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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 15/06/2025, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4378/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossana Villani ha pronunciato, con emissione del dispositivo all'udienza dell'11/6/25 la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 4378/2023 promossa da:
con sede in Via Gagarin n. 39, 06073 Ellera di Corciano (PG), C.F. e P. Iva Parte_1
n. in persona del legale rappresentante p.t., Dr. P.IVA_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico MORONI del Foro di Perugia (C.F.
, fax: 075.5717996, pec: e C.F._1 Email_1 presso quest'ultimo elettivamente domiciliata in Perugia, Via Bartolo n. 10-16, Palazzo
Oddi Baglioni
-appellante contro
C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
L'Aquila, C.F. , domiciliataria presso il Complesso Monumentale di S. P.IVA_3
Domenico, Via Buccio Di Ranallo s.n.c., L'Aquila (fax n. 0862 410918; e-mail
PEC Email_2 Email_3
- appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza 616/2023, resa all'esito del giudizio n. 2769/2022
R.G., dal Giudice di Pace di in data 01.06.2023 e pubblicata il 01.06.2023 CP_1
pagina 1 di 11
Conclusioni
All'udienza di discussione dell'11 giugno 2025 erano rassegnate dal solo procuratore di parate appellante
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Si discute dell'appello alla sentenza n. 616/2023, resa all'esito del giudizio n. 2769/2022
R.G., dal Giudice di Pace di in data 01.06.2023 e pubblicata il 01.06.2023, con cui CP_1 il Giudice di primo grado rigettava l'opposizione confermando i provvedimenti impugnati con la sola esclusione della sanzione pecuniaria per la violazione dell'art. 180, comma 7,
c.d.s..
Rammentava l'appellante i fatti originanti la vicenda. Il giorno 26.05.2022, alle h. 10:40, presso il Comune di Città Sant'Angelo (PE), all'altezza del km 3.100 (SP n. 2), gli agenti accertatori del Corpo di Polizia Stradale di , e CP_1 Persona_1 Per_1
, redigevano il verbale n. 700018876938 – n. 312120 con allegato Testimone_1
verbale di fermo amministrativo, successivamente notificato a mezzo pec in data
09.06.2022 a quale proprietaria del rimorchio facente parte del complesso Parte_1
veicolare presunto trasgressore e, pertanto, coobbligata in solido. Con il predetto verbale, veniva contestata all'odierna appellante la violazione dell'art. 100, commi 4, 11 Pt_1
e 15, ed art. 180, commi 1 e 7, C.d.S., in quanto, in data 26.05.2022, alle h. 10:40, presso il
Comune di Città Sant'Angelo, all'altezza del km 3.100 (SP n. 2), il conducente del complesso veicolare formato da trattore stradale mod. Renault Premium (telaio n.
VF624GPA000041026) trg. ED546XG e rimorchio trg. AG04584 “… ometteva di esporre posteriormente al rimorchio la targa ripetitrice del trattore stradale sebbene obbligatorio”.
Conseguentemente, il semirimorchio veniva sottoposto a fermo amministrativo per la durata di n. 3 mesi e veniva irrogata la sanzione pecuniaria di € 258,50; inoltre, gli agenti accertatori intimavano al presunto trasgressore di provvedere, entro 30 giorni, all'esibizione della carta di circolazione in quanto non rinvenuta all'interno del mezzo. pagina 2 di 11 Spiegava l'appellante che, come già rilevato in primo grado, opera nel settore Parte_1 dei trasporti, spedizioni e depositi per conto terzi, con filiali operative dislocate sull'intero territorio nazionale. Sovente, per l'esecuzione delle prestazioni vettoriali, si avvale, a seconda delle necessità e delle peculiarità dei servizi da eseguire, di (sub)vettori, i quali svolgono le prestazioni di trasporto con mezzi propri o trainando con proprie motrici i semirimorchi di proprietà (cd. trazionismo); tra questi vi è Ali Center S.r.l.s., con cui Pt_1
ha stipulato un contratto di trasporto in data 06.07.2021. Il trattore stradale mod. Pt_1
Renault Premium trg. ED546XG (cui era agganciato il rimorchio di proprietà di Parte_1
Contr trg. AG04584) è di proprietà di la quale lo ha noleggiato Controparte_3
(con contratto del 25.03.2022) alla società TRASPORTI & LOGISTICA S.r.l.s., che, a sua volta, lo ha noleggiato alla ALI CENTER S.r.l.s. (con contratto dell'11.05.2022). In data
24.05.2022, Ali Center S.r.l.s., quale sub-vettore trazionista, veniva incaricata da
[...]
di effettuare alcune consegne di merce a Termoli (CB); pertanto, inviava il trattore Pt_1
stradale mod. Renault Premium trg. ED546XG presso il magazzino sito in Città Parte_1
Sant'Angelo (PE) (c/o Centro Commerciale Ibisco), Strada Lungo Fino n. 187, al fine di
“agganciare” il rimorchio (di proprietà trg. AG04584. In tale frangente, l'autista Pt_1
(dipendente di Logistica & Trasporti S.r.l.s.) provvedeva ad applicare Controparte_4
al rimorchio la necessaria targa ripetitrice.
In data 25.05.2022 alle h. 18:35 circa, effettuate le consegne richieste da il Parte_1 complesso veicolare citato si trovava a percorrere l'autostrada A14 in direzione Città
Sant'Angelo (PE), allorché, giunto al casello di Vasto Nord Casalbordino, l'autista
[...]
