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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/03/2025, n. 876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 876 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Donatella Casablanca Presidente Dott.ssa Eliana Romeo Consigliera Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliera rel. nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 2828/2023
a seguito di trattazione orale in udienza pubblica del giorno 04/03/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA CONTESTUALE tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Russo Parte_1
- Appellante/Appellato incidentale -
e
(già Controparte_1 [...]
), rappresentato e difeso dagli avv.ti Floridia Controparte_2
Monforte, De Rosa Donato, Ceccarelli Sandra, , Intorcia Controparte_3
Giovanna, Geron Matteo, Dell'Aversana Giuseppe, Battaglia Vincenzo, CP_4
,
[...] CP_5
- Appellato/Appellante incidentale –
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, sez. lavoro, n.
8640/2023 pubblicata in data 05/10/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da scritti in atti
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso in opposizione il Sig. ha adito il Tribunale di Roma, Parte_1 sezione lavoro, per impugnare l'ordinanza ingiunzione n. 257 del 9.02.2022
e notificata il 15.2.2022 (con la quale gli veniva intimato il pagamento della complessiva somma di € 40.759,50), emessa dall' Controparte_2
, al fine di vedersi accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
-previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nulla o comunque annullabile e/o illegittima l'ordinanza ingiunzione n. 257 DES del 9.02.2022, notificata il 15.02.2022, con tutte le conseguenze anche in ordine al verbale di accertamento n. 30 del 12.11.2016;
-in via subordinata, ridurre la sanzione irrogata al minimo di legge previsto per le rispettive violazioni contestate.
2. Il ricorrente ha dedotto nell'atto introduttivo, a fondamento della domanda, di aver già versato la somma di € 7.500,00 (pagamento di cui non vi era traccia nel provvedimento impugnato), che era decorso il termine di prescrizione quinquennale ex art. 28 della L. n. 689/1981 del diritto a riscuotere la sanzione - essendo stato il verbale di accertamento notificato in data 12.11.2016 e l'ordinanza ingiunzione il 15.2.2022 - e, infine, che la sanzione inflitta era sproporzionata, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 11 legge 689/81;
3.Si è costituito l' chiedendo il rigetto del ricorso Controparte_2 ed evidenziando, in ogni caso, che i pagamenti prodotti dal ricorrente – comunque tardivi – non coprivano l'intero ammontare delle sanzioni, anche se dagli importi determinati con l'ordinanza ingiunzione doveva detrarsi la somma già versata pari ad € 7.050,00.
4.Il Tribunale di Roma, con la sentenza in epigrafe, ha respinto l'opposizione nei limiti dei pagamenti di cui in motivazione, pagamenti indicati come effettuati dal , nella parte motiva della sentenza, in € 7.500,00. Pt_1
Quanto alla prescrizione il Tribunale ha rigettato l'eccezione dell'opponente 2 così argomentando: “[…] Del pari va rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente. Al riguardo infatti deve evidenziarsi come a seguito dell'emergenza Covid 19 è stata disposta la sospensione dei termini di prescrizione di cui all'art 28 della legge 689/81 dal 23.2.2020 al
31.5.2020. ne consegue che tutti i termini scadenti successivamente al
23.2.2020 devono essere fatti slittare in avanti con la conseguenza che, nella specie, il termine di prescrizione dell 12.11.2021 ( 5 anni dal
12.11.2016 giorno di notificazione del verbale di contestazione) slitta al
18.2.2022. Pertanto nessun termine prescrizionale risulta decorso dal momento che l'ordinanza di ingiunzione è stata notificata alla data del
15.2.2022 nel pieno rispetto dell'art 28 L 689/81”
5. ha interposto appello criticando la sentenza di prime cure sulla Parte_1 base di un solo motivo di gravame, per violazione dell'art. 28 della L. n.
