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Sentenza 11 marzo 2024
Sentenza 11 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 11/03/2024, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
in composizione monocratica, in persona del dott. Alessandro Di Giacomo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2079 del 2015 R. Gen. promossa
DA
(P.I. ), con sede in Golfo Aranci Via Libertà n° 93, in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Oggiano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Olbia, via Germania n° 34,
parte attrice
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
Simone Collu e dall'avv. Stefania Sabiucciu, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Luciano Muzzu in Tempio Pausania, Viale Valentino n. 35,
parte convenuta
E
(c.f. ,) e (c.f. ), Controparte_2 C.F._1 Controparte_3 CodiceFiscale_2 rappresentate e difese dall'avv. Giovanni Fabio Inzaina ed elettivamente domiciliate preso il suo studio in Calangianus, via Europa Unita 1/a parte intervenuta
All' udienza di precisazione delle conclusioni del 14.2.2024, svoltasi mediante il deposito di note scritte in sostituzione di udienza, i procuratori delle parti concludevano come in atti e la causa veniva trattenuta in decisione.
FATTO E DIRITTO
1 Con atto di citazione ritualmente notificato il premesso di aver Parte_2 ricevuto da , sollecito per il pagamento, a CP_1 Controparte_4 titolo di consumi idrici relativi agli anni dal 2006 al 2013, del complessivo importo di €. 31.876,45, contestava la debenza di tale somma.
Eccepiva, in primo luogo, l'intervenuta prescrizione di parte del debito, lamentava il malfunzionamento del contatore condominiale, che aveva rilevato un consumo idrico molto superiore rispetto a quello effettivo, faceva presente che l'acqua fornita da non era potabile, e CP_1 chiedeva la riduzione del 50% della tariffa del SII in ragione dell'avvenuta erogazione di acqua non conforme ai parametri di legge.
La convenuta si costituiva in giudizio e contestava le avverse pretese.
Intervenivano poi nel giudizio le condomine e , che eccepivano Controparte_2 Controparte_3
l'inesistenza di contratto redatto in forma scritta tra ed il condominio , e CP_1 Pt_1 concludevano affinché fosse dichiarata l'inesistenza del debito di cui alla pretesa della convenuta.
La causa, istruita con produzioni documentali, prova per testi e c.t.u. sui consumi idrici rilevati dal contatore condominiale, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 14.2.2024, svoltasi mediante il deposito di note scritte in sostituzione di udienza, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti.
Deve in primo luogo respingersi l'eccezione di prescrizione sollevata dal . Parte_2
Posto che detta eccezione si riferisce agli importi pretesi da in relazione alla fattura n. CP_1
2012022211403 del 13/10/2012, dell'importo di €. 24.804,24, relativa a consumi dal 31.12.2005 al
30.6.2006, è stato documentalmente provato dalla convenuta, e non contestato, che, in relazione a detta somma, €. 11.196,01 sono stati stornati dalla stessa prima del presente giudizio, CP_1 trattandosi di somme prescritte, come dimostra il documento 1 di parte convenuta, pag. 1 e 2, alla voce “PRES CHIUS.FT. (Imp:11196,01)”. Controparte_5
E' poi documentalmente provato che, sempre in relazione a detta fattura, il condominio ha Pt_1 provveduto a corrispondere alla convenuta, il 20.6.2013, la somma di €. 2.491,29 per capitale ed interessi (v. doc. 20 di parte convenuta), all'atto dell'emissione del piano di rientro richiesto alla convenuta.
A seguito della detrazione, dall'importo di €. 24.804,24 di cui alla fattura in questione, della somma di €.11.196,01, prescritta, e della somma di €. 2.491,29, corrisposta dal debitore, la residua pretesa di si è ridotta ad €. 10.462,89, come risulta chiaramente dal conteggio di cui al CP_1 documento n. 1 di parte convenuta, pag. 2, non contestato.
Da tale documento emerge altresì che la residua somma di €. 10.462,89 è dovuta dal per Parte_2 consumi idrici dal 13.10.2012 all'11.6.2014, cosicché, essendo stato il presente giudizio introdotto nel 2015, in relazione a tale debito il termine quinquennale di prescrizione non è maturato.
