Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 16/04/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
n. 6254 / 2024 RG
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 2.4.2025, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno
15 Aprile 2025 con note scritte da depositarsi entro le ore 10.00 del medesimo giorno d'udienza; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 16/04/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 6254/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto:
Opposizione a intimazione di pagamento;
decadenza iscrizione a ruolo;
T R A
(C.F. ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Antonino Rodà;
Ricorrente
CONTRO
Resistente
NONCHÉ CONTRO
(già Controparte_2 Controparte_3
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Matranga,
[...]
in virtù di procura in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17.12.2024 il ricorrente in epigrafe, ha formulato opposizione all'intimazione di pagamento n. 09420249007887107000 notificata il 28.11.2024, in relazione all'avviso di addebito n. 39420220003458116000.
In particolare, oltre a rilevare l'omessa notifica del preindicato avviso di addebito, ha sollevato l'eccezione di decadenza per violazione dell'art 25 del D.lgs 46/1999.
Nel merito ha eccepito inoltre l'infondatezza della pretesa chiedendo il ricalcolo delle somme indicate nell'avviso di addebito in forza della compensazione con somme erogate e ottenute da CP_4
Pertanto, rassegnando le proprie conclusioni, ha chiesto, l'annullamento dell'atto impugnato per i motivi suesposti.
CP_ Si è costituito in giudizio l' che, oltre a rilevare l'inammissibilità della domanda per tardività ex. art. 24, comma 5, d.lgs. 46/99, ha evidenziato che alcun periodo contributivo, relativo all'avviso di addebito opposto, era stato oggetto di compensazione Agea.
Ha eccepito l'inammissibilità dell'eccezione di decadenza e ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Si è costituita in giudizio, altresì, l' che ha eccepito la propria Controparte_5
carenza di legittimazione con riferimento a tutti i motivi di opposizione aventi ad oggetto la fase relativa all'accertamento e alla liquidazione della pretesa, oltre che all'asserita omessa notifica degli atti presupposti.
Ha concluso chiedendo il rigetto della domanda.
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Il ricorso è infondato.
In via preliminare deve ritenersi infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dall' . Si osserva sul punto che, pur essendo vero che Controparte_5
alcuna contestazione afferente alla formazione del titolo esecutivo può essere mossa all'
[...] , in qualità di agente incaricato della sola riscossione del credito, l'oggetto della Controparte_5 domanda, afferente all'annullamento dell'intimazione di pagamento da intendersi quale atto dell'ente della riscossione, implica in sé la sussistenza della legittimazione passiva dell' . Controparte_5
Nel merito va osservato che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali
(ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia "nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/005, conv. in L. n. 80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr. Cass. 17/07/2015, n. 15116).
Ciò premesso appare evidente l'infondatezza dell'opposizione attorea.
Ferma restando la prova della notifica del ricorso, giova richiamare, in tema di tardiva iscrizione a ruolo, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione alla cartella esattoriale dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione che inverte il rapporto previdenziale obbligatorio, dovendosi escludere che l'eccepita decadenza dell per tardiva iscrizione dei crediti contributivi nei ruoli esecutivi determini altresì CP_1
la decadenza sostanziale dell dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria CP_1
dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito, comportando soltanto l'impossibilità per l'ente di avvalersi del titolo esecutivo.” (v. Cass. n. 26395/2013 e n. 774/2015).
Peraltro (v. Cass. civ. Sez. lavoro, 23-02-2016, n. 3486) la presenza di vizi di forma non inficia CP_ la pretesa contributiva dell' atteso che “un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine decadenziale previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto
l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito.”. In definitiva la pretesa contributiva, contenuta nell'intimazione di pagamento opposta, in relazione all'avviso di addebito n. 39420220003458116000, permane pienamente.
Infine, con riguardo alla compensazione con presunti crediti AGEA, in disparte l'omessa specificazione del quantum dei contributi compensabili, alcuna contestazione è stata formulata
CP_ dall'attore in merito all'eccezione dell' secondo cui i contributi richiesti non sarebbero stati oggetto di alcuna compensazione.
Per tali ragioni il ricorso risulta infondato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ex art. 4, comma 1, DM 147/2022, stante l'assenza di questioni giuridiche di particolare complessità, come in dispositivo, con la sola distrazione in favore del procuratore di . Controparte_5
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite
CP_ in favore dei resistenti, e , in persona dei rispettivi legali Controparte_5
rappresentanti p.t., che si liquidano per ogni parte in €. 1.312,00, oltre accessori come per legge, con la sola distrazione in favore del procuratore di . Controparte_5
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 16/04/2025.
Il Giudice
Francesco De Leo