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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 13/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
In composizione collegiale, formato da:
Lucia Sebastiani Presidente rel.
Ettore Di Roberto Giudice
Maurizio Drigani Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa n. 1131/2024 R.G.A.C avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e promossa
DA
, nato il [...] alla Spezia e residente in [...]Parte_1
UR (SP)
c.f. Avv. GRECO ANGELO C.F._1
CONTRO
, nata il [...] a [...] e residente in Controparte_1
NO UR (SP)
c.f. Avv. COSTOLI ALESSANDRA C.F._2
E
1 con l'intervento necessario del Pubblico Ministero che ha apposto il visto in data 20.12.2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Precisate congiuntamente dalle parti all'udienza del 19.12.2024:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adìto, contrariis reiectis, pronunciare la cessazione degli effetti civile del matrimonio concordatario dai coniugi e in data 30.9.2000 in NO Parte_1 Controparte_1
UR e trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di NO
UR al n. 22 parte II serie A anno 2000.
Spese compensate”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
premettendo di aver contratto in NO UR (SP) in data Parte_1
30.9.2000 matrimonio concordatario con (atto trascritto nei Controparte_1
registri degli atti di matrimonio dello Stato civile dello stesso Comune al n. 22 parte II serie A anno 2000), di non aver avuto figli, di essersi separati in data
30.10.2018 con decreto di omologazione del Tribunale della Spezia e di non aver da allora ripreso alcuna forma di comunione materiale e spirituale, ha chiesto dichiararsi lo scioglimento (rectius cessazione degli effetti civili) del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Si è costituita non opponendosi al divorzio (qualificandolo Controparte_1
correttamente come cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario) ma chiedendo dichiararsi l'inammissibilità delle ulteriori domande proposte dal ricorrente, non strettamente connesse alla pronuncia di divorzio.
2 All'udienza del 19.12.2024, dinanzi al Giudice relatore, chiarito che si tratta di matrimonio concordatario (e dunque la domanda deve essere correttamente qualificata come avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili dello stesso), entrambe le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo e hanno chiesto di essere autorizzate a precisare le conclusioni che, autorizzate dal
Giudice, hanno precisato come in epigrafe.
La causa è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Il P.M. ha apposto il visto in data 20.12.2024.
Nel merito, il comportamento processuale delle parti, che hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e il lasso di tempo trascorso dalla cessazione della vita in comune, a far data dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Tribunale nel giudizio di separazione consensuale, depongono chiaramente per l'impossibilità di ricostituire ogni comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
E' pacifica l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della legge
1.12.1970 n. 898 per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché il decorso del tempo richiesto a tal fine dall'art. 3 n. 2) lettera b) della stessa legge, come da ultimo modificata dalla L. 55/2015
Tanto basta per accogliere la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
La domanda di ripartizione di spese ed oneri economici relativi alla suddivisione della casa coniugale, peraltro inammissibile nel presente giudizio,
è stata rinunciata e non vi è luogo a provvedere sul punto
Spese di lite compensate, come richiesto dalle parti.
PER TALI MOTIVI
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
3 Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e , contratto in NO UR Parte_1 Controparte_1
(SP) in data 30.9.2000 (atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello
Stato civile dello stesso Comune al n. 22 parte II serie A anno 2000)
Spese compensate
Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
Così deciso alla Spezia nella camera di consiglio del 9.1.2025
Il Presidente est.
Lucia Sebastiani
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