Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 31/03/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catanzaro
Sezione seconda civile
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 792/2024 R.G.A.C.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Silvana Ferriero (Presidente); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore); dott. Pietro Scuteri (Consigliere);
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 792/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto opposizione a ordinanza ingiunzione e vertente tra:
(codice fiscale ), nato in [...] il Parte_1 C.F._1
25.12.1973 ed ivi residente a[...], in proprio e nella qualità di Presidente dell'associazione “Croce Bianca SOS Girifalco De Stefani” (codice fiscale e partita i.v.a.
), con sede legale in Girifalco (CZ), in via Arrigo Boito n. 9, rappresentato P.IVA_1
e difeso dall'avv. Isabella Camporato, presso il cui studio professionale, sito in Borgia
(CZ), alla via Togliatti n. 28, è elettivamente domiciliato;
Appellante
e
Controparte_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore;
[...]
Appellata non costituita
1
In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.9004311/2023 emessa dal Tribunale di Catanzaro, nell'ambito del giudizio N.R.G.4311/2022, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi al Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese di lite di entrambi
i gradi di giudizio”.
Svolgimento del processo
Con ricorso presentato al Tribunale di Catanzaro il 9.11.2022, in Parte_1
proprio e nella sua qualità di presidente dell'associazione “Croce Bianca SOS Girifalco
De Stefani”, ha proposto opposizione, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 689/81, alla ordinanza-ingiunzione n. 431300 del 30.9.2022, notificatagli il 10.10.2022, con cui la
Regione Calabria, Direzione Generale, Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio
Sanitari, gli aveva ingiunto il pagamento della somma di € 20.000,00, a titolo di sanzione amministrativa per la violazione degli artt. 3, comma 2°, lett. s) e 10, comma 2°, della legge regionale n. 24/2008, nonché del decreto del Commissario ad Acta n. 141 del
27.6.2018, per avere svolto un servizio di trasporto sanitario, in assenza della prescritta autorizzazione.
A sostegno della opposizione, ha lamentato l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione per mancata valutazione dello scopo sociale e di volontariato dell'attività espletata dalla associazione ricorrente;
nonché, sotto diverso profilo, l'eccesiva quantificazione della sanzione. Ha chiesto, pertanto, in via principale, l'annullamento, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, dell'ordinanza-ingiunzione e, in via subordinata, l'applicazione della sanzione irrogata nel minimo edittale.
Si è costituita in giudizio la contestando il fondamento Controparte_1 dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
2 All'esito dell'udienza di discussione del 6.11.2023, il Tribunale di Catanzaro ha emanato la sentenza n. 900431, pubblicata il 29.11.2023, con cui ha così deciso: 1) ha rideterminato la sanzione irrogata in € 10.000,00; 2) ha rigettato il ricorso nel resto;
3) ha compensato integralmente tra le parti le spese di giudizio.
In particolare, il Tribunale ha respinto il primo motivo di opposizione, rilevando che la condotta contestata nell'ordinanza ingiunzione ed accertata dagli agenti della Polizia
Municipale del Comune di Girifalco (ossia l'avere effettuato, con un'autoambulanza di proprietà dell'associazione, il trasporto sanitario di una paziente dall'ospedale di Lamezia
Terme al domicilio della stessa, in Girifalco, in assenza dell'autorizzazione prescritta dalla legge regionale n. 24 del 2008 e dal decreto del Commissario ad acta n. 141 del
27.6.2018), integrava gli estremi dell'illecito amministrativo, sanzionato a norma dell'art.10 della legge regionale citata.
Ha accolto, invece, il secondo motivo di opposizione, ritenendo la sanzione pecuniaria irrogata (pari ad € 20.000,00) eccessiva e sproporzionata, stante la peculiarità dell'attività svolta dalla ricorrente, quale associazione di volontariato senza scopo di lucro.
Con atto di citazione in appello notificato a mezzo posta elettronica certificata il
25.5.2024, inviato al domicilio digitale degli uffici amministrativi della Controparte_1
ed iscritto a ruolo in pari data, ha proposto appello il in proprio e nella qualità Parte_1 di presidente dell'associazione, censurando la sentenza del Tribunale, in sintesi, nella parte in cui, travisando le norme applicate e sottovalutando lo scopo non lucrativo dell'associazione, aveva ritenuto illecita la condotta contestata nell'ordinanza ingiunzione, trattandosi, in definitiva, di attività socioassistenziale e sociosanitaria, per la quale non era necessaria l'autorizzazione regionale. Ha concluso come sopra riportato.
La non si è costituita in giudizio. Controparte_1
All'esito della prima udienza del 2.12.2024, tenutasi davanti al consigliere istruttore e sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c., il consigliere istruttore, con ordinanza del 20.12.2024, rilevato che il presente giudizio di appello, introdotto con atto di citazione, concerneva materia (opposizione ad ordinanza ingiunzione) regolata dal rito del lavoro, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n.
150/2011, ha disposto il mutamento del rito e la trattazione davanti al collegio per l'udienza del 26.3.2025.
Inoltre, rilevato che la notificazione dell'appello era stata effettuata il 25.5.2024 nei confronti della tramite messaggio di posta elettronica certificata Controparte_1
3 indirizzato agli uffici dell'ente medesimo e non invece all'avvocato, tramite il quale l'ente si era costituito nel giudizio di primo grado, ne ha disposto la rinnovazione, entro il termine del 31.1.2025.
