Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/03/2025, n. 1803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1803 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Terza Sezione Civile
composta dai magistrati
DE SANTIS Cecilia Presidente
STERLICCHIO Antonella Miryam Consigliere rel.
CIMINI Biagio Roberto Consigliere riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3506 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
Parte_1 Avv. DI DIO GIUSEPPE
e
CP_1 Avv. VIETTI MICHELE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'appellante in epigrafe (d'ora innanzi , per brevità) impugna la sentenza n. 18532 del Parte_1 2020 con cui il Tribunale di Roma ha deciso quanto segue: “Con ricorso introduttivo del procedimento n. 82172/2017 RG la gestore comodatario dell'Area di Servizio Parte_1 Agip Brianza Sud, impianto n. 2155 di Caponago (MB) sull'autostrada A 4, Milano – Bergamo, in forza del contratto di fornitura e di cessione gratuita dell'uso di apparecchi ed attrezzature per la distribuzione dei prodotti petroliferi stipulati il 18.2.2014 col concessionario per la distribuzione in esclusiva CP_1 di combustibili e carburanti e per l'utilizzo di lubrificanti e di prodotti petroliferi connessi forniti in esclusiva da , richiedeva al Tribunale di Roma l'emissione di decreto ingiuntivo per € 35.986,83 CP_1 oltre interessi moratori al tasso del D. Lgs. n.231/2002 (in relazione alla fattura n. 258/2017-A del
25.8.2017) e spese a carico di a titolo di extrapremio dovuto per l'anno 2016 in base agli CP_1 Accordi di Colore vigenti tra le parti previsti dalla disciplina speciale di settore in applicazione dell'Accordo Collettivo interprofessionale del 12.4.2011. Acquisiti chiarimenti e documentazione integrativa, il Tribunale di Roma emetteva in conformità alla richiesta il decreto ingiuntivo n. 2927/2018 del 30.1/1.2.2018, che veniva notificato ad il CP_1 9.2.2018.
Avverso il suddetto decreto proponeva opposizione a questo Giudice con atto di citazione CP_1 notificato alla il 20.3.2018 esponendo che svolgeva attività di Parte_1 ricerca e produzione di idrocarburi, di raffinazione e commercializzazione di prodotti petroliferi, tra i quali erano compresi anche i carburanti per veicoli a motore;
che tale ultima attività era svolta anche tramite società ed imprese individuali terze alle quali concedeva in comodato gli impianti di distribuzione dei quali era concessionaria con contratto funzionalmente collegato ad un contratto di fornitura col quale si impegnava a fornire i propri prodotti al gestore, che a sua volta si impegnava a rivenderli al Con pubblico con vincolo di esclusiva;
che il prezzo di vendita di l gestore corrispondeva al cosiddetto Con prezzo consigliato di vendita al pubblico secondo il listino di vigente al momento della fornitura, dedotto il margine contrattualmente riconosciuto al gestore medesimo (sconto in fattura); che la disciplina dei contratti individuali era integrata dagli accordi collettivi interprofessionali ed aziendali Con (cosiddetti accordi di colore); che con l'accordo ENI Autostrade del 27.7.2005 e le associazioni sindacali di categoria , ed (d'ora in poi CP_2 Controparte_3 Controparte_4 indicate come associazioni sindacali) avevano regolato gli aspetti economici collegati alla determinazione del prezzo di vendita al pubblico del carburante applicato nelle aree di servizio
che in detto accordo in conformità all'art. 4 del Regolamento UE n. 2790/99 era stato previsto che le compagnie petrolifere (e quindi anche ) potevano imporre un prezzo massimo di CP_1 vendita al pubblico e che potevano introdurre negli accordi verticali clausole concernenti impegni volti al rispetto del prezzo massimo di vendita e che nel caso in cui un gestore praticasse un prezzo al pubblico Con superiore al prezzo massimo indicato da l' poteva ravvisare in tale comportamento Pt_2 un'inadempienza contrattuale con le conseguenze del caso;
che l'accordo stesso aveva previsto la definizione annuale di traguardi quantitativi e comportamentali al raggiungimento dei quali sarebbe stato riconosciuto un extrapremio pari rispettivamente al 4% ed al 4% del nuovo sconto in fattura come determinato nell'accordo medesimo;
che l'accordo aveva validità dall'1.1.2005 al 31.12.2007, ma era previsto che sarebbe rimasto in vigore sino alla sottoscrizione di un nuovo accordo fra le parti;
che il
12.4.2011 le parti nelle more di una definizione complessiva degli strumenti regolanti i rapporti economici e commerciali reciproci avevano sottoscritto un accordo integrativo avente validità fino al
31.12.2011, ma indicato come destinato a rimanere in vigore e ad essere pienamente applicabile fino al raggiungimento di nuovi accordi che ne integrassero, o sostituissero il contenuto;
che l'accordo integrativo del 12.4.2011 aveva confermato l'applicazione del prezzo massimo di rivendita al pubblico e del correlato extrapremio;
che a partire da luglio 2012 le associazioni sindacali nell'ambito di un'agitazione contro tutte le compagnie petrolifere, accusate di non ascoltare le richieste dei gestori, avevano adottato una serie di iniziative, fra le quali a partire dal 23.7.2012, la sospensione unilaterale degli accordi collettivi per la parte relativa al prezzo massimo di rivendita sui carburanti;
che da quel Con momento i gestori degli impianti concessi in comodato da vevano iniziato ad applicare un prezzo al pubblico superiore al massimo indicato da , rendendosi così inadempienti rispetto alle CP_1 Con obbligazioni in essere e provocando un ingente danno ad ed ai consumatori;
che nfatti era CP_1 uno dei principali operatori del mercato dei carburanti che si approcciava alla clientela tramite i gestori, Con per cui il comportamento di questi ultimi si rifletteva in termini di immagine direttamente su e per questo erano stati stipulati gli accordi sul prezzo massimo di rivendita al pubblico per evitare che la Con politica commerciale di fosse compromessa insieme alla sua posizione sul mercato dal fatto che i gestori che avevano in comodato i suoi impianti di distribuzione praticassero ai clienti prezzi troppo Con elevati;
che in un primo momento confidando nel fatto che la protesta sarebbe rientrata a breve in quanto le parti avevano avviato trattative per la soluzione dei conflitti, aveva continuato ad applicare l'accordo versando ancora ai gestori l'extrapremio; che perdurando però il comportamento Con ostruzionistico delle associazioni sindacali, a partire dal 2014 veva iniziato a contestare ai gestori l'inadempimento dell'accordo per violazione del prezzo massimo di rivendita al pubblico;
che con raccomandata del 14.7.2014 le associazioni sindacali avevano confermato l'iniziativa sindacale di sospensione degli accordi collettivi per la parte riguardante il prezzo massimo di rivendita sui carburanti sia per la rete ordinaria, che per quella autostradale;
che perdurando l'inadempimento massivo dei gestori, con raccomandata a.r. dell'8.6.2015 aveva formalmente comunicato alle associazioni sindacali il recesso dall'accordo con effetto dall'1.9.2015 per il mancato rispetto da parte di tali associazioni e dei loro associati delle previsioni relative al prezzo massimo di rivendita al pubblico, che aveva fatto venir meno l'equilibrio sotteso alle pattuizioni intercorse in occasione dell'accordo, con rilevante danno Con economico e di immagine per ed a seguito di tale recesso aveva sospeso legittimamente l'erogazione Con dell'extrapremio; che le associazioni sindacali avevano contestato il recesso di ma era evidente l'illegittimità della loro pretesa di continuare ad applicare la parte dell'accordo favorevole ai gestori e di sospendere invece l'applicazione degli obblighi a carico degli stessi;
che la pretesa avanzata in fase monitoria era infondata in quanto le obbligazioni poste a carico delle parti dall'accordo avevano carattere sinallagmatico ed il riconoscimento dell'extrapremio serviva a favorire una politica commerciale incentrata sui volumi di vendita e su elevati standard di servizio ai clienti autostradali ed il margine riconosciuto ai gestori era stato stabilito in considerazione dei vincoli di prezzo massimo di Con vendita al pubblico fissati da nel rispetto delle leggi di settore e della normativa europea;
che se il Con gestore praticava prezzi superiori al prezzo massimo di rivendita al pubblico fissato da conseguiva un guadagno superiore a quello che gli sarebbe spettato secondo gli accordi tra le parti, ed il riconoscimento dell'extrapremio rimaneva privo di giustificazione e di causa economica, costituendo anzi un arricchimento ingiustificato del gestore a danno di;