(dipendente di Logistica & Trasporti S.r.l.s., che aveva dato il cambio al Controparte_5
Sig. in ossequio alla normativa in tema di limite massimo di ore di guida per gli CP_4
autisti di mezzi pesanti ) si avvedeva di un problema alla centralina elettrica del mezzo e tentava un'uscita di emergenza;
tuttavia, il complesso veicolare era costretto ad arrestare la propria marcia appena fuori dal casello. Interveniva prontamente il personale addetto alla sicurezza di Autostrade per l'Italia S.p.a., il quale si adoperava per spostare l'automezzo in una zona limitrofa idonea a non intralciare la circolazione. Il provvedeva a CP_5
contattare immediatamente comunicandogli lo stato di avaria del Controparte_4
mezzo e la necessità di operare la sostituzione delle batterie. Pertanto, quest'ultimo, alle h. pagina 3 di 11 19:20, si recava presso l'officina di ricambi auto -sita in Parte_3
, Strada Fosso Covone n. 20- ed acquistava n. 9 batterie 225 AH, per poi CP_1 raggiungere il complesso veicolare in panne e procedere all'intervento di emergenza, onde consentire al mezzo di far rientro alla propria destinazione, ovvero il magazzino di
[...] sito a Città Sant'Angelo (PE). Pt_1
Nel mentre, giungeva sul posto la Polizia Stradale di Chieti, la quale assisteva alle predette operazioni;
alle h. 19:55 il mezzo riprendeva la propria marcia verso Città Sant'Angelo, seppure con notevole difficoltà a fronte dell'avaria che interessava sia l'impianto di illuminazione della motrice (di particolare rilevanza dato l'approssimarsi dell'orario notturno) che quello relativo al cambio delle marce. Tanto che l'autista era costretto a fermarsi nuovamente alle h. 19:57. Durante tale sosta obbligata, avvenuta presso la S.P. 154
e durata sino alle h. 20:28, gli agenti accertatori, V. Sov. e alle h. CP_6 Persona_2
20:00 si determinavano ad elevare contravvenzione (Verbale n. 700016317217 – n. ID
308650 del 25.05.2022) per violazione dell'art. 100, commi 4, 11 e 15, del C.d.S., in quanto il semirimorchio trg. AG04584 risultava sprovvisto di targa ripetitrice;
ne conseguiva la sanzione accessoria del fermo amministrativo del semirimorchio per n. 3 mesi, con affidamento in custodia dello stesso al conducente presso il piazzale di sito in Parte_1
Città Sant'Angelo (PE), S.P. Lungo Fino n. 187. Peraltro, la Polizia Stradale provvedeva a trattenere la carta di circolazione (i.e., fotocopia conforme all'originale). Peraltro, a seguito della notifica del citato verbale, avvenuta in data 01.06.2022, la correlata sanzione amministrativa era tempestivamente pagata da in data 29.06.2022. Il mezzo si Parte_1
metteva nuovamente in moto marciando a singhiozzo sino alle h. 21:39, allorché, giunto presso la stazione di servizio Sopea sita in Cepagatti (PE), Via Nazionale n. 70, era costretto ad arrestare definitivamente la marcia, come evincibile dalle risultanze del tracciato del GPS presente all'interno del trattore stradale. Il mattino successivo, alle h.
07:07, il Sig. utilizzando cavi mobili per generare corrente Controparte_4
provvisoria, riprendeva la marcia del complesso veicolare e, nonostante alcune soste, alle h.
08:25 riusciva a raggiungere l'officina della Trasporti & Logistica S.r.l.s., sita in , CP_1
Via Salaria Vecchia n. 138 (cfr. all.
9-10 fascicolo primo grado), ove veniva sostituito l'alternatore (cfr. all. 11 fascicolo primo grado). Ripresa la marcia alle h. 9:36 in direzione pagina 4 di 11 di Città Sant'Angelo (PE), così da poter ottemperare al provvedimento di fermo amministrativo del giorno precedente, alle h. 9:55 la Polizia Stradale di fermava il CP_1 mezzo (ormai quasi giunto all'agognata destinazione) e provvedeva a redigere il verbale di contestazione n. 700018876938 – n. 312120 del 26.05.2022, con allegato Verbale di Fermo
Amministrativo del 26.05.2022.
Detto ultimo verbale era stato oggetto di opposizione dinanzi al Giudice di Pace che aveva definito la questione con la sentenza impugnata.
L'appellante dichiarava di impugnare il capo della richiamata sentenza del Giudice di Pace di , che aveva rigettato la eccezione di illegittimità della sanzione irrogata per CP_1 violazione dell'art. 100 c.d.s. per mancanza dell'elemento soggettivo essendosi sul punto così espresso … Nel caso in esame l'istruttoria documentale svolta non hanno permesso di accertare l'errore incolpevole in cui sarebbe incorso il conducente del veicolo della opponente onde l'eccezione è risultata infondata. La giurisprudenza, in proposito, ha rilevato che quanto disposto dall'art. 3 richiamato deve essere inteso nel senso della sufficienza della connotazione sia essa dolosa o colposa, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, sul presupposto che la norma in discorso pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa. Nel caso di specie non vi è alcun elemento, da cui poter desumere e qualificare inevitabile la condotta della ricorrente ovvero tale da interrompere il nesso psichico tra soggetto e condotta. Non è rilevabile alcun “errore scusabile” o buona fede nella condotta del conducente il veicolo che, anzi in mala fede, taceva alla pattuglia della Polizia Stradale di che il veicolo CP_1
era stato già fermato e sanzionato e che era stata ritirata la carta di circolazione. I testi
[...]
e hanno confermato la fondatezza dell'accertamento … Persona_1 Testimone_1
L'infrazione risultava commessa e ripetuta ed il veicolo non era stato condotto dal custode incaricato –diverso dal conducente fermato dalla Polizia Stradale di – nel luogo CP_1 indicato per la custodia per la via più breve e per il tempo strettamente necessario.” (cfr. pagg.
2-4 sentenza impugnata).
