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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/10/2025, n. 6947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6947 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato, Dott.ssa Maria Lucantonio, all'esito di riserva su scambio di note, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado, iscritta al n. rg 10755/2024; promossa da: , Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Dario Alessandro Ricciardi;
contro
, - in persona Controparte_1 del Presidente rappresentante legale p.t, rappresentato e difeso ex lege dall'avvocato dello Stato Andrea Rippa;
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 6.05.2024, la ricorrente in epigrafe chiedeva: “accertarsi e dichiararsi il proprio diritto al riconoscimento, ai fini delle progressioni stipendiali, degli anni – 3 e mesi 9 (01.09.1978 – 31.05.1982) – prestati quali vincitrice di borsa di studio presso il nonché per intero – e non nella misura di 2/3 CP_1
– di quelli prestati come ricercatrice di ruolo prima della nomina nel I Livello: anni 27 e mesi 6, accertarsi – se del caso previo annullamento e/o disapplicazione in parte qua del decreto dirigenziale del 28.03.2023 - il diritto all'attribuzione della VII fascia stipendiale a partire dal 01.01.2010, data di decorrenza dell'attribuzione del I Livello (dirigente di ricerca) del Profilo Ricercatore, per l'effetto, condannarsi l' amministrazione resistente al pagamento delle maturate differenze retributive e previdenziali, oltre accessori dalla maturazione di ciascun rateo fino al soddisfo”
Esponeva di essere laureata in Chimica Industriale , e di aver superato, nel gennaio 1978,la selezione pubblica bandita dal C.N.R., ed era risultata assegnataria di una borsa di studio della durata di un anno, presso il , dovendo prestare la propria attività a far data CP_1 dal 1.09.1978 nel reparto di Morfologia dell' Istituto ITPR del di AR CE (NA).Allegava che la borsa di studio assegnatale era stata prorogata ogni anno, senza soluzione di continuità, fino al 31.05.1982. Deduceva che , con tali proroghe, il le aveva riconosciuto implicitamente, così come previsto dall'art.10 del bando per l'assegnazione delle borse di studio presso il lo svolgimento
“regolare e ininterrotto di attività di ricerca prevista per l'intera durata della borsa (nel caso di specie, 3 anni e mesi 9, anche diligentemente osservando tutte le norme interne dell;
e di Pt_2 aver dato prova di possedere spiccata attitudine alla ricerca.” Dichiarava che per tutto il periodo evidenziato, aveva dovuto seguire le stesse regole imposte ai ricercatori in servizio (pre ruolo e di ruolo), dovendo rispettare il vincolo dell'esclusività, con il divieto di percepire altre borse di studio, altri analoghi assegni o sovvenzioni, ovvero alcuna retribuzione correlata a rapporti di impiego pubblico e privato. Esponeva, altresì, che era chiamata a svolgere le stesse mansioni e le stesse attività di ricerca dei ricercatori e che l'ente resistente provvedeva a proprio carico a coprire il borsista con assicurazione per gli infortuni sul lavoro e le malattie e gli riconosceva il diritto al trattamento di missione nella stessa misura prevista per i ricercatori. Evidenziava, inoltre, che la giornata lavorativa e l'orario di lavoro seguito dal borsista erano gli stessi di quelli del dipendente, poiché entrambi dovevano svolgere la propria attività presso la sede di assegnazione, e potevano usufruire del buono pasto presso la mensa aziendale. Deduceva di aver superato la selezione per Ricercatore di ruolo a tempo e che con decreto presidenziale del 29.10.1982, veniva assegnata con decorrenza 16.06.1982 presso il medesimo reparto del svolgendo le stesse mansioni e le stesse attività di ricerca. Dichiarava che il concorso da lei espletato e superato era riservato a chi possedesse la laurea e