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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/10/2025, n. 4747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4747 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 2550/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 2842/2020, emessa dal Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 2596/2015, assunto in decisione all'esito del deposito delle note di trattazione scritta del 21.3.2025, pendente
TRA
(già (C.F.: Parte_1 Parte_2
), società con unico socio e soggetta a direzione e coordinamento di P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_2
dall'avvocato Francesco Buco (C.F.: in virtù di procura alle C.F._1
liti in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
APPELLANTE
E
(P. IVA , in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2
tempore rappresentata e difesa dall'avvocato Simona Pipiciello (C.F.:
) in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di C.F._2
costituzione
APPELLATA
1 Oggetto: somministrazione energia elettrica
Conclusioni: per l'appellante: “• accogliere il presente gravame riformando in toto la sentenza n.
2842 / 2020 del Tribunale di S. Maria C.V. - I Sezione Civile, nella persona del G.U. dott.ssa Renata Russo, e, per l'effetto, accogliere l'opposizione a D.I. proposta dalla
(già , ONroparte_2 ONroparte_3
perché fondata in fatto e in diritto per tutti i motivi innanzi dedotti, con conseguente revoca dell'opposto D.I. n. 327/2015 del Tribunale di S. Maria C.V. emesso in favore della anche per effetto della non contestata compensazione dedotta CP_1
ON nell'atto di opposizione a ribadita in appello;
• condannare la parte appellata al pagamento in favore di Parte_1
(già , in persona del suo legale rapp.te
[...] Parte_2
p.t., delle spese e competenze del doppio grado del giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge”; per l'appellata: “1) rigettare le domande proposte dall'appellante e dunque rigettare
l'appello proposto dalla società avverso la sentenza del Parte_2
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 2842/2020;
2) condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado.
Ritenuto che
la ctu, richiesta tra l'altro solo nel presente grado di giudizio, sarebbe meramente esplorativa e che non potrebbe in nessun caso provare i consumi effettivi, la sussistenza dei lamentati guasti e malfunzionamenti indicati da e Parte_2
contestati da sulla base dei soli atti e documenti depositati in giudizio”. CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con ricorso per decreto ingiuntivo, depositato presso il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, agiva contro CP_1 ONroparte_3
esponendo: “
1. Che la ricorrente … poneva formalmente in mora - con racc.ta a.r. del 21.11.2014 - la chiedendo di buon diritto la Parte_2
restituzione delle somme dalla stessa versate in eccedenza in relazione alla fornitura
2 di energia elettrica in virtù di contratto ed inerente all'utenza dell'azienda ubicata in
Carano Di Sessa Aurunca alla Loc.tà Feroni 81037 - CE - identificato con codice cliente 817 653 642. 2. Nella lettera di messa in mora si pregava la ricorrente di rivedere in particolare i conteggi delle precedenti fatture dalla stessa emesse a far data del mese di febbraio 2014 e, quindi, rimborsare, a far dalla stessa data, le somme pagate in eccedenza. 3. …che nell'annata 2014 l'azienda non era CP_1
stata operativa, … l'ultima lettura effettiva risaliva addirittura al giorno 01.11.2013.
4. A tale richiesta di restituzione somme seguiva in data 06.12.2014 comunicazione del che… riconosceva la propria posizione … stimata in euro Parte_2
6.657,10 ed invitava ad inviare le coordinate bancarie onde effettuare il bonifico delle somme indebitamente percepite….
Il Tribunale emetteva in data 16.02.2015 decreto con il quale ingiungeva alla
[...]
il pagamento in favore di della somma di € Parte_2 CP_1
6.657,10 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo.
Con citazione notificata in data 7.04.2015 proponeva Parte_2
opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo deducendo, in particolare, che il credito della Soc. era fondato su una nota di credito erroneamente CP_1
emessa mediante fattura n. 0615161800218415 del 10.11.2014 (periodo ottobre 2013
/ ottobre 2014) dell'importo di € - 8.431,99 dopo che il distributore (Enel Distributore
S.p.a. ora aveva inserito dei consumi reali “pari a zero” nel ONroparte_5
sistema telematico di gestione a seguito di verifica del gruppo di misura avente matricola n. 01038233 e facente capo alla (verifica eseguita in data CP_1
17.10.2014); n data 9.12.2014, sia la che essa opponente venivano rese CP_1
edotte dalla società di distribuzione della circostanza che quel dato negativo era correlato al mancato corretto funzionamento del misuratore che veniva sostituito e che, al contempo, comportava sempre ad opera del Distributore una ricostruzione presuntiva di tutti i consumi non registrati dal misuratore guasto da ottobre 2013 al
17.10.2014, data di sostituzione del misuratore, ricostruzione presuntiva di cui essa opponente era in attesa al fine di emettere la relativa fattura.
3 Sulla base di tali deduzioni, chiedeva la revoca dell'opposto decreto.
Si costituiva deducendo, in particolare, che come emergeva dalle fatture CP_1
relativi agli anni 2010 – 2013, i consumi medi erano di gran lunga inferiori a quelli presuntivamente conteggiati dall'opponente senza tener conto del periodi di inattività dell'azienda nonché della sensibile riduzione della produzione;
che essa opposta, con contratto di affitto di ramo d'azienda del 13.12.2013, aveva concesso a
[...]
, quale titolare della ditta individuale “I Frutti del Grano di Verrengia Parte_3
Rosa”, quale affittuaria, il locale commerciale sito in Carano di Sessa Aurunca alla
Loc.tà Feroni (CE) di cui al contratto di fornitura di energia elettrica in questione, identificato con codice cliente 817 653 642, senza tuttavia effettuare la voltura del contatore che l'affittuaria operava una gestione fallimentare incapace di gestire Pt_2
l'azienda al punto che era costretta ad interrompere l'attività con conseguente chiusura dei locali, per oltre tre mesi dalla fine del mese gennaio 2014 al mese di maggio 2014, sicché i relativi consumi di energia erano stati minimi e che per il detto periodo i consumi erano pari a zero;
che anche per il periodo precedente alla cessione detta, i consumi di energia erano stati di gran lunga inferiori a quelli medi degli anni precedenti stante il calo di produzione già nell'anno 2013; che con la nota di credito predetta l'opponente aveva riconosciuto di aver applicato consumi superiori il periodo ottobre 2013 – ottobre 2014, precisando con successiva lettera di 6.12.2014 che dall'importo a credito di € 8.431,99 dovevano essere stornate in compensazione fatture afferenti al periodo agosto – settembre 2014, prevedendo una creditoria di €
6.657,10; che non era stato provato l'errato funzionamento del misuratore, né
l'effettivo consumo di energia elettrica da parte di essa opposta e l'opponente aveva richiesto il pagamento dell'importo di € 9.515,60, a titolo di consumo per il periodo ottobre 2013 – ottobre 2014, senza peraltro stornare le somme già versate da essa opposta di cui alla detta nota di credito pari a € 6.657,10.