Secondo l'appellante il Giudice di prime cure sarebbe incorso in un evidente errore pagina 5 di 11 nell'elaborare il proprio convincimento, in quanto, sulla base di una valutazione del tutto parziale, superficiale ed inesatta delle risultanze istruttorie, ha ritenuto che non potesse trovare applicazione al caso di specie l'art. 3, comma 2, della L. n. 689/1981 e che, pertanto, la violazione contestata non fosse stata commessa per errore sul fatto e non sussistesse in capo al presunto trasgressore la buona fede. Ed invero, dalla documentazione versata in atti dall'appellante nel corso del giudizio di primo grado emergerebbe con assoluta evidenza come, nel caso di specie, il presunto trasgressore abbia posto in essere una condotta idonea e conforme alle disposizioni impartite dall'Autorità con riferimento al provvedimento di fermo amministrativo del semirimorchio trg. AG04584 di proprietà dell'odierna opponente irrogato in data 25.05.2022. Il infatti, in ottemperanza a CP_4
quanto ordinato dalla Polizia Stradale di Chieti nel citato verbale del 25.05.2022, al momento della violazione contestatagli il 26.05.2022, era intento a condurre il semirimorchio sottoposto a fermo amministrativo presso il luogo indicato dagli agenti accertatori, ovvero “… il piazzale della ditta sito in Città Sant'Angelo (PE) in Strada Pt_1
Provinciale Lungo Fino n. 187”. Operazione che si era resa impossibile nell'immediatezza della prima contestazione a causa delle oggettive, improvvise, inevitabili ed imprevedibili problematiche di natura tecnica occorse al trattore stradale mod. Renault Premium trg
ED546XG, che avevano costretto il conducente ad una sosta non preventivata. Circostanze, peraltro, debitamente e dettagliatamente provate in via documentale da che Parte_1
dimostrano senza dubbio alcuno la buona fede del conducente presunto trasgressore.
Orbene, l'art. 3 della L. 689/1981 dispone che “Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa”. In virtù del citato principio, alcuna violazione è imputabile al conducente, alla luce della sussistenza delle seguenti circostanze (pacifiche in quanto provate documentalmente e non contestate): i) il conducente era stato espressamente autorizzato a condurre il mezzo sottoposto a fermo fino al luogo indicato per la custodia (cfr. verbale n. 700016317217 del
25.05.2022); ii) la distanza da percorrere tra il luogo della contestazione (Casello Vasto
Nord) e quello di custodia (piazzale Susa S.p.a. c/o Centro Ibisco) era di circa 95 Km;
iii) pagina 6 di 11 alle h. 21:39 del 25.05.2022, dopo aver percorso circa 64 Km lungo la A14 verso il luogo di custodia, il complesso veicolare era costretto ad arrestare la propria marcia a causa di una sopravvenuta avaria della centralina elettrica della motrice (la sosta notturna aveva luogo in zona immediatamente limitrofa alla prima uscita autostradale disponibile, ovvero in località
Cepagatti (PE)); iv) stante l'orario notturno, il conducente non era in grado di provvedere immediatamente alla riparazione del guasto, vista l'impossibilità di intervento delle officine presenti nei paraggi;
v) il mattino successivo il conducente agevolava le operazioni di riparazione ricoverando il veicolo in un luogo idoneo (Via Salaria Vecchia n. 138 -
) posto a pochissima distanza dal luogo ove era avvenuta la sosta notturna (circa 2 CP_1 minuti, come evincibile dall'elaborato del GPS), affinché il meccanico incaricato (Sig.
potesse effettuare la sostituzione dell'alternatore; vi) il conducente ha, Persona_3
pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice, consentito la circolazione del rimorchio per il tempo “strettamente necessario” a raggiungere il luogo di custodia. È indubbio, pertanto, che il conducente presunto trasgressore abbia posto in essere la condotta poi sanzionata con il Verbale n. 700018876938 del 26.05.2022 nella corretta convinzione di assoluta liceità della stessa in quanto posta in essere in ottemperanza alle indicazioni dell'Autorità (ovvero a quanto disposto nel verbale n. 700016317217del 25.05.2022).
È evidente, pertanto, come, al momento in cui il complesso veicolare è stato fermato dagli agenti della Polizia Stradale di , il conducente fosse ormai giunto proprio presso il CP_1 luogo di custodia, in ottemperanza all'ordine impartito dall'Autorità.
La ha contestato la fondatezza dell'appello rilevando quanto segue. CP_7
Il Giudice di Pace, diversamente da quanto prospettato da controparte, ha correttamente rilevato che l'istruttoria non ha permesso di accertare l'errore incolpevole, posto che, per costante giurisprudenza, l'errore commesso in buona fede può valere quale causa di esclusione della responsabilità solo quando trattasi di errore inevitabile, occorrendo a tal proposito la sussistenza di “elementi positivi, estranei all'autore dell'infrazione, idonei ad ingenerare in lui la convinzione della liceità della sua condotta e, soprattutto, che l'autore dell'infrazione abbia fatto tutto il possibile per osservare la legge, cosicché nessun pagina 7 di 11 rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva” (Cass. civ. sez. II, 17.12.2019 n. 33441; Cass. civ. sez. VI, 13.5.2019, n.12629). Nel caso di specie si evince, al contrario, che il conducente del veicolo ha cagionato nell'organo accertatore una falsa rappresentazione della realtà, per mezzo di una condotta omissiva colposamente
(o addirittura dolosamente) rilevante, per di più posta in essere da soggetto professionalmente qualificato, avente una posizione di garanzia sul veicolo, derivante dal contratto di trasporto stipulato.
Anche volendo escludere il dolo nelle omissioni del conducente, resta la natura gravemente colposa della condotta tenuta dal medesimo, il quale proprio per la qualifica professionale rivestita, aveva un dovere di informarsi ed essere a conoscenza delle circostanze riguardanti il veicolo e, una volta conosciute, essere consapevole degli obblighi normativi e delle relative conseguenze.