avesse maturato una specifica e documentata esperienza nel campo, anche mediante l'assegnazione di borse di studio dal C.N.R. Asseriva, dunque, che tali requisiti erano da lei posseduti, avendo conseguito una laurea in Chimica Industriale e avendo maturato una ampia specializzazione nel campo delle proprietà meccaniche e morfologiche di sistemi polimeri a uno o più componenti. Esponeva, inoltre, di aver maturato come ricercatrice di ruolo un'anzianità di servizio nel III Livello di anni 19 e mesi 3, a far data dal 16.06.82 al 30.12.2001, e di anni 8 nel II Livello, a far data dal 31.12.2001 al 31.12.2009, avendo superato il relativo concorso interno. Evidenziava che a decorrere dallo 01.01.2010 e fino al 31.07.2019, data in cui è stata collocata in quiescenza, ha maturato 9 anni e mesi 7 nel I Livello del Profilo Ricercatore, conseguendo un totale complessivo di 37 anni e un mese come dipendente di ruolo nel Profilo Ricercatore, alla luce di detta anzianità è stata calcolata altresì l'anzianità di servizio da lei posseduta ai fini del trattamento di fine servizio. Deduceva, a sostegno della propria tesi che il non aveva computato ai fini dell'anzianità di servizio il periodo di 3 anni e 9 mesi da lei svolto in qualità di borsista. Evidenziava, inoltre, che nel computo degli anni di anzianità il aveva valutato erroneamente anche quelli da lei prestati nella qualità di ricercatrice di ruolo nel III e II livello del profilo Ricercatore (27 anni e mesi 6) nella misura di 2/3. Esponeva, pertanto, che in data 01.01.2010, le era stato conferito il I Livello del Profilo Ricercatore, ma per l'attribuzione delle fasce stipendiali, le venivano riconosciuti soltanto 18 anni e 4 mesi, anziché gli effettivi 31 anni e 3 mesi, necessari per conseguire la VII ed ultima fascia stipendiale, che per essere conseguita necessitava di 30 anni di anzianità più un giorno. Dichiarava che, di tal guisa, veniva collocata nella V fascia stipendiale e in data 01.09.2013 nella VI, avendo conseguito nel frattempo gli ulteriori 3 anni e 9 mesi di servizio nel I Livello del Profilo Ricercatore. Asseriva, infine, che in data 1.08.2019, veniva collocata in quiescenza con la VI fascia stipendiale del I Livello del Profilo Ricercatore, anziché nella VII ed ultima fascia stipendiale, da lei maturata.
In data 16.1.2025il CNR, ritualmente costituitosi, contestava la fondatezza della pretesa avversaria, chiedendo il rigetto della domanda.
La domanda proposta è fondata nei limiti di seguito evidenziati.
Preliminarmente, occorre precisare che la presente disamina ha ad oggetto l'equiparazione nel caso concreto degli assegnisti di ricerca ai titolari di contratto di lavoro subordinato, poiché la ricorrente, deduce di aver svolto nei fatti una prestazione lavorativa caratterizzata dal vincolo di subordinazione, espletando le stesse mansioni e soggiacendo alle stesse regole e vincoli dei ricercatori impiegati a tempo indeterminato. Tuttavia, tale assunto non è condivisibile, , attesa la differenza di causa sottesa ai due rapporti contrattuali, poiché come precisato dalla giurisprudenza dominante: “Non può essere condivisa l'equiparazione degli assegnisti di ricerca ai titolari di contratto di lavoro subordinato. La causa dei due rapporti contrattuali, invero, è del tutto diversa, dal momento che nel rapporto di lavoro il lavoratore pone la propria forza di lavoro a disposizione del datore di lavoro verso il corrispettivo della retribuzione, mentre nel rapporto di collaborazione per assegno di ricerca, la causa a fondamento del contratto è l'accrescimento della professionalità mediante attività di formazione per il quale la legge prevede una misura di sostegno economico costituito dall'assegno. Del tutto differente è, poi, la regolamentazione relativa al profilo economico dei due contratti. Inoltre, mentre nel rapporto di lavoro vigono gli elementi