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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 06/06/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 133/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. SANTINI FRANCESCO elettivamente domiciliato in presso lo studio dell'avv. SANTINI FRANCESCO
ATTORE/I contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. SOLINAS GIANNI elettivamente domiciliato in VIA GRIMANI, 7 30124 VENEZIA MESTRE presso lo studio dell'avv. SOLINAS GIANNI
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art 281 decies c.p.c., successivamente convertito in giudizio a cognizione piena, il Parte_2
ha agito in giudizio nei confronti di
[...] Controparte_2 al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia
[...] dell'accredito d.d. 26 febbraio 2020 della somma di € 216.625,00 sul conto corrente per corrispondenza n. 1244748, intestato alla
[...] ed acceso presso la Parte_1 [...]
Controparte_2
Ha dedotto in fatto che è stato stipulato tra le suddette parti contratto di mutuo ipotecario finalizzato al consolidamento del debito pregresso in quanto finalizzato a trasformare un credito preesistente chirografario in credito privilegiato, estinguendo il primo con la somma mutuata e garantendo contestualmente il secondo con una ipoteca su immobile di proprietà della e, Parte_1 pertanto, della stessa fallenda.
pagina 1 di 4 Ha dedotto che, a seguito del fallimento della società contraente, il Giudice Delegato ha ammesso la banca in chirografo solo per il saldo del conto corrente.
Ha ritenuto, in diritto, sussistenti gli elementi costitutivi della domanda proposta ai sensi degli artt. 66 L.F. e 2901 c.c.
Si è costituita in giudizio parte convenuta eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda attorea per difetto di interesse ad agire e, nel merito, il difetto di prova degli elementi costitutivi della pretesa azionata sotto lo specifico profilo dell'eventus damni e della scientia damni, anche alla luce dei più recenti arresti giurisprudenziali in punto di ripartizione dell'onere probatorio in ipotesi di revocatoria fallimentare.
La causa è stata trattenuta in decisione in data odierna, a seguito di discussione orale ex art 281 sexies c.p.c.
La domanda di parte attrice è inammissibile per difetto di interesse ad agire.
È noto che l'interesse ad agire è soggetto, quanto a sua sussistenza, al controllo d'ufficio del giudice, deve esistere al momento della decisione e va valutato in relazione alla prospettazione di chi agisce, perché, essendo una condizione dell'azione, che consiste appunto nel rapporto di utilità fra il provvedimento giudiziale richiesto e la situazione di diritto allegata, lo si verifica sulla base della sua idoneità a corrispondere all'esigenza dedotta per come manifestata dalla parte.
Nel caso in esame, parte attrice deduce come dato di partenza che l'istituto di credito convenuto avrebbe stipulato con la fallita una forma di operazione finalizzata a trasformare un credito preesistente chirografario in un credito ipotecario ulteriormente deducendo tuttavia che, pur titolare di un'ipoteca collegata al proprio credito, la stessa è stata ammessa allo stato passivo in via solo chirografaria, senza cioè, che si sia tenuto conto, a fini di privilegio, della garanzia reale.
Sulla scorta della stessa prospettazione effettuata da parte attrice, non si ravvisa alcun profilo per il quale l'intervento del giudice potrebbe sortire un effetto positivo concreto e attuale sulle ragioni del non potendo, sulla scorta di tale stato di cose, Parte_2 ritenersi concretamente leso l'interesse alla par condicio creditorum invocato da parte attrice a giustificazione della pretesa azionata.
Infatti, la giurisprudenza di legittimità, alla quale il giudice, condividendola, intende aderire, è pacifica nell'affermare che "L'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice. (Sulla base di tale principio, la S.C. ha cassato senza rinvio la pagina 2 di 4 sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente l'interesse di una curatela a proporre domanda di revoca di un 'ipoteca iscritta sulla base di decreto ingiuntivo emanato nei confronti del fallito, individuando l'interesse medesimo nel rischio di futura ed eventuale esposizione ad azione di rivalsa dell'aggiudicatario dell'immobile per il rimborso delle spese di cancellazione dell'ipoteca o ad eventuali iniziative giudiziali del creditore dirette a far valere la prelazione ipotecaria)." (Cass. sez. 1^ civ. 29.3.2007 n. 7786 rv 596007); ovvero, in via più generale, che "La curatela fallimentare non ha l'interesse ad agire in ordine alla domanda di revoca dell'ipoteca che il creditore non abbia fatto valere in sede di ammissione al passivo, sia perché non è ravvisa bile un interesse concreto ed attuale a prevenire il rischio di una rivalsa, meramente eventuale, relativa alle spese di cancellazione, sia perché la dichiarazione d'inefficacia dell'ipoteca determina l'annotazione ex art. 2655 cod. civ., ma non la sua cancellazione." (Cass. Sez. 1^ civ. 27.2.2009 n. 4831 rv 606927).
Tali principi sono suffragati dalle stesse conseguenze giuridico/processuali configurabili in caso di accoglimento dell'azione revocatoria fallimentare promossa giacché, sempre per come osservato dalla Suprema Corte, l'accoglimento di tale rimedio è destinato a escludere l'opponibilità del diritto di prelazione ai creditori concorsuali. Può dunque comportare l'annotazione a norma dell'art. 2655 c.c. della sentenza dichiarativa di tale inefficacia (Cass., sez. 1^, 6 settembre 1996, n. 8130, m. 499507), ma non la cancellazione dell'ipoteca, che rimane valida, benché relativamente inefficace.
Se, come pare indubitabile, l'azione revocatoria fallimentare promossa per la dichiarazione di inefficacia dell'ipoteca è destinata a escludere l'opponibilità del diritto di prelazione ai creditori concorsuali si deve concludere che, ove, come nel caso in esame, è un dato pacifico per parte attrice che il creditore ipotecario è stato ammesso al passivo in via chirografaria senza opposizione, non residui margine per apprezzare un interesse ad agire idoneo a sostenere la domanda, tenuto ulteriormente conto di quanto la S.C. ha correttamente rilevato in relazione alla possibile annotazione della sentenza dichiarativa dell'inefficacia dell'ipoteca e all'impossibilità, invece, di cancellazione.
Corrispondentemente, è stato affermato che "Al curatore fallimentare non è consentito agire in revocatoria per far dichiarare inopponibile alla massa una causa di prelazione (nella specie, ipoteca), in forza della quale un determinato credito sia stato già definitivamente ammesso al passivo in via privilegiata, atteso che soltanto lo scopo di modificare lo stato passivo, retrocedendo quel credito al rango chirografario, potrebbe sorreggere una tale azione, ma questo effetto non sarebbe raggiungibile senza la modificazione dello stato passivo, preclusa al di fuori dei rimedi previsti dagli artt. 98 ss. legge fall.; il curatore, quindi, stante la forza di giudicato endo
pagina 3 di 4 fallimentare, da attribuire al decreto che rende esecutivo lo stato passivo, può chiedere la revocazione del credito ammesso ai sensi dell'art. 102 legge fall. (n.d.r.: oggi art. 98 co. 4^ 1.f.), ma non agire in via ordinaria per rimettere in discussione il titolo, ovvero gli elementi che lo costituiscono o lo connotano." (Cass. sez. 1^ civ. 26.7.2012 n.
1.3289 rv 623628): il principio, a ben vedere, rimarca, in maniera implicita, l'assunto che l'iscrizione ipotecaria può danneggiare la curatela e gli interessi che essa rappresenta solo se e in quanto abbia determinato l'ammissione del credito garantito in via privilegiata (con la necessità in quel caso, quale unico rimedio, di chiedere la revocazione del credito ex art. 98 co. 4^ l.f. nell'attuale testo), altrimenti non v'è nocumento per la massa.
In conclusione, l'ipoteca, una volta definitivamente disattesa ai fini dell'ammissione del credito al passivo (avvenuta in chirografo e non in privilegio), non reca più alcun nocumento che debba trovare rimedio in sede giudiziale.
Ne consegue l'inesistenza di un interesse concreto ed attuale alla proposizione di siffatta azione, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore questione in merio alla valutazione dei presupposti costitutivi della domanda.
La liquidazione delle spese segue la soccombenza.
p.q.m.
il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta la domanda proposta da parte attrice in quanto inammissibile
- Condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese di lite che liquida in euro 4000,00, oltre a rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata ai sensi dell'ultimo comma dell'art 281 sexies c.p.c..