Concessi i termini ex art. 1836 c.p.c., all'udienza del 31.03.2016 fissata per l'assunzione dei mezzi istruttori, la causa veniva rinviata per la precisione delle conclusioni.
4 All'udienza del 5.10.2020, tenuta nelle forme della trattazione scritta, il Tribunale riservava la causa in decisione.
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale così statuiva:
“
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n.
327/2015 reso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
2. Dichiara compensate le spese di lite”.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, non notificata e pubblicata il 3.12.2020, con citazione notificata in data 1.06.2021 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c. nella versione applicabile ratione temporis, Parte_1
interponeva appello - iscritto a ruolo il 7.06.2021 - per i motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “• …accogliere l'opposizione
a D.I. proposta dalla (già ONroparte_2 [...]
, perché fondata in fatto e in diritto per tutti i motivi ONroparte_3
innanzi dedotti, con conseguente revoca dell'opposto D.I. n. 327/2015 del Tribunale di S. Maria C.V. emesso in favore della anche per effetto della non CP_1
ON contestata compensazione dedotta nell'atto di opposizione a d innanzi ribadita;
• condannare la parte appellata al pagamento in favore di Parte_1
(già , in persona del suo legale rapp.te
[...] Parte_2
p.t., delle spese e competenze del doppio grado del giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con condanna alla restituzione degli importi corrisposti da
[...]
in esecuzione della sentenza di primo grado e dell'opposto Parte_1
D.I.”.
Si costituiva che resisteva e chiedeva il rigetto del gravame. CP_1
La causa, chiamata per la prima udienza di comparizione del 17.12.2021, veniva rinviata al 16.02.2024 per la precisazione delle conclusioni;
in tale data la Corte concedeva, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., termine sino al 21.03.2025 ore 9,30 per il deposito di note di precisazione delle conclusioni. All'esito del deposito delle note, la
Corte riservava la causa in decisione.
5 Le parti depositavano memorie conclusive.
§ 3.
La gravata sentenza ha rigettato l'opposizione con le seguenti motivazioni:
“[…], la società elettrica, che ha dedotto la non conformità delle fatture al contatore per un errore di funzionamento del misuratore al momento stesso del rilevamento, ha
l'onere di dimostrare che gli importi indicati nelle fatture per cui è causa corrispondano ai dati del contatore. La medesima società, che non ha permesso all'utente di accertare la conformità delle fatture al contatore per averlo sostituito, al momento stesso del rilevamento, deve dimostrare che gli importi indicati nelle fatture per cui è causa corrispondano ai dati del contatore.
È dunque legittimo affermare che alla luce del c.d. principio di vicinanza della prova
[…] in caso di emissione di una nota di credito (comportante l'azzeramento di tutti i consumi precedentemente fatturati), costituente atto di riconoscimento di debito, grava sul somministrante l'onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi non era perfettamente funzionante e che gli importi indicati nella nota di credito erano, a ben vedere, riconducibili ad un errore del gruppo contatore.
Conseguentemente, era l'opponente a dover dimostrare il malfunzionamento del contatore, la erroneità dell'emissione della nota di credito, la non congruità della ricostruzione dei consumi come effettuata e la congruità della ricostruzione successiva.
In altri termini, poiché il buon funzionamento del sistema di erogazione della energia
è presunto, così come la correttezza delle letture, alle parti del rapporto di somministrazione è però sempre consentito di dimostrare che talune rilevazioni non sono corrette, allegando circostanze che univocamente autorizzino tali conclusioni.
In conclusione, resta in ogni caso salvo il diritto dell'utente e dell'ente erogatore di contestazione e controllo, con prova libera a carattere anche presuntivo ed orale sulle circostanze del normale esercizio dell'utenza, di incongruità nelle rilevazioni del traffico o del cattivo funzionamento del contatore.
6 Orbene, la incongruità nelle rilevazioni del traffico o il cattivo funzionamento del contatore nel periodo in contestazione non sono suffragati, infatti, dalla prova della sicura erroneità del rilievo e della correttezza della successiva ricostruzione, operata
“sulla base delle misure regolari relative al periodo precedente l'anomali” (cfr. ricostruzione consumi, all. n. 5 in produzione di parte opponente) né documentalmente né con prova orale.
Ed invero, risulta in atti copia della lettera inviata dalla opponente dove viene espressamente riconosciuto il credito in favore dell'utente pari ad euro 6.657,10 (cfr. all.3).
A sostegno della prova della sicura erroneità del rilievo, tuttavia, nessuna prova certa è stata fornita dalla società; sono stati depositati dalla opponente esclusivamente la tabella ricostruttiva dei consumi e la comunicazione a chiarimenti forniti dal Distributore con lettera del 9.12.2014, dove si riportano i consumi fatturati e i consumi da fatturare a seguito della ricostruzione e dove viene esplicitata l'errore di fatto che aveva portato l'emissione della nota di credito.
Tuttavia, nessuna prova della disfunzione effettiva, della sostituzione del misuratore,
è stata fornita.
A ciò si aggiunga che l'opponente non ha avanzato richieste di prova volte a suffragare tali assunti.
Risulta dunque che l'opponente non ha fornito la prova del consumo conforme alla fatturazione successiva corretta attraverso elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti.
Infine, parte opposta ha allegato la circostanza della significativa riduzione dell'attività nell'anno 2013, documentando la stessa mediante contratto di cessione in affitto del ramo di azienda a terzi (cfr. atto notarile di cessione del 13.12.2013, all.
n. 23); ha inoltre dedotto la cessazione dell'attività commerciale da parte della affittuaria, da gennaio 2014 sino a maggio 2014, con la riacquisizione del possesso dell'azienda concessa in affitto in seguito ad esperimento giudizio ex art 700 cpc (cfr. all. n. 24).
7 Per tutti i motivi visti l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo in questa sede confermato.
Le spese di lite
La particolarità della questione trattata, il fumoso quadro probatorio, il rilievo che, effettivamente, nella documentazione in atti si fa riferimento a un errore della rilevazione ed il comportamento successivo tenuto dalle parti sono tutti elementi che possono considerarsi gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la integrale compensazione delle spese di lite, anche in considerazione degli ultimi approdi della
Corte costituzionale sulle spese (cfr. C. Cost. 77/2018)”.
§ 4.
