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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 10/02/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Udine,
Seconda Sezione Civile, in persona del Presidente Istruttore, in funzione di Giudice unico, dott.ssa
Anna FASAN
ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n°127/2023 R.G. promossa, con atto di citazione dd.
12.01.2023 e notificato, a mezzo del servizio postale, ai convenuti dal:
(P.IVA , con studio in Udine via Stiria Controparte_1 P.IVA_1
36/B, rappr. e difeso dal proc. e dom. avv. Roberto Mete, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione
attore;
contro
(P.I. , già Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3
con sede legale in NA del LE (UD), frazione Qualso in Via Cornappo n. 50,
in persona del legale rappresentante socio accomandatario
[...]
(C.F. ) CP_2 C.F._1
convenuta contumace;
nonché contro
(C.F. ), res. a NI (UD), Via Controparte_2 C.F._1
Giacomo Leopardi n. 1/A nella sua qualità di socio illimitatamente responsabile
1 della (oggi ed in qualità di Controparte_3 Controparte_2
socio accomandatario della Controparte_2
convenuto contumace;
nonché contro
(C.F. ), res. a NO (UD), in Controparte_4 C.F._2
Via Maggiore n. 256, nella sua qualità di socio illimitatamente responsabile della oggi Controparte_3 Controparte_2
convenuto contumace;
avente ad oggetto: prestazione d'opera intellettuale.
La causa veniva iscritta a ruolo il 17.01.2023 e all'udienza del 15.01.2025, il difensore della parte costituita precisava le conclusioni, procedendo a breve discussione orale, all'esito della quale, la causa è stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. sulle seguenti
CONCLUSIONI:
per parte attrice: Nel merito: “Accertare che la società
[...]
(P.I. ), già , Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore socio accomandatario Sig. , è debitrice del dott. Controparte_2
per i motivi di cui in narrativa della somma di € 21.222,87, CP_1
oltre interessi ex d. lgs. 231/2002 decorrenti dalla data di scadenza indicata nelle notule e fino al saldo effettivo e conseguentemente condannare la stessa al pagamento del suddetto importo;
Accertare la responsabilità personale del Sig. per il debito Controparte_2
di € 21.222,87, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 decorrenti dalla data di scadenza indicata nelle notule e fino al saldo effettivo e, previo il beneficium excussionis,
condannarlo in solido al pagamento del suddetto importo;
2 Accertare la responsabilità personale, per i motivi di cui in narrativa,
del Sig. per il debito di € 16.009,18 oltre a Controparte_4
interessi ex d. lgs. 231/2002 decorrenti dalla data di scadenza indicata nelle notule e fino al saldo effettivo e, previo il beneficium
excussionis, condannarlo in solido al pagamento del suddetto importo;
Spese di lite interamente rifuse.
In via istruttoria: come da memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 di data 10.07.2023.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato lo
[...]
ha convenuto in giudizio: Parte_1 Controparte_1
a) già in persona del legale Controparte_2 Controparte_3
rappresentante e socio accomandatario;
b) Controparte_2 Controparte_2
nella qualità sia di socio illimitatamente responsabile della Controparte_3
(oggi sia di socio accomandatario della Controparte_2 [...]
c) , nella qualità di socio illimitatamente Controparte_2 Controparte_4
responsabile della oggi Controparte_3 Controparte_2
esponendo quanto segue: - che il 3.09.2013 la in persona gli CP_3 CP_3
conferì incarico professionale per l'elaborazione della contabilità e dei relativi adempimenti fiscali della società; - che con atto di data 3.05.2017 i due soci ed decisero di trasformare la s.n.c. nella CP_2 Controparte_4 CP_2
, con che assunse la veste di socio accomandatario ed
[...] Controparte_2
di socio accomandante, carica poi ceduta da quest'ultimo in Controparte_4
uno con l'intera quota a ed a;
- che lo Controparte_2 Controparte_5
studio ebbe a prestare la propria attività di consulenza e contabilità sia in CP_1
favore della s.n.c. che, successivamente, in favore della s.a.s; - che a seguito dell'attività svolta il dott. aveva emesso notule per un importo CP_1
complessivo di € 21.222,87, con responsabilità in solido per l'intero di CP_2
3 e, quanto ad , per la minor somma di € 16.009,18 in CP_2 Controparte_4
qualità di socio a responsabilità illimitata della società per il solo periodo di riferimento, previo beneficium excussionis; - che gli assegni bancari consegnati in parziale pagamento dalla debitrice, dell'importo di € 1.500,00 cadauno, non erano stati posti all'incasso, su richiesta dei per mancanza di provvista;
- che, a CP_2
causa della morosità della cliente e della scarsa collaborazione della stessa,
l'attore si era visto costretto a rinunciare al mandato e non era ancora riuscito a recuperare il credito maturato.
Premesso un tanto, ha rassegnato le articolate conclusioni che sono state riportate in epigrafe.
I convenuti, pur ritualmente citati, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
Istruita la causa con l'ammissione dell'interrogatorio formale dei convenuti,
peraltro non comparsi a renderlo all'udienza del 15.01.2025, nonché con l'assunzione del teste di parte attrice e con l'acquisizione delle Parte_2
produzioni documentali offerte, alla medesima udienza da ultimo indicata parte attrice ha precisato le conclusioni sopra e la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281sexies, comma 3, c.p.c..
