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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 19/10/2025, n. 1486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1486 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. AN D'NI Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. IV FR SO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 464/2020 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NO AN RI PEC: Email_1 appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
BA LAURA, PEC: Email_2 appellato
Conclusioni: per l'appellante in accoglimento del presente atto di appello, modificare il capo della sentenza impugnata che così dispone “il Tribunale, definitivamente pronunciando, assorbita e disattesa ogni altra domanda, deduzione ed eccezione, così provvede: 1) rigetta la domanda proposta da Parte_1
nei confronti di , in persona del sindaco pro tempore;
e, per
[...] Controparte_1
l'effetto, accogliere le seguenti conclusioni: Pag. 1 di 11 ritenere e dichiarare che, l'evento del 22 luglio 2013, si è verificato esclusivamente per fatto, colpa, imprudenza, imperizia, omessa vigilanza e custodia, difetto di manutenzione e mancata adozione delle misure di controllo e prevenzione del fenomeno del randagismo, in capo al
, in persona del legale rapp.te pro tempore;
Controparte_1 ritenere e dichiarare che, a seguito del sinistro del 22 luglio 2013, ha Parte_1 riportato i danni fisici meglio specificati nella relazione di CTU confluita nel primo grado di giudizio ( gg. 30 di ITT, giorni 20 di ITP al 75%, giorni 20 di ITP al 50% giorni 20 di ITP al
25% e nella misura del 5% i postumi invalidanti residuati in capo al dott. Parte_1
;
[...] ritenere e dichiarare che, a causa dell'evento sinistro del 22 luglio 2013, il datore di lavoro ha effettuato trattenute per € 870,86, sullo stipendio erogato all'attore; per l'effetto, condannare il in persona del legale rapp.te p.t., per le Controparte_1 ragioni esposte, a qualsiasi titolo e ragione, al pagamento in favore dell'attore della somma di €
10.733,19, oltre € 870,86, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal fatto al di del sinistro;
In accoglimento del presente atto di appello, modificare e/o revocare il capo della sentenza impugnato che così dispone “condanna parte attrice a rifondere al le spese del CP_1 presente procedimento che liquida in euro 7.700,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge;
pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di parte attrice” e conseguentemente disporre che le spese di lite del primo grado di giudizio e le spese relative alla Consulenza Tecnica
d'Ufficio siano poste completamente a carico dell'ente locale convenuto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
Per l'appellato
Disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa
Rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza n. 980/2019 dei 24- Parte_1
27.11.2019 pronunciata nell'ambito del giudizio R.G. n. 1385/2015, confermandola in ogni sua parte.
Con vittoria di spese del presente grado di giudizio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 2 di 11 1. Con atto di citazione notificato in data 19/05/2015 conveniva in Pt_1
giudizio il per ottenere la condanna al risarcimento Controparte_1
dei danni subiti in occasione dell'incidente verificatosi in data 22/07/2013 a lungo la trazzera demaniale Bivio Loreto- Bivio Randina, CP_1
esponendo di essere caduto rovinosamente dalla bici dopo aver percorso 2,5 km dalla predetta via Loreto in prossimità della proprietà , a causa dell'aggressione CP_2 di un branco di tre cani randagi che l'avevano aggredito facendogli perdere il controllo del mezzo e lo avevano fatto precipitare lungo un tratto di quella strada in discesa ove insistevano delle buche coperte da brecciolino, così provocandogli la
“frattura glena omerale dx con lussazione scapolo omerale omolaterale”.
2. Deduceva la responsabilità dell'amministrazione comunale, per l'omessa attività di controllo e gestione sul territorio del fenomeno del randagismo ex artt. 2043 ed ai sensi del 2051c.c. per omessa custodia delle strade del territorio da parte dell'ente comunale. Quantificava il risarcimento nella misura di euro 62.135,13 comprensivi di danno biologico, morale, I.T.A. e I.T.P. spese mediche e legali come da
CTP condotta che accertava un danno biologico pari al 15%, e in via istruttoria chiedeva l'ammissione di C.T.U. medica al fine di determinare l'entità delle lesioni e dei postumi subiti, nonché prova per testi.
