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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 04/11/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1475 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1475 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. GENTILINI GABRIELE ( ) CodiceFiscale_2
e nata a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_2 C.F._3 patrocinio dell'Avv. BAIOCCHI CHIARA (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 10/09/2024 con il quale e Parte_1 Parte_2 hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, contestualmente, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 15.06.1991, a Rimini (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati i figli e entrambi maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti;
- viste le note di trattazione scritta, relativamente alla fase di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositate in data 7.10.2025 e 13.10.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n.2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.898
e succ.mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale nell'ambito del procedimento di ricorso cumulativo;
-considerato che è stata pubblicata sentenza di omologazione della separazione e che essa è divenuta definitiva;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
SUL MANTENIMENTO DEI FIGLI E SULLA CASA FAMILIARE
1)Essendo i figli entrambi maggiorenni ed indipendenti economicamente, nessun mantenimento viene posto a carico dei genitori,
2) La casa familiare situata a Rimini, in viale Ludovico Ariosto n. 16, di proprietà del signor Parte_1
, rimarrà nella disponibilità del marito mentre la signora si trasferirà in altro
[...] Parte_2 immobile sito in Rimini alla via Bertani n. 19;
3) Il signor si impegna a consentire alla coniuge di asportare dall'immobile i beni e gli effetti Pt_1 personali di quest'ultima;
RAPPORTI PATRMONIALI TRA I CONIUGI.
4) i coniugi sono economicamente indipendenti e pertanto nessun mantenimento viene e disposto a carico uno dell'altra;
5) tutti i rapporti patrimoniali tra le parti sono stati regolati, così che nulla hanno da pretendere l'uno dall'altro.
Spese legali integralmente compensate con rinuncia dei difensori alla solidarietà di cui all'art. 13 della
Legge professionale.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e lle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente
[...] Parte_2 trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 209 Parte II Serie A Anno 1991 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 30.10.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1475 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. GENTILINI GABRIELE ( ) CodiceFiscale_2
e nata a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_2 C.F._3 patrocinio dell'Avv. BAIOCCHI CHIARA (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 10/09/2024 con il quale e Parte_1 Parte_2 hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, contestualmente, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 15.06.1991, a Rimini (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati i figli e entrambi maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti;
- viste le note di trattazione scritta, relativamente alla fase di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositate in data 7.10.2025 e 13.10.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n.2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.898
e succ.mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale nell'ambito del procedimento di ricorso cumulativo;
-considerato che è stata pubblicata sentenza di omologazione della separazione e che essa è divenuta definitiva;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
SUL MANTENIMENTO DEI FIGLI E SULLA CASA FAMILIARE
1)Essendo i figli entrambi maggiorenni ed indipendenti economicamente, nessun mantenimento viene posto a carico dei genitori,
2) La casa familiare situata a Rimini, in viale Ludovico Ariosto n. 16, di proprietà del signor Parte_1
, rimarrà nella disponibilità del marito mentre la signora si trasferirà in altro
[...] Parte_2 immobile sito in Rimini alla via Bertani n. 19;
3) Il signor si impegna a consentire alla coniuge di asportare dall'immobile i beni e gli effetti Pt_1 personali di quest'ultima;
RAPPORTI PATRMONIALI TRA I CONIUGI.
4) i coniugi sono economicamente indipendenti e pertanto nessun mantenimento viene e disposto a carico uno dell'altra;
5) tutti i rapporti patrimoniali tra le parti sono stati regolati, così che nulla hanno da pretendere l'uno dall'altro.
Spese legali integralmente compensate con rinuncia dei difensori alla solidarietà di cui all'art. 13 della
Legge professionale.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e lle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente
[...] Parte_2 trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 209 Parte II Serie A Anno 1991 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 30.10.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi