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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 04/04/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile- riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati: dott. Giuseppe Lupo Presidente dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere dott.ssa Mary Carmisciano Consigliera rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 214/2021 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado
TRA con sede in Montone (PG), in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
(P.I. ); P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Umbertide (PG), via Mancini n. 2, presso lo studio dell'avv. Riccardo Minelli che la rappresenta e difende per mandato in atti;
appellante
E con sede in Ravanusa (AG), in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore (P.I. ); P.IVA_2
appellata contumace a seguito di riassunzione del processo
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate da in sostituzione dell'udienza dell'8 Novembre 2024. Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Agrigento con sentenza n. 1108/2020 pubblicata il 25/12/2020 all'esito del giudizio n.r.g. 1914/2017, ha confermato il decreto ingiuntivo n. 419/2017 emesso dal Tribunale di Agrigento in data 7/04/2017, con cui era stata condannata al pagamento della Parte_1 complessiva somma di € 5.460,72 in favore di ha, altresì, Controparte_1 condannato alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1 [...] che ha quantificato in € 800,00 oltre accessori di legge. Controparte_1 Avverso la predetta sentenza ha proposto appello lamentandone l'erroneità sotto Parte_1 diversi profili.
Ha resistito al gravame chiedendo la conferma della sentenza Controparte_1 impugnata.
Sennonché, rilevata la cancellazione dall'albo professionale dell'Avv. Lillo Massimiliano Musso, difensore della con decreto del 25/06/2024 veniva dichiarata Controparte_1
l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 301 c.p.c.
In data 26/06/2024 depositava ricorso in riassunzione e con decreto del 26/06/24 Parte_1 veniva disposta la prosecuzione del giudizio.
La ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva e rimaneva Controparte_1 contumace.
Sostituita l'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine perentorio dell'8/11/2024, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, la causa è stata posta in decisione, con assegnazione, ex artt. 352 e 190 c.p.c., dei termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DI APPELLO
1.Con un unico e articolato motivo di appello, l'appellante censura la decisione di primo grado nella parte in cui l'ha ritenuta decaduta dal diritto di ottenere la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1495 e 1497 c.p.c. e, conseguentemente, ha rigettato l'opposizione.
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L'appello è fondato.
Preliminarmente occorre precisare che, sulla base di quanto di seguito si esporrà, la causa è matura per la decisione e non occorre alcuna integrazione istruttoria.
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
419/2017 del 7/04/2017, con cui le era stato intimato il pagamento della somma di € 5.460,72, in forza della fattura n. 267/2015 del 19/10/2015.
Ebbene, a fondamento della propria domanda la esponeva, sin dall'atto Parte_1 introduttivo del giudizio, che la le avrebbe fornito materiale Controparte_1 assolutamente non conforme a quello pattuito e recante vizi tali da renderlo inidoneo agli scopi che l'avevano condotta all'acquisto. Deduceva, in particolare, che a seguito della consegna della merce, avvenuta il 13/10/2015, aveva reso noti alla controparte i vizi sulla stessa riscontrati con tre comunicazioni scritte: la prima datata 16/10/2015 inviata a la seconda Controparte_2 datata 19/10/2015 inviata a mezzo email alla e la terza datata Controparte_1
28/10/2015 inviata a mezzo raccomandata A/R tornata al mittente per compiuta giacenza.
Ora è noto che, ai sensi dell'art. 1495 c.c., il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge. Ebbene, nel caso che ci occupa, non vi è dubbio che la abbia contestato l'esistenza Parte_1 dei vizi entro i termini di legge, avendo quest'ultima inviato dapprima una comunicazione a
[...] in data 16/10/2015 e, successivamente, una comunicazione alla venditrice il CP_2
19/10/2015 (dunque, sei giorni dopo la consegna, avvenuta il 13/10/2015), con cui rappresentava la difformità del materiale ricevuto rispetto a quello ordinato (il materiale odierno non è sabbiato, ha una superficie liscia, è molto tenero, molto filato e si rompe toccandolo con mano), alla quale seguiva un raccomandata A/R in data 28/10/2015, nella quale si faceva espresso riferimento alla precedente comunicazione del 16/10/2015.
Ebbene, va rammentato che le e-mail e gli sms sono documenti elettronici che contengono la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, anche privi di firma, rientrano tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e pertanto fanno piena prova dei fatti e delle cose in essi rappresentate se colui contro il quale vengono prodotti non ne disconosca la conformità. Tale disconoscimento, anche se non soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 c.p.c., deve essere comunque chiaro, circostanziato ed esplicito (Cassazione civile sez. II, 27/10/2021, n.30186) ma non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, comma secondo, cod. proc. civ., perché mentre questo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (cfr. Cassazione civile sez. lav., 17/02/2015, n.3122). Nel caso di specie, parte opposta, si è limitata a contestare di non avere ricevuta la mail, ma nulla ha dedotto su quanto ivi rappresentato, ovvero sull'esattezza e sua riferibilità dell'indirizzo mail ivi indicato. Peraltro, la circostanza che con la mail del 16/10/2015 parte opponente avesse chiesto alla procacciatrice di affari l'indirizzo mail della venditrice e che con successiva raccomandata del 28/10/2015 avesse richiamato il contenuto della mail del 19/10/2015 costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti dell'effettiva e tempestiva denuncia dei vizi alla venditrice nel termine di cui all'art. 1495 c.c.
Quanto all'eccepito inadempimento della venditrice, vi è prova che il materiale ordinato dovesse avere specifiche caratteristiche ed, in particolare, “…essere tutto bianco, sabbiato, spessore e calibri già stabiliti, selezionato senza calcinello, imballato bene”. Ciò era stato concordato tra le parti con email del 7/09/2015. Tale circostanza costituisce, peraltro, fatto pacifico, non essendo la stessa mai stata contestata dalla odierna società appellata, la quale si è limitata a ribadire di non avere ricevuto alcuna contestazione sulla qualità del prodotto.
Tali essendo i fatti di causa, devono ritenersi sussistenti i presupposti per la risoluzione del contratto ex artt. 1453 c.c. e1497 c.c. con conseguente accoglimento dell'opposizione e revoca del decreto ingiuntivo opposto
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo per entrambi i gradi di giudizio in applicazione dei parametri previsti dal DM 55/2014 per le cause di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00.
Quanto alla domanda di restituzione della somma di € 10.073,86 pagata in esecuzione della sentenza di primo grado formulata dall'appellante in seno alla comparsa conclusionale, va precisato che non vi è prova dell'effettivo pagamento della suddetta somma.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n. 1108/2020 pubblicata dal Tribunale di Agrigento il 25/12/2020;
- Revoca il d.i. n.419/2017 emesso dal Tribunale di Agrigento il 7/04/2017;
- Condanna la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, alla restituzione, in favore di in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, di quanto eventualmente pagato in esecuzione del d.i. n.419/2017 emesso dal Tribunale di Agrigento il 7/04/2017;
- Condanna la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento, in favore di in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in € 2.500,00 oltre accessori di legge per il primo grado di giudizio e in € 1.984,00 oltre accessori di legge per il secondo grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte d'Appello di Palermo, in data 28/03/2025.
Palermo, 03/04/2025
La Consigliera rel. Il Presidente
Mary Carmisciano Giuseppe Lupo