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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 09/04/2025, n. 728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 728 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3293/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3293/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUSSO TERESA Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GATTA Controparte_1 P.IVA_1
GIACOMO DIEGO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è parzialmente fondata nei termini di seguito esposti.
ha convenuto in giudizio la chiedendone la condanna al Parte_1 Controparte_1 pagamento della somma complessiva di euro 30.331,93 – o in via subordinata euro 6356,94 -, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ed oltre al danno da ritardato pagamento, a titolo di indennizzo per le lesioni patite in conseguenza dell'infortunio occorsogli in data 16.7.2016, in forza della polizza “Pluriattiva infortuni” n. 104754989 stipulata tra le parti in data 20.8.2015.
A sostegno della domanda il ha dedotto in fatto che il giorno 16.7.2016, alle ore 22.00 circa, era Pt_1 caduto rovinosamente a terra nel cortile della propria abitazione mentre stava scendendo dalla sua autovettura;
che si era immediatamente recato presso l'Ospedale di Barletta, dove, a seguito della formulazione della diagnosi di “frattura complessa del radio distale sinistro”, era stato sottoposto ad un intervento chirurgico di “osteosintesi con placca VA-LCO per via anteriore” con apposizione di stecca gessata;
che dopo l'intervento chirurgico si era sottoposto ad una serie di controlli clinici ed a sedute di rieducazione motoria individuale;
che a seguito della tempestiva denuncia del sinistro e della visita eseguita dal perito fiduciario dell'assicurazione, la ha versato la somma di Controparte_1 euro 3723,00, ritenuta da esso attore “irrisoria” e pertanto trattenuta a mero titolo di acconto;
che l'indennizzo è invece dovuto, al netto della franchigia contrattuale del 3% per l'invalidità permanente e dell'acconto versato dalla compagnia assicuratrice, nella misura complessiva di euro 30.331,93
pagina 1 di 3 (tenendo conto del grado di invalidità permanente del 12 % accertato dal consulente di parte attrice – o in via subordinata euro 6356,94 (tenendo conto del grado di invalidità permanente del 6% accertato dal perito fiduciario dell'assicurazione) -, al fine di garantire il completo ristoro del danno da inabilità temporanea e permanente con aumento personalizzato secondo i parametri della tabella del Tribunale di Milano, oltre all'indennità da ricovero, l'indennità di gessatura ed il rimborso delle spese di cura.
La si è costituita in giudizio contestando nel quantum la domanda indennitaria Controparte_1
e sostenendo il carattere pienamente satisfattivo della somma di euro 3723,00 già versata.
Orbene va premesso che la compagnia assicuratrice non ha contestato l'evento denunciato dall'attore e neppure la sua indennizzabilità a termini di polizza, limitandosi a censurare l'avversa domanda sotto il profilo del quantum.
Ora, il nominato c.t.u. medico legale, dopo aver sottoposto a visita l'attore e dopo aver esaminato la documentazione medica in atti, ha preliminarmente rilevato la compatibilità causale delle lesioni riportate dal , consistite nella “frattura scomposta articolare del radio sinistro”, con la riferita Pt_1 dinamica del sinistro, in quanto dovute proprio all'impatto diretto e violento del polso contro il terreno;
ha inoltre quantificato nella misura del 7% il grado di invalidità permanente conseguito alle lesioni, alla stregua dei parametri tabellari specificamente richiamati all'art. 27 delle condizioni generali di assicurazione, ed ha ritenuto congrue e giustificate le spese mediche documentate.
Si tratta, quanto alla determinazione del grado di invalidità permanente, di una valutazione medico – legale del tutto coerente con il parametro tabellare riportato all'art. 27 delle condizioni generali di assicurazione per le lesioni del polso (cfr. pag. 6 della relazione peritale).
Pertanto, in linea con quanto accertato dal c.t.u., l'indennizzo per invalidità permanente va determinato nella misura di euro 4000,00 (7% - franchigia del 3% = 4%; massimale di polizza euro 100.000).
