TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/12/2025, n. 3323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3323 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 8340/2019 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Sapio Luigia (C.F. Parte_1 C.F._1
); C.F._2
APPELLANTE
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Piscitelli Controparte_1 P.IVA_1
UC (C.F. ); C.F._3 APPELLATA
(C.F. ); CP_2 C.F._4
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
18.11.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con atto d'appello notificato in data 12-18.12.2019, impugnava la sentenza n. Parte_1
2641/2019, emessa dal Giudice di Pace di Nola in data 21.05.2019, con la quale veniva dichiarata improponibile la domanda avanza nei confronti di e . Controparte_1 CP_2
1 1.1 – In particolare, dinanzi al Giudice di prime cure l'odierna appellante esponeva che, in data
07.07.2016, alle ore 20.30 circa, in Nola (NA), mentre percorreva Via Costantinopoli in direzione via Castellammare, a bordo della sua bicicletta, nonostante avesse segnalato che stava per svoltare alla sua sinistra, giunta all'altezza del civico n. 70, veniva tamponata dal veicolo BMW
320 tg. EG046HJ, di proprietà di , che percorreva la stessa strada nella stessa CP_2 direzione;
lamentava che, a seguito del sinistro, riportava lesioni personali.
Pertanto, parte attrice chiedeva la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patiti.
1.2 – Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace di Nola dichiarava improponibile la domanda in questione. In particolare, affermava che l'attrice aveva impedito alla convenuta società di compiere le attività finalizzate alla formulazione dell'offerta ai sensi dell'art. 148 del d.lgs. n.
209/2005, sottraendosi alla visita medica.
1.3 – Con l'atto di appello in esame, contestava tale decisione, deducendo l'erronea Parte_1 applicazione, da parte del Giudice di prime cure, dell'art. 148 del d.lgs. n. 209/2005, alla luce della condotta tenuta dalla danneggiata.
1.4 – Si costituiva in giudizio la la quale eccepiva l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; nel merito, argomentava circa l'infondatezza del gravame e ne chiedeva il rigetto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
1.5 – , benché regolarmente citato, non si costituiva nel presente giudizio e, CP_2 pertanto, deve essere dichiarato contumace.
1.6 – Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 18.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c..
2 – In via del tutto preliminare, deve essere dichiarata l'ammissibilità dell'appello, tempestivamente proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c., tenendo conto della sospensione feriale: la sentenza appellata, infatti, veniva pubblicata il 21.05.2019 e l'atto di citazione in appello veniva notificato in data 12.12.2019 alla compagnia assicuratrice;
inoltre,
l'impugnazione è procedibile, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., poiché l'iscrizione a ruolo è avvenuta in data 09.12.2019, nel termine di dieci giorni dalla notificazione, previsto dall'art. 165 c.p.c..
2.1 – Con riferimento all'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., invece, si rileva che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato
2 dal d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, consentendo l'ammissibilità dell'appello laddove siano chiare le censure apportate alla decisione di primo grado, nonché la statuizione realmente voluta dall'appellante in riforma di quella impugnata (cfr. Cassazione civile, sez. un.,
16/11/2017, n. 27199).
Nel caso di specie, l'appellante individuava puntualmente la parte della sentenza non condivisa, le censure mosse alle argomentazioni formulate la Giudice di Pace e la richiesta di riforma della sentenza, consentendo di proseguire nell'accertamento del diritto rivendicato.
3 – Nel merito, con l'unico motivo di gravame l'appellante censurava la pronuncia di prime cure, rilevando che il Giudice di primo grado ha applicato erroneamente l'art. 148 del d.lgs. n.
209/2005, evidenziando che la danneggiata non si è sottratta agli accertamenti medico-legali della compagnia assicuratrice.
Tale motivo è fondato.