Pordenone, 5 giugno 2025
Il Giudice dott. Antonio Albenzio
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 133/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. SANTINI FRANCESCO elettivamente domiciliato in presso lo studio dell'avv. SANTINI FRANCESCO
ATTORE/I contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. SOLINAS GIANNI elettivamente domiciliato in VIA GRIMANI, 7 30124 VENEZIA MESTRE presso lo studio dell'avv. SOLINAS GIANNI
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art 281 decies c.p.c., successivamente convertito in giudizio a cognizione piena, il Parte_2
ha agito in giudizio nei confronti di
[...] Controparte_2 al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia
[...] dell'accredito d.d. 26 febbraio 2020 della somma di € 216.625,00 sul conto corrente per corrispondenza n. 1244748, intestato alla
[...] ed acceso presso la Parte_1 [...]
Controparte_2
Ha dedotto in fatto che è stato stipulato tra le suddette parti contratto di mutuo ipotecario finalizzato al consolidamento del debito pregresso in quanto finalizzato a trasformare un credito preesistente chirografario in credito privilegiato, estinguendo il primo con la somma mutuata e garantendo contestualmente il secondo con una ipoteca su immobile di proprietà della e, Parte_1 pertanto, della stessa fallenda.
pagina 1 di 4 Ha dedotto che, a seguito del fallimento della società contraente, il Giudice Delegato ha ammesso la banca in chirografo solo per il saldo del conto corrente.
Ha ritenuto, in diritto, sussistenti gli elementi costitutivi della domanda proposta ai sensi degli artt. 66 L.F. e 2901 c.c.
Si è costituita in giudizio parte convenuta eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda attorea per difetto di interesse ad agire e, nel merito, il difetto di prova degli elementi costitutivi della pretesa azionata sotto lo specifico profilo dell'eventus damni e della scientia damni, anche alla luce dei più recenti arresti giurisprudenziali in punto di ripartizione dell'onere probatorio in ipotesi di revocatoria fallimentare.
La causa è stata trattenuta in decisione in data odierna, a seguito di discussione orale ex art 281 sexies c.p.c.
La domanda di parte attrice è inammissibile per difetto di interesse ad agire.
È noto che l'interesse ad agire è soggetto, quanto a sua sussistenza, al controllo d'ufficio del giudice, deve esistere al momento della decisione e va valutato in relazione alla prospettazione di chi agisce, perché, essendo una condizione dell'azione, che consiste appunto nel rapporto di utilità fra il provvedimento giudiziale richiesto e la situazione di diritto allegata, lo si verifica sulla base della sua idoneità a corrispondere all'esigenza dedotta per come manifestata dalla parte.
Nel caso in esame, parte attrice deduce come dato di partenza che l'istituto di credito convenuto avrebbe stipulato con la fallita una forma di operazione finalizzata a trasformare un credito preesistente chirografario in un credito ipotecario ulteriormente deducendo tuttavia che, pur titolare di un'ipoteca collegata al proprio credito, la stessa è stata ammessa allo stato passivo in via solo chirografaria, senza cioè, che si sia tenuto conto, a fini di privilegio, della garanzia reale.
Sulla scorta della stessa prospettazione effettuata da parte attrice, non si ravvisa alcun profilo per il quale l'intervento del giudice potrebbe sortire un effetto positivo concreto e attuale sulle ragioni del non potendo, sulla scorta di tale stato di cose, Parte_2 ritenersi concretamente leso l'interesse alla par condicio creditorum invocato da parte attrice a giustificazione della pretesa azionata.
Infatti, la giurisprudenza di legittimità, alla quale il giudice, condividendola, intende aderire, è pacifica nell'affermare che "L'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice. (Sulla base di tale principio, la S.C. ha cassato senza rinvio la pagina 2 di 4 sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente l'interesse di una curatela a proporre domanda di revoca di un 'ipoteca iscritta sulla base di decreto ingiuntivo emanato nei confronti del fallito, individuando l'interesse medesimo nel rischio di futura ed eventuale esposizione ad azione di rivalsa dell'aggiudicatario dell'immobile per il rimborso delle spese di cancellazione dell'ipoteca o ad eventuali iniziative giudiziali del creditore dirette a far valere la prelazione ipotecaria)." (Cass. sez. 1^ civ. 29.3.2007 n. 7786 rv 596007); ovvero, in via più generale, che "La curatela fallimentare non ha l'interesse ad agire in ordine alla domanda di revoca dell'ipoteca che il creditore non abbia fatto valere in sede di ammissione al passivo, sia perché non è ravvisa bile un interesse concreto ed attuale a prevenire il rischio di una rivalsa, meramente eventuale, relativa alle spese di cancellazione, sia perché la dichiarazione d'inefficacia dell'ipoteca determina l'annotazione ex art. 2655 cod. civ., ma non la sua cancellazione." (Cass. Sez. 1^ civ. 27.2.2009 n. 4831 rv 606927).
