Art. 14. Modifica all'articolo 2
della legge 20 luglio 2004, n. 189 1. All' articolo 2, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 189 , dopo le parole: «felis silvestris» sono inserite le seguenti: « e felis catus ». Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'articolo 2 della citata legge 20 luglio 2004, n. 189 , come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce e disposizioni sanzionatorie sul commercio dei prodotti derivati dalla foca). - 1. E' vietato utilizzare cani (Canis lupus familiaris) e gatti (felis silvestris e felis catus) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonche' commercializzare, esportare o introdurre le stesse nel territorio nazionale.
2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' punita con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro.
2-bis. Chiunque produce, commercializza, esporta o introduce nel territorio nazionale qualunque prodotto derivato dalla foca, in violazione dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, e' punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro.
3. Alla condanna, o all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell' articolo 444 del codice di procedura penale , o all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell' articolo 444 del codice di procedura penale consegue in ogni caso la confisca e la distruzione del materiale di cui ai commi 1 e 2-bis.
3-bis. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell' articolo 444 del codice di procedura penale per i reati previsti dai commi 1 e 2-bis, il giudice con la sentenza o con il decreto penale di condanna applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza per un periodo da tre mesi ad un anno, e, in caso di reiterazione della violazione, la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della stessa.
3-ter. Al fine dell'esecuzione delle sanzioni amministrative accessorie, la sentenza o il decreto penale di condanna divenuti irrevocabili sono trasmessi senza ritardo, a cura del cancelliere, all'autorita' amministrativa competente per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.».
della legge 20 luglio 2004, n. 189 1. All' articolo 2, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 189 , dopo le parole: «felis silvestris» sono inserite le seguenti: « e felis catus ». Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'articolo 2 della citata legge 20 luglio 2004, n. 189 , come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce e disposizioni sanzionatorie sul commercio dei prodotti derivati dalla foca). - 1. E' vietato utilizzare cani (Canis lupus familiaris) e gatti (felis silvestris e felis catus) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonche' commercializzare, esportare o introdurre le stesse nel territorio nazionale.
2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' punita con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro.
2-bis. Chiunque produce, commercializza, esporta o introduce nel territorio nazionale qualunque prodotto derivato dalla foca, in violazione dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, e' punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro.
3. Alla condanna, o all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell' articolo 444 del codice di procedura penale , o all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell' articolo 444 del codice di procedura penale consegue in ogni caso la confisca e la distruzione del materiale di cui ai commi 1 e 2-bis.
3-bis. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell' articolo 444 del codice di procedura penale per i reati previsti dai commi 1 e 2-bis, il giudice con la sentenza o con il decreto penale di condanna applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza per un periodo da tre mesi ad un anno, e, in caso di reiterazione della violazione, la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della stessa.
3-ter. Al fine dell'esecuzione delle sanzioni amministrative accessorie, la sentenza o il decreto penale di condanna divenuti irrevocabili sono trasmessi senza ritardo, a cura del cancelliere, all'autorita' amministrativa competente per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.».