Le allegazioni del circa il malfunzionamento del contatore del contatore condominiale, Parte_2 che avrebbe rilevato un consumo idrico molto superiore rispetto a quello effettivo, non hanno trovato conferma nelle risultanze della consulenza tecnica svolta, correttamente motivata e priva di vizi logici e dalle cui risultanze non vi è dunque motivo di discostarsi.
In particolare, il consulente ha stabilito la correttezza dei consumi registrati dal misuratore, cosicché
“sia i consumi che i costi rimangono quelli rilevati…e perciò risultano in linea con quelli contabilizzati nelle fatture e riportati nel prospetto della Tabella 6.6.2.” (v. pagg. 29 e 30 della consulenza).
2 Ne consegue che la domanda di riduzione del corrispettivo avanzata dal deve essere Parte_2 respinta, con la conseguente condanna dello stesso a corrispondere, in favore di la CP_1 somma di €. 10.462,89 dovuta per consumi idrici dal 13.10.2012 all'11.6.2014. Quanto all'intervento svolto dalle condomine e , vanno innanzitutto disattese le CP_2 CP_3 eccezioni di tardività ed inammissibilità sollevate dalla difesa di CP_1
Secondo il costante e condivisibile orientamento della Cassazione, infatti, “Chi interviene volontariamente in un processo ha sempre la facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti, quand'anche sia spirato il termine di cui all'art. 183 c.p.c. per la fissazione del "thema decidendum"; né tale interpretazione dell'art. 268 c.p.c. viola il principio di ragionevole durata del processo od il diritto di difesa delle parti originarie del giudizio, poiché l'interveniente, dovendo accettare il processo nello stato in cui si trova, non può dedurre, ove sia già intervenuta la relativa preclusione, nuove prove e, di conseguenza non vi è né il rischio di riapertura dell'istruzione, né quello che la causa possa essere decisa sulla base di fonti di prova che le parti originarie non abbiano potuto debitamente contrastare” (così per tutte Cass., ord. n. 31939 del 2019).
Ciò posto, la prospettazione delle intervenute circa la nullità del contratto d'utenza per mancanza di forma scritta ad substantiam è infondata e deve essere respinta.
Si osserva infatti che, con la sentenza n. 20684 del 2018 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato il principio secondo il quale, nei rapporti contrattuali tra i cittadini e le aziende speciali produttrici di beni e servizi, quale appunto è quello in questione, “In ragione della natura imprenditoriale dell'attività svolta e della sua autonomia organizzativa e gestionale rispetto allo stato e agli enti locali da cui è partecipata, l'azienda speciale di ente pubblico territoriale,…non può qualificarsi, ai fini della normativa sulla forma dei contratti di cui agli articoli 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923 Pubblica Amministrazione in senso stretto. Ne consegue che per i suoi contratti non è imposta la forma scritta "ad substantiam", né sono vietate la stipula per "facta concludentia" o mediante esecuzione della prestazione ex art. 1327 c.c., ma vige, al contrario, il principio generale della libertà delle forme di manifestazione della volontà negoziale”. E'evidente che il pluriennale rapporto instauratosi tra le parti, in forza del quale la società convenuta, succeduta per legge e per Convenzione di Affidamento al ha proseguito ad Organizzazione_1 assicurare la regolare somministrazione del servizio idrico in favore del condominio, con il conseguente beneficio per tutti i condomini, ivi comprese le intervenienti, si è sostanziato nella stipulazione di un contratto per facta concludentia, produttivo di tutti i conseguenti effetti giuridici, ivi compreso il fondamentale obbligo per il condominio di corrispondere quanto dovuto a titolo di corrispettivo per il servizio ricevuto.
Va invece accolta, nei limiti di seguito specificati, la domanda attrice volta ad accertare l'inadempimento della convenuta all'obbligo di somministrazione di acqua potabile, con il conseguente diritto del condominio alla riduzione della tariffa idrica applicata, nella misura del 50%.
Tale domanda va necessariamente riferita a quanto fatturato da per consumi idrici dal CP_1
13.10.2012 all'11.6.2014, periodo in relazione al quale, come visto, le somme dovute a titolo di somministrazione non risultano prescritte.
Il consulente tecnico ha accertato che, nell'arco di tempo coperto dalle fatture contestate dal
, il periodo di non potabilità dell'acqua erogata nella rete di distribuzione del Parte_2 [...] si è protratto dal 16.6.2006, data di emanazione dell'ordinanza comunale n. 6 del 2006, Org_1 con cui si vietava l'utilizzo dell'acqua per uso potabile ed alimentare, sino al 14.10.2014, data di emanazione dell'ordinanza di revoca n. 0012029 del 14.10.2014 (v. pag. 21 della consulenza).
