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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/10/2025, n. 10031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10031 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17094/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
in persona del Giudice, dott.sa Amalia Savignano ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta la N.R.G. 17094/2025, vertente
TRA
rappresentata e difesa, per procura in allegato al ricorso, Parte_1
dall'Avv. Fernanda Elisa De Siena, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore in Roma, Via Caianello 39
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente pro- Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti per atto notarile depositata in atti, dall'Avv. Simonetta Zannini Quirini, unitamente alla quale è elettivamente domiciliato presso gli Uffici dell'Avvocatura Metropolitana dell'Istituto, in Roma, Via
C. Beccaria 29
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione agli esiti dell'ATP;
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI: per entrambe le parti, come nei rispettivi atti introduttivi, da intendersi, per quella parte, qui richiamati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 445 bis, sesto comma, c.p.c., ritualmente notificato,
[...]
, premesso di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo Parte_1
per vedersi riconosciute le condizioni sanitarie utili ai fini dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980, della pensione di inabilità ex art. 12 L.
118/1971, nonché lo stato di disabilità grave ex art. 3, comma 3, L. 104/1992; di aver depositato, nei termini di legge, dichiarazione di contestazione alla ctu espletata nel corso del detto procedimento, in cui non erano state riconosciute le condizioni utili ai fini delle prestazioni assistenziali indicate, né lo stato di disabilità grave, ha convenuto in giudizio l' , affinché, previa rinnovazione della ctu, fossero riconosciute la CP_1
condizioni sanitaria utili ai fini dell'indennità di accompagnamento e della pensione di inabilità, nonché lo stato di handicap grave, a decorrere dalla domanda amministrativa o comunque dalla data ritenuta di giustizia.
Si è costituito in giudizio l' , eccependo in via preliminare l'inammissibilità del CP_1
ricorso per genericità delle contestazioni agli esiti dell'ATP e contestandone in ogni caso la fondatezza nel merito.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale delle parti, la causa è stata decisa con la presente sentenza di rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Giova preliminarmente ricordare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di
«contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio», con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u..
pagina 2 di 5 Questo giudizio (rectius, questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della CTU impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, astratta e assoluta, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso postula in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire di individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, dovendo contenere l´indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
Ebbene, nel caso di specie, pur non apparendo l'opposizione radicalmente inammissibile avendo la parte ricorrente comunque indicato, ancorché succintamente,
i motivi del dissenso, si rileva tuttavia come, nel fare ciò, la stessa, dopo aver elencato le patologie da cui è affetta, si sia limitata a censurare il parere espresso dal CTU, in quanto ritenuto “illegittimo ed infondato, stante la natura e la gravità delle affezioni di cui il ricorrente è portatore, comportanti, pertanto, una condizione invalidante grave”.
Ebbene deve innanzi tutto premettersi che il CTU nominato nel giudizio di ATP, Dott.
premesso che il ricorrente presenta “Deambulazione autonoma con base Per_1
allargata per riferito dolore alle piante dei piedi”, con “Passaggi posturali svolti senza difficoltà” e che “Si sveste e si riveste senza necessità di aiuto”, ha poi indicato quali patologie in diagnosi: “cardiopatia ischemico-ipertensiva in attuale fase di compenso;
sindrome depressivo ansiosa severa associata a disturbo compulsivo e insonnia;
diabete mellito in trattamento misto, con scarso controllo dei valori glicemici;
grave balbuzie;
spine calcaneari bilaterali”.
pagina 3 di 5 Tanto premesso, ha poi puntualmente precisato, sulla base delle tabelle di cui al DM
5/2/1992, “le seguenti percentuali a ciascuna infermità rilevata: Cardiopatia (per analogia Cod. 6441): 21%; Sindrome ansioso-depressiva con disturbo compulsivo
(per analogia Cod. 2209): 50%; Diabete senza complicanze, ma in scarso controllo:
20%; Balbuzie (per analogia Cod. 3105): 30%; Spine calcaneari: 15%”.
Procedendo, poi, alla somma mediante la necessaria applicazione della formula riduzionistica delle singole infermità, ha ottenuto “un grado complessivo di invalidità pari a 82%”.
