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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 25/02/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
I SEZIONE CIVILE composto dai sottoscritti Magistrati:
1) Dott. Alfonso Pappalardo Presidente rel.
2) Dott.ssa Valeria Guaragnella Giudice
3) Dott.ssa Sara Mazzotta Giudice ha pronunciato la seguente
Sentenza
Definitiva nella causa iscritta nel registro volontaria giurisdizione sotto il numero d'ordine 5911/2024
R.G. V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di separazione personale dei coniugi proposta da
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Rosa Cardone Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Cardone Parte_2 C.F._2
FATTO premesso che, con ricorso depositato il 15.11.2024, i predetti coniugi hanno chiesto congiuntamente e consensualmente dichiararsi la omologazione ELla separazione personale alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo;
i coniugi hanno celebrato matrimonio con rito concordatario in data 21.06.2002 in Modugno (BA) trascritto nel registro degli atti di matrimonio EL Comune di Modugno al n. 39, parte II, serie A, anno
2002; dalla loro unione nascevano, in Bari, i figli: il 11.06.2004 e il 04.01.2010; Per_1 Per_2 rilevato che nel ricorso sono indicate compiutamente le condizioni riguardanti la prole e quelle inerenti i rapporti economici tra i coniugi;
preso atto che le parti hanno manifestato la volontà di avvalersi ELla facoltà prevista dall'art. 473 bis.
51 comma II, di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare.
DIRITTO
Ricorrono le condizioni per l'omologazione ELla separazione consensuale dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni specificate nel ricorso introduttivo. In particolare, va rilevato che: a) sussiste il libero consenso degli stessi alla separazione;
b) i coniugi hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare;
c) le condizioni non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e non sono contrarie all'interesse dei figli minori.
P.Q.M.
sentito il P.M., dichiara omologata la separazione dei coniugi nato a [...] il Parte_1
27.06.1970 e nata a [...] il [...] che hanno celebrato matrimonio con rito Parte_2 concordatario in data 21.06.2002 in Modugno (BA) trascritto nel registro degli atti di matrimonio EL
Comune di Modugno al n. 39, parte II, serie A, anno 2002 alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo sottoscritto da entrambi i coniugi e depositato nei registri informatici in data 15.11.2024 iscritto al n. r.g. vg 5911/2024.
Ordina al competente Ufficiale ELlo Stato civile di procedere alla annotazione ELla presente sentenza negli atti prescritti.
Le spese interamente compensate tra le parti.
Bari, 25.02.2025
Il Presidente
Alfonso Pappalardo