Il ha inoltre diritto alla diaria da ricovero nella misura di euro 420,00 (70 euro x 6 giorni di Pt_1 ricovero) ed al rimborso delle spese di cura documentate pari ad euro 324,93, così per un importo complessivo dell'indennizzo pari ad euro 4744,93. Dall'importo così determinato va detratto l'acconto di euro 3723,00 versato dall'assicurazione, residuando la somma di euro 1021,93, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat a decorrere dalla data del sinistro ed interessi legali a computarsi anno per anno sulla somma via via rivalutata.
Nulla può essere invece riconosciuto in favore dell'attore a titolo di indennità per inabilità temporanea, indennità di gessatura o “personalizzazione” dell'indennizzo, trattandosi di prestazioni e voci di danno non rientranti nell'oggetto della garanzia assicurativa quale risultante dalla polizza allegata.
Il consistente ridimensionamento della pretesa indennitaria, rideterminata in misura di poco superiore alla somma già versata dalla compagnia assicuratrice in sede stragiudiziale, giustifica la condanna dell'attore alla rifusione dei due terzi delle spese di lite in favore della controparte, liquidate come in dispositivo in base ai parametri medi di cui al d.m. 147/22 (scaglione determinato in base al valore dichiarato nella domanda).
Le spese di c.t.u. vanno poste in via definitiva a carico delle parti in solido, con suddivisione in parti uguali nel rapporto interno.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la società convenuta a pagare in favore dell'attore la somma di euro 1021,93, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat ed pagina 2 di 3 interessi secondo quanto indicato in parte motiva, già detratto l'acconto versato dalla società assicuratrice;
condanna l'attore a rimborsare alla controparte i due terzi delle spese di lite, che, in detta ridotta misura, si liquidano in € 5000,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a., compensando tra le parti il restante terzo;
pone in via definitiva le spese di c.t.u. a carico delle parti in solido, con suddivisione in parti uguali nel rapporto interno.
Foggia, 9.4.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3293/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUSSO TERESA Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GATTA Controparte_1 P.IVA_1
GIACOMO DIEGO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è parzialmente fondata nei termini di seguito esposti.
ha convenuto in giudizio la chiedendone la condanna al Parte_1 Controparte_1 pagamento della somma complessiva di euro 30.331,93 – o in via subordinata euro 6356,94 -, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ed oltre al danno da ritardato pagamento, a titolo di indennizzo per le lesioni patite in conseguenza dell'infortunio occorsogli in data 16.7.2016, in forza della polizza “Pluriattiva infortuni” n. 104754989 stipulata tra le parti in data 20.8.2015.
A sostegno della domanda il ha dedotto in fatto che il giorno 16.7.2016, alle ore 22.00 circa, era Pt_1 caduto rovinosamente a terra nel cortile della propria abitazione mentre stava scendendo dalla sua autovettura;
che si era immediatamente recato presso l'Ospedale di Barletta, dove, a seguito della formulazione della diagnosi di “frattura complessa del radio distale sinistro”, era stato sottoposto ad un intervento chirurgico di “osteosintesi con placca VA-LCO per via anteriore” con apposizione di stecca gessata;
che dopo l'intervento chirurgico si era sottoposto ad una serie di controlli clinici ed a sedute di rieducazione motoria individuale;
che a seguito della tempestiva denuncia del sinistro e della visita eseguita dal perito fiduciario dell'assicurazione, la ha versato la somma di Controparte_1 euro 3723,00, ritenuta da esso attore “irrisoria” e pertanto trattenuta a mero titolo di acconto;
che l'indennizzo è invece dovuto, al netto della franchigia contrattuale del 3% per l'invalidità permanente e dell'acconto versato dalla compagnia assicuratrice, nella misura complessiva di euro 30.331,93
pagina 1 di 3 (tenendo conto del grado di invalidità permanente del 12 % accertato dal consulente di parte attrice – o in via subordinata euro 6356,94 (tenendo conto del grado di invalidità permanente del 6% accertato dal perito fiduciario dell'assicurazione) -, al fine di garantire il completo ristoro del danno da inabilità temporanea e permanente con aumento personalizzato secondo i parametri della tabella del Tribunale di Milano, oltre all'indennità da ricovero, l'indennità di gessatura ed il rimborso delle spese di cura.