Con il primo motivo parte appellante evidenzia di aver provato documentalmente ONr l'erroneità della ricognizione di debito in favore della deduce che, CP_7
contrariamente a quanto riportato nella sentenza impugnata, essa appellante non ha mai dedotto che il rapporto si chiudeva con un saldo a debito della pari a CP_1
€ 9.515,60; di non aver annullato la predetta nota di credito, ma di averla utilizzata per estinguere in compensazione i crediti maturati da essa appellante, con la conseguenza che alla data della notificazione dell'atto di citazione in opposizione a ON la creditoria si era comunque contabilmente ridotta a € 3.886,80; deduce che la ONr non aveva contestato che nell'anno 2014 i suoi consumi di energia CP_7
ONr elettrica non erano stati pari a “zero”; che la aveva ricevuto dalla società CP_7
di distribuzione la raccomandata del 9.12.2014, dove veniva precisato che i consumi da fatturare non erano pari a “zero”, ma pari a Kwh 44.993 e che la nota di credito emessa mediante fattura n. 0615161800218415 del 10.11.2014 (periodo ottobre 2013
/ ottobre 2014) dell'importo di € - 8.431,99 prima della sua richiesta di revisione dei consumi del 24.11.2014 era erronea;
che con la nota di credito predetta, azzerando tutti i consumi fatturati in detto periodo, essa appellante aveva sicuramente commesso un evidente errore in fatto causato / indotto da un inserimento anomalo e provvisorio dei consumi da parte della Società di distribuzione che è un soggetto ONr distinto dal venditore ( e dal cliente finale ( Parte_2 CP_7
8 cui viene riconosciuto anche il diritto di effettuare la ricostruzione dei consumi in caso di guasti attraverso una procedura ben definita anche dall'Autorità del settore
(ARERA), rispettata nel caso di specie;
che la tabella di ricostruzione inviata dal distributore e cioè dal soggetto ex lege deputato alla misurazione / ricostruzione dei consumi, aveva confermato l'errore contabile di Parte_1
ONr nella fatturazione e, segnatamente, nell'emissione della nota di credito;
che la I. non ha contestato la compensazione operata da essa appellante né ha comunque CP_1
fornito prova di aver estinto in altro modo gli importi delle fatture richiamate nell'atto di opposizione e oggetto di compensazione;
deduce poi che la CP_8 [...]
si è costituita in giudizio tardivamente, incorrendo in decadenze non soltanto CP_7
istruttorie ma anche assertive, alle quali il Tribunale ha attribuito un significato probatorio rilevante ai fini decisori.
Con il secondo motivo, la società appellante deduce che sussistono tutti i presupposti dell'errore di fatto richiesti dall'art. 2732 c.c. per invalidare gli effetti confessori della nota di credito emessa in data 10.11.2014, nonché della successiva nota del 6.12.2014 dove veniva riconosciuto una creditoria di € 6.657,10; ribadisce che la nota di credito veniva emessa dopo che il distributore (Enel Distributore S.p.a. ora ONroparte_5
aveva inserito provvisoriamente dei consumi reali “pari a zero” nel sistema
[...]
telematico di gestione;
detto consumo anomalo e platealmente errato faceva seguito alla verifica del gruppo di misura avente matricola n. 01038233 e facente capo alla
(verifica eseguita in data 17.10.2014), deduce che i consumi di energia CP_1
elettrica cui alla nota di credito relativi al periodo 1.10.2013 - 17.10.2014 sono stati poi fatturati in corso di causa regolarmente alla Soc. MITI Sr.l. con la fattura n.61516180021841A del 30.10.2015 per l'importo di € 9.515,60 depositata in giudizio dalla stessa che la creditoria in favore della CP_1 CP_1
residuata dalla somma erroneamente contabilizzata di € 8.431,99, alla data della proposta opposizione, era pari a € 3.886,80 ed è derivata dalla compensazione legale delle seguenti fatture tutte depositate: fattura n. 0615161800218413 dell'importo di €
939,69, emessa in data 29.9.2014, inerente al periodo pregresso all'emissione della
9 nota di credito e rimasta insoluta;
• fattura n. 0615161800218414 dell'importo di €
835,20, emessa in data 29.10.2014, inerente al periodo pregresso all'emissione della nota di credito e rimasta insoluta;
• fattura n. 0615161800218416 dell'importo di €
763,85, emessa in data 29.12.2014 per consumi successivi alla nota di credito e rilevati dopo la sostituzione del misuratore;
• fattura n. 0615161800218417 dell'importo di € 863,93, emessa in data 10.1.2015 per consumi successivi alla nota di credito e rilevati dopo la sostituzione del misuratore;
• fattura n.
0615161800218418 dell'importo di € 544,71, emessa in data 2.2.2015 per consumi successivi alla nota di credito e rilevati dopo la sostituzione del misuratore;
• fattura n. 0615161800218419 dell'importo di € 597,81, emessa in data 2.3.2015 per consumi successivi alla nota di credito e rilevati dopo la sostituzione del misuratore.
Con il terzo motivo, parte appellante, in merito alla procedura di fatturazione in acconto con consumi presunti, deduce che in forza dell'Allegato A della Delibera n.
348/2007 dell'AEEG la società distributrice (Enel Distribuzione S.p.A.) è il soggetto responsabile della raccolta, della validazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica e che nelle Condizioni Generali di Fornitura che regolano il contratto di somministrazione di energia elettrica, è espressamente convenuto che il Distributore si impegna ad effettuare l'attività di misura, ivi inclusa la determinazione dei prelievi di potenza e di energia, e che in assenza delle letture, il Distributore si riserva la facoltà di emettere fatture per importi determinati sulla base dei prelievi effettuati dai
Clienti in periodo precedenti;
che a dette fatture fa seguito l'emissione delle fatture di conguaglio, una volta rilevati i dati di prelievo;
che tale procedura è stata rispettata anche nel caso in esame, così come risulta documentalmente provato.
§ 7.
I motivi, connessi siccome finalizzati a censurare la sussistenza del credito riconosciuto dalla impugnata sentenza all'odierna appellata, sono fondati.
La nota di credito sulla scorta della quale l'odierna appellata ha ottenuto il decreto opposto rappresenta un riconoscimento di debito ad opera del Parte_1
e ai sensi dell' art. 1988 c.c. la ricognizione di un debito dispensa
[...]
10 colui a favore del quale è fatto, dall'onere di provare il rapporto fondamentale, con conseguente inversione dell' onere della prova. Insomma, la ricognizione di debito comporta solo la presunzione relativa all'esistenza del rapporto fondamentale, nella specie di debito, ma è fatta salva la possibilità per il debitore, odierna società appellante, di dimostrarne l'inesistenza, l'invalidità o l'inefficacia.