689/81 e dell'art. 2943 del c.c.; in particolare censura la valutazione del giudice di primo grado in punto di mancato decorso del termine di prescrizione, adducendo a sostegno del gravame l'inidoneità della notifica del verbale di contestazione avvenuta in data 12.11.2011 ad interrompere la prescrizione, in quanto effettuata dalla Guardia di Finanza, soggetto terzo rispetto all'ITL e non “titolare del diritto”.
6. Si è costituito l' appellato chiedendo il rigetto dell'appello e CP_2 spiegando appello incidentale.
In particolare, l' chiede di dichiararsi inammissibile l'appello CP_2 stante la novità dell'eccezione proposta dall'appellante, che in primo grado aveva riconosciuto che il termine di prescrizione era stato interrotto dalla notificazione del verbale di accertamento;
nel merito contesta, comunque, la prospettazione dell'appellante rispetto al valore di atto interruttivo della notifica effettuata dalla Guardia di Finanza e, con appello incidentale, chiede la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha ridotto la somma di cui alla sanzione di € 7.500,00, in luogo di € 7.050,00, come da pagamenti allegati dal con il ricorso di primo grado. Pt_1
7. All'odierna udienza il difensore dell'appellante ha prodotto modello F24
3 attestante il pagamento, in data 9.1.2017, anche dell'ulteriore importo di €
450,00 a titolo di sanzioni amministrative, documento che non era stato prodotto in primo grado per un mero errore di scannerizzazione;
la controparte ha sul punto dichiarato che dell'ulteriore pagamento non può non tenersi conto. La causa è stata, quindi, discussa e decisa come da motivazione e dispositivo che seguono.
***************
8. Deve, in via preliminare, essere respinta la doglianza espressa dall' di inammissibilità del motivo Controparte_1 di gravame, in quanto eccezione nuova rispetto ai motivi di impugnazione proposti in primo grado.
Seguendo gli insegnamenti della Corte di Cassazione, invero, “In tema di procedimento di appello, è qualificabile come eccezione nuova solo quella che non abbia alcuna connessione logica con quanto dedotto in primo grado, così da costituire una ragione di indagine diversa da quella ivi espletata, senza che questo possa trovare giustificazione nello svolgimento precedente del processo;
né può essere considerata nuova la questione di diritto prospettata a corredo della già avvenuta deduzione di un fatto impeditivo od estintivo della pretesa azionata con la domanda avversaria (Cass. Civ. sent. n. 2641/2013).
La questione prospettata dall'appellante di inidoneità della notifica del verbale di contestazione avvenuta in data 12.11.2011 ad interrompere la prescrizione non può, quindi, essere qualificata nuova, trattandosi di questione di diritto a corredo della intervenuta prescrizione estintiva, già eccepita in primo grado dal con il ricorso in opposizione. Pt_1
9.Nel merito l'appello deve essere, in ogni caso, respinto.
Come correttamente sostenuto dall' appellato, gli organi di CP_2 polizia giudiziaria – fra cui la Guardia di Finanza – possono irrogare sanzioni amministrative in materia di lavoro e legislazione sociale.
È lo stesso legislatore ad aver esplicitamente previsto tale possibilità all'art. 13, comma 4, L. 689/1981 – “[…] All'accertamento delle violazioni punite 4 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria” […] – nonché all'art. 4, comma 5, L. 183/2010 –
“All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 3 provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro, fisco e previdenza. Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente”.
La notificazione del verbale di contestazione e notificazione redatto e notificato dalla Guardia di Finanza è, quindi, idonea ad interrompere la prescrizione, tenuto conto che la Guardia di Finanza è, a norma di legge, legittimata ad irrogare sanzioni amministrative in materia di lavoro e, sempre secondo legge, in caso di mancato pagamento delle predette sanzioni, è tenuta a presentare un rapporto all'Ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione (art. 17, comma 1, L. 689/81:
“Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra
l'ipotesi prevista nell'articolo 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto”), nel caso di specie l' , al fine di emettere l'ordinanza Controparte_2 ingiunzione disciplinata dall'art. 18 della medesima legge.
