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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 04/08/2025, n. 961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 961 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
R.G. 316/2025
La Corte di Appello di Genova, in persona del presidente di sezione dr. Marcello Bruno ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c. nella causa civile di opposizione avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato iscritta al R.G. n. 316/2025 vertente tra
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
, come da mandato in atti, ammessa al patrocinio a spese dello Stato Parte_2 con provvedimento n. 1277/2025 del 9/4/2025
Ricorrente
e
(C.F. , in persona del in carica pro Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, presso i cui uffici, siti in Genova, Viale Brigate Partigiane 2, è elettivamente domiciliato
Resistente
e con l'intervento del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Genova
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la ricorrente : Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Genova adìta, contrariis reiectis, revocare il decreto di rigetto dell'ammissione al gratuito patrocinio datato 21.03.2025 e comunicato in data 26.03.2025 in relazione alla vertenza n. 269/2024 e nel merito riammettere a tutti gli effetti la ricorrente al beneficio del gratuito patrocinio nella summenzionata vertenza, avendo ella tutti i presupposti e le condizioni di legge, condannando altresì il , in persona del ministro pro- Controparte_1 tempore, al pagamento a favore della ricorrente delle spese e competenze della presente causa”.
Per il resistente : Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito: - rigettare l'avverso ricorso, in quanto infondato in fatto ed in diritto, per le ragioni illustrate in narrativa.”
Per il PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO:
“Il P.G. esprime parere favorevole, laddove l'istruttoria confermi i dati dedotti nel presente ricorso”
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La sig.ra veniva ammessa al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento Parte_1
n.719/2024 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova, nella causa R.G. 269/2024 dinanzi alla Corte d'Appello di Genova riguardante l'impugnazione della sentenza di separazione dei coniugi.
Successivamente, con decreto della Corte di Appello di Genova in data 21/3/2025 veniva disposta la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato già concessale, in considerazione di informazioni provenienti dall'Agenzia delle Entrate di Genova dalle quali si evidenziava il superamento dei limiti reddituali di essa relativamente all'anno 2023. Parte_1
L'opponente deduceva che il provvedimento impugnato si fondava su una erronea valutazione del proprio reddito, che era pari per l'anno 2023 a € 12.034,00 (pensione di invalidità per € 7.493,85 e assegno di mantenimento per € 4.540,00), inferiore alla soglia prevista per l'ammissione al beneficio in questione.
Rilevava inoltre l'inammissibilità della sommatoria con i redditi del coniuge, parte avversa nel giudizio di separazione, e l'irrilevanza della proprietà pro quota dell'ex casa coniugale, nella disponibilità materiale del coniuge stesso.
Rilevava infine che nel procedimento R.G. n. 1076/2024, celebrato dinanzi alla stessa Corte, avente ad oggetto la revoca dell'assegno di mantenimento, il patrocinio a spese dello Stato era stato confermato con ordinanza del 13.03.2025.
L'opponente pertanto chiedeva l'accoglimento del ricorso e la revoca del decreto impugnato.
Si costituiva il , opponendosi all'avversario ricorso e chiedendone il rigetto. Controparte_1
Evidenziava che l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ha carattere provvisorio e che compete al magistrato procedente la verifica definitiva della sussistenza e della permanenza delle condizioni reddituali previste dall'art. 76 del d.P.R. n.
115/2002, con facoltà di revoca ai sensi dell'art. 136 del T.U. Spese Giustizia. Richiamava la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate da cui risultava per l'anno 2023 un reddito complessivo da lavoro dipendente della ricorrente pari a € 12.034,00, oltre alla percezione di assegno di invalidità per € 7.493,85.
Rimarcava la diversa finalità del calcolo del reddito imponibile a fini fiscali da quella del reddito rilevante per le soglie di accesso al patrocinio a spese dello Stato.
Conclusivamente, osservava che il provvedimento di revoca era fondato su una corretta applicazione delle norme e dei principi in materia di patrocinio a spese dello Stato.
Interveniva in causa il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Genova.
Tanto premesso, in data 27.02.2025 l'Agenzia delle Entrate, rispondendo alla richiesta di informazioni reddituali per gli anni 2022-2023 relative alla OR (doc.5 ricorrente), in Parte_1 entrambi i procedimenti di cui sopra, rilevava che per l'anno 2022 la aveva percepito redditi Parte_1 da lavoro dipendente (rectius assegno d'invalidità INPS) per € 7.355,00, mentre per l'anno 2023 aveva percepito redditi da lavoro dipendente (rectius assegno d'invalidità INPS) oltre alla corresponsione del contributo al mantenimento del coniuge per € 12.034,00.
Alla luce di ciò, nel procedimento R.G. n. 1076/2024 veniva emessa in data 13.03.2025 ordinanza di non luogo a provvedere sulla segnalazione dell'Agenzia delle Entrate ai fini della revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per mancato superamento del limite reddituale vigente di € 12.838,01 (doc 6 ricorrente).
Ora, risulta dal modello 730/2024 della ricorrente, dalla stessa prodotto in questa sede, che il complessivo reddito di € 12.034,00 per l'anno 2023 era composto da reddito di pensione d'invalidità per € 7.493,85 e dalla somma di € 4.540,00 a titolo di contributo di mantenimento del coniuge (cfr. doc. 9, modello 730/2024 redditi 2023, prodotto dalla ricorrente).
Deve ritenersi, quindi, che la nota dell'Agenzia delle Entrate del 4/2/2025 si riferisse ad un reddito complessivo della pari ad € 12.034,00 e non alla somma tra l'importo di € 12.034,00 e Parte_1 quello di € 7.493,85.
Oltre a ciò, si deve notare che il patrocinio a spese dello Stato era stato chiesto per la difesa della nella causa di separazione contenziosa, di talchè non è possibile sommare i redditi della Parte_1
ai redditi del coniuge, che era avversario processuale. Parte_1
Infine, si rileva che la nota in data 4/2/2025 dell'Agenzia delle Entrate, concernente le informazioni sui redditi per gli anni 2022-2023 della OR , è stata depositata in entrambe le cause Parte_1
(R.G. nn. 269/2024 e 1076/2024): in quest'ultima il Collegio ha dato atto che non si poteva procedere alla revoca dell'ammissione del patrocinio a spese dello Stato “vista la successiva integrazione in data
6 marzo 2025 da parte della Agenzia delle Entrate in cui alla richiesta di chiarimenti se per il 2023 i
12.034 Euro comprendessero il reddito da pensione di Euro 7.493,85 oppure si aggiungessero a tale importo la risposta è stata: “Sono da intendersi complessivi € 12.034,00 (di cui 7.493,85 reddito da pensione, la differenza assegno di mantenimento del coniuge) e pertanto rientranti nel limite previsto per la concessione del beneficio per l'anno 2023 di € 12.838,01”.
La stessa Agenzia delle Entrate, quindi, sia pure con nota depositata nel procedimento n. 1076/2024
R.G. e non nel presente, ha chiarito che l'importo di € 12.034,00 è quello complessivo costituito da
€ 7.493,85 a titolo di reddito da pensione e dalla differenza a titolo di assegno di mantenimento del coniuge.
Il reddito della ricorrente per l'anno 2023 non supera pertanto il limite di legge per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Il ricorso va dunque accolto.
Le spese del presente giudizio di opposizione, con riferimento allo scaglione di valore da euro 5.201
a euro 26.000, tenuto conto che il compenso spettante al difensore della non supererà tale Parte_1 soglia anche in quanto soggetto al dimezzamento, rapportato ai valori minimi, seguono la soccombenza, disponendosi il pagamento a favore dello Stato, poiché la parte vittoriosa è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO
Accoglie il ricorso avverso il decreto di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di
, nata a [...] il [...], nella causa civile N. 269/2024 R.G., Parte_1 disposta in data 28/2/2024 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova, e conseguentemente ammette la ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato nella summenzionata vertenza;
condanna il alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese Controparte_1 del presente giudizio di opposizione che liquida in euro 2.906,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge, disponendone il pagamento a favore dello Stato.
Genova, 24 luglio 2025
Il Presidente estensore
Dott. Marcello Bruno