CA
Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/08/2025, n. 2426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2426 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO di MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai magistrati:
Marianna Galioto Presidente Serena Baccolini Consigliere Cristina Ravera Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. r.g. 915/2024, promossa
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in TE C.F._1
Milano (MI), Via dei Ciclamini n. 11, presso lo studio dell'Avv. Luca Pitzalis, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ) – in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante, Dr. , elettivamente domiciliata in Milano (MI), Via CP_2
Cordusio n. 4, presso lo studio dell'Avv. Gianfranco dell'Aglio, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
E
(C.F. ) in Controparte_3 P.IVA_2 persona del Ministro in carica, costituitosi in giudizio mediante
[...]
(C.F. ) in persona del legale rappresentante, Controparte_4 P.IVA_3 elettivamente domiciliata in Milano (MI), Via Freguglia n. 1, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, che la rappresenta e difende;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per : TE
La Corte d'Appello di Milano voglia:
- emesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso;
- respinta ogni contraria deduzione, eccezione e domanda;
Nel merito e in via principale: -per tutti i motivi esposti in narrativa, in riforma parziale della sentenza n. 2007/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Milano in data 23 febbraio 2024, depositata in Cancelleria in data 26 febbraio 2024, accogliere integralmente la domanda subordinata di risarcimento dei danni formulata, in primo grado, dal Risparmiatore nei confronti di per violazione della buona fede ai sensi degli Controparte_1 artt. 1175, 1337 e 1375 c.c. nonché degli artt. 2 e 47 della Costituzione, e, per l'effetto, condanni quest'ultima al risarcimento del danno anche a titolo di mancato guadagno equivalente ai rendimenti promessi da al Risparmiatore con la CP_1 sottoscrizione dei Buoni Fruttiferi, quantificati nella somma pari ad euro 86.032,02, ovvero nella maggiore e/o minore somma ritenuta di giustizia;
Nel merito e in via subordinata:
-per tutti i motivi esposti in narrativa, in riforma parziale della sentenza n. 2007/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Milano in data 23 febbraio 2024, depositata in Cancelleria in data 26 febbraio 2024, accogliere integralmente la domanda subordinata di risarcimento dei danni formulata, in primo grado, dal Risparmiatore nei confronti di per violazione della buona fede ai sensi degli Controparte_1 artt. 1175, 1337 e 1375 c.c. nonché degli artt. 2 e 47 della Costituzione, e, per l'effetto, condanni quest'ultima al risarcimento del danno anche a titolo di mancato guadagno equivalente ai rendimenti promessi da al Risparmiatore con la CP_1 sottoscrizione dei Buoni Fruttiferi, quantificati nella somma pari ad euro 15.493,70, oltre interessi dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria, ovvero nella maggiore e/o minore somma ritenuta di giustizia. In ogni caso:
-con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, di sentenza e successive occorrende maggiorate di CPA, IVA e 15% quale contributo forfetario nelle spese generali.
Per Controparte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'appello adita, contrariis reiectis,
- respingere l'appello proposto dal sig. , in quanto infondato in TE fatto e in diritto e – in accoglimento dell'appello incidentale proposto da
[...]
– rigettare integralmente la domanda subordinata di risarcimento del Controparte_1 danno formulata dal sig. nel giudizio di primo grado, così riformando Pt_1 parzialmente la sentenza del Tribunale di Milano, n. 2007/2024, (pubbl. il 26/02/2024 - RG n. 25775/2023) e confermandola per il resto.
- Conseguentemente: condannare il sig. alla restituzione di quanto Pt_1 corrisposto da in esecuzione della sentenza di primo grado;
Controparte_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
pag. 2/15 Per il : Controparte_3
In via principale:
- Accogliere, previo accertamento incidentale della definitività della statuizione della sentenza di primo grado in tema di difetto di legittimazione passiva del
[...]
e della mandataria Controparte_3 Controparte_4
l'appello incidentale cosi come esperito da e comunque rigettare Controparte_1
l'appello principale in quanto destituito di fondamento;
-Condannare in ogni caso parte il Sig. alla integrale refusione TE delle spese e degli onorari di lite con ogni consequenziale statuizione di legge per entrambi i gradi di giudizio;
-In via subordinata In caso di accoglimento integrale o parziale dei motivi di appello presentati dal Sig.
tenere comunque indenne dalla TE Controparte_4 refusione delle spese del presente giudizio di secondo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 4.7.2023, TE conveniva in giudizio e il Controparte_1 Controparte_3
chiedendone la condanna al pagamento della somma di Euro 7.746,85 e di
[...] ulteriori Euro 15.493,70 a titolo di esatto adempimento agli obblighi, rispettivamente, di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi promessi, derivanti dall'acquisto di tre buoni fruttiferi postali o, in subordine, la condanna delle medesime parti resistenti al pagamento degli importi di cui sopra, a titolo di risarcimento dei danni subiti per la perdita del capitale e per il mancato guadagno degli interessi promessi, per violazione degli obblighi di corretta informazione al momento dell'offerta e della sottoscrizione di tali buoni. A fondamento delle domande proposte il ricorrente deduceva:
-di avere acquistato in data 16.4.1992, unitamente a tre buoni Persona_1 fruttiferi postali dell'importo di Lire 5.000.000,00 ciascuno, con diritto di riscossione per ciascun sottoscrittore a vista presso l'ufficio di emissione e con preavviso di sei giorni presso altri uffici, entro il termine di prescrizione di cinque anni decorrente dal primo gennaio successivo all'anno in cui sarebbe cessata la fruttuosità dei buoni;
-di essere i buoni sottoscritti mancanti dell'indicazione sia della serie di appartenenza sia dell'anno di cessazione della fruttuosità sia dei tassi di rendimento applicabili al momento del rimborso;
-di avere tuttavia ricevuto dall'Ufficio Postale di AR AN (MI) al momento della sottoscrizione l'informativa standard sulle condizioni di durata e rimborso dei buoni trentennali;
-di essersi recato il 28.9.2022 presso l'ufficio postale di emissione dei buoni, confidando di ottenere il rimborso del capitale e il pagamento del rendimento promesso, ricevendo il diniego dal funzionario preposto a tale ufficio, per intervenuta prescrizione del relativo diritto;
pag. 3/15 -di avere proposto reclamo all'emittente il 5.12.2022 al fine di ottenere il rimborso dei titoli, reclamo respinto da il 30.12.2022; Controparte_1
-di avere indicato che il Controparte_1 Controparte_3 era il soggetto tenuto al rimborso dei titoli, per effetto del D.M. 5.12.2003, in forza del quale era subentrata come emittente alla Controparte_4
-di avere diritto ad ottenere il rimborso sia del capitale pagato per l'acquisto dei titoli sia del rendimento dovuto per i buoni fruttiferi postali della serie “AD” acquistata, poiché, non emergendo dai buoni alcun elemento da cui desumere una durata diversa da quella ordinaria trentennale, il vincolo contrattuale si era formato sulla base dei soli dati risultanti dai buoni acquistati;
-di avere l'art. 173 del d.P.R. 156/1973 riconosciuto ai decreti del Ministero per il Tesoro, da adottarsi di concerto con il Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni, esclusivamente il potere di modificare il saggio di interesse dei buoni già emessi e non già quello di inserire o modificare le date di scadenza dei buoni non convenute tra le parti;
-di non essere venuto a conoscenza, al momento dell'acquisto, della durata effettiva dei buoni e di avere ricevuto informazioni relative ai buoni ordinari di durata trentennale, con conseguente impossibilità di comprendere la durata dei buoni acquistati e impedimento del decorso del termine di prescrizione;
-di avere diritto di ottenere la restituzione del capitale e degli interessi per almeno Euro 15.493,00, pari al rendimento previsto per l'ultima scadenza dei buoni “a termine” della serie “AD” (pari al 200% del capitale investito) sia a titolo di esatto adempimento agli obblighi derivanti dalla sottoscrizione dei buoni sia a titolo di risarcimento dei danni.
2. Si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, la Controparte_1 propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle domande di restituzione del capitale e di pagamento del rendimento dovuto in forza dei buoni oggetto di causa, non essendo il soggetto emittente degli stessi e quindi il titolare dal lato passivo delle obbligazioni derivanti da tali titoli. Eccepiva, altresì, l'intervenuta prescrizione dei diritti di credito derivanti dai buoni, ai sensi dell'art. 171 d.P.R. 156/1973, del D.M. Tesoro del 23.7.1987 e dell'art. 8 del D.M. del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 19.12.2000, in forza dei quali il termine di prescrizione dei buoni fruttiferi postali “a termine” è decennale e decorre dal giorno successivo alla data in cui i buoni cessano di essere fruttiferi. Deduceva, inoltre, l'insussistenza di un obbligo legale di informativa sulle caratteristiche dei buoni in capo a al momento della Controparte_1 sottoscrizione dei buoni da parte del ricorrente, atteso che il titolo riportava l'indicazione “a termine” ed era onere del sottoscrittore acquisire le informazioni sulla disciplina e scadenza dei titoli di credito acquistati, come era desumibile dal D.M. 13.6.1986, pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
pag. 4/15 3. Si costituiva in giudizio anche il Controparte_5
eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione
[...] passiva rispetto alle domande svolte dal ricorrente, fondate su comportamenti ed omissioni informative verificatisi nella fase di collocamento dei buoni riservata a ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 284/1999; nel Controparte_1 merito, chiedeva il rigetto delle domande di parte ricorrente ed eccepiva la prescrizione dei diritti di credito fondati sui buoni fruttiferi postali della serie “AD” per decorso del termine decennale di prescrizione. Deduceva, altresì, che l'errore nel quale era incorso il sottoscrittore nella quantificazione del termine di durata dei buoni non era un fatto impeditivo alla decorrenza della prescrizione, rilevante ai sensi dell'art. 2935 c.c. ed eccepiva, in ogni caso, il concorso di colpa del ricorrente nella produzione del danno lamentato, ai sensi dell'art. 1227 c.c., per non essersi informato circa la scadenza dei buoni.
