Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/05/2025, n. 2842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2842 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. VIII CIVILE
così composta:
dott. Franca Mangano Presidente
dott. Riccardo Massera Consigliere
dott. Edoardo Mancini Giudice Ausiliario rel.
riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile di II° grado iscritta al n.1245 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 14-11-2024 e vertente tra
(cf. , elett.te dom.to in Roma, via Oslavia n.30, Parte_1 CodiceFiscale_1
presso lo studio dell' avv. Fabrizio Gizzi, rappresentato e difeso dagli avv.ti Pietro Porri e Rosita
Ponticiello in virtù di procura in atti
Appellante
e
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 CodiceFiscale_2 CP_2 C.F._3
), elett.te dom.ti in Roma, viale delle Milizie n.22, presso lo studio dell' avv. Renato
[...]
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gaetano Ottaviano e Cinzia Rossi in virtù di procura CP_3
in atti
Appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza n.851/2017 emessa dal Tribunale di Viterbo
Conclusioni per l' appellante: come in atti
Conclusioni per gli appellati: come in atti
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato e Controparte_1 CP_2
convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Viterbo, per sentir accertare Parte_1
il confine tra il fondo sito in Corchiano, distinto in catasto al foglio 12 part.lle nn.333-458 di loro proprietà, e quello del convenuto censito al foglio 12 part.lla n.381; chiedevano, altresì, che venisse disposta l'apposizione di termini lapidei finalizzati a delimitare i terreni, previa rimozione da parte del convenuto di piantagioni ed opere invasive.
Deducevano che vi era incertezza sui confini tra le due proprietà, situazione che impediva loro di realizzare una recinzione di delimitazione idonea a precludere l'accesso di estranei.
Si costituiva il quale rilevava l'esistenza di un confine certo costituito da Parte_1
un dislivello, “da un'opera di recinzione” e da piante d'alto fusto;
in via riconvenzionale e subordinata, nella ipotesi in cui il confine fosse determinato secondo le indicazioni catastali, chiedeva accertarsi l'intervenuta usucapione della striscia di terreno in contesa.
La causa veniva definita, allo stato degli atti, con sentenza n.851/17: il Tribunale di Viterbo, denegate le richieste istruttorie a) dichiarava che il confine tra la part.lla n.333 di proprietà attorea e la part.lla n.458 del convenuto corrispondeva a quello catastale b) rigettava la domanda riconvenzionale di usucapione c) condannava i convenuti al pagamento delle spese processuali.
Osservava il Tribunale che
-il rivendicante è tenuto a dar conto di un titolo di acquisto originario, suo o dei suoi danti causa;
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-l'articolazione del mezzo di prova richiesto “nulla deduceva in merito all'identità di coloro che si assume avrebbero occupato e posseduto la porzione in parola”;
-la domanda riconvenzionale era da rigettarsi in quanto rimasta indimostrata nei suoi fatti costitutivi;
-la prova per testimoni era inidonea “ad accertare la consistenza e la localizzazione di riferimenti quali il rialzo, l'opera di recinzione e gli alberi di alto fusto che Parte_1
adduce esistenti sul fondo”;
-l'individuazione dei confini tra i fondi doveva pertanto effettuarsi sulla scorta dei rilievi catastali.
Avverso tale decisione proponeva gravame, innanzi a questa Corte, Parte_1
chiedendone la riforma.
Resistevano e . Controparte_1 CP_2
La causa all'udienza del 14-11-2024, sulle conclusioni in atti, assegnati termini abbreviati per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali repliche, veniva posta in deliberazione.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di gravame l'appellante contesta la pronuncia di primo grado denunziando una carenza di istruttoria.
Deduce che, nonostante le richieste di prova fossero state regolarmente articolate nei termini di cui all'art. 183 c.p.c., non erano state accolte determinando in tal modo una violazione del diritto di difesa.
Assume che il ricorso alle mappe catastale costituisce un sistema di accertamento meramente sussidiario e che l'omessa ammissione dei mezzi istruttori non aveva consentito di offrire dimostrazione dell'acquisto a titolo originario della striscia di terreno in contesa.
Le censure appaiono privo di pregio. 4
Osserva la Corte che
-in tema di regolamento di confini, la cui azione si configura come una “vindicatio incertae partis”, incombe sia sull'attore che sul convenuto l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine, mentre il giudice, del tutto svincolato dal principio “actore non probante reus absolvitur”, deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili, ricorrendo, in ultima analisi, alle risultanze catastali aventi valore sussidiario (Cass.14993/2012);
-nel caso di specie l'appellante indicava quale delimitazione tra le due proprietà un dislivello, un'opera di recinzione ed alcuni alberi di alto fusto, invocando, in via subordinata, l'intervenuto acquisto per usucapione di una porzione di terreno;
-la prova per testimoni articolata in primo grado da , come correttamente Parte_1
rilevato dal giudice di primo grado, non può essere ritenuta idonea ad accertare, neppure astrattamente, la localizzazione dei riferimenti suindicati;
-l'appellante, conseguentemente, non può dolersi della mancata ammissione della prova per testimoni per cui il Tribunale, in mancanza di ulteriori elementi, faceva ricorso al criterio di determinazione dei confini sulla scorta delle indicazioni contenute nelle mappe catastali;
-riguardo alla invocata usucapione la richiesta di prova, generica e non sufficientemente circostanziata, era inidonea a dimostrare il potere di fatto sulla porzione di terreno in contesa.
Dalle considerazioni sopra esposte deriva la reiezione dell'appello.
Le spese processuali del presente grado seguono il principio della soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, sulla base delle tariffe professionali vigenti (D.M.55/2014) con esclusione della sola fase istruttoria.
Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31-1-2013, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato. 5
p.q.m.
La Corte,
definitivamente pronunciando, sull'appello come in atti proposto da nei Parte_1
confronti di e avverso la sentenza n.1245/2018, emessa dal Controparte_1 CP_2
Tribunale di Viterbo, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore degli appellati, delle spese processuali del presente grado che si liquidano in €.100,00 per esborsi ed €.3.500,00 per compensi professionali oltre accessori di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n.
115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, il 6-3-2025.
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
dott. Edoardo Mancini dott. Franca Mangano