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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 15/03/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1055/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TIVOLI
Il Tribunale in composizione collegiale, composto dai magistrati
Dott. Michele Cappai Presidente rel. Dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice Dott. Valerio Ceccarelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 1055/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ALBANESE ROSSELLA ricorrente contro
(C.F. , contumace Controparte_1 C.F._2
resistente e con la partecipazione del PM presso il Tribunale di Tivoli parte necessaria
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da proprie note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, del 2 dicembre 2024
pagina 1 di 16
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale per richiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio che la stessa ha dedotto di avere contratto in Mentana (Roma) in data 24.04.2010, trascritto nei Registri dello Stato Civile del suddetto Comune, dell'anno 2010, atto n. 1, parte 2, S. A Vol.
2. Ha esposto:
- che dal matrimonio nascevano due figli: , nata a [...] il Persona_1
07.08.2010 e , nato a [...] il [...]; Persona_2
- che la IG.ra risiede, unitamente ai figli minori, presso l'immobile Parte_1 sito in Monterotondo (Roma) alla Via Fabio e Raffaello Giovagnoli n. 62, condotto in locazione e per il quale sostiene un canone mensile pari ad Euro 350,00;
- che la IG.ra priva di occupazione lavorativa, percepisce un modesto Parte_1 reddito di cittadinanza, pari ad Euro 498,00 mensili, appena sufficiente per sostenere il canone di locazione della abitazione in cui risiede con i minori e gli oneri derivanti dalla fornitura di elettricità, gas metano, etc;
- che il IG. è un militare ( ) presso la Controparte_1 Persona_3
Caserma “Ruffo” dei “Granatieri di Sardegna”, sita in Roma alla Via Tiburtina n. 780 e percepisce una retribuzione mensile pari a circa Euro 2.200,00, considerando 14 mensilità; lo stesso risiede in una abitazione in Monterotondo, condotta in locazione;
- che i coniugi stabilivano la dimora familiare in Posta (RI) alla Via Salaria Km 1; nel maggio del 2014, il si allontanava dalla dimora familiare CP_1 abbandonando moglie e figli e senza alcuna provvista economica sino a che, giunto il mese di settembre dello stesso anno, la IG.ra priva di ogni forma di Parte_1 sostegno per sé e per i minori, si trovava costretta a trasferirsi presso l'abitazione del padre, sita in Cittareale alla Via Tito Vespasiano n. 31; il , invece, si CP_1 alternava tra la casa dei propri genitori e la caserma dell'esercito “Ruffo” di Roma;
- che, stante la irreversibile crisi coniugale e l'atteggiamento assunto dal
, la IG.ra si rivolgeva al Tribunale di Tivoli depositando ricorso per CP_1 Parte_1 la separazione giudiziale: ricorso per la separazione giudiziale) che veniva iscritto al N.r.g. 2280/2015 ed i coniugi comparivano per la prima volta innanzi al Presidente del Tribunale di Tivoli in data 02.10.2015;
- che, in seguito, i coniugi addivenivano ad un accordo, trasformando la separazione giudiziale in consensuale, concordando le seguenti condizioni: “1. dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2. affidare i figli minori e Per_1
congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento degli stessi Per_2 presso la madre;
3. quanto al diritto di visita dei figli, i genitori manifestano la massima disponibilità, previo accordo e comunque il padre terrà i figli nei weekend a fine settimana alterni, dall'uscita di scuola del venerdì fino alla domenica sera alle ore 21:00 e comunque un pomeriggio a settimana dall'uscita di scuola fino alle ore 21:00. Durante le vacanze natalizie ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal pagina 2 di 16 30 al 6 gennaio. Nelle vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre il Venerdì dell'Angelo e viceversa. Durante le vacanze estive, i figli trascorreranno con ciascuno dei genitori due settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
4. porre a carico del IG. un assegno mensile dell'importo di Controparte_1
Euro 480,00 (quattrocentottanta) a titolo di concorso al mantenimento dei figli. I suddetti importi verranno rivalutati annualmente secondo l'indice Istat e dovranno essere corrisposti entro il giorno 5 di ogni mese fino al raggiungimento della maggiore età dei figli e della loro indipendenza economica. La IG.ra Parte_1 rinuncia al proprio mantenimento;
5. porre a carico del IG. il Controparte_1
50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche”;
- che, con provvedimento del 22.10.2015, pubblicato il 19.11.2015, il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, omologava le condizioni della separazione concordate dai coniugi;
- che dopo la separazione il adottava comportamenti contrari alle CP_1 statuizioni assunte, effettuando scarse visite ai figli, mancando di tenerli con sé anche per lunghi periodi, tanto da indurre la ricorrente a rivolgersi ai Servizi sociali e da indurre i minori a non voler frequentare il padre, nonché omettendo di versare il contributo per le esigenze di carattere straordinario dei minori e, in alcuni casi, anche quelle di natura ordinaria;
- su istanza della sig.ra pertanto il Tribunale di Rieti, con CP_1 provvedimento del 22.06.2017, ordinava al datore di lavoro di , ovvero, al CP_1
Ministero della Difesa-Comando Militare Granatieri di Sardegna – Caserma Giuseppe Ruffo Albanese, “di versare direttamente a la somma mensile di Euro Parte_1
480,00, oltre alla rivalutazione annuale secondo gli indici Istat a far tempo dal mese di novembre 2016, detraendola dalla retribuzione mensile spettante e CP_1
(…)”;
[...]
- che nei momenti trascorsi con il padre, i figli lo avvertono come indifferente, distante e, soprattutto, lo stesso non è di supporto nello svolgimento dei compiti scolastici e non si dedica ad attività di svago e ludiche con i propri figli;
- che, quanto ai figli, necessita di un sostegno e di un conforto emotivi Per_1 dovuti alla difficoltà di adattamento socio-territoriale che la affliggono;
la minore frequentava la scuola primaria in Cittareale e, in seguito all'evento sismico avvenuto in Amatrice, si è dovuta trasferire, dopo una serie di numerosi spostamenti, in Monterotondo e, dunque, presso un nuovo istituto scolastico, inserendosi in un contesto già avviato;
- , di appena 8 anni, versa in una situazione particolarmente critica: il Per_2 minore, come certificato dal T.S.M.R.E.E. di Rieti con relazione del 02.04.2020, soffre di “disturbo di linguaggio di tipo espressivo, associato a ritardo nell'apprendimento scolastico, disturbo misto della condotta e della sfera emozionale a prevalente componente ansioso-depressiva in un quadro di disagio psicosociale”. Ha chiesto, alla luce dell'atteggiamento mostrato dal padre nei confronti dei figli, l'affidamento esclusivo su questi ultimi.
pagina 3 di 16 Ha inoltre esposto che l'assegno di mantenimento concordato ai tempi della separazione è ormai inadeguato alle loro accresciute esigenze, tenuto conto dell'avanzare della loro età nonché dell'esigenza della ricorrente, successiva alla separazione, di procurarsi un'abitazione in locazione. Ha dunque chiesto l'accoglimento delle seguenti condizioni di divorzio:
“1. i minori e verranno affidati in via esclusiva alla madre e Per_1 Per_2 collocati principalmente presso la madre, attualmente presso l'abitazione sita in Monterotondo (Roma) alla Via Fabio e Raffaello Giovagnoli n. 62;
2. il padre vedrà e terrà con sé i minori un pomeriggio a settimana, dall'uscita di scuola sino alle ore 21:00, orario in cui li ricondurrà presso la dimora materna dopo averli fatti cenare;
3. il padre, inoltre, vedrà e terrà con sé i minori nei weekend, alternativamente con la madre, dal venerdì, dall'uscita di scuola, sino alle ore 21:00 della domenica, orario in cui li ricondurrà presso la dimora materna dopo averli fatti cenare;
4. in ordine alle vacanze natalizie, i minori trascorreranno con un genitore il periodo dal 23 dicembre al 29 dicembre e con l'altro genitore il periodo dal 30 dicembre al 6 gennaio, per un anno, viceversa si procederà l'anno successivo;
5. in ordine alle vacanze pasquali, i minori trascorreranno con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro genitore il giorno del Lunedì dell'Angelo, per un anno, viceversa si procederà l'anno successivo;
6. in ordine alle vacanze estive, i minori trascorreranno con il padre un periodo continuativo di due settimane (nel mese di luglio o agosto), periodo che dovrà essere comunicato alla IG.ra entro e non oltre il 30 maggio di ciascun Parte_1 anno;
7. contribuirà al mantenimento dei minori corrispondendo Controparte_1 alla IG.ra la somma mensile di Euro 600,00 (Euro 300,00 per ciascun Parte_1 figlio), da corrispondersi secondo la modalità stabilita dal Tribunale di Rieti con decreto del 22.06.2017, mediante pagamento diretto da parte del datore di lavoro, entro e non oltre il giorno 5 di ciascun mese, somma da intendersi rivalutata annualmente secondo gli indici Istat;
8. , in alternativa alla condizione di cui al punto 7), Controparte_1 corrisponderà alla IG.ra la somma mensile di Euro 490,12 (Euro 245,06 per Parte_1 ciascun figlio, corrispondente all'importo concordato in sede di separazione consensuale ma rivalutato alla attualità), da corrispondersi mediante pagamento diretto da parte del datore di lavoro come stabilito dal Tribunale di Rieti con decreto del 22.06.2017, entro e non oltre il giorno 5 di ciascun mese, somma da intendersi rivalutata annualmente secondo gli indici Istat oltre, sempre a titolo di contribuzione in favore dei minori, il 50% del canone di locazione sostenuto dalla IG.ra Parte_1 per la locazione dell'immobile in cui risiedono i minori (Euro 175,00), dunque, complessivamente, la somma di Euro 665,12 (Euro 490,12 + Euro 175);
9. gli assegni familiari percepiti dal per i figli minori dovranno essere CP_1 corrisposti alla IG.ra nella sua qualità di genitore collocatario, entro il Parte_1 giorno 5 di ciascun mese e secondo le modalità previste per il versamento diretto dell'assegno di mantenimento da parte del datore di lavoro;
pagina 4 di 16 10. le parti condivideranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie che occorreranno per i minori, secondo le previsioni di cui al Protocollo Spese Straordinarie di Tivoli (cfr. doc. sub 18: Protocollo spese straordinarie Tivoli)”. Nelle more della celebrazione dell'udienza presidenziale, la ricorrente ha depositato “ricorso incidentale ex art. 333 c.c.” rappresentando che il dal CP_1
21-23 maggio 2021 non tiene con sé i figli da diverso tempo ormai, non se ne occupa in alcun modo, non si interessa neppure della loro vita quotidiana, né delle attività scolastiche e ludiche che gli stessi svolgono. Inoltre lo stesso si è reso autore di gravi offese nei riguardi della ricorrente, arrivando ad augurarne la morte nel corso di una conversazione telefonica con la figlia . Inoltre ha inviato una Per_1 serie di messaggi ingiuriosi alla ricorrente. Il resistente non si è costituito ma all'udienza del 14 marzo 2022 è comparso personalmente. Con ordinanza del 20 giugno 2022 il Presidente ha così disposto in via temporanea ed urgente:
“Ritenuto, quanto all'affidamento dei minori, di non disporre nella presente sede l'affidamento esclusivo;
sebbene infatti il padre abbia prestato il consenso, tale dichiarazione è stata formulata dinanzi al presidente f.f. con l'intento conciliativo di trovare un'intesa con la coniuge sulle condizioni di divorzio;
tuttavia, nella presente fase, non si ravvisano i presupposti che impongono il superamento della regola prevista dall'art. 337ter c.c. essendo emerso che, nella evidente conflittualità tra i genitori, il padre frequenta i figli e non è estraneo al loro accudimento;
se tale conflittualità sia tale da essere ostativa ad una coerente gestione degli interessi dei figli, non è circostanza emersa nella presente sede;
Quanto al collocamento e alle modalità di visita, si ritiene in questa sede confermare quanto già previsto in sede di seprazione, con collocamento dei minori dunque presso la madre e le seguenti modalità di visita:
1)previo accordo e comunque il padre terrà i figli nei weekend a fine settimana alterni, dall'uscita di scuola del venerdì fino alla domenica sera alle ore 21:00 e comunque un pomeriggio a settimana dall'uscita di scuola fino alle ore 21:00.
