TRIB
Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 24/09/2025, n. 1678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1678 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1572 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Paola Luigia Gaggiotti Presidente Rel.
Dott. Michela Benedetta Bordieri Giudice
Dott. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 5 marzo 2024, vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...] elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo Studio dell'Avv. DELLA VITE LUCIANO che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
e
(c.f. ) nato Milano il 07/08/1971 elettivamente domiciliato Parte_2 C.F._2 presso lo Studio dell'Avv. CANESTRELLI SERENA che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – SEDE
OGGETTO: Divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai SI.ri e Parte_2 Parte_1
in Caponago (MB) in data 20.9.2003;
[...]
- ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caponago (MB) di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza (Atto n. 9, Parte II, Serie A, Anno 2013);
- disporre l'affidamento condiviso dei figli minori a entrambi i genitori, con collocamento ai fini della residenza anagrafica presso la casa coniugale;
- disporre il collocamento paritetico dei figli minori presso entrambi i genitori. In particolare, salvi diversi e migliori accordi:
- durante il periodo scolastico i figli minori staranno con i genitori: a fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita da scuola e sino al lunedì mattina (nei periodi di assenza di lezioni scolastiche il giorno del venerdì inizia alle ore 8.30 e termina il lunedì alle ore 8.30).
Ai fine settimana si annettono i c.d. ponti scolastici;
- tutti i lunedì e martedì della settimana, con pernotto, i figli minori staranno con il padre dalle ore 8.30 del lunedì sino al riaccompagnamento a scuola (ovvero alle ore 8.30) del mercoledì mattina;
- tutti i mercoledì e giovedì della settimana, con pernotto, i figli minori staranno con la madre dalle ore 8.30 del mercoledì sino al riaccompagnamento a scuola (ovvero alle ore 8.30) del venerdì mattina;
- durante le vacanze scolastiche natalizie (con l'intesa di trovare di volta in volta soluzioni per garantire a entrambi i genitori almeno un festeggiamento nei giorni della Vigilia o del Natale) i figli minori staranno per la metà del tempo con entrambi i genitori, alternando di anno in anno il periodo dal primo giorno di vacanze scolastiche sino al 30 dicembre sera, con quello dal 30 dicembre sera sino alla sera del giorno antecedente la ripresa scolastica;
- durante le vacanze scolastiche pasquali ad anni alterni con entrambi i genitori;
- vacanze scolastiche estive:
* frequentazioni ordinarie durante i mesi di giugno e settembre;
* dal 1° al 15 luglio e dal 1° al 15 agosto con un genitore e dal 16 al 31 luglio e dal 16 al 31 agosto con l'altro genitore, con alternanza annuale;
- disporre l'assegnazione della casa coniugale al SI. che ne è già esclusivo proprietario. La SI.ra Pt_2
al fine di arredare il nuovo immobile potrà prelevare dalla casa coniugale il divano;
Pt_1
- disporre che al fine di concorrere al mantenimento ordinario dei figli minori e ai costi per la locazione/acquisto con mutuo della nuova abitazione ove i figli stessi abiteranno nei tempi di competenza materna, il SI. provvederà a versare alla SI.ra , entro il giorno 5 di ogni mese a far tempo Pt_2 Pt_1 dalla mensilità coincidente con il trasferimento della SI.ra nella nuova abitazione: Pt_1
* l'importo di € 450,00 mensili (€ 150,00 per ciascun figlio) rivalutabile annualmente in base agli indici Istat e ciò a titolo di concorso al mantenimento ordinario;
* l'importo di € 700,00 mensili e ciò a titolo di concorso ai costi di locazione/acquisto con mutuo di cui la SI.ra provvederà a consegnare copia del relativo contratto. Pt_1
Il SI. concorrerà inoltre al mantenimento dei figli minori: Pt_2
* riconoscendo in favore della sola SI.ra l'importo spettante per il c.d. Assegno Unico che, dunque, Pt_1 potrà essere richiesto in via esclusiva dalla stessa SI.ra ; Pt_1
* sostenendo/rimborsando il 50% delle spese c.d. straordinarie dei figli minori come da Protocollo del Tribunale di ZA (da intendersi richiamato) e con l'espressa previsione che per le spese mediche potrà essere utilizzata, ove operante, l'assicurazione lavorativa paterna i cui rimborsi spetteranno, dunque, al SI. Pt_2
- dare atto che i coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti;
- dare atto che le parti prestano sin d'ora il loro assenso al rinnovo/rilascio dei documenti validi per l'espatrio per i figli minori;
- spese legali compensate.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con sentenza del Tribunale di ZA n. 2539/2024 del 16 ottobre 2024. Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della prole, e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
così provvede: Parte_2
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
E in Caponago (MB) in data 20 settembre 2003, trascritto nel
[...] Parte_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Caponago (MB) all'Atto n. 9 parte II serie A, anno 2003. II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di CAPONAGO, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in ZA, nella Camera di ConSIlio, in data 18 settembre 2025.