3.1 – A tal riguardo, occorre premettere che l'art. 145 subordina la proponibilità in sede giurisdizionale della domanda di risarcimento dei danni fisici e di quelli materiali riportati in conseguenza di sinistro stradale, al decorso rispettivamente di novanta e di sessanta giorni (c.d. spatium deliberandi) a far data dalla ricezione da parte dell'impresa di assicurazione di un'istanza di risarcimento inoltrata dal danneggiato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
“avendo osservato le modalità e i contenuti previsti dall'articolo 148”.
Quest'ultima disposizione, a sua volta, prescrive, al comma 1, per i sinistri con soli danni a cose, che “la richiesta deve contenere l'indicazione degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili, per non meno di cinque giorni non festivi, per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno”; al comma 2, stabilisce che, per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso, “la richiesta deve contenere
3 l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dei dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti (…)”.
L'obbligo del preventivo invio da parte del danneggiato di una richiesta risarcitoria dal contenuto positivamente definito configura, pertanto, una vera e propria condizione di proponibilità della domanda giudiziale, la cui ratio va individuata nella necessità di favorire il soddisfacimento stragiudiziale delle pretese risarcitorie a fini deflattivi delle controversie, consentendo all'impresa assicuratrice di valutare l'opportunità di un accordo con il danneggiato, con benefici effetti sul sistema economico generale.
Inoltre, il comma 3 del citato art. 148 prevede: “Il danneggiato, in pendenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 e fatto salvo quanto stabilito dal comma 5, non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alle cose, nei termini di cui al comma 1, o del danno alla persona, da parte dell'impresa. Qualora ciò accada, i termini per l'offerta risarcitoria o per la comunicazione dei motivi per i quali l'impresa non ritiene di fare offerta sono sospesi”.
3.2 – Nel caso di specie, l'istante, a seguito dell'inoltro della richiesta risarcitoria, non si è sottratta alla visita medica, come erroneamente sostenuto dal Giudice di prime cure, ma ha comunicato alla compagnia di volersi sottoporre alla stessa indicando il luogo, la data e l'ora in cui sarebbe stata disponibile (cfr. allegato g del fascicolo di primo grado). La stessa, pertanto, ha dimostrato di aver instaurato un rapporto collaborativo con la compagnia assicuratrice, al fine di consentire alla stessa gli accertamenti necessari alla liquidazione del danno per cui è causa;
conseguentemente, non può operare la sospensione dei termini prevista dall'art. 148 comma 3 del d.lgs. n. 209/2005.
Pertanto, il Giudice di prime cure ha erroneamente affermato l'improponibilità della domanda, essendo decorso il termine previsto dall'art. 145 del d.lgs. n. 209/2005, decorrente dall'invio della richiesta di risarcimento del danno.
4 – A questo punto, è necessario esaminare nel merito la domanda formulata dall'attrice in primo grado.
Essa è infondata, atteso che non è stata raggiunta la prova del sinistro per cui è causa.
4 4.1 – Sul punto, deve essere rilevato che l'odierna appellante, al fine di soddisfare l'onere probatorio posto a suo carico, ha chiesto l'escussione della teste . La stessa, Testimone_1 tuttavia, deve essere considerata inattendibile.
Invero, la valutazione di attendibilità, secondo la giurisprudenza di legittimità, si riferisce alla veridicità della deposizione, sottoposta alla valutazione discrezionale del giudice, sulla base di elementi di natura oggettiva (precisione, completezza, possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cfr. Cassazione civile sez. I,
30/03/2023, n. 8988).
Nel caso di specie, la teste è incorsa in due significative contraddizioni.
In primo luogo, la stessa ha affermato che “percorreva via Castellammare direzione Parte_1 via Costantinopoli”. Tale dichiarazione si pone in contrasto con la prospettazione contenuta all'interno dell'atto di citazione, secondo cui il sinistro si sarebbe verificato in Via
Costantinopoli; del resto, anche all'interno della C.I.D. versata in atti, sottoscritta da un unico conducente (non identificato), si afferma che il sinistro si sarebbe verificato in via Costantinopoli.
Il materiale istruttorio raccolto, dunque, non consente di individuare con certezza il luogo in cui si sarebbe verificato il sinistro.