“Per quanto concerne invece la richiesta di riconoscimento della condizione di handicap grave”, ha infine fatto presente che “le menomazioni riscontrate, pur parzialmente invalidanti, non riducono 'l'autonomia personale correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione'”.
A fronte di tale puntuale esposizione delle patologie riscontrate e della percentuale di invalidità attribuita a ciascuna (in forza del preciso richiamo alle percentuali delle tabelle), nel ricorso non viene operata alcuna valutazione alternativa dell'incidenza funzionale delle singole patologie, con l'indicazione della percentuale di invalidità che si ritenere sia derivata per effetto di ciascuna di esse e poi l'indicazione della percentuale di invalidità totale, in sede di valutazione complessiva. In altre parole, la parte ricorrente neppure fornisce un quadro valutativo alternativo a quello espresso dal CTU nominato dal primo giudice;
sicché le censure rinvenibili nel ricorso si traducono in semplici generiche contestazioni rispetto alla valutazione cui è pervenuto il consulente, circa l'incidenza e l'entità del dato patologico;
valutazione non ritenuta corrispondente al diverso valore cui aspira la parte ricorrente (cfr. Cass. n.
11054/2003; Cass. n. 7341/2004).
Si verte, in conclusione nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni pagina 4 di 5 scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte (per tutte, cfr. Cass. lav., n. 2151/2004).
Si osserva che, in ogni caso, la descritta situazione non appare modificata nelle more, non essendo stato allegato alcun apprezzabile aggravamento: l'ulteriore documentazione medica prodotta in atti certifica infatti la prescrizione di “plantari su misura” e di “sedute di ginnastica posturale”, che certo non appare significativa di un aggravamento del quadro clinico della parte ricorrente.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
L'opposizione spiegata deve dunque essere rigettata.
Avuto riguardo alla dichiarazione reddituale contenuta in ricorso, può dichiararsi la non ripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:
1. - rigetta il ricorso;
2. - dichiara la non ripetibilità delle spese di lite.
Roma, 9.10.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
in persona del Giudice, dott.sa Amalia Savignano ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta la N.R.G. 17094/2025, vertente
TRA
rappresentata e difesa, per procura in allegato al ricorso, Parte_1
dall'Avv. Fernanda Elisa De Siena, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore in Roma, Via Caianello 39
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente pro- Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti per atto notarile depositata in atti, dall'Avv. Simonetta Zannini Quirini, unitamente alla quale è elettivamente domiciliato presso gli Uffici dell'Avvocatura Metropolitana dell'Istituto, in Roma, Via
C. Beccaria 29
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione agli esiti dell'ATP;
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI: per entrambe le parti, come nei rispettivi atti introduttivi, da intendersi, per quella parte, qui richiamati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 445 bis, sesto comma, c.p.c., ritualmente notificato,
[...]
, premesso di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo Parte_1
per vedersi riconosciute le condizioni sanitarie utili ai fini dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980, della pensione di inabilità ex art. 12 L.
118/1971, nonché lo stato di disabilità grave ex art. 3, comma 3, L. 104/1992; di aver depositato, nei termini di legge, dichiarazione di contestazione alla ctu espletata nel corso del detto procedimento, in cui non erano state riconosciute le condizioni utili ai fini delle prestazioni assistenziali indicate, né lo stato di disabilità grave, ha convenuto in giudizio l' , affinché, previa rinnovazione della ctu, fossero riconosciute la CP_1
condizioni sanitaria utili ai fini dell'indennità di accompagnamento e della pensione di inabilità, nonché lo stato di handicap grave, a decorrere dalla domanda amministrativa o comunque dalla data ritenuta di giustizia.