tipici della subordinazione quali l'assoggettamento al controllo dell'orario di lavoro, con obbligo di giustificare assenze e permessi o concordare i periodi di ferie, questi elementi non sono presenti nel rapporto di formazione per assegno di ricerca. L'assegnista non essendo assoggettato al potere organizzativo del datore di lavoro, non deve attestare la propria presenza nel luogo in cui effettua l'attività di ricerca o giustificare eventuali assenze. Le modalità di svolgimento del rapporto sono quindi del tutte diverse, poiché, l'assegnista di ricerca non ha vincoli di orario né di subordinazione, configurandosi come rapporto di lavoro autonomo e di diritto privato con l'Università. Il titolare di assegno di ricerca è tenuto soltanto ad un coordinamento con il responsabile del progetto di ricerca cui si riferisce, ma non è assoggettato al potere direttivo del datore di lavoro. (“Consiglio di Stato sez. VI, 15/07/2019, n.4975) Orbene, parte ricorrente assume di aver svolto nei fatti una prestazione caratterizzata da un vincolo di subordinazione dovendo ella rispettare il vincolo di esclusività, con il divieto di percepire altre borse di studio, assegni o qualsiasi altra forma di retribuzione, dovendo, altresì, rispettare gli stessi orari lavorativi dei ricercatori a tempo indeterminato. Tali elementi di valutazione, tuttavia, non possono ricondurre ad una parificazione della prestazione svolta dalla ricorrente, a far data dal gennaio del 1978 al 31.05.1982, a quella dei ricercatori a tempo indeterminato. Tuttavia, non risulta in concreto provata l'esistenza di un assoggettamento della ricorrente al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, poiché ciò che rileva dalle allegazioni dell'istante è esclusivamente l'inserimento della stessa nell'organizzazione aziendale. Orbene, deve essere accolta la domanda formulata dalla ricorrente ad oggetto il computo integrale, anziché nella misura di 2/3 – degli anni di servizio di ruolo da lei svolti come ricercatrice di III e II livello a far data dal 16.06.82 al 31.12.2009. Come emerge dai documenti versati in atti il ha effettuato dei conteggi inesatti nella ricostruzione della propria carriera, riconoscendole un'anzianità di 18 anni e 4 mesi, e di conseguenza tale computo erroneo ha determinato un inquadramento nella V fascia stipendiale del I livello a far data dal 01.01.2010 e nella VI dal 01.09.2013. Dunque, si precisa che la ricorrente alla data del 01.01.2010 aveva maturato 27 anni e 6 mesi di servizio, tale circostanza appare pacifica e non contestata da parte resistente. Pertanto, alla data del 1.08.2019 in cui veniva collocata in stato di quiescenza la stessa aveva maturato i 30 anni di anzianità più un giorno, necessari per raggiungere la VII ed ultima fascia stipendiale. Dunque, appaiono corretti i conteggi effettuati dalla ricorrente in merito agli anni di servizio svolti, dovendo decurtare da tale computo esclusivamente il periodo compreso dal 01.09.1978 al 31.05.1982. Pertanto, il ricorso deve trovare accoglimento nei limiti evidenziati. Le spese seguono il criterio della soccombenza.
PQM
- Rigetta la domanda della ricorrente volta al riconoscimento, ai fini delle progressioni stipendiali, degli anni – 3 e mesi 9 (01.09.1978 – 31.05.1982) – prestati quali vincitrice di borsa di studio presso il
CP_1
- Accoglie la domanda formulata dalla ricorrente volta al riconoscimento per intero – e non nella misura di 2/3 – degli anni prestati come ricercatrice di ruolo prima della nomina nel I Livello, per l'effetto annulla in parte qua il decreto dirigenziale del 28.03.2023;
- Riconosce il diritto della ricorrente all'attribuzione della VII fascia stipendiale a far data dal 01.01.2010, per l'effetto, condanna il al pagamento delle maturate differenze retributive e previdenziali, oltre accessori dalla maturazione di ciascun rateo fino al soddisfo.
