per la moglie a far data dal gennaio 2025 attraverso un versamento dilazionato di € 50,00 al mese.
ASSEGNO UNICO L'assegno unico per la prole verrà erogato in favore di . Parte_1 SPESE DEL PROCEDIMENTO Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , così provvede: Controparte_1 I. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
; Controparte_1 II. Dispone l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, , Per_1 Parte_1 con collocamento presso la stessa;
III. Dispone che il genitore non collocatario possa incontrare il figlio presso lo spazio neutro, demandando ai Servizi sociali di Rozzano per l'organizzazione degli incontri con possibilità di ampliamento graduale ove si realizzino le condizioni, ed anche per la regolamentazione degli incontri tra e i nonni, secondo le esigenze del minore. Per_1
IV. Pone a carico di l'obbligo di concorrere al Controparte_1 mantenimento ordinario della prole mediante la corresponsione di un assegno mensile dell'importo di € 400,00, a decorrere dal mese di agosto 2025, da versare a controparte entro il giorno 15 di ogni mese. Tale importo dovrà essere rivalutato annualmente secondo gli indici Istat. V. Pone a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie sostenute per il figlio come da Linee Guida contenute nel Protocollo in vigore presso il Tribunale di Monza;
VI. Dispone che l'assegno unico sia erogato integralmente in favore di;
Parte_1
VII. Autorizza il rilascio di documento valido per l'espatrio per il minore Persona_2
;
[...]
VIII. Invita i Servizi sociali a mantenere in essere, oltre allo spazio neutro ed i compiti organizzativi e regolamentari, gli opportuni presidi solidali ed educativi richiesti dalla situazione, segnalando ogni eventuale pregiudizio per la prole al Tribunale per i minorenni;
IX. Dispone la trasmissione della presente sentenza dopo il passaggio in giudicato all'Ufficiale dello Stato Civile dei Comuni di Sesto San Giovanni e Rozzano per le annotazioni di legge sull'Atto di matrimonio;
X. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio, in data 17/07/2025
Il Presidente Estensore
Dott. Mirko Buratti
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Mirko Buratti Presidente rel. dr.ssa Claudia Maria Bonomi Giudice dr.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 23/01/2023, vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il05/12/1994 elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo Studio dell'Avv. LAULETTA MAYRA DOMINGA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
e
(c.f. ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
29/09/1992, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. FERRARI STEFANO che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
Conclusioni
Come da rispettive note conclusive
Motivi della decisione STATUS La domanda di pronuncia della separazione è fondata. Le affermazioni contenute negli atti di causa, l'insistenza nella domanda, il perdurare della separazione di fatto dopo l'udienza presidenziale in data 28 11 2023, attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe certamente intollerabile la prosecuzione della convivenza. Deve dunque emettersi la pronuncia richiesta. E' stata rinunciata la domanda d'addebito.
AFFIDAMENTO COLLOCAMENTO E RAPPORTI DI FREQUENTAZIONE Relativamente all'affidamento, la L. 56 del 2006 stabilisce che il Giudice deve preferire l'affidamento condiviso, salvo che risulti contrario all'interesse del minore. L'affidamento condiviso presuppone un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana. L'affido condiviso si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (quali le ipotesi di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di un suo sostanziale disinteresse per il minore, con valutazione adeguatamente motivata dal Giudice, in positivo sull'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, sulla idoneità educativa dell'altro genitore e sulla non rispondenza dell'affido condiviso all'interesse del minore (Cass. 12308/2010). Nel caso di specie, il padre non si è opposto a mantenere l'affidamento esclusivo alla madre finché fosse rimasto in Egitto. Attualmente, risulta essere rientrato in Italia, ma non vi sono ancora le condizioni perché possa realizzarsi quel comune impegno progettuale in ordine alle scelte ed alla cura della prole, a fronte della protratta assenza dello stesso. Va, dunque, disposto l'affido esclusivo del figlio minore alla madre, con collocamento presso Per_1 la stessa, che appare soluzione conforme all'interesse della prole (non ricorrono i presupposti per l'affido super-esclusivo). In punto rapporti di frequentazione con il genitore non collocatario: vanno mantenuti gli incarichi ai Servizi sociali di Rozzano per l'organizzazione degli incontri tra il minore ed il padre presso lo spazio neutro, con possibilità di ampliamento graduale ove si realizzino le condizioni, ed anche per la regolamentazione degli incontri tra Sahib e i nonni, secondo le esigenze del minore, in aggiunta agli accordi eventualmente raggiunti in autonomia tra i nonni e la madre.