Ora, va, in primis, evidenziato che l'odierna appellante nel proporre opposizione ha eccepito in compensazione del credito vantato dalla appellata gli importi di cui CP_9
alle fatture su richiamate, successive al periodo in contestazione, ovvero relative ai consumi dal mese di novembre del 2014 e fino al mese di febbraio del 2015. Per vero, l'importo inizialmente a credito della ditta di € 8.431,99 si è ridotto a €
6.657,10, a seguito di compensazione operata dall'odierna opponente tra il detto importo € 8.431,99 con gli importi di cui alle fatture n. 0615161800218413 di €
939,69, emessa in data 29.9.2014, e n. 0615161800218414 di € 835,20, emessa in data 29.10.2014, relative ai consumi effettuati nel mese di agosto e settembre 2014.
Va precisato che tale compensazione, operata prima dell'instaurarsi del giudizio, non
è contestata dalla ditta appellata, la quale ha proposto ricorso monitorio chiedendo il pagamento dell'importo di € 6.657,10 e non di € 8.431,99.
Insomma, in virtù della compensazione operata prima del giudizio e di quella eccepita con la proposizione dell'opposizione, il credito oggetto di contestazione è pari a € 3.886,80.
Ciò posto, in base alla nota di credito in questione e alla conseguente fattura ove è indicato l'importo vantato dalla ditta appellata, pari a € 6.657,10, quest'ultimo consegue alla carenza totale di consumi per il periodo da ottobre 2013 ad ottobre
2014; tale circostanza, sulla cui scorta è generato il credito vantato dalla CP_9
appellata, ovvero la carenza in toto di consumi, non corrisponde al vero tenuto conto delle stesse deduzioni dell'appellata. In primo luogo, come su evidenziato, l Pt_2
dall'importo a credito di € 8.431,99 ha stornato in compensazione gli importi di cui alle fatture afferenti ai consumi effettuati nel mese di agosto e settembre 2014, sicché il credito della ditta appellata si è ridotto a € 6.657,10 e già tale circostanza comprova
11 che nel periodo in questione, ovvero da ottobre 2013 a ottobre 2014 vi sono stati consumi di energia. Inoltre, la società utente, nel costituirsi, ha dedotto solo la riduzione dell'attività nell'anno 2013 e la cessazione dell'attività da parte dell'affittuaria – nel periodo in cui ha ceduto l'azienda, con contratto del 13.12.2013,
i consumi di energia sono stati sempre addebitati alla società appellata per mancata voltura, come dedotto da quest'ultima – esclusivamente per il periodo da gennaio a maggio 2014. Insomma, è incontestata la circostanza che nel periodo da ottobre 2013
a ottobre 2014 la ditta appellata si è avvalsa di energia elettrica, sicché quest'ultima non può vantare un credito, quale è quello della detta nota di credito e fattura, fondato sulla diversa circostanza di non aver consumato affatto energia elettrica nell'anzidetto periodo.
Il credito che la ditta appellata potrebbe vantare sulla scorta della nota di credito detta che riporta consumi pari a zero, tenuto conto delle circostanze dalla stessa parte appellata affermate e, dunque, prescindendo dal suddetto onere probatorio non ottemperato dall'appellante, è limitato al periodo da gennaio a maggio 2014, ovvero alle somme corrisposte in tale periodo. Agli atti non sono allegate le fatture di tale periodo, ma un bollettino postale relativo al pagamento dei consumi del mese di maggio del 2014 per l'importo complessivo di € 891,44 – cfr. fascicolo di parte appellata -. Nella tabella ricostruttiva dei consumi presunti nel periodo da ottobre
2013 a ottobre 2014, allegata al fascicolo di parte appellante, prima di quelli presunti, sono riportati i consumi fatturati e in relazione al mese di maggio del 2014 sono indicati consumi pari a 4358, per i quali è stata corrisposta, come detto, la detta somma di € 891,44; sempre dalla detta tabella emerge che in relazione al mese di gennaio sono stati fatturati 3774, nel mese di febbraio 3401, nel mese di marzo 3958
e nel mese di aprile 3774, dunque, sempre inferiori a quelli fatturati nel mese di maggio;
pertanto, considerando un importo anche per eccesso di € 700,00, quale corrisposto dall'appellate per i mesi da gennaio a aprile oltre a quello predetto del mese di maggio 2014, si giunge all'importo complessivo a credito della ditta appellata di € 3.691,00.
12 Ebbene, considerato che l'importo a debito oggetto di compensazione, quale su evidenziata, compensazione non contestata dall'appellata, è pari a € 4.545,19, importo corrispondente alla somma di tutte le fatture su richiamate (fattura n.
0615161800218413 dell'importo di € 939,69, fattura n. 0615161800218414 dell'importo di € 835,20, fattura n. 0615161800218416 dell'importo di € 763,85, fattura n. 0615161800218417 dell'importo di € 863,93, fattura n. 0615161800218418 dell'importo di € 544,71, fattura n. 0615161800218419 dell'importo di € 597,81) rappresenta somma maggiore di quella a credito della ditta appellata alla luce delle incontestate circostanze su evidenziate, nessuna somma ancora a credito può vantare la ditta appellata sulla scorta della predetta nota di credito.
§ 8.
In definitiva, per quanto dinanzi ampiamente esposto, l'appello interposto deve essere accolto, sicché, in riforma dell'impugnata sentenza, l'opposizione va accolta e, per l'effetto, revocato l'opposto decreto ingiuntivo n. 237/2015 emesso il 16/02/2015.
Stante la riforma della gravata sentenza, occorre procedere, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 9064/18).
Ciò posto, osserva la Corte che, nella specie, le spese processuali di entrambi i gradi debbano seguire la soccombenza della ditta appellata.
La quantificazione delle spese viene operata come in dispositivo, a norma del D.M.
55/14, come aggiornato con D.M. n. 37/18, con applicazione di compensi prossimi a quelli tabellari tenuto conto delle questioni discusse e dell'attività svolta secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino ad euro 26.000,00, nel quale risulta compreso il disputatum.
P.Q.M.
13 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
con citazione notificata in data 1.06.2021, avverso la Parte_1
sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 237/2015 emesso il 16/02/2015 dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere;
b) condanna alla rifusione delle spese processuali, in favore di CP_1
che liquida, in relazione al primo grado di Parte_1
giudizio, in € 153,50 per esborsi e € 4.000,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, e, in relazione al grado di appello, in euro 382,50 per esborsi ed euro
3.800,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 10.7.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario AUpp dr. Vincenzo
Genno.