All'esito dell'udienza del 26.3.2025, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., tramite note di trattazione scritta (l'appellante ha prodotto i messaggi di posta elettronica certificata relativi alla rinnovazione della notificazione dell'appello nei confronti della CP
, eseguita, a mezzo posta elettronica certificata, il 31.1.2025), la causa è stata
[...]
trattenuta in decisione dal collegio e decisa come da dispositivo.
Motivi della decisione
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia della non Controparte_1
costituitasi in giudizio, sebbene risulti regolare la rinnovazione della notificazione dell'appello nei suoi confronti, avvenuta il 31.1.2025, nel rispetto del termine assegnato con ordinanza del 20.12.2024, presso il difensore costituito nel giudizio di primo grado.
In effetti, al momento dell'ordinanza che ha disposto tale rinnovazione (20.12.2024), non era decorso il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata, di cui all'art. 330, comma 3°, c.p.c., giacché, per quanto fosse passato l'anno solare dalla pubblicazione della sentenza impugnata (avvenuta il 29.11.2023), il termine suddetto deve reputarsi soggetto alla sospensione feriale (cfr. Cass., sezioni unite, n. 23299/2011), cosicché la notificazione doveva essere effettuata presso il difensore costituito nel precedente grado di giudizio e non nei confronti della parte personalmente (cfr. Cass., sez. V, n. 8818/2022; n. 20255/2018; n. 15062/2004; sez. lavoro, n. 857/2015, le quali, ai fini della inammissibilità dell'impugnazione in casi simili, hanno precisato che il termine di cui all'art. 330, comma 3°, c.p.c. deve essere decorso al momento dell'ordinanza che dispone la rinnovazione della notificazione dell'impugnazione).
Quanto al merito, l'appello deve essere rigettato, essendo del tutto condivisibili le argomentazioni esposte nella sentenza impugnata, da intendersi richiamata.
In effetti, è pacifico e, comunque, documentato dal verbale di accertamento n. 16/2022 degli agenti della Polizia Municipale del Comune di Girifalco che, il 12.7.2022, il
[...]
avvalendosi di dell'autoambulanza targata EF731KM di proprietà Pt_1 dell'associazione “Croce Bianca SOS Girifalco De Stefani”, dallo stesso rappresentata, ha trasportato la paziente dall'ospedale di Lamezia Terme sino al suo Persona_1
4 domicilio di Girifalco, per come dalla stessa confermato ai verbalizzanti, in assenza dell'autorizzazione prescritta dalla legge regionale n. 24 del 18.7.2008, incorrendo nella violazione di cui all'art. 10, comma 2°, della legge medesima, a norma del quale l'esercizio di attività sanitaria o socio-sanitaria in carenza di titolo autorizzatorio comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa per un importo compreso tra un minimo di € 10.000,00 ed un massimo di € 100.000,00.
D'altra parte, l'art. 3, comma 2°, lett. s), della legge regionale citata prescrive l'autorizzazione per lo svolgimento di servizi di autombulanza ed il regolamento approvato con decreto del Commissario ad acta n. 141 del 27.6.2018 (“regolamento per il rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento dei soggetti privati che svolgono l'attività di trasporto sanitario a mezzo di ambulanza in attuazione dell'articolo 3, comma secondo, lettera s), della legge regionale numero 24 del 2008”) definisce, all'art. 2, comma 1°, lett. a) il “trasporto sanitario” quale “trasporto sanitario non urgente e programmabile di pazienti, per l'accesso o il rientro da luoghi o servizi in cui è stata eseguita una prestazione sanitaria…”, distinguendolo dal trasporto sanitario in urgenza o emergenza.
Risulta, pertanto, evidente che il trasporto della dall'ospedale di Lamezia Terme Per_1
sino al suo domicilio di Girifalco sia qualificabile, ai sensi della disciplina citata, come trasporto sanitario, sebbene non di urgenza, e, come tale, sottoposto a preventiva autorizzazione regionale.
Le finalità socioassistenziali, sociosanitarie e di volontariato dell'associazione rappresentata dal non giustificano la condotta e non escludono l'illecito Parte_1 amministrativo contestato con l'ordinanza ingiunzione, per come rilevato dal Tribunale.
L'appello deve essere, quindi, rigettato.
La mancata costituzione in giudizio dell'ente appellato, esonera dal compito di regolare le spese di lite.
Sussistono, peraltro, le condizioni per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
P.Q.M.
5 La Corte di Appello di Catanzaro - II^ sez. civile - definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in proprio e nella sua qualità di presidente Parte_1 dell'associazione “Croce Bianca SOS Girifalco De Stefani” avverso la sentenza del
Tribunale di Catanzaro n. 900431 del 6.11.2023, pubblicata il 29.11.2023 - disattesa ogni altra domanda, istanza o eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia della Controparte_1 [...]
; Controparte_2
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- dichiara che non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite;
- dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante l'obbligo del versamento dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione
Così deciso nella camera di consiglio del 27.3.2025
Il Consigliere rel. ed estensore Il Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Silvana Ferriero
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