2)Durante le vacanze natalizie ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 al 6 gennaio. Nelle vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre il Venerdì dell'Angelo e viceversa. Durante le vacanze estive, i figli trascorreranno con ciascuno dei genitori due settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno Tenuto conto delle dichiarazioni rese dalle parti e della disponibilità manifestata dal padre ad aumentare il contributo al mantenimento dei figli, attualmente previsto nella misura di 480 euro mensili, di ulteriori 100 euro, si dispone un contributo di 600 euro mensili (300 euro per ciascun figlio) e, preso atto che attualmente tale contributo è versato dal datore di lavoro (come da documentazione versata in atti), l'obbligo di corresponsione viene mantenuto nella medesima modalità; Si ritiene nella presente sede di rigettare la domanda avanzata ex art. 333 c.c., considerato che entrambe le parti hanno dichiarato in udienza che il padre frequenta pagina 5 di 16 i figli con regolarità e che i messaggi versati in atti esprimono una aggressività non solo da parte del resistente, il quale fa ricorso a un linguaggio talvolta minaccioso, puntualmente ripotato dal difensore della ricorrente, ma parzialmente anche da parte di quest'ultima (“…per portarlo da quell'ubriacona di tua madre? Tu portali e io vado sotto casa sua…le cazzate che dici… sei tu che lo stai facendo con l'ex di tuo fratello fai schifo…). Quanto alla richiesta autorizzazione allo spostamento di residenza dei minori nel comune di Morena, si osserva che il tribunale è competente laddove sia provato o, quantomeno, allegato, il mancato consenso dell'altro genitore, cosa che nel caso specifico non è avvenuta.
P.Q.M.
- Conferma, relativamente ai figli minori , nata a [...] il Persona_1
07.08.2010 e , nato a [...] il [...], le determinazioni Persona_2 assunte in sede di separazione in punto di affidamento, collocamento e modalità di frequentazione;
- Pone a carico del padre (c.f. un Controparte_1 C.F._2 contributo al mantenimento ordinario dei figli nella misura di 600 euro mensili (300 euro per ciascun figlio) da versare alla madre collocataria, oltre 50% delle spese straordinarie;
- Visto l'art. 156 c.c., ordina al Ministero della Difesa - Comando Militare Granatieri di Sardegna Caserma Giuseppe Ruffo Albanese di versare direttamente a
(c.f. ) la somma mensile di € 600, oltre alla Parte_1 C.F._1 rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, detraendola dalla retribuzione mensile spettante a;
Controparte_1
- Rigetta il ricoros presentato ex art. 333 c.c.”. Intrapresa la fase di istruzione del giudizio, sulla richiesta della parte ricorrente è stata pronunciata sentenza in ordine allo status, dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, e sono stati concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.. All'udienza del 18 ottobre 2023 il Giudice istruttore ha dato atto della mancata comparizione della parte resistente per rendere l'interrogatorio formale. Sono state dunque assunte le testimonianze dei genitori del resistente, sigg.ri Persona_4
e . Persona_5
All'udienza del 22 novembre 2023 è stata disposta l'audizione dei minori Per_1
e . All'esito il Giudice ha disposto accertamenti di polizia tributaria a carico Per_2 delle parti nonché nominato consulente tecnico d'ufficio per la valutazione della capacità genitoriale delle parti. Con provvedimento assunto all'esito della medesima udienza, il Giudice, sulla richiesta della parte ricorrente ha, a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale in data 17 giugno 2022, disposto:
- l'affidamento esclusivo dei minori e alla madre Per_1 ON
, con il potere di assumere tutte le decisioni per i minori, incluse quelle Parte_1 di maggiore interesse (affidamento super-esclusivo);
pagina 6 di 16 - che gli incontri padre – figli potranno avvenire un pomeriggio alla settimana, da individuarsi a cura del Servizio Sociale del Comune di Monterotondo, dall'uscita di scuola sino alle ore 18:00, alla presenza di un operatore del Servizio Sociale. Il Servizio Sociale provvederà a relazionare il Tribunale in ordine all'andamento degli incontri, con cadenza trimestrale. All'udienza del 2 dicembre 2024 la parte ricorrente ha precisato le conclusioni e il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, con termini come da art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
Tanto premesso, deve in primo luogo darsi atto della già avvenuta cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti. Quanto alle condizioni del divorzio, in particolare con riferimento alle questioni attinenti all'affidamento dei figli, al loro collocamento ed al regime di frequentazione con il genitore non collocatario, devono essere recepite in questa sede le indicazioni provenienti dalla consulenza tecnica d'ufficio disposta nel corso del giudizio, la quale invero ha fotografato una situazione di particolare complessità dei rapporti tra le parti e tra il padre ed i propri figli, che già era emersa nel corso dell'attività istruttoria compiuta, caratterizzata, in particolare, dall'evidente risentimento espresso dai figli nei riguardi della figura paterna, nonché dalla stessa ammissione da parte dei genitori del resistente, ascoltati quali testimoni, circa le manchevolezze del padre nei riguardi dei propri figli. L'elaborato di consulenza tecnica, il quale appare caratterizzato da passaggi argomentativi logici nella loro successione, oltre che da conclusioni coerenti con le premesse e pienamente condivisibili, nonché dal confronto della CTU nominata con psicologi della che hanno in carico la ricorrente ed i figli, oltre che con Parte_2 gli insegnanti di questi ultimi, con i nonni e con i Servizi sociali, giunge alle seguenti conclusioni:
“a) Alla luce di quanto letto dai documenti, da quanto è emerso dai colloqui e dai test emerge per la sig.ra un livello intellettivo nella norma ma con Parte_1 scarsi interessi, la donna tende a concentrarsi sugli elementi e sui particolari meno importanti per trarre conclusioni non sempre funzionali, con il rischio di risultare persecutoria su determinate circostanze e non comprenderne pienamente il senso delle situazioni e delle motivazioni. Infatti la mentalizzazione appare ambivalente, con oscillazione tra momenti di attività e momenti di passività: la capacità riflessiva evidenzia uno scarso rendimento e un'insicurezza personale legata ad una bassa integrazione delle energie psicoaffettive nella struttura di personalità. L'adattamento appare superficialmente adeguato sul piano sociale, vista la capacità di riconoscere stereotipi e le convenzioni sociali, ma nei momenti di insicurezza personale, può sperimentare una distanza da un vero e proprio senso di vicinanza con l'esterno e l'altro.
pagina 7 di 16 La donna tende ad avere scarsa fiducia nelle proprie capacità di tollerare e affrontare gli eventi stressanti, temendo di non avere risorse sufficienti per gestirne le conseguenze. La sua capacità di concettualizzare i problemi appare compromessa, così come lo sono le difese che può opporre nei confronti dei propri conflitti emotivi. Si nota immaturità affettiva, dipendenza e desiderio di approvazione le manca il senso di appartenenza e il supporto emotivo, vive quindi sfumate difficoltà in vari ambiti di vita che coinvolgono la sfera affettivo-relazionale. In considerazione della mentalizzazione non funzionale, si possono evidenziare dei comportamenti poco stabili e poco anticipabili, gestiti su base impulsiva, anche se potrebbe emergere in lei un desiderio di accettazione sociale che la può sostenere nell'adesione ad una progettualità di aiuto. È presente un'impulsività comportamentale su base ansiosa, che non le consente di affrontare in maniera appropriata le singole difficoltà, producendo soluzioni che poco tengono in considerazione delle conseguenze e del contesto. In sintesi dai test non emergono elementi di psicopatologia. Sono evidenziabili delle difficoltà personologiche legate ad una difficile comprensione della realtà circostante e ad aspetti di immaturità e dipendenza affettiva, che possono condizionare l'assetto decisionale e comportamentale della signora. Per la signora si ritiene utile e indispensabile che la perizianda inizi un Parte_1 percorso di psicoterapia individuale al fine di favorire una migliore integrazione fra le componenti intellettive e quelle affettive, attualmente disgiunte, nonché lo sviluppo di competenze interpersonali meno egocentriche di quelle attuali. Il sig. si è reso disponibile agli incontri con l'obiettivo di Controparte_1 mostrare il distanziamento dalle droghe e la possibilità di vedere i suoi figli da vicino. Al momento delle osservazioni peritali il soggetto mostra di aver raggiunto un compenso psichico a tratti sufficiente (MMPI-2 nella norma), se da una parte il signore si è dato da fare cercando e svolgendo diversi impieghi, dall'altra ha manifestato alternanza nel mantenere l'adesione ai rapporti protetti con i figli, che si sarebbero dovuti svolgere con regolarità a cadenza quindicennale. Durante i colloqui il sig. comprende di vivere ancora gli strascichi dei traumi derivanti dalle CP_1 guerre cui ha partecipato come soldato in gradi, in gennaio 2024 si dimette dall'esercito, nelle more della CTU riferisce di essere stato richiamato a visita dall'esercito e prossimamente verrà riassunto con assegnazione di impiego civile, dunque non più operativo. I traumi subiti, “con la T maiuscola” incidono profondamente sulla qualità di vita, nel caso specifico la struttura di personalità del sig. risulta disadattiva, instabile nel tempo tanto da vivere costante CP_1 disagio e menomazione poiché egli è regolarmente pervaso di flashback di traumi e situazioni violente a cui è sopravvissuto. Nel caso del periziando, pur non avendo potuto fare riferimento ad un indagine psicodiagnostica si può osservare, essendosi nel passato manifestata la componente di impulsività, utilizzo delle droghe, la difficoltà di stare dentro le regole (ad esempio si è proposto di effettuare analisi cliniche che attestassero l'esclusione di uso di droghe, ma di fatto non le ha eseguite, ha aderito a sottoporsi ai test con la dott.ssa ma di fatto non li ha effettuati), nonostante la volontà di essere presente Per_7