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 2550/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 2842/2020, emessa dal Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 2596/2015, assunto in decisione all'esito del deposito delle note di trattazione scritta del 21.3.2025, pendente
TRA
(già (C.F.: Parte_1 Parte_2
), società con unico socio e soggetta a direzione e coordinamento di P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_2
dall'avvocato Francesco Buco (C.F.: in virtù di procura alle C.F._1
liti in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
APPELLANTE
E
(P. IVA , in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2
tempore rappresentata e difesa dall'avvocato Simona Pipiciello (C.F.:
) in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di C.F._2
costituzione
APPELLATA
1 Oggetto: somministrazione energia elettrica
Conclusioni: per l'appellante: “• accogliere il presente gravame riformando in toto la sentenza n.
2842 / 2020 del Tribunale di S. Maria C.V. - I Sezione Civile, nella persona del G.U. dott.ssa Renata Russo, e, per l'effetto, accogliere l'opposizione a D.I. proposta dalla
(già , ONroparte_2 ONroparte_3
perché fondata in fatto e in diritto per tutti i motivi innanzi dedotti, con conseguente revoca dell'opposto D.I. n. 327/2015 del Tribunale di S. Maria C.V. emesso in favore della anche per effetto della non contestata compensazione dedotta CP_1
ON nell'atto di opposizione a ribadita in appello;
• condannare la parte appellata al pagamento in favore di Parte_1
(già , in persona del suo legale rapp.te
[...] Parte_2
p.t., delle spese e competenze del doppio grado del giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge”; per l'appellata: “1) rigettare le domande proposte dall'appellante e dunque rigettare
l'appello proposto dalla società avverso la sentenza del Parte_2
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 2842/2020;
2) condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado.
Ritenuto che
la ctu, richiesta tra l'altro solo nel presente grado di giudizio, sarebbe meramente esplorativa e che non potrebbe in nessun caso provare i consumi effettivi, la sussistenza dei lamentati guasti e malfunzionamenti indicati da e Parte_2
contestati da sulla base dei soli atti e documenti depositati in giudizio”. CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con ricorso per decreto ingiuntivo, depositato presso il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, agiva contro CP_1 ONroparte_3
esponendo: “
1. Che la ricorrente … poneva formalmente in mora - con racc.ta a.r. del 21.11.2014 - la chiedendo di buon diritto la Parte_2
restituzione delle somme dalla stessa versate in eccedenza in relazione alla fornitura
2 di energia elettrica in virtù di contratto ed inerente all'utenza dell'azienda ubicata in
Carano Di Sessa Aurunca alla Loc.tà Feroni 81037 - CE - identificato con codice cliente 817 653 642. 2. Nella lettera di messa in mora si pregava la ricorrente di rivedere in particolare i conteggi delle precedenti fatture dalla stessa emesse a far data del mese di febbraio 2014 e, quindi, rimborsare, a far dalla stessa data, le somme pagate in eccedenza. 3. …che nell'annata 2014 l'azienda non era CP_1
stata operativa, … l'ultima lettura effettiva risaliva addirittura al giorno 01.11.2013.
4. A tale richiesta di restituzione somme seguiva in data 06.12.2014 comunicazione del che… riconosceva la propria posizione … stimata in euro Parte_2
6.657,10 ed invitava ad inviare le coordinate bancarie onde effettuare il bonifico delle somme indebitamente percepite….
Il Tribunale emetteva in data 16.02.2015 decreto con il quale ingiungeva alla
[...]
il pagamento in favore di della somma di € Parte_2 CP_1
6.657,10 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo.
Con citazione notificata in data 7.04.2015 proponeva Parte_2
opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo deducendo, in particolare, che il credito della Soc. era fondato su una nota di credito erroneamente CP_1
emessa mediante fattura n. 0615161800218415 del 10.11.2014 (periodo ottobre 2013
/ ottobre 2014) dell'importo di € - 8.431,99 dopo che il distributore (Enel Distributore
S.p.a. ora aveva inserito dei consumi reali “pari a zero” nel ONroparte_5
sistema telematico di gestione a seguito di verifica del gruppo di misura avente matricola n. 01038233 e facente capo alla (verifica eseguita in data CP_1
17.10.2014); n data 9.12.2014, sia la che essa opponente venivano rese CP_1
edotte dalla società di distribuzione della circostanza che quel dato negativo era correlato al mancato corretto funzionamento del misuratore che veniva sostituito e che, al contempo, comportava sempre ad opera del Distributore una ricostruzione presuntiva di tutti i consumi non registrati dal misuratore guasto da ottobre 2013 al
17.10.2014, data di sostituzione del misuratore, ricostruzione presuntiva di cui essa opponente era in attesa al fine di emettere la relativa fattura.
3 Sulla base di tali deduzioni, chiedeva la revoca dell'opposto decreto.
Si costituiva deducendo, in particolare, che come emergeva dalle fatture CP_1
relativi agli anni 2010 – 2013, i consumi medi erano di gran lunga inferiori a quelli presuntivamente conteggiati dall'opponente senza tener conto del periodi di inattività dell'azienda nonché della sensibile riduzione della produzione;
che essa opposta, con contratto di affitto di ramo d'azienda del 13.12.2013, aveva concesso a
[...]
, quale titolare della ditta individuale “I Frutti del Grano di Verrengia Parte_3
Rosa”, quale affittuaria, il locale commerciale sito in Carano di Sessa Aurunca alla
Loc.tà Feroni (CE) di cui al contratto di fornitura di energia elettrica in questione, identificato con codice cliente 817 653 642, senza tuttavia effettuare la voltura del contatore che l'affittuaria operava una gestione fallimentare incapace di gestire Pt_2
l'azienda al punto che era costretta ad interrompere l'attività con conseguente chiusura dei locali, per oltre tre mesi dalla fine del mese gennaio 2014 al mese di maggio 2014, sicché i relativi consumi di energia erano stati minimi e che per il detto periodo i consumi erano pari a zero;
che anche per il periodo precedente alla cessione detta, i consumi di energia erano stati di gran lunga inferiori a quelli medi degli anni precedenti stante il calo di produzione già nell'anno 2013; che con la nota di credito predetta l'opponente aveva riconosciuto di aver applicato consumi superiori il periodo ottobre 2013 – ottobre 2014, precisando con successiva lettera di 6.12.2014 che dall'importo a credito di € 8.431,99 dovevano essere stornate in compensazione fatture afferenti al periodo agosto – settembre 2014, prevedendo una creditoria di €
6.657,10; che non era stato provato l'errato funzionamento del misuratore, né
l'effettivo consumo di energia elettrica da parte di essa opposta e l'opponente aveva richiesto il pagamento dell'importo di € 9.515,60, a titolo di consumo per il periodo ottobre 2013 – ottobre 2014, senza peraltro stornare le somme già versate da essa opposta di cui alla detta nota di credito pari a € 6.657,10.
