Articolo 232 del Codice ambientale
Articolo 237 sexiesArticolo 237
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29 aprile 2006
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16 giugno 2023
Art. 232. (rifiuti prodotti dalle navi e residui di carico) 1. La disciplina di carattere nazionale relativa ai rifiuti prodotti dalle navi ed ai residui di carico e' contenuta nel decreto legislativo ((8 novembre 2021, n. 197)) .
2. Gli impianti che ricevono acque di sentina gia' sottoposte a un trattamento preliminare in impianti autorizzati ai sensi della legislazione vigente possono accedere alle procedure semplificate di cui al decreto 17 novembre 2005, n. 269, fermo restando che le materie prime e i prodotti ottenuti devono possedere le caratteristiche indicate al punto 6.6.4 dell'Allegato 3 del predetto decreto, come modificato dal comma 3 del presente articolo.
3. Ai punti 2.4 dell'allegato 1 e 6.6.4 dell'Allegato 3 del decreto 17 novembre 2005, n. 269 la congiunzione: "e" e' sosituita dalla disgiunzione: "o".
Entrata in vigore il 16 giugno 2023
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