pagina 8 di 16 nella vita dei figli, vi è il rischio consistente che il soggetto possa incorrere in ulteriori fasi di alterazione psichica se non adeguatamente seguito in maniera costante da figure specialistiche, si ritiene doveroso segnalare la necessità di suggerire la presenza di un sostegno specialistico nella fase di costruzione e consolidamento della relazione con i figli, che attualmente è stata sospesa, oltre quello già attivato degli incontri protetti. b) ha 13 anni, è seguita dal TSMREE di Monterotondo, ha una Persona_1 diagnosi di Disturbo della sfera emozionale con tratti ansiosi - depressivi e atti di autolesionismo, in presenza di un Disturbo specifico della lettura e un disturbo specifico della scrittura e fragilità nell'area del calcolo. La ragazza necessita inoltre di intraprendere, quanto prima un percorso psicoterapeutico individuale, si apprende dagli ultimi contatti con i Servizi che è stata presa in carico dal distretto di appartenenza. Parte La situazione di è delicata, la valutazione della indica la Persona_2 presenza di una disabilità intellettiva con lieve caduta dell'attenzione, disturbo evolutivo misto non specificato e disturbo ansioso depressivo. Anche per si Per_2 suggerisce il continuo della presa in carico del TSMREE e educativa domiciliare di cui il minore ha beneficiato. La relazione tra la signora e è caratterizzata da un rapporto Parte_1 Per_1 basato sul dialogo ma poco contenitivo, come se fossero delle amiche, la signora negli anni grazie al supporto dell'educativa domiciliare è riuscita meglio a coordinare le regole e i confini del rapporto con la figlia ma a causa delle difficoltà emotive della ragazza e per via delle limitazioni personologiche della mamma quest'ultima non riesce a gestire la figlia. Il rapporto tra la signora e è affettivo e lineare, il minore tende a Per_2 soddisfare il pensiero della madre in toto, per adesso il ragazzino è calmo, poco richiedente e attento a compiacere e soddisfare la madre, ne è la prova che quando la signora ha riallacciato i rapporti con il sig. , per accogliere la proposta CP_1 della casa ad uso gratuito, si è riavvicinato al padre ricercando la di lui Per_2 vicinanza e presenza. Il sig. vive a Roma con la sua compagna e il figlio di lei, il servizio di CP_1
Spazio Neutro ha preso in carico la situazione dei minori a febbraio 2024, prima di dare inizio agli incontri padre - minori come richiesto dal Tribunale sono stati effettuati gli incontri di conoscenza degli adulti, poi gli incontri protetti. ha Per_2 dichiarato la sua indisponibilità ad incontrare il padre pur mostrando un atteggiamento di apertura e disponibilità nei confronti degli operatori mentre Per_1 al contrario ha manifestato sin da subito al volontà di incontrare li padre, il primo incontro padre - figlia è stato molto intenso ed emozionante, entrambi hanno pianto nel rivedersi, si sono abbracciati a lungo. Il sig. ha portato dei regali per CP_1 entrambi i figli e nonostante l'assenza di , i successivi incontri pur Per_2 svolgendosi in un clima di forte coinvolgimento emotivo non sono mancati situazioni in cui la minore ha manifestato verbalizzato al padre un forte risentimento incolpandolo della sua poca presenza e assenza di responsabilità nei confronti dei pagina 9 di 16 figli. Negli incontri successivi si sono registrate notevoli difficoltà nel mantenere una regolarità e il rispetto del calendario previsto. La signora assieme ai figli a seguito di uno sfratto esecutivo ha lasciato Parte_1
l'abitazione (maggio 2024) che era in sua locazione creando un discreto disagio nella vita dei figli per le incertezze concettuali e organizzative che la stessa crea e distrugge in un tempo estremamente limitato. Dopo molti mesi in cui era consapevolmente a conoscenza dello sfratto, la signora si è mostrata inerme, varie le insicurezze circa il nuovo alloggio: in maggio 2024 ha rifiutato l'alloggio alla casa popolare di Monterotondo offerta dai Servizi pensando di pretendere di meglio, poi accetta la casa a titolo gratuito da parte della compagna del sig. , nei CP_1 giorni a seguire si fa aiutare nello sfratto dagli ex suoceri, permette la frequentazione libera dei figli con i nonni paterni ed il padre, ma tre giorni dopo rifiuta la casa a Roma e non comunica la sua scelta, decide di trasferirsi in un altro paese (a seguito di una conoscenza superficiale) non considerando la difficoltà per un ulteriore adattamento dei figli, a seguire va a vivere assieme ai figli in un b&b. I servizi Sociali intervengono a sostegno dei minori. Nel fine giugno 2024 madre e minori sono stati inseriti in una casa di semi-autonomia dell'Ass. La Casa delle Case di Monterotondo, per giorni 15, in quanto dopo lo sfratto subito la sig.ra non era riuscita a trovare alloggi in affitto. Grazie alla messa a disposizione Parte_1 da parte dell' che gestisce gli alloggi edilizia popolare, di appartamento per CP_2 attivare inserimenti di famiglie in Co-housing, il nucleo madre-figli sono stati inseriti in progetto di Co-housing ancora in essere, di cui si allega copia, e con il mantenimento di tutti i servizi già attivati a beneficio dei minori, quali , Per_8 frequenza Centro diurno minori e progetto Per_9
I Servizi stanno monitorando la situazione della coabitazione da vicino. La ha manifestato ambivalenza e pretese da parte dei Servizi, si è Parte_1 posta in una posizione di dipendenza manifestando la grave incapacità a comprendere e pianificare il suo operato, che si sarebbe poi riverberato sui figli. Solo apparentemente mostra e capacità supportive ma a livello empatico è scarsa, non è sufficientemente contenitiva nei confronti dei figli non riuscendo a modulare i propri interventi in maniera empatica né costruttiva perché molto spesso non comprende le loro esigenze e talvolta proietta i suoi pensieri ritenendo idiosincratici a quelli dei figli. La relazione madre-figli risulta solo a tratti sintonica, caratterizzata da uno superficiale livello di vicinanza. Il signor pur mostrandosi volenteroso di avvicinarsi ai figli CP_1 partecipando agli incontri protetti è mancato in costanza a mantenere a cadenza regolare degli appuntamenti, si è mostrato generoso e disponibile a stare accanto ai figli proponendo una abitazione a Roma. In questo periodo di sfratto - accoglienza – riorganizzazione della vita abitativa dei figli il sig. ha accolto prima CP_1
l'adesione della ad un cambiamento abitativo poi nuovamente il progetto è Parte_1 naufragato a causa del cambio repentino di rotta della signora, in quei giorni di vicinanza – riparo – cambiamento egli non si è attenuto alla regola della gestione della comunicazione imposta dal Tribunale (nell'ultimo fine settimana di maggio 2024), fino poi ad arrivare ai primi di giugno, periodo nel quale hai incontrato i figli pagina 10 di 16 liberamente nel paese, su richiesta dei ragazzi, in Castel Chiodato ove i minori erano accolti dai nonni nei giorni dopo lo sfratto, e ha avuto con i figli un contatto affettivo divertente e tenero. Nei giorni in cui padre e figli si sono incontrati liberamente l'accostamento è stato favorito dal riavvicinamento tra i genitori che concordavano l'uso frutto di una abitazione a titolo gratuito per la madre e i figli a Roma, situazione svalutata dalla signora nei giorni successivi. Va evidenziato che le difficoltà affrontate dal nucleo in quel periodo e le dinamiche presenti nelle relazioni tra gli adulti hanno molto probabilmente interferito con il regolare andamento degli incontri padre- figli. A conferma di ciò va detto che l'unico incontro con il padre a cui era presente è coinciso con il Per_2 breve periodo, in cui i rapporti tra i genitori erano più distesi, in quanto la IGnora aveva ricevuto dall'ex marito e dalla attuale compagna dello stesso la Parte_1 disponibilità a trasferirsi dopo lo sfratto in un alloggio di proprietà di quest'ultima. Dopo pochi giorni di apparente calma la madre dei minori ha comunicato alla scrivente che la situazione era nuovamente cambiata con la ripresa di recriminazioni ed accuse reciproche. L'incontro con il sig. e i figli è cessato con l'intervento severo da CP_1 parte della signora che prima ha aderito affinché i figli vedessero il padre e Parte_1
a seguire denunciato, la denuncia da parte della signora all'ex marito di non Parte_1 aver rispettato i limiti della comunicazione imposti dal Giudice, ovvero gli incontri protetti, ciononostante i minori non correvano nessun pericolo se non quello di godere di una giornata assieme al padre e alla di lui famiglia. c) e sono bisognosi di avere il padre accanto, il loro rapporto Per_2 Per_1 va ripristinato e protetto dalle inferenze della signora che è ambivalente e Parte_1 mina il rapporto tra il padre e i figli. Per via delle difficoltà a mantenere il focus delle azioni, e soprattutto la conseguenza di queste ultime, la signora manifesta difficoltà personologiche Parte_1 legate ad una difficile comprensione della realtà circostante e ad aspetti di immaturità, e dipendenza affettiva, che inficiano tanto gli aspetti decisionali che comportamentali della stessa. Il sig. è incostante e non sa comprendere quanto la sua assenza infici CP_1 la stabilità dei figli, non ha avuto chiaro quanto i figli avessero incontrato delle serie difficoltà, al contempo anche la vicinanza del padre va guidata poiché i minori hanno necessità di stabilità emotiva e relazionale che egli non sa garantire. d) Secondo la scrivente nessuno dei genitori è sufficientemente garante nei riguardi dei figli di mantenere un rapporto equilibrato. Il loro è un funzionamento alternato, la signora si agita e va in allarme Parte_1 allorquando il padre si avvicina ai figli e agisce in maniera impulsiva, disorientando i figli, fatica a gestire le emozioni e la priorità dei suoi interventi. Si suggerisce vivamente che la signora sia presa in carico dal servizio Parte_1
Sanitario pubblico affinché la stessa possa costruire e riceve un sostegno strutturale in considerazione del ruolo esclusivo che la stessa attualmente ha, funzionando da genitore unico nella vita dei figli, in considerazione dell'allontanamento dei minori dal padre.
pagina 11 di 16 Il sig. reclama il suo ruolo ma di fatto funziona a intermittenza non CP_1 comprendendo sino in fondo le innumerevoli difficoltà emotive e cognitive vissute dai minori, della loro vita e delle difficoltà dei figli conosce poco e non è ancora riuscito a costruire una continuità che invece sarebbe necessaria per stabilizzare e rassicurare i figli. La periziata non è in grado di garantire il rapporto tra i minori e il ramo materno …. e) Il nucleo familiare madre e figli attualmente godono di innumerevoli sostegni da parte dei Servizi Sociali, si suggerisce pertanto di procedere come segue:
- Stabilire l'affido ai Servizi Sociali di Monterotondo,
- mantenere i servizi già attivati quali , la frequenza al Centro diurno Per_8 per i minori e il progetto Per_9
- è stata presa in carico dal TSMREE competente per territorio, si Per_1 suggerisce di attivare un percorso specifico psicologico presso il servizio sanitario pubblico, adatto ad affrontare le problematiche emerse (disturbi alimentari e autolesionismo).
- Confermare le attuali condizioni di frequentazione padre-figli (incontri protetti), con l'ausilio della cooperativa Iskra, integrando quando verrà reputato utile, alla presenza di un Educatore del Servizio Pubblico di zona, per programmare gli incontri all'esterno della struttura tra il padre e i figli.