La domanda attorea è risultata giuridicamente fondata e va, pertanto,
accolta.
Il conferimento dell'incarico da parte della , in persona Controparte_3
del socio legale rappresentante, risulta documentato dalla scrittura di data
3.09.2013, sottoscritta dal socio e non disconosciuta (doc. 1 di parte attrice).
A seguito di questo conferimento il dott. ha espletato prestazioni CP_1
professionali di consulenza e contabilità per la società e i soci, come da contratto di cui al doc. 1) da cui si evincono anche i compensi che erano stati concordati tra le parti e specificati in: € 1.200,00 per la contabilità annua semplificata, € 2.400,00
annui per le prestazioni relative a bilanci e dichiarazioni;
€ 600,00 annui per le paghe, con elaborazione dei cedolini, CUD, modello 770 e autoliquidazione;
CP_6
4 compensi da definire in caso di ulteriori adempimenti di consulenza aziendale ed in caso di ulteriori prestazioni professionali, relative da operazioni straordinarie societarie e tributarie. Inoltre, nel conferimento non erano ricomprese eventuali prestazioni aggiuntive quali visure camerali, accessi esterni, pagamenti tributi che sarebbero stati fatturati in via aggiuntiva.
Presupposto essenziale dell'esistenza di un contratto di opera professionale, la cui prestazione sia dedotta dal professionista quale titolo del suo diritto al compenso, è l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare, chiaramente ed inequivocabilmente, la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso e l'adempimento dello stesso (oneri probatori che sono stati adempiuti nel caso de quo per quanto sopra documentato) e non anche la pattuizione di un corrispettivo, mentre è onere del committente dimostrare l'eventuale gratuità della prestazione (Cass. N. 23893 del 23.11.2016).
L'art. 2233 c.c., in materia di compenso nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, introduce una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso, con la conseguenza che assume rilevanza primaria l'accordo liberamente concluso fra le parti e, solo in difetto di quest'ultimo,
vengono in ordine successivo, le tariffe, gli usi e, infine, la determinazione del
Giudice (Corte d'Appello di Firenze sez. IV, 07.04.2022, n. 662).
L'effettivo svolgimento dell'attività professionale da parte del dott.
è proseguito anche dopo la trasformazione della Controparte_1 CP_3
in come provato non solo dalla produzione in
[...] Controparte_2
giudizio di copia dei numerosi allegati, ma anche dalle dichiarazioni rese dal teste
, il quale ha confermato tutta l'attività espletata dal dott. per Parte_2 CP_1
la società, affermando che: “sub 5)….supervisionavo la parte contabile anche di
questo cliente e quindi per questo sono a conoscenza dell'attività professionale
che è stata svolta;
sub 10)..è vero si tratta di attività che ho espletato
personalmente per conto del dott. ”. CP_1
5 A fronte di tali univoche risultanze i convenuti non hanno inteso contestare od eccepire alcunché, scegliendo di rimanere contumaci e mancando anche di rispondere all'interrogatorio formale loro deferito, così fornendo ulteriore argomento di prova, ai sensi dell'art. 232 c.p.c.
In definitiva, in considerazione dell'attività svolta dal dott. prima a CP_1
favore della s.n.c. (società di persone, nell'ambito della quale tutti i soci rispondono per le obbligazioni sociali, anche con il loro patrimonio personale, quindi sia che , fermo il beneficio della preventiva escussione CP_2 Controparte_4
della società) e poi a favore della s.a.s. (società dei cui debiti risponde solo il socio accomandatario ), come da notule versate in atti, la Controparte_2 [...]
già in persona del legale rappresentante Controparte_2 CP_2 CP_3
pro tempore , dovrà essere condannata a pagare la somma di € Controparte_2
21.222,87, oltre agli interessi ex d. lgs. n. 231/2002 decorrenti dalla data di scadenza delle notule e fino al saldo effettivo con responsabilità in solido per l'intero di e per la minor somma di € 16.009,18 per Controparte_2 CP_4
in quanto socio a responsabilità illimitata della società per il periodo di
[...]
riferimento, previo beneficium excussionis.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in assenza di nota, applicando i parametri medi previsti dal D.M. n.
147/2022 per lo scaglione di valore di riferimento relativamente alle fasi di studio,
introduttiva, istruttoria e decisionale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n°
127/2023, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:
1. in accoglimento della domanda attorea, condanna la Controparte_2
già e , in solido e previo beneficium Controparte_3 Controparte_2
excussionis, a pagare al dott. , la somma di €. 21.222,87, Controparte_1
oltre agli interessi ex d. lgs. n. 231/2002 dalla data di scadenza delle notule e fino al saldo effettivo, nonché in quanto socio a Controparte_4 6 responsabilità illimitata della per il periodo di riferimento, Controparte_3
e sempre in solido e previo beneficium excussionis, per la minor somma di €
16.009,18, oltre interessi ex d. lgs. n. 231/2002 decorrenti dalla data di scadenza indicata nelle notule e fino al saldo effettivo.
2. condanna i convenuti a rifondere alla controparte le spese di lite che liquida in
€ 5.000,00 per compenso, € 264,00 per anticipazioni, oltre al rimborso spese generali al 15%, CNA ed IVA come per legge.
Così deciso, in Udine il 10.02.2025.
Il Presidente istruttore dott.ssa Anna Fasan
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