3. Costituitosi, il , nel merito, chiedeva che Controparte_1 fossero rigettate le domande avversarie, deducendo che non v'era responsabilità dell'ente comunale difettando i requisiti di colpevolezza e del nesso causale tra il danno e il suo antecedente logico-giuridico, tenuto conto che la causa della caduta era da imputare esclusivamente al comportamento imprudente dell'attore e che al servizio comunale preposto alla gestione del fenomeno dei randagi, istituito presso il comune di , non erano pervenute segnalazioni della presenza di randagi CP_1
nella zona. Quanto alla asserita responsabilità del per omessa custodia del CP_1
tratto viario, l'ente contestava l'applicabilità della disciplina del 2051 c.c. rilevando che il tratto stradale ove si è verificato l'incidente non è compreso nell'ambito di perimetrazione del centro abitato del comune di trovandosi lontano da CP_1
esso.
Pag. 3 di 11 4. La causa veniva istruita mediante prove testimoniali e C.T.U. medico legale, in esito alla quale veniva determinata l'entità dei postumi lamentati (invalidità permanente del 5%, i.t.p. al 75% di giorni 20, i.t.p. al 50% di giorni 20 e i.t.p. al 25% di
20 giorni).
5. Con sentenza n. 980/2019 del 24/11/2019 il Tribunale di Termini Imerese rigettava la domanda e poneva a carico dell'attrice le spese della C.T.U e di lite.
6. Il Tribunale - individuata la presenza delle due concause che avrebbero concorso a determinare il danno ovvero la presenza dei cani randagi e le buche sulla strada - motivava il rigetto, innanzitutto per difetto di prova in merito all'esatta dinamica del sinistro, alla condotta tenuta dal danneggiato che non ha chiarito a quale velocità procedeva e perché non ha rallentato alla vista del branco di cani, alle modalità dell'aggressione ad opera del gruppo di cani randagi e dalla natura randagia e atteggiamento più o meno aggressivo di questi, non essendo stato possibile accertare che la caduta fosse stata effettivamente provocata dall'aggressione subita ad opera del branco di randagi che avrebbe fatto cadere dalla bici l'uomo, e non potendo escludersi che la caduta sia stata provocata da una condotta poco diligente dell'attore.
7. Ancora, non riteneva provata oltre alla dinamica del sinistro, anche, la presenza della buca nel tratto di strada che aveva determinato, quale concausa, la caduta dell'attore e la circostanza che la stessa fosse intrinsecamente pericolosa, oggettivamente visibile o non soggettivamente prevedibile, valorizzando il fatto che il danneggiato conosceva il tratto di strada ove si era verificato l'incidente, che quest'ultimo si era verificato in pieno giorno e in assenza di ostacoli che potessero limitarne la visuale.
8. Rilevava, poi, che, in ogni caso, non era stata provata l'incidenza causale tra la cosa in custodia (strada) e l'evento dannoso di talché non sussisteva alcuna responsabilità in capo al riconducibile alla disciplina di cui gli articoli 2043 e CP_1
2051 c.c..
Pag. 4 di 11 9. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello, con atto di citazione notificato il 06/7/2020 e depositato il 13/7/21 il , chiedendo Pt_1
l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
10. Si è costituito in giudizio il , con comparsa di risposta Controparte_1
depositata il 14/09/20, che ha chiesto il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza di primo grado.
11. Sostituita l'udienza del giorno 5/2/2025 con le note scritte di cui all'art. 127 ter
c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata assunta in decisione con concessione dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
12. Tanto premesso, passando all'esame del merito, si osserva quanto segue.
13. Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta l'errata ricostruzione logico-giuridica del fatto e l'illogicità della motivazione, con riferimento alla violazione ed errata applicazione dell'art. 2051 c.c., ritenendo che il Tribunale non avrebbe dovuto applicare questa disciplina poiché il riferimento all'insidia stradale, presente nel tratto di strada ove si è verificato l'incidente spiegato da parte attrice nel giudizio di primo grado, faceva riferimento soltanto ad un aggravamento delle lesioni riportate dal , a precisazione del fatto che in questo caso l'evento Pt_1
dannoso ha avuto luogo a causa della rovinosa caduta provocata dall'aggressione dei cani randagi che hanno determinato la perdita di equilibrio della bici.
