Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/06/2025, n. 1860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1860 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta n. 3657/2016 R.G.
Oggetto: Prestazione d'opera intellettuale
VERTENTE
TRA
), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Adriano Tolomeo per mandato a margine dell'atto di citazione;
- ATTRICE
E
), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Angelo Galante per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;
- CONVENUTO
All'udienza dell'17/05/2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori costituiti, rassegnate nelle rispettive note di trattazione scritta, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda ha per oggetto l'accertamento e la dichiarazione di responsabilità del convenuto per essersi reso inadempiente al contratto di progettazione e direzione dei lavori concluso con l'attrice e, accertata l'esistenza di vizi
1
Parte convenuta, costituitasi in giudizio, ha contestato le avverse deduzioni e pretese, eccependo preliminarmente la decadenza dall'azione esercitata ai sensi dell'art. 1669 c.c. per il decorso del termine annuale e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda e la condanna dell'attrice al pagamento di spese e compensi anche ai sensi dell'art. 96 u.c. c.p.c.
Parte attrice ha chiesto, oltre all'ammissione delle prove orali, anche l'ammissione di c.t.u. tecnica volta ad accertare se gli atti progettuali e le planimetrie catastali redatti dall'ing. rispondessero appieno alla CP_1 situazione dei luoghi e, in caso negativo, ad indicare le procedure tecnico- amministrative da eseguire per perfezionare le pratiche, quantificando gli onorari dovuti al professionista incaricato, nonché ad accertare tutti i danni strutturali ed estetici riscontrabili sull'immobile e le opere da realizzare per il ripristino.
Con Ordinanza del 19/12/2018 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, con revoca della c.t.u. ammessa dal G.o.t., ritenuta di carattere esplorativo, oltre che suppletivo al mancato assolvimento dell'onere probatorio posto a carico di parte attrice.
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di decadenza sollevata da parte convenuta per il decorso del termine annuale previsto dall'art. 1669 c.c.
Il dettato normativo della richiamata disposizione prevede, in presenza di un vizio del suolo o di un difetto della costruzione idonei a rovinare in tutto o in parte l'immobile o in presenza di evidente pericolo di rovina o di gravi difetti presenti entro i dieci anni dal compimento dell'opera, la responsabilità dell'appaltatore a patto che la denunzia sia effettuata entro l'anno e l'azione sia promossa entro l'anno successivo dalla denunzia.
I difetti dell'opera si reputano gravi ove pregiudichino in modo grave “il normale godimento e/o la funzionalità e/o l'abitabilità della medesima [… ] purché tali da incidere negativamente e in modo considerevole sul suo godimento e da compromettere la normale utilità in relazione alla sua
2 destinazione economica e pratica, e per questo eliminabili solo con lavori di manutenzione, ancorché ordinaria, e cioè mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici” (Cass. Civ.
09/01/2020, n. 187).
Nel caso di specie, i vizi lamentati da parte attrice attribuiti al D.L. riguarderebbero prevalentemente i rivestimenti e la scelta dei materiali della scala di accesso al primo piano e del vano al piano superiore, oltre che alcuni aspetti di natura prettamente burocratica, quali il mancato collaudo statico e la non conformità delle opere realizzate con quanto assentito con il permesso di costruire, che tuttavia non ne impediscono il normale godimento e/o la funzionalità e/o l'abitabilità, attenendo al più ad aspetti estetici anziché funzionali, pertanto la domanda va inquadrata come una richiesta risarcitoria derivante da responsabilità contrattuale per la quale è prevista una prescrizione decennale.
Nel merito, parte attrice contesta all'ing. l'inadempimento di obblighi CP_1 professionali per non aver adeguatamente monitorato l'esecuzione dei lavori realizzati dalle imprese appaltatrici da cui sarebbe dipesa la presenza di vizi.
In via generale, è incontestato che l'attrice ed il professionista abbiano concluso un contratto d'opera a prestazioni intellettuali di cui all'art. 2229 c.c. con il quale l'Ing. si è obbligato verso l'attrice ad esercitare sia la CP_1 funzione di progettista che di Direttore dei Lavori, assumendo, quindi, un'obbligazione di mezzi e non di risultato (come sarebbe stato per il solo progettista), con l'impiego di risorse intellettive ed operative tese ad assicurare il risultato che il committente si aspettava di conseguire;
pertanto, la sua diligenza va valutata non con riferimento alla diligenza media, ma alla stregua della “diligentia quam in concreto” (Cass.Civ., 15/10/2023, n. 23350), nozione che ricomprende quella di perizia, intesa come “conoscenza ed attuazione delle regole tecniche proprie di una determinata professione”.