4. Il Tribunale di Milano, con sentenza pronunciata in data 23.2.2024 (sentenza n. 2007/24, pubblicata in data 26.2.2024), rigettava tutte le domande proposte da nei confronti del e, in TE Controparte_3 accoglimento parziale delle domande svolte dal ricorrente nei confronti di
[...]
condannava quest'ultima al risarcimento dei danni, quantificati in Controparte_1
Euro 8.600,50 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo. Condannava il ricorrente a rimborsare in favore del Controparte_3 le spese di giudizio (liquidate in Euro 1.700,00 per compensi, oltre 15%
[...] dell'importo liquidato per compensi a titolo di rimborso per spese generali, CPA ed IVA) e a rimborsare in favore di le spese di Controparte_1 TE giudizio (liquidate in Euro 2.547,00 per compensi ed Euro 264,00 per spese esenti, oltre 15% dell'importo liquidato per compensi a titolo di rimborso per spese generali, CPA ed IVA). Il Tribunale premetteva che i tre buoni fruttiferi postali “a termine” sottoscritti dal ricorrente erano riconducibili alla serie “AD”, essendo l'unica serie di buoni postali
“a termine” collocata alla data di acquisto degli stessi da parte del ricorrente (serie istituita e disciplinata con decreto del Ministero del Tesoro 23.7.1987; doc. 2 ) e CP_1 rilevava che tali buoni avevano una durata di sette o undici anni, con diritto di rimborso alla scadenza sia del capitale oggetto dei buoni che di un interesse lordo pari, a seconda della scadenza dei buoni, rispettivamente ad uno o due volte il capitale. Il Tribunale rilevava che il termine di prescrizione del diritto di rimborso riconosciuto a ciascuno dei sottoscrittori era di cinque anni successivi dalla scadenza del buono, calcolato dal primo gennaio successivo alla data di acquisto e che l'art. 8 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica del 19.12.2000 aveva esteso a tutti i buoni fruttiferi postali il termine di prescrizione pag. 5/15 decennale, da calcolare dalla data di acquisto dei buoni (cfr. sul punto, Cass. Civ., Sez. I ord. 28.7.2023, n. 23006). Ciò posto, il primo giudice accertava che, anche applicando tale maggiore termine di prescrizione, il diritto di rimborso dei buoni fruttiferi postali a termine acquistati dal ricorrente si era estinto per prescrizione al più tardi il 16.4.2013 (ossia 21 anni dopo l'acquisto dei buoni), calcolata sia la maggior durata possibile dei buoni prevista dall'art. 2 del DMT 23.7.1987 sia il termine di prescrizione decennale previsto con il DMT del 19.12.2000, a nulla rilevando, ai fini dell'impedimento del decorso del termine prescrizionale, ai sensi dell'art. 2935 c.c., la circostanza che il termine di durata dei buoni non fosse espressamente indicato sui titoli sottoscritti dal ricorrente (cfr. Cass. Sez. Lav., 26.5.2015, n. 10828). Sotto questo profilo, secondo il Tribunale, era fondata l'eccezione di prescrizione del diritto di credito del ricorrente e pertanto era da rigettarsi la domanda di condanna delle resistenti al rimborso dei buoni fruttiferi postali a termine della serie “AD” acquistati il 16.4.1992. Il Tribunale dichiarava, poi, la carenza di legittimazione passiva del
[...]
- anche quale avente causa da Controparte_3 Controparte_4
- non essendo tale ente titolare dal lato passivo degli obblighi dei quali il ricorrente lamentava l'inadempimento e sui quali aveva fondato la domanda di risarcimento dei danni. Il primo giudice rilevava che non aveva impresso sul retro dei buoni CP_1 fruttiferi acquistati dal ricorrente il timbro riportante la scadenza dei titoli “a termine” acquistati, di sette o undici anni, necessaria per identificare il rendimento (pari ad uno o due volte il capitale), ai sensi dell'art. 2 del Decreto del Ministero del Tesoro 23.7.1987. Inoltre, secondo il Tribunale, era pacifico, siccome non contestato dalle parti resistenti - nonostante la specifica allegazione sul punto di parte ricorrente - che avesse fornito ai sottoscrittori informazioni fuorvianti sui titoli CP_1 acquistati, fornendo loro al momento della sottoscrizione dei buoni un'informativa standard relativa ai buoni ordinari trentennali, con indicazione dei tassi di interesse applicati secondo la normativa in vigore al momento della loro emissione. Tali comportamenti integravano, secondo il giudice di prime cure, la violazione di doveri specifici e generali gravanti su , quale emittente e collocataria dei CP_1 buoni postali di risparmio, ai sensi dell'art. 171 del codice postale, applicabile al momento della sottoscrizione dei buoni da parte del ricorrente. Sotto questo profilo,
, in violazione degli obblighi specifici di cui all'art. 207 d.P.R. 256/1989 CP_1
- che imponeva all'ufficio postale richiesto dell'emissione di un buono di compilare e bollare il buono, di consegnare il titolo al richiedente previo incasso del relativo importo e di comunicare all' l'avvenuta emissione dello stesso, Controparte_6 provvedendo alle relative scritturazioni interne - aveva consegnato a TE
(e a tre buoni postali incompleti, che non riportavano
[...] Persona_1 il termine convenuto per la riscossione e il rendimento promesso.
pag. 6/15 Inoltre, ad avviso del primo giudice, aveva fornito ai sottoscrittori CP_1 indicazioni contraddittorie sulle caratteristiche dei buoni acquistati, consegnando buoni che riportavano in alto a sinistra e sul retro l'indicazione “a termine”, fornendo, tuttavia, al momento dell'acquisto, le informazioni relative alle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali ordinari che, ai sensi dell'art. 176, comma 1, del codice postale, avrebbero potuto essere riscossi entro la fine del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione. A prescindere, dall'insussistenza di specifici obblighi legali di informazione del sottoscrittore sulle caratteristiche dei buoni acquistati, secondo il Tribunale, rientrava nel dovere generale di buona fede al momento della stipulazione del contratto, di cui agli artt. 1337, 1175 e 1176 c.c., quello di non fornire informazioni scorrette e fuorvianti, ingeneranti nella controparte l'affidamento che il contratto concluso avesse caratteristiche diverse da quelle effettivamente convenute tra le parti, così come era doveroso fornire alla controparte contrattuale tutte le informazioni necessarie per consentire di conoscere il contenuto del contratto concluso. Il Tribunale riteneva, pertanto, responsabile, ai sensi degli artt. 1218, CP_1
1337, 1176 c.c. del danno provocato a per la mancata riscossione TE del buono, non avendo fornito le informazioni necessarie per consentire al risparmiatore di valutare i profili di convenienza e di rischio connessi all'investimento e avendo fornito informazioni fuorvianti sulle caratteristiche del titolo, facendo sottoscrivere un buono “a termine” e fornendo informazioni sul rendimento dei buoni trentennali. Il danno risarcibile era determinato dal giudice di prime cure in misura pari al valore del capitale versato al momento dell'acquisto dei buoni, quale danno emergente (corrispondente complessivamente a 15 milioni di lire, pari ad Euro 7.746,85), oltre rivalutazione dovuta dalla data di richiesta di rimborso (28.9.2022) e sino alla sentenza e interessi legali dovuti sul capitale via via rivalutato dal primo atto interruttivo della prescrizione documentato (5.12.2022) sino al saldo effettivo, oltre interessi legali, ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c., dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo. Con riguardo al mancato guadagno, il Tribunale riteneva che il ricorrente non avesse dimostrato il rendimento in concreto promesso – ossia quello relativo ai buoni postali ordinari – escludendo che la documentazione prodotta (doc. 5 fasc. ricorrente) fosse quella consegnata al momento della sottoscrizione dei buoni, in quanto di formazione certamente successiva al 16.4.1992 e in difetto di produzione, a cura del ricorrente, dei decreti ministeriali di fissazione del rendimento dei buoni fruttiferi postali ordinari, ai sensi dell'art. 203 del regolamento di esecuzione del libro III del codice postale, di cui non poteva presumersi la conoscenza, ai sensi dell'art. 113 c.p.c., trattandosi di atti amministrativi di carattere generale, privi di valore normativo. Il Tribunale escludeva la prescrizione del diritto di credito risarcitorio alla data di proposizione della domanda, per essersi il danno prodotto solo al momento della pag. 7/15 richiesta di rimborso dei buoni e applicandosi al diritto al risarcimento del danno il termine ordinario di prescrizione decennale. Infine, il Tribunale escludeva la sussistenza di un concorso di colpa rilevante attribuibile al ricorrente rispetto alla produzione del danno lamentato, essendosi il risparmiatore affidato alle informazioni specifiche ricevute dall'emittente e collocatrice, in assenza di diverse indicazioni circa il termine di scadenza dei buoni riportate sul retro del titolo.
5. ha proposto appello principale avverso tale sentenza, TE chiedendone la riforma sulla base del seguente motivo: erroneità del diniego di riconoscimento del mancato guadagno.
6. si è costituita nel giudizio di appello, chiedendo il rigetto del Controparte_1 motivo di appello e proponendo appello incidentale sulla base del seguente motivo: erroneità e contraddittorietà della motivazione, insussistenza e prescrizione del diritto al risarcimento del danno.
