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Sentenza 23 agosto 2025
Sentenza 23 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 23/08/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 696/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Paolo TALAMO Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 19 settembre 2022 da
(c.f.: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv.to Salvatore Pellegrini, giusta procura allegata al ricorso in appello, con domicilio digitale PEC:
; Email_1
-appellante-
Contro
– Controparte_1
c.f.: , con sede centrale in Roma, in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Sica, in virtù di mandato generale alle liti del 23.1.2023 n. 37590 di Rep. Notaio di Roma, con domicilio digitale PEC: Persona_1
t; Email_2
e
(p. iva: ), Controparte_2 P.IVA_2
con sede in Roma, in persona del Responsabile Contenzioso Veneto
Dott.ssa , rappresentata e difesa dall'avv. Maria Rosa Controparte_3
Versaci, giusta procura allegata alla memoria difensiva in appello, con domicilio digitale PEC: Email_3
-appellati-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 51/22 del Tribunale di Rovigo – sezione Lavoro
In punto: intimazione di pagamento - opposizione alla pretesa contributiva
Causa trattata all'udienza del 10 luglio 2025.
Conclusioni per parte appellante: “- Ritenere e dichiarare nulla ovvero inesistente la notifica degli avvisi di addebito nn. 39920160001265870000
e 39920180000781327000 e, pertanto, accertare e dichiarare l'inesistenza
e l'illegittimità del credito vantato derivante dalle iscrizioni nei ruoli del
Concessionario della riscossione, atteso che l' Controparte_2
ha posto in essere un'illegittima procedura priva di valido
[...]
titolo; - Ritenere e dichiarare prescritto il diritto di credito vantato dall'ente di Riscossione con gli avvisi di addebito per i quali si ritenga ormai decorso il relativo termine prescrizionale e pertanto non dovute le
pag. 2/9 relative somme e per l'effetto annullare i suddetti provvedimenti;
- ritenere
e dichiarare decaduto l' dal potere impositivo per violazione del CP_1
termine d'iscrizione a ruolo e per l'effetto annullare i provvedimenti impugnati;
- Condannare l e l'Ente Controparte_2
impositore appellati al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa del giudizio di primo grado e del presente giudizio, con distrazione a favore del sottoscritto difensore, ai sensi dell'art. 93 del c.p.c.”
Conclusioni per : “respingersi l'appello perché infondato in fatto ed CP_1
in diritto, con conferma integrale degli avvisi di addebito contestati.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del grado.”
Conclusioni per “1. In via Controparte_2
preliminare, ritenere e dichiarare la tardività dell'appello proposto e adottare i provvedimenti consequenziali;
2. considerata l'assenza di vizi imputabili alla , dichiarare il difetto di Controparte_2
legittimazione passiva della stessa e/o riconoscere espressamente che ha agito nel pieno rispetto degli obblighi inerenti all'esercizio dell'attività di riscossione e che, pertanto, nessuna eventuale responsabilità può essere imputata alla stessa.
3. rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza appellata.
4. con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 19 settembre 2022 Pt_1
ha impugnato la sentenza n.51/22 del giudice del lavoro del
[...]
Tribunale di Rovigo con la quale ha rigettato la propria domanda con la quale aveva chiesto di dichiarare nulli l'intimazione di pagamento n.
pag. 3/9 09920219000376927 e gli avvisi di addebito nn. 39920160001265870000 e
39920180000781327000, con conseguente declaratoria di prescrizione del credito vantato con gli avvisi di addebito.
Con memoria depositata il 9 giugno 2023 si è costituito l' chiedendo di CP_1
respingere l'impugnazione. Anche l si è Controparte_2
costituita con memoria depositata il 30 ottobre 2023 chiedendo di dichiarare tardiva l'impugnazione ovvero il proprio difetto di legittimazione passiva e, in ogni caso di rigettare l'appello.
La causa, disposto un duplice rinvio d'ufficio per ragioni organizzative, è stata discussa all'udienza del 10 luglio 2025 e, sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate, decisa con contestuale lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) All'esito del giudizio di opposizione con il quale l'odierna appellante chiesto la declaratoria di illegittimità dell'intimazione di pagamento relativa ai due avvisi di addebito sopra indicati, il giudice rodigino ha qualificato l'azione come opposizione ex art. 615 c.p.c., ed escluso il potere di sindacato il merito del credito contributivo, in quanto il termine decadenziale di 40 giorni previsto dall'art. 24, co. 5, d. lvo n. 46/1999 era decorso.