- Condanna altresì il al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 4.629,00 oltre rimborso spese generali, iva e cpa, con attribuzione;
Così deciso in data 6/10/2025. il Giudice Dott. Maria Lucantonio
Il Tribunale, nella persona del giudice designato, Dott.ssa Maria Lucantonio, all'esito di riserva su scambio di note, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado, iscritta al n. rg 10755/2024; promossa da: , Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Dario Alessandro Ricciardi;
contro
, - in persona Controparte_1 del Presidente rappresentante legale p.t, rappresentato e difeso ex lege dall'avvocato dello Stato Andrea Rippa;
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 6.05.2024, la ricorrente in epigrafe chiedeva: “accertarsi e dichiararsi il proprio diritto al riconoscimento, ai fini delle progressioni stipendiali, degli anni – 3 e mesi 9 (01.09.1978 – 31.05.1982) – prestati quali vincitrice di borsa di studio presso il nonché per intero – e non nella misura di 2/3 CP_1
– di quelli prestati come ricercatrice di ruolo prima della nomina nel I Livello: anni 27 e mesi 6, accertarsi – se del caso previo annullamento e/o disapplicazione in parte qua del decreto dirigenziale del 28.03.2023 - il diritto all'attribuzione della VII fascia stipendiale a partire dal 01.01.2010, data di decorrenza dell'attribuzione del I Livello (dirigente di ricerca) del Profilo Ricercatore, per l'effetto, condannarsi l' amministrazione resistente al pagamento delle maturate differenze retributive e previdenziali, oltre accessori dalla maturazione di ciascun rateo fino al soddisfo”
Esponeva di essere laureata in Chimica Industriale , e di aver superato, nel gennaio 1978,la selezione pubblica bandita dal C.N.R., ed era risultata assegnataria di una borsa di studio della durata di un anno, presso il , dovendo prestare la propria attività a far data CP_1 dal 1.09.1978 nel reparto di Morfologia dell' Istituto ITPR del di AR CE (NA).Allegava che la borsa di studio assegnatale era stata prorogata ogni anno, senza soluzione di continuità, fino al 31.05.1982. Deduceva che , con tali proroghe, il le aveva riconosciuto implicitamente, così come previsto dall'art.10 del bando per l'assegnazione delle borse di studio presso il lo svolgimento
“regolare e ininterrotto di attività di ricerca prevista per l'intera durata della borsa (nel caso di specie, 3 anni e mesi 9, anche diligentemente osservando tutte le norme interne dell;
e di Pt_2 aver dato prova di possedere spiccata attitudine alla ricerca.” Dichiarava che per tutto il periodo evidenziato, aveva dovuto seguire le stesse regole imposte ai ricercatori in servizio (pre ruolo e di ruolo), dovendo rispettare il vincolo dell'esclusività, con il divieto di percepire altre borse di studio, altri analoghi assegni o sovvenzioni, ovvero alcuna retribuzione correlata a rapporti di impiego pubblico e privato. Esponeva, altresì, che era chiamata a svolgere le stesse mansioni e le stesse attività di ricerca dei ricercatori e che l'ente resistente provvedeva a proprio carico a coprire il borsista con assicurazione per gli infortuni sul lavoro e le malattie e gli riconosceva il diritto al trattamento di missione nella stessa misura prevista per i ricercatori. Evidenziava, inoltre, che la giornata lavorativa e l'orario di lavoro seguito dal borsista erano gli stessi di quelli del dipendente, poiché entrambi dovevano svolgere la propria attività presso la sede di assegnazione, e potevano usufruire del buono pasto presso la mensa aziendale. Deduceva di aver superato la selezione per Ricercatore di ruolo a tempo e che con decreto presidenziale del 29.10.1982, veniva assegnata con decorrenza 16.06.1982 presso il medesimo reparto del svolgendo le stesse mansioni e le stesse attività di ricerca. Dichiarava che il concorso da lei espletato e superato era riservato a chi possedesse la laurea e avesse maturato una specifica e documentata esperienza