che era quindi del tutto legittimo il CP_1Con Con recesso dall'accordo che aveva esercitato, e non essendo più in vigore l'accordo nel periodo (2016) oggetto della fattura azionata in sede monitoria, non era certo tenuta al pagamento dell'extrapremio; che comunque la giurisprudenza era consolidata nel ritenere legittimo addirittura il pag. 2/15 recesso ad nutum da accordi aziendali di durata indeterminata e tali erano di fatto divenuti sia l'accordo del 27.7.2005, sia l'accordo integrativo in quanto dopo la loro scadenza non erano stati raggiunti nuovi accordi che ne integrassero, o sostituissero il contenuto (in tal senso Cass. 20.8.2009 n. 18548; Cass. 18.9.2007 n. 19351); che comunque in base all'art. 1460 cod. civ. nei contratti a prestazioni corrispettive ciascuno dei contraenti poteva rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione se l'altro non adempieva o non offriva di adempiere contemporaneamente la propria;
che dall'analisi dei prezzi giornalieri applicati dal gestore (doc. 10), estratta dal sistema gestionale degli impianti, che registrava in tempo reale tutti gli accadimenti dei singoli impianti, risultava che l'opposta aveva violato il prezzo di rivendita al pubblico dei carburanti indicato da , come reiteratamente contestatole da quest'ultima; che ove poi CP_1
pag. 3/15 fosse ritenuto riconoscibile l'extrapremio, il suo ammontare si sarebbe comunque dovuto decurtare del maggior prezzo applicato dal gestore in violazione dell'accordo, pena altrimenti un indebito arricchimento del gestore ai danni di;
che in subordine l'opposta si era limitata a produrre la CP_1 fattura azionata senza documentare l'effettivo raggiungimento dei traguardi previsti dall'accordo e senza indicare alcun parametro di riferimento atto a verificare la corretta quantificazione dell'extrapremio preteso, non desumibile neppure dalla documentazione integrativa depositata in fase monitoria su richiesta del Tribunale;
che l'indicazione del totale del carburante ritirato nell'anno di riferimento non era sufficiente a verificare l'effettivo raggiungimento del traguardo previsto dall'accordo e non era stata Con data prova dello sconto medio praticato in fattura da nel 2016, elemento essenziale per il calcolo dell'extrapremio eventualmente dovuto, ancorché l'onere probatorio del preteso credito gravasse sulla parte opposta;
che la fattura che poteva giustificare l'emissione del decreto ingiuntivo, in fase di opposizione non costituiva prova del credito, che doveva essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (in tal senso Cass. 11.3.2011 n. 5915; Cass. 20.5.2004 n. 9593; Cass. 28.6.2010 n.15383); che in ulteriore subordine non erano comunque applicabili nella specie gli interessi di mora ex
D. Lgs. n. 231/2002, in quanto tale normativa si applicava ai pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo nelle transazioni commerciali, intendendosi come tali i contratti comunque denominati tra imprese, ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportavano in via esclusiva o prevalente la consegna di merci, o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo, mentre l'extrapremio non era assimilabile al prezzo pagato per la consegna di merci, o la prestazione di servizi, trattandosi di un bonus che aveva la finalità di integrare il margine dei gestori alla luce dei vincoli di prezzo massimo previsti dall'accordo, per cui semmai andavano concessi solo gli interessi legali. Per tali ragioni concludeva nel merito nei termini in epigrafe trascritti. CP_1 Si costituiva il 25.6.2018, e quindi tardivamente, la associata Parte_1 all' (Associazione nazionale di categoria dei gestori operanti nel comparto autostradale), che CP_3 CP_ dopo avere riportato in dettaglio il contenuto dei contratti di comodato e di fornitura conclusi con il 18.2.2014, osservava che il contratto di fornitura non determinava alcun prezzo dei carburanti
[...] acquistati dal gestore, che era obbligato ad acquistare in esclusiva da carburanti, combustibili CP_1 e lubrificanti per venderli al pubblico;
che detti contratti in base all'art. 19 della L. n. 57/2001 erano integrati dalle previsioni dell'accordo ENI Autostrade del 18.7.2002, poi rinnovato il 27.7.2005 ed ancora il 12.4.2011 (cosiddetto Accordo di Colore); che l'integrazione contrattuale tramite l'Accordo di
Colore operava con specifico riferimento alle modalità di fissazione del prezzo al pubblico, di determinazione del ricavo lordo spettante al RE (definito sconto in fattura) e di riconoscimento di un bonus quantitativo e qualitativo;
che l'art. 19 della L. n. 57/2001, in conformità alle prescrizioni dettate dal regolamento CE n. 2790/1999 della Commissione del 22.12.1999, stabiliva che i rapporti economici tra soggetti titolari di autorizzazione, concessione, o fornitori e le associazioni di categoria dei gestori di impianti di distribuzione dei carburanti erano regolati secondo modalità e termini definiti nell'ambito di specifici accordi aziendali stipulati tra ciascun soggetto titolare di autorizzazione, concessione,o fornitore e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei gestori, aventi ad oggetto l'individuazione dei criteri di formazione dei prezzi di vendita consentiti nel medesimo regolamento nell'ambito di predefinite tipologie di contratti;
che il Tribunale di Roma aveva già definito come inderogabili le condizioni previste dagli Accordi di Colore in forza della L. n.57/2001, precisando che eventuali pattuizioni difformi erano nulle e richiamando a tal fine la fattispecie delle cosiddette nullità di protezione, eccepibili solo dalla parte negoziale nel cui interesse la norma era fissata, ossia dal gestore;
che era subentrata nell'Accordo di Colore sottoscritto il 18.7.2002 da Agip con le CP_1 Associazioni di categoria ed il 27.7.2005 e 12.4.2011 aveva poi sottoscritto il rinnovo di detto accordo;
che l'Accordo di Colore stabiliva il ricavo lordo dovuto al RE, definito sconto in fattura, quale differenziale tra Prezzo Raccomandato di vendita al pubblico (o Prezzo Consigliato) e prezzo di cessione Con al gestore, prevedeva un Prezzo Massimo definito come la maggiorazione massima consentita da l
RE nella misura di almeno 0,012 Euro/litro per le vendite in modalità servito e di almeno 0,005 Euro/litro per le vendite in modalità “Fai da Te”, prevedeva un Bonus Quantitativo del 4% da computare in funzione dei volumi di carburanti erogati da liquidarsi entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di maturazione e prevedeva un Bonus Qualitativo del 4% da computare in funzione di specifici “items”, ossia elementi di valutazione della condotta del RE nella gestione, organizzazione e pulizia dell'area di servizio, da liquidarsi entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di maturazione;
che il Bonus Quantitativo e Qualitativo (Bonus 4 + 4) azionato in via monitoria non era in pag. 4/15 alcun modo collegato, o subordinato alla pattuizione della facoltà di fissazione del Prezzo Massimo, che invece era collegata alla definizione dello Sconto in fattura, ossia ad una diversa posizione dell'Accordo Con di Colore;
che al contrario di quanto sostenuto da il cosiddetto Prezzo Massimo di vendita al pubblico del RE per espressa volontà delle parti e secondo l'interpretazione letterale del testo dell'Accordo di Colore era superiore di almeno 0,012 Euro/litro per la modalità servito e di almeno 0,005 Euro/litro per la modalità “Fai da Te” al Prezzo Raccomandato;
che non esisteva alcuna norma di Con legge o pattizia che fissasse il Prezzo Massimo nella misura indicata da che avrebbe CP_1 dovuto comunicare al RE la soglia massima di maggiorazione del Prezzo Raccomandato (o
Consigliato) per ogni singolo periodo, mentre non l'aveva fatto dando per scontato che la maggiorazione del Prezzo Raccomandato da parte del RE nel determinare il prezzo di vendita al pubblico dovesse sempre essere quella minima sopra indicata (di 0,012 Euro/litro per la modalità servito e di 0,005 Euro/litro per la modalità “Fai da Te”), il che consentiva ai gestori di applicare al pubblico anche maggiorazioni superiori a quella minima, oltre che prezzi al pubblico inferiori al Prezzo Massimo di vendita al Pubblico indicato da;
che il Bonus 4 + 4 era un premio collegato esclusivamente al CP_1 volume di carburante erogato a prescindere dal prezzo praticato (4% quantitativo) ed alla qualità della gestione e del servizio prestato a favore dell'utenza dell'area di rifornimento (4% qualitativo); che con Con riferimento al Bonus quantitativo l'Accordo di Colore prevedeva che dal 2005 avrebbe dovuto comunicare al RE dei traguardi di erogato determinati in base alle modalità di calcolo stabilite dall'allegato A e che il RE avrebbe potuto comunicare le proprie osservazioni in merito a tale calcolo al fine di condividere la fissazione del singolo traguardo;