14. Con il secondo e terzo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'errata interpretazione ed applicazione dell'articolo 2043 c.c. da parte del primo Giudice, con specifico riferimento al rilievo secondo il quale il danneggiato non avrebbe dato prova dell'evento storico dedotto, poiché non sarebbe stata raggiunta la prova della dinamica del sinistro, della modalità dell'aggressione ed il nesso eziologico tra il fatto e l'evento stante la palese dimostrazione dei fatti dedotti emergente dal raffronto delle dichiarazioni dei testi escussi, i quali, hanno confermato che l'incidente è stato provocato dall'aggressione operata dai cani randagi, a garanzia del fatto che l'intera serie causale dell'evento risulti provata. Avrebbe errato pertanto il Tribunale ad escluderebbe la responsabilità dell'ente pubblico, non potendo non ritenersi sufficienti le prove fornite, tra cui le testimonianze rese da e Tes_1 Tes_2
Pag. 5 di 11 , la C.T.U. prodotta che ha accertato il danno provocato dall'aggressione Tes_3
subita, e la ricostruzione “dell'an” e del nesso di causalità, essendovi prova certa che il sia caduto dalla bici a causa dell'aggressione che il pericoloso branco Pt_1 di randagi gli ha provocato facendogli perdere il controllo del mezzo lungo la strada in discesa ove si trovava.
15. Ancora l'appellante censura la decisione del Tribunale, ritenendo che questi abbia errato nel non ritenere fornita la dimostrazione della natura randagia dei cani e del carattere aggressivo e pericoloso di questi, stante le dichiarazioni rese dai testi che per il proprio lavoro di allevatori della zona possono ritenersi, in un certo senso qualificati e, ulteriormente, tenuto conto che in epoca antecedente e prossima al verificarsi dell'evento l'ente locale con le tre determinazioni n. 1037 del 2012,n. 900 del 2013 e n. 642 del 2014, di cui agli atti, aveva reso nota la sussistenza del problema del randagismo.
16. Con ulteriore motivo di impugnazione, l'appellante censura la decisione del
Giudice di primo grado nella parte in cui non è stato riconosciuto il danno patito dal così come accertato dal C.T.U. Dott.ssa sebbene tanto la Pt_1 Per_1 consulenza di parte condotta e quella tecnica esperita abbiano concluso rilevando che il danno inferto all'uomo (frattura glena omerale dx con lussazione scapolo omerale omolaterale) sia stato diretta conseguenza della caduta occorsa nelle dinamiche rappresentate, provocando alla stessa un danno biologico pari al 5%-15%.
17. Infine, il censura la sentenza impugnata, nella parte in cui il Pt_1
Giudice di prime cure ha condannato parte attrice alle spese della consulenza tecnica e alle spese legali di controparte.
18. L'appello non può trovare accoglimento.
19. Preliminarmente, quanto alla censura mossa dall'appellante relativamente l'errata individuazione della causa petendi del giudizio di primo grado in ordine ai fatti storici posti a fondamento della domanda, occorre sottolineare che la questione giuridica sottesa alla ricostruzione del fatto, così come prospettata da parte attrice con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ha correttamente imposto al Tribunale una duplice valutazione in ordine al danno subito, in relazione al concorso di due
Pag. 6 di 11 possibili concause: la presenza dei cani randagi - che avrebbero fatto perdere il controllo alla bici all'attore - e le buche sulla strada, che avrebbero concorso a determinare la caduta, di talché il Giudice di Prime cure, correttamente, ha ritenuto la responsabilità disciplinata dall'art. 2051 c.c. per danno cagionato da cosa in custodia concorrente alla responsabilità ex art. 2043 c.c.
20. Il Tribunale ha, così, ritenuto che non fosse neppure ascrivibile al una CP_1 responsabilità ex art. 2051 c.c. per le lesioni fisiche cagionate all'attore da un bene che
è sottoposto alla sua custodia e vigilanza, stante la mancata prova dell'insidia stradale e della sua incidenza causale nella verificazione dell'evento dannoso.