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Laura Gaggiotti
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Paola Luigia Gaggiotti Presidente Rel.
Dott. Michela Benedetta Bordieri Giudice
Dott. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 5 marzo 2024, vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...] elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo Studio dell'Avv. DELLA VITE LUCIANO che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
e
(c.f. ) nato Milano il 07/08/1971 elettivamente domiciliato Parte_2 C.F._2 presso lo Studio dell'Avv. CANESTRELLI SERENA che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – SEDE
OGGETTO: Divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai SI.ri e Parte_2 Parte_1
in Caponago (MB) in data 20.9.2003;
[...]
- ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caponago (MB) di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza (Atto n. 9, Parte II, Serie A, Anno 2013);
- disporre l'affidamento condiviso dei figli minori a entrambi i genitori, con collocamento ai fini della residenza anagrafica presso la casa coniugale;
- disporre il collocamento paritetico dei figli minori presso entrambi i genitori. In particolare, salvi diversi e migliori accordi:
- durante il periodo scolastico i figli minori staranno con i genitori: a fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita da scuola e sino al lunedì mattina (nei periodi di assenza di lezioni scolastiche il giorno del venerdì inizia alle ore 8.30 e termina il lunedì alle ore 8.30).
Ai fine settimana si annettono i c.d. ponti scolastici;
- tutti i lunedì e martedì della settimana, con pernotto, i figli minori staranno con il padre dalle ore 8.30 del lunedì sino al riaccompagnamento a scuola (ovvero alle ore 8.30) del mercoledì mattina;
- tutti i mercoledì e giovedì della settimana, con pernotto, i figli minori staranno con la madre dalle ore 8.30 del mercoledì sino al riaccompagnamento a scuola (ovvero alle ore 8.30) del venerdì mattina;
- durante le vacanze scolastiche natalizie (con l'intesa di trovare di volta in volta soluzioni per garantire a entrambi i genitori almeno un festeggiamento nei giorni della Vigilia o del Natale) i figli minori staranno per la metà del tempo con entrambi i genitori, alternando di anno in anno il periodo dal primo giorno di vacanze scolastiche sino al 30 dicembre sera, con quello dal 30 dicembre sera sino alla sera del giorno antecedente la ripresa scolastica;
- durante le vacanze scolastiche pasquali ad anni alterni con entrambi i genitori;
- vacanze scolastiche estive:
* frequentazioni ordinarie durante i mesi di giugno e settembre;
* dal 1° al 15 luglio e dal 1° al 15 agosto con un genitore e dal 16 al 31 luglio e dal 16 al 31 agosto con l'altro genitore, con alternanza annuale;
- disporre l'assegnazione della casa coniugale al SI. che ne è già esclusivo proprietario. La SI.ra Pt_2
al fine di arredare il nuovo immobile potrà prelevare dalla casa coniugale il divano;
Pt_1
- disporre che al fine di concorrere al mantenimento ordinario dei figli minori e ai costi per la locazione/acquisto con mutuo della nuova abitazione ove i figli stessi abiteranno nei tempi di competenza materna, il SI. provvederà a versare alla SI.ra , entro il giorno 5 di ogni mese a far tempo Pt_2 Pt_1 dalla mensilità coincidente con il trasferimento della SI.ra nella nuova abitazione: Pt_1
* l'importo di € 450,00 mensili (€ 150,00 per ciascun figlio) rivalutabile annualmente in base agli indici Istat e ciò a titolo di concorso al mantenimento ordinario;
* l'importo di € 700,00 mensili e ciò a titolo di concorso ai costi di locazione/acquisto con mutuo di cui la SI.ra provvederà a consegnare copia del relativo contratto. Pt_1
Il SI. concorrerà inoltre al mantenimento dei figli minori: Pt_2
* riconoscendo in favore della sola SI.ra l'importo spettante per il c.d. Assegno Unico che, dunque, Pt_1 potrà essere richiesto in via esclusiva dalla stessa SI.ra ; Pt_1
* sostenendo/rimborsando il 50% delle spese c.d. straordinarie dei figli minori come da Protocollo del Tribunale di ZA (da intendersi richiamato) e con l'espressa previsione che per le spese mediche potrà essere utilizzata, ove operante, l'assicurazione lavorativa paterna i cui rimborsi spetteranno, dunque, al SI. Pt_2
- dare atto che i coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti;
- dare atto che le parti prestano sin d'ora il loro assenso al rinnovo/rilascio dei documenti validi per l'espatrio per i figli minori;
- spese legali compensate.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con sentenza del Tribunale di ZA n. 2539/2024 del 16 ottobre 2024. Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della prole, e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
così provvede: Parte_2
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
E in Caponago (MB) in data 20 settembre 2003, trascritto nel
[...] Parte_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Caponago (MB) all'Atto n. 9 parte II serie A, anno 2003. II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di CAPONAGO, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in ZA, nella Camera di ConSIlio, in data 18 settembre 2025.
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Laura Gaggiotti