7. Il si è costituito in giudizio, chiedendo il Controparte_3 rigetto dell'appello principale e l'accoglimento dell'appello incidentale proposto da
Controparte_1
8. All'udienza del 25.9.2024, il Consigliere Istruttore, verificata la regolarità del contraddittorio, ha fissato udienza al 26.11.2025, per la rimessione della causa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c. L'udienza del 26.11.2025 - e i relativi termini - è stata anticipata al 9.7.2025. A tale udienza, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico motivo di appello, l'appellante in via principale ha censurato la statuizione del Tribunale relativa alla mancata condanna di al Controparte_1 risarcimento del lucro cessante. A tale riguardo, l'appellante ha dedotto che il Tribunale aveva erroneamente valutato i fatti di causa e il valore probatorio dello storico rendimento dei buoni postali ordinari (doc. 5 fasc. primo grado , non oggetto di contestazione fra le parti e Pt_1 ha rilevato che tale documento non era stato disconosciuto da , CP_1 trattandosi, peraltro, di un documento di provenienza di tale parte, fermo restando che la produzione dei decreti ministeriali menzionati dal Tribunale si sarebbe resa necessaria solo in caso di contestazione dei rendimenti da parte di , CP_1 contestazione non formulata nel caso di specie. L'appellante ha dedotto che il tasso di rendimento dei buoni postali ordinari nel periodo dal 1.9.1987 al 31.10.1995 era del 8% per i primi cinque anni, del 9% dal sesto al decimo anno, del 10,50% dall'undicesimo al quindicesimo anno, dell'11%
pag. 8/15 dal sedicesimo al ventesimo anno e del 12% dal ventunesimo al trentesimo anno (cfr. serie Q doc. 5). Nel caso di specie, tale rendimento era pari a Euro 28.677,34 per ciascun buono (al netto della ritenuta fiscale del 12,5% applicata) e così complessivamente a Euro 86.032,02 (al netto della ritenuta fiscale del 12,5% applicata). In caso di mancato riconoscimento del diritto al rendimento dei buoni postali ordinari, a titolo di mancato guadagno, secondo l'appellante era comunque dovuto il rendimento dei buoni postali a termine, determinato per la serie dei buoni oggetto di causa – non indicata sul titolo, ma ricavata dal Tribunale ai sensi del D.M. 23.7.1987
- in uno o due volte il capitale, a seconda della scadenza dei buoni (di sette o undici anni;
doc. 2 fasc. primo grado ) e, per l'effetto, in Euro 15.493,70 (pari al CP_3
200% del capitale investito, considerata la massima estensione di undici anni), oltre interessi e rivalutazione monetaria.
L'appellata e il hanno Controparte_1 Controparte_3 dedotto l'infondatezza del motivo di appello, rilevando che la richiesta di condanna di al pagamento della somma di Euro 86.032,02 era stata formulata per la CP_1 prima volta in appello e che aveva contestato, sin dalla comparsa di CP_1 costituzione nel giudizio di primo grado, di avere fornito informazioni fuorvianti a in sede di acquisto dei buoni postali. TE
ha precisato, poi, che all'epoca dei fatti (anno 1992) vigeva il solo CP_1 regime della pubblicità legale - realizzata con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti istitutivi delle singole serie dei buoni postali – e ha dedotto di avere disposto, a seguito dell'emanazione del D.M. 19.12.2000, l'affissione nei locali degli uffici postali degli avvisi relati alle condizioni economiche e ai rendimenti storici dei buoni postali, sicché nessun addebito avrebbe potuto essere mosso a . CP_1
2. Con un unico motivo di appello incidentale, ha censurato la Controparte_1 statuizione del Tribunale nella parte in cui ha riconosciuto a il TE diritto al risarcimento del danno, ritenendo raggiunta la prova che non CP_1 avesse fornito informazioni sulle caratteristiche del titolo e avesse fatto sottoscrivere buoni “a termine”, fornendo informazioni fuorvianti relative alla durata e al rendimento dei buoni postali ordinari. Ha precisato di avere svolto, nella comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado, difese incompatibili con le allegazioni del ricorrente di avere ricevuto informazioni relative ai buoni postali ordinari anziché quelli a termine e di avere dedotto nel giudizio di primo grado - a ulteriore contestazione della allegazione avversaria di avere fornito informazioni fuorvianti – di avere affisso nei locali degli uffici postali gli avvisi relati alle condizioni economiche e ai rendimenti storici dei buoni postali ai sensi del D.M. 19.12.2000, sicché erroneamente il Tribunale aveva ritenuto le allegazioni del ricorrente non contestate da . CP_1
ha, inoltre, rilevato la contraddittorietà della tesi di – CP_1 TE fatta propria dal Tribunale – di essere venuto a conoscenza delle condizioni pag. 9/15 economiche dei buoni postali ordinari a seguito della affissione degli avvisi, ai sensi del citato D.M. 19.12.2000 e di non essere stato messo a conoscenza delle condizioni economiche dei buoni postali “a termine”, nonostante l'affissione di analogo avviso all'interno degli uffici postali.
ha dedotto, poi, la mancata dimostrazione, da parte di CP_1 TE
del danno effettivamente subito e del nesso di causalità fra l'omessa
[...] informativa e il danno lamentato. In particolare, ha rilevato che non TE aveva dimostrato che, ove correttamente informato, avrebbe agito diversamente e che la sua inattività era dipesa dalla mancata informativa ricevuta da . CP_1
Infine, ha eccepito la prescrizione del diritto al risarcimento del danno. CP_1
Negli scritti conclusivi, ha ribadito che era onere di CP_1 TE verificare in Gazzetta Ufficiale le caratteristiche dei buoni postali della serie AD in ossequio al principio di pubblicità legale. ha contrastato il motivo di appello incidentale, rilevando che le TE deduzioni di sulla contestazione delle proprie allegazioni di non Controparte_1 avere ricevuto informazioni sulle caratteristiche del titolo erano generiche e, in ogni caso, che l'assenza di informazioni emergeva dalla genericità del titolo, che riportava esclusivamente la dicitura “a termine” senza indicazione alcuna della serie e della durata (di sette o undici anni). Ha contestato l'affissione, da parte di , CP_1 delle informazioni sulle caratteristiche dei buoni postali “a termine”, ai sensi del D.M. 19.12.2000, rilevando, al contempo, che tale circostanza non era stata provata da . CP_1
Ha dedotto, poi, l'infondatezza dell'assunto della controparte secondo cui era onere dell'investitore verificare in Gazzetta Ufficiale le caratteristiche dei buoni postali della serie “AD” sulla base di un presunto regime di pubblicità legale, rilevando, al riguardo, di avere sottoscritto titoli di risparmio nei quali era assente qualsiasi informazioni utile e ribadendo di avere ricevuto informazioni circa i buoni postali ordinari. Con riguardo alla prescrizione del diritto al risarcimento, l'appellato ha dedotto di avere avuto contezza del danno nel momento in cui aveva chiesto a il CP_1 rimborso dei titoli di risparmio, di guisa che il termine di prescrizione non era maturato al momento dell'instaurazione del giudizio di primo grado. Ha ribadito che l'assenza di dati nei buoni postali – in violazione dell'art. 207 D.P.R. n. 256/1989 - e le informazioni fuorvianti fornite avevano ingenerato l'affidamento sulla sicurezza dell'investimento nel termine in cui egli aveva esercitato il diritto di credito e che non aveva in alcun modo salvaguardato le ragioni del CP_1 creditore, attendendo che la lacuna informativa causasse la perdita del diritto di credito del risparmiatore.
3. Ritiene la Corte di esaminare con priorità logico-giuridica l'appello incidentale proposto da Controparte_1
pag. 10/15 Preliminarmente, va rilevato che i buoni postali oggetto di causa riportano esclusivamente, sul retro, l'indicazione “a termine” (cfr. doc. 1 fasc. primo grado
. Pt_1
Le restanti parti del retro dei buoni relative al momento di cessazione della fruttuosità, rilevante ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, non risultano compilate. Si legge, infatti, “Il buono non riscosso al compimento dell'ultimo periodo sotto indicato, cessa di essere fruttifero e l'avente diritto può ottenere il rimborso entro il termine di prescrizione di cinque anni, a decorrere dal 1° gennaio successivo all'anno in cui cessa la fruttuosità”, laddove il menzionato “ultimo periodo sotto indicato” non è riportato sul buono. Parimenti, non risultano indicati i tassi di rendimento e la somma da riscuotersi alla scadenza del termine, essendo presenti le sole diciture “Se riscosso prima della scadenza dei termini si applicano i tassi vigenti per i buoni p.f. ordinari diminuiti dello 0,50%” e “Entro il primo anno sarà rimborsato il solo capitale”. Infine, non risulta compilata la parte “Ricevuta la somma di lire…(in cifre)…(in lettere)…a saldo del presente buono, compresi gli interessi maturati a tutt'oggi. …, lì
…. L'intestatario …. L'impiegato postale …” e manca la bollatura, non essendo il relativo spazio stato completato dall'impiegato postale. Sotto questo profilo, è corretta la valutazione del primo giudice di violazione, da parte di , degli obblighi di cui all'art. 207 D.P.R. n. 256/1989, di CP_1 compilazione dei buoni postali, per avere tale ente consegnato a (e TE
a tre buoni postali incompleti, che non riportavano il termine Persona_1 per la riscossione e il rendimento promesso. La mera indicazione “a termine”, se, da un lato, vale a distinguere i buoni in questione da quelli ordinari, dall'altro lato, non consente, per la sua genericità, di far conoscere al comune risparmiatore – quale era – il termine iniziale TE per far valere il diritto al rimborso e l'assoggettamento del prestito in questione ad un termine più breve di quello ventennale. Dal che ne discende che non è stato posto nelle condizioni di TE potersi tempestivamente attivare per riscuotere i buoni fruttiferi sottoscritti nel termine di prescrizione per essi previsto. Le indicazioni sulla durata e sul rendimento devono essere necessariamente rese ai sottoscrittori dei buoni, considerato che esse costituiscono il nucleo stesso delle condizioni su cui si è formato l'accordo tra le parti. Nella giurisprudenza di legittimità, è costante la qualificazione dei buoni fruttiferi come titoli di legittimazione caratterizzati da letteralità (cfr. Cass. Civ., Sez. Un. n. 3963/2019) ed è proprio in forza di tale natura giuridica che i buoni fruttiferi, al momento della loro emissione, devono essere accompagnati da una informazione chiara e univoca circa le condizioni economiche, affinché il risparmiatore sia messo nella condizione di sapere e comprendere la tipologia di investimento che sta sottoscrivendo e il tempo a partire dal quale decorre il termine di prescrizione.
pag. 11/15 A fronte delle deduzioni di – su cui gravava il TE CP_1 relativo onere – non ha provato di avere fornito, nel caso di specie, informazioni al risparmiatore sulle condizioni economiche dei buoni e si è limitata a invocare la pubblicità legale, consistente nella pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. Tesoro 23.7.1987 istitutivo dei buoni postali a termine “serie AD”. Invero, anche a volere ritenere che fosse tenuto a consultare la TE
Gazzetta Ufficiale, nel caso di specie, la mancata indicazione sul titolo, della serie di riferimento, non gli avrebbe consentito di acquisire informazioni sulla durata e sul rendimento dello stesso. In tale contesto, il rilievo di di successiva affissione, ai sensi del D.M. CP_1
19.12.2000, delle condizioni relative ai buoni “a termine” non risulta decisivo, stante la violazione, da parte di ente, degli obblighi di informativa in fase di sottoscrizione dei titoli e, dunque, di conclusione del contratto. La Corte non condivide, invece, le valutazioni del Tribunale sul raggiungimento della prova che abbia fornito al ricorrente, in sede di sottoscrizione dei buoni, CP_1 informazioni relative ai buoni postali ordinari e quindi “fuorvianti” rispetto ai buoni effettivamente sottoscritti. Tale circostanza è stata allegata da nel ricorso introduttivo e TE [...]
