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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/12/2025, n. 4100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4100 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. IT ES TI Presidente dott. RI GF OL Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 3 dicembre 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1939/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
con l'avv. Fernando Colantoni Parte_1
APPELLANTE
E
con l'avv. Marco Moretti CP_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 116/2024 del Tribunale del lavoro di Latina
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato il 9 febbraio 2021 ha convenuto l' Parte_1 CP_1 davanti al giudice del lavoro presso il Tribunale di Latina esponendo di avere presentato all'Istituto nella data del 7 ottobre 2019 domanda per il riconoscimento dell'origine professionale della patologia di “spondilodiscopatia con protrusione discale” riferita come contratta nello svolgimento della propria attività di tecnico conduttore di processo meccanico, svolta dal 1983 all'attualità; che l'istituto aveva cionondimeno respinto la domanda escludendo l'esistenza di qualsivoglia nesso causale tra il rischio lavorativo cui era stato esposto e la patologia denunciata.
Pag. 1 di 5 Ritenuta ingiusta una tale pronuncia, ha quindi concluso richiedendo di accertare l'origine professionale della malattia in questione e di dichiarare residuata un'inabilità permanente in misura non inferiore al 6%, da accertarsi mediante c.t.u. medica, con la condanna dell' alla liquidazione della relativa prestazione e al pagamento delle spese CP_1 processuali, da distrarsi.
Costituitosi in giudizio, l' ha dedotto l'infondatezza del ricorso ritenendo la CP_1 malattia riportata dalla ricorrente come patologia comune e non professionale.
Esaminati alcuni testi ed espletata consulenza tecnica medico-legale, la causa è stata decisa con sentenza n. 116/2024, depositata il 1° febbraio 2024, di rigetto del ricorso atteso che, nonostante l'affermata origine professionale della patologia lamentata dall' il consulente aveva tuttavia riconosciuto conseguenze quantificate nel 5%, Pt_1 inferiori dunque rispetto alla soglia prevista dalla legge;
in applicazione del principio di soccombenza, il Tribunale ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di quelle di consulenza.
Con atto depositato presso questa Corte il 15 luglio 2024 l' ha quindi interposto Pt_1 tempestivo appello dolendosi, con un unico motivo, dell'acritico recepimento da parte del primo giudice delle immotivate conclusioni raggiunte dal c.t.u., il quale, nello stendere la sua relazione, si sarebbe basato esclusivamente sull'esito dell'esame obiettivo, senza soffermarsi sui deficit funzionali evidenziati dal c.t.p., così sottostimando la valutazione delle patologie in esame anche alla luce della documentazione sopravvenuta, della quale ha chiesto l'acquisizione ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c.
Ha dunque sollecitato la rinnovazione della consulenza e la riforma della sentenza concludendo per l'accoglimento delle domande proposte in ricorso, vinte le spese del doppio grado di giudizio, con loro distrazione.
Nuovamente instaurato il contraddittorio, si è costituito l' deducendo CP_1
l'infondatezza del gravame.
Disposta ed eseguita la rinnovazione della consulenza, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere alla disamina del merito che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente ribadito il principio secondo cui l'intero sistema dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è ispirato all'esigenza di adeguare, per
Pag. 2 di 5 quanto possibile, la prestazione alla effettiva misura della riduzione dell'attitudine al lavoro. Il diritto alla prestazione previdenziale nasce dalla legge, di modo che gli atti dell'istituto assicuratore hanno natura meramente ricognitiva e di adempimento di una obbligazione ex lege. In forza di questa premessa, la giurisprudenza di legittimità ritiene che in sede giudiziale, sia che si tratti di prima liquidazione, sia che si tratti di revisione,
l'oggetto del giudizio verte sull'accertamento dell'effettivo grado di riduzione dell'attitudine al lavoro, senza che sia consentito ancorare l'adeguamento della rendita ad una presunta volontà vincolativa espressa dall'assicurato (Cass. n. 28954/2011; Cass. n.