Concessi i termini ex art. 1836 c.p.c., all'udienza del 31.03.2016 fissata per l'assunzione dei mezzi istruttori, la causa veniva rinviata per la precisione delle conclusioni.
4 All'udienza del 5.10.2020, tenuta nelle forme della trattazione scritta, il Tribunale riservava la causa in decisione.
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale così statuiva:
“
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n.
327/2015 reso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
2. Dichiara compensate le spese di lite”.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, non notificata e pubblicata il 3.12.2020, con citazione notificata in data 1.06.2021 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c. nella versione applicabile ratione temporis, Parte_1
interponeva appello - iscritto a ruolo il 7.06.2021 - per i motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “• …accogliere l'opposizione
a D.I. proposta dalla (già ONroparte_2 [...]
, perché fondata in fatto e in diritto per tutti i motivi ONroparte_3
innanzi dedotti, con conseguente revoca dell'opposto D.I. n. 327/2015 del Tribunale di S. Maria C.V. emesso in favore della anche per effetto della non CP_1
ON contestata compensazione dedotta nell'atto di opposizione a d innanzi ribadita;
• condannare la parte appellata al pagamento in favore di Parte_1
(già , in persona del suo legale rapp.te
[...] Parte_2
p.t., delle spese e competenze del doppio grado del giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con condanna alla restituzione degli importi corrisposti da
[...]
in esecuzione della sentenza di primo grado e dell'opposto Parte_1
D.I.”.
Si costituiva che resisteva e chiedeva il rigetto del gravame. CP_1
La causa, chiamata per la prima udienza di comparizione del 17.12.2021, veniva rinviata al 16.02.2024 per la precisazione delle conclusioni;
in tale data la Corte concedeva, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., termine sino al 21.03.2025 ore 9,30 per il deposito di note di precisazione delle conclusioni. All'esito del deposito delle note, la
Corte riservava la causa in decisione.
5 Le parti depositavano memorie conclusive.
§ 3.
La gravata sentenza ha rigettato l'opposizione con le seguenti motivazioni:
“[…], la società elettrica, che ha dedotto la non conformità delle fatture al contatore per un errore di funzionamento del misuratore al momento stesso del rilevamento, ha
l'onere di dimostrare che gli importi indicati nelle fatture per cui è causa corrispondano ai dati del contatore. La medesima società, che non ha permesso all'utente di accertare la conformità delle fatture al contatore per averlo sostituito, al momento stesso del rilevamento, deve dimostrare che gli importi indicati nelle fatture per cui è causa corrispondano ai dati del contatore.
È dunque legittimo affermare che alla luce del c.d. principio di vicinanza della prova
[…] in caso di emissione di una nota di credito (comportante l'azzeramento di tutti i consumi precedentemente fatturati), costituente atto di riconoscimento di debito, grava sul somministrante l'onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi non era perfettamente funzionante e che gli importi indicati nella nota di credito erano, a ben vedere, riconducibili ad un errore del gruppo contatore.
Conseguentemente, era l'opponente a dover dimostrare il malfunzionamento del contatore, la erroneità dell'emissione della nota di credito, la non congruità della ricostruzione dei consumi come effettuata e la congruità della ricostruzione successiva.
In altri termini, poiché il buon funzionamento del sistema di erogazione della energia
è presunto, così come la correttezza delle letture, alle parti del rapporto di somministrazione è però sempre consentito di dimostrare che talune rilevazioni non sono corrette, allegando circostanze che univocamente autorizzino tali conclusioni.
In conclusione, resta in ogni caso salvo il diritto dell'utente e dell'ente erogatore di contestazione e controllo, con prova libera a carattere anche presuntivo ed orale sulle circostanze del normale esercizio dell'utenza, di incongruità nelle rilevazioni del traffico o del cattivo funzionamento del contatore.
6 Orbene, la incongruità nelle rilevazioni del traffico o il cattivo funzionamento del contatore nel periodo in contestazione non sono suffragati, infatti, dalla prova della sicura erroneità del rilievo e della correttezza della successiva ricostruzione, operata
“sulla base delle misure regolari relative al periodo precedente l'anomali” (cfr. ricostruzione consumi, all. n. 5 in produzione di parte opponente) né documentalmente né con prova orale.
Ed invero, risulta in atti copia della lettera inviata dalla opponente dove viene espressamente riconosciuto il credito in favore dell'utente pari ad euro 6.657,10 (cfr. all.3).
A sostegno della prova della sicura erroneità del rilievo, tuttavia, nessuna prova certa è stata fornita dalla società; sono stati depositati dalla opponente esclusivamente la tabella ricostruttiva dei consumi e la comunicazione a chiarimenti forniti dal Distributore con lettera del 9.12.2014, dove si riportano i consumi fatturati e i consumi da fatturare a seguito della ricostruzione e dove viene esplicitata l'errore di fatto che aveva portato l'emissione della nota di credito.
Tuttavia, nessuna prova della disfunzione effettiva, della sostituzione del misuratore,
è stata fornita.
A ciò si aggiunga che l'opponente non ha avanzato richieste di prova volte a suffragare tali assunti.
Risulta dunque che l'opponente non ha fornito la prova del consumo conforme alla fatturazione successiva corretta attraverso elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti.
Infine, parte opposta ha allegato la circostanza della significativa riduzione dell'attività nell'anno 2013, documentando la stessa mediante contratto di cessione in affitto del ramo di azienda a terzi (cfr. atto notarile di cessione del 13.12.2013, all.
n. 23); ha inoltre dedotto la cessazione dell'attività commerciale da parte della affittuaria, da gennaio 2014 sino a maggio 2014, con la riacquisizione del possesso dell'azienda concessa in affitto in seguito ad esperimento giudizio ex art 700 cpc (cfr. all. n. 24).
7 Per tutti i motivi visti l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo in questa sede confermato.
Le spese di lite
La particolarità della questione trattata, il fumoso quadro probatorio, il rilievo che, effettivamente, nella documentazione in atti si fa riferimento a un errore della rilevazione ed il comportamento successivo tenuto dalle parti sono tutti elementi che possono considerarsi gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la integrale compensazione delle spese di lite, anche in considerazione degli ultimi approdi della
Corte costituzionale sulle spese (cfr. C. Cost. 77/2018)”.
§ 4.