Ebbene, reputa il giudicante anzitutto di dover richiamare i principi elaborati dalla giurisprudenza e dalla dottrina in punto di struttura della violazione amministrativa, che viene ravvisata in quella di un illecito tipico, antigiuridico e colpevole.
La legge 689/1981, all'art. 3, in ordine all'elemento soggettivo dell'illecito amministrativo stabilisce quanto segue: «nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non
è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa».
Questa disposizione ricalca la previsione di cui all'art. 42 del Codice Penale, secondo cui
«nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa».
Tale ultima norma deve, a sua volta, essere interpretata alla luce del primo comma dello stesso art. 42 del Codice Penale, secondo il quale «nessuno può essere punito per una azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà».
pagina 8 di 11 Per coscienza e volontà dell'azione od omissione va intesa la riconducibilità psichica del comportamento al soggetto autore della violazione: detto comportamento deve essere moralmente e psicologicamente ascrivibile alla sfera intellettiva e volitiva dell'individuo che materialmente cagiona l'evento.
Tali coscienza e volontà normalmente esprimono la capacità dell'uomo di valutare e dominare le proprie azioni e possono venire escluse in situazioni occasionali che riguardano i tre casi di scuola dell'incoscienza involontaria, della forza maggiore e del costringimento fisico.
Nel linguaggio di uso comune, per condotta cosciente e volontaria si è soliti intendere una condotta che il soggetto agente ha consapevolmente tenuto e, per l'appunto, voluto;
se così fosse, però, la condotta cosciente e volontaria finirebbe per coincidere soltanto con il dolo.
Autorevole dottrina penalistica quindi, ha ricostruito questo concetto in termini di suitas, cioè nel senso di comportamento che è suscettibile di essere dominato da un impulso della volontà: in questo modo divengono sanzionabili anche condotte che non sono state poste in essere volontariamente dal soggetto, ma che egli avrebbe potuto evitare mantenendo più alta la soglia dell'attenzione.
La giurisprudenza di legittimità ritiene che il menzionato art 3 ponga una presunzione semplice di sussistenza dell'elemento psicologico colposo a carico del destinatario della sanzione, che può essere vinta fornendo prova contraria: “la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa” (cfr. Cass. nn. 10508/1995, 7143/2001,
8343/2001, 14107/2003, 5304/2004, 5155/2005, 20930/2009,9546/2018, 1529/2018,
4114/2016).
È onere dell'interessato dimostrare la violazione della norma in buona fede, e in particolare:“l'esimente della buona fede, intesa come errore sulla liceità del fatto, assume, poi, rilievo solo in presenza di elementi positivi idonei ad ingenerare, nell'autore della violazione, il convincimento della liceità del suo operato (come, ad esempio, nel caso di una assicurazione in tal senso ricevuta dalla P.A.), per avere egli tenuto una condotta il
pagina 9 di 11 più possibile conforme al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso”
(cfr. Cass. nn. 4927/1998, 1873/1995, 10508/1995, 10893/1996).
Pertanto, in tema di illeciti amministrativi, la responsabilità dell'autore dell'infrazione non è esclusa dal mero stato di ignoranza circa la sussistenza dei relativi presupposti, ma occorre che tale stato sia incolpevole, cioè non superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza (cfr. Cass. n. 6018/2019). L'esimente della buona fede rilevante come causa di esclusione della responsabilità amministrativa si configura solo qualora sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso (cfr. Cass. n. 20219/2018).
Conclusivamente, la buona fede invocata dal privato richiede non un mero stato di ignoranza, bensì, per un verso, la sussistenza di una situazione positiva idonea ad ingenerare il convincimento della liceità della condotta e, per altro verso, l'assenza di qualsiasi situazione di rimprovero.
La giustizia amministrativa ha confermato il principio secondo cui, in tema di sanzioni amministrative, sono necessarie e al tempo stesso sufficienti la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, giacché la norma di riferimento pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di avere agito senza colpa.
Da ciò deriva che l'esimente della buona fede, applicabile anche all'illecito amministrativo disciplinato dalla L. n. 689 del 1981, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa – al pari di quanto avviene per la responsabilità penale, in tema di contravvenzioni
– solo qualora sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso.
Ebbene, nel caso di specie la versione dei fatti esposta da parte ricorrente, attuale appellante non è idonea alla stregua dei principi appena richiamati a suffragare l'ipotesi della buona fede.
Infatti la tesi secondo cui si era resa impossibile nell'immediatezza della prima contestazione la conduzione del mezzo presso il deposito della ditta contravvenzionata a pagina 10 di 11 causa delle oggettive, improvvise, inevitabili ed imprevedibili problematiche di natura tecnica occorse al trattore stradale mod. Renault Premium trg ED546XG, è una tesi di per sé scarsamente credibile;
in ogni caso essa non può essere affidata alla documentazione prodotta in difetto quanto meno di una prova testimoniale a supporto.
Pertanto rimane inconferente il rilievo che al momento del controllo originante il verbale che ci occupa la stesse dando ottemperanza alle indicazioni dell'Autorità Parte_1
(ovvero a quanto disposto nel verbale n. 700016317217del 25.05.2022 ) posto che a tanto avrebbe dovuto provvedere tempestivamente, la sera prima.
In senso contrario a quanto sostenuto dall'appellante rileva anche la risposta data ai verbalizzanti da colui che era alla guida al momento della redazione del verbale qui impugnato: ho spostato il camion a volo . Insomma non si spiega come nell'immediato il medesimo non abbia riferito della pregressa contestazione o meglio la cosa si può spiegare più che con un errore scusabile con la considerazione che evidentemente si è voluto nascondere la pregressa contestazione.
Pertanto la sentenza va confermata con spese compensate alla luce della limitata attività difensiva svolta dalla parte resistente.
P.Q.M.
