CA
Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 29/05/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Potenza, Sezione Civile, nella persona dei signori:
- dott. Michele Videtta Presidente
- dott.ssa Mariadomenica Marchese Consigliere rel.
- Avv.to Adele Apicella Giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 301/2019 R.G.A.C.
tra
(C.F. , in persona del Ministro pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza (C.F. , presso i cui uffici in Potenza, Corso XVIII Agosto n. 46, P.IVA_2
è per legge domiciliato appellante e e Controparte_1 Controparte_2 appellate - contumaci
OGGETTO: opposizione ad ordinanza ingiunzione - appello avverso la sentenza del Tribunale di Potenza n. 26/2019, resa all'esito del giudizio iscritto al R.G. n. 987/09, pubblicata, mediante deposito in Cancelleria, il 19.3.2019;
CONCLUSIONI: come da rispettivi scritti difensivi ed verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO La conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Melfi, il Controparte_1
ed il Tribunale di Trento – Parte_1 Controparte_3
1
[...] chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
In via preliminare concedere la sospensione dell'efficacia esecutiva (o in ogni caso dell'esecuzione) della cartella impugnata, come da istanza sopra formulata;
Nel merito:
A – In via principale, accertare e dichiarare – per tutti i motivi esposti – l'inesistenza o la nullità della cartella di pagamento impugnata e, comunque, riconoscerne l'illegittimità
e, per l'effetto, disporne l'annullamento; B – Condannare conseguentemente alla rifusione in favore della Società attrice delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario in ragione del 12,50% per spese generali ex art. 14
T.P., nonché CPA ed IVA come per legge”.
Nella contumacia del , il giudizio si concludeva con la sentenza Parte_1
oggetto del presene gravame con cui il Tribunale di Potenza accoglieva la domanda attorea annullando la cartella esattoriale impugnata.
Avverso la pronuncia il ha proposto gravame essenzialmente Parte_1
incentrato sulla nullità della notifica dell'atto di citazione di primo grado attesa la mancata rituale citazione in giudizio dell'amministrazione statale in quanto l'atto di citazione veniva notificato non già presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato quanto presso l'Avvocatura Generale in Roma.
Le parti appellate non si sono costituite.
Il giudizio di gravame è stato quindi trattenuto in decisione all'udienza del 28 gennaio 2025 previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'appello è fondato.
E' documentalmente acclarata la notifica dell'atto di citazione di primo grado al presso l'Avvocatura Generale in Roma. Parte_1
Tale procedimento notificatorio è nullo ed avrebbe imposto la rinnovazione della notifica nella contumacia del . Parte_1
Non vi è dubbio, infatti, di come nel caso di specie la notifica avrebbe dovuto essere eseguita presso l'Avvocatura Distrettuale. Viene in rilievo la previsione di cui all'art. 144 c.p.c. in combinato disposto all'art. 11 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 secondo cui “Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello
2 Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente. Ogni altro atto giudiziale e le sentenze devono essere notificati presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria presso cui pende la causa o che ha pronunciato la sentenza. Le notificazioni di cui ai commi precedenti devono essere fatte presso la competente Avvocatura dello Stato a pena di nullità da pronunciarsi anche d'ufficio”.
Ne consegue la nullità della notifica cui avrebbe dovuto sopperirsi attraverso un ordine di rinnovazione della stessa (cr. Cass. n. 2460/2021 secondo cui “La notifica dell'atto introduttivo di un giudizio che sia stata eseguita direttamente all'Amministrazione dello Stato e non presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato (nei casi nei quali non si applica la deroga alla regola di cui all'art. 11 del R. D. 30 ottobre 1933,
n. 1611) non può ritenersi affetta da mera irregolarità o da inesistenza, bensì - secondo quanto disposto dalla citata norma - da nullità, ed è quindi suscettibile di rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. ovvero di sanatoria, nel caso in cui l'Amministrazione si costituisca (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18849 del 15/09/2011; Cass. Sez. L, Sentenza n. 5853 del 08/03/2017; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24032 del 30/10/2020). Analogamente, è nulla,
e non meramente irregolare, né inesistente, la notificazione eseguita erroneamente presso l'Avvocatura Generale dello Stato, anziché presso quella Distrettuale del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario davanti al quale è proposta l'azione o l'impugnazione
(Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 28267 del 04/11/2019; Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 19826 del
26/07/2018. In senso conforme anche Cass. n. 28267/2019 secondo cui “La notificazione in rinnovazione dell'atto di appello nei confronti della P.A., effettuata presso
l'Avvocatura generale dello Stato, anziché quella distrettuale del luogo in cui ha sede
l'ufficio giudiziario presso il quale è proposta l'impugnazione, ne determina la nullità e non una mera irregolarità, con conseguente estinzione del giudizio a norma dell'art. 291, comma 3, c.p.c, nell'ipotesi di mancata esecuzione dell'ordine di rinnovazione della notifica”).
Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, va dichiarata la nullità della notifica dell'atto introduttivo e correlativamente, in applicazione dell'art.354 c.p.c., le parti vanno rimandate davanti al Tribunale di Potenza, ai fini della riassunzione del processo nel termine perentorio di cui al secondo comma della predetta norma.
3 Quanto alle spese di lite, tenuto conto delle ragioni della decisione, dipesa, attesa la contumacia del nel primo grado di giudizio, dalla mancata Parte_1
rinnovazione della notifica della citazione e tenuto conto della circostanza per cui le parti appellate non costituendosi non hanno contrastato le ragioni di gravame, si reputa di accedere ad una compensazione integrale delle stesse.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe trascritta, così provvede:
1. dichiara la contumacia della e dell' ; Controparte_1 Controparte_2
2. accoglie l'appello proposto dal e, per l'effetto, in riforma Parte_1
della sentenza impugnata, dichiara la nullità della notifica dell'atto di citazione nei confronti del;
Parte_1
3. rimette le parti davanti al Tribunale di Potenza, ai fini della riassunzione del processo nel termine perentorio di cui al secondo comma dell'art.354 c.p.c.;
4. compensa integralmente le spese di lite di primo e secondo grado.
Così deciso nella camera di consiglio del 27 maggio 2025 tenutasi mediante collegamento da remoto.
IL CONSIGLIERE est.
Mariadomenica Marchese
IL PRESIDENTE
Michele Videtta
4
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Potenza, Sezione Civile, nella persona dei signori:
- dott. Michele Videtta Presidente
- dott.ssa Mariadomenica Marchese Consigliere rel.
- Avv.to Adele Apicella Giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 301/2019 R.G.A.C.
tra
(C.F. , in persona del Ministro pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza (C.F. , presso i cui uffici in Potenza, Corso XVIII Agosto n. 46, P.IVA_2
è per legge domiciliato appellante e e Controparte_1 Controparte_2 appellate - contumaci
OGGETTO: opposizione ad ordinanza ingiunzione - appello avverso la sentenza del Tribunale di Potenza n. 26/2019, resa all'esito del giudizio iscritto al R.G. n. 987/09, pubblicata, mediante deposito in Cancelleria, il 19.3.2019;
CONCLUSIONI: come da rispettivi scritti difensivi ed verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO La conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Melfi, il Controparte_1
ed il Tribunale di Trento – Parte_1 Controparte_3
1
[...] chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
In via preliminare concedere la sospensione dell'efficacia esecutiva (o in ogni caso dell'esecuzione) della cartella impugnata, come da istanza sopra formulata;
Nel merito:
A – In via principale, accertare e dichiarare – per tutti i motivi esposti – l'inesistenza o la nullità della cartella di pagamento impugnata e, comunque, riconoscerne l'illegittimità
e, per l'effetto, disporne l'annullamento; B – Condannare conseguentemente alla rifusione in favore della Società attrice delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario in ragione del 12,50% per spese generali ex art. 14
T.P., nonché CPA ed IVA come per legge”.
Nella contumacia del , il giudizio si concludeva con la sentenza Parte_1
oggetto del presene gravame con cui il Tribunale di Potenza accoglieva la domanda attorea annullando la cartella esattoriale impugnata.
Avverso la pronuncia il ha proposto gravame essenzialmente Parte_1
incentrato sulla nullità della notifica dell'atto di citazione di primo grado attesa la mancata rituale citazione in giudizio dell'amministrazione statale in quanto l'atto di citazione veniva notificato non già presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato quanto presso l'Avvocatura Generale in Roma.