11297/2002; conformi Cass. n. 4441/2018; Cass. n. 2711/2020). La Suprema Corte ha, altresì, affermato che l'art 149 disp. att. c.p.c., che recita “ Nelle controversie in materia di invalidità pensionabile deve essere valutato dal giudice anche l'aggravamento della malattia, nonché tutte le infermità comunque incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel corso tanto nel procedimento amministrativo che di quello giudiziario”, pur essendo norma che cita esclusivamente le controversie in materia di invalidità pensionabile, deve essere interpretata estensivamente, includendo anche le malattie professionali. È infatti, da tempo consolidato il principio di diritto (affermato da
Cass. n. 4853/1983) per cui ai fini dell'applicazione dell'art. 149 disp. att. c.p.c. per controversie in materia di invalidità pensionabile devono intendersi tutte le cause tendenti ad ottenere una prestazione previdenziale in dipendenza di uno stato di inabilità lavorativa, non essendo in alcun modo giustificata la previsione di un trattamento differenziato alla cui stregua risultino comprese nell'ambito della menzionata norma le cause di invalidità pensionabile collegate a malattie comuni e non quelle relative a trattamenti previdenziali collegati a malattie professionali o ad infortuni sul lavoro (cfr. anche Cass. n. 3773/1985; Cass. n. 2904/1989; Cass. n. 6135/1990). La norma in esame esprime dunque un principio di economia processuale applicabile anche alle domande aventi ad oggetto le prestazioni erogate dall' (Cass. n. 2711/2020; Cass. n. CP_1
15176/2018; Cass. n. 20954/2014; Cass. n. 18704/2011).
Ne consegue che la documentazione sopravvenuta al primo grado del giudizio è pienamente esaminabile da questa Corte e può essere posta alla base della decisione.
Tanto chiarito, attesa la controvertibilità delle conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. nominato in primo grado, specie alla luce della sopravvenienza di documentazione medica, la Corte ha disposto la rinnovazione delle operazioni peritali incaricando un esperto medico-legale che ha concluso nel senso che l' è risultato “affetto da Pt_1
Pag. 3 di 5 discopatie a livello del rachide lombo-sacrale con ernia espulsa L4-L5 trattata con intervento di laminectomia e stabilizzazione (posizionamento di distanziatore , Per_1 sintomatica per algie locali con parestesie e disturbi sensitivi da interessamento neuro- radicolare”. L'ausiliario, dopo avere riferito che l'attività lavorativa svolta nel tempo dall'appellante ha agito “quale fattore concausale nel determinare il progressivo aggravarsi della discopatia, attraverso il meccanismo della movimentazione dei carichi che può essere aggravato dalla reiterazione dei movimenti e/o dall'assunzione di posture incongrue”, si è, inoltre, discostato dalla valutazione operata nella precedente relazione, individuando la voce di danno 213, trattandosi non già di un evento traumatico, ma “di ernia discale ad incidenza funzionale progressiva, complicata da interessamento radicolare L4-L5, che ha richiesto intervento chirurgico (2009), con evidenza strumentale di radicolopatia di tipo assonotmesico L5-S1 dx”. Da tanto è derivato un danno biologico valutato nella misura del 10%, anche in considerazione della radicolopatia associata, decorrente dalla data della domanda amministrativa, vale a dire dal 7 ottobre 2019.
Ebbene, ritiene la Corte che le conclusioni cui è pervenuto il consulente siano condivisibili siccome frutto di una approfondita disamina degli atti e di corrette valutazioni tecniche, non adeguatamente censurate dalle parti, che non hanno fatto pervenire alcuna osservazione al riguardo.
In ragione di quanto sopra l'appello merita accoglimento, dovendosi dichiarare l' Pt_1 inabile nella misura del 10% con diritto alla percezione del correlato indennizzo a carico dell' a decorrere dal 7 ottobre 2019. CP_1
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione, in riferimento ad entrambi i gradi del giudizio.
Quelle di consulenza, per come liquidate dal Tribunale in riferimento a quella espletata in primo grado e per come liquidate con separato decreto in ordine a quella svolte nel presente giudizio di appello, vanno ugualmente poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato il 15 luglio 2024 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Latina n.
116/2024, così provvede:
Pag. 4 di 5 - in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata dichiara inabile nella misura del 10% con diritto a fruire dell'indennizzo Parte_1
a carico dell' a decorrere dal 7 ottobre 2019; CP_1
- condanna l' al pagamento dei relativi ratei maturati con la suddetta CP_1 decorrenza, oltre accessori di legge;
- condanna l' al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, che CP_1 liquida in € 2.000,00 oltre al 15% per spese generali e accessori di legge, con distrazione;
condanna l' al pagamento delle spese del presente grado di CP_1 giudizio, che liquida in € 2.300,00 oltre al 15% per spese generali e accessori di legge, con distrazione;
- pone a carico dell' le spese di consulenza di primo grado già liquidate CP_1 dal Tribunale e quelle della consulenza svolta in questo grado di appello, liquidate con separato decreto.