Rigetta l'appello confermando l'impugnata sentenza. Motivazione riservata nei 60 giorni
Pescara, 15 giugno 2025 Il Giudice
dott. Rossana Villani
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossana Villani ha pronunciato, con emissione del dispositivo all'udienza dell'11/6/25 la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 4378/2023 promossa da:
con sede in Via Gagarin n. 39, 06073 Ellera di Corciano (PG), C.F. e P. Iva Parte_1
n. in persona del legale rappresentante p.t., Dr. P.IVA_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico MORONI del Foro di Perugia (C.F.
, fax: 075.5717996, pec: e C.F._1 Email_1 presso quest'ultimo elettivamente domiciliata in Perugia, Via Bartolo n. 10-16, Palazzo
Oddi Baglioni
-appellante contro
C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
L'Aquila, C.F. , domiciliataria presso il Complesso Monumentale di S. P.IVA_3
Domenico, Via Buccio Di Ranallo s.n.c., L'Aquila (fax n. 0862 410918; e-mail
PEC Email_2 Email_3
- appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza 616/2023, resa all'esito del giudizio n. 2769/2022
R.G., dal Giudice di Pace di in data 01.06.2023 e pubblicata il 01.06.2023 CP_1
pagina 1 di 11
Conclusioni
All'udienza di discussione dell'11 giugno 2025 erano rassegnate dal solo procuratore di parate appellante
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Si discute dell'appello alla sentenza n. 616/2023, resa all'esito del giudizio n. 2769/2022
R.G., dal Giudice di Pace di in data 01.06.2023 e pubblicata il 01.06.2023, con cui CP_1 il Giudice di primo grado rigettava l'opposizione confermando i provvedimenti impugnati con la sola esclusione della sanzione pecuniaria per la violazione dell'art. 180, comma 7,
c.d.s..
Rammentava l'appellante i fatti originanti la vicenda. Il giorno 26.05.2022, alle h. 10:40, presso il Comune di Città Sant'Angelo (PE), all'altezza del km 3.100 (SP n. 2), gli agenti accertatori del Corpo di Polizia Stradale di , e CP_1 Persona_1 Per_1
, redigevano il verbale n. 700018876938 – n. 312120 con allegato Testimone_1
verbale di fermo amministrativo, successivamente notificato a mezzo pec in data
09.06.2022 a quale proprietaria del rimorchio facente parte del complesso Parte_1
veicolare presunto trasgressore e, pertanto, coobbligata in solido. Con il predetto verbale, veniva contestata all'odierna appellante la violazione dell'art. 100, commi 4, 11 Pt_1
e 15, ed art. 180, commi 1 e 7, C.d.S., in quanto, in data 26.05.2022, alle h. 10:40, presso il
Comune di Città Sant'Angelo, all'altezza del km 3.100 (SP n. 2), il conducente del complesso veicolare formato da trattore stradale mod. Renault Premium (telaio n.
VF624GPA000041026) trg. ED546XG e rimorchio trg. AG04584 “… ometteva di esporre posteriormente al rimorchio la targa ripetitrice del trattore stradale sebbene obbligatorio”.
Conseguentemente, il semirimorchio veniva sottoposto a fermo amministrativo per la durata di n. 3 mesi e veniva irrogata la sanzione pecuniaria di € 258,50; inoltre, gli agenti accertatori intimavano al presunto trasgressore di provvedere, entro 30 giorni, all'esibizione della carta di circolazione in quanto non rinvenuta all'interno del mezzo. pagina 2 di 11 Spiegava l'appellante che, come già rilevato in primo grado, opera nel settore Parte_1 dei trasporti, spedizioni e depositi per conto terzi, con filiali operative dislocate sull'intero territorio nazionale. Sovente, per l'esecuzione delle prestazioni vettoriali, si avvale, a seconda delle necessità e delle peculiarità dei servizi da eseguire, di (sub)vettori, i quali svolgono le prestazioni di trasporto con mezzi propri o trainando con proprie motrici i semirimorchi di proprietà (cd. trazionismo); tra questi vi è Ali Center S.r.l.s., con cui Pt_1
ha stipulato un contratto di trasporto in data 06.07.2021. Il trattore stradale mod. Pt_1
Renault Premium trg. ED546XG (cui era agganciato il rimorchio di proprietà di Parte_1
Contr trg. AG04584) è di proprietà di la quale lo ha noleggiato Controparte_3
(con contratto del 25.03.2022) alla società TRASPORTI & LOGISTICA S.r.l.s., che, a sua volta, lo ha noleggiato alla ALI CENTER S.r.l.s. (con contratto dell'11.05.2022). In data
24.05.2022, Ali Center S.r.l.s., quale sub-vettore trazionista, veniva incaricata da
[...]
di effettuare alcune consegne di merce a Termoli (CB); pertanto, inviava il trattore Pt_1
stradale mod. Renault Premium trg. ED546XG presso il magazzino sito in Città Parte_1
Sant'Angelo (PE) (c/o Centro Commerciale Ibisco), Strada Lungo Fino n. 187, al fine di
“agganciare” il rimorchio (di proprietà trg. AG04584. In tale frangente, l'autista Pt_1
(dipendente di Logistica & Trasporti S.r.l.s.) provvedeva ad applicare Controparte_4
al rimorchio la necessaria targa ripetitrice.
In data 25.05.2022 alle h. 18:35 circa, effettuate le consegne richieste da il Parte_1 complesso veicolare citato si trovava a percorrere l'autostrada A14 in direzione Città
Sant'Angelo (PE), allorché, giunto al casello di Vasto Nord Casalbordino, l'autista
[...]