Con il primo motivo parte appellante evidenzia di aver provato documentalmente ONr l'erroneità della ricognizione di debito in favore della deduce che, CP_7
contrariamente a quanto riportato nella sentenza impugnata, essa appellante non ha mai dedotto che il rapporto si chiudeva con un saldo a debito della pari a CP_1
€ 9.515,60; di non aver annullato la predetta nota di credito, ma di averla utilizzata per estinguere in compensazione i crediti maturati da essa appellante, con la conseguenza che alla data della notificazione dell'atto di citazione in opposizione a ON la creditoria si era comunque contabilmente ridotta a € 3.886,80; deduce che la ONr non aveva contestato che nell'anno 2014 i suoi consumi di energia CP_7
ONr elettrica non erano stati pari a “zero”; che la aveva ricevuto dalla società CP_7
di distribuzione la raccomandata del 9.12.2014, dove veniva precisato che i consumi da fatturare non erano pari a “zero”, ma pari a Kwh 44.993 e che la nota di credito emessa mediante fattura n. 0615161800218415 del 10.11.2014 (periodo ottobre 2013
/ ottobre 2014) dell'importo di € - 8.431,99 prima della sua richiesta di revisione dei consumi del 24.11.2014 era erronea;
che con la nota di credito predetta, azzerando tutti i consumi fatturati in detto periodo, essa appellante aveva sicuramente commesso un evidente errore in fatto causato / indotto da un inserimento anomalo e provvisorio dei consumi da parte della Società di distribuzione che è un soggetto ONr distinto dal venditore ( e dal cliente finale ( Parte_2 CP_7
8 cui viene riconosciuto anche il diritto di effettuare la ricostruzione dei consumi in caso di guasti attraverso una procedura ben definita anche dall'Autorità del settore
(ARERA), rispettata nel caso di specie;
che la tabella di ricostruzione inviata dal distributore e cioè dal soggetto ex lege deputato alla misurazione / ricostruzione dei consumi, aveva confermato l'errore contabile di Parte_1
ONr nella fatturazione e, segnatamente, nell'emissione della nota di credito;
che la I. non ha contestato la compensazione operata da essa appellante né ha comunque CP_1
fornito prova di aver estinto in altro modo gli importi delle fatture richiamate nell'atto di opposizione e oggetto di compensazione;
deduce poi che la CP_8 [...]
si è costituita in giudizio tardivamente, incorrendo in decadenze non soltanto CP_7
istruttorie ma anche assertive, alle quali il Tribunale ha attribuito un significato probatorio rilevante ai fini decisori.
Con il secondo motivo, la società appellante deduce che sussistono tutti i presupposti dell'errore di fatto richiesti dall'art. 2732 c.c. per invalidare gli effetti confessori della nota di credito emessa in data 10.11.2014, nonché della successiva nota del 6.12.2014 dove veniva riconosciuto una creditoria di € 6.657,10; ribadisce che la nota di credito veniva emessa dopo che il distributore (Enel Distributore S.p.a. ora ONroparte_5
aveva inserito provvisoriamente dei consumi reali “pari a zero” nel sistema
[...]
telematico di gestione;
detto consumo anomalo e platealmente errato faceva seguito alla verifica del gruppo di misura avente matricola n. 01038233 e facente capo alla
(verifica eseguita in data 17.10.2014), deduce che i consumi di energia CP_1
elettrica cui alla nota di credito relativi al periodo 1.10.2013 - 17.10.2014 sono stati poi fatturati in corso di causa regolarmente alla Soc. MITI Sr.l. con la fattura n.61516180021841A del 30.10.2015 per l'importo di € 9.515,60 depositata in giudizio dalla stessa che la creditoria in favore della CP_1 CP_1
residuata dalla somma erroneamente contabilizzata di € 8.431,99, alla data della proposta opposizione, era pari a € 3.886,80 ed è derivata dalla compensazione legale delle seguenti fatture tutte depositate: fattura n. 0615161800218413 dell'importo di €
939,69, emessa in data 29.9.2014, inerente al periodo pregresso all'emissione della
9 nota di credito e rimasta insoluta;
• fattura n. 0615161800218414 dell'importo di €
835,20, emessa in data 29.10.2014, inerente al periodo pregresso all'emissione della nota di credito e rimasta insoluta;
• fattura n. 0615161800218416 dell'importo di €
763,85, emessa in data 29.12.2014 per consumi successivi alla nota di credito e rilevati dopo la sostituzione del misuratore;
• fattura n. 0615161800218417 dell'importo di € 863,93, emessa in data 10.1.2015 per consumi successivi alla nota di credito e rilevati dopo la sostituzione del misuratore;
• fattura n.
0615161800218418 dell'importo di € 544,71, emessa in data 2.2.2015 per consumi successivi alla nota di credito e rilevati dopo la sostituzione del misuratore;
• fattura n. 0615161800218419 dell'importo di € 597,81, emessa in data 2.3.2015 per consumi successivi alla nota di credito e rilevati dopo la sostituzione del misuratore.
Con il terzo motivo, parte appellante, in merito alla procedura di fatturazione in acconto con consumi presunti, deduce che in forza dell'Allegato A della Delibera n.
348/2007 dell'AEEG la società distributrice (Enel Distribuzione S.p.A.) è il soggetto responsabile della raccolta, della validazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica e che nelle Condizioni Generali di Fornitura che regolano il contratto di somministrazione di energia elettrica, è espressamente convenuto che il Distributore si impegna ad effettuare l'attività di misura, ivi inclusa la determinazione dei prelievi di potenza e di energia, e che in assenza delle letture, il Distributore si riserva la facoltà di emettere fatture per importi determinati sulla base dei prelievi effettuati dai
Clienti in periodo precedenti;
che a dette fatture fa seguito l'emissione delle fatture di conguaglio, una volta rilevati i dati di prelievo;
che tale procedura è stata rispettata anche nel caso in esame, così come risulta documentalmente provato.
§ 7.
I motivi, connessi siccome finalizzati a censurare la sussistenza del credito riconosciuto dalla impugnata sentenza all'odierna appellata, sono fondati.
La nota di credito sulla scorta della quale l'odierna appellata ha ottenuto il decreto opposto rappresenta un riconoscimento di debito ad opera del Parte_1
e ai sensi dell' art. 1988 c.c. la ricognizione di un debito dispensa
[...]
10 colui a favore del quale è fatto, dall'onere di provare il rapporto fondamentale, con conseguente inversione dell' onere della prova. Insomma, la ricognizione di debito comporta solo la presunzione relativa all'esistenza del rapporto fondamentale, nella specie di debito, ma è fatta salva la possibilità per il debitore, odierna società appellante, di dimostrarne l'inesistenza, l'invalidità o l'inefficacia.