- Richiedere alle strutture interessate di relazionale sul caso con frequenza almeno bimestrale. f) Per la minore si ritiene fondamentale il sostegno psicologico Persona_1 per prevenire la strutturazione di un disturbo maggiormente radicato e al comparsa di una sintomatologia maggiormente invalidante. Si ritiene inoltre utile far affiancare al ragazza da un tutor degli apprendimenti. Si suggerisce inoltre di proseguire con l'intervento educativo domiciliare. Attualmente il nucleo familiare ha ricevuto innumerevoli aiuti da parte degli operatori dei servizi ciononostante persistono diverse difficoltà”. Ritiene il Collegio che le conclusioni della CTU, le quali si basano su valutazioni compiute lungo un arco temporale di circa 9 mesi, nel corso del quale la consulente ha potuto osservare le dinamiche dei rapporti tra le parti e tra queste ed i figli, meritino di essere interamente recepite. Non appaiono persuasive le contestazioni mosse agli esiti della CTU dalla parte ricorrente, rispetto all'indicazione dell'opportunità dell'affidamento dei minori al Servizio Sociale. Sul punto deve osservarsi che la stessa CTU contiene una ampia replica alle osservazioni della parte ricorrente, alla quale occorre richiamarsi. La consulente ha invero messo in rilievo le insufficienze non solo del resistente, ma anche della ricorrente, a svolgere adeguatamente le funzioni di affidataria dei figli, essendo la stessa risultata assorbita dalle dinamiche conflittuali con il CP_1 ed incapace di interpretare il bisogno di stabilità dei figli nella già difficile relazione intrattenuta con il padre.
pagina 12 di 16 Particolarmente significativo, ad avviso del CTU e del Collegio, è l'atteggiamento di sottovalutazione assunto dalla rispetto ad un evento Parte_1 fortemente destabilizzante per i minori, quale è stato l'esecuzione dello sfratto dalla propria abitazione, avvenuto proprio nel corso dello svolgimento della CTU. Evento ancor più destabilizzante per minori che già hanno subito diversi altri traumi, anche analoghi, in età infantile, come quando hanno dovuto abbandonare l'abitazione nella quale si erano stabiliti in quanto distrutta dal terremoto del 2016, per poi alloggiare per un significativo periodo in albergo San Benedetto del Tronto, prima di stabilirsi a Monterotondo. La ricorrente non ha mostrato di avere progettato alcuna soluzione pur nell'approssimarsi di un evento importante come lo sfratto. In seguito, ha rifiutato ingiustificatamente un alloggio di edilizia popolare fino a trovarsi a dover accettare l'aiuto che le aveva proposto il che le aveva offerto una soluzione Per_6 abitativa, salvo poi avere un totale ripensamento, opponendosi alla libera frequentazione del padre con i figli, in seguito recandosi presso un b&b e poi, solo grazie all'intervento del Servizio Sociale, venendo inserita in una casa di semi autonomia e l'inserimento in un progetto di cohousing. Non può seguirsi la parte ricorrente allorché lamenta che i test psicodiagnostici siano stati eseguiti solo sulla e non sul , che a tanto si è opposto. Parte_1 CP_1
Pur potendo le valutazioni compiute dalla CTU potersi ritenere maggiormente complete con riferimento alla rispetto a quelle svolte con riferimento al Parte_1
, deve rilevarsi che la consulente ha dato atto dell'inidoneità di entrambe le CP_1 parti all'affidamento dei minori, senza cioè riconoscere alcuna posizione di favore nei riguardi del per effetto della mancata somministrazione dei test. Anche il CP_1
, pur in assenza di somministrazione dei test, è stato infatti ritenuto CP_1 inidoneo all'affidamento dei figli, oltre a subire significative limitazioni nell'esercizio del diritto di frequentazione dei figli. Si deve allora, conformemente alla soluzione indicata nella CTU, disporre l'affidamento dei minori al Servizio Sociale. I minori potranno continuare ad essere collocati presso la ricorrente, la quale, del resto, ha mostrato di non fargli mancare la sua assistenza materiale. In conformità alle indicazioni della CTU, che evidenzia l'essenzialità per i minori di mantenere un rapporto che sia quanto più significativo con il padre, il regime di frequentazione dovrà rimanere quello stabilito nell'ordinanza assunta in data 22 novembre 2023. Si deve prevedere sin da ora che gli incontri possano avvenire dapprima all'esterno alla presenza di un educatore del Servizio Pubblico di zona, per poi, in una fase ancora successiva, essere liberalizzati, senza necessità della presenza di terze persone. Ritiene il Collegio che sia opportuno nominare, con correlativa riduzione dell'ambito della responsabilità genitoriale, un curatore speciale con poteri sostanziali, figura che trova attuale riconoscimento normativo nell'art. 473bis.7 c.p.c. ma che è suscettibile di trovare ingresso in via interpretativa, in quanto pagina 13 di 16 comunque desumibile anche dal quadro normativo precedente, anche in giudizi instaurati anteriormente all'entrata in vigore della riforma Cartabia. Il curatore speciale nominato potrà coadiuvare il Servizio sociale affidatario ed allo stesso viene a tale scopo espressamente attribuito il potere di assumere nell'interesse dei minori, a seconda dell'andamento degli incontri tra questi ultimi ed il padre, la scelta in ordine alla possibile modifica delle attuali modalità, protette, di esercizio del diritto di frequentazione, ovvero di stabilire se e quando gli incontri potranno avvenire all'esterno e/o in assenza di un operatore. Deve essere confermata la presa in carico da parte del TSMREE competente per territorio dei minori e , con indicazione nel senso dell'attivazione Per_1 Per_2 di un percorso specifico psicologico in favore di presso il servizio sanitario Per_1 pubblico, adatto ad affrontare le problematiche emerse (disturbi alimentari e autolesionismo). Anche in ordine a tale aspetto, ovvero per quanto riguarda le scelte nell'apprestamento delle più funzionali terapie per i minori, si rende opportuno attribuire specifici poteri sostanziali al curatore speciale nominato. In ogni caso il Servizio Sociale riferirà periodicamente, con cadenza trimestrale, al Giudice Tutelare cui per tale ragione gli atti sono trasmessi affinché possa esercitare il proprio potere di vigilanza sulle modalità di attuazione delle condizioni di affidamento. Le parti sono invitate, in conformità alle indicazioni provenienti dalla CTU, a intraprendere un percorso di psicoterapia individuale rivolto allo sviluppo delle competenze interpersonali con l'obiettivo dell'accrescimento della capacità genitoriale e della riduzione della reciproca conflittualità. In ordine agli aspetti economici del divorzio, devono essere confermate le statuizioni di cui all'ordinanza presidenziale del presente giudizio, non essendo rispetto a tale epoca risultate variazioni nel rapporto tra la situazione reddituale riferibile a ciascuna delle parti, su cui pure hanno fatto luce le indagini delegate nel corso del giudizio alla polizia tributaria. D'altra parte è emerso dalle dichiarazioni rese dal alla CTU nominata CP_1 nel presente giudizio che quest'ultimo, pur dimessosi nel gennaio 2024 dall'esercito, ha continuato a lavorare a nero e che in ogni caso è stato richiamato a visita dall'esercito e prossimamente verrà riassunto con assegnazione di impiego civile, dunque non più operativo. Dal che, deve ritenersi, deriva l'invarianza della condizione reddituale allo stesso riferibile. Deve essere confermato, alla luce delle inadempienze di cui il si è reso responsabile nel versamento dell'assegno CP_1 di mantenimento verso i figli (per cui già il Giudice istruttore ha trasmesso gli atti all'Ufficio di Procura in sede, senza che sia per l'effetto necessario provvedere nuovamente in tal senso), l'obbligo del versamento diretto dell'assegno di mantenimento da parte del datore di lavoro. La particolarità degli interessi dedotti nel giudizio, la soccombenza parziale dell'unica parte costituita, costituiscono ragioni tali da rendere opportuna la mancata previsione della refusione delle spese di lite a carico della parte che non si è costituita.
pagina 14 di 16 Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste a carico di entrambe le parti in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza o eccezione respinta e disattesa, così dispone:
1) dà atto della già avvenuta pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, per effetto di sentenza non definitiva pronunciata nel presente giudizio in data 4/7-11-2022;
2) dispone l'affidamento al Servizio Sociale del Comune di Monterotondo dei minori e;
Per_1 Persona_2
3) dispone che gli stessi siano collocati presso la madre Parte_1
4) conferma quanto stabilito nell'ordinanza assunta in data 22 novembre 2023, secondo cui il padre potrà tenere con sé i figli un pomeriggio alla settimana, da individuarsi a cura del Servizio Sociale del Comune di Monterotondo, dall'uscita di scuola sino alle ore 18:00, alla presenza di un operatore del Servizio Sociale;
5) nomina curatore speciale dei minori e l'avv. Per_1 Persona_2
Pamela Panattoni, invitandola alla collaborazione con il Servizio sociale affidatario ed i genitori e conferendole in particolare i seguenti poteri sostanziali:
- il potere di assumere nell'interesse dei minori, a seconda dell'andamento degli incontri tra questi ultimi ed il padre, la scelta in ordine alla possibile modifica delle attuali modalità, protette, di esercizio del diritto di frequentazione, ovvero di stabilire se e quando gli incontri potranno avvenire all'esterno e/o in assenza di un operatore;
- il potere di assumere, nell'interesse dei minori, le scelte in ordine al più funzionale percorso di terapia presso il TSMREE che li ha in carico, con particolare riferimento alle problematiche di disturbo alimentare e autolesionismo della minore;
Per_1
6) dispone che gli atti del presente giudizio siano trasmessi al Giudice Tutelare in sede, onde consentire a quest'ultimo lo svolgimento di compiti di vigilanza sul corretto adempimento delle condizioni di affidamento e di frequentazione padre-figli. A tal fine il Servizio sociale affidatario provvederà a trasmettere al Giudice tutelare con cadenza trimestrale relazione in ordine all'andamento degli incontri tra il padre ed i figli;
7) invita le parti, in conformità alle indicazioni provenienti dalla CTU, a intraprendere un percorso di psicoterapia individuale rivolto allo sviluppo delle competenze interpersonali con l'obiettivo dell'accrescimento della capacità genitoriale e della riduzione della conflittualità reciproca;
8) conferma le statuizioni di carattere patrimoniale assunte con l'ordinanza presidenziale del presente giudizio, laddove viene posto a carico del padre CP_1
un contributo al mantenimento ordinario dei figli nella misura di 600 euro
[...] mensili (300 euro per ciascun figlio) da versare alla madre collocataria, oltre 50% delle spese straordinarie, con ordine al Ministero della Difesa - Comando Militare
pagina 15 di 16 Granatieri di Sardegna Caserma Giuseppe Ruffo Albanese di versare direttamente a la somma mensile di € 600, oltre alla rivalutazione annuale secondo Parte_1 gli indici Istat, detraendola dalla retribuzione mensile spettante a CP_1
;
[...]
9) dichiara irripetibili le spese di lite;
10) spese di CTU compensate;
11) manda alla cancelleria per quanto di competenza, nonché per la trasmissione di copia della presente sentenza alle parti, al curatore speciale nominato, al Giudice Tutelare in sede, al TSMREE ed al Servizio Sociale di Monterotondo.