(dipendente di Logistica & Trasporti S.r.l.s., che aveva dato il cambio al Controparte_5
Sig. in ossequio alla normativa in tema di limite massimo di ore di guida per gli CP_4
autisti di mezzi pesanti ) si avvedeva di un problema alla centralina elettrica del mezzo e tentava un'uscita di emergenza;
tuttavia, il complesso veicolare era costretto ad arrestare la propria marcia appena fuori dal casello. Interveniva prontamente il personale addetto alla sicurezza di Autostrade per l'Italia S.p.a., il quale si adoperava per spostare l'automezzo in una zona limitrofa idonea a non intralciare la circolazione. Il provvedeva a CP_5
contattare immediatamente comunicandogli lo stato di avaria del Controparte_4
mezzo e la necessità di operare la sostituzione delle batterie. Pertanto, quest'ultimo, alle h. pagina 3 di 11 19:20, si recava presso l'officina di ricambi auto -sita in Parte_3
, Strada Fosso Covone n. 20- ed acquistava n. 9 batterie 225 AH, per poi CP_1 raggiungere il complesso veicolare in panne e procedere all'intervento di emergenza, onde consentire al mezzo di far rientro alla propria destinazione, ovvero il magazzino di
[...] sito a Città Sant'Angelo (PE). Pt_1
Nel mentre, giungeva sul posto la Polizia Stradale di Chieti, la quale assisteva alle predette operazioni;
alle h. 19:55 il mezzo riprendeva la propria marcia verso Città Sant'Angelo, seppure con notevole difficoltà a fronte dell'avaria che interessava sia l'impianto di illuminazione della motrice (di particolare rilevanza dato l'approssimarsi dell'orario notturno) che quello relativo al cambio delle marce. Tanto che l'autista era costretto a fermarsi nuovamente alle h. 19:57. Durante tale sosta obbligata, avvenuta presso la S.P. 154
e durata sino alle h. 20:28, gli agenti accertatori, V. Sov. e alle h. CP_6 Persona_2
20:00 si determinavano ad elevare contravvenzione (Verbale n. 700016317217 – n. ID
308650 del 25.05.2022) per violazione dell'art. 100, commi 4, 11 e 15, del C.d.S., in quanto il semirimorchio trg. AG04584 risultava sprovvisto di targa ripetitrice;
ne conseguiva la sanzione accessoria del fermo amministrativo del semirimorchio per n. 3 mesi, con affidamento in custodia dello stesso al conducente presso il piazzale di sito in Parte_1
Città Sant'Angelo (PE), S.P. Lungo Fino n. 187. Peraltro, la Polizia Stradale provvedeva a trattenere la carta di circolazione (i.e., fotocopia conforme all'originale). Peraltro, a seguito della notifica del citato verbale, avvenuta in data 01.06.2022, la correlata sanzione amministrativa era tempestivamente pagata da in data 29.06.2022. Il mezzo si Parte_1
metteva nuovamente in moto marciando a singhiozzo sino alle h. 21:39, allorché, giunto presso la stazione di servizio Sopea sita in Cepagatti (PE), Via Nazionale n. 70, era costretto ad arrestare definitivamente la marcia, come evincibile dalle risultanze del tracciato del GPS presente all'interno del trattore stradale. Il mattino successivo, alle h.
07:07, il Sig. utilizzando cavi mobili per generare corrente Controparte_4
provvisoria, riprendeva la marcia del complesso veicolare e, nonostante alcune soste, alle h.
08:25 riusciva a raggiungere l'officina della Trasporti & Logistica S.r.l.s., sita in , CP_1
Via Salaria Vecchia n. 138 (cfr. all.
9-10 fascicolo primo grado), ove veniva sostituito l'alternatore (cfr. all. 11 fascicolo primo grado). Ripresa la marcia alle h. 9:36 in direzione pagina 4 di 11 di Città Sant'Angelo (PE), così da poter ottemperare al provvedimento di fermo amministrativo del giorno precedente, alle h. 9:55 la Polizia Stradale di fermava il CP_1 mezzo (ormai quasi giunto all'agognata destinazione) e provvedeva a redigere il verbale di contestazione n. 700018876938 – n. 312120 del 26.05.2022, con allegato Verbale di Fermo
Amministrativo del 26.05.2022.
Detto ultimo verbale era stato oggetto di opposizione dinanzi al Giudice di Pace che aveva definito la questione con la sentenza impugnata.
L'appellante dichiarava di impugnare il capo della richiamata sentenza del Giudice di Pace di , che aveva rigettato la eccezione di illegittimità della sanzione irrogata per CP_1 violazione dell'art. 100 c.d.s. per mancanza dell'elemento soggettivo essendosi sul punto così espresso … Nel caso in esame l'istruttoria documentale svolta non hanno permesso di accertare l'errore incolpevole in cui sarebbe incorso il conducente del veicolo della opponente onde l'eccezione è risultata infondata. La giurisprudenza, in proposito, ha rilevato che quanto disposto dall'art. 3 richiamato deve essere inteso nel senso della sufficienza della connotazione sia essa dolosa o colposa, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, sul presupposto che la norma in discorso pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa. Nel caso di specie non vi è alcun elemento, da cui poter desumere e qualificare inevitabile la condotta della ricorrente ovvero tale da interrompere il nesso psichico tra soggetto e condotta. Non è rilevabile alcun “errore scusabile” o buona fede nella condotta del conducente il veicolo che, anzi in mala fede, taceva alla pattuglia della Polizia Stradale di che il veicolo CP_1
era stato già fermato e sanzionato e che era stata ritirata la carta di circolazione. I testi
[...]
e hanno confermato la fondatezza dell'accertamento … Persona_1 Testimone_1
L'infrazione risultava commessa e ripetuta ed il veicolo non era stato condotto dal custode incaricato –diverso dal conducente fermato dalla Polizia Stradale di – nel luogo CP_1 indicato per la custodia per la via più breve e per il tempo strettamente necessario.” (cfr. pagg.
2-4 sentenza impugnata).
