Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 10/02/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, seconda sezione civile, riunita nelle persone dei sigg. magistrati
Dott. Giuseppe Minutoli - Presidente
Dott. Antonino Zappalà - Consigliere rel.
Dott.ssa Vincenza Randazzo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 876/2021 r.g.a. promosso
DA
nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...], c.f.
[...] Parte_2 [...]
, , nato a [...] il [...], c.f. C.F._2 Parte_3
, , nato a [...] il CodiceFiscale_3 Parte_4
2.10.1991, c.f. , rappresentati e difesi CodiceFiscale_4
dall'avv. Roberto Bonavita,
Appellanti
NEI CONFRONTI DI
, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Ragno,
Appellato
E
, residente in [...]
20.
Appellato contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 935/2021 del Tribunale di
Messina, pubblicata in data 6.5.2021.
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con citazione notificata il 31 gennaio 2011 e il 3.2.2011 Pt_1
e anche nella qualità di genitori esercenti la
[...] Parte_2
responsabilità genitoriale su e , convenivano Parte_3 Pt_4
in giudizio innanzi al Tribunale di Messina e la Parte_5
(oggi ) per Controparte_3 Controparte_1
sentirli condannare al risarcimento dei danni materiali e fisici, subiti a seguito dell'incidente stradale verificatosi in Messina il 28.11.2008 alle ore 20,00 circa, allorchè era stata investita dal Parte_1
motociclo SH 300, di proprietà e condotta dal , riportando CP_2
lesioni. In conseguenza del sinistro la aveva dovuto Pt_1
interrompere la gravidanza che al momento del fatto era giunta al 2° mese.
Nella costituzione della che all'epoca del sinistro CP_4
assicurava il mezzo per i danni a terzi derivanti dalla circolazione, il
Tribunale di Messina accertava la responsabilità del nella CP_2
causazione del sinistro e riconosceva il diritto della al Pt_1
risarcimento del danno biologico e da perdita del rapporto parentale conseguente all'aborto subito, danno liquidato complessivamente in
€ 84.305,58, oltre accessori, nonché il diritto al risarcimento del danno patrimoniale per le spese mediche sostenute.
Anche a marito della , e a Parte_2 Pt_1 Parte_3
e , figli, riconosceva il diritto al risarcimento del danno da Pt_4
perdita del rapporto parentale in € 50.000,00 per il marito e in €
8.116,00 per ciascuno dei due figli, oltre accessori.
2 Per la riforma della sentenza e per una diversa liquidazione del danno hanno proposto appello Parte_1 Parte_2 Pt_3
e .
[...] Parte_4
Si è costituita la chiedendo il rigetto del gravame. CP_1
Con ordinanza emessa in data 4.4.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa veniva assegnata a sentenza con la concessione dei termini di legge per il deposito delle conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione gli appellanti ritengono che il primo giudice non abbia compiutamente valutato le componenti
“fisiche, psichiche e spirituali” patite nel caso di specie, con particolare riferimento al danno morale, pervenendo ad una iniqua liquidazione del danno non patrimoniale nelle sue componenti esistenziali e morali di sofferenza e dolore.
Avrebbe, poi, errato il giudice nel liquidare il danno subito da essi per la perdita del rapporto parentale nella misura di 1/3 dei valori previsti dalle tabelle milanesi per tale tipo di danno, evidenziando la incongruenza della motivazione sul punto adottata dal primo giudice.
I motivi sono manifestamente infondati oltre che in gran parte genericamente formulati.
In materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo, per il giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze "in peius" derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici (Cassazione 23469/2018).
3 In tale prospettiva il Tribunale ha operato correttamente.
Quanto alla posizione di ha liquidato il danno Parte_1
biologico da invalidità temporanea e il danno biologico da invalidità permanente pari al 10%. Quest'ultima voce di danno è stata riconosciuta nella misura di € 23.081,00, che è quanto previsto dalle tabelle milanesi elaborate per l'anno 2021 per una invalidità del 10% per un soggetto di età di 38 anni al momento del fatto (come nella specie). Orbene, la somma di € 23.081,00 è comprensiva dell'incremento per la sofferenza soggettiva (danno morale) patita dalla vittima. Il Tribunale, proprio per la necessità di procedere ad una liquidazione onnicomprensiva del danno non patrimoniale, ha riconosciuto anche il danno (qualificato dal primo giudice come danno da perdita del rapporto parentale) “di tipo esistenziale conseguente alla perdita del figlio, inteso come venir meno di una relazione affettiva potenziale e nella correlata sofferenza soggettiva”.
Il Tribunale non ha, quindi, tralasciato alcun aspetto nella liquidazione del danno, valutando la componente psichica della sofferenza e delle conseguenze psicologiche dell'evento in tutte le sue componenti.
L'appello sul punto è, poi, oltremodo generico, non specificando quali fossero queste sofferenze ulteriori o quegli aspetti non patrimoniali non considerati dal primo giudice.
Quanto ai criteri di liquidazione del danno da c.d. perdita parentale, il
Tribunale, con motivazione che la Corte ritiene corretta ha evidenziato quanto segue: “proprio in considerazione del mancato instaurarsi di un oggettivo (fisico e psichico) rapporto tra genitori e figlio e tra fratelli si ritiene equo liquidare a ciascun genitore ed a ciascun fratello nella misura di un terzo del minimo riconoscibile sulla base di dette Tabelle Milanesi relative al danno da perdita del rapporto
4 parentale, tenuto conto del fatto che la gravidanza era appena agli inizi
(secondo mese) e che al momento dell'interruzione la sig.ra Pt_1
e il marito avevano già due figli, determinandosi così, pur nella gravità della vicenda, una situazione di minore traumaticità rispetto al caso di evento abortivo in mancanza totale di figli, e dunque in considerazione della sopravvivenza sia per il genitore che per i fratelli”.
Gli appellanti non hanno colto interamente la ratio decidendi della pronuncia, essendosi limitati a dedurre l'irrilevanza della presenza di altri figli ai fini del risarcimento.
Questa Corte, invece, ritiene corretta la valutazione del primo giudice proprio per quella mancata instaurazione di un “oggettivo rapporto tra genitori e figlio e tra fratelli” che appare assorbente rispetto a qualsiasi ulteriore valutazione.
Quanto ora evidenziato con riferimento al danno da perdita di relazione parentale è estensibile anche a Parte_2 Pt_3
e , ai quali è stato riconosciuto il danno da
[...] Parte_4
perdita della relazione parentale come danno “di tipo esistenziale conseguente alla perdita del figlio, inteso come venir meno di una relazione affettiva potenziale e nella correlata sofferenza soggettiva”
e non altre voci di danno che, comunque nella specie non possono essere riconosciute, non potendosi configurare un danno da sofferenza dei congiunti per il danno biologico riportato dalla . Pt_1
Le spese del presente grado, per l'esito complessivo del giudizio che ha visto l'accoglimento seppur parziale delle pretese degli appellanti, da un lato, e per il rigetto dell'appello, dall'altro, vanno compensate
(si veda sul punto Cassazione 23679/2024).
P.Q.M.
5 La Corte d'Appello di Messina, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
e avverso
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
la sentenza n. 935/2021emessa dal Tribunale di Messina anche nei confronti di (oggi Controparte_5 [...]
) e di così decide: Controparte_1 Parte_5
rigetta l'appello; compensa le spese del presente grado di giudizio;
dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 115/2002 per il pagamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 4.2.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Zappalà Dott. G. Minutoli
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