Né è pertinente, al riguardo, la giurisprudenza citata dall'appellante (Cass. sent. n. 13218/2013), in quanto relativa ad un caso in cui l' , per il CP_6 recupero di un proprio credito contributivo, riteneva di avvalersi della notificazione di un atto di altro ente relativo ad un credito di diversa natura, relativo a sanzioni amministrative (si parla, invero, nella sentenza della
Corte di Cassazione di “diversità della pretesa”), laddove, nel caso di specie, il credito portato dai due atti è lo stesso, vale a dire il pagamento di sanzioni amministrative per violazioni accertate dalla Guardia di Finanza.
5 L'appello principale deve essere, in conclusione, respinto.
10.Passando all'analisi dell'appello incidentale spiegato dall' CP_2 neanche lo stesso merita accoglimento, alla luce del documento oggi prodotto dal difensore dell'appellante.
Dall'esame della documentazione in atti (v. doc. 2 fascicolo di primo grado di parte ricorrente) emerge, invero, che la somma già pagata dal è Pt_1 quella di € 7.050,00 e non, come statuito nella sentenza di prime cure, di €
7.500,00; alla odierna udienza il difensore del ha però prodotto Pt_1 ulteriore documentazione (non prodotta in primo grado per un errore nella scannerizzazione) comprovante il pagamento, in data 17.1.2017, anche dell'ulteriore importo di € 450,00 a titolo di sanzioni amministrative, di talché l'importo complessivamente pagato dall'appellante è pari ad €
7.500,00, con conseguente conferma della sentenza di primo grado sul punto.
11.Le spese di lite del grado – in considerazione della reciproca soccombenza - debbono essere compensate tra le parti.
12.Deve, infine, darsi atto che sussistono per l'appellante principale le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n.
115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione principale proposta.
P.Q.M.
- Rigetta l'appello principale;
- Rigetta l'appello incidentale;
- Compensa le spese di lite;
- Dà atto che sussistono per l'appellante principale le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione principale proposta.
Roma 04/03/2025
6 La Consigliera est. Maria Vittoria Valente
7
La Presidente
Donatella Casablanca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Donatella Casablanca Presidente Dott.ssa Eliana Romeo Consigliera Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliera rel. nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 2828/2023
a seguito di trattazione orale in udienza pubblica del giorno 04/03/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA CONTESTUALE tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Russo Parte_1
- Appellante/Appellato incidentale -
e
(già Controparte_1 [...]
), rappresentato e difeso dagli avv.ti Floridia Controparte_2
Monforte, De Rosa Donato, Ceccarelli Sandra, , Intorcia Controparte_3
Giovanna, Geron Matteo, Dell'Aversana Giuseppe, Battaglia Vincenzo, CP_4
,
[...] CP_5
- Appellato/Appellante incidentale –
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, sez. lavoro, n.
8640/2023 pubblicata in data 05/10/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da scritti in atti
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso in opposizione il Sig. ha adito il Tribunale di Roma, Parte_1 sezione lavoro, per impugnare l'ordinanza ingiunzione n. 257 del 9.02.2022
e notificata il 15.2.2022 (con la quale gli veniva intimato il pagamento della complessiva somma di € 40.759,50), emessa dall' Controparte_2
, al fine di vedersi accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
-previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nulla o comunque annullabile e/o illegittima l'ordinanza ingiunzione n. 257 DES del 9.02.2022, notificata il 15.02.2022, con tutte le conseguenze anche in ordine al verbale di accertamento n. 30 del 12.11.2016;
-in via subordinata, ridurre la sanzione irrogata al minimo di legge previsto per le rispettive violazioni contestate.