, nella comparsa di costituzione, ha svolto difese incompatibili rispetto alla CP_1 tesi avversaria, riportando che “aveva a suo tempo ottenuto dal TE personale dell'ufficio postale tutte le informazioni necessarie ad individuare correttamente l'investimento fatto attraverso i titoli per cui è causa” (cfr. comparsa pagg. 4 e 5), sicché la circostanza dedotta da non può considerarsi TE pacifica fra le parti, ai sensi dell'art. 115 c.p.c. In ogni caso, a prescindere dal rilievo che precede in ordine al raggiungimento della prova sulla fornitura di informazioni relative ai buoni postali ordinari, ritiene la Corte che la violazione, da parte di , degli obblighi di cui all'art. 207 D.P.R. n. CP_1
256/1989, di compilazione dei buoni postali e, più in generale, la violazione dell'obbligo di fornire informazioni sulla durata e sul rendimento dei titoli sottoscritti da in sede di conclusione del contratto, valgono a fondare la TE responsabilità di tale ente per violazione degli obblighi informativi. Invero, i principi di buona fede e correttezza di cui agli 1175, 1337 e 1375 c.c., operanti sia nella fase iniziale di formazione del contratto sia in quella di esecuzione dello stesso, impongono a di garantire un'informativa completa al CP_1 risparmiatore-investitore sulle caratteristiche del titolo di investimento e sulle circostanze rilevanti per l'esecuzione del contratto, in un contesto di lealtà e cooperazione nei confronti del risparmiatore-investitore, anche in ragione dello squilibrio informativo caratterizzante il rapporto contrattuale in oggetto. Sotto questo profilo, si sarebbe dovuta assicurare della piena CP_1 conoscenza da parte di – e di - delle TE Persona_1 caratteristiche dei buoni, e, quindi, del momento in cui sarebbe divenuto impossibile pag. 12/15 per l'odierno appellante richiedere il rimborso per decorso del termine di prescrizione dei buoni postali. Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, risulta evidente che l'inadempimento informativo di ha determinato, prima, un acquisto dei buoni CP_1 da parte dell'odierno appellante senza adeguata informazione da parte dello stesso, non potendosi ipotizzare che egli abbia coscientemente voluto acquistare dei prodotti finanziari di cui non poteva formalmente conoscere la data di scadenza e il termine ultimo per conseguirne il rimborso e, da ultimo, il mancato rimborso dei buoni postali e degli interessi sugli stessi maturati. Con riguardo alla contestazione della sussistenza del nesso eziologico fra la carenza di informazioni e il pregiudizio patito da rileva la Corte che un TE giudizio controfattuale giustifica pienamente l'affermazione di esistenza di tale nesso eziologico, in quanto eliminando mentalmente tale antecedente causale omissivo, è giocoforza dedurre, sulla base del criterio del più probabile che non, che egli avrebbe esercitato il proprio diritto nel termine di cui avrebbe avuto precisa e completa cognizione (cfr. Appello Milano, 9.4.2025 n. 1128). Infine, con riguardo al profilo della prescrizione del diritto al risarcimento del danno, ritiene la Corte che sia condivisibile la decisione del primo giudice, atteso che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno inizia a decorrere dal momento in cui la condotta inadempiente, che ha dato causa all'evento lesivo, diventa oggettivamente percepibile e conoscibile dal danneggiato, momento che, nel caso di specie, risulta coincidente con la richiesta di rimborso fatta da a TE
in data 28.9.2022 e da questa negata. CP_1
In conclusione, l'appello incidentale è infondato e deve essere rigettato.
4. Passando all'esame dell'appello principale proposto da rileva la TE
Corte che il danno risarcibile per la violazione degli obblighi informativi da parte di
è pari, nella sua componente di danno emergente, alla somma capitale CP_1 non rimborsata e, con riferimento al lucro cessante, agli interessi che su detta somma sarebbero maturati in base alle condizioni previste per i buoni fruttiferi per cui è causa (cfr. sul tema, Appello Milano, 16.10.2024 n. 3317). Sotto quest'ultimo profilo, la Corte non condivide l'affermazione del Tribunale, secondo cui il lucro cessante è pari al rendimento dei buoni fruttiferi postali ordinari, in quanto, ad avviso della Corte, non può ritenersi provato, per le ragioni enunciate nella trattazione dell'appello incidentale, che abbia fornito all'odierno CP_1 appellante informazioni sul rendimento di buoni postali ordinari in sede di sottoscrizione dei buoni oggetto di causa. A ciò occorre aggiungere che l'appellante non ha allegato – né tanto meno dimostrato
– che, ove avesse ricevuto da informazioni complete e dettagliate sulle CP_1 caratteristiche dei buoni postali in concreto sottoscritti, avrebbe optato per l'acquisto di buoni postali ordinari, in luogo di quelli a termine.
pag. 13/15 Dal che ne discende che nella liquidazione del lucro cessante occorre fare riferimento al tasso di rendimento dei buoni postali a termine della serie “AD”, effettivamente sottoscritta dall'odierno appellante. Tale rendimento, a prescindere dalla valenza della documentazione versata in atti (cfr. doc. 5B fasc. primo grado Europa), è indicato nel D.M. Tesoro 23.7.1987 istitutivo della serie “AD”, ove si legge che “I buoni della nuova serie speciale avranno durata di sette o undici anni e, alle scadenze, verrà corrisposto unitamente al capitale, un interesse lordo, pari rispettivamente, ad uno o due volte il capitale stesso” (doc. 2 fasc. primo grado ). CP_1
Con riguardo al valore di riferimento – una o due volte il capitale - da prendere in considerazione ai fini della quantificazione del lucro cessante, occorre considerare che non ha allegato – né tanto meno provato - che, ove avesse TE ricevuto, in sede di sottoscrizione dei buoni postali, informazioni adeguate sulle caratteristiche e sui tassi di rendimento dei buoni postali a termine e, in particolare, sulla loro durata, avrebbe sottoscritto un buono di durata di undici anni al fine di conseguire un rendimento pari al 200% del capitale investito. Dal che ne discende che in difetto di prova di tale circostanza, deve considerarsi, in sede di quantificazione del lucro cessante, il rendimento del 100% del capitale investito, previsto i buoni postali a termine di durata di sette anni, con la conseguenza che il rendimento risulta pari a Euro 7.746,85 (corrispondente al 100% del capitale investito di Euro 7.746,85). La sommatoria di capitale investito (Euro 7.746,85) e rendimento (Euro 7.746,85), pari a complessivi Euro 15.493,70, deve essere abbattuta dell'imposta (12,50% e dunque di Euro 1.936,71), giungendo al risultato finale di Euro 13.556,99, oltre rivalutazione dal 28.9.2022 e interessi legali dal 5.12.2022 (quale primo atto interruttivo della prescrizione documentato) sul debito capitale sino ad allora rivalutato e così complessivamente Euro 15.721,26 oltre interessi legali, al saggio di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dalla pubblicazione della presente sentenza sino al saldo. Per le considerazioni sopra svolte, in accoglimento dell'appello principale, l'appellata va condannata a pagare a favore dell'appellante Controparte_1 TE la somma di Euro 15.721,26, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
[...]
5. Sotto il profilo delle spese di lite, va preliminarmente rilevato che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di pag. 14/15 specifico motivo d'impugnazione (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 26.3.2025, n. 8040; Cass. Civ., Sez. Lav., 1.6.2016, n. 11423; Cass. Civ., Sez. VI, 18.3.2014, n. 6259). In applicazione del principio di soccombenza, deve essere confermata la condanna di alla rifusione in favore di delle spese di lite Controparte_1 TE del giudizio di primo grado nella misura liquidata dal primo giudice, in quanto in linea con criteri fissati dalle tabelle vigenti (D.M. n. 55/2014), sulla base dei valori medi di tariffa secondo lo scaglione di riferimento (da Euro 5.201,00 a Euro 26.000,00), avuto riguardo all'importo della somma riconosciuta nel presente grado di giudizio (Euro 15.721,26). Inoltre, sempre in ragione del principio di soccombenza, l'appellata deve essere condannata a rimborsare Controparte_1 all'appellante le spese del grado liquidate in dispositivo, in base ai criteri fissati dalle tabelle vigenti (D.M. n. 55/2014), sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento (da Euro 5.201,00 a Euro 26.000,00) con riguardo all'importo della somma riconosciuta (Euro 15.721,26) e tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria nel giudizio di appello, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata. Le spese di lite del grado sostenute dal Finanze Controparte_3 restano a carico di tale parte.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1. in riforma della sentenza n. 2007/24 emessa dal Tribunale di Milano in data 23.2.2024, condanna a pagare a favore di la Controparte_1 TE somma di Euro 15.721,26, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2. respinge l'appello incidentale proposto da Controparte_1
3. condanna al pagamento delle spese di lite del grado, liquidate Controparte_1 per compensi in Euro 3.966,00 in favore di oltre rimborso TE forfetario nella misura del 15% e oltre IVA e CPA.