3 Come riferito dal consulente, il si è basato, per l'emanazione del predetto divieto, sugli esiti Org_1 Orga delle analisi periodicamente effettuate dalla di Olbia
Dall'esame della tabella 7.4 di pag. 27 della consulenza si ricava poi che, in relazione al periodo di interesse nel presente giudizio, compreso come detto tra il 13.10.2012 all'11.6.2014, le analisi svolte Orga dalla di Olbia hanno dimostrato che l'acqua non è stata potabile per 361 giorni. Orga Va precisato in proposito che né le ordinanze comunali né le analisi della sono state specificamente contestate da che, peraltro, non ha offerto alcuna prova dell'effettiva CP_1 idoneità dell'acqua per scopi potabili.
Ciò posto in fatto, non vi è dubbio che tra le parti sia stato stipulato un contratto di somministrazione di acqua per uso domestico in forza del quale la convenuta è tenuta a fornire al CP_1 condominio acqua potabile, essendo chiarissima sul punto la normativa vigente, per cui l'acqua immessa in rete deve essere potabile ed idonea alla preparazione di cibi e bevande (v. in tal senso il
D. Lgs. n. 31 del 2001, attuativo della Direttiva 98/83/Ce relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano).
Anche l'art. B.2 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, del resto, prescrive che “l'acqua distribuita in rete risponde ai requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano così come previsto dalla normativa vigente”. La condotta di che ha erogato attraverso la rete pubblica acqua non idonea all'uso CP_1 potabile ed alimentare, costituisce dunque inadempimento, o non esatto adempimento, agli obblighi derivanti in capo al gestore del Servizio Idrico Integrato dal contratto individuale di somministrazione stipulato con l'utente. Non può condividersi l'eccezione sollevata in proposito dalla convenuta, secondo cui il sistema di determinazione della tariffa non comprenderebbe la qualità della acqua, sicché l'eventuale non potabilità non potrebbe incidere sul corrispettivo della fornitura erogata o da erogare.
L'art. 154 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico in materia di ambiente) prevede infatti che la tariffa per la somministrazione di acqua ha natura di corrispettivo di diritto privato e deve essere determinata anche “tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito”. Sul punto si è chiaramente pronunciata anche la Corte d'Appello di Sassari, “la circostanza che il parametro tariffario sia determinato da atti amministrativi (delibere e e non Org_3 Org_4 rimesso alla libera contrattazione delle parti, ma basato su parametri ex lege prestabiliti, come espressamente disposto dall'art. 154, commi 4 e 5 d.lgs. n. 152/2006 (tariffe secondo il c.d. metodo normalizzato), non conduce ad escludere che in esse non sia inclusa la "qualità risorsa idrica" o la
"qualità del servizio" laddove è previsto un costo unitario per la disinfezione e i trattamenti di depurazione, posto che il Regolamento del SII art. B2 già cit. prevede che "l'acqua distribuita in rete risponde ai requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano così come previsto dalla normativa vigente" ossia dal d.lgs. n. 31/2001, sicché il requisito della potabilità della risorsa e della qualità della stessa, deve considerarsi presupposto nella determinazione della tariffa per atto amministrativo” (così Corte d'Appello Sassari, 28/03/2023 n.104). Neppure può essere condivisa l'eccezione della convenuta relativa al mancato rispetto dei termini di prescrizione e di decadenza di cui all'art. 1495 c.c.. Sul punto si è pronunciata la Corte d'Appello di Sassari, secondo cui “Accertato infatti l'inadempimento di gli utenti hanno diritto ad agire per una riduzione del prezzo del servizio CP_1 erogato senza le qualità pattuite ai sensi dell'art. 1492 c.c., a nulla rilevando la mancata dimostrazione della sussistenza di un danno conseguente alle ordinanze impositive del divieto di uso dell'acqua. La
4 domanda di riduzione del corrispettivo ex art. 1492 c.c., è infatti diversa da quella di risarcimento del danno ex art. 1494 c.c., e pertanto, pur in assenza di ulteriori pregiudizi immediatamente conseguenti all'inadempimento, gli utenti avevano diritto di domandare la riduzione del corrispettivo dovuto per la prestazione del servizio" (Corte d'appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, n. 238 del 18 giugno 2021).