2. Il ricorrente ha dedotto nell'atto introduttivo, a fondamento della domanda, di aver già versato la somma di € 7.500,00 (pagamento di cui non vi era traccia nel provvedimento impugnato), che era decorso il termine di prescrizione quinquennale ex art. 28 della L. n. 689/1981 del diritto a riscuotere la sanzione - essendo stato il verbale di accertamento notificato in data 12.11.2016 e l'ordinanza ingiunzione il 15.2.2022 - e, infine, che la sanzione inflitta era sproporzionata, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 11 legge 689/81;
3.Si è costituito l' chiedendo il rigetto del ricorso Controparte_2 ed evidenziando, in ogni caso, che i pagamenti prodotti dal ricorrente – comunque tardivi – non coprivano l'intero ammontare delle sanzioni, anche se dagli importi determinati con l'ordinanza ingiunzione doveva detrarsi la somma già versata pari ad € 7.050,00.
4.Il Tribunale di Roma, con la sentenza in epigrafe, ha respinto l'opposizione nei limiti dei pagamenti di cui in motivazione, pagamenti indicati come effettuati dal , nella parte motiva della sentenza, in € 7.500,00. Pt_1
Quanto alla prescrizione il Tribunale ha rigettato l'eccezione dell'opponente 2 così argomentando: “[…] Del pari va rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente. Al riguardo infatti deve evidenziarsi come a seguito dell'emergenza Covid 19 è stata disposta la sospensione dei termini di prescrizione di cui all'art 28 della legge 689/81 dal 23.2.2020 al
31.5.2020. ne consegue che tutti i termini scadenti successivamente al
23.2.2020 devono essere fatti slittare in avanti con la conseguenza che, nella specie, il termine di prescrizione dell 12.11.2021 ( 5 anni dal
12.11.2016 giorno di notificazione del verbale di contestazione) slitta al
18.2.2022. Pertanto nessun termine prescrizionale risulta decorso dal momento che l'ordinanza di ingiunzione è stata notificata alla data del
15.2.2022 nel pieno rispetto dell'art 28 L 689/81”
5. ha interposto appello criticando la sentenza di prime cure sulla Parte_1 base di un solo motivo di gravame, per violazione dell'art. 28 della L. n.
689/81 e dell'art. 2943 del c.c.; in particolare censura la valutazione del giudice di primo grado in punto di mancato decorso del termine di prescrizione, adducendo a sostegno del gravame l'inidoneità della notifica del verbale di contestazione avvenuta in data 12.11.2011 ad interrompere la prescrizione, in quanto effettuata dalla Guardia di Finanza, soggetto terzo rispetto all'ITL e non “titolare del diritto”.
6. Si è costituito l' appellato chiedendo il rigetto dell'appello e CP_2 spiegando appello incidentale.
In particolare, l' chiede di dichiararsi inammissibile l'appello CP_2 stante la novità dell'eccezione proposta dall'appellante, che in primo grado aveva riconosciuto che il termine di prescrizione era stato interrotto dalla notificazione del verbale di accertamento;
nel merito contesta, comunque, la prospettazione dell'appellante rispetto al valore di atto interruttivo della notifica effettuata dalla Guardia di Finanza e, con appello incidentale, chiede la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha ridotto la somma di cui alla sanzione di € 7.500,00, in luogo di € 7.050,00, come da pagamenti allegati dal con il ricorso di primo grado. Pt_1
7. All'odierna udienza il difensore dell'appellante ha prodotto modello F24
3 attestante il pagamento, in data 9.1.2017, anche dell'ulteriore importo di €
450,00 a titolo di sanzioni amministrative, documento che non era stato prodotto in primo grado per un mero errore di scannerizzazione;
la controparte ha sul punto dichiarato che dell'ulteriore pagamento non può non tenersi conto. La causa è stata, quindi, discussa e decisa come da motivazione e dispositivo che seguono.
***************
8. Deve, in via preliminare, essere respinta la doglianza espressa dall' di inammissibilità del motivo Controparte_1 di gravame, in quanto eccezione nuova rispetto ai motivi di impugnazione proposti in primo grado.
Seguendo gli insegnamenti della Corte di Cassazione, invero, “In tema di procedimento di appello, è qualificabile come eccezione nuova solo quella che non abbia alcuna connessione logica con quanto dedotto in primo grado, così da costituire una ragione di indagine diversa da quella ivi espletata, senza che questo possa trovare giustificazione nello svolgimento precedente del processo;
né può essere considerata nuova la questione di diritto prospettata a corredo della già avvenuta deduzione di un fatto impeditivo od estintivo della pretesa azionata con la domanda avversaria (Cass. Civ. sent. n. 2641/2013).