che nei primi anni di vigenza dell'accordo ciò era effettivamente avvenuto, ma a partire dal 2009, in ragione dei cali strutturali degli Con erogati nella rete autostradale documentati e comunicati dai Gestori, aveva considerato quale traguardo ai fini dell'applicazione del Bonus Quantitativo il volume di erogato annuale risultante dai registri UTIF tenuti dal RE, come emergente dai foglio di calcolo, fatture e relativo pagamento del Con Bonus Quantitativo da parte di favore del RE per gli esercizi 2013, 2014 e 2015; che il Bonus Qualitativo era invece correlato alla verifica dell'efficienza della gestione, organizzazione e pulizia del Con RE sull'area di servizio e le verifiche relative erano condotte tramite dipendenti di e tramite le Con segnalazioni dei clienti;
che fino al 2015 e aveva sempre riconosciuto il Bonus 4 + 4 pur pagandolo con grave ritardo rispetto al termine previsto del 31 marzo dell'anno successivo a quello di maturazione;
Con che per l'anno 2016 non risultavano contestazioni di ulla qualità del servizio prestato dall'opposta, Con né verbali negativi di rilevatori di addetti al controllo, per cui il Bonus Qualitativo del 4% era certamente dovuto;
che quanto al Bonus Quantitativo del 4% per calcolarlo si era fatto riferimento al quantitativo di volume ritirato nell'anno, pari a 9.617.000 litri (doc. 6), come fatto dalle parti fin dal Con 2009; che per il 2016 aveva riconosciuto uno sconto medio in fattura di € 0,046775 per litro di carburante ritirato;
che la maggiorazione di tale sconto dell'8% (4% + 4%) era pari ad € 0,003742 per litro di carburante ritirato e poiché questo (sommando benzina senza piombo e gasolio autotrazione) ammontava nel 2016 a 9.617.000 litri, l'extrapremio fatturato era di € 35.986,83 (9.617.000 x 0,003742); Con che l'opposta non aveva mai violato il Prezzo Massimo ed i documenti prodotti in proposito da rano Con documenti di parte, unilateralmente predisposti e privi di efficacia probatoria;
che non aveva provato di avere comunicato al RE il Prezzo Massimo, essendosi limitata a documentare la comunicazione della pretesa violazione di esso e del suo recesso dall'Accordo di Colore;
che nessuna contestazione era stata mossa alla quantificazione dell'importo del Bonus 4 + 4; che le condizioni contrattuali che privavano i soggetti del mercato e gli imprenditori della possibilità di libera contrattazione erano nulle per contrarietà all'art. 2 comma 2° lett. a) della L. n. 287/1990 (normativa antitrust); che gli Accordi di Colore dovevano prevedere il criterio di formazione dei prezzi al pubblico, ma non dovevano necessariamente prevedere la fissazione del Prezzo Massimo, poiché il mercato era libero e non amministrato e la dinamica dei prezzi doveva restare liberamente determinabile dagli operatori;
che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Garante) aveva effettuato ripetute indagini sul mercato di riferimento della rete di distribuzione autostradale dei carburanti per autotrazione (benzina e gasolio) ed i provvedimenti n. 7571 del 7.10.1999, n. 12523 del 15.10.2003 e n.
16370 del 18.1.2007 avevano riconosciuto l'esistenza di intese limitative della formazione del prezzo al pubblico;
che tale ultimo provvedimento riguardava il periodo dal 2003 al 2006, ossia proprio il periodo in cui era stato stipulato l'Accordo di Colore del 27.7.2005 contenente la previsione del Prezzo Massimo ed aveva aperto un'istruttoria per possibile violazione della normativa antitrust nei confronti delle compagnie petrolifere;
che il provvedimento n. 12523 del 15.10.2003 del Garante relativo all'Accordo di pag. 5/15 Colore sottoscritto tra API e le Associazioni di Categoria dei Gestori con efficacia fino al 31.12.2005, che prevedeva la fissazione di un Prezzo Massimo tramite maggiorazione del Prezzo Raccomandato, o Con Consigliato, nella misura fissa di 0,012 Euro/litro (la stessa dell'Accordo di Colore di , pur non deliberando l'apertura di un'istruttoria si era riservata di verificare gli effetti sulla rete distributiva e di intervenire a fronte di effetti restrittivi della concorrenza causati dalle previsioni dell'Accordo di Colore;
CP_ che anche gli Accordi di Colore stipulati dalla Tamoil il 26.2.2004, dalla il 26.4.2005 e dalla
Totalerg il 28.7.2005 prevedevano la fissazione del Prezzo Massimo tramite maggiorazione del Prezzo Raccomandato, o Consigliato, in misura fissa di 0,012 Euro/litro per il servito e di 0,005 Euro/litro per il Con CP_
“Fai da Te”; che poche compagnie petrolifere ( IP, Tamoil, Q8, , Totalerg) gestivano quasi integralmente (al 97% tra il 2003 ed il 2006, poi all'85%) tanto le fasi produttive, quanto quelle distributive dei carburanti;
che gli Accordi di Colore costituivano un'intesa nel senso previsto dall'art. 2 della L. n. 287/1990 in quanto operavano sulla formazione dei prezzi di vendita;
che i prezzi raccomandati, o consigliati venivano comunicati dalle compagnie petrolifere, che li determinavano unilateralmente, al Ministero dello Sviluppo Economico, e pubblicati su riviste specializzate, mentre il
Prezzo Massimo esprimeva la maggiorazione consentita del Prezzo Raccomandato corrispondente al margine riconosciuto al RE (o sconto in fattura); che lo sconto in fattura era individuato dalla contrattazione collettiva in quanto se riconosciuto dalla compagnia petrolifera doveva consentire al RE di coprire i propri costi di impresa ed un ricavo;
che pertanto anche se il RE restava libero di non praticare il Prezzo Consigliato, il suo margine di autonomia nella fissazione del prezzo al pubblico doveva essere ricompreso tra un minimo pari al prezzo di acquisto del carburante dalla compagnia petrolifera ed il Prezzo Massimo, e naturalmente tanto più il prezzo praticato si riduceva rispetto a quello Consigliato, tanto più si assottigliava il ricavo lordo del RE, che doveva coprire i suoi costi di esercizio, restando comunque fisso il prezzo di vendita del carburante ai Gestori praticato dalle compagnie petrolifere;
che in questo quadro si era inserita la variazione dei volumi dei carburanti erogati sulla rete autostradale ed il RE non poteva calmierare le perdite per le minori vendite aumentando a piacere i prezzi, dovendo rispettare il Prezzo Massimo stabilito dalla compagnia Con petrolifera;
che per evitare abusi di dipendenza economica da parte di in danno dei Gestori il Regolamento CE n. 2790 della Commissione del 22.12.1999 richiamato dall'art. 19 della L. n. 57/2001 prevedeva la contrattazione collettiva tra le compagnie petrolifere ed i Gestori, che doveva essere periodicamente rinnovata ed adeguata alle condizioni del mercato e per valutare le situazioni di eventuale sofferenza di singole gestioni determinate da situazioni contingenti del micro mercato di riferimento;
che il Garante aveva riconosciuto che tali contratti collettivi tra singole compagnie petrolifere e Gestori potevano astrattamente considerarsi validi, ma dovevano essere sindacati gli effetti di essi nel mercato di riferimento e le eventuali distorsioni determinati dall'azione congiunta di una pluralità di accordi analoghi, in quanto se tutte le compagnie petrolifere sottoscrivevano contratti collettivi del medesimo contenuto, dietro lo schermo formale della contrattazione di categoria, si determinava di fatto un'intesa di tutte le compagnie petrolifere distorsiva della concorrenza;
che ciò era quanto accaduto, in quanto tutte le compagnie petrolifere negli Accordi di Colore avevano imposto la fissazione di un Prezzo Massimo con la maggiorazione di 0,012 Euro/litro rispetto al Prezzo Consigliato;
che a tale ricostruzione si poteva obiettare che le compagnie petrolifere erano rimaste libere di fissare il
Prezzo Consigliato, con la conseguenza che anche il Prezzo Massimo praticato da ciascuna compagnia petrolifera sarebbe risultato diverso, ma in realtà il Garante aveva accertato nel provvedimento n. 16370 del 18.1.2007 che nel periodo 2003-2006 i Prezzi Consigliati comunicati al MISE dalle singole compagnie petrolifere erano sostanzialmente uniformi e coincidenti coi prezzi consigliati dal price leader Con del settore, ossia da che a partire dal 6.10.2004 aveva effettuato mutamenti saltuari dei prezzi consigliati non più in funzione dell'andamento del costo della materia prima, venendo immediatamente seguita dalle altre compagnie petrolifere anche grazie alla pubblicità dei prezzi consigliati su riviste di settore e per la comunicazione anticipata al MISE;
che si era quindi creato un equilibrio collusivo tra le compagnie petrolifere teso a garantire l'uniformità del , la cui pattuizione era nulla Parte_3 perché frutto di un'intesa contraria all'art. 2 della L. n. 287/1990, ed il era il Parte_3 meccanismo tramite il quale le compagnie petrolifere avevano eliminato la componente da loro non governata nella formazione del prezzo al pubblico, ossia il RE;
che la fissazione uniforme del Prezzo
Massimo da parte delle compagnie petrolifere non rispondeva certo all'esigenza di contrarre i prezzi a favore dei consumatori, come dimostrato dal fatto che i prezzi in Italia erano rimasti maggiori che nel resto di Europa e non diminuivano neppure in caso di diminuzione del costo della materia prima;
che la pag. 6/15 nullità delle clausole dei contratti collettivi relative al Prezzo Massimo non determinava la nullità dell'intero Accordo di Colore che le conteneva, non trattandosi di una pattuizione essenziale per le finalità dello stesso e per il perseguimento dello scopo delle contraenti;
che l'Accordo di Colore doveva regolare le modalità di determinazione del prezzo a tutela della parte debole del rapporto, ossia del
RE, garantendogli un margine congruo e, con l'introduzione della L.n. 27/2012, di condizioni eque e non discriminatorie in relazione al micro mercato di riferimento, e doveva essere salvaguardato l'inderogabile principio della contrattazione collettiva delle condizioni economiche della gestione fissato
Con dalla L. n. 57/2001; che fin dal 2011-2012 le associazioni di categoria avevano contestato ad la violazione dell'Accordo di Colore per la mancata considerazione e soluzione di problematiche correlate a sofferenze di alcune gestioni e per la reiterata ed immotivata liquidazione ritardata delle componenti economiche annualmente dovute ai gestori e per l'applicazione di condizioni inique e discriminatorie al
Con gestore, e nel 2012 avevano contestato ad la mancata volontà della stessa (e delle altre compagnie
Con petrolifere) di procedere al rinnovo dell'Accordo di Colore;
che benché il MISE avesse imposto ad i riaprire le trattative con le associazioni di categoria per negoziare nuovi accordi di colore previsti dalla
Con L. n. 57/2001, on aveva mutato atteggiamento e le associazioni di categoria avevano comunicato lo stato di agitazione permanente e la sospensione del rispetto della pattuizione riferita al Prezzo Massimo;
Con che era stata quindi per prima a non rispettare l'Accordo di Colore, salvo poi pretendere pretestuosamente di recedere da esso;
che l'Accordo di Colore prevedeva che in caso di violazione della
Con pattuizione del Prezzo Massimo da parte del gestore doveva contestare al singolo RE l'inadempienza e valutare le motivazioni di quest'ultimo e nel caso in cui non fossero raggiunti accordi specifici tra le parti, le stesse potevano richiedere un tentativo di conciliazione presso la Camera della Professione, ed esaurito tale tentativo, nel caso in cui il RE continuasse a praticare un prezzo al
Con pubblico superiore al Prezzo Massimo, poteva ravvisare in tale comportamento un'inadempienza
Con contrattuale con le conseguenze del caso;
che nel caso di specie on aveva mai comunicato il Prezzo
Massimo che pretendeva violato, il RE non lo aveva mai violato, né si era reso inadempiente all'Accordo di Colore;
che ove poi la suddetta violazione del RE fosse ravvisata, la stessa doveva considerarsi conseguenza della ripetuta liquidazione tardiva delle componenti economiche dovute al Con Con RE da parte di erificatasi precedentemente;
che a un lato l'8.6.2015 aveva comunicato il suo recesso dall'Accordo di Colore e dall'altro aveva continuato a contestare asserite violazioni del continuando quindi a considerare valido ed efficace quell'accordo; che l'Accordo di Parte_3 Colore sia nel testo originario, che in quello integrato, aveva una durata predeterminata, per cui non poteva essere esercitato il recesso per contratti a tempo indeterminato e non poteva a tale scopo essere invocata la previsione della persistente validità dell'Accordo di Colore dopo la scadenza fino alla sua Con sostituzione, in quanto se nel periodo di proroga fosse stato consentito il recesso di si sarebbe Con rimessa la disciplina di settore alla negoziazione diretta tra singolo RE, espressamente vietata dalla L. n. 57/2001, che richiedeva che i rapporti economici di settore fossero regolati attraverso la Con contrattazione collettiva;
che non poteva poi invocare l'eccezione di inadempimento in quanto essa per prima aveva violato l'Accordo di Colore versando costantemente in ritardo a partire dal 2012 il
Bonus 4 + 4 al RE e non procedendo al rinnovo dell'Accordo di Colore come richiesto dalla L. n. 57/2001 e dalla L. n. 27/2012; che l'eventuale superamento del Prezzo Massimo da parte del RE Con Con comunque non provocava danno ad ma semmai agli utenti, in quanto aveva già incassato il corrispettivo del carburante fornito al RE, ed il calo del carburante erogato in autostrada non era dovuto ai prezzi troppo alti praticati dai Gestori, ma semmai alla politica collusiva anticoncorrenziale di Con e delle altre compagnie petrolifere operanti nel settore delle autostrade, che avevano causato l'imposizione di prezzi troppo alti inducendo gli utenti a rifornirsi di carburante sulla più economica rete stradale, anziché su quella autostradale;
che il Bonus 4 + 4, previsto dall'Accordo di Colore, era una componente economica correlata all'esecuzione del rapporto di gestione, caratterizzata dalla corrispondenza a precisi parametri quantitativi del contratto di fornitura ed a precisi parametri qualitativi del contratto di comodato, per cui su di esso spettavano gli interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002 dalla scadenza della fattura al saldo, in subordine dalla data della domanda giudiziale in base al disposto dell'art. 1284 comma 4° cod. civ. come modificato dal D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. n.162/2014.
Per tali ragioni l'opposta concludeva nei termini in epigrafe trascritti, chiedendo la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
pag. 7/15 All'udienza di prima trattazione osservava che lo sconto in fattura costituente il parametro di CP_1 calcolo del Bonus 4 + 4 non era documentato;
che ugualmente non erano documentati i carburanti ritirati indicati dall'opposta, che non emergevano dal registro UTIF prodotto come documento 6; che già in altri analoghi procedimenti del Tribunale di Roma, n. 19304/2018 RG e n. 21052/2018 RG, era stata rigettata l'istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto emesso per l'extrapremio; che per prassi consolidata tra e le Associazioni di Categoria il Prezzo Raccomandato maggiorato di CP_1 0,012 Euro/litro per il servito e di 0,005 Euro/litro per il “Fai da Te” era sempre stato considerato come il Prezzo Massimo;
che l'extrapremio, anche se agganciato per il calcolo allo sconto in fattura, era un beneficio riconosciuto ai Gestori che raggiungevano risultati positivi sul piano quantitativo e qualitativo per compensare il minor guadagno dipendente dalla previsione del Prezzo Massimo;
che le intese limitative della concorrenza vietate erano solo quelle orizzontali, ossia fra imprese operanti allo stesso livello della catena di distribuzione, o di produzione, ed infatti il Garante nel provvedimento n. 12523 citato dall'opposta aveva ritenuto che l'Accordo di Colore oggetto di indagine, analogo a quello oggetto di causa, non determinasse alcuna violazione dell'art. 2 della L. n.287/1990; che la previsione di un
Prezzo Massimo di rivendita era ammessa dall'art. 4 del Regolamento CE n. 2790/1999 e dall'art. 4 del Regolamento UE n. 330/2010; che quanto alla pretesa intesa collusiva anticoncorrenziale delle compagnie petrolifere ipotizzata dall'opposta, non solo erano semmai le altre compagnie petrolifere che CP_ si erano adeguate alle mutate modalità di determinazione del prezzo di vendita al pubblico scelte da
, per cui quest'ultima era estranea ad eventuali intese delle altre compagnie petrolifere, ma il
[...] provvedimento n. 17754 del 20.12.2007 del Garante aveva accertato che non c'era stata alcuna infrazione delle compagnie petrolifere;
che il tentativo di conciliazione previsto dall'Accordo di Colore davanti alla Camera Professionale non era stato attivato in quanto essa non era mai stata istituita;
che Con l'extrapremio era stato pagato da fino a che il RE aveva rispettato il e non Parte_3 poteva essere liquidato prima dell'emissione della relativa fattura, non essendo stata mossa in precedenza alcuna contestazione sul ritardo nel pagamento;
che il mancato rinnovo dell'Accordo di Colore non poteva essere imputato ad , che aveva formulato proposte concrete che non erano CP_1 state accolte dalle Associazioni di categoria. Con ordinanza riservata del 18/19.7.2018 veniva respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto in quanto vi era contestazione sul permanere dell'efficacia dell'Accordo di Colore posto a base dell'extrapremio richiesto in fase monitoria, in quanto CP_1 aveva opposto l'eccezione di inadempimento per non avere il RE rispettato il Prezzo Massimo di vendita indicato da , ed in quanto vi era anche contestazione sul raggiungimento dei traguardi CP_1 quantitativi e comportamentali annuali nel 2016 che facevano scattare l'extrapremio e venivano concessi i termini ex art. 183 comma 6° c.p.c..