A tale fine, con riguardo all'eccepito vizio di nullità delle notificazioni ha rilevato che il primo avviso è stato ricevuto personalmente dalla ricorrente, mentre la notificazione del secondo si è perfezionata per compiuta giacenza, secondo l'interpretazione analogica dell'art. 8 L. 890/1982, richiamando sul tema la giurisprudenza di legittimità (n. 2047/2016).
In ragione di tali rilievi ha escluso che fosse maturata la prescrizione, rilevando che alla data della notifica dell'intimazione (18.12.2021) non era pag. 4/9 decorso il termine quinquennale rispetto agli avvisi notificati nel 2017 e
2019.
2) Con l'impugnazione la signora contesta col primo motivo il Pt_1
rilievo di inammissibilità dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. sul merito dei crediti, richiamando giurisprudenza di legittimità (nn.18256/2020,
31282/2019) secondo la quale è ammessa l'opposizione all'esecuzione anche per fatti estintivi sopravvenuti, come la prescrizione.
Col secondo motivo inerente alla ritualità della notificazione degli avvisi deduce che l' non ha fornito la prova certa: gli avvisi di ricevimento, CP_1
infatti, risultano privi di elementi essenziali come il numero identificativo e la firma del postino, in violazione degli artt. 26 DPR 602/73 e 140 c.p.c.
(richiama sul tema altra giurisprudenza di legittimità – n.19680/2020 - e di merito).
Posto che i crediti si riferiscono agli anni 2009 e 2012 e l'intimazione è del
2021 risulta, quindi, decorso il termine quinquennale senza validi atti interruttivi.
Quale conseguenza dei superiori rilievi la legittimità della condanna alle spese. 3) L'appello non merita accoglimento.
3.1) Preliminarmente va rigettata l'eccezione di tardività dell'impugnazione: la sentenza risulta pubblicata il 25 marzo 2022 mentre l'atto di appello, come sopra precisato, è stato depositato il 19 settembre
2022, quindi entro il limite dei sei mesi ex art.327 c.p.c. dal momento che non è stata notificata la sentenza ai fini del decorso del termine breve. Il Contr riferimento della difesa di alla data di notificazione dell'appello e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di discussione è, evidentemente, fuori luogo, dal momento che l'introduzione del giudizio è
pag. 5/9 avvenuta ritualmente mediante deposito del ricorso – unico atto rispetto al quale si verifica la tempestività dell'impugnazione ai sensi degli artt.327 e
433 c.p.c. - e non mediante atto di citazione.
3.2) Ciò premesso, secondo l'ordine logico delle questioni, va esaminata quella relativa alla ritualità della notificazione degli avvisi di addebito, determinante ai fini di ritenere o meno prescritto il credito oggetto dell'intimazione di pagamento.
Quanto all'identificazione della raccomandata del primo degli avvisi di addebito si tratta di questione non esaminabile in questa sede, trattandosi di aspetto inerente a profilo meramente formale circa la regolarità della procedura esecutiva, e quindi, del diritto a procedere in via esecutiva, da far valere ai sensi dell'art.617 c.p.c., come tale prospettabile solo mediante ricorso per cassazione.
In ogni caso il collegio non reputa che vi siano argomenti per discostarsi dall'orientamento dei giudici di legittimità secondo cui “In tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n.
602 del 1973, la prova del relativo perfezionamento è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata, la cui riferibilità alla specifica cartella è oggetto di un accertamento di fatto da parte del giudice ed è suscettibile di prova contraria da parte del destinatario, non essendo altresì necessario che sull'avviso di ricevimento venga indicato il numero della cartella medesima. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto provata la notificazione della cartella esattoriale a seguito della rituale produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata, valutandone la coerenza del numero e della data di spedizione con le indicazioni riportate
pag. 6/9 nell'estratto di ruolo, senza che il destinatario avesse dimostrato, da parte sua, che la raccomandata non contenesse la cartella in questione).” (Sez. 3
- , Sentenza n. 17841 del 21/06/2023(Rv. 668472 - 01).
Nel caso di specie, si tratta di avviso notificato e ricevuto personalmente il
16 gennaio 2017 data coincidente con l'annotazione della data di avvenuta notificazione dello stesso avviso di addebito sull'estratto di ruolo prodotto Contr da ed in assenza di deduzione circa il ricevimento di altro atto da parte del mittente, lo stesso Istituto in pari data.
Quanto al secondo avviso perfezionato per compiuta giacenza, va dato seguito all'ulteriore consolidato orientamento dei giudici di legittimità secondo cui “In tema di notificazione della cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, eseguita ai sensi del combinato disposto degli artt.
26 del d.P.R. n. 602 del 1973, 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 140 c.p.c., la raccomandata con la quale viene data notizia del deposito nella casa comunale, avendo finalità informativa e non tenendo luogo dell'atto da notificare, non è soggetta alle disposizioni in materia di notificazione a mezzo posta ma solo alle disposizioni relative alla raccomandata ordinaria disciplinate dal regolamento postale;
pertanto, fatta salva querela di falso, non sussiste alcun profilo di nullità ove essa venga consegnata nel domicilio del destinatario e l'avviso di ricevimento venga sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale senza che risulti da esso la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario, con superabilità della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. solo se il destinatario provi di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del plico.” (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 24780 del
08/10/2018, Rv. 650926 – 01, conf. con riguardo alla notificazione degli pag. 7/9 avvisi di addebito a mente dell'art.30, comma 4, del d.l. n.78 del 2010, tra le altre Cass. 31369 del 2024).
Ne consegue che la consumazione del termine per proporre l'opposizione di entrambi gli avvisi di addebito determina la loro inoppugnabilità (tra le altre Cass.civ. Sez. L, Sentenza n. 5060 del 15/03/2016, Rv. 639223 - 01) e, valendo come atti interruttivi non è consentito far valere il corso della prescrizione successivo all'epoca del consolidamento del credito in quanto intervenuto entro il quinquennio rispetto alla notificazione dell'intimazione di pagamento.
3.3) La statuizione sulle spese di lite, quindi, ha correttamente seguito l'ordinario regime della soccombenza.
4) Va dato atto della fondatezza della questione di difetto di legittimazione Contr passiva di inquanto la pretesa fatta valere attiene all'esistenza del credito e non alla correttezza della pretesa esecutiva.
5) Le spese di lite seguono la soccombenza per quanto riguarda il rapporto processuale con l' venendo liquidate in base ai parametri di cui al d.m. CP_1
n.55 del 2014 e delle successive modifiche ex d.m. n. 147 del 2023, nel medio in base al valore di causa (fascia compresa tra €.26.000,01 ed
€.52.000,00).
Vanno compensate nel resto tenuto conto anche della palese infondatezza Contr dell'eccezione preliminare sollevata dalla difesa di .
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello;
pag. 8/9 - condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado in favore dell' liquidate in €.7.277,00 oltre al rimborso forfetario. CP_1
- compensa nel resto le spese di lite del grado.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 10 luglio 2025
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
pag. 9/9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Paolo TALAMO Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 19 settembre 2022 da
(c.f.: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv.to Salvatore Pellegrini, giusta procura allegata al ricorso in appello, con domicilio digitale PEC:
; Email_1
-appellante-
Contro
– Controparte_1
c.f.: , con sede centrale in Roma, in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Sica, in virtù di mandato generale alle liti del 23.1.2023 n. 37590 di Rep. Notaio di Roma, con domicilio digitale PEC: Persona_1
t; Email_2
e
(p. iva: ), Controparte_2 P.IVA_2
con sede in Roma, in persona del Responsabile Contenzioso Veneto
Dott.ssa , rappresentata e difesa dall'avv. Maria Rosa Controparte_3
Versaci, giusta procura allegata alla memoria difensiva in appello, con domicilio digitale PEC: Email_3
-appellati-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 51/22 del Tribunale di Rovigo – sezione Lavoro
In punto: intimazione di pagamento - opposizione alla pretesa contributiva
Causa trattata all'udienza del 10 luglio 2025.
Conclusioni per parte appellante: “- Ritenere e dichiarare nulla ovvero inesistente la notifica degli avvisi di addebito nn. 39920160001265870000
e 39920180000781327000 e, pertanto, accertare e dichiarare l'inesistenza
e l'illegittimità del credito vantato derivante dalle iscrizioni nei ruoli del
Concessionario della riscossione, atteso che l' Controparte_2
ha posto in essere un'illegittima procedura priva di valido
[...]
titolo; - Ritenere e dichiarare prescritto il diritto di credito vantato dall'ente di Riscossione con gli avvisi di addebito per i quali si ritenga ormai decorso il relativo termine prescrizionale e pertanto non dovute le
pag. 2/9 relative somme e per l'effetto annullare i suddetti provvedimenti;
- ritenere
e dichiarare decaduto l' dal potere impositivo per violazione del CP_1
termine d'iscrizione a ruolo e per l'effetto annullare i provvedimenti impugnati;
- Condannare l e l'Ente Controparte_2
impositore appellati al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa del giudizio di primo grado e del presente giudizio, con distrazione a favore del sottoscritto difensore, ai sensi dell'art. 93 del c.p.c.”
Conclusioni per : “respingersi l'appello perché infondato in fatto ed CP_1
in diritto, con conferma integrale degli avvisi di addebito contestati.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del grado.”
Conclusioni per “1. In via Controparte_2
preliminare, ritenere e dichiarare la tardività dell'appello proposto e adottare i provvedimenti consequenziali;
2. considerata l'assenza di vizi imputabili alla , dichiarare il difetto di Controparte_2
legittimazione passiva della stessa e/o riconoscere espressamente che ha agito nel pieno rispetto degli obblighi inerenti all'esercizio dell'attività di riscossione e che, pertanto, nessuna eventuale responsabilità può essere imputata alla stessa.
3. rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza appellata.
4. con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 19 settembre 2022 Pt_1
ha impugnato la sentenza n.51/22 del giudice del lavoro del
[...]
Tribunale di Rovigo con la quale ha rigettato la propria domanda con la quale aveva chiesto di dichiarare nulli l'intimazione di pagamento n.
pag. 3/9 09920219000376927 e gli avvisi di addebito nn. 39920160001265870000 e
39920180000781327000, con conseguente declaratoria di prescrizione del credito vantato con gli avvisi di addebito.
Con memoria depositata il 9 giugno 2023 si è costituito l' chiedendo di CP_1
respingere l'impugnazione. Anche l si è Controparte_2
costituita con memoria depositata il 30 ottobre 2023 chiedendo di dichiarare tardiva l'impugnazione ovvero il proprio difetto di legittimazione passiva e, in ogni caso di rigettare l'appello.
La causa, disposto un duplice rinvio d'ufficio per ragioni organizzative, è stata discussa all'udienza del 10 luglio 2025 e, sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate, decisa con contestuale lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) All'esito del giudizio di opposizione con il quale l'odierna appellante chiesto la declaratoria di illegittimità dell'intimazione di pagamento relativa ai due avvisi di addebito sopra indicati, il giudice rodigino ha qualificato l'azione come opposizione ex art. 615 c.p.c., ed escluso il potere di sindacato il merito del credito contributivo, in quanto il termine decadenziale di 40 giorni previsto dall'art. 24, co. 5, d. lvo n. 46/1999 era decorso.
A tale fine, con riguardo all'eccepito vizio di nullità delle notificazioni ha rilevato che il primo avviso è stato ricevuto personalmente dalla ricorrente, mentre la notificazione del secondo si è perfezionata per compiuta giacenza, secondo l'interpretazione analogica dell'art. 8 L. 890/1982, richiamando sul tema la giurisprudenza di legittimità (n. 2047/2016).
In ragione di tali rilievi ha escluso che fosse maturata la prescrizione, rilevando che alla data della notifica dell'intimazione (18.12.2021) non era pag. 4/9 decorso il termine quinquennale rispetto agli avvisi notificati nel 2017 e
2019.
2) Con l'impugnazione la signora contesta col primo motivo il Pt_1
rilievo di inammissibilità dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. sul merito dei crediti, richiamando giurisprudenza di legittimità (nn.18256/2020,
31282/2019) secondo la quale è ammessa l'opposizione all'esecuzione anche per fatti estintivi sopravvenuti, come la prescrizione.
Col secondo motivo inerente alla ritualità della notificazione degli avvisi deduce che l' non ha fornito la prova certa: gli avvisi di ricevimento, CP_1
infatti, risultano privi di elementi essenziali come il numero identificativo e la firma del postino, in violazione degli artt. 26 DPR 602/73 e 140 c.p.c.
(richiama sul tema altra giurisprudenza di legittimità – n.19680/2020 - e di merito).
Posto che i crediti si riferiscono agli anni 2009 e 2012 e l'intimazione è del
2021 risulta, quindi, decorso il termine quinquennale senza validi atti interruttivi.
Quale conseguenza dei superiori rilievi la legittimità della condanna alle spese. 3) L'appello non merita accoglimento.
3.1) Preliminarmente va rigettata l'eccezione di tardività dell'impugnazione: la sentenza risulta pubblicata il 25 marzo 2022 mentre l'atto di appello, come sopra precisato, è stato depositato il 19 settembre
2022, quindi entro il limite dei sei mesi ex art.327 c.p.c. dal momento che non è stata notificata la sentenza ai fini del decorso del termine breve. Il Contr riferimento della difesa di alla data di notificazione dell'appello e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di discussione è, evidentemente, fuori luogo, dal momento che l'introduzione del giudizio è
pag. 5/9 avvenuta ritualmente mediante deposito del ricorso – unico atto rispetto al quale si verifica la tempestività dell'impugnazione ai sensi degli artt.327 e
433 c.p.c. - e non mediante atto di citazione.