Così deciso in Milano, il 9.7.2025
Il Consigliere est. Il Presidente Cristina Ravera Marianna Galioto
pag. 15/15
Marianna Galioto Presidente Serena Baccolini Consigliere Cristina Ravera Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. r.g. 915/2024, promossa
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in TE C.F._1
Milano (MI), Via dei Ciclamini n. 11, presso lo studio dell'Avv. Luca Pitzalis, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ) – in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante, Dr. , elettivamente domiciliata in Milano (MI), Via CP_2
Cordusio n. 4, presso lo studio dell'Avv. Gianfranco dell'Aglio, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
E
(C.F. ) in Controparte_3 P.IVA_2 persona del Ministro in carica, costituitosi in giudizio mediante
[...]
(C.F. ) in persona del legale rappresentante, Controparte_4 P.IVA_3 elettivamente domiciliata in Milano (MI), Via Freguglia n. 1, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, che la rappresenta e difende;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per : TE
La Corte d'Appello di Milano voglia:
- emesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso;
- respinta ogni contraria deduzione, eccezione e domanda;
Nel merito e in via principale: -per tutti i motivi esposti in narrativa, in riforma parziale della sentenza n. 2007/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Milano in data 23 febbraio 2024, depositata in Cancelleria in data 26 febbraio 2024, accogliere integralmente la domanda subordinata di risarcimento dei danni formulata, in primo grado, dal Risparmiatore nei confronti di per violazione della buona fede ai sensi degli Controparte_1 artt. 1175, 1337 e 1375 c.c. nonché degli artt. 2 e 47 della Costituzione, e, per l'effetto, condanni quest'ultima al risarcimento del danno anche a titolo di mancato guadagno equivalente ai rendimenti promessi da al Risparmiatore con la CP_1 sottoscrizione dei Buoni Fruttiferi, quantificati nella somma pari ad euro 86.032,02, ovvero nella maggiore e/o minore somma ritenuta di giustizia;
Nel merito e in via subordinata:
-per tutti i motivi esposti in narrativa, in riforma parziale della sentenza n. 2007/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Milano in data 23 febbraio 2024, depositata in Cancelleria in data 26 febbraio 2024, accogliere integralmente la domanda subordinata di risarcimento dei danni formulata, in primo grado, dal Risparmiatore nei confronti di per violazione della buona fede ai sensi degli Controparte_1 artt. 1175, 1337 e 1375 c.c. nonché degli artt. 2 e 47 della Costituzione, e, per l'effetto, condanni quest'ultima al risarcimento del danno anche a titolo di mancato guadagno equivalente ai rendimenti promessi da al Risparmiatore con la CP_1 sottoscrizione dei Buoni Fruttiferi, quantificati nella somma pari ad euro 15.493,70, oltre interessi dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria, ovvero nella maggiore e/o minore somma ritenuta di giustizia. In ogni caso:
-con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, di sentenza e successive occorrende maggiorate di CPA, IVA e 15% quale contributo forfetario nelle spese generali.
Per Controparte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'appello adita, contrariis reiectis,
- respingere l'appello proposto dal sig. , in quanto infondato in TE fatto e in diritto e – in accoglimento dell'appello incidentale proposto da
[...]
– rigettare integralmente la domanda subordinata di risarcimento del Controparte_1 danno formulata dal sig. nel giudizio di primo grado, così riformando Pt_1 parzialmente la sentenza del Tribunale di Milano, n. 2007/2024, (pubbl. il 26/02/2024 - RG n. 25775/2023) e confermandola per il resto.
- Conseguentemente: condannare il sig. alla restituzione di quanto Pt_1 corrisposto da in esecuzione della sentenza di primo grado;
Controparte_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
pag. 2/15 Per il : Controparte_3
In via principale:
- Accogliere, previo accertamento incidentale della definitività della statuizione della sentenza di primo grado in tema di difetto di legittimazione passiva del
[...]
e della mandataria Controparte_3 Controparte_4
l'appello incidentale cosi come esperito da e comunque rigettare Controparte_1
l'appello principale in quanto destituito di fondamento;
-Condannare in ogni caso parte il Sig. alla integrale refusione TE delle spese e degli onorari di lite con ogni consequenziale statuizione di legge per entrambi i gradi di giudizio;
-In via subordinata In caso di accoglimento integrale o parziale dei motivi di appello presentati dal Sig.
tenere comunque indenne dalla TE Controparte_4 refusione delle spese del presente giudizio di secondo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 4.7.2023, TE conveniva in giudizio e il Controparte_1 Controparte_3
chiedendone la condanna al pagamento della somma di Euro 7.746,85 e di
[...] ulteriori Euro 15.493,70 a titolo di esatto adempimento agli obblighi, rispettivamente, di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi promessi, derivanti dall'acquisto di tre buoni fruttiferi postali o, in subordine, la condanna delle medesime parti resistenti al pagamento degli importi di cui sopra, a titolo di risarcimento dei danni subiti per la perdita del capitale e per il mancato guadagno degli interessi promessi, per violazione degli obblighi di corretta informazione al momento dell'offerta e della sottoscrizione di tali buoni. A fondamento delle domande proposte il ricorrente deduceva:
-di avere acquistato in data 16.4.1992, unitamente a tre buoni Persona_1 fruttiferi postali dell'importo di Lire 5.000.000,00 ciascuno, con diritto di riscossione per ciascun sottoscrittore a vista presso l'ufficio di emissione e con preavviso di sei giorni presso altri uffici, entro il termine di prescrizione di cinque anni decorrente dal primo gennaio successivo all'anno in cui sarebbe cessata la fruttuosità dei buoni;
-di essere i buoni sottoscritti mancanti dell'indicazione sia della serie di appartenenza sia dell'anno di cessazione della fruttuosità sia dei tassi di rendimento applicabili al momento del rimborso;
-di avere tuttavia ricevuto dall'Ufficio Postale di AR AN (MI) al momento della sottoscrizione l'informativa standard sulle condizioni di durata e rimborso dei buoni trentennali;
-di essersi recato il 28.9.2022 presso l'ufficio postale di emissione dei buoni, confidando di ottenere il rimborso del capitale e il pagamento del rendimento promesso, ricevendo il diniego dal funzionario preposto a tale ufficio, per intervenuta prescrizione del relativo diritto;
pag. 3/15 -di avere proposto reclamo all'emittente il 5.12.2022 al fine di ottenere il rimborso dei titoli, reclamo respinto da il 30.12.2022; Controparte_1
-di avere indicato che il Controparte_1 Controparte_3 era il soggetto tenuto al rimborso dei titoli, per effetto del D.M. 5.12.2003, in forza del quale era subentrata come emittente alla Controparte_4
-di avere diritto ad ottenere il rimborso sia del capitale pagato per l'acquisto dei titoli sia del rendimento dovuto per i buoni fruttiferi postali della serie “AD” acquistata, poiché, non emergendo dai buoni alcun elemento da cui desumere una durata diversa da quella ordinaria trentennale, il vincolo contrattuale si era formato sulla base dei soli dati risultanti dai buoni acquistati;
-di avere l'art. 173 del d.P.R. 156/1973 riconosciuto ai decreti del Ministero per il Tesoro, da adottarsi di concerto con il Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni, esclusivamente il potere di modificare il saggio di interesse dei buoni già emessi e non già quello di inserire o modificare le date di scadenza dei buoni non convenute tra le parti;
-di non essere venuto a conoscenza, al momento dell'acquisto, della durata effettiva dei buoni e di avere ricevuto informazioni relative ai buoni ordinari di durata trentennale, con conseguente impossibilità di comprendere la durata dei buoni acquistati e impedimento del decorso del termine di prescrizione;
-di avere diritto di ottenere la restituzione del capitale e degli interessi per almeno Euro 15.493,00, pari al rendimento previsto per l'ultima scadenza dei buoni “a termine” della serie “AD” (pari al 200% del capitale investito) sia a titolo di esatto adempimento agli obblighi derivanti dalla sottoscrizione dei buoni sia a titolo di risarcimento dei danni.
2. Si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, la Controparte_1 propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle domande di restituzione del capitale e di pagamento del rendimento dovuto in forza dei buoni oggetto di causa, non essendo il soggetto emittente degli stessi e quindi il titolare dal lato passivo delle obbligazioni derivanti da tali titoli. Eccepiva, altresì, l'intervenuta prescrizione dei diritti di credito derivanti dai buoni, ai sensi dell'art. 171 d.P.R. 156/1973, del D.M. Tesoro del 23.7.1987 e dell'art. 8 del D.M. del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 19.12.2000, in forza dei quali il termine di prescrizione dei buoni fruttiferi postali “a termine” è decennale e decorre dal giorno successivo alla data in cui i buoni cessano di essere fruttiferi. Deduceva, inoltre, l'insussistenza di un obbligo legale di informativa sulle caratteristiche dei buoni in capo a al momento della Controparte_1 sottoscrizione dei buoni da parte del ricorrente, atteso che il titolo riportava l'indicazione “a termine” ed era onere del sottoscrittore acquisire le informazioni sulla disciplina e scadenza dei titoli di credito acquistati, come era desumibile dal D.M. 13.6.1986, pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
pag. 4/15 3. Si costituiva in giudizio anche il Controparte_5
eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione
[...] passiva rispetto alle domande svolte dal ricorrente, fondate su comportamenti ed omissioni informative verificatisi nella fase di collocamento dei buoni riservata a ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 284/1999; nel Controparte_1 merito, chiedeva il rigetto delle domande di parte ricorrente ed eccepiva la prescrizione dei diritti di credito fondati sui buoni fruttiferi postali della serie “AD” per decorso del termine decennale di prescrizione. Deduceva, altresì, che l'errore nel quale era incorso il sottoscrittore nella quantificazione del termine di durata dei buoni non era un fatto impeditivo alla decorrenza della prescrizione, rilevante ai sensi dell'art. 2935 c.c. ed eccepiva, in ogni caso, il concorso di colpa del ricorrente nella produzione del danno lamentato, ai sensi dell'art. 1227 c.c., per non essersi informato circa la scadenza dei buoni.