In secondo luogo, la teste ha riferito che la vittima “lamentava dolori per tutto il corpo, in particolare spalla, ginocchio e piede”. Tale dichiarazione, da un lato, è generica, poiché non specifica se le lesioni riguardassero la parte destra oppure quella sinistra del corpo, essendo stato soltanto evidenziato che la danneggiata “cadeva con la parte sinistra a terra”; dall'altro lato,
l'affermazione in esame si pone in contrasto con il referto medico versato in atti, da cui si evince che la vittima riportava danni al gomito, mentre non venivano riscontrate lesioni al piede.
Neppure le lesioni patite dalla vittima, quindi, risultano accertate dall'istruttoria espletata in primo grado.
Le contraddizioni evidenziate costituiscono indici oggettivi di inattendibilità della teste, poiché generano incertezze sull'individuazione del luogo del sinistro e sulle lesioni subite dalla
5 danneggiata;
la testimonianza, dunque, non è idonea a provare la storicità del fatto descritto all'interno dell'atto di citazione.
4.2 – La domanda, pertanto, deve essere rigettata.
5 – Alla luce della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio sono poste a carico dell'appellante e sono liquidate come da dispositivo, in favore dell'appellata compagnia assicuratrice, in applicazione della Tabella 2 fascia II del D.M. 55/2014, come modificato dal
D.M. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria, non essendo state acquisite prove in appello,
e con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del citato D.M., in virtù dell'assenza di questioni di particolare complessità.
5.1 – Resta ferma la statuizione del Giudice di prime cure in merito alle spese del Giudizio di primo grado, essendo confermata la soccombenza dell'attrice e non essendo stato formulato appello incidentale dalla compagnia assicuratrice.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la contumacia di;
CP_2
2. in riforma della sentenza di primo grado, rigetta la domanda formulata da;
Parte_1
3. condanna l'appellante alla rifusione, in favore di delle spese del Controparte_1 presente grado di giudizio, che liquida in € 850,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, C.P.A. e I.V.A., come per legge.
Nola, 10/12/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 8340/2019 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Sapio Luigia (C.F. Parte_1 C.F._1
); C.F._2
APPELLANTE
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Piscitelli Controparte_1 P.IVA_1
UC (C.F. ); C.F._3 APPELLATA
(C.F. ); CP_2 C.F._4
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
18.11.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con atto d'appello notificato in data 12-18.12.2019, impugnava la sentenza n. Parte_1
2641/2019, emessa dal Giudice di Pace di Nola in data 21.05.2019, con la quale veniva dichiarata improponibile la domanda avanza nei confronti di e . Controparte_1 CP_2
1 1.1 – In particolare, dinanzi al Giudice di prime cure l'odierna appellante esponeva che, in data
07.07.2016, alle ore 20.30 circa, in Nola (NA), mentre percorreva Via Costantinopoli in direzione via Castellammare, a bordo della sua bicicletta, nonostante avesse segnalato che stava per svoltare alla sua sinistra, giunta all'altezza del civico n. 70, veniva tamponata dal veicolo BMW
320 tg. EG046HJ, di proprietà di , che percorreva la stessa strada nella stessa CP_2 direzione;
lamentava che, a seguito del sinistro, riportava lesioni personali.
Pertanto, parte attrice chiedeva la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patiti.
1.2 – Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace di Nola dichiarava improponibile la domanda in questione. In particolare, affermava che l'attrice aveva impedito alla convenuta società di compiere le attività finalizzate alla formulazione dell'offerta ai sensi dell'art. 148 del d.lgs. n.
209/2005, sottraendosi alla visita medica.
1.3 – Con l'atto di appello in esame, contestava tale decisione, deducendo l'erronea Parte_1 applicazione, da parte del Giudice di prime cure, dell'art. 148 del d.lgs. n. 209/2005, alla luce della condotta tenuta dalla danneggiata.