Le parti appellate non si sono costituite.
Il giudizio di gravame è stato quindi trattenuto in decisione all'udienza del 28 gennaio 2025 previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'appello è fondato.
E' documentalmente acclarata la notifica dell'atto di citazione di primo grado al presso l'Avvocatura Generale in Roma. Parte_1
Tale procedimento notificatorio è nullo ed avrebbe imposto la rinnovazione della notifica nella contumacia del . Parte_1
Non vi è dubbio, infatti, di come nel caso di specie la notifica avrebbe dovuto essere eseguita presso l'Avvocatura Distrettuale. Viene in rilievo la previsione di cui all'art. 144 c.p.c. in combinato disposto all'art. 11 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 secondo cui “Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello
2 Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente. Ogni altro atto giudiziale e le sentenze devono essere notificati presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria presso cui pende la causa o che ha pronunciato la sentenza. Le notificazioni di cui ai commi precedenti devono essere fatte presso la competente Avvocatura dello Stato a pena di nullità da pronunciarsi anche d'ufficio”.
Ne consegue la nullità della notifica cui avrebbe dovuto sopperirsi attraverso un ordine di rinnovazione della stessa (cr. Cass. n. 2460/2021 secondo cui “La notifica dell'atto introduttivo di un giudizio che sia stata eseguita direttamente all'Amministrazione dello Stato e non presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato (nei casi nei quali non si applica la deroga alla regola di cui all'art. 11 del R. D. 30 ottobre 1933,
n. 1611) non può ritenersi affetta da mera irregolarità o da inesistenza, bensì - secondo quanto disposto dalla citata norma - da nullità, ed è quindi suscettibile di rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. ovvero di sanatoria, nel caso in cui l'Amministrazione si costituisca (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18849 del 15/09/2011; Cass. Sez. L, Sentenza n. 5853 del 08/03/2017; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24032 del 30/10/2020). Analogamente, è nulla,
e non meramente irregolare, né inesistente, la notificazione eseguita erroneamente presso l'Avvocatura Generale dello Stato, anziché presso quella Distrettuale del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario davanti al quale è proposta l'azione o l'impugnazione
(Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 28267 del 04/11/2019; Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 19826 del
26/07/2018. In senso conforme anche Cass. n. 28267/2019 secondo cui “La notificazione in rinnovazione dell'atto di appello nei confronti della P.A., effettuata presso
l'Avvocatura generale dello Stato, anziché quella distrettuale del luogo in cui ha sede
l'ufficio giudiziario presso il quale è proposta l'impugnazione, ne determina la nullità e non una mera irregolarità, con conseguente estinzione del giudizio a norma dell'art. 291, comma 3, c.p.c, nell'ipotesi di mancata esecuzione dell'ordine di rinnovazione della notifica”).
Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, va dichiarata la nullità della notifica dell'atto introduttivo e correlativamente, in applicazione dell'art.354 c.p.c., le parti vanno rimandate davanti al Tribunale di Potenza, ai fini della riassunzione del processo nel termine perentorio di cui al secondo comma della predetta norma.
3 Quanto alle spese di lite, tenuto conto delle ragioni della decisione, dipesa, attesa la contumacia del nel primo grado di giudizio, dalla mancata Parte_1
rinnovazione della notifica della citazione e tenuto conto della circostanza per cui le parti appellate non costituendosi non hanno contrastato le ragioni di gravame, si reputa di accedere ad una compensazione integrale delle stesse.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe trascritta, così provvede:
1. dichiara la contumacia della e dell' ; Controparte_1 Controparte_2
2. accoglie l'appello proposto dal e, per l'effetto, in riforma Parte_1
della sentenza impugnata, dichiara la nullità della notifica dell'atto di citazione nei confronti del;
Parte_1
3. rimette le parti davanti al Tribunale di Potenza, ai fini della riassunzione del processo nel termine perentorio di cui al secondo comma dell'art.354 c.p.c.;
4. compensa integralmente le spese di lite di primo e secondo grado.
Così deciso nella camera di consiglio del 27 maggio 2025 tenutasi mediante collegamento da remoto.
IL CONSIGLIERE est.
Mariadomenica Marchese
IL PRESIDENTE
Michele Videtta
4