Ai fini del risarcimento occorre, dunque, accertare sia la riconducibilità dei vizi lamentati alla imperizia ravvisabile nella condotta del D.L, purché gli errori del prestatore d'opera professionale siano antecedenti necessari e sufficienti dell'evento dannoso secondo il criterio del più probabile che non, nonché
3 l'eventuale presenza di eventi interruttivi, quali il concorso del fatto colposo del creditore, idonei ad interrompere il nesso causale.
Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta non si evincono con certezza né i limiti né la durata dell'incarico professionale conferito all'ing.
, tuttavia sembrerebbe essere iniziato con l'avvio dei lavori nel settembre CP_1 del 2009 (stando a quanto ammesso dall'attrice nel corso dell'interrogatorio)
e concluso con ogni probabilità in concomitanza dell'emissione della fattura a saldo emessa dal D.L. in data 29/04/2010 (circostanza confermata dalla teste la quale ha riferito di aver cessato la collaborazione con l'ing. Tes_1 CP_1 nel giugno 2010 quando i lavori a rustico erano già conclusi), non essendo emersa alcuna prova contraria.
Per ciò che concerne la tipologia dell'opera prestata, i testi escussi, incaricati dei lavori di rifinitura quali la posa in opera della pavimentazione e l'intonacatura interna ed esterna, hanno riferito di aver avuto disposizioni direttamente dalla proprietaria (v. dichiarazioni del teste e Testimone_2 del teste ) confermando, quindi, la tesi prospettata dal Testimone_3 convenuto secondo cui l'incarico di D.L. conferito all'ing. si limitasse ai CP_1 lavori a rustico, avendo l'attrice curato personalmente tutta la fase successiva.
La stessa in fase di interrogatorio, infatti, ha ammesso di aver Parte_1 accolto i suggerimenti dell'architetta circa la scelta dei pavimenti e di aver voluto espressamente la realizzazione della pensilina, fatta realizzare da un'impresa da lei stessa direttamente contattata, circostanza confermata dalla teste la quale ha anche chiarito che l'incarico conferito all'ing. Tes_1 CP_1 fosse strettamente legato ai lavori a rustico e che l'attrice avesse disatteso i consigli del professionista in ordine alla necessità di eseguire il massetto armato prima della pavimentazione e a conclusione dei lavori a rustico.
In buona sostanza si può ragionevolmente ritenere che di fatto la Direzione dei lavori fosse gestita dall'Arch. la cui presenza sul cantiere è stata Tes_1 confermata dai testi, e non dall'Ing. , il cui incarico può ritenersi cessato CP_1 nel giugno del 2010 con l'emissione della fattura a saldo, essendo risultato assente nelle fasi successive, e che la scelta di tutte le rifiniture e delle imprese
4 che avrebbero dovuto eseguirle sia dipesa dalla sola volontà dell'attrice, che se ne è occupata personalmente.
La stessa attrice, infatti, nel corso dell'interrogatorio ha confermato di essersi rivolta personalmente all'impresa Cimino, per il tramite dell'Arch. per Tes_1
l'esecuzione dei lavori a rustico dell'immobile, all'elettricista , CP_2 all'idraulico Pascali e all'impresa che si sarebbe dovuta occupare degli Tes_3 intonaci antimuffa, facendo perfino eseguire una variazione d'opera non prevista nel progetto originario, consistita nell'allargamento del bagno superiore per inserirvi una vasca. Ha, altresì, confermato di essersi occupata personalmente della scelta dei materiali accettando i consigli dell'arch. Tes_1 da cui fu accompagnata presso il fornitore.
Alla luce delle risultanze istruttorie non è emersa la prova della riconducibilità dei vizi lamentati all'opera professionale prestata dall'ing. , attenendo al CP_1 più alle opere di rifinitura eseguite nelle fasi successive alla cessazione dell'incarico svolto dal professionista e di fatto concordate e gestite in autonomia dalla direttamente con le maestranze. Parte_1
Tutto quanto innanzi esposto, considerato l'esito del giudizio, le spese di lite, liquidate in dispositivo ex d.m. 55/2014, in ragione del valore e della complessità della controversia, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nel giudizio n. 3657/2016 R.G., così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto, che si liquidano in € 9.000,00 oltre i.v.a. e accessori come per legge.
Lecce, 10/06/2025
Il Giudice
Gianluca Fiorella
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