Secondo l'appellante il Giudice di prime cure sarebbe incorso in un evidente errore pagina 5 di 11 nell'elaborare il proprio convincimento, in quanto, sulla base di una valutazione del tutto parziale, superficiale ed inesatta delle risultanze istruttorie, ha ritenuto che non potesse trovare applicazione al caso di specie l'art. 3, comma 2, della L. n. 689/1981 e che, pertanto, la violazione contestata non fosse stata commessa per errore sul fatto e non sussistesse in capo al presunto trasgressore la buona fede. Ed invero, dalla documentazione versata in atti dall'appellante nel corso del giudizio di primo grado emergerebbe con assoluta evidenza come, nel caso di specie, il presunto trasgressore abbia posto in essere una condotta idonea e conforme alle disposizioni impartite dall'Autorità con riferimento al provvedimento di fermo amministrativo del semirimorchio trg. AG04584 di proprietà dell'odierna opponente irrogato in data 25.05.2022. Il infatti, in ottemperanza a CP_4
quanto ordinato dalla Polizia Stradale di Chieti nel citato verbale del 25.05.2022, al momento della violazione contestatagli il 26.05.2022, era intento a condurre il semirimorchio sottoposto a fermo amministrativo presso il luogo indicato dagli agenti accertatori, ovvero “… il piazzale della ditta sito in Città Sant'Angelo (PE) in Strada Pt_1
Provinciale Lungo Fino n. 187”. Operazione che si era resa impossibile nell'immediatezza della prima contestazione a causa delle oggettive, improvvise, inevitabili ed imprevedibili problematiche di natura tecnica occorse al trattore stradale mod. Renault Premium trg
ED546XG, che avevano costretto il conducente ad una sosta non preventivata. Circostanze, peraltro, debitamente e dettagliatamente provate in via documentale da che Parte_1
dimostrano senza dubbio alcuno la buona fede del conducente presunto trasgressore.
Orbene, l'art. 3 della L. 689/1981 dispone che “Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa”. In virtù del citato principio, alcuna violazione è imputabile al conducente, alla luce della sussistenza delle seguenti circostanze (pacifiche in quanto provate documentalmente e non contestate): i) il conducente era stato espressamente autorizzato a condurre il mezzo sottoposto a fermo fino al luogo indicato per la custodia (cfr. verbale n. 700016317217 del
25.05.2022); ii) la distanza da percorrere tra il luogo della contestazione (Casello Vasto
Nord) e quello di custodia (piazzale Susa S.p.a. c/o Centro Ibisco) era di circa 95 Km;
iii) pagina 6 di 11 alle h. 21:39 del 25.05.2022, dopo aver percorso circa 64 Km lungo la A14 verso il luogo di custodia, il complesso veicolare era costretto ad arrestare la propria marcia a causa di una sopravvenuta avaria della centralina elettrica della motrice (la sosta notturna aveva luogo in zona immediatamente limitrofa alla prima uscita autostradale disponibile, ovvero in località
Cepagatti (PE)); iv) stante l'orario notturno, il conducente non era in grado di provvedere immediatamente alla riparazione del guasto, vista l'impossibilità di intervento delle officine presenti nei paraggi;
v) il mattino successivo il conducente agevolava le operazioni di riparazione ricoverando il veicolo in un luogo idoneo (Via Salaria Vecchia n. 138 -
) posto a pochissima distanza dal luogo ove era avvenuta la sosta notturna (circa 2 CP_1 minuti, come evincibile dall'elaborato del GPS), affinché il meccanico incaricato (Sig.
potesse effettuare la sostituzione dell'alternatore; vi) il conducente ha, Persona_3
pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice, consentito la circolazione del rimorchio per il tempo “strettamente necessario” a raggiungere il luogo di custodia. È indubbio, pertanto, che il conducente presunto trasgressore abbia posto in essere la condotta poi sanzionata con il Verbale n. 700018876938 del 26.05.2022 nella corretta convinzione di assoluta liceità della stessa in quanto posta in essere in ottemperanza alle indicazioni dell'Autorità (ovvero a quanto disposto nel verbale n. 700016317217del 25.05.2022).
È evidente, pertanto, come, al momento in cui il complesso veicolare è stato fermato dagli agenti della Polizia Stradale di , il conducente fosse ormai giunto proprio presso il CP_1 luogo di custodia, in ottemperanza all'ordine impartito dall'Autorità.
La ha contestato la fondatezza dell'appello rilevando quanto segue. CP_7
Il Giudice di Pace, diversamente da quanto prospettato da controparte, ha correttamente rilevato che l'istruttoria non ha permesso di accertare l'errore incolpevole, posto che, per costante giurisprudenza, l'errore commesso in buona fede può valere quale causa di esclusione della responsabilità solo quando trattasi di errore inevitabile, occorrendo a tal proposito la sussistenza di “elementi positivi, estranei all'autore dell'infrazione, idonei ad ingenerare in lui la convinzione della liceità della sua condotta e, soprattutto, che l'autore dell'infrazione abbia fatto tutto il possibile per osservare la legge, cosicché nessun pagina 7 di 11 rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva” (Cass. civ. sez. II, 17.12.2019 n. 33441; Cass. civ. sez. VI, 13.5.2019, n.12629). Nel caso di specie si evince, al contrario, che il conducente del veicolo ha cagionato nell'organo accertatore una falsa rappresentazione della realtà, per mezzo di una condotta omissiva colposamente
(o addirittura dolosamente) rilevante, per di più posta in essere da soggetto professionalmente qualificato, avente una posizione di garanzia sul veicolo, derivante dal contratto di trasporto stipulato.
Anche volendo escludere il dolo nelle omissioni del conducente, resta la natura gravemente colposa della condotta tenuta dal medesimo, il quale proprio per la qualifica professionale rivestita, aveva un dovere di informarsi ed essere a conoscenza delle circostanze riguardanti il veicolo e, una volta conosciute, essere consapevole degli obblighi normativi e delle relative conseguenze.