Articolate dalle parti richieste di prova testimoniale e di CTU, con ordinanza riservata del 13/15.11.2018 venivano ammesse parzialmente le prove testimoniali con delega per l'assunzione delle testimonianze di
, e al Tribunale di Milano e per l'assunzione delle Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 testimonianze di e al Tribunale di Rimini, veniva fissata udienza al 18.6.2019 Testimone_4 Tes_5 per l'escussione del teste riservata all'esito la decisione sulle richieste di CTU e Testimone_6 predisposto il calendario di udienza.
Sentiti per delega dal Tribunale di Milano i testi , e Testimone_1 Testimone_2 Tes_3 e per delega dal Tribunale di Rimini i testi e rinunciava
[...] Testimone_4 Tes_5 CP_1 all'escussione del teste e con ordinanza riservata del 18/25.6.2019, alla luce delle Testimone_6 testimonianze raccolte e dei documenti prodotti, venivano ritenute superflue le CTU richieste dalle parti nelle rispettive memorie istruttorie e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 24.9.2020.
Con decreto del 23.7.2020 ai sensi dell'art. 83 comma 6° del D.L. n. 18/2020 e successive modificazioni, non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, veniva autorizzata la trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni, ed avendo le parti concluso come in epigrafe trascritto nel termine loro assegnato, la causa veniva trattenuta in decisione il 24.9.2020, con concessione di termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e di successivo termine di giorni 20 per il deposito di memorie di replica.
Preliminarmente in ordine alla richiesta di prova testimoniale reiterata da nelle conclusioni si CP_1 ritiene di dover richiamare la dettagliata motivazione dell'ordinanza del 13/15.11.2018, non essendo stati addotti elementi nuovi che debbano indurre ad una diversa valutazione, mentre la richiesta di CTU
pag. 8/15 reiterata nelle conclusioni da parte opposta deve ritenersi superflua alla luce delle determinazioni che verranno adottate in punto di insussistenza del diritto della Parte_1 all'extrapremio previsto dal contratto collettivo concluso da ENI Autostrade il 27.7.2005 con le associazioni sindacali di categoria , (alla quale é associata la CP_2 Controparte_3
ed e dall'accordo collettivo integrativo del Parte_1 Controparte_4 12.4.2011 in regime di proroga dopo la scadenza del 31.12.2011.
Nel merito il decreto ingiuntivo n. 2927/2018 del 30.1/1.2.2018 del Tribunale di Roma é stato emesso a carico di ed a favore della gestore comodatario CP_1 Parte_1 dell'Area di Servizio Agip Brianza Sud, impianto n. 2155 di Caponago (MB) sull'autostrada A 4, Milano
– Bergamo, in forza del contratto di fornitura e di cessione gratuita dell'uso di apparecchi ed attrezzature per la distribuzione dei prodotti petroliferi stipulati il 18.2.2014 con per la distribuzione in CP_1 esclusiva di combustibili e carburanti e per l'utilizzo di lubrificanti e di prodotti petroliferi connessi forniti in esclusiva da , per il pagamento dell'extrapremio asseritamente dovuto per l'anno 2016 CP_1 in base agli Accordi di Colore vigenti tra le parti.
Si tratta dell'Accordo ENI Autostrade del 27.7.2005, concluso da con le Associazioni sindacali CP_1
, (alla quale ha aderito la CP_6 Controparte_3 Parte_1 ed avente validità dall'1.1.2005 al 31.12.2007, integrato dall'accordo del 12.4.2011 Controparte_4 concluso da con le Associazioni sindacali , e CP_1 CP_6 Controparte_3 [...] con validità fino al 31.12.2011, considerato in vigore e pienamente applicabile per prassi CP_7 consolidata (vedi art. 1 dell'accordo integrativo) fino al raggiungimento di nuovi accordi che ne integrino o sostituiscano il contenuto. In relazione a tali accordi, destinati in conformità all'art. 19 della L. n. 57/2001, ed alle prescrizioni dettate dal regolamento CE n. 2790/1999 della Commissione del 22.12.1999, alla definizione degli aspetti economici dei rapporti commerciali tra e tutti i Gestori delle reti autostradali iscritti alle CP_1 Associazioni sindacali sopra indicate, l'opponente ha chiesto di accertare il suo recesso dell'8.6.2015 e la conseguente inefficacia degli accordi stessi, ed a sua volta la ha Parte_1 eccepito la nullità delle condizioni di detti accordi che privavano i soggetti del mercato e gli imprenditori della possibilità di libera contrattazione per contrarietà all'art. 2 comma 2° lett. a) della L.n.287/1990
(normativa antitrust), ma in realtà tali richieste non possono essere oggetto di accertamento in questa sede in quanto non sono parti del giudizio le Associazioni sindacali sopra indicate, che al pari di tutti i gestori da esse rappresentati subirebbero gli effetti della decisione del Tribunale se esso si pronunciasse nel merito, ed il sindacato di questo Giudice deve limitarsi a valutare il contratto di fornitura e collegato contratto di comodato conclusi dalle parti il 18.2.2014 così come integrati dagli Accordi collettivi sopra richiamati, potendosi considerare solo rispetto ad essi e non certo rispetto agli accordi collettivi l'eccezione inadimplenti non est adimplendum sollevata da . CP_1 In base ai suddetti contratti collegati integrati dagli accordi collettivi per la parte economica (vedi art. 11 del contratto di fornitura concluso dalle parti il 18.2.2014) , concessionaria dell'impianto per CP_1 la distribuzione carburanti denominato AdS Brianza Sud ubicato in località Caponago (MB) sull'autostrada A 4, ha concesso in comodato gratuito per nove anni e sei mesi l'impianto con i distributori, i serbatoi, le attrezzature ed i segni distintivi (marchi ed insegne) al CP_8 [...]
obbligandosi a rifornirlo in esclusiva di lubrificanti e prodotti petroliferi, Parte_1 mentre a sua volta il RE si é obbligato a vendere personalmente al pubblico solo i prodotti forniti da garantendo la continuità del servizio ed il rispetto delle condizioni imposte dalla concessione CP_1 autostradale e ad acquistare tali prodotti da al Prezzo Consigliato (o Raccomandato) di vendita CP_1 al pubblico determinato da al momento della consegna, dedotto lo sconto in fattura CP_1 riconosciuto al RE a seguito di specifici accordi aggiornato di tempo in tempo.
Negli accordi collettivi sopra citati é stato poi previsto, in conformità all'art. 4 punto 47 del Regolamento UE n. 2790/1999, che possa imporre con accordi verticali (raggiunti quindi con le associazioni CP_1 sindacali dei Gestori e non con altre compagnie petrolifere) un prezzo massimo di vendita al pubblico dei carburanti che i Gestori sono tenuti a rispettare, possa comunicare ai singoli Gestori eventuali sforamenti del prezzo massimo imposto verificatisi nella vendita al pubblico dei carburanti ai prezzi stabiliti dai singoli Gestori per conoscerne le motivazioni, possa procedere a formali contestazioni nel caso in cui tali sforamenti si ripetano con obbligo in questo caso dei Gestori di spiegarne le motivazioni, e nel caso in cui non vengano raggiunti accordi specifici, con esperimento di un tentativo di conciliazione presso la Camera della Professione (in realtà pacificamente mai istituita), e nel caso in cui tali pag. 9/15 sforamenti perdurino e la conciliazione non riesca possa ravvisare in tale comportamento del RE un'inadempienza contrattuale con le conseguenze del caso.
Tale ultima disposizione evidenzia chiaramente come il rispetto del Prezzo Massimo legittimamente imposto da sia stato inserito in una visione sinallagmatica del rapporto tra ed il
CP_1 CP_1 singolo RE, e del resto poiché quest'ultimo nell'impianto può solo vendere lubrificanti e prodotti petroliferi fornitigli dal concessionario al prezzo da esso stabilito, ed é tenuto nella vendita al
CP_1 pubblico a non sforare il Prezzo Massimo dallo stesso imposto a garanzia dell'interesse di a
CP_1 tutelare la sua immagine presso la clientela ed a non vedere venduti i suoi prodotti nell'impianto a prezzi eccessivi, il suo beneficio economico é rappresentato sia dallo sconto in fattura, sia dall'extrapremio del 4% + 4% dello sconto in fattura, dovendo essere compensato il sacrificio imposto al RE nel non praticare al pubblico prezzi superiori al Prezzo Massimo determinato da potendo variare il
CP_1 prezzo al pubblico solo in misura compresa tra il prezzo di acquisto dei prodotti da ed il Prezzo
CP_1 Massimo. Nel contratto collettivo del 27.7.2005 le parti hanno stabilito che poteva fissare un Prezzo
CP_1 Massimo di vendita al pubblico superiore al Prezzo Raccomandato (o Consigliato) di almeno 0,012 Euro/litro per il servito e di almeno 0,005 Euro/litro per la vendita “Fai da Te”, con possibilità di comunicare prezzi massimi anche superiori, ma in realtà non si é mai avvalsa di tale facoltà di
CP_1 elevazione e negli anni passati é pacifico che non c'é stata alcuna elevazione ulteriore del Prezzo
Massimo rispetto a quella minima prevista nel contratto collettivo, per cui é infondata la tesi dell'opposta secondo la quale il limite del Prezzo Massimo non sarebbe stato operante per il RE per non avere mai comunicato l'elevazione del Prezzo Massimo risultante dal contratto collettivo, trattandosi CP_1 di una mera facoltà e non di un obbligo.