Tivoli, 10 marzo 2025
Il Presidente
Michele Cappai
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TIVOLI
Il Tribunale in composizione collegiale, composto dai magistrati
Dott. Michele Cappai Presidente rel. Dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice Dott. Valerio Ceccarelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 1055/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ALBANESE ROSSELLA ricorrente contro
(C.F. , contumace Controparte_1 C.F._2
resistente e con la partecipazione del PM presso il Tribunale di Tivoli parte necessaria
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da proprie note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, del 2 dicembre 2024
pagina 1 di 16
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale per richiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio che la stessa ha dedotto di avere contratto in Mentana (Roma) in data 24.04.2010, trascritto nei Registri dello Stato Civile del suddetto Comune, dell'anno 2010, atto n. 1, parte 2, S. A Vol.
2. Ha esposto:
- che dal matrimonio nascevano due figli: , nata a [...] il Persona_1
07.08.2010 e , nato a [...] il [...]; Persona_2
- che la IG.ra risiede, unitamente ai figli minori, presso l'immobile Parte_1 sito in Monterotondo (Roma) alla Via Fabio e Raffaello Giovagnoli n. 62, condotto in locazione e per il quale sostiene un canone mensile pari ad Euro 350,00;
- che la IG.ra priva di occupazione lavorativa, percepisce un modesto Parte_1 reddito di cittadinanza, pari ad Euro 498,00 mensili, appena sufficiente per sostenere il canone di locazione della abitazione in cui risiede con i minori e gli oneri derivanti dalla fornitura di elettricità, gas metano, etc;
- che il IG. è un militare ( ) presso la Controparte_1 Persona_3
Caserma “Ruffo” dei “Granatieri di Sardegna”, sita in Roma alla Via Tiburtina n. 780 e percepisce una retribuzione mensile pari a circa Euro 2.200,00, considerando 14 mensilità; lo stesso risiede in una abitazione in Monterotondo, condotta in locazione;
- che i coniugi stabilivano la dimora familiare in Posta (RI) alla Via Salaria Km 1; nel maggio del 2014, il si allontanava dalla dimora familiare CP_1 abbandonando moglie e figli e senza alcuna provvista economica sino a che, giunto il mese di settembre dello stesso anno, la IG.ra priva di ogni forma di Parte_1 sostegno per sé e per i minori, si trovava costretta a trasferirsi presso l'abitazione del padre, sita in Cittareale alla Via Tito Vespasiano n. 31; il , invece, si CP_1 alternava tra la casa dei propri genitori e la caserma dell'esercito “Ruffo” di Roma;
- che, stante la irreversibile crisi coniugale e l'atteggiamento assunto dal
, la IG.ra si rivolgeva al Tribunale di Tivoli depositando ricorso per CP_1 Parte_1 la separazione giudiziale: ricorso per la separazione giudiziale) che veniva iscritto al N.r.g. 2280/2015 ed i coniugi comparivano per la prima volta innanzi al Presidente del Tribunale di Tivoli in data 02.10.2015;
- che, in seguito, i coniugi addivenivano ad un accordo, trasformando la separazione giudiziale in consensuale, concordando le seguenti condizioni: “1. dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2. affidare i figli minori e Per_1
congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento degli stessi Per_2 presso la madre;
3. quanto al diritto di visita dei figli, i genitori manifestano la massima disponibilità, previo accordo e comunque il padre terrà i figli nei weekend a fine settimana alterni, dall'uscita di scuola del venerdì fino alla domenica sera alle ore 21:00 e comunque un pomeriggio a settimana dall'uscita di scuola fino alle ore 21:00. Durante le vacanze natalizie ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal pagina 2 di 16 30 al 6 gennaio. Nelle vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre il Venerdì dell'Angelo e viceversa. Durante le vacanze estive, i figli trascorreranno con ciascuno dei genitori due settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
4. porre a carico del IG. un assegno mensile dell'importo di Controparte_1
Euro 480,00 (quattrocentottanta) a titolo di concorso al mantenimento dei figli. I suddetti importi verranno rivalutati annualmente secondo l'indice Istat e dovranno essere corrisposti entro il giorno 5 di ogni mese fino al raggiungimento della maggiore età dei figli e della loro indipendenza economica. La IG.ra Parte_1 rinuncia al proprio mantenimento;
5. porre a carico del IG. il Controparte_1
50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche”;
- che, con provvedimento del 22.10.2015, pubblicato il 19.11.2015, il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, omologava le condizioni della separazione concordate dai coniugi;
- che dopo la separazione il adottava comportamenti contrari alle CP_1 statuizioni assunte, effettuando scarse visite ai figli, mancando di tenerli con sé anche per lunghi periodi, tanto da indurre la ricorrente a rivolgersi ai Servizi sociali e da indurre i minori a non voler frequentare il padre, nonché omettendo di versare il contributo per le esigenze di carattere straordinario dei minori e, in alcuni casi, anche quelle di natura ordinaria;
- su istanza della sig.ra pertanto il Tribunale di Rieti, con CP_1 provvedimento del 22.06.2017, ordinava al datore di lavoro di , ovvero, al CP_1
Ministero della Difesa-Comando Militare Granatieri di Sardegna – Caserma Giuseppe Ruffo Albanese, “di versare direttamente a la somma mensile di Euro Parte_1
480,00, oltre alla rivalutazione annuale secondo gli indici Istat a far tempo dal mese di novembre 2016, detraendola dalla retribuzione mensile spettante e CP_1
(…)”;
[...]
- che nei momenti trascorsi con il padre, i figli lo avvertono come indifferente, distante e, soprattutto, lo stesso non è di supporto nello svolgimento dei compiti scolastici e non si dedica ad attività di svago e ludiche con i propri figli;
- che, quanto ai figli, necessita di un sostegno e di un conforto emotivi Per_1 dovuti alla difficoltà di adattamento socio-territoriale che la affliggono;
la minore frequentava la scuola primaria in Cittareale e, in seguito all'evento sismico avvenuto in Amatrice, si è dovuta trasferire, dopo una serie di numerosi spostamenti, in Monterotondo e, dunque, presso un nuovo istituto scolastico, inserendosi in un contesto già avviato;
- , di appena 8 anni, versa in una situazione particolarmente critica: il Per_2 minore, come certificato dal T.S.M.R.E.E. di Rieti con relazione del 02.04.2020, soffre di “disturbo di linguaggio di tipo espressivo, associato a ritardo nell'apprendimento scolastico, disturbo misto della condotta e della sfera emozionale a prevalente componente ansioso-depressiva in un quadro di disagio psicosociale”. Ha chiesto, alla luce dell'atteggiamento mostrato dal padre nei confronti dei figli, l'affidamento esclusivo su questi ultimi.
pagina 3 di 16 Ha inoltre esposto che l'assegno di mantenimento concordato ai tempi della separazione è ormai inadeguato alle loro accresciute esigenze, tenuto conto dell'avanzare della loro età nonché dell'esigenza della ricorrente, successiva alla separazione, di procurarsi un'abitazione in locazione. Ha dunque chiesto l'accoglimento delle seguenti condizioni di divorzio:
“1. i minori e verranno affidati in via esclusiva alla madre e Per_1 Per_2 collocati principalmente presso la madre, attualmente presso l'abitazione sita in Monterotondo (Roma) alla Via Fabio e Raffaello Giovagnoli n. 62;
2. il padre vedrà e terrà con sé i minori un pomeriggio a settimana, dall'uscita di scuola sino alle ore 21:00, orario in cui li ricondurrà presso la dimora materna dopo averli fatti cenare;
3. il padre, inoltre, vedrà e terrà con sé i minori nei weekend, alternativamente con la madre, dal venerdì, dall'uscita di scuola, sino alle ore 21:00 della domenica, orario in cui li ricondurrà presso la dimora materna dopo averli fatti cenare;
4. in ordine alle vacanze natalizie, i minori trascorreranno con un genitore il periodo dal 23 dicembre al 29 dicembre e con l'altro genitore il periodo dal 30 dicembre al 6 gennaio, per un anno, viceversa si procederà l'anno successivo;
5. in ordine alle vacanze pasquali, i minori trascorreranno con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro genitore il giorno del Lunedì dell'Angelo, per un anno, viceversa si procederà l'anno successivo;
6. in ordine alle vacanze estive, i minori trascorreranno con il padre un periodo continuativo di due settimane (nel mese di luglio o agosto), periodo che dovrà essere comunicato alla IG.ra entro e non oltre il 30 maggio di ciascun Parte_1 anno;
7. contribuirà al mantenimento dei minori corrispondendo Controparte_1 alla IG.ra la somma mensile di Euro 600,00 (Euro 300,00 per ciascun Parte_1 figlio), da corrispondersi secondo la modalità stabilita dal Tribunale di Rieti con decreto del 22.06.2017, mediante pagamento diretto da parte del datore di lavoro, entro e non oltre il giorno 5 di ciascun mese, somma da intendersi rivalutata annualmente secondo gli indici Istat;
8. , in alternativa alla condizione di cui al punto 7), Controparte_1 corrisponderà alla IG.ra la somma mensile di Euro 490,12 (Euro 245,06 per Parte_1 ciascun figlio, corrispondente all'importo concordato in sede di separazione consensuale ma rivalutato alla attualità), da corrispondersi mediante pagamento diretto da parte del datore di lavoro come stabilito dal Tribunale di Rieti con decreto del 22.06.2017, entro e non oltre il giorno 5 di ciascun mese, somma da intendersi rivalutata annualmente secondo gli indici Istat oltre, sempre a titolo di contribuzione in favore dei minori, il 50% del canone di locazione sostenuto dalla IG.ra Parte_1 per la locazione dell'immobile in cui risiedono i minori (Euro 175,00), dunque, complessivamente, la somma di Euro 665,12 (Euro 490,12 + Euro 175);
9. gli assegni familiari percepiti dal per i figli minori dovranno essere CP_1 corrisposti alla IG.ra nella sua qualità di genitore collocatario, entro il Parte_1 giorno 5 di ciascun mese e secondo le modalità previste per il versamento diretto dell'assegno di mantenimento da parte del datore di lavoro;
pagina 4 di 16 10. le parti condivideranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie che occorreranno per i minori, secondo le previsioni di cui al Protocollo Spese Straordinarie di Tivoli (cfr. doc. sub 18: Protocollo spese straordinarie Tivoli)”. Nelle more della celebrazione dell'udienza presidenziale, la ricorrente ha depositato “ricorso incidentale ex art. 333 c.c.” rappresentando che il dal CP_1
21-23 maggio 2021 non tiene con sé i figli da diverso tempo ormai, non se ne occupa in alcun modo, non si interessa neppure della loro vita quotidiana, né delle attività scolastiche e ludiche che gli stessi svolgono. Inoltre lo stesso si è reso autore di gravi offese nei riguardi della ricorrente, arrivando ad augurarne la morte nel corso di una conversazione telefonica con la figlia . Inoltre ha inviato una Per_1 serie di messaggi ingiuriosi alla ricorrente. Il resistente non si è costituito ma all'udienza del 14 marzo 2022 è comparso personalmente. Con ordinanza del 20 giugno 2022 il Presidente ha così disposto in via temporanea ed urgente:
“Ritenuto, quanto all'affidamento dei minori, di non disporre nella presente sede l'affidamento esclusivo;
sebbene infatti il padre abbia prestato il consenso, tale dichiarazione è stata formulata dinanzi al presidente f.f. con l'intento conciliativo di trovare un'intesa con la coniuge sulle condizioni di divorzio;
tuttavia, nella presente fase, non si ravvisano i presupposti che impongono il superamento della regola prevista dall'art. 337ter c.c. essendo emerso che, nella evidente conflittualità tra i genitori, il padre frequenta i figli e non è estraneo al loro accudimento;
se tale conflittualità sia tale da essere ostativa ad una coerente gestione degli interessi dei figli, non è circostanza emersa nella presente sede;
Quanto al collocamento e alle modalità di visita, si ritiene in questa sede confermare quanto già previsto in sede di seprazione, con collocamento dei minori dunque presso la madre e le seguenti modalità di visita:
1)previo accordo e comunque il padre terrà i figli nei weekend a fine settimana alterni, dall'uscita di scuola del venerdì fino alla domenica sera alle ore 21:00 e comunque un pomeriggio a settimana dall'uscita di scuola fino alle ore 21:00.
