Sentenza 13 maggio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/05/2004, n. 9142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9142 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE Sergio - Presidente -
Dott. CELENTANO Attilio - rel. Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. CATALDI Grazia - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA VI, già elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA MELORIA N. 7, presso lo studio dell'avvocato LUCIANO ARGANELLI, difeso dall'avvocato LUIGI MARIANO, giusta delega in atti e da ultimo d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
anzi da ultimo presso la Corte Suprema di Cassazione.
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^. 17537/02 proposto da:
PR CO, elettivamente domiciliato in ROMA via DELLA MELORIA N. 7, presso lo studio dell'avvocato LUCIANO ARGANELLI, difeso dall'avvocato LUIGI MARIANO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 3500/01 del Tribunale di LECCE, depositata il 19/11/01 - R.G.N. 871/99;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 26/02/04 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. FRAZZINI ORAZIO, che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione, in Camera di consiglio, rigetti per manifesta infondatezza, il presente ricorso, con le conseguenti pronunce di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 10 luglio/19 novembre 2001 il Tribunale di Lecce, riformando la sentenza di primo grado, rigettava le domande proposte da RA ID e TT CA nei confronti dell'INPS;
domande con le quali i suddetti avevano chiesto accertarsi il loro diritto ad ottenere l'adeguamento dell'indennità di mobilità secondo il meccanismo previsto, per il trattamento di integrazione salariale straordinaria, dall'art. 1, comma 5, del d.l. n. 299/94, come convertito con legge n. 451/94. I giudici di appello escludevano, anche sulla scorta della sentenza della Corte Costituzionale n. 184 del 2000, che il meccanismo di adeguamento di cui al citato art. 1, comma 5, espressamente rivolto al trattamento di integrazione salariale straordinaria, potesse applicarsi, con interpretazione estensiva, alla indennità di mobilità.
Per la cassazione di questa sentenza ricorrono, con separati ricorsi, formulando un unico complesso motivo di censura, TT CA (ric. N. 17536/02) e RA ID (ric. N. 17537/02). L'INPS resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I due ricorsi, siccome proposti con la stessa sentenza, vanno preliminarmente riuniti (art. 335 c.p.c.). Con l'unico identico motivo la difesa dei ricorrenti denuncia violazione dell'art. 7, commi 3 e 12, della legge n. 223 del 1991, in relazione agli artt. 1 e 3 del d.l. n. 299 del 1994, convertito in legge n. 451 del 1994; violazione dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale e degli artt. 24 e 101 della Costituzione;
nonché vizio di motivazione.
Sostiene che il nuovo meccanismo di adeguamento delle integrazioni salariali, previsto dal d.l. 16 maggio 1994, n. 299, convertito nella legge 19 luglio 1994, n. 451, trova applicazione immediata al trattamento di disoccupazione (art. 3 del d.l.) e, quindi, deve trovare applicazione alla stessa indennità di mobilità, per effetto del richiamo contenuto nell'art. 7, comma 12, della legge 223/91 (per il quale l'indennità di mobilità "è regolata dalla normativa che disciplina l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria...").
I ricorsi sono manifestamente infondati.
La questione in esame è stata ripetutamele affrontata da questa Corte (v., fra le tante, Cass. 30 luglio 2001 n. 10379; 10 settembre 2002 n. 13176; 8 ottobre 2002 n. 14412; 12 dicembre 2003 n. 19000), che - con riferimento a fattispecie, come quella in esame, relativa a periodi antecedenti all'entrata in vigore dell'art. 45, primo comma, lett. r, della legge 7 maggio 1999, n. 144 (con cui si è delegato il
Governo all'emanazione di norme per l'adeguamento annuale dell'indennità di mobilità) - ha affermato che "il criterio di adeguamento automatico posto dall'art. 1, comma 5, decreto legge 16 maggio 1994 n. 299, convertito in legge 19 luglio 1999 n. 541, che ha modificato l'art. 1 della legge 13 agosto 1980 n. 427, riguarda unicamente il trattamento straordinario di integrazione salariale e solo indirettamente, quanto alla rivalutabilità dei massimali del relativo trattamento, incide anche sulla indennità di mobilità, la quale invece, dopo la sua iniziale quantificazione, non è più incrementabile in conseguenza delle variazioni dell'indice ISTAT;
ne' la diversità del meccanismo di indicizzazione dell'indennità di mobilità, rispetto a quello relativo all'integrazione salariale straordinaria, suscita dubbi di illegittimità costituzionale, in relazione agli art. 13 e 38 Costituzione, sia perché la differenziazione risponde alla scelta discrezionale del legislatore di offrire al lavoratore collocato in cassa integrazione straordinaria una tutela leggermente maggiore rispetto a quella assicurata al lavoratore in mobilità, sia perché la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 184 del 2000, ha escluso che vi sia un'esigenza costituzionale che imponga la rivalutabilità dell'indennità di mobilità oltre alla rivalutazione dei suddetti massimali".
Alla stregua di tali principi, cui il Collegio ritiene di aderire, in mancanza di contrarie argomentazioni idonee a mutare l'ormai consolidato orientamento della Corte, i ricorsi vanno rigettati. Non ricorrendo l'ipotesi della lite manifestamente infondata e temeraria, le parti soccombenti non sono tenute al rimborso delle spese di questo giudizio nei confronti dell'INPS (art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo anteriore alla riforma del 2003).
P.T.M.
La Corte riunisce il ricorso n. 17537/02 al ricorso n. 17536/02 e li rigetta;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2004