Riconosciuta quindi l'esistenza di una corrispettività tra il rispetto del limite del Prezzo Massimo di vendita al pubblico imposto da ed il pagamento al RE dell'extrapremio legato anche al CP_1 raggiungimento di traguardi quantitativi fissati anno per anno da (poi sostituiti per prassi CP_1 condivisa dal riferimento ai quantitativi di prodotto ritirati emergenti dal registro UTIF) e di determinati standard qualitativi, occorre valutare se per l'anno 2016 gli sforamenti del Prezzo Massimo di vendita al pubblico imposti da da parte della siano stati di gravità CP_1 Parte_1 tale da giustificare il mancato pagamento dell'extrapremio per quell'anno al RE richiesto in fase monitoria.
Va anzitutto detto che é documentato che fin dal 23.7.2012 le Associazioni sindacali che hanno sottoscritto gli Accordi collettivi sopra menzionate per protestare contro la politica commerciale dei prezzi massimi imposti da , ritenuti ostativi per un'equa remunerazione dei Gestori CP_1 [...] per via della diminuzione verificatasi negli ultimi anni dei quantitativi di carburanti Parte_4 venduti in tali tipi di impianti, hanno ritenuto unilateralmente di rifiutare l'applicazione della parte degli Accordi collettivi riguardante il Prezzo Massimo di vendita al pubblico dei prodotti stabilito dalle compagnie petrolifere ed anche da , contraddittoriamente pretendendo però che continuasse ad CP_1 essere applicata la parte di quegli accordi favorevole ai Gestori concernente l'extrapremio.
Sulla base di queste linee direttive del sindacato i Gestori hanno quindi cominciato a sforare il Prezzo Massimo imposto negli accordi collettivi superiore al prezzo raccomandato (o consigliato) stabilito unilateralmente da di almeno 0,012 Euro/litro per il servito e di almeno 0,005 Euro/litro per la CP_1 vendita “Fai da Te”, ed ha ripetutamente contestato alla parte opposta lo sforamento del CP_1 prezzo massimo (vedi raccomandate del 15.7.2014 e 5.11.2014 prodotte come doc. 19, raccomandata del 14.2.2017 prodotta come doc. 11, raccomandata del 14.3.2017 prodotta come doc. 12, raccomandata del
15.6.2017 prodotta come doc. 13, raccomandata del 6.10.2017 prodotta come doc. 14) e la
[...] con la raccomandata del 25.3.2017 inviata ad (vedi doc. 20 prodotto Parte_1 CP_1 da parte opponente) non ha negato gli sforamenti compiuti del , né ha lamentato che non Parte_3 le fossero state comunicate le eventuali variazioni al rialzo del Prezzo Massimo da parte di , CP_1 rivendicando orgogliosamente la propria adesione alla linea di condotta deliberata dal sindacato di categoria di considerare inoperante la parte degli accordi collettivi relativa all'imposizione del Prezzo
Massimo. Dalle testimonianze rese da e dalla lettera inviata dalla Testimone_3 Testimone_4 Tes_5
ad (doc. 21 di parte opponente) e dal tabulato estratto dal sistema KM Zero installato Pt_5 CP_1 dalla presso gli impianti autostradali dati in concessione ad e da questa concessi in Pt_5 CP_1 comodato ai Gestori (doc. 10 di parte opponente) risulta che attraverso tale sistema la ha Pt_5
pag. 10/15 consentito ad di controllare e documentare i carburanti erogati (servito e “Fai da Te”) ed i CP_1 prezzi al pubblico praticati (nel doc. 10 prezzi applicati) dai singoli Gestori e quindi anche dall'opposta presso i rispettivi impianti ed i prezzi massimi imposti da (nel doc. 10 prezzi di listino) e che nel CP_1 2016 lo sforamento é stato sistematico e non si é verificato solo in dodici giorni su 365, mentre l'opposta non ha in alcun modo documentato i prezzi di vendita praticati al pubblico, né ha mosso contestazioni specifiche alle prove sul punto fornite da . CP_1 Ne deriva che per l'anno 2016 l'inadempimento dell'obbligo di rispettare il prezzo massimo imposto da nella vendita al pubblico da parte della nell'Area di
CP_1 Parte_1 Servizio Agip Brianza Sud, impianto n. 2155 di Caponago (MB) sull'autostrada A 4, Milano – Bergamo é stato di una gravità tale da giustificare la mancata corresponsione dell'extrapremio previsto nei citati accordi collettivi reclamato dal RE in fase monitoria, per cui il decreto ingiuntivo opposto va revocato e la domanda della di condanna di al Parte_1 CP_1 pagamento di € 35.986,83, oltre interessi di mora ex D. Lgs. n. 231/2002 dalla scadenza della fattura, o in subordine dalla domanda giudiziale al saldo effettivo va respinta per la fondatezza dell'eccezione di inadempimento sollevata da .
CP_1 Neppure può l'opposta giustificare la propria sistematica violazione degli accordi collettivi per la parte relativa all'obbligo di rispetto del prezzo massimo di vendita al pubblico imposto da per l'anno
CP_1 2016 sulla base del fatto che avrebbe provveduto in ritardo al pagamento dell'extrapremio a
CP_1 partire dall'anno 2012 e non avrebbe provveduto a rinnovare gli Accordi di Colore come richiesto dalla L. n. 57/2001 e dalla L. n. 27/2012. Ed invero i pagamenti dell'extrapremio secondo gli accordi collettivi dovevano avvenire entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di maturazione e l'opposta, il cui rapporto con é iniziato solo il 18.2.2014, non ha indicato, né provato la consistenza del ritardo
CP_1 nel pagamento dell'extrapremio per gli anni 2014 e 2015 (i soli spettanti) da parte di , del quale
CP_1 peraltro si é lamentata solo in questa sede, il che impedisce di considerare grave tale inadempimento, tanto più che già negli anni 2014 e 2015 si erano verificati, anche se ancora non sistematicamente, sforamenti del prezzo massimo del RE oggetto di contestazione da parte di . Quanto alla
CP_1 mancata rinnovazione degli Accordi di Colore, la responsabilità va ascritta sia ad che alle
CP_1 Associazioni sindacali di categoria dei Gestori, che non sono stati capaci di trovare un nuovo punto di equilibrio tra le reciproche esigenze alla luce del ridotto quantitativo dei combustibili venduti sulla rete autostradale, ma certamente non si tratta di un inadempimento contrattuale, in quanto sono semmai la L.
n. 57/2001 e la L. n. 27/2012 che privilegiano per la disciplina di settore lo strumento della contrattazione collettiva verticale.
Le spese processuali, che per la fase monitoria restano a carico della Parte_1
che le ha sostenute, in base al principio della soccombenza vanno poste a carico di
[...] quest'ultima e per il giudizio di opposizione, tenendo conto del valore della causa e delle tariffe forensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, si liquidano in € 299,00 per spese vive ed € 7.254,00 per compensi (di cui € 1.620,00 per fase di studio, € 1.147,00 per fase introduttiva, €1.720,00 per fase istruttoria/trattazione ed € 2.767,00 per fase decisoria, calcolati in misura media), oltre IVA,
CPA e rimborso spese generali del 15%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, sezione X, in persona del Giudice unico dott. Vincenzo Picaro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da con atto di citazione notificato alla CP_1 [...] il 20.3.2018 avverso il decreto ingiuntivo n. 2927/2018 del 30.1/1.2.2018 del Parte_1 Tribunale di Roma, ogni contraria istanza, eccezione, o deduzione respinta, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 2927/2018 del 30.1/1.2.2018 del Tribunale di Roma e rigetta la domanda della di condanna di Parte_1 al pagamento per l'anno 2016 dell'extrapremio di €35.986,83, oltre interessi di mora ex CP_1 D.Lgs. n. 231/2002 dalla scadenza della fattura, o in subordine dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
2) Pone definitivamente a carico della le spese processuali della Parte_1 fase monitoria e condanna la suddetta società al pagamento in favore di delle spese CP_1 processuali del giudizio di opposizione, liquidate in € 299,00 per spese vive ed € 7.254,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%.”
pag. 11/15 Cont La parte appellata (d'ora innanzi per brevità) si è costituita ed ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. La causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato e, pertanto, non merita d'essere accolto. Con il primo motivo, l'appellante deduce che il premio (c.d. Bonus 4+4) è collegato esclusivamente al raggiungimento dei traguardi quantitativi e qualitativi che, nel caso di specie, ha Parte_1 raggiunto.