Si è costituito in giudizio l' , eccependo in via preliminare l'inammissibilità del CP_1
ricorso per genericità delle contestazioni agli esiti dell'ATP e contestandone in ogni caso la fondatezza nel merito.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale delle parti, la causa è stata decisa con la presente sentenza di rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Giova preliminarmente ricordare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di
«contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio», con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u..
pagina 2 di 5 Questo giudizio (rectius, questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della CTU impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, astratta e assoluta, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso postula in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire di individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, dovendo contenere l´indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
Ebbene, nel caso di specie, pur non apparendo l'opposizione radicalmente inammissibile avendo la parte ricorrente comunque indicato, ancorché succintamente,
i motivi del dissenso, si rileva tuttavia come, nel fare ciò, la stessa, dopo aver elencato le patologie da cui è affetta, si sia limitata a censurare il parere espresso dal CTU, in quanto ritenuto “illegittimo ed infondato, stante la natura e la gravità delle affezioni di cui il ricorrente è portatore, comportanti, pertanto, una condizione invalidante grave”.
Ebbene deve innanzi tutto premettersi che il CTU nominato nel giudizio di ATP, Dott.
premesso che il ricorrente presenta “Deambulazione autonoma con base Per_1
allargata per riferito dolore alle piante dei piedi”, con “Passaggi posturali svolti senza difficoltà” e che “Si sveste e si riveste senza necessità di aiuto”, ha poi indicato quali patologie in diagnosi: “cardiopatia ischemico-ipertensiva in attuale fase di compenso;
sindrome depressivo ansiosa severa associata a disturbo compulsivo e insonnia;
diabete mellito in trattamento misto, con scarso controllo dei valori glicemici;
grave balbuzie;
spine calcaneari bilaterali”.
pagina 3 di 5 Tanto premesso, ha poi puntualmente precisato, sulla base delle tabelle di cui al DM
5/2/1992, “le seguenti percentuali a ciascuna infermità rilevata: Cardiopatia (per analogia Cod. 6441): 21%; Sindrome ansioso-depressiva con disturbo compulsivo
(per analogia Cod. 2209): 50%; Diabete senza complicanze, ma in scarso controllo:
20%; Balbuzie (per analogia Cod. 3105): 30%; Spine calcaneari: 15%”.
Procedendo, poi, alla somma mediante la necessaria applicazione della formula riduzionistica delle singole infermità, ha ottenuto “un grado complessivo di invalidità pari a 82%”.
“Per quanto concerne invece la richiesta di riconoscimento della condizione di handicap grave”, ha infine fatto presente che “le menomazioni riscontrate, pur parzialmente invalidanti, non riducono 'l'autonomia personale correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione'”.
A fronte di tale puntuale esposizione delle patologie riscontrate e della percentuale di invalidità attribuita a ciascuna (in forza del preciso richiamo alle percentuali delle tabelle), nel ricorso non viene operata alcuna valutazione alternativa dell'incidenza funzionale delle singole patologie, con l'indicazione della percentuale di invalidità che si ritenere sia derivata per effetto di ciascuna di esse e poi l'indicazione della percentuale di invalidità totale, in sede di valutazione complessiva. In altre parole, la parte ricorrente neppure fornisce un quadro valutativo alternativo a quello espresso dal CTU nominato dal primo giudice;
sicché le censure rinvenibili nel ricorso si traducono in semplici generiche contestazioni rispetto alla valutazione cui è pervenuto il consulente, circa l'incidenza e l'entità del dato patologico;
valutazione non ritenuta corrispondente al diverso valore cui aspira la parte ricorrente (cfr. Cass. n.
11054/2003; Cass. n. 7341/2004).
Si verte, in conclusione nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni pagina 4 di 5 scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte (per tutte, cfr. Cass. lav., n. 2151/2004).
Si osserva che, in ogni caso, la descritta situazione non appare modificata nelle more, non essendo stato allegato alcun apprezzabile aggravamento: l'ulteriore documentazione medica prodotta in atti certifica infatti la prescrizione di “plantari su misura” e di “sedute di ginnastica posturale”, che certo non appare significativa di un aggravamento del quadro clinico della parte ricorrente.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
L'opposizione spiegata deve dunque essere rigettata.
Avuto riguardo alla dichiarazione reddituale contenuta in ricorso, può dichiararsi la non ripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:
1. - rigetta il ricorso;
2. - dichiara la non ripetibilità delle spese di lite.
Roma, 9.10.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
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