nel campo, anche mediante l'assegnazione di borse di studio dal C.N.R. Asseriva, dunque, che tali requisiti erano da lei posseduti, avendo conseguito una laurea in Chimica Industriale e avendo maturato una ampia specializzazione nel campo delle proprietà meccaniche e morfologiche di sistemi polimeri a uno o più componenti. Esponeva, inoltre, di aver maturato come ricercatrice di ruolo un'anzianità di servizio nel III Livello di anni 19 e mesi 3, a far data dal 16.06.82 al 30.12.2001, e di anni 8 nel II Livello, a far data dal 31.12.2001 al 31.12.2009, avendo superato il relativo concorso interno. Evidenziava che a decorrere dallo 01.01.2010 e fino al 31.07.2019, data in cui è stata collocata in quiescenza, ha maturato 9 anni e mesi 7 nel I Livello del Profilo Ricercatore, conseguendo un totale complessivo di 37 anni e un mese come dipendente di ruolo nel Profilo Ricercatore, alla luce di detta anzianità è stata calcolata altresì l'anzianità di servizio da lei posseduta ai fini del trattamento di fine servizio. Deduceva, a sostegno della propria tesi che il non aveva computato ai fini dell'anzianità di servizio il periodo di 3 anni e 9 mesi da lei svolto in qualità di borsista. Evidenziava, inoltre, che nel computo degli anni di anzianità il aveva valutato erroneamente anche quelli da lei prestati nella qualità di ricercatrice di ruolo nel III e II livello del profilo Ricercatore (27 anni e mesi 6) nella misura di 2/3. Esponeva, pertanto, che in data 01.01.2010, le era stato conferito il I Livello del Profilo Ricercatore, ma per l'attribuzione delle fasce stipendiali, le venivano riconosciuti soltanto 18 anni e 4 mesi, anziché gli effettivi 31 anni e 3 mesi, necessari per conseguire la VII ed ultima fascia stipendiale, che per essere conseguita necessitava di 30 anni di anzianità più un giorno. Dichiarava che, di tal guisa, veniva collocata nella V fascia stipendiale e in data 01.09.2013 nella VI, avendo conseguito nel frattempo gli ulteriori 3 anni e 9 mesi di servizio nel I Livello del Profilo Ricercatore. Asseriva, infine, che in data 1.08.2019, veniva collocata in quiescenza con la VI fascia stipendiale del I Livello del Profilo Ricercatore, anziché nella VII ed ultima fascia stipendiale, da lei maturata.
In data 16.1.2025il CNR, ritualmente costituitosi, contestava la fondatezza della pretesa avversaria, chiedendo il rigetto della domanda.
La domanda proposta è fondata nei limiti di seguito evidenziati.
Preliminarmente, occorre precisare che la presente disamina ha ad oggetto l'equiparazione nel caso concreto degli assegnisti di ricerca ai titolari di contratto di lavoro subordinato, poiché la ricorrente, deduce di aver svolto nei fatti una prestazione lavorativa caratterizzata dal vincolo di subordinazione, espletando le stesse mansioni e soggiacendo alle stesse regole e vincoli dei ricercatori impiegati a tempo indeterminato. Tuttavia, tale assunto non è condivisibile, , attesa la differenza di causa sottesa ai due rapporti contrattuali, poiché come precisato dalla giurisprudenza dominante: “Non può essere condivisa l'equiparazione degli assegnisti di ricerca ai titolari di contratto di lavoro subordinato. La causa dei due rapporti contrattuali, invero, è del tutto diversa, dal momento che nel rapporto di lavoro il lavoratore pone la propria forza di lavoro a disposizione del datore di lavoro verso il corrispettivo della retribuzione, mentre nel rapporto di collaborazione per assegno di ricerca, la causa a fondamento del contratto è l'accrescimento della professionalità mediante attività di formazione per il quale la legge prevede una misura di sostegno economico costituito dall'assegno. Del tutto differente è, poi, la regolamentazione relativa al profilo economico dei due contratti. Inoltre, mentre nel rapporto di lavoro vigono gli elementi tipici della subordinazione quali l'assoggettamento al controllo dell'orario di lavoro, con obbligo di giustificare assenze e permessi