Ora, va, in primis, evidenziato che l'odierna appellante nel proporre opposizione ha eccepito in compensazione del credito vantato dalla appellata gli importi di cui CP_9
alle fatture su richiamate, successive al periodo in contestazione, ovvero relative ai consumi dal mese di novembre del 2014 e fino al mese di febbraio del 2015. Per vero, l'importo inizialmente a credito della ditta di € 8.431,99 si è ridotto a €
6.657,10, a seguito di compensazione operata dall'odierna opponente tra il detto importo € 8.431,99 con gli importi di cui alle fatture n. 0615161800218413 di €
939,69, emessa in data 29.9.2014, e n. 0615161800218414 di € 835,20, emessa in data 29.10.2014, relative ai consumi effettuati nel mese di agosto e settembre 2014.
Va precisato che tale compensazione, operata prima dell'instaurarsi del giudizio, non
è contestata dalla ditta appellata, la quale ha proposto ricorso monitorio chiedendo il pagamento dell'importo di € 6.657,10 e non di € 8.431,99.
Insomma, in virtù della compensazione operata prima del giudizio e di quella eccepita con la proposizione dell'opposizione, il credito oggetto di contestazione è pari a € 3.886,80.
Ciò posto, in base alla nota di credito in questione e alla conseguente fattura ove è indicato l'importo vantato dalla ditta appellata, pari a € 6.657,10, quest'ultimo consegue alla carenza totale di consumi per il periodo da ottobre 2013 ad ottobre
2014; tale circostanza, sulla cui scorta è generato il credito vantato dalla CP_9
appellata, ovvero la carenza in toto di consumi, non corrisponde al vero tenuto conto delle stesse deduzioni dell'appellata. In primo luogo, come su evidenziato, l Pt_2
dall'importo a credito di € 8.431,99 ha stornato in compensazione gli importi di cui alle fatture afferenti ai consumi effettuati nel mese di agosto e settembre 2014, sicché il credito della ditta appellata si è ridotto a € 6.657,10 e già tale circostanza comprova
11 che nel periodo in questione, ovvero da ottobre 2013 a ottobre 2014 vi sono stati consumi di energia. Inoltre, la società utente, nel costituirsi, ha dedotto solo la riduzione dell'attività nell'anno 2013 e la cessazione dell'attività da parte dell'affittuaria – nel periodo in cui ha ceduto l'azienda, con contratto del 13.12.2013,
i consumi di energia sono stati sempre addebitati alla società appellata per mancata voltura, come dedotto da quest'ultima – esclusivamente per il periodo da gennaio a maggio 2014. Insomma, è incontestata la circostanza che nel periodo da ottobre 2013
a ottobre 2014 la ditta appellata si è avvalsa di energia elettrica, sicché quest'ultima non può vantare un credito, quale è quello della detta nota di credito e fattura, fondato sulla diversa circostanza di non aver consumato affatto energia elettrica nell'anzidetto periodo.
Il credito che la ditta appellata potrebbe vantare sulla scorta della nota di credito detta che riporta consumi pari a zero, tenuto conto delle circostanze dalla stessa parte appellata affermate e, dunque, prescindendo dal suddetto onere probatorio non ottemperato dall'appellante, è limitato al periodo da gennaio a maggio 2014, ovvero alle somme corrisposte in tale periodo. Agli atti non sono allegate le fatture di tale periodo, ma un bollettino postale relativo al pagamento dei consumi del mese di maggio del 2014 per l'importo complessivo di € 891,44 – cfr. fascicolo di parte appellata -. Nella tabella ricostruttiva dei consumi presunti nel periodo da ottobre
2013 a ottobre 2014, allegata al fascicolo di parte appellante, prima di quelli presunti, sono riportati i consumi fatturati e in relazione al mese di maggio del 2014 sono indicati consumi pari a 4358, per i quali è stata corrisposta, come detto, la detta somma di € 891,44; sempre dalla detta tabella emerge che in relazione al mese di gennaio sono stati fatturati 3774, nel mese di febbraio 3401, nel mese di marzo 3958
e nel mese di aprile 3774, dunque, sempre inferiori a quelli fatturati nel mese di maggio;
pertanto, considerando un importo anche per eccesso di € 700,00, quale corrisposto dall'appellate per i mesi da gennaio a aprile oltre a quello predetto del mese di maggio 2014, si giunge all'importo complessivo a credito della ditta appellata di € 3.691,00.
12 Ebbene, considerato che l'importo a debito oggetto di compensazione, quale su evidenziata, compensazione non contestata dall'appellata, è pari a € 4.545,19, importo corrispondente alla somma di tutte le fatture su richiamate (fattura n.
0615161800218413 dell'importo di € 939,69, fattura n. 0615161800218414 dell'importo di € 835,20, fattura n. 0615161800218416 dell'importo di € 763,85, fattura n. 0615161800218417 dell'importo di € 863,93, fattura n. 0615161800218418 dell'importo di € 544,71, fattura n. 0615161800218419 dell'importo di € 597,81) rappresenta somma maggiore di quella a credito della ditta appellata alla luce delle incontestate circostanze su evidenziate, nessuna somma ancora a credito può vantare la ditta appellata sulla scorta della predetta nota di credito.
§ 8.
In definitiva, per quanto dinanzi ampiamente esposto, l'appello interposto deve essere accolto, sicché, in riforma dell'impugnata sentenza, l'opposizione va accolta e, per l'effetto, revocato l'opposto decreto ingiuntivo n. 237/2015 emesso il 16/02/2015.
Stante la riforma della gravata sentenza, occorre procedere, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 9064/18).
Ciò posto, osserva la Corte che, nella specie, le spese processuali di entrambi i gradi debbano seguire la soccombenza della ditta appellata.
La quantificazione delle spese viene operata come in dispositivo, a norma del D.M.
55/14, come aggiornato con D.M. n. 37/18, con applicazione di compensi prossimi a quelli tabellari tenuto conto delle questioni discusse e dell'attività svolta secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino ad euro 26.000,00, nel quale risulta compreso il disputatum.
P.Q.M.
13 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
con citazione notificata in data 1.06.2021, avverso la Parte_1
sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 237/2015 emesso il 16/02/2015 dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere;
b) condanna alla rifusione delle spese processuali, in favore di CP_1
che liquida, in relazione al primo grado di Parte_1
giudizio, in € 153,50 per esborsi e € 4.000,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, e, in relazione al grado di appello, in euro 382,50 per esborsi ed euro
3.800,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 10.7.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario AUpp dr. Vincenzo
Genno.
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