La si è costituita in giudizio contestando nel quantum la domanda indennitaria Controparte_1
e sostenendo il carattere pienamente satisfattivo della somma di euro 3723,00 già versata.
Orbene va premesso che la compagnia assicuratrice non ha contestato l'evento denunciato dall'attore e neppure la sua indennizzabilità a termini di polizza, limitandosi a censurare l'avversa domanda sotto il profilo del quantum.
Ora, il nominato c.t.u. medico legale, dopo aver sottoposto a visita l'attore e dopo aver esaminato la documentazione medica in atti, ha preliminarmente rilevato la compatibilità causale delle lesioni riportate dal , consistite nella “frattura scomposta articolare del radio sinistro”, con la riferita Pt_1 dinamica del sinistro, in quanto dovute proprio all'impatto diretto e violento del polso contro il terreno;
ha inoltre quantificato nella misura del 7% il grado di invalidità permanente conseguito alle lesioni, alla stregua dei parametri tabellari specificamente richiamati all'art. 27 delle condizioni generali di assicurazione, ed ha ritenuto congrue e giustificate le spese mediche documentate.
Si tratta, quanto alla determinazione del grado di invalidità permanente, di una valutazione medico – legale del tutto coerente con il parametro tabellare riportato all'art. 27 delle condizioni generali di assicurazione per le lesioni del polso (cfr. pag. 6 della relazione peritale).
Pertanto, in linea con quanto accertato dal c.t.u., l'indennizzo per invalidità permanente va determinato nella misura di euro 4000,00 (7% - franchigia del 3% = 4%; massimale di polizza euro 100.000).
Il ha inoltre diritto alla diaria da ricovero nella misura di euro 420,00 (70 euro x 6 giorni di Pt_1 ricovero) ed al rimborso delle spese di cura documentate pari ad euro 324,93, così per un importo complessivo dell'indennizzo pari ad euro 4744,93. Dall'importo così determinato va detratto l'acconto di euro 3723,00 versato dall'assicurazione, residuando la somma di euro 1021,93, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat a decorrere dalla data del sinistro ed interessi legali a computarsi anno per anno sulla somma via via rivalutata.
Nulla può essere invece riconosciuto in favore dell'attore a titolo di indennità per inabilità temporanea, indennità di gessatura o “personalizzazione” dell'indennizzo, trattandosi di prestazioni e voci di danno non rientranti nell'oggetto della garanzia assicurativa quale risultante dalla polizza allegata.
Il consistente ridimensionamento della pretesa indennitaria, rideterminata in misura di poco superiore alla somma già versata dalla compagnia assicuratrice in sede stragiudiziale, giustifica la condanna dell'attore alla rifusione dei due terzi delle spese di lite in favore della controparte, liquidate come in dispositivo in base ai parametri medi di cui al d.m. 147/22 (scaglione determinato in base al valore dichiarato nella domanda).
Le spese di c.t.u. vanno poste in via definitiva a carico delle parti in solido, con suddivisione in parti uguali nel rapporto interno.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la società convenuta a pagare in favore dell'attore la somma di euro 1021,93, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat ed pagina 2 di 3 interessi secondo quanto indicato in parte motiva, già detratto l'acconto versato dalla società assicuratrice;
condanna l'attore a rimborsare alla controparte i due terzi delle spese di lite, che, in detta ridotta misura, si liquidano in € 5000,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a., compensando tra le parti il restante terzo;
pone in via definitiva le spese di c.t.u. a carico delle parti in solido, con suddivisione in parti uguali nel rapporto interno.
Foggia, 9.4.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 3 di 3