Gli Accordi in tema di Bonus 4+4 non fanno alcun riferimento al Prezzo Massimo e al suo eventuale superamento. Pertanto, avrebbe errato il Tribunale a ritenere che il pagamento dell'extra premio previsto dagli Accordi di colore fosse subordinato al rispetto del c.d. Prezzo Massimo. Il motivo è fondato poiché i presupposti per l'erogazione del premio in questione attengono chiaramente al raggiungimento di un certo risultato delle vendite e, per altra parte, al conseguimento di standard
“comportamentali” che attengono alla gestione, organizzazione e pulizia dell'area di servizio. Sicchè risulta evidente che non vi sia alcun nesso di corrispettività tra il rispetto del prezzo massimo da parte del Cont gestore ed il riconoscimento del premio da parte di
Col secondo motivo si duole che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che l'asserito e indimostrato sforamento del Prezzo Massimo per l'anno 2016 da parte di “é stato di una gravità tale Parte_1 da giustificare la mancata corresponsione dell'extrapremio previsto nei citati accordi collettivi reclamato dal RE in fase monitoria”. Il Giudice, in particolare, ha ritenuto che “il rispetto del prezzo Massimo legittimamente imposto da
[...] sia stato inserito in una visione sinallagmatica del rapporto tra ed il singolo RE”. CP_1 CP_1 L'appellante ribadisce che, invece, il “c.d. Bonus 4+4, oggetto del credito azionato in via monitoria da non è in alcun modo collegato o subordinato alla pattuizione della facoltà di fissazione Parte_1 del Prezzo Massimo che, invece, è causalmente collegata alla definizione dello Sconto in Fattura ossia ad Con una diversa previsione dell'Accordo . Con L'appellante deduce che l' “Accordo definisce il c.d. Prezzo Massimo nella misura del Prezzo Con Raccomandato da maggiorato di “almeno 0,012” Euro/litro per la modalità di vendita servito e di
“almeno 0,005” Euro/litro per la modalità di vendita “Fai da Te”: viene, quindi, fissato un criterio di determinazione della maggiorazione (“almeno …”) che letteralmente e per espressa volontà delle parti contraenti significa un qualunque prezzo al pubblico superiore di 0,012 €/litro (servito) o 0,005 €/litro (Fai da Te) rispetto al Prezzo Raccomandato, senza limite teorico alla maggiorazione. Con Affinché tale limite possa ritenersi determinato e perciò possa essere rispettato dal RE, vrebbe dovuto comunicare l'ammontare da essa imposto per la maggiorazione, ossia avrebbe dovuto comunicare al singolo RE (o almeno alle Associazioni di Categoria) la soglia massima di maggiorazione del Prezzo Raccomandato (o Consigliato) per ogni singolo periodo.”. Cont Lamenta, pertanto, che il Tribunale avrebbe trascurato di considerare che dai documenti di emerge chiaramente che il debba essere comunicato al RE, mentre tale comunicazione non Parte_3 v'è stata. Osserva la Corte sul punto che, anche a voler accedere alla tesi che sia necessaria la comunicazione, questo non può valere per la maggiorazione del prezzo in misura corrispondente all' “almeno 0,012” euro/litro per il “Servito” e di “almeno 0,005” euro/litro per il “Fai da te”. Ed invero, trattandosi del “minimo” della maggiorazione convenzionalmente autorizzata dall'Accordo di Colore avente efficacia tra le parti, di certo non avrebbe necessitato di comunicazione alcuna. Con Per cui, ferma restando la possibilità di di determinare il prezzo massimo anche in misura superiore, in assenza di ulteriori comunicazioni, trova comunque applicazione la maggiorazione indicata dall'Accordo. L'appellante sostiene che “Trattasi di un elemento del contratto che non può restare indeterminato o Con indeterminabile e che l'Accordo di Colore demandava alla determinazione unilaterale di purchè comunicata anticipatamente al RE.” Ma, ritiene la Corte che, tutto questo non può valere per quell'aumento minimo di cui sopra già predeterminato e stabilito convenzionalmente dalle parti. Ed il dato letterale secondo cui l'Accordo di Colore prevede l'espressa comunicazione al RE di Cont qualsivoglia c.d. Prezzo Massimo applicato da unilateralmente, senza escludere il minimo fissato pag. 12/15 dall'Accordo di Colore, non può ritenersi sufficiente a convincere del contrario posto che nel caso preso Cont in esame non v'è nulla che l' avrebbe dovuto comunicare, avendo già attribuito al gestore, si ribadisce, la facoltà di applicare quel minimo di maggiorazione predeterminato. L'appellante deduce, inoltre, la nullità delle pattuizioni dell'Accordo aventi a oggetto la fissazione di un prezzo massimo di vendita, in violazione dell'art. 2 della L. n. 287/1990. Come accertato dal Tribunale di Roma in una delle sentenze allegate agli atti, che sul punto la Corte fa propria, l'esame della questione risulta precluso ex art. 101 c.p.c., non essendo parti in causa nel presente giudizio le Associazioni firmatarie dell'Accordo – che, a detta dell'appellante, costituirebbe un'intesa illecita – nei cui confronti inevitabilmente si produrrebbero gli effetti di un'eventuale pronuncia sul punto. Inoltre, occorre considerare come nel presente giudizio la questione concernente la nullità dell'intesa sia stata sollevata secondo le caratteristiche proprie dell'azione c.d. “stand alone”, in assenza cioè di un precedente provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) che abbia accertato l'illecito. In simili ipotesi l'onere di provare la contrarietà dell'intesa al disposto dell'art. 2 L. n. 287 del 1990 incombe sulla parte che ha formulato la relativa contestazione, sia pure nell'ambito nei più ampi limiti riconosciuti dalla giurisprudenza di legittimità, che, tenuto conto “dell'asimmetria informativa esistente tra le parti nell'accesso alla prova” ha comunque posto in capo all'attore l'onere “di indicare in modo sufficientemente plausibile seri indizi dimostrativi della fattispecie denunciata come idonea ad alterare la libertà di concorrenza e a ledere il suo diritto di godere del beneficio della competizione commerciale” (Cass. Civ., Sez. I, 04/06/2015 n. 11564).
Orbene, nel caso di specie detto onere probatorio non appare essere stato adeguatamente soddisfatto. La , infatti, si è sostanzialmente limitata a produrre, a sostegno delle proprie deduzioni, Parte_1 taluni provvedimenti adottati in passato dall'AGCM e ad argomentare sulla base del loro contenuto. Tali provvedimenti, tuttavia, non risultano dirimenti in relazione al caso di specie, sia in quanto risalenti nel tempo – circostanza rilevante anche alla luce del mutato quadro normativo di riferimento – sia in quanto conclusisi senza irrogazione di sanzioni, malgrado l'istruttoria svolta. Invero, l'odierna appellante non ha svolto adeguate considerazioni in merito alla normativa europea (Regolamento CE n. 2790/1999 e Regolamento UE n. 330/2010) che – come rilevato dall'opponente – contempla, a determinate condizioni, un'esenzione dal divieto di intese per i c.d. “accordi verticali”, facendo peraltro salva la possibilità di imporre un prezzo massimo di vendita, né ha specificato le ragioni per cui, nel caso in esame, detta esenzione non risulterebbe applicabile. Ed ancora, la ha ipotizzato la sussistenza di un equilibrio collusivo teso a determinare Parte_1 una sostanziale uniformità dei prezzi praticati dalle singole Compagnie ai propri Gestori, ivi compreso il Prezzo Massimo, che sarebbe il frutto di un'intesa contraria all'art. 2 della Legge n. 287/1990. Anche sotto questo aspetto, tuttavia, l'opposta si è limitata ad allegare gli Accordi di Colore, stipulati da altre compagnie petrolifere, che prevedono anch'essi la fissazione del c.d. tramite Parte_3 maggiorazione del nella misura di 12 centesimi a litro per il servito e di 5 Parte_6 centesimi a litro per il fai da te, senza tuttavia allegare precisi elementi atti a far ritenere, anche in via indiziaria, la sussistenza di un'intesa fra le compagnie petrolifere. Inoltre, la ha richiamato Parte_1 in proposito il contenuto del provvedimento dell'AGCM n. 16370/2007, con il quale il Garante aveva avviato un'istruttoria ex art. 14 L. n. 287/1990 in relazione a comportamenti delle Compagnie Petrolifere apparentemente riconducibili ad una complessa strategia finalizzata alla collusione per la determinazione del c.d. Prezzo Consigliato. Tuttavia, esso si è concluso con la chiusura dell'istruttoria senza irrogazione di sanzioni. L'appellante non ha affatto considerato tale circostanza, né ha minimamente indicato se e in che termini i suddetti impegni sarebbero stati violati dalle Compagnie Petrolifere.