Roma, 3 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
RI GF OL IT ES TI
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. IT ES TI Presidente dott. RI GF OL Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 3 dicembre 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1939/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
con l'avv. Fernando Colantoni Parte_1
APPELLANTE
E
con l'avv. Marco Moretti CP_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 116/2024 del Tribunale del lavoro di Latina
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato il 9 febbraio 2021 ha convenuto l' Parte_1 CP_1 davanti al giudice del lavoro presso il Tribunale di Latina esponendo di avere presentato all'Istituto nella data del 7 ottobre 2019 domanda per il riconoscimento dell'origine professionale della patologia di “spondilodiscopatia con protrusione discale” riferita come contratta nello svolgimento della propria attività di tecnico conduttore di processo meccanico, svolta dal 1983 all'attualità; che l'istituto aveva cionondimeno respinto la domanda escludendo l'esistenza di qualsivoglia nesso causale tra il rischio lavorativo cui era stato esposto e la patologia denunciata.
Pag. 1 di 5 Ritenuta ingiusta una tale pronuncia, ha quindi concluso richiedendo di accertare l'origine professionale della malattia in questione e di dichiarare residuata un'inabilità permanente in misura non inferiore al 6%, da accertarsi mediante c.t.u. medica, con la condanna dell' alla liquidazione della relativa prestazione e al pagamento delle spese CP_1 processuali, da distrarsi.
Costituitosi in giudizio, l' ha dedotto l'infondatezza del ricorso ritenendo la CP_1 malattia riportata dalla ricorrente come patologia comune e non professionale.
Esaminati alcuni testi ed espletata consulenza tecnica medico-legale, la causa è stata decisa con sentenza n. 116/2024, depositata il 1° febbraio 2024, di rigetto del ricorso atteso che, nonostante l'affermata origine professionale della patologia lamentata dall' il consulente aveva tuttavia riconosciuto conseguenze quantificate nel 5%, Pt_1 inferiori dunque rispetto alla soglia prevista dalla legge;
in applicazione del principio di soccombenza, il Tribunale ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di quelle di consulenza.
Con atto depositato presso questa Corte il 15 luglio 2024 l' ha quindi interposto Pt_1 tempestivo appello dolendosi, con un unico motivo, dell'acritico recepimento da parte del primo giudice delle immotivate conclusioni raggiunte dal c.t.u., il quale, nello stendere la sua relazione, si sarebbe basato esclusivamente sull'esito dell'esame obiettivo, senza soffermarsi sui deficit funzionali evidenziati dal c.t.p., così sottostimando la valutazione delle patologie in esame anche alla luce della documentazione sopravvenuta, della quale ha chiesto l'acquisizione ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c.
Ha dunque sollecitato la rinnovazione della consulenza e la riforma della sentenza concludendo per l'accoglimento delle domande proposte in ricorso, vinte le spese del doppio grado di giudizio, con loro distrazione.
Nuovamente instaurato il contraddittorio, si è costituito l' deducendo CP_1
l'infondatezza del gravame.
Disposta ed eseguita la rinnovazione della consulenza, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere alla disamina del merito che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente ribadito il principio secondo cui l'intero sistema dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è ispirato all'esigenza di adeguare, per
Pag. 2 di 5 quanto possibile, la prestazione alla effettiva misura della riduzione dell'attitudine al lavoro. Il diritto alla prestazione previdenziale nasce dalla legge, di modo che gli atti dell'istituto assicuratore hanno natura meramente ricognitiva e di adempimento di una obbligazione ex lege. In forza di questa premessa, la giurisprudenza di legittimità ritiene che in sede giudiziale, sia che si tratti di prima liquidazione, sia che si tratti di revisione,
l'oggetto del giudizio verte sull'accertamento dell'effettivo grado di riduzione dell'attitudine al lavoro, senza che sia consentito ancorare l'adeguamento della rendita ad una presunta volontà vincolativa espressa dall'assicurato (Cass. n. 28954/2011; Cass. n.