IN PUNTO ECONOMICO Le condizioni economiche e reddituali delle parti non sono ancora stabili, dal momento che la ricorrente ha da poco intrapreso un lavoro a tempo parziale ridotto, con un'entrata minima di € 300 mensili circa, mentre il resistente, rientrato in Italia da poco, pur avendo ottenuto il riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero, non risulta se svolga già una qualche attività lavorativa, per quanto dotato di capacità reddituale. Finora ha contribuito al mantenimento del figlio con la somma di € 350, erogazione che è stata garantita dal nonno paterno.
Comparate le situazioni reddituali delle parti e tenuto conto dell'art. 337 ter c.c. e dei parametri ivi contenuti il Tribunale ritiene congruo, allo stato, porre a carico del padre un importo a titolo di contributo al mantenimento della prole pari ad € 400,00 mensili. I genitori sosterranno le spese straordinarie per i figli nella misura del 50% ciascuno come da Protocollo del Tribunale di Monza.
, inoltre, già in corso di giudizio, ha assunto l'impegno Controparte_1 a corrispondere la somma di € 1.000,00 quale parte degli arretrati a titolo di mantenimento per la moglie a far data dal gennaio 2025 attraverso un versamento dilazionato di € 50,00 al mese.
ASSEGNO UNICO L'assegno unico per la prole verrà erogato in favore di . Parte_1 SPESE DEL PROCEDIMENTO Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , così provvede: Controparte_1 I. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
; Controparte_1 II. Dispone l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, , Per_1 Parte_1 con collocamento presso la stessa;
III. Dispone che il genitore non collocatario possa incontrare il figlio presso lo spazio neutro, demandando ai Servizi sociali di Rozzano per l'organizzazione degli incontri con possibilità di ampliamento graduale ove si realizzino le condizioni, ed anche per la regolamentazione degli incontri tra e i nonni, secondo le esigenze del minore. Per_1
IV. Pone a carico di l'obbligo di concorrere al Controparte_1 mantenimento ordinario della prole mediante la corresponsione di un assegno mensile dell'importo di € 400,00, a decorrere dal mese di agosto 2025, da versare a controparte entro il giorno 15 di ogni mese. Tale importo dovrà essere rivalutato annualmente secondo gli indici Istat. V. Pone a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie sostenute per il figlio come da Linee Guida contenute nel Protocollo in vigore presso il Tribunale di Monza;
VI. Dispone che l'assegno unico sia erogato integralmente in favore di;
Parte_1
VII. Autorizza il rilascio di documento valido per l'espatrio per il minore Persona_2
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[...]
VIII. Invita i Servizi sociali a mantenere in essere, oltre allo spazio neutro ed i compiti organizzativi e regolamentari, gli opportuni presidi solidali ed educativi richiesti dalla situazione, segnalando ogni eventuale pregiudizio per la prole al Tribunale per i minorenni;
IX. Dispone la trasmissione della presente sentenza dopo il passaggio in giudicato all'Ufficiale dello Stato Civile dei Comuni di Sesto San Giovanni e Rozzano per le annotazioni di legge sull'Atto di matrimonio;
X. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio, in data 17/07/2025
Il Presidente Estensore
Dott. Mirko Buratti