1.4 – Si costituiva in giudizio la la quale eccepiva l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; nel merito, argomentava circa l'infondatezza del gravame e ne chiedeva il rigetto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
1.5 – , benché regolarmente citato, non si costituiva nel presente giudizio e, CP_2 pertanto, deve essere dichiarato contumace.
1.6 – Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 18.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c..
2 – In via del tutto preliminare, deve essere dichiarata l'ammissibilità dell'appello, tempestivamente proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c., tenendo conto della sospensione feriale: la sentenza appellata, infatti, veniva pubblicata il 21.05.2019 e l'atto di citazione in appello veniva notificato in data 12.12.2019 alla compagnia assicuratrice;
inoltre,
l'impugnazione è procedibile, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., poiché l'iscrizione a ruolo è avvenuta in data 09.12.2019, nel termine di dieci giorni dalla notificazione, previsto dall'art. 165 c.p.c..
2.1 – Con riferimento all'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., invece, si rileva che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato
2 dal d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, consentendo l'ammissibilità dell'appello laddove siano chiare le censure apportate alla decisione di primo grado, nonché la statuizione realmente voluta dall'appellante in riforma di quella impugnata (cfr. Cassazione civile, sez. un.,
16/11/2017, n. 27199).
Nel caso di specie, l'appellante individuava puntualmente la parte della sentenza non condivisa, le censure mosse alle argomentazioni formulate la Giudice di Pace e la richiesta di riforma della sentenza, consentendo di proseguire nell'accertamento del diritto rivendicato.
3 – Nel merito, con l'unico motivo di gravame l'appellante censurava la pronuncia di prime cure, rilevando che il Giudice di primo grado ha applicato erroneamente l'art. 148 del d.lgs. n.
209/2005, evidenziando che la danneggiata non si è sottratta agli accertamenti medico-legali della compagnia assicuratrice.
Tale motivo è fondato.
3.1 – A tal riguardo, occorre premettere che l'art. 145 subordina la proponibilità in sede giurisdizionale della domanda di risarcimento dei danni fisici e di quelli materiali riportati in conseguenza di sinistro stradale, al decorso rispettivamente di novanta e di sessanta giorni (c.d. spatium deliberandi) a far data dalla ricezione da parte dell'impresa di assicurazione di un'istanza di risarcimento inoltrata dal danneggiato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
“avendo osservato le modalità e i contenuti previsti dall'articolo 148”.
Quest'ultima disposizione, a sua volta, prescrive, al comma 1, per i sinistri con soli danni a cose, che “la richiesta deve contenere l'indicazione degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili, per non meno di cinque giorni non festivi, per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno”; al comma 2, stabilisce che, per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso, “la richiesta deve contenere
3 l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dei dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti (…)”.
L'obbligo del preventivo invio da parte del danneggiato di una richiesta risarcitoria dal contenuto positivamente definito configura, pertanto, una vera e propria condizione di proponibilità della domanda giudiziale, la cui ratio va individuata nella necessità di favorire il soddisfacimento stragiudiziale delle pretese risarcitorie a fini deflattivi delle controversie, consentendo all'impresa assicuratrice di valutare l'opportunità di un accordo con il danneggiato, con benefici effetti sul sistema economico generale.
Inoltre, il comma 3 del citato art. 148 prevede: “Il danneggiato, in pendenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 e fatto salvo quanto stabilito dal comma 5, non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alle cose, nei termini di cui al comma 1, o del danno alla persona, da parte dell'impresa. Qualora ciò accada, i termini per l'offerta risarcitoria o per la comunicazione dei motivi per i quali l'impresa non ritiene di fare offerta sono sospesi”.
3.2 – Nel caso di specie, l'istante, a seguito dell'inoltro della richiesta risarcitoria, non si è sottratta alla visita medica, come erroneamente sostenuto dal Giudice di prime cure, ma ha comunicato alla compagnia di volersi sottoporre alla stessa indicando il luogo, la data e l'ora in cui sarebbe stata disponibile (cfr. allegato g del fascicolo di primo grado). La stessa, pertanto, ha dimostrato di aver instaurato un rapporto collaborativo con la compagnia assicuratrice, al fine di consentire alla stessa gli accertamenti necessari alla liquidazione del danno per cui è causa;
conseguentemente, non può operare la sospensione dei termini prevista dall'art. 148 comma 3 del d.lgs. n. 209/2005.
Pertanto, il Giudice di prime cure ha erroneamente affermato l'improponibilità della domanda, essendo decorso il termine previsto dall'art. 145 del d.lgs. n. 209/2005, decorrente dall'invio della richiesta di risarcimento del danno.
4 – A questo punto, è necessario esaminare nel merito la domanda formulata dall'attrice in primo grado.
Essa è infondata, atteso che non è stata raggiunta la prova del sinistro per cui è causa.
4 4.1 – Sul punto, deve essere rilevato che l'odierna appellante, al fine di soddisfare l'onere probatorio posto a suo carico, ha chiesto l'escussione della teste . La stessa, Testimone_1 tuttavia, deve essere considerata inattendibile.
Invero, la valutazione di attendibilità, secondo la giurisprudenza di legittimità, si riferisce alla veridicità della deposizione, sottoposta alla valutazione discrezionale del giudice, sulla base di elementi di natura oggettiva (precisione, completezza, possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cfr. Cassazione civile sez. I,
30/03/2023, n. 8988).
Nel caso di specie, la teste è incorsa in due significative contraddizioni.
In primo luogo, la stessa ha affermato che “percorreva via Castellammare direzione Parte_1 via Costantinopoli”. Tale dichiarazione si pone in contrasto con la prospettazione contenuta all'interno dell'atto di citazione, secondo cui il sinistro si sarebbe verificato in Via
Costantinopoli; del resto, anche all'interno della C.I.D. versata in atti, sottoscritta da un unico conducente (non identificato), si afferma che il sinistro si sarebbe verificato in via Costantinopoli.
Il materiale istruttorio raccolto, dunque, non consente di individuare con certezza il luogo in cui si sarebbe verificato il sinistro.
In secondo luogo, la teste ha riferito che la vittima “lamentava dolori per tutto il corpo, in particolare spalla, ginocchio e piede”. Tale dichiarazione, da un lato, è generica, poiché non specifica se le lesioni riguardassero la parte destra oppure quella sinistra del corpo, essendo stato soltanto evidenziato che la danneggiata “cadeva con la parte sinistra a terra”; dall'altro lato,
l'affermazione in esame si pone in contrasto con il referto medico versato in atti, da cui si evince che la vittima riportava danni al gomito, mentre non venivano riscontrate lesioni al piede.
Neppure le lesioni patite dalla vittima, quindi, risultano accertate dall'istruttoria espletata in primo grado.
Le contraddizioni evidenziate costituiscono indici oggettivi di inattendibilità della teste, poiché generano incertezze sull'individuazione del luogo del sinistro e sulle lesioni subite dalla
5 danneggiata;
la testimonianza, dunque, non è idonea a provare la storicità del fatto descritto all'interno dell'atto di citazione.
4.2 – La domanda, pertanto, deve essere rigettata.
5 – Alla luce della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio sono poste a carico dell'appellante e sono liquidate come da dispositivo, in favore dell'appellata compagnia assicuratrice, in applicazione della Tabella 2 fascia II del D.M. 55/2014, come modificato dal
D.M. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria, non essendo state acquisite prove in appello,
e con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del citato D.M., in virtù dell'assenza di questioni di particolare complessità.
5.1 – Resta ferma la statuizione del Giudice di prime cure in merito alle spese del Giudizio di primo grado, essendo confermata la soccombenza dell'attrice e non essendo stato formulato appello incidentale dalla compagnia assicuratrice.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la contumacia di;
CP_2
2. in riforma della sentenza di primo grado, rigetta la domanda formulata da;
Parte_1
3. condanna l'appellante alla rifusione, in favore di delle spese del Controparte_1 presente grado di giudizio, che liquida in € 850,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, C.P.A. e I.V.A., come per legge.
Nola, 10/12/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
6