21. Orbene, muovendo dall'assunto che l'effetto devolutivo del giudizio di appello, preclude al giudice di secondo grado di estendere le sue statuizioni a punti non ricompresi, neanche implicitamente, nel tema esposto nei motivi d'impugnazione
(Cass. Civ. II sez. n. 30129/24), occorre rilevare che, nel caso di specie, l'appellante, avendo avanzato, con il gravame proposto, richiesta di risarcimento per i soli danni cagionati a seguito dell'aggressione subita ad opera di un branco di cani randagi ha di fatto circoscritto il petitum della questione giuridica sottesa alla sola responsabilità del disciplinata dall'art. 2043 c.c. per i danni cagionati da randagi. CP_1
22. Tanto premesso, passando alla disamina congiunta delle censure relative la responsabilità dell'ente, poiché strettamente connesse tra loro, il Collegio ritiene che, diversamente da quanto opinato dal primo Giudice, il fatto dedotto dal danneggiato circa l'aggressione subita da parte del branco di randagi debba ritenersi provato, e tuttavia la sentenza deve essere confermata, sebbene con diversa motivazione.
23. In tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del "tantum devolutum quantum appellatum", non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica diversa da quelle invocate dall'istante, né incorre nella violazione di tale principio il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del "petitum" e della "causa petendi", confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di
Pag. 7 di 11 primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice (Cass. Civ. II sez. n. 22918/25).
24. Giova, allora, rammentare che la responsabilità per i danni cagionati dagli animali randagi “è disciplinata dalle regole generali di cui all'art. 2043 cod. civ, e non da quelle stabilite dall'art. 2052 cod. civ, sicchè presuppone l'allegazione e la prova, da parte del danneggiato di una concreta condotta colposa ascrivibile all'ente e della riconducibilità dell'evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di una condotta obbligatoria in concreto esigibile, mentre non può essere affermata in virtù della sola individuazione dell'ente al quale è affidato il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo, ovvero quello di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi
(Cass. 28/06/2018, n. 17060; Cass. 14/05/2018, n. 11591; Cass. Sez. 3, ord. 31 luglio 2017, n.
18954).
25. Non basta quindi che la normativa regionale (art. 14, L.R. n. 15/2000) individui nel Comune il soggetto deputato al controllo e alla gestione del fenomeno del randagismo oltre che alla cattura ed alla custodia degli animali randagi (tra le più recenti cfr. Cass. 28/06/2018, n. 17060; Cass. 14/05/2018, n. 11591; Cass. 31/07/2017,
n. 18954), occorrendo che chi si assume danneggiato, in base alle regole generali, alleghi e dimostri il contenuto della condotta obbligatoria esigibile dall'ente e la riconducibilità dell'evento dannoso al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria, in base ai principi sulla causalità omissiva [così Cass., sez. VI-III, 24 marzo 2022, ord. n. 9621, che ha precisato: “(…) "l'onere del danneggiato di provare, anche per presunzioni, l'esistenza di segnalazioni o richieste di intervento per la presenza abituale di cani, qualificabili come randagi" - valorizzato da questa Corte con le pronunce sopra citate (Cass. Sez. 3, sent. n. 17060 del 2018, cit. e Cass. Sez. 3, ord. n. 18954 del 2017, cit.) - si colloca "a valle" rispetto a quello "del soggetto (…) tenuto per legge alla predisposizione di un servizio di recupero di cani randagi abbastanza articolato, di provare di essersi attivato rispetto all'onere cautelare previsto dalla normativa regionale" (Cass. Sez. 6-3, ord. n. 9671 del 2020, cit.; in senso conforme, Cass. Sez. 6-3, ord. n. 32884 del 2021, cit.)”].
26. L'applicazione dell'art. 2043 c.c., in luogo di quella di cui all'art. 2052 c.c., ritenuto invocabile nelle diverse ipotesi in cui ricorre non tanto la proprietà (tant'è
Pag. 8 di 11 che in essa incorre anche il semplice utente) quanto il potere/dovere di custodia, ossia la concreta possibilità di vigilanza e controllo del comportamento degli animali
(Cass. 25/11/2005, n. 24895), impone, infatti, che la responsabilità dell'ente si affermi solo previa individuazione del concreto comportamento colposo ad esso ascrivibile e cioè che gli siano imputabili condotte, a seconda dei casi, genericamente o specificamente colpose che abbiano reso possibile il verificarsi dell'evento dannoso
(Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 28/02/2024, n. 5339).