4. Il Tribunale di Milano, con sentenza pronunciata in data 23.2.2024 (sentenza n. 2007/24, pubblicata in data 26.2.2024), rigettava tutte le domande proposte da nei confronti del e, in TE Controparte_3 accoglimento parziale delle domande svolte dal ricorrente nei confronti di
[...]
condannava quest'ultima al risarcimento dei danni, quantificati in Controparte_1
Euro 8.600,50 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo. Condannava il ricorrente a rimborsare in favore del Controparte_3 le spese di giudizio (liquidate in Euro 1.700,00 per compensi, oltre 15%
[...] dell'importo liquidato per compensi a titolo di rimborso per spese generali, CPA ed IVA) e a rimborsare in favore di le spese di Controparte_1 TE giudizio (liquidate in Euro 2.547,00 per compensi ed Euro 264,00 per spese esenti, oltre 15% dell'importo liquidato per compensi a titolo di rimborso per spese generali, CPA ed IVA). Il Tribunale premetteva che i tre buoni fruttiferi postali “a termine” sottoscritti dal ricorrente erano riconducibili alla serie “AD”, essendo l'unica serie di buoni postali
“a termine” collocata alla data di acquisto degli stessi da parte del ricorrente (serie istituita e disciplinata con decreto del Ministero del Tesoro 23.7.1987; doc. 2 ) e CP_1 rilevava che tali buoni avevano una durata di sette o undici anni, con diritto di rimborso alla scadenza sia del capitale oggetto dei buoni che di un interesse lordo pari, a seconda della scadenza dei buoni, rispettivamente ad uno o due volte il capitale. Il Tribunale rilevava che il termine di prescrizione del diritto di rimborso riconosciuto a ciascuno dei sottoscrittori era di cinque anni successivi dalla scadenza del buono, calcolato dal primo gennaio successivo alla data di acquisto e che l'art. 8 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica del 19.12.2000 aveva esteso a tutti i buoni fruttiferi postali il termine di prescrizione pag. 5/15 decennale, da calcolare dalla data di acquisto dei buoni (cfr. sul punto, Cass. Civ., Sez. I ord. 28.7.2023, n. 23006). Ciò posto, il primo giudice accertava che, anche applicando tale maggiore termine di prescrizione, il diritto di rimborso dei buoni fruttiferi postali a termine acquistati dal ricorrente si era estinto per prescrizione al più tardi il 16.4.2013 (ossia 21 anni dopo l'acquisto dei buoni), calcolata sia la maggior durata possibile dei buoni prevista dall'art. 2 del DMT 23.7.1987 sia il termine di prescrizione decennale previsto con il DMT del 19.12.2000, a nulla rilevando, ai fini dell'impedimento del decorso del termine prescrizionale, ai sensi dell'art. 2935 c.c., la circostanza che il termine di durata dei buoni non fosse espressamente indicato sui titoli sottoscritti dal ricorrente (cfr. Cass. Sez. Lav., 26.5.2015, n. 10828). Sotto questo profilo, secondo il Tribunale, era fondata l'eccezione di prescrizione del diritto di credito del ricorrente e pertanto era da rigettarsi la domanda di condanna delle resistenti al rimborso dei buoni fruttiferi postali a termine della serie “AD” acquistati il 16.4.1992. Il Tribunale dichiarava, poi, la carenza di legittimazione passiva del
[...]
- anche quale avente causa da Controparte_3 Controparte_4
- non essendo tale ente titolare dal lato passivo degli obblighi dei quali il ricorrente lamentava l'inadempimento e sui quali aveva fondato la domanda di risarcimento dei danni. Il primo giudice rilevava che non aveva impresso sul retro dei buoni CP_1 fruttiferi acquistati dal ricorrente il timbro riportante la scadenza dei titoli “a termine” acquistati, di sette o undici anni, necessaria per identificare il rendimento (pari ad uno o due volte il capitale), ai sensi dell'art. 2 del Decreto del Ministero del Tesoro 23.7.1987. Inoltre, secondo il Tribunale, era pacifico, siccome non contestato dalle parti resistenti - nonostante la specifica allegazione sul punto di parte ricorrente - che avesse fornito ai sottoscrittori informazioni fuorvianti sui titoli CP_1 acquistati, fornendo loro al momento della sottoscrizione dei buoni un'informativa standard relativa ai buoni ordinari trentennali, con indicazione dei tassi di interesse applicati secondo la normativa in vigore al momento della loro emissione. Tali comportamenti integravano, secondo il giudice di prime cure, la violazione di doveri specifici e generali gravanti su , quale emittente e collocataria dei CP_1 buoni postali di risparmio, ai sensi dell'art. 171 del codice postale, applicabile al momento della sottoscrizione dei buoni da parte del ricorrente. Sotto questo profilo,
, in violazione degli obblighi specifici di cui all'art. 207 d.P.R. 256/1989 CP_1
- che imponeva all'ufficio postale richiesto dell'emissione di un buono di compilare e bollare il buono, di consegnare il titolo al richiedente previo incasso del relativo importo e di comunicare all' l'avvenuta emissione dello stesso, Controparte_6 provvedendo alle relative scritturazioni interne - aveva consegnato a TE
(e a tre buoni postali incompleti, che non riportavano
[...] Persona_1 il termine convenuto per la riscossione e il rendimento promesso.
pag. 6/15 Inoltre, ad avviso del primo giudice, aveva fornito ai sottoscrittori CP_1 indicazioni contraddittorie sulle caratteristiche dei buoni acquistati, consegnando buoni che riportavano in alto a sinistra e sul retro l'indicazione “a termine”, fornendo, tuttavia, al momento dell'acquisto, le informazioni relative alle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali ordinari che, ai sensi dell'art. 176, comma 1, del codice postale, avrebbero potuto essere riscossi entro la fine del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione. A prescindere, dall'insussistenza di specifici obblighi legali di informazione del sottoscrittore sulle caratteristiche dei buoni acquistati, secondo il Tribunale, rientrava nel dovere generale di buona fede al momento della stipulazione del contratto, di cui agli artt. 1337, 1175 e 1176 c.c., quello di non fornire informazioni scorrette e fuorvianti, ingeneranti nella controparte l'affidamento che il contratto concluso avesse caratteristiche diverse da quelle effettivamente convenute tra le parti, così come era doveroso fornire alla controparte contrattuale tutte le informazioni necessarie per consentire di conoscere il contenuto del contratto concluso. Il Tribunale riteneva, pertanto, responsabile, ai sensi degli artt. 1218, CP_1
1337, 1176 c.c. del danno provocato a per la mancata riscossione TE del buono, non avendo fornito le informazioni necessarie per consentire al risparmiatore di valutare i profili di convenienza e di rischio connessi all'investimento e avendo fornito informazioni fuorvianti sulle caratteristiche del titolo, facendo sottoscrivere un buono “a termine” e fornendo informazioni sul rendimento dei buoni trentennali. Il danno risarcibile era determinato dal giudice di prime cure in misura pari al valore del capitale versato al momento dell'acquisto dei buoni, quale danno emergente (corrispondente complessivamente a 15 milioni di lire, pari ad Euro 7.746,85), oltre rivalutazione dovuta dalla data di richiesta di rimborso (28.9.2022) e sino alla sentenza e interessi legali dovuti sul capitale via via rivalutato dal primo atto interruttivo della prescrizione documentato (5.12.2022) sino al saldo effettivo, oltre interessi legali, ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c., dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo. Con riguardo al mancato guadagno, il Tribunale riteneva che il ricorrente non avesse dimostrato il rendimento in concreto promesso – ossia quello relativo ai buoni postali ordinari – escludendo che la documentazione prodotta (doc. 5 fasc. ricorrente) fosse quella consegnata al momento della sottoscrizione dei buoni, in quanto di formazione certamente successiva al 16.4.1992 e in difetto di produzione, a cura del ricorrente, dei decreti ministeriali di fissazione del rendimento dei buoni fruttiferi postali ordinari, ai sensi dell'art. 203 del regolamento di esecuzione del libro III del codice postale, di cui non poteva presumersi la conoscenza, ai sensi dell'art. 113 c.p.c., trattandosi di atti amministrativi di carattere generale, privi di valore normativo. Il Tribunale escludeva la prescrizione del diritto di credito risarcitorio alla data di proposizione della domanda, per essersi il danno prodotto solo al momento della pag. 7/15 richiesta di rimborso dei buoni e applicandosi al diritto al risarcimento del danno il termine ordinario di prescrizione decennale. Infine, il Tribunale escludeva la sussistenza di un concorso di colpa rilevante attribuibile al ricorrente rispetto alla produzione del danno lamentato, essendosi il risparmiatore affidato alle informazioni specifiche ricevute dall'emittente e collocatrice, in assenza di diverse indicazioni circa il termine di scadenza dei buoni riportate sul retro del titolo.
5. ha proposto appello principale avverso tale sentenza, TE chiedendone la riforma sulla base del seguente motivo: erroneità del diniego di riconoscimento del mancato guadagno.
6. si è costituita nel giudizio di appello, chiedendo il rigetto del Controparte_1 motivo di appello e proponendo appello incidentale sulla base del seguente motivo: erroneità e contraddittorietà della motivazione, insussistenza e prescrizione del diritto al risarcimento del danno.