2)Durante le vacanze natalizie ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 al 6 gennaio. Nelle vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre il Venerdì dell'Angelo e viceversa. Durante le vacanze estive, i figli trascorreranno con ciascuno dei genitori due settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno Tenuto conto delle dichiarazioni rese dalle parti e della disponibilità manifestata dal padre ad aumentare il contributo al mantenimento dei figli, attualmente previsto nella misura di 480 euro mensili, di ulteriori 100 euro, si dispone un contributo di 600 euro mensili (300 euro per ciascun figlio) e, preso atto che attualmente tale contributo è versato dal datore di lavoro (come da documentazione versata in atti), l'obbligo di corresponsione viene mantenuto nella medesima modalità; Si ritiene nella presente sede di rigettare la domanda avanzata ex art. 333 c.c., considerato che entrambe le parti hanno dichiarato in udienza che il padre frequenta pagina 5 di 16 i figli con regolarità e che i messaggi versati in atti esprimono una aggressività non solo da parte del resistente, il quale fa ricorso a un linguaggio talvolta minaccioso, puntualmente ripotato dal difensore della ricorrente, ma parzialmente anche da parte di quest'ultima (“…per portarlo da quell'ubriacona di tua madre? Tu portali e io vado sotto casa sua…le cazzate che dici… sei tu che lo stai facendo con l'ex di tuo fratello fai schifo…). Quanto alla richiesta autorizzazione allo spostamento di residenza dei minori nel comune di Morena, si osserva che il tribunale è competente laddove sia provato o, quantomeno, allegato, il mancato consenso dell'altro genitore, cosa che nel caso specifico non è avvenuta.
P.Q.M.
- Conferma, relativamente ai figli minori , nata a [...] il Persona_1
07.08.2010 e , nato a [...] il [...], le determinazioni Persona_2 assunte in sede di separazione in punto di affidamento, collocamento e modalità di frequentazione;
- Pone a carico del padre (c.f. un Controparte_1 C.F._2 contributo al mantenimento ordinario dei figli nella misura di 600 euro mensili (300 euro per ciascun figlio) da versare alla madre collocataria, oltre 50% delle spese straordinarie;
- Visto l'art. 156 c.c., ordina al Ministero della Difesa - Comando Militare Granatieri di Sardegna Caserma Giuseppe Ruffo Albanese di versare direttamente a
(c.f. ) la somma mensile di € 600, oltre alla Parte_1 C.F._1 rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, detraendola dalla retribuzione mensile spettante a;
Controparte_1
- Rigetta il ricoros presentato ex art. 333 c.c.”. Intrapresa la fase di istruzione del giudizio, sulla richiesta della parte ricorrente è stata pronunciata sentenza in ordine allo status, dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, e sono stati concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.. All'udienza del 18 ottobre 2023 il Giudice istruttore ha dato atto della mancata comparizione della parte resistente per rendere l'interrogatorio formale. Sono state dunque assunte le testimonianze dei genitori del resistente, sigg.ri Persona_4
e . Persona_5
All'udienza del 22 novembre 2023 è stata disposta l'audizione dei minori Per_1
e . All'esito il Giudice ha disposto accertamenti di polizia tributaria a carico Per_2 delle parti nonché nominato consulente tecnico d'ufficio per la valutazione della capacità genitoriale delle parti. Con provvedimento assunto all'esito della medesima udienza, il Giudice, sulla richiesta della parte ricorrente ha, a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale in data 17 giugno 2022, disposto:
- l'affidamento esclusivo dei minori e alla madre Per_1 ON
, con il potere di assumere tutte le decisioni per i minori, incluse quelle Parte_1 di maggiore interesse (affidamento super-esclusivo);
pagina 6 di 16 - che gli incontri padre – figli potranno avvenire un pomeriggio alla settimana, da individuarsi a cura del Servizio Sociale del Comune di Monterotondo, dall'uscita di scuola sino alle ore 18:00, alla presenza di un operatore del Servizio Sociale. Il Servizio Sociale provvederà a relazionare il Tribunale in ordine all'andamento degli incontri, con cadenza trimestrale. All'udienza del 2 dicembre 2024 la parte ricorrente ha precisato le conclusioni e il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, con termini come da art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
Tanto premesso, deve in primo luogo darsi atto della già avvenuta cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti. Quanto alle condizioni del divorzio, in particolare con riferimento alle questioni attinenti all'affidamento dei figli, al loro collocamento ed al regime di frequentazione con il genitore non collocatario, devono essere recepite in questa sede le indicazioni provenienti dalla consulenza tecnica d'ufficio disposta nel corso del giudizio, la quale invero ha fotografato una situazione di particolare complessità dei rapporti tra le parti e tra il padre ed i propri figli, che già era emersa nel corso dell'attività istruttoria compiuta, caratterizzata, in particolare, dall'evidente risentimento espresso dai figli nei riguardi della figura paterna, nonché dalla stessa ammissione da parte dei genitori del resistente, ascoltati quali testimoni, circa le manchevolezze del padre nei riguardi dei propri figli. L'elaborato di consulenza tecnica, il quale appare caratterizzato da passaggi argomentativi logici nella loro successione, oltre che da conclusioni coerenti con le premesse e pienamente condivisibili, nonché dal confronto della CTU nominata con psicologi della che hanno in carico la ricorrente ed i figli, oltre che con Parte_2 gli insegnanti di questi ultimi, con i nonni e con i Servizi sociali, giunge alle seguenti conclusioni:
“a) Alla luce di quanto letto dai documenti, da quanto è emerso dai colloqui e dai test emerge per la sig.ra un livello intellettivo nella norma ma con Parte_1 scarsi interessi, la donna tende a concentrarsi sugli elementi e sui particolari meno importanti per trarre conclusioni non sempre funzionali, con il rischio di risultare persecutoria su determinate circostanze e non comprenderne pienamente il senso delle situazioni e delle motivazioni. Infatti la mentalizzazione appare ambivalente, con oscillazione tra momenti di attività e momenti di passività: la capacità riflessiva evidenzia uno scarso rendimento e un'insicurezza personale legata ad una bassa integrazione delle energie psicoaffettive nella struttura di personalità. L'adattamento appare superficialmente adeguato sul piano sociale, vista la capacità di riconoscere stereotipi e le convenzioni sociali, ma nei momenti di insicurezza personale, può sperimentare una distanza da un vero e proprio senso di vicinanza con l'esterno e l'altro.
pagina 7 di 16 La donna tende ad avere scarsa fiducia nelle proprie capacità di tollerare e affrontare gli eventi stressanti, temendo di non avere risorse sufficienti per gestirne le conseguenze. La sua capacità di concettualizzare i problemi appare compromessa, così come lo sono le difese che può opporre nei confronti dei propri conflitti emotivi. Si nota immaturità affettiva, dipendenza e desiderio di approvazione le manca il senso di appartenenza e il supporto emotivo, vive quindi sfumate difficoltà in vari ambiti di vita che coinvolgono la sfera affettivo-relazionale. In considerazione della mentalizzazione non funzionale, si possono evidenziare dei comportamenti poco stabili e poco anticipabili, gestiti su base impulsiva, anche se potrebbe emergere in lei un desiderio di accettazione sociale che la può sostenere nell'adesione ad una progettualità di aiuto. È presente un'impulsività comportamentale su base ansiosa, che non le consente di affrontare in maniera appropriata le singole difficoltà, producendo soluzioni che poco tengono in considerazione delle conseguenze e del contesto. In sintesi dai test non emergono elementi di psicopatologia. Sono evidenziabili delle difficoltà personologiche legate ad una difficile comprensione della realtà circostante e ad aspetti di immaturità e dipendenza affettiva, che possono condizionare l'assetto decisionale e comportamentale della signora. Per la signora si ritiene utile e indispensabile che la perizianda inizi un Parte_1 percorso di psicoterapia individuale al fine di favorire una migliore integrazione fra le componenti intellettive e quelle affettive, attualmente disgiunte, nonché lo sviluppo di competenze interpersonali meno egocentriche di quelle attuali. Il sig. si è reso disponibile agli incontri con l'obiettivo di Controparte_1 mostrare il distanziamento dalle droghe e la possibilità di vedere i suoi figli da vicino. Al momento delle osservazioni peritali il soggetto mostra di aver raggiunto un compenso psichico a tratti sufficiente (MMPI-2 nella norma), se da una parte il signore si è dato da fare cercando e svolgendo diversi impieghi, dall'altra ha manifestato alternanza nel mantenere l'adesione ai rapporti protetti con i figli, che si sarebbero dovuti svolgere con regolarità a cadenza quindicennale. Durante i colloqui il sig. comprende di vivere ancora gli strascichi dei traumi derivanti dalle CP_1 guerre cui ha partecipato come soldato in gradi, in gennaio 2024 si dimette dall'esercito, nelle more della CTU riferisce di essere stato richiamato a visita dall'esercito e prossimamente verrà riassunto con assegnazione di impiego civile, dunque non più operativo. I traumi subiti, “con la T maiuscola” incidono profondamente sulla qualità di vita, nel caso specifico la struttura di personalità del sig. risulta disadattiva, instabile nel tempo tanto da vivere costante CP_1 disagio e menomazione poiché egli è regolarmente pervaso di flashback di traumi e situazioni violente a cui è sopravvissuto. Nel caso del periziando, pur non avendo potuto fare riferimento ad un indagine psicodiagnostica si può osservare, essendosi nel passato manifestata la componente di impulsività, utilizzo delle droghe, la difficoltà di stare dentro le regole (ad esempio si è proposto di effettuare analisi cliniche che attestassero l'esclusione di uso di droghe, ma di fatto non le ha eseguite, ha aderito a sottoporsi ai test con la dott.ssa ma di fatto non li ha effettuati), nonostante la volontà di essere presente Per_7