3.2) Ciò premesso, secondo l'ordine logico delle questioni, va esaminata quella relativa alla ritualità della notificazione degli avvisi di addebito, determinante ai fini di ritenere o meno prescritto il credito oggetto dell'intimazione di pagamento.
Quanto all'identificazione della raccomandata del primo degli avvisi di addebito si tratta di questione non esaminabile in questa sede, trattandosi di aspetto inerente a profilo meramente formale circa la regolarità della procedura esecutiva, e quindi, del diritto a procedere in via esecutiva, da far valere ai sensi dell'art.617 c.p.c., come tale prospettabile solo mediante ricorso per cassazione.
In ogni caso il collegio non reputa che vi siano argomenti per discostarsi dall'orientamento dei giudici di legittimità secondo cui “In tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n.
602 del 1973, la prova del relativo perfezionamento è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata, la cui riferibilità alla specifica cartella è oggetto di un accertamento di fatto da parte del giudice ed è suscettibile di prova contraria da parte del destinatario, non essendo altresì necessario che sull'avviso di ricevimento venga indicato il numero della cartella medesima. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto provata la notificazione della cartella esattoriale a seguito della rituale produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata, valutandone la coerenza del numero e della data di spedizione con le indicazioni riportate
pag. 6/9 nell'estratto di ruolo, senza che il destinatario avesse dimostrato, da parte sua, che la raccomandata non contenesse la cartella in questione).” (Sez. 3
- , Sentenza n. 17841 del 21/06/2023(Rv. 668472 - 01).
Nel caso di specie, si tratta di avviso notificato e ricevuto personalmente il
16 gennaio 2017 data coincidente con l'annotazione della data di avvenuta notificazione dello stesso avviso di addebito sull'estratto di ruolo prodotto Contr da ed in assenza di deduzione circa il ricevimento di altro atto da parte del mittente, lo stesso Istituto in pari data.
Quanto al secondo avviso perfezionato per compiuta giacenza, va dato seguito all'ulteriore consolidato orientamento dei giudici di legittimità secondo cui “In tema di notificazione della cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, eseguita ai sensi del combinato disposto degli artt.
26 del d.P.R. n. 602 del 1973, 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 140 c.p.c., la raccomandata con la quale viene data notizia del deposito nella casa comunale, avendo finalità informativa e non tenendo luogo dell'atto da notificare, non è soggetta alle disposizioni in materia di notificazione a mezzo posta ma solo alle disposizioni relative alla raccomandata ordinaria disciplinate dal regolamento postale;
pertanto, fatta salva querela di falso, non sussiste alcun profilo di nullità ove essa venga consegnata nel domicilio del destinatario e l'avviso di ricevimento venga sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale senza che risulti da esso la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario, con superabilità della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. solo se il destinatario provi di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del plico.” (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 24780 del
08/10/2018, Rv. 650926 – 01, conf. con riguardo alla notificazione degli pag. 7/9 avvisi di addebito a mente dell'art.30, comma 4, del d.l. n.78 del 2010, tra le altre Cass. 31369 del 2024).
Ne consegue che la consumazione del termine per proporre l'opposizione di entrambi gli avvisi di addebito determina la loro inoppugnabilità (tra le altre Cass.civ. Sez. L, Sentenza n. 5060 del 15/03/2016, Rv. 639223 - 01) e, valendo come atti interruttivi non è consentito far valere il corso della prescrizione successivo all'epoca del consolidamento del credito in quanto intervenuto entro il quinquennio rispetto alla notificazione dell'intimazione di pagamento.
3.3) La statuizione sulle spese di lite, quindi, ha correttamente seguito l'ordinario regime della soccombenza.
4) Va dato atto della fondatezza della questione di difetto di legittimazione Contr passiva di inquanto la pretesa fatta valere attiene all'esistenza del credito e non alla correttezza della pretesa esecutiva.
5) Le spese di lite seguono la soccombenza per quanto riguarda il rapporto processuale con l' venendo liquidate in base ai parametri di cui al d.m. CP_1
n.55 del 2014 e delle successive modifiche ex d.m. n. 147 del 2023, nel medio in base al valore di causa (fascia compresa tra €.26.000,01 ed
€.52.000,00).
Vanno compensate nel resto tenuto conto anche della palese infondatezza Contr dell'eccezione preliminare sollevata dalla difesa di .
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello;
pag. 8/9 - condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado in favore dell' liquidate in €.7.277,00 oltre al rimborso forfetario. CP_1
- compensa nel resto le spese di lite del grado.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 10 luglio 2025
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
pag. 9/9