7. Il si è costituito in giudizio, chiedendo il Controparte_3 rigetto dell'appello principale e l'accoglimento dell'appello incidentale proposto da
Controparte_1
8. All'udienza del 25.9.2024, il Consigliere Istruttore, verificata la regolarità del contraddittorio, ha fissato udienza al 26.11.2025, per la rimessione della causa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c. L'udienza del 26.11.2025 - e i relativi termini - è stata anticipata al 9.7.2025. A tale udienza, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico motivo di appello, l'appellante in via principale ha censurato la statuizione del Tribunale relativa alla mancata condanna di al Controparte_1 risarcimento del lucro cessante. A tale riguardo, l'appellante ha dedotto che il Tribunale aveva erroneamente valutato i fatti di causa e il valore probatorio dello storico rendimento dei buoni postali ordinari (doc. 5 fasc. primo grado , non oggetto di contestazione fra le parti e Pt_1 ha rilevato che tale documento non era stato disconosciuto da , CP_1 trattandosi, peraltro, di un documento di provenienza di tale parte, fermo restando che la produzione dei decreti ministeriali menzionati dal Tribunale si sarebbe resa necessaria solo in caso di contestazione dei rendimenti da parte di , CP_1 contestazione non formulata nel caso di specie. L'appellante ha dedotto che il tasso di rendimento dei buoni postali ordinari nel periodo dal 1.9.1987 al 31.10.1995 era del 8% per i primi cinque anni, del 9% dal sesto al decimo anno, del 10,50% dall'undicesimo al quindicesimo anno, dell'11%
pag. 8/15 dal sedicesimo al ventesimo anno e del 12% dal ventunesimo al trentesimo anno (cfr. serie Q doc. 5). Nel caso di specie, tale rendimento era pari a Euro 28.677,34 per ciascun buono (al netto della ritenuta fiscale del 12,5% applicata) e così complessivamente a Euro 86.032,02 (al netto della ritenuta fiscale del 12,5% applicata). In caso di mancato riconoscimento del diritto al rendimento dei buoni postali ordinari, a titolo di mancato guadagno, secondo l'appellante era comunque dovuto il rendimento dei buoni postali a termine, determinato per la serie dei buoni oggetto di causa – non indicata sul titolo, ma ricavata dal Tribunale ai sensi del D.M. 23.7.1987
- in uno o due volte il capitale, a seconda della scadenza dei buoni (di sette o undici anni;
doc. 2 fasc. primo grado ) e, per l'effetto, in Euro 15.493,70 (pari al CP_3
200% del capitale investito, considerata la massima estensione di undici anni), oltre interessi e rivalutazione monetaria.
L'appellata e il hanno Controparte_1 Controparte_3 dedotto l'infondatezza del motivo di appello, rilevando che la richiesta di condanna di al pagamento della somma di Euro 86.032,02 era stata formulata per la CP_1 prima volta in appello e che aveva contestato, sin dalla comparsa di CP_1 costituzione nel giudizio di primo grado, di avere fornito informazioni fuorvianti a in sede di acquisto dei buoni postali. TE
ha precisato, poi, che all'epoca dei fatti (anno 1992) vigeva il solo CP_1 regime della pubblicità legale - realizzata con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti istitutivi delle singole serie dei buoni postali – e ha dedotto di avere disposto, a seguito dell'emanazione del D.M. 19.12.2000, l'affissione nei locali degli uffici postali degli avvisi relati alle condizioni economiche e ai rendimenti storici dei buoni postali, sicché nessun addebito avrebbe potuto essere mosso a . CP_1
2. Con un unico motivo di appello incidentale, ha censurato la Controparte_1 statuizione del Tribunale nella parte in cui ha riconosciuto a il TE diritto al risarcimento del danno, ritenendo raggiunta la prova che non CP_1 avesse fornito informazioni sulle caratteristiche del titolo e avesse fatto sottoscrivere buoni “a termine”, fornendo informazioni fuorvianti relative alla durata e al rendimento dei buoni postali ordinari. Ha precisato di avere svolto, nella comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado, difese incompatibili con le allegazioni del ricorrente di avere ricevuto informazioni relative ai buoni postali ordinari anziché quelli a termine e di avere dedotto nel giudizio di primo grado - a ulteriore contestazione della allegazione avversaria di avere fornito informazioni fuorvianti – di avere affisso nei locali degli uffici postali gli avvisi relati alle condizioni economiche e ai rendimenti storici dei buoni postali ai sensi del D.M. 19.12.2000, sicché erroneamente il Tribunale aveva ritenuto le allegazioni del ricorrente non contestate da . CP_1
ha, inoltre, rilevato la contraddittorietà della tesi di – CP_1 TE fatta propria dal Tribunale – di essere venuto a conoscenza delle condizioni pag. 9/15 economiche dei buoni postali ordinari a seguito della affissione degli avvisi, ai sensi del citato D.M. 19.12.2000 e di non essere stato messo a conoscenza delle condizioni economiche dei buoni postali “a termine”, nonostante l'affissione di analogo avviso all'interno degli uffici postali.
ha dedotto, poi, la mancata dimostrazione, da parte di CP_1 TE
del danno effettivamente subito e del nesso di causalità fra l'omessa
[...] informativa e il danno lamentato. In particolare, ha rilevato che non TE aveva dimostrato che, ove correttamente informato, avrebbe agito diversamente e che la sua inattività era dipesa dalla mancata informativa ricevuta da . CP_1
Infine, ha eccepito la prescrizione del diritto al risarcimento del danno. CP_1
Negli scritti conclusivi, ha ribadito che era onere di CP_1 TE verificare in Gazzetta Ufficiale le caratteristiche dei buoni postali della serie AD in ossequio al principio di pubblicità legale. ha contrastato il motivo di appello incidentale, rilevando che le TE deduzioni di sulla contestazione delle proprie allegazioni di non Controparte_1 avere ricevuto informazioni sulle caratteristiche del titolo erano generiche e, in ogni caso, che l'assenza di informazioni emergeva dalla genericità del titolo, che riportava esclusivamente la dicitura “a termine” senza indicazione alcuna della serie e della durata (di sette o undici anni). Ha contestato l'affissione, da parte di , CP_1 delle informazioni sulle caratteristiche dei buoni postali “a termine”, ai sensi del D.M. 19.12.2000, rilevando, al contempo, che tale circostanza non era stata provata da . CP_1
Ha dedotto, poi, l'infondatezza dell'assunto della controparte secondo cui era onere dell'investitore verificare in Gazzetta Ufficiale le caratteristiche dei buoni postali della serie “AD” sulla base di un presunto regime di pubblicità legale, rilevando, al riguardo, di avere sottoscritto titoli di risparmio nei quali era assente qualsiasi informazioni utile e ribadendo di avere ricevuto informazioni circa i buoni postali ordinari. Con riguardo alla prescrizione del diritto al risarcimento, l'appellato ha dedotto di avere avuto contezza del danno nel momento in cui aveva chiesto a il CP_1 rimborso dei titoli di risparmio, di guisa che il termine di prescrizione non era maturato al momento dell'instaurazione del giudizio di primo grado. Ha ribadito che l'assenza di dati nei buoni postali – in violazione dell'art. 207 D.P.R. n. 256/1989 - e le informazioni fuorvianti fornite avevano ingenerato l'affidamento sulla sicurezza dell'investimento nel termine in cui egli aveva esercitato il diritto di credito e che non aveva in alcun modo salvaguardato le ragioni del CP_1 creditore, attendendo che la lacuna informativa causasse la perdita del diritto di credito del risparmiatore.
3. Ritiene la Corte di esaminare con priorità logico-giuridica l'appello incidentale proposto da Controparte_1
pag. 10/15 Preliminarmente, va rilevato che i buoni postali oggetto di causa riportano esclusivamente, sul retro, l'indicazione “a termine” (cfr. doc. 1 fasc. primo grado
. Pt_1
Le restanti parti del retro dei buoni relative al momento di cessazione della fruttuosità, rilevante ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, non risultano compilate. Si legge, infatti, “Il buono non riscosso al compimento dell'ultimo periodo sotto indicato, cessa di essere fruttifero e l'avente diritto può ottenere il rimborso entro il termine di prescrizione di cinque anni, a decorrere dal 1° gennaio successivo all'anno in cui cessa la fruttuosità”, laddove il menzionato “ultimo periodo sotto indicato” non è riportato sul buono. Parimenti, non risultano indicati i tassi di rendimento e la somma da riscuotersi alla scadenza del termine, essendo presenti le sole diciture “Se riscosso prima della scadenza dei termini si applicano i tassi vigenti per i buoni p.f. ordinari diminuiti dello 0,50%” e “Entro il primo anno sarà rimborsato il solo capitale”. Infine, non risulta compilata la parte “Ricevuta la somma di lire…(in cifre)…(in lettere)…a saldo del presente buono, compresi gli interessi maturati a tutt'oggi. …, lì
…. L'intestatario …. L'impiegato postale …” e manca la bollatura, non essendo il relativo spazio stato completato dall'impiegato postale. Sotto questo profilo, è corretta la valutazione del primo giudice di violazione, da parte di , degli obblighi di cui all'art. 207 D.P.R. n. 256/1989, di CP_1 compilazione dei buoni postali, per avere tale ente consegnato a (e TE
a tre buoni postali incompleti, che non riportavano il termine Persona_1 per la riscossione e il rendimento promesso. La mera indicazione “a termine”, se, da un lato, vale a distinguere i buoni in questione da quelli ordinari, dall'altro lato, non consente, per la sua genericità, di far conoscere al comune risparmiatore – quale era – il termine iniziale TE per far valere il diritto al rimborso e l'assoggettamento del prestito in questione ad un termine più breve di quello ventennale. Dal che ne discende che non è stato posto nelle condizioni di TE potersi tempestivamente attivare per riscuotere i buoni fruttiferi sottoscritti nel termine di prescrizione per essi previsto. Le indicazioni sulla durata e sul rendimento devono essere necessariamente rese ai sottoscrittori dei buoni, considerato che esse costituiscono il nucleo stesso delle condizioni su cui si è formato l'accordo tra le parti. Nella giurisprudenza di legittimità, è costante la qualificazione dei buoni fruttiferi come titoli di legittimazione caratterizzati da letteralità (cfr. Cass. Civ., Sez. Un. n. 3963/2019) ed è proprio in forza di tale natura giuridica che i buoni fruttiferi, al momento della loro emissione, devono essere accompagnati da una informazione chiara e univoca circa le condizioni economiche, affinché il risparmiatore sia messo nella condizione di sapere e comprendere la tipologia di investimento che sta sottoscrivendo e il tempo a partire dal quale decorre il termine di prescrizione.
pag. 11/15 A fronte delle deduzioni di – su cui gravava il TE CP_1 relativo onere – non ha provato di avere fornito, nel caso di specie, informazioni al risparmiatore sulle condizioni economiche dei buoni e si è limitata a invocare la pubblicità legale, consistente nella pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. Tesoro 23.7.1987 istitutivo dei buoni postali a termine “serie AD”. Invero, anche a volere ritenere che fosse tenuto a consultare la TE
Gazzetta Ufficiale, nel caso di specie, la mancata indicazione sul titolo, della serie di riferimento, non gli avrebbe consentito di acquisire informazioni sulla durata e sul rendimento dello stesso. In tale contesto, il rilievo di di successiva affissione, ai sensi del D.M. CP_1
19.12.2000, delle condizioni relative ai buoni “a termine” non risulta decisivo, stante la violazione, da parte di ente, degli obblighi di informativa in fase di sottoscrizione dei titoli e, dunque, di conclusione del contratto. La Corte non condivide, invece, le valutazioni del Tribunale sul raggiungimento della prova che abbia fornito al ricorrente, in sede di sottoscrizione dei buoni, CP_1 informazioni relative ai buoni postali ordinari e quindi “fuorvianti” rispetto ai buoni effettivamente sottoscritti. Tale circostanza è stata allegata da nel ricorso introduttivo e TE [...]