La questione prospettata dall'appellante di inidoneità della notifica del verbale di contestazione avvenuta in data 12.11.2011 ad interrompere la prescrizione non può, quindi, essere qualificata nuova, trattandosi di questione di diritto a corredo della intervenuta prescrizione estintiva, già eccepita in primo grado dal con il ricorso in opposizione. Pt_1
9.Nel merito l'appello deve essere, in ogni caso, respinto.
Come correttamente sostenuto dall' appellato, gli organi di CP_2 polizia giudiziaria – fra cui la Guardia di Finanza – possono irrogare sanzioni amministrative in materia di lavoro e legislazione sociale.
È lo stesso legislatore ad aver esplicitamente previsto tale possibilità all'art. 13, comma 4, L. 689/1981 – “[…] All'accertamento delle violazioni punite 4 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria” […] – nonché all'art. 4, comma 5, L. 183/2010 –
“All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 3 provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro, fisco e previdenza. Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente”.
La notificazione del verbale di contestazione e notificazione redatto e notificato dalla Guardia di Finanza è, quindi, idonea ad interrompere la prescrizione, tenuto conto che la Guardia di Finanza è, a norma di legge, legittimata ad irrogare sanzioni amministrative in materia di lavoro e, sempre secondo legge, in caso di mancato pagamento delle predette sanzioni, è tenuta a presentare un rapporto all'Ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione (art. 17, comma 1, L. 689/81:
“Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra
l'ipotesi prevista nell'articolo 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto”), nel caso di specie l' , al fine di emettere l'ordinanza Controparte_2 ingiunzione disciplinata dall'art. 18 della medesima legge.
Né è pertinente, al riguardo, la giurisprudenza citata dall'appellante (Cass. sent. n. 13218/2013), in quanto relativa ad un caso in cui l' , per il CP_6 recupero di un proprio credito contributivo, riteneva di avvalersi della notificazione di un atto di altro ente relativo ad un credito di diversa natura, relativo a sanzioni amministrative (si parla, invero, nella sentenza della
Corte di Cassazione di “diversità della pretesa”), laddove, nel caso di specie, il credito portato dai due atti è lo stesso, vale a dire il pagamento di sanzioni amministrative per violazioni accertate dalla Guardia di Finanza.
5 L'appello principale deve essere, in conclusione, respinto.
10.Passando all'analisi dell'appello incidentale spiegato dall' CP_2 neanche lo stesso merita accoglimento, alla luce del documento oggi prodotto dal difensore dell'appellante.
Dall'esame della documentazione in atti (v. doc. 2 fascicolo di primo grado di parte ricorrente) emerge, invero, che la somma già pagata dal è Pt_1 quella di € 7.050,00 e non, come statuito nella sentenza di prime cure, di €
7.500,00; alla odierna udienza il difensore del ha però prodotto Pt_1 ulteriore documentazione (non prodotta in primo grado per un errore nella scannerizzazione) comprovante il pagamento, in data 17.1.2017, anche dell'ulteriore importo di € 450,00 a titolo di sanzioni amministrative, di talché l'importo complessivamente pagato dall'appellante è pari ad €
7.500,00, con conseguente conferma della sentenza di primo grado sul punto.
11.Le spese di lite del grado – in considerazione della reciproca soccombenza - debbono essere compensate tra le parti.
12.Deve, infine, darsi atto che sussistono per l'appellante principale le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n.
115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione principale proposta.
P.Q.M.
- Rigetta l'appello principale;
- Rigetta l'appello incidentale;
- Compensa le spese di lite;
- Dà atto che sussistono per l'appellante principale le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione principale proposta.
Roma 04/03/2025
6 La Consigliera est. Maria Vittoria Valente
7
La Presidente
Donatella Casablanca