Tali principi sono suffragati dalle stesse conseguenze giuridico/processuali configurabili in caso di accoglimento dell'azione revocatoria fallimentare promossa giacché, sempre per come osservato dalla Suprema Corte, l'accoglimento di tale rimedio è destinato a escludere l'opponibilità del diritto di prelazione ai creditori concorsuali. Può dunque comportare l'annotazione a norma dell'art. 2655 c.c. della sentenza dichiarativa di tale inefficacia (Cass., sez. 1^, 6 settembre 1996, n. 8130, m. 499507), ma non la cancellazione dell'ipoteca, che rimane valida, benché relativamente inefficace.
Se, come pare indubitabile, l'azione revocatoria fallimentare promossa per la dichiarazione di inefficacia dell'ipoteca è destinata a escludere l'opponibilità del diritto di prelazione ai creditori concorsuali si deve concludere che, ove, come nel caso in esame, è un dato pacifico per parte attrice che il creditore ipotecario è stato ammesso al passivo in via chirografaria senza opposizione, non residui margine per apprezzare un interesse ad agire idoneo a sostenere la domanda, tenuto ulteriormente conto di quanto la S.C. ha correttamente rilevato in relazione alla possibile annotazione della sentenza dichiarativa dell'inefficacia dell'ipoteca e all'impossibilità, invece, di cancellazione.
Corrispondentemente, è stato affermato che "Al curatore fallimentare non è consentito agire in revocatoria per far dichiarare inopponibile alla massa una causa di prelazione (nella specie, ipoteca), in forza della quale un determinato credito sia stato già definitivamente ammesso al passivo in via privilegiata, atteso che soltanto lo scopo di modificare lo stato passivo, retrocedendo quel credito al rango chirografario, potrebbe sorreggere una tale azione, ma questo effetto non sarebbe raggiungibile senza la modificazione dello stato passivo, preclusa al di fuori dei rimedi previsti dagli artt. 98 ss. legge fall.; il curatore, quindi, stante la forza di giudicato endo
pagina 3 di 4 fallimentare, da attribuire al decreto che rende esecutivo lo stato passivo, può chiedere la revocazione del credito ammesso ai sensi dell'art. 102 legge fall. (n.d.r.: oggi art. 98 co. 4^ 1.f.), ma non agire in via ordinaria per rimettere in discussione il titolo, ovvero gli elementi che lo costituiscono o lo connotano." (Cass. sez. 1^ civ. 26.7.2012 n.
1.3289 rv 623628): il principio, a ben vedere, rimarca, in maniera implicita, l'assunto che l'iscrizione ipotecaria può danneggiare la curatela e gli interessi che essa rappresenta solo se e in quanto abbia determinato l'ammissione del credito garantito in via privilegiata (con la necessità in quel caso, quale unico rimedio, di chiedere la revocazione del credito ex art. 98 co. 4^ l.f. nell'attuale testo), altrimenti non v'è nocumento per la massa.
In conclusione, l'ipoteca, una volta definitivamente disattesa ai fini dell'ammissione del credito al passivo (avvenuta in chirografo e non in privilegio), non reca più alcun nocumento che debba trovare rimedio in sede giudiziale.
Ne consegue l'inesistenza di un interesse concreto ed attuale alla proposizione di siffatta azione, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore questione in merio alla valutazione dei presupposti costitutivi della domanda.
La liquidazione delle spese segue la soccombenza.
p.q.m.
il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta la domanda proposta da parte attrice in quanto inammissibile
- Condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese di lite che liquida in euro 4000,00, oltre a rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata ai sensi dell'ultimo comma dell'art 281 sexies c.p.c..
Pordenone, 5 giugno 2025
Il Giudice dott. Antonio Albenzio
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