Tale pronuncia ha trovato piena conferma nella successiva pronuncia della Suprema Corte secondo cui “Premesso infatti che in caso di vizi della cosa oggetto della somministrazione, per il rinvio contenuto all'art. 1570 c.c., la normativa applicabile è quella della vendita (Cass., 11/10/2000, n.
13533; Cass., 17/03/1998, n. 2842), va rilevato che in tema di vendita l'azione per la riduzione del prezzo e quella per il risarcimento del danno, spettanti al compratore a norma degli artt. 1492 e 1494
c.c., pur essendo entrambe finalizzate a ristabilire il rapporto di corrispettività tra prestazione e controprestazione, nonché a porre il compratore medesimo nella situazione economica in cui si sarebbe trovato se il bene fosse stato immune da vizi, sono tuttavia diverse, perché la prima consente al compratore di ristabilire il rapporto di corrispettività tra prestazione e controprestazione solo con riguardo al minor valore della cosa venduta, mentre la seconda gli dà la possibilità di ristabilire tale rapporto con riguardo alla ridotta utilizzabilità di quest'ultima (Cass., 08/03/2001, n. 3425; Cass.,
29/11/2013, n. 26852)” (così Cass. n. 26087 del 2023).
L'inesatto adempimento di consistito nel fornire al condominio acqua inidonea al CP_1 consumo umano, impone dunque di procedere alla riduzione degli importi di cui alle fatture in contestazione.
Il condominio ha richiesto detta riduzione in forza della disposizione di cui all'art. 13 del provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi n. 26 del 1975, che per l'acqua non potabile stabiliva una riduzione del prezzo nella misura del 50%.
Detta disposizione non è più vigente, essendo la determinazione della tariffa disciplinata ora dall'art. 154 del D.L.vo n. 152. Del 2006.
In difetto di specifici elementi e criteri di valutazione, ritiene il Tribunale di applicare un criterio equitativo che ben può essere individuato con riferimento alla già citata disciplina di cui all'art. 13 del provvedimento Cip n. 26/1975.
In particolare, la riduzione della tariffa in misura pari al 50% appare senz'altro congrua in relazione sia alla serietà del vizio di non potabilità dell'acqua che ai prezzi medi al metro cubo dell'acqua grezza sul mercato, normalmente pari, appunto, a circa la metà del costo al metro cubo dell'acqua potabile.
Tale decurtazione andrà applicata alla sola tariffa acquedotto, escluse le voci depurazione e fognatura e quota fissa di accesso al servizio, poiché non relative alla qualità dell'acqua erogata.
Per quanto esposto, si accerta e dichiara il diritto del attore ad ottenere la riduzione, nella Parte_2 misura del 50%, della tariffa acquedotto applicata da in relazione al periodo di 361 CP_1 giorni durante i quali la società ha fornito acqua non potabile.
Ne consegue che, essendo stata tale somma indebitamente fatturata da il condominio CP_1 dovrà essere condannato a corrispondere, in favore di la somma di €. 10.462,89 come CP_1 sopra accertata, dalla quale andrà però detratta quella risultante dalla quantificazione della riduzione tariffaria indicata.
Sussistono giusti motivi, stante la reciproca soccombenza, per dichiarare le spese di lite interamente compensate tra il condominio attore e la società convenuta;
le spese seguono invece la soccombenza nel rapporto tra la parte intervenuta ed e sono liquidate come in dispositivo. CP_1
5
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa o ulteriore domanda ed eccezione respinta, così provvede: accerta e dichiara il diritto del condominio attore ad ottenere la riduzione, nella misura del 50%, della tariffa acquedotto applicata da in relazione al periodo di 361 giorni durante i quali la CP_1 società ha fornito acqua non potabile e, per l'effetto, condanna il condominio a corrispondere, in favore di la somma di €. 10.462,89, dalla quale andrà detratta quella risultante dalla CP_1 quantificazione della riduzione tariffaria indicata;
respinge le ulteriori domande delle parti;
dichiara le spese di lite interamente compensate tra il condominio attore e la società convenuta;
condanna la parte intervenuta alla rifusione delle spese di lite in favore della società convenuta, che si liquidano in €. 1.600,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Tempio Pausania, 11.3.2024
Il giudice
Alessandro Di Giacomo
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