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Decreto 20 marzo 2025
Decreto 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, decreto 20/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 372/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il giudice, dott.ssa Francesca Grotteria, letto il ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 07/03/2025 dalla Controparte_1
(C.F. ; P.IVA_1 ritenuto che, in linea generale, sussistono i presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo richiesto, poiché la ricorrente ha dato prova scritta del credito, che risulta liquido ed esigibile;
rilevato che dalla documentazione in atti si evince che il debitore riveste la qualità di consumatore ai sensi della direttiva UE 93/13 e del d.lgs. 206/05;
considerato che
, pertanto, vanno effettuate anche le verifiche indicate da Cass., SS.UU., 9479/2023; rilevato che, sulla base del certificato di residenza allegato al ricorso (all. 6) in ordine all'attuale residenza del debitore, risulta rispettato il foro del consumatore;
ritenuto che
la clausola di cui al punto 7 del contratto di apertura di credito allegato al ricorso risulta vessatoria in quanto eccessivamente indeterminata in punto di determinazione degli interessi corrispettivi e, quindi, anche di determinazione degli interessi moratori (fissati in due punti percentuali in più rispetto ai corrispettivi), poiché ivi si legge “gli interessi dovuti dal correntista all'Azienda di credito salvo patto diverso si intendono determinati alle condizioni praticate usualmente dalle Aziende di credito sulla piazza e producono a loro volta interessi nella stessa misura” (v. all. 3); ritenuto, d'altro canto, che dall'estratto ex art. 50 TUB allegato al ricorso è possibile evincere chiaramente quanto richiesto a titolo di capitale e interessi, il che consente di emettere comunque l'ingiunzione richiesta limitatamente al solo importo in linea capitale (€ 19.710,21) oltre a interessi rideterminati al tasso legale a partire dalla prima data indicata come di “chiusura del conto”, ossia il
31.12.2013;
ritenuto che
, in definitiva, in base alle motivazioni suesposte, tutte le clausole rilevanti rispetto all'oggetto della domanda di ingiunzione non sono vessatorie, ad eccezione di quelle afferenti agli interessi moratori ovvero alle clausole penali per l'omesso tempestivo pagamento del debitore di cui all'art. 7 del contratto di apertura di credito allegato al ricorso monitorio;
visti gli artt. 633 e 641 c.p.c.,
INGIUNGE
a (C.F. ) di pagare alla ricorrente, nel termine di CP_2 C.F._1 quaranta giorni, per le causali di cui al ricorso:
1. la somma di € 19.710,00, oltre a interessi al tasso legale con decorrenza dal 31.12.2013 sino al saldo;
2. le spese del presente procedimento monitorio, che si liquidano, in base al valore del decisum, in € 567,00 oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta, nonché in €
145,50 per spese vive (C.U. e marca da bollo);
AVVERTE la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto dinanzi a questo
Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica, e che, in assenza di opposizione nel predetto termine, il debitore decadrà dalla possibilità di far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto diverrà esecutivo e definitivo.
Terni, 20/03/2025
Il Giudice
(dott.ssa Francesca Grotteria)
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il giudice, dott.ssa Francesca Grotteria, letto il ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 07/03/2025 dalla Controparte_1
(C.F. ; P.IVA_1 ritenuto che, in linea generale, sussistono i presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo richiesto, poiché la ricorrente ha dato prova scritta del credito, che risulta liquido ed esigibile;
rilevato che dalla documentazione in atti si evince che il debitore riveste la qualità di consumatore ai sensi della direttiva UE 93/13 e del d.lgs. 206/05;
considerato che
, pertanto, vanno effettuate anche le verifiche indicate da Cass., SS.UU., 9479/2023; rilevato che, sulla base del certificato di residenza allegato al ricorso (all. 6) in ordine all'attuale residenza del debitore, risulta rispettato il foro del consumatore;
ritenuto che
la clausola di cui al punto 7 del contratto di apertura di credito allegato al ricorso risulta vessatoria in quanto eccessivamente indeterminata in punto di determinazione degli interessi corrispettivi e, quindi, anche di determinazione degli interessi moratori (fissati in due punti percentuali in più rispetto ai corrispettivi), poiché ivi si legge “gli interessi dovuti dal correntista all'Azienda di credito salvo patto diverso si intendono determinati alle condizioni praticate usualmente dalle Aziende di credito sulla piazza e producono a loro volta interessi nella stessa misura” (v. all. 3); ritenuto, d'altro canto, che dall'estratto ex art. 50 TUB allegato al ricorso è possibile evincere chiaramente quanto richiesto a titolo di capitale e interessi, il che consente di emettere comunque l'ingiunzione richiesta limitatamente al solo importo in linea capitale (€ 19.710,21) oltre a interessi rideterminati al tasso legale a partire dalla prima data indicata come di “chiusura del conto”, ossia il
31.12.2013;
ritenuto che
, in definitiva, in base alle motivazioni suesposte, tutte le clausole rilevanti rispetto all'oggetto della domanda di ingiunzione non sono vessatorie, ad eccezione di quelle afferenti agli interessi moratori ovvero alle clausole penali per l'omesso tempestivo pagamento del debitore di cui all'art. 7 del contratto di apertura di credito allegato al ricorso monitorio;
visti gli artt. 633 e 641 c.p.c.,
INGIUNGE
a (C.F. ) di pagare alla ricorrente, nel termine di CP_2 C.F._1 quaranta giorni, per le causali di cui al ricorso:
1. la somma di € 19.710,00, oltre a interessi al tasso legale con decorrenza dal 31.12.2013 sino al saldo;
2. le spese del presente procedimento monitorio, che si liquidano, in base al valore del decisum, in € 567,00 oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta, nonché in €
145,50 per spese vive (C.U. e marca da bollo);
AVVERTE la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto dinanzi a questo
Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica, e che, in assenza di opposizione nel predetto termine, il debitore decadrà dalla possibilità di far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto diverrà esecutivo e definitivo.
Terni, 20/03/2025
Il Giudice
(dott.ssa Francesca Grotteria)