Ebbene, reputa il giudicante anzitutto di dover richiamare i principi elaborati dalla giurisprudenza e dalla dottrina in punto di struttura della violazione amministrativa, che viene ravvisata in quella di un illecito tipico, antigiuridico e colpevole.
La legge 689/1981, all'art. 3, in ordine all'elemento soggettivo dell'illecito amministrativo stabilisce quanto segue: «nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non
è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa».
Questa disposizione ricalca la previsione di cui all'art. 42 del Codice Penale, secondo cui
«nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa».
Tale ultima norma deve, a sua volta, essere interpretata alla luce del primo comma dello stesso art. 42 del Codice Penale, secondo il quale «nessuno può essere punito per una azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà».
pagina 8 di 11 Per coscienza e volontà dell'azione od omissione va intesa la riconducibilità psichica del comportamento al soggetto autore della violazione: detto comportamento deve essere moralmente e psicologicamente ascrivibile alla sfera intellettiva e volitiva dell'individuo che materialmente cagiona l'evento.
Tali coscienza e volontà normalmente esprimono la capacità dell'uomo di valutare e dominare le proprie azioni e possono venire escluse in situazioni occasionali che riguardano i tre casi di scuola dell'incoscienza involontaria, della forza maggiore e del costringimento fisico.
Nel linguaggio di uso comune, per condotta cosciente e volontaria si è soliti intendere una condotta che il soggetto agente ha consapevolmente tenuto e, per l'appunto, voluto;
se così fosse, però, la condotta cosciente e volontaria finirebbe per coincidere soltanto con il dolo.
Autorevole dottrina penalistica quindi, ha ricostruito questo concetto in termini di suitas, cioè nel senso di comportamento che è suscettibile di essere dominato da un impulso della volontà: in questo modo divengono sanzionabili anche condotte che non sono state poste in essere volontariamente dal soggetto, ma che egli avrebbe potuto evitare mantenendo più alta la soglia dell'attenzione.
La giurisprudenza di legittimità ritiene che il menzionato art 3 ponga una presunzione semplice di sussistenza dell'elemento psicologico colposo a carico del destinatario della sanzione, che può essere vinta fornendo prova contraria: “la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa” (cfr. Cass. nn. 10508/1995, 7143/2001,
8343/2001, 14107/2003, 5304/2004, 5155/2005, 20930/2009,9546/2018, 1529/2018,
4114/2016).
È onere dell'interessato dimostrare la violazione della norma in buona fede, e in particolare:“l'esimente della buona fede, intesa come errore sulla liceità del fatto, assume, poi, rilievo solo in presenza di elementi positivi idonei ad ingenerare, nell'autore della violazione, il convincimento della liceità del suo operato (come, ad esempio, nel caso di una assicurazione in tal senso ricevuta dalla P.A.), per avere egli tenuto una condotta il
pagina 9 di 11 più possibile conforme al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso”
(cfr. Cass. nn. 4927/1998, 1873/1995, 10508/1995, 10893/1996).
Pertanto, in tema di illeciti amministrativi, la responsabilità dell'autore dell'infrazione non è esclusa dal mero stato di ignoranza circa la sussistenza dei relativi presupposti, ma occorre che tale stato sia incolpevole, cioè non superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza (cfr. Cass. n. 6018/2019). L'esimente della buona fede rilevante come causa di esclusione della responsabilità amministrativa si configura solo qualora sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso (cfr. Cass. n. 20219/2018).
Conclusivamente, la buona fede invocata dal privato richiede non un mero stato di ignoranza, bensì, per un verso, la sussistenza di una situazione positiva idonea ad ingenerare il convincimento della liceità della condotta e, per altro verso, l'assenza di qualsiasi situazione di rimprovero.
La giustizia amministrativa ha confermato il principio secondo cui, in tema di sanzioni amministrative, sono necessarie e al tempo stesso sufficienti la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, giacché la norma di riferimento pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di avere agito senza colpa.
Da ciò deriva che l'esimente della buona fede, applicabile anche all'illecito amministrativo disciplinato dalla L. n. 689 del 1981, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa – al pari di quanto avviene per la responsabilità penale, in tema di contravvenzioni
– solo qualora sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso.
Ebbene, nel caso di specie la versione dei fatti esposta da parte ricorrente, attuale appellante non è idonea alla stregua dei principi appena richiamati a suffragare l'ipotesi della buona fede.
Infatti la tesi secondo cui si era resa impossibile nell'immediatezza della prima contestazione la conduzione del mezzo presso il deposito della ditta contravvenzionata a pagina 10 di 11 causa delle oggettive, improvvise, inevitabili ed imprevedibili problematiche di natura tecnica occorse al trattore stradale mod. Renault Premium trg ED546XG, è una tesi di per sé scarsamente credibile;
in ogni caso essa non può essere affidata alla documentazione prodotta in difetto quanto meno di una prova testimoniale a supporto.
Pertanto rimane inconferente il rilievo che al momento del controllo originante il verbale che ci occupa la stesse dando ottemperanza alle indicazioni dell'Autorità Parte_1
(ovvero a quanto disposto nel verbale n. 700016317217del 25.05.2022 ) posto che a tanto avrebbe dovuto provvedere tempestivamente, la sera prima.
In senso contrario a quanto sostenuto dall'appellante rileva anche la risposta data ai verbalizzanti da colui che era alla guida al momento della redazione del verbale qui impugnato: ho spostato il camion a volo . Insomma non si spiega come nell'immediato il medesimo non abbia riferito della pregressa contestazione o meglio la cosa si può spiegare più che con un errore scusabile con la considerazione che evidentemente si è voluto nascondere la pregressa contestazione.
Pertanto la sentenza va confermata con spese compensate alla luce della limitata attività difensiva svolta dalla parte resistente.
P.Q.M.
Rigetta l'appello confermando l'impugnata sentenza. Motivazione riservata nei 60 giorni
Pescara, 15 giugno 2025 Il Giudice
dott. Rossana Villani
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