Ne deriva che, per tutte le suesposte ragioni, l'eccezione relativa alla contrarietà alla Legge n. 287/1990 delle clausole dell'Accordo concernenti la fissazione del c.d. , non può ritenersi fondata. Parte_3
Cont Lamenta, inoltre, che non abbia fornito la prova del superamento del Prezzo Massimo da parte di
. Parte_1 L'argomento è del tutto privo di pregio poiché l'onere della prova relativo all'adempimento dell'obbligazione assunta di non superare il prezzo massimo grava, in base ai noti principi generali, sulla parte obbligata e non su chi eccepisce il suo inadempimento.
pag. 13/15 Si duole, poi, che il Tribunale avrebbe trascurato di rilevare l'inosservanza della procedura di Cont contestazione da parte di che prevede, inoltre, il tentativo di conciliazione presso la Camera della
Professione. Ma anche tale motivo va respinto posto che, a fronte della sentenza gravata che, si ribadisce, ha stabilito:
“ ha ripetutamente contestato alla parte opposta lo sforamento del prezzo massimo (vedi CP_1 raccomandate del 15.7.2014 e 5.11.2014 prodotte come doc. 19, raccomandata del 14.2.2017 prodotta come doc. 11, raccomandata del 14.3.2017 prodotta come doc. 12, raccomandata del 15.6.2017 prodotta come doc. 13, raccomandata del 6.10.2017 prodotta come doc. 14) e la Parte_1 con la raccomandata del 25.3.2017 inviata ad (vedi doc. 20 prodotto da parte
[...] CP_1 opponente) non ha negato gli sforamenti compiuti del Prezzo né ha lamentato che non le Pt_3 fossero state comunicate le eventuali variazioni al rialzo del Prezzo Massimo da parte di , CP_1 rivendicando orgogliosamente la propria adesione alla linea di condotta deliberata dal sindacato di categoria di considerare inoperante la parte degli accordi collettivi relativa all'imposizione del Prezzo Massimo.”, l'appellante non ha formulato alcuna specifica censura. In particolare, non risulta sottoposto a critica specifica quanto accertato in ordine alle documentate Cont contestazioni inviate da ed alla documentazione relativa alla circostanza che la SUPERSERVICE non ha negato il superamento del prezzo massimo né ha lamentato la mancata comunicazione delle Cont variazioni del tetto. Le sole deduzioni attengono a raccomandate di el periodo antecedente all'anno 2016, il solo ad essere oggetto del giudizio. E, quindi, sono irrilevanti. Così come irrilevante è l'assunto secondo il quale le missive sarebbero state prive di allegati. Né può ritenersi rilevante, come sostiene l'appellante, il mancato tentativo di conciliazione tenuto conto della facoltatività dello stesso e di ciò che l'istituto all'uopo deputato non risulta essere stato costituito.
Con il terzo motivo, si duole che la statuizione (relativa alla fondatezza dell'eccezione d'inadempimento) sarebbe “errata e contraddittoria sia rispetto alla documentazione agli atti sia rispetto al comportamento tenuto dalla Compagnia nei confronti di ”. Parte_1 Assume che “per valutare la gravità dell'inadempimento il Tribunale avrebbe dovuto soffermarsi sull'interesse che la ha nella prestazione e le ricadute che l'asserito Parte_7 inadempimento ha sul contratto”. Con Deduce che “nel corso del procedimento innanzi al Tribunale di Roma, si sia limitata ad asserire l'esistenza di tale violazione, senza però individuare in concreto un danno – di tipo patrimoniale (quale calo di vendite) o non patrimoniale (quale danno all'immagine) riferibile al comportamento tenuto da Con
né a mai dedotto e dimostrato la gravità di tale inadempimento.” Parte_1 Sul punto appare appena il caso di osservare che non è il danno che l'inadempimento provoca né la gravità in sé dell'inadempimento a costituire il parametro di fondatezza dell'eccezione ex art. 1460 c.c., quanto, piuttosto, la buona fede di chi la solleva e, quindi, la proporzione rispetto all'inadempimento che le viene imputato. Orbene, “Per stabilire se l'eccezione di inadempimento è stata sollevata in buona fede, il giudice di merito deve verificare se la condotta della parte in concreto inadempiente ha influito sull'equilibrio sinallagmatico del contratto, avuto riguardo all'interesse della controparte, valutando la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, non già in rapporto alla rappresentazione soggettiva delle parti, bensì in relazione alla situazione oggettiva.” (Cass. 4134 del 2025). Dal punto di vista oggettivo, è di lapalissiana evidenza che, per una società che vende prodotti petroliferi al pubblico per il tramite dei gestori dei suoi impianti, il prezzo di vendita del prodotto incide in modo determinante perlomeno sulla competizione con le società concorrenti. E' persino ovvio che vendere ad un prezzo superiore comporta il rischio di essere tagliati fuori dal mercato. Sicchè, oggettivamente, l'inadempimento in discorso non è di scarsa importanza e, pertanto, incide in modo rilevante sull'equilibrio sinallagmatico. L'appellante censura, poi, la sentenza per aver considerato come corrispettive le obbligazioni per cui è causa che, viceversa, non lo sarebbero. Ritiene la Corte che la fondatezza dell'eccezione d'inadempimento non ha come presupposto il nesso di diretta corrispettività tra le due obbligazioni inadempiute (in qualche modo presunta, tenuto conto che la norma si applica solo ai contratti con prestazioni corrispettive) ma, piuttosto, come sopra rilevato, il rapporto di proporzione tra esse.
pag. 14/15 Cont L'appellante lamenta, poi, che il Tribunale non avrebbe considerato la circostanza che on avrebbe potuto legittimamente sollevare l'eccezione d'inadempimento avendo provveduto in ritardo al pagamento dell'extrapremio relativo agli anni 2014 e 2015 e non avendo provveduto a rinnovare gli Accordi di Colore come richiesto dalla L. n. 57/2001 e dalla L. n. 27/2012.
Osserva la Corte che, tuttavia, il pregresso ritardo di qualche mese non essendo mai stato contestato nel corso del rapporto contrattuale, evidentemente non è stato ritenuto rilevante dal gestore e, comunque, configura un'ipotesi di inadempimento assai lieve rispetto all'obbligazione inadempiuta dalla controparte, Cont a causa della quale non può certo escludersi che l' ossa sollevare l'eccezione di cui all'art. 1460 c.c. per cui è causa. Quanto alla mancata rinnovazione degli Accordi di Colore, la Corte esclude che possa configurare un inadempimento del contratto in essere con che non contempla un obbligo in tal senso. Parte_1 In ogni caso, sotto diverso ed autonomo profilo, osserva la Corte che la sentenza gravata ha accertato che sin dal 2014 l'odierna appellante avesse superato il prezzo massimo, così rendendosi inadempiente, prima Cont Cont che lo divenisse l' Il che esclude che da inadempiente, non potesse a sua volta eccepire l'inadempimento della controparte. La tesi propugnata nell'atto d'appello secondo la quale “il RE è tenuto al rispetto del c.d. Pt_3 solo se la compagnia adempie ad ogni suo obbligo derivante dalla contrattazione collettiva”
[...] resta nel rango delle mere allegazioni, priva di riscontro probatorio.
Con il quarto motivo l'appellante censura la sentenza che avrebbe omesso di valutare come illegittimo il
Cont recesso dell'
Cont Il motivo è infondato poiché l'eccezione sollevata dall' ben può prescindere dal suo recesso, tant'è che la sentenza gravata correttamente la qualifica come eccezione d'inadempimento e, quindi, del tutto indipendente dall'eventuale recesso. Oltretutto, stando alla tesi dell'appellante che lo ritiene illegittimo,
Cont l' a conservato il diritto a sollevare l'eccezione in discorso.
Cont Lamenta, altresì, che l non abbia seguito la procedura che prevede la contestazione dell'inadempimento al fine di consentire alla controparte di fornire eventuali giustificazioni. Ma sul punto s'è già evidenziato che il Tribunale ha accertato che le contestazioni sono state fatte.
Il quinto, sesto e settimo motivo devono ritenersi assorbiti.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: respinge l'appello; condanna la alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1 di nella misura che liquida in euro 9.000,00, oltre spese generali ed oneri di legge. CP_1 Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla legge del 24 dicembre 2012,
n.228. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17.3.2025.
Il Presidente Il Consigliere estensore pag. 15/15