o concordare i periodi di ferie, questi elementi non sono presenti nel rapporto di formazione per assegno di ricerca. L'assegnista non essendo assoggettato al potere organizzativo del datore di lavoro, non deve attestare la propria presenza nel luogo in cui effettua l'attività di ricerca o giustificare eventuali assenze. Le modalità di svolgimento del rapporto sono quindi del tutte diverse, poiché, l'assegnista di ricerca non ha vincoli di orario né di subordinazione, configurandosi come rapporto di lavoro autonomo e di diritto privato con l'Università. Il titolare di assegno di ricerca è tenuto soltanto ad un coordinamento con il responsabile del progetto di ricerca cui si riferisce, ma non è assoggettato al potere direttivo del datore di lavoro. (“Consiglio di Stato sez. VI, 15/07/2019, n.4975) Orbene, parte ricorrente assume di aver svolto nei fatti una prestazione caratterizzata da un vincolo di subordinazione dovendo ella rispettare il vincolo di esclusività, con il divieto di percepire altre borse di studio, assegni o qualsiasi altra forma di retribuzione, dovendo, altresì, rispettare gli stessi orari lavorativi dei ricercatori a tempo indeterminato. Tali elementi di valutazione, tuttavia, non possono ricondurre ad una parificazione della prestazione svolta dalla ricorrente, a far data dal gennaio del 1978 al 31.05.1982, a quella dei ricercatori a tempo indeterminato. Tuttavia, non risulta in concreto provata l'esistenza di un assoggettamento della ricorrente al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, poiché ciò che rileva dalle allegazioni dell'istante è esclusivamente l'inserimento della stessa nell'organizzazione aziendale. Orbene, deve essere accolta la domanda formulata dalla ricorrente ad oggetto il computo integrale, anziché nella misura di 2/3 – degli anni di servizio di ruolo da lei svolti come ricercatrice di III e II livello a far data dal 16.06.82 al 31.12.2009. Come emerge dai documenti versati in atti il ha effettuato dei conteggi inesatti nella ricostruzione della propria carriera, riconoscendole un'anzianità di 18 anni e 4 mesi, e di conseguenza tale computo erroneo ha determinato un inquadramento nella V fascia stipendiale del I livello a far data dal 01.01.2010 e nella VI dal 01.09.2013. Dunque, si precisa che la ricorrente alla data del 01.01.2010 aveva maturato 27 anni e 6 mesi di servizio, tale circostanza appare pacifica e non contestata da parte resistente. Pertanto, alla data del 1.08.2019 in cui veniva collocata in stato di quiescenza la stessa aveva maturato i 30 anni di anzianità più un giorno, necessari per raggiungere la VII ed ultima fascia stipendiale. Dunque, appaiono corretti i conteggi effettuati dalla ricorrente in merito agli anni di servizio svolti, dovendo decurtare da tale computo esclusivamente il periodo compreso dal 01.09.1978 al 31.05.1982. Pertanto, il ricorso deve trovare accoglimento nei limiti evidenziati. Le spese seguono il criterio della soccombenza.
PQM
- Rigetta la domanda della ricorrente volta al riconoscimento, ai fini delle progressioni stipendiali, degli anni – 3 e mesi 9 (01.09.1978 – 31.05.1982) – prestati quali vincitrice di borsa di studio presso il
CP_1
- Accoglie la domanda formulata dalla ricorrente volta al riconoscimento per intero – e non nella misura di 2/3 – degli anni prestati come ricercatrice di ruolo prima della nomina nel I Livello, per l'effetto annulla in parte qua il decreto dirigenziale del 28.03.2023;
- Riconosce il diritto della ricorrente all'attribuzione della VII fascia stipendiale a far data dal 01.01.2010, per l'effetto, condanna il al pagamento delle maturate differenze retributive e previdenziali, oltre accessori dalla maturazione di ciascun rateo fino al soddisfo.
- Condanna altresì il al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 4.629,00 oltre rimborso spese generali, iva e cpa, con attribuzione;
Così deciso in data 6/10/2025. il Giudice Dott. Maria Lucantonio