11297/2002; conformi Cass. n. 4441/2018; Cass. n. 2711/2020). La Suprema Corte ha, altresì, affermato che l'art 149 disp. att. c.p.c., che recita “ Nelle controversie in materia di invalidità pensionabile deve essere valutato dal giudice anche l'aggravamento della malattia, nonché tutte le infermità comunque incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel corso tanto nel procedimento amministrativo che di quello giudiziario”, pur essendo norma che cita esclusivamente le controversie in materia di invalidità pensionabile, deve essere interpretata estensivamente, includendo anche le malattie professionali. È infatti, da tempo consolidato il principio di diritto (affermato da
Cass. n. 4853/1983) per cui ai fini dell'applicazione dell'art. 149 disp. att. c.p.c. per controversie in materia di invalidità pensionabile devono intendersi tutte le cause tendenti ad ottenere una prestazione previdenziale in dipendenza di uno stato di inabilità lavorativa, non essendo in alcun modo giustificata la previsione di un trattamento differenziato alla cui stregua risultino comprese nell'ambito della menzionata norma le cause di invalidità pensionabile collegate a malattie comuni e non quelle relative a trattamenti previdenziali collegati a malattie professionali o ad infortuni sul lavoro (cfr. anche Cass. n. 3773/1985; Cass. n. 2904/1989; Cass. n. 6135/1990). La norma in esame esprime dunque un principio di economia processuale applicabile anche alle domande aventi ad oggetto le prestazioni erogate dall' (Cass. n. 2711/2020; Cass. n. CP_1
15176/2018; Cass. n. 20954/2014; Cass. n. 18704/2011).
Ne consegue che la documentazione sopravvenuta al primo grado del giudizio è pienamente esaminabile da questa Corte e può essere posta alla base della decisione.
Tanto chiarito, attesa la controvertibilità delle conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. nominato in primo grado, specie alla luce della sopravvenienza di documentazione medica, la Corte ha disposto la rinnovazione delle operazioni peritali incaricando un esperto medico-legale che ha concluso nel senso che l' è risultato “affetto da Pt_1
Pag. 3 di 5 discopatie a livello del rachide lombo-sacrale con ernia espulsa L4-L5 trattata con intervento di laminectomia e stabilizzazione (posizionamento di distanziatore , Per_1 sintomatica per algie locali con parestesie e disturbi sensitivi da interessamento neuro- radicolare”. L'ausiliario, dopo avere riferito che l'attività lavorativa svolta nel tempo dall'appellante ha agito “quale fattore concausale nel determinare il progressivo aggravarsi della discopatia, attraverso il meccanismo della movimentazione dei carichi che può essere aggravato dalla reiterazione dei movimenti e/o dall'assunzione di posture incongrue”, si è, inoltre, discostato dalla valutazione operata nella precedente relazione, individuando la voce di danno 213, trattandosi non già di un evento traumatico, ma “di ernia discale ad incidenza funzionale progressiva, complicata da interessamento radicolare L4-L5, che ha richiesto intervento chirurgico (2009), con evidenza strumentale di radicolopatia di tipo assonotmesico L5-S1 dx”. Da tanto è derivato un danno biologico valutato nella misura del 10%, anche in considerazione della radicolopatia associata, decorrente dalla data della domanda amministrativa, vale a dire dal 7 ottobre 2019.
Ebbene, ritiene la Corte che le conclusioni cui è pervenuto il consulente siano condivisibili siccome frutto di una approfondita disamina degli atti e di corrette valutazioni tecniche, non adeguatamente censurate dalle parti, che non hanno fatto pervenire alcuna osservazione al riguardo.
In ragione di quanto sopra l'appello merita accoglimento, dovendosi dichiarare l' Pt_1 inabile nella misura del 10% con diritto alla percezione del correlato indennizzo a carico dell' a decorrere dal 7 ottobre 2019. CP_1
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione, in riferimento ad entrambi i gradi del giudizio.
Quelle di consulenza, per come liquidate dal Tribunale in riferimento a quella espletata in primo grado e per come liquidate con separato decreto in ordine a quella svolte nel presente giudizio di appello, vanno ugualmente poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato il 15 luglio 2024 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Latina n.
116/2024, così provvede:
Pag. 4 di 5 - in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata dichiara inabile nella misura del 10% con diritto a fruire dell'indennizzo Parte_1
a carico dell' a decorrere dal 7 ottobre 2019; CP_1
- condanna l' al pagamento dei relativi ratei maturati con la suddetta CP_1 decorrenza, oltre accessori di legge;
- condanna l' al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, che CP_1 liquida in € 2.000,00 oltre al 15% per spese generali e accessori di legge, con distrazione;
condanna l' al pagamento delle spese del presente grado di CP_1 giudizio, che liquida in € 2.300,00 oltre al 15% per spese generali e accessori di legge, con distrazione;
- pone a carico dell' le spese di consulenza di primo grado già liquidate CP_1 dal Tribunale e quelle della consulenza svolta in questo grado di appello, liquidate con separato decreto.
Roma, 3 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
RI GF OL IT ES TI
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