27. Deve, quindi, innanzi tutto, essere individuato il comportamento esigibile volta per volta e in concreto dall'ente preposto dalla legge al controllo e alla gestione del fenomeno del randagismo e tanto secondo i criteri della prevedibilità e della evitabilità e della mancata adozione di tutte le precauzioni idonee a mantenere entro l'alea normale il rischio connaturato al fenomeno del randagismo.
28. Atteso, infatti, che il transito presso una strada o area pubblica da parte di un animale randagio è un evento puramente naturale, l'imputabilità a titolo di colpa all'ente civico del mancato impedimento dell'evento deve essere valutata secondo criteri di ragionevole esigibilità, tenendo conto che l'evento dannoso è imputabile per colpa quando, oltre che prevedibile, è anche evitabile in quel determinato momento ed in quella particolare situazione con uno sforzo proporzionato alle capacità dell'agente.
29. Come chiarito dalla S.C. “è onere di colui che agisca facendo valere la responsabilità omissiva altrui quello di dimostrare o almeno di allegare la ricorrenza di una colpa non solo specifica - violazione del precetto - ma anche generica, in quanto postulante l'indagine circa le modalità concrete della condotta attraverso i criteri di prevedibilità ed evitabilità” (così Cass.
n. 5339 cit.). L'efficienza causale dell'omissione rispetto all'evento dannoso diventa giuridicamente rilevante ai fini dell'imputazione della lesione in presenza dell'obbligo giuridico di impedire l'evento, in conformità al disposto dell'art. 40, secondo comma, c.p. (così, in particolare, Cass. n. 17060 del 2018, cit.). Solo ove una tale prova venga data - anche per presunzioni - il soggetto tenuto per legge alla predisposizione del servizio di recupero di cani randagi dovrà provare di essersi attivato rispetto all'onere cautelare previsto dalla normativa regionale.
Pag. 9 di 11 30. Tanto premesso in linea generale, nel caso di specie, per affermare la responsabilità del sarebbe stata quindi necessaria, oltre alla Controparte_1
prova della dinamica dei fatti, la prova dell'esigibilità di uno specifico comportamento attivo idoneo, ove opportunamente adottato, ad evitare l'evento.
31. Nel caso di specie, vi sono sufficienti motivi per ritenere che l' si CP_3
fosse tempestivamente attivato al fine di contrastare il fenomeno del randagismo.
Difatti, dalle delibere prodotte nel giudizio di primo grado e, segnatamente quelle n.
1037 del 31.12.2012, n. 900 del 29.09.2013 e n. 642 del 24.09.2014 è possibile riscontrare la presa incarico del problema del randagismo sul territorio da parte del
[...]
e dei relativi stanziamenti economici per gli interventi programmati. CP_1
32. A fronte di ciò, era onere del danneggiato dimostrare che la presenza di quei cani randagi fosse stata segnalata al e questi ha omesso di intervenire, CP_1
vieppiù che la loro presenza in quei luoghi, per come riferito da uno dei testi, era abituale. Ma tale onere non risulta sia stato assolto, così come precisato dal teste
[...]
che ha dichiarato “in passato avevamo segnalato la presenza di randagi, in questo Tes_1
periodo no”.
33. In mancanza di una formale segnalazione, nessun obbligo di attivarsi può quindi ritenersi esser sorto in capo all'ente civico prima del sinistro.
34. Le considerazioni sin qui svolte inducono al rigetto dell'appello.
35. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014, e successive modifiche e integrazioni.
36. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo per la parte appellante di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
- rigetta l'appello avverso la sentenza 980/2019 del 24/11/2019 del Tribunale di
Termini Imerese proposto da nei confronti del Parte_1 [...]
, con citazione notificata il 06/03/2020; Controparte_1
Pag. 10 di 11 - condanna al pagamento in favore del Parte_2 [...]
delle spese di lite che si liquidano in complessivi Euro 5.000,00 CP_1
ciascuno oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge.
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera della parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello, il 9 ottobre 2025.
Il Consigliere est.