, nella comparsa di costituzione, ha svolto difese incompatibili rispetto alla CP_1 tesi avversaria, riportando che “aveva a suo tempo ottenuto dal TE personale dell'ufficio postale tutte le informazioni necessarie ad individuare correttamente l'investimento fatto attraverso i titoli per cui è causa” (cfr. comparsa pagg. 4 e 5), sicché la circostanza dedotta da non può considerarsi TE pacifica fra le parti, ai sensi dell'art. 115 c.p.c. In ogni caso, a prescindere dal rilievo che precede in ordine al raggiungimento della prova sulla fornitura di informazioni relative ai buoni postali ordinari, ritiene la Corte che la violazione, da parte di , degli obblighi di cui all'art. 207 D.P.R. n. CP_1
256/1989, di compilazione dei buoni postali e, più in generale, la violazione dell'obbligo di fornire informazioni sulla durata e sul rendimento dei titoli sottoscritti da in sede di conclusione del contratto, valgono a fondare la TE responsabilità di tale ente per violazione degli obblighi informativi. Invero, i principi di buona fede e correttezza di cui agli 1175, 1337 e 1375 c.c., operanti sia nella fase iniziale di formazione del contratto sia in quella di esecuzione dello stesso, impongono a di garantire un'informativa completa al CP_1 risparmiatore-investitore sulle caratteristiche del titolo di investimento e sulle circostanze rilevanti per l'esecuzione del contratto, in un contesto di lealtà e cooperazione nei confronti del risparmiatore-investitore, anche in ragione dello squilibrio informativo caratterizzante il rapporto contrattuale in oggetto. Sotto questo profilo, si sarebbe dovuta assicurare della piena CP_1 conoscenza da parte di – e di - delle TE Persona_1 caratteristiche dei buoni, e, quindi, del momento in cui sarebbe divenuto impossibile pag. 12/15 per l'odierno appellante richiedere il rimborso per decorso del termine di prescrizione dei buoni postali. Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, risulta evidente che l'inadempimento informativo di ha determinato, prima, un acquisto dei buoni CP_1 da parte dell'odierno appellante senza adeguata informazione da parte dello stesso, non potendosi ipotizzare che egli abbia coscientemente voluto acquistare dei prodotti finanziari di cui non poteva formalmente conoscere la data di scadenza e il termine ultimo per conseguirne il rimborso e, da ultimo, il mancato rimborso dei buoni postali e degli interessi sugli stessi maturati. Con riguardo alla contestazione della sussistenza del nesso eziologico fra la carenza di informazioni e il pregiudizio patito da rileva la Corte che un TE giudizio controfattuale giustifica pienamente l'affermazione di esistenza di tale nesso eziologico, in quanto eliminando mentalmente tale antecedente causale omissivo, è giocoforza dedurre, sulla base del criterio del più probabile che non, che egli avrebbe esercitato il proprio diritto nel termine di cui avrebbe avuto precisa e completa cognizione (cfr. Appello Milano, 9.4.2025 n. 1128). Infine, con riguardo al profilo della prescrizione del diritto al risarcimento del danno, ritiene la Corte che sia condivisibile la decisione del primo giudice, atteso che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno inizia a decorrere dal momento in cui la condotta inadempiente, che ha dato causa all'evento lesivo, diventa oggettivamente percepibile e conoscibile dal danneggiato, momento che, nel caso di specie, risulta coincidente con la richiesta di rimborso fatta da a TE
in data 28.9.2022 e da questa negata. CP_1
In conclusione, l'appello incidentale è infondato e deve essere rigettato.
4. Passando all'esame dell'appello principale proposto da rileva la TE
Corte che il danno risarcibile per la violazione degli obblighi informativi da parte di
è pari, nella sua componente di danno emergente, alla somma capitale CP_1 non rimborsata e, con riferimento al lucro cessante, agli interessi che su detta somma sarebbero maturati in base alle condizioni previste per i buoni fruttiferi per cui è causa (cfr. sul tema, Appello Milano, 16.10.2024 n. 3317). Sotto quest'ultimo profilo, la Corte non condivide l'affermazione del Tribunale, secondo cui il lucro cessante è pari al rendimento dei buoni fruttiferi postali ordinari, in quanto, ad avviso della Corte, non può ritenersi provato, per le ragioni enunciate nella trattazione dell'appello incidentale, che abbia fornito all'odierno CP_1 appellante informazioni sul rendimento di buoni postali ordinari in sede di sottoscrizione dei buoni oggetto di causa. A ciò occorre aggiungere che l'appellante non ha allegato – né tanto meno dimostrato
– che, ove avesse ricevuto da informazioni complete e dettagliate sulle CP_1 caratteristiche dei buoni postali in concreto sottoscritti, avrebbe optato per l'acquisto di buoni postali ordinari, in luogo di quelli a termine.
pag. 13/15 Dal che ne discende che nella liquidazione del lucro cessante occorre fare riferimento al tasso di rendimento dei buoni postali a termine della serie “AD”, effettivamente sottoscritta dall'odierno appellante. Tale rendimento, a prescindere dalla valenza della documentazione versata in atti (cfr. doc. 5B fasc. primo grado Europa), è indicato nel D.M. Tesoro 23.7.1987 istitutivo della serie “AD”, ove si legge che “I buoni della nuova serie speciale avranno durata di sette o undici anni e, alle scadenze, verrà corrisposto unitamente al capitale, un interesse lordo, pari rispettivamente, ad uno o due volte il capitale stesso” (doc. 2 fasc. primo grado ). CP_1
Con riguardo al valore di riferimento – una o due volte il capitale - da prendere in considerazione ai fini della quantificazione del lucro cessante, occorre considerare che non ha allegato – né tanto meno provato - che, ove avesse TE ricevuto, in sede di sottoscrizione dei buoni postali, informazioni adeguate sulle caratteristiche e sui tassi di rendimento dei buoni postali a termine e, in particolare, sulla loro durata, avrebbe sottoscritto un buono di durata di undici anni al fine di conseguire un rendimento pari al 200% del capitale investito. Dal che ne discende che in difetto di prova di tale circostanza, deve considerarsi, in sede di quantificazione del lucro cessante, il rendimento del 100% del capitale investito, previsto i buoni postali a termine di durata di sette anni, con la conseguenza che il rendimento risulta pari a Euro 7.746,85 (corrispondente al 100% del capitale investito di Euro 7.746,85). La sommatoria di capitale investito (Euro 7.746,85) e rendimento (Euro 7.746,85), pari a complessivi Euro 15.493,70, deve essere abbattuta dell'imposta (12,50% e dunque di Euro 1.936,71), giungendo al risultato finale di Euro 13.556,99, oltre rivalutazione dal 28.9.2022 e interessi legali dal 5.12.2022 (quale primo atto interruttivo della prescrizione documentato) sul debito capitale sino ad allora rivalutato e così complessivamente Euro 15.721,26 oltre interessi legali, al saggio di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dalla pubblicazione della presente sentenza sino al saldo. Per le considerazioni sopra svolte, in accoglimento dell'appello principale, l'appellata va condannata a pagare a favore dell'appellante Controparte_1 TE la somma di Euro 15.721,26, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
[...]
5. Sotto il profilo delle spese di lite, va preliminarmente rilevato che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di pag. 14/15 specifico motivo d'impugnazione (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 26.3.2025, n. 8040; Cass. Civ., Sez. Lav., 1.6.2016, n. 11423; Cass. Civ., Sez. VI, 18.3.2014, n. 6259). In applicazione del principio di soccombenza, deve essere confermata la condanna di alla rifusione in favore di delle spese di lite Controparte_1 TE del giudizio di primo grado nella misura liquidata dal primo giudice, in quanto in linea con criteri fissati dalle tabelle vigenti (D.M. n. 55/2014), sulla base dei valori medi di tariffa secondo lo scaglione di riferimento (da Euro 5.201,00 a Euro 26.000,00), avuto riguardo all'importo della somma riconosciuta nel presente grado di giudizio (Euro 15.721,26). Inoltre, sempre in ragione del principio di soccombenza, l'appellata deve essere condannata a rimborsare Controparte_1 all'appellante le spese del grado liquidate in dispositivo, in base ai criteri fissati dalle tabelle vigenti (D.M. n. 55/2014), sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento (da Euro 5.201,00 a Euro 26.000,00) con riguardo all'importo della somma riconosciuta (Euro 15.721,26) e tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria nel giudizio di appello, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata. Le spese di lite del grado sostenute dal Finanze Controparte_3 restano a carico di tale parte.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1. in riforma della sentenza n. 2007/24 emessa dal Tribunale di Milano in data 23.2.2024, condanna a pagare a favore di la Controparte_1 TE somma di Euro 15.721,26, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2. respinge l'appello incidentale proposto da Controparte_1
3. condanna al pagamento delle spese di lite del grado, liquidate Controparte_1 per compensi in Euro 3.966,00 in favore di oltre rimborso TE forfetario nella misura del 15% e oltre IVA e CPA.
Così deciso in Milano, il 9.7.2025
Il Consigliere est. Il Presidente Cristina Ravera Marianna Galioto
pag. 15/15