pagina 8 di 16 nella vita dei figli, vi è il rischio consistente che il soggetto possa incorrere in ulteriori fasi di alterazione psichica se non adeguatamente seguito in maniera costante da figure specialistiche, si ritiene doveroso segnalare la necessità di suggerire la presenza di un sostegno specialistico nella fase di costruzione e consolidamento della relazione con i figli, che attualmente è stata sospesa, oltre quello già attivato degli incontri protetti. b) ha 13 anni, è seguita dal TSMREE di Monterotondo, ha una Persona_1 diagnosi di Disturbo della sfera emozionale con tratti ansiosi - depressivi e atti di autolesionismo, in presenza di un Disturbo specifico della lettura e un disturbo specifico della scrittura e fragilità nell'area del calcolo. La ragazza necessita inoltre di intraprendere, quanto prima un percorso psicoterapeutico individuale, si apprende dagli ultimi contatti con i Servizi che è stata presa in carico dal distretto di appartenenza. Parte La situazione di è delicata, la valutazione della indica la Persona_2 presenza di una disabilità intellettiva con lieve caduta dell'attenzione, disturbo evolutivo misto non specificato e disturbo ansioso depressivo. Anche per si Per_2 suggerisce il continuo della presa in carico del TSMREE e educativa domiciliare di cui il minore ha beneficiato. La relazione tra la signora e è caratterizzata da un rapporto Parte_1 Per_1 basato sul dialogo ma poco contenitivo, come se fossero delle amiche, la signora negli anni grazie al supporto dell'educativa domiciliare è riuscita meglio a coordinare le regole e i confini del rapporto con la figlia ma a causa delle difficoltà emotive della ragazza e per via delle limitazioni personologiche della mamma quest'ultima non riesce a gestire la figlia. Il rapporto tra la signora e è affettivo e lineare, il minore tende a Per_2 soddisfare il pensiero della madre in toto, per adesso il ragazzino è calmo, poco richiedente e attento a compiacere e soddisfare la madre, ne è la prova che quando la signora ha riallacciato i rapporti con il sig. , per accogliere la proposta CP_1 della casa ad uso gratuito, si è riavvicinato al padre ricercando la di lui Per_2 vicinanza e presenza. Il sig. vive a Roma con la sua compagna e il figlio di lei, il servizio di CP_1
Spazio Neutro ha preso in carico la situazione dei minori a febbraio 2024, prima di dare inizio agli incontri padre - minori come richiesto dal Tribunale sono stati effettuati gli incontri di conoscenza degli adulti, poi gli incontri protetti. ha Per_2 dichiarato la sua indisponibilità ad incontrare il padre pur mostrando un atteggiamento di apertura e disponibilità nei confronti degli operatori mentre Per_1 al contrario ha manifestato sin da subito al volontà di incontrare li padre, il primo incontro padre - figlia è stato molto intenso ed emozionante, entrambi hanno pianto nel rivedersi, si sono abbracciati a lungo. Il sig. ha portato dei regali per CP_1 entrambi i figli e nonostante l'assenza di , i successivi incontri pur Per_2 svolgendosi in un clima di forte coinvolgimento emotivo non sono mancati situazioni in cui la minore ha manifestato verbalizzato al padre un forte risentimento incolpandolo della sua poca presenza e assenza di responsabilità nei confronti dei pagina 9 di 16 figli. Negli incontri successivi si sono registrate notevoli difficoltà nel mantenere una regolarità e il rispetto del calendario previsto. La signora assieme ai figli a seguito di uno sfratto esecutivo ha lasciato Parte_1
l'abitazione (maggio 2024) che era in sua locazione creando un discreto disagio nella vita dei figli per le incertezze concettuali e organizzative che la stessa crea e distrugge in un tempo estremamente limitato. Dopo molti mesi in cui era consapevolmente a conoscenza dello sfratto, la signora si è mostrata inerme, varie le insicurezze circa il nuovo alloggio: in maggio 2024 ha rifiutato l'alloggio alla casa popolare di Monterotondo offerta dai Servizi pensando di pretendere di meglio, poi accetta la casa a titolo gratuito da parte della compagna del sig. , nei CP_1 giorni a seguire si fa aiutare nello sfratto dagli ex suoceri, permette la frequentazione libera dei figli con i nonni paterni ed il padre, ma tre giorni dopo rifiuta la casa a Roma e non comunica la sua scelta, decide di trasferirsi in un altro paese (a seguito di una conoscenza superficiale) non considerando la difficoltà per un ulteriore adattamento dei figli, a seguire va a vivere assieme ai figli in un b&b. I servizi Sociali intervengono a sostegno dei minori. Nel fine giugno 2024 madre e minori sono stati inseriti in una casa di semi-autonomia dell'Ass. La Casa delle Case di Monterotondo, per giorni 15, in quanto dopo lo sfratto subito la sig.ra non era riuscita a trovare alloggi in affitto. Grazie alla messa a disposizione Parte_1 da parte dell' che gestisce gli alloggi edilizia popolare, di appartamento per CP_2 attivare inserimenti di famiglie in Co-housing, il nucleo madre-figli sono stati inseriti in progetto di Co-housing ancora in essere, di cui si allega copia, e con il mantenimento di tutti i servizi già attivati a beneficio dei minori, quali , Per_8 frequenza Centro diurno minori e progetto Per_9
I Servizi stanno monitorando la situazione della coabitazione da vicino. La ha manifestato ambivalenza e pretese da parte dei Servizi, si è Parte_1 posta in una posizione di dipendenza manifestando la grave incapacità a comprendere e pianificare il suo operato, che si sarebbe poi riverberato sui figli. Solo apparentemente mostra e capacità supportive ma a livello empatico è scarsa, non è sufficientemente contenitiva nei confronti dei figli non riuscendo a modulare i propri interventi in maniera empatica né costruttiva perché molto spesso non comprende le loro esigenze e talvolta proietta i suoi pensieri ritenendo idiosincratici a quelli dei figli. La relazione madre-figli risulta solo a tratti sintonica, caratterizzata da uno superficiale livello di vicinanza. Il signor pur mostrandosi volenteroso di avvicinarsi ai figli CP_1 partecipando agli incontri protetti è mancato in costanza a mantenere a cadenza regolare degli appuntamenti, si è mostrato generoso e disponibile a stare accanto ai figli proponendo una abitazione a Roma. In questo periodo di sfratto - accoglienza – riorganizzazione della vita abitativa dei figli il sig. ha accolto prima CP_1
l'adesione della ad un cambiamento abitativo poi nuovamente il progetto è Parte_1 naufragato a causa del cambio repentino di rotta della signora, in quei giorni di vicinanza – riparo – cambiamento egli non si è attenuto alla regola della gestione della comunicazione imposta dal Tribunale (nell'ultimo fine settimana di maggio 2024), fino poi ad arrivare ai primi di giugno, periodo nel quale hai incontrato i figli pagina 10 di 16 liberamente nel paese, su richiesta dei ragazzi, in Castel Chiodato ove i minori erano accolti dai nonni nei giorni dopo lo sfratto, e ha avuto con i figli un contatto affettivo divertente e tenero. Nei giorni in cui padre e figli si sono incontrati liberamente l'accostamento è stato favorito dal riavvicinamento tra i genitori che concordavano l'uso frutto di una abitazione a titolo gratuito per la madre e i figli a Roma, situazione svalutata dalla signora nei giorni successivi. Va evidenziato che le difficoltà affrontate dal nucleo in quel periodo e le dinamiche presenti nelle relazioni tra gli adulti hanno molto probabilmente interferito con il regolare andamento degli incontri padre- figli. A conferma di ciò va detto che l'unico incontro con il padre a cui era presente è coinciso con il Per_2 breve periodo, in cui i rapporti tra i genitori erano più distesi, in quanto la IGnora aveva ricevuto dall'ex marito e dalla attuale compagna dello stesso la Parte_1 disponibilità a trasferirsi dopo lo sfratto in un alloggio di proprietà di quest'ultima. Dopo pochi giorni di apparente calma la madre dei minori ha comunicato alla scrivente che la situazione era nuovamente cambiata con la ripresa di recriminazioni ed accuse reciproche. L'incontro con il sig. e i figli è cessato con l'intervento severo da CP_1 parte della signora che prima ha aderito affinché i figli vedessero il padre e Parte_1
a seguire denunciato, la denuncia da parte della signora all'ex marito di non Parte_1 aver rispettato i limiti della comunicazione imposti dal Giudice, ovvero gli incontri protetti, ciononostante i minori non correvano nessun pericolo se non quello di godere di una giornata assieme al padre e alla di lui famiglia. c) e sono bisognosi di avere il padre accanto, il loro rapporto Per_2 Per_1 va ripristinato e protetto dalle inferenze della signora che è ambivalente e Parte_1 mina il rapporto tra il padre e i figli. Per via delle difficoltà a mantenere il focus delle azioni, e soprattutto la conseguenza di queste ultime, la signora manifesta difficoltà personologiche Parte_1 legate ad una difficile comprensione della realtà circostante e ad aspetti di immaturità, e dipendenza affettiva, che inficiano tanto gli aspetti decisionali che comportamentali della stessa. Il sig. è incostante e non sa comprendere quanto la sua assenza infici CP_1 la stabilità dei figli, non ha avuto chiaro quanto i figli avessero incontrato delle serie difficoltà, al contempo anche la vicinanza del padre va guidata poiché i minori hanno necessità di stabilità emotiva e relazionale che egli non sa garantire. d) Secondo la scrivente nessuno dei genitori è sufficientemente garante nei riguardi dei figli di mantenere un rapporto equilibrato. Il loro è un funzionamento alternato, la signora si agita e va in allarme Parte_1 allorquando il padre si avvicina ai figli e agisce in maniera impulsiva, disorientando i figli, fatica a gestire le emozioni e la priorità dei suoi interventi. Si suggerisce vivamente che la signora sia presa in carico dal servizio Parte_1
Sanitario pubblico affinché la stessa possa costruire e riceve un sostegno strutturale in considerazione del ruolo esclusivo che la stessa attualmente ha, funzionando da genitore unico nella vita dei figli, in considerazione dell'allontanamento dei minori dal padre.
pagina 11 di 16 Il sig. reclama il suo ruolo ma di fatto funziona a intermittenza non CP_1 comprendendo sino in fondo le innumerevoli difficoltà emotive e cognitive vissute dai minori, della loro vita e delle difficoltà dei figli conosce poco e non è ancora riuscito a costruire una continuità che invece sarebbe necessaria per stabilizzare e rassicurare i figli. La periziata non è in grado di garantire il rapporto tra i minori e il ramo materno …. e) Il nucleo familiare madre e figli attualmente godono di innumerevoli sostegni da parte dei Servizi Sociali, si suggerisce pertanto di procedere come segue:
- Stabilire l'affido ai Servizi Sociali di Monterotondo,
- mantenere i servizi già attivati quali , la frequenza al Centro diurno Per_8 per i minori e il progetto Per_9
- è stata presa in carico dal TSMREE competente per territorio, si Per_1 suggerisce di attivare un percorso specifico psicologico presso il servizio sanitario pubblico, adatto ad affrontare le problematiche emerse (disturbi alimentari e autolesionismo).
- Confermare le attuali condizioni di frequentazione padre-figli (incontri protetti), con l'ausilio della cooperativa Iskra, integrando quando verrà reputato utile, alla presenza di un Educatore del Servizio Pubblico di zona, per programmare gli incontri all'esterno della struttura tra il padre e i figli.
- Richiedere alle strutture interessate di relazionale sul caso con frequenza almeno bimestrale. f) Per la minore si ritiene fondamentale il sostegno psicologico Persona_1 per prevenire la strutturazione di un disturbo maggiormente radicato e al comparsa di una sintomatologia maggiormente invalidante. Si ritiene inoltre utile far affiancare al ragazza da un tutor degli apprendimenti. Si suggerisce inoltre di proseguire con l'intervento educativo domiciliare. Attualmente il nucleo familiare ha ricevuto innumerevoli aiuti da parte degli operatori dei servizi ciononostante persistono diverse difficoltà”. Ritiene il Collegio che le conclusioni della CTU, le quali si basano su valutazioni compiute lungo un arco temporale di circa 9 mesi, nel corso del quale la consulente ha potuto osservare le dinamiche dei rapporti tra le parti e tra queste ed i figli, meritino di essere interamente recepite. Non appaiono persuasive le contestazioni mosse agli esiti della CTU dalla parte ricorrente, rispetto all'indicazione dell'opportunità dell'affidamento dei minori al Servizio Sociale. Sul punto deve osservarsi che la stessa CTU contiene una ampia replica alle osservazioni della parte ricorrente, alla quale occorre richiamarsi. La consulente ha invero messo in rilievo le insufficienze non solo del resistente, ma anche della ricorrente, a svolgere adeguatamente le funzioni di affidataria dei figli, essendo la stessa risultata assorbita dalle dinamiche conflittuali con il CP_1 ed incapace di interpretare il bisogno di stabilità dei figli nella già difficile relazione intrattenuta con il padre.
pagina 12 di 16 Particolarmente significativo, ad avviso del CTU e del Collegio, è l'atteggiamento di sottovalutazione assunto dalla rispetto ad un evento Parte_1 fortemente destabilizzante per i minori, quale è stato l'esecuzione dello sfratto dalla propria abitazione, avvenuto proprio nel corso dello svolgimento della CTU. Evento ancor più destabilizzante per minori che già hanno subito diversi altri traumi, anche analoghi, in età infantile, come quando hanno dovuto abbandonare l'abitazione nella quale si erano stabiliti in quanto distrutta dal terremoto del 2016, per poi alloggiare per un significativo periodo in albergo San Benedetto del Tronto, prima di stabilirsi a Monterotondo. La ricorrente non ha mostrato di avere progettato alcuna soluzione pur nell'approssimarsi di un evento importante come lo sfratto. In seguito, ha rifiutato ingiustificatamente un alloggio di edilizia popolare fino a trovarsi a dover accettare l'aiuto che le aveva proposto il che le aveva offerto una soluzione Per_6 abitativa, salvo poi avere un totale ripensamento, opponendosi alla libera frequentazione del padre con i figli, in seguito recandosi presso un b&b e poi, solo grazie all'intervento del Servizio Sociale, venendo inserita in una casa di semi autonomia e l'inserimento in un progetto di cohousing. Non può seguirsi la parte ricorrente allorché lamenta che i test psicodiagnostici siano stati eseguiti solo sulla e non sul , che a tanto si è opposto. Parte_1 CP_1
Pur potendo le valutazioni compiute dalla CTU potersi ritenere maggiormente complete con riferimento alla rispetto a quelle svolte con riferimento al Parte_1
, deve rilevarsi che la consulente ha dato atto dell'inidoneità di entrambe le CP_1 parti all'affidamento dei minori, senza cioè riconoscere alcuna posizione di favore nei riguardi del per effetto della mancata somministrazione dei test. Anche il CP_1
, pur in assenza di somministrazione dei test, è stato infatti ritenuto CP_1 inidoneo all'affidamento dei figli, oltre a subire significative limitazioni nell'esercizio del diritto di frequentazione dei figli. Si deve allora, conformemente alla soluzione indicata nella CTU, disporre l'affidamento dei minori al Servizio Sociale. I minori potranno continuare ad essere collocati presso la ricorrente, la quale, del resto, ha mostrato di non fargli mancare la sua assistenza materiale. In conformità alle indicazioni della CTU, che evidenzia l'essenzialità per i minori di mantenere un rapporto che sia quanto più significativo con il padre, il regime di frequentazione dovrà rimanere quello stabilito nell'ordinanza assunta in data 22 novembre 2023. Si deve prevedere sin da ora che gli incontri possano avvenire dapprima all'esterno alla presenza di un educatore del Servizio Pubblico di zona, per poi, in una fase ancora successiva, essere liberalizzati, senza necessità della presenza di terze persone. Ritiene il Collegio che sia opportuno nominare, con correlativa riduzione dell'ambito della responsabilità genitoriale, un curatore speciale con poteri sostanziali, figura che trova attuale riconoscimento normativo nell'art. 473bis.7 c.p.c. ma che è suscettibile di trovare ingresso in via interpretativa, in quanto pagina 13 di 16 comunque desumibile anche dal quadro normativo precedente, anche in giudizi instaurati anteriormente all'entrata in vigore della riforma Cartabia. Il curatore speciale nominato potrà coadiuvare il Servizio sociale affidatario ed allo stesso viene a tale scopo espressamente attribuito il potere di assumere nell'interesse dei minori, a seconda dell'andamento degli incontri tra questi ultimi ed il padre, la scelta in ordine alla possibile modifica delle attuali modalità, protette, di esercizio del diritto di frequentazione, ovvero di stabilire se e quando gli incontri potranno avvenire all'esterno e/o in assenza di un operatore. Deve essere confermata la presa in carico da parte del TSMREE competente per territorio dei minori e , con indicazione nel senso dell'attivazione Per_1 Per_2 di un percorso specifico psicologico in favore di presso il servizio sanitario Per_1 pubblico, adatto ad affrontare le problematiche emerse (disturbi alimentari e autolesionismo). Anche in ordine a tale aspetto, ovvero per quanto riguarda le scelte nell'apprestamento delle più funzionali terapie per i minori, si rende opportuno attribuire specifici poteri sostanziali al curatore speciale nominato. In ogni caso il Servizio Sociale riferirà periodicamente, con cadenza trimestrale, al Giudice Tutelare cui per tale ragione gli atti sono trasmessi affinché possa esercitare il proprio potere di vigilanza sulle modalità di attuazione delle condizioni di affidamento. Le parti sono invitate, in conformità alle indicazioni provenienti dalla CTU, a intraprendere un percorso di psicoterapia individuale rivolto allo sviluppo delle competenze interpersonali con l'obiettivo dell'accrescimento della capacità genitoriale e della riduzione della reciproca conflittualità. In ordine agli aspetti economici del divorzio, devono essere confermate le statuizioni di cui all'ordinanza presidenziale del presente giudizio, non essendo rispetto a tale epoca risultate variazioni nel rapporto tra la situazione reddituale riferibile a ciascuna delle parti, su cui pure hanno fatto luce le indagini delegate nel corso del giudizio alla polizia tributaria. D'altra parte è emerso dalle dichiarazioni rese dal alla CTU nominata CP_1 nel presente giudizio che quest'ultimo, pur dimessosi nel gennaio 2024 dall'esercito, ha continuato a lavorare a nero e che in ogni caso è stato richiamato a visita dall'esercito e prossimamente verrà riassunto con assegnazione di impiego civile, dunque non più operativo. Dal che, deve ritenersi, deriva l'invarianza della condizione reddituale allo stesso riferibile. Deve essere confermato, alla luce delle inadempienze di cui il si è reso responsabile nel versamento dell'assegno CP_1 di mantenimento verso i figli (per cui già il Giudice istruttore ha trasmesso gli atti all'Ufficio di Procura in sede, senza che sia per l'effetto necessario provvedere nuovamente in tal senso), l'obbligo del versamento diretto dell'assegno di mantenimento da parte del datore di lavoro. La particolarità degli interessi dedotti nel giudizio, la soccombenza parziale dell'unica parte costituita, costituiscono ragioni tali da rendere opportuna la mancata previsione della refusione delle spese di lite a carico della parte che non si è costituita.
pagina 14 di 16 Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste a carico di entrambe le parti in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza o eccezione respinta e disattesa, così dispone:
1) dà atto della già avvenuta pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, per effetto di sentenza non definitiva pronunciata nel presente giudizio in data 4/7-11-2022;
2) dispone l'affidamento al Servizio Sociale del Comune di Monterotondo dei minori e;
Per_1 Persona_2
3) dispone che gli stessi siano collocati presso la madre Parte_1
4) conferma quanto stabilito nell'ordinanza assunta in data 22 novembre 2023, secondo cui il padre potrà tenere con sé i figli un pomeriggio alla settimana, da individuarsi a cura del Servizio Sociale del Comune di Monterotondo, dall'uscita di scuola sino alle ore 18:00, alla presenza di un operatore del Servizio Sociale;
5) nomina curatore speciale dei minori e l'avv. Per_1 Persona_2
Pamela Panattoni, invitandola alla collaborazione con il Servizio sociale affidatario ed i genitori e conferendole in particolare i seguenti poteri sostanziali:
- il potere di assumere nell'interesse dei minori, a seconda dell'andamento degli incontri tra questi ultimi ed il padre, la scelta in ordine alla possibile modifica delle attuali modalità, protette, di esercizio del diritto di frequentazione, ovvero di stabilire se e quando gli incontri potranno avvenire all'esterno e/o in assenza di un operatore;
- il potere di assumere, nell'interesse dei minori, le scelte in ordine al più funzionale percorso di terapia presso il TSMREE che li ha in carico, con particolare riferimento alle problematiche di disturbo alimentare e autolesionismo della minore;
Per_1
6) dispone che gli atti del presente giudizio siano trasmessi al Giudice Tutelare in sede, onde consentire a quest'ultimo lo svolgimento di compiti di vigilanza sul corretto adempimento delle condizioni di affidamento e di frequentazione padre-figli. A tal fine il Servizio sociale affidatario provvederà a trasmettere al Giudice tutelare con cadenza trimestrale relazione in ordine all'andamento degli incontri tra il padre ed i figli;
7) invita le parti, in conformità alle indicazioni provenienti dalla CTU, a intraprendere un percorso di psicoterapia individuale rivolto allo sviluppo delle competenze interpersonali con l'obiettivo dell'accrescimento della capacità genitoriale e della riduzione della conflittualità reciproca;
8) conferma le statuizioni di carattere patrimoniale assunte con l'ordinanza presidenziale del presente giudizio, laddove viene posto a carico del padre CP_1
un contributo al mantenimento ordinario dei figli nella misura di 600 euro
[...] mensili (300 euro per ciascun figlio) da versare alla madre collocataria, oltre 50% delle spese straordinarie, con ordine al Ministero della Difesa - Comando Militare
pagina 15 di 16 Granatieri di Sardegna Caserma Giuseppe Ruffo Albanese di versare direttamente a la somma mensile di € 600, oltre alla rivalutazione annuale secondo Parte_1 gli indici Istat, detraendola dalla retribuzione mensile spettante a CP_1
;
[...]
9) dichiara irripetibili le spese di lite;
10) spese di CTU compensate;
11) manda alla cancelleria per quanto di competenza, nonché per la trasmissione di copia della presente sentenza alle parti, al curatore speciale nominato, al Giudice Tutelare in sede, al TSMREE ed al Servizio Sociale di Monterotondo.
Tivoli, 10 marzo 2025
Il Presidente
Michele Cappai
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