IV FR SO
Il Presidente
AN D'NI
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. AN D'NI e dal Consigliere relatore IV FR SO, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
Pag. 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. AN D'NI Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. IV FR SO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 464/2020 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NO AN RI PEC: Email_1 appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
BA LAURA, PEC: Email_2 appellato
Conclusioni: per l'appellante in accoglimento del presente atto di appello, modificare il capo della sentenza impugnata che così dispone “il Tribunale, definitivamente pronunciando, assorbita e disattesa ogni altra domanda, deduzione ed eccezione, così provvede: 1) rigetta la domanda proposta da Parte_1
nei confronti di , in persona del sindaco pro tempore;
e, per
[...] Controparte_1
l'effetto, accogliere le seguenti conclusioni: Pag. 1 di 11 ritenere e dichiarare che, l'evento del 22 luglio 2013, si è verificato esclusivamente per fatto, colpa, imprudenza, imperizia, omessa vigilanza e custodia, difetto di manutenzione e mancata adozione delle misure di controllo e prevenzione del fenomeno del randagismo, in capo al
, in persona del legale rapp.te pro tempore;
Controparte_1 ritenere e dichiarare che, a seguito del sinistro del 22 luglio 2013, ha Parte_1 riportato i danni fisici meglio specificati nella relazione di CTU confluita nel primo grado di giudizio ( gg. 30 di ITT, giorni 20 di ITP al 75%, giorni 20 di ITP al 50% giorni 20 di ITP al
25% e nella misura del 5% i postumi invalidanti residuati in capo al dott. Parte_1
;
[...] ritenere e dichiarare che, a causa dell'evento sinistro del 22 luglio 2013, il datore di lavoro ha effettuato trattenute per € 870,86, sullo stipendio erogato all'attore; per l'effetto, condannare il in persona del legale rapp.te p.t., per le Controparte_1 ragioni esposte, a qualsiasi titolo e ragione, al pagamento in favore dell'attore della somma di €
10.733,19, oltre € 870,86, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal fatto al di del sinistro;
In accoglimento del presente atto di appello, modificare e/o revocare il capo della sentenza impugnato che così dispone “condanna parte attrice a rifondere al le spese del CP_1 presente procedimento che liquida in euro 7.700,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge;
pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di parte attrice” e conseguentemente disporre che le spese di lite del primo grado di giudizio e le spese relative alla Consulenza Tecnica
d'Ufficio siano poste completamente a carico dell'ente locale convenuto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
Per l'appellato
Disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa
Rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza n. 980/2019 dei 24- Parte_1
27.11.2019 pronunciata nell'ambito del giudizio R.G. n. 1385/2015, confermandola in ogni sua parte.
Con vittoria di spese del presente grado di giudizio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 2 di 11 1. Con atto di citazione notificato in data 19/05/2015 conveniva in Pt_1
giudizio il per ottenere la condanna al risarcimento Controparte_1
dei danni subiti in occasione dell'incidente verificatosi in data 22/07/2013 a lungo la trazzera demaniale Bivio Loreto- Bivio Randina, CP_1
esponendo di essere caduto rovinosamente dalla bici dopo aver percorso 2,5 km dalla predetta via Loreto in prossimità della proprietà , a causa dell'aggressione CP_2 di un branco di tre cani randagi che l'avevano aggredito facendogli perdere il controllo del mezzo e lo avevano fatto precipitare lungo un tratto di quella strada in discesa ove insistevano delle buche coperte da brecciolino, così provocandogli la
“frattura glena omerale dx con lussazione scapolo omerale omolaterale”.
2. Deduceva la responsabilità dell'amministrazione comunale, per l'omessa attività di controllo e gestione sul territorio del fenomeno del randagismo ex artt. 2043 ed ai sensi del 2051c.c. per omessa custodia delle strade del territorio da parte dell'ente comunale. Quantificava il risarcimento nella misura di euro 62.135,13 comprensivi di danno biologico, morale, I.T.A. e I.T.P. spese mediche e legali come da
CTP condotta che accertava un danno biologico pari al 15%, e in via istruttoria chiedeva l'ammissione di C.T.U. medica al fine di determinare l'entità delle lesioni e dei postumi subiti, nonché prova per testi.
3. Costituitosi, il , nel merito, chiedeva che Controparte_1 fossero rigettate le domande avversarie, deducendo che non v'era responsabilità dell'ente comunale difettando i requisiti di colpevolezza e del nesso causale tra il danno e il suo antecedente logico-giuridico, tenuto conto che la causa della caduta era da imputare esclusivamente al comportamento imprudente dell'attore e che al servizio comunale preposto alla gestione del fenomeno dei randagi, istituito presso il comune di , non erano pervenute segnalazioni della presenza di randagi CP_1
nella zona. Quanto alla asserita responsabilità del per omessa custodia del CP_1
tratto viario, l'ente contestava l'applicabilità della disciplina del 2051 c.c. rilevando che il tratto stradale ove si è verificato l'incidente non è compreso nell'ambito di perimetrazione del centro abitato del comune di trovandosi lontano da CP_1
esso.
Pag. 3 di 11 4. La causa veniva istruita mediante prove testimoniali e C.T.U. medico legale, in esito alla quale veniva determinata l'entità dei postumi lamentati (invalidità permanente del 5%, i.t.p. al 75% di giorni 20, i.t.p. al 50% di giorni 20 e i.t.p. al 25% di
20 giorni).
5. Con sentenza n. 980/2019 del 24/11/2019 il Tribunale di Termini Imerese rigettava la domanda e poneva a carico dell'attrice le spese della C.T.U e di lite.
6. Il Tribunale - individuata la presenza delle due concause che avrebbero concorso a determinare il danno ovvero la presenza dei cani randagi e le buche sulla strada - motivava il rigetto, innanzitutto per difetto di prova in merito all'esatta dinamica del sinistro, alla condotta tenuta dal danneggiato che non ha chiarito a quale velocità procedeva e perché non ha rallentato alla vista del branco di cani, alle modalità dell'aggressione ad opera del gruppo di cani randagi e dalla natura randagia e atteggiamento più o meno aggressivo di questi, non essendo stato possibile accertare che la caduta fosse stata effettivamente provocata dall'aggressione subita ad opera del branco di randagi che avrebbe fatto cadere dalla bici l'uomo, e non potendo escludersi che la caduta sia stata provocata da una condotta poco diligente dell'attore.
7. Ancora, non riteneva provata oltre alla dinamica del sinistro, anche, la presenza della buca nel tratto di strada che aveva determinato, quale concausa, la caduta dell'attore e la circostanza che la stessa fosse intrinsecamente pericolosa, oggettivamente visibile o non soggettivamente prevedibile, valorizzando il fatto che il danneggiato conosceva il tratto di strada ove si era verificato l'incidente, che quest'ultimo si era verificato in pieno giorno e in assenza di ostacoli che potessero limitarne la visuale.
8. Rilevava, poi, che, in ogni caso, non era stata provata l'incidenza causale tra la cosa in custodia (strada) e l'evento dannoso di talché non sussisteva alcuna responsabilità in capo al riconducibile alla disciplina di cui gli articoli 2043 e CP_1
2051 c.c..
Pag. 4 di 11 9. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello, con atto di citazione notificato il 06/7/2020 e depositato il 13/7/21 il , chiedendo Pt_1
l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
10. Si è costituito in giudizio il , con comparsa di risposta Controparte_1
depositata il 14/09/20, che ha chiesto il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza di primo grado.
11. Sostituita l'udienza del giorno 5/2/2025 con le note scritte di cui all'art. 127 ter
c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata assunta in decisione con concessione dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
12. Tanto premesso, passando all'esame del merito, si osserva quanto segue.
13. Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta l'errata ricostruzione logico-giuridica del fatto e l'illogicità della motivazione, con riferimento alla violazione ed errata applicazione dell'art. 2051 c.c., ritenendo che il Tribunale non avrebbe dovuto applicare questa disciplina poiché il riferimento all'insidia stradale, presente nel tratto di strada ove si è verificato l'incidente spiegato da parte attrice nel giudizio di primo grado, faceva riferimento soltanto ad un aggravamento delle lesioni riportate dal , a precisazione del fatto che in questo caso l'evento Pt_1
dannoso ha avuto luogo a causa della rovinosa caduta provocata dall'aggressione dei cani randagi che hanno determinato la perdita di equilibrio della bici.
14. Con il secondo e terzo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'errata interpretazione ed applicazione dell'articolo 2043 c.c. da parte del primo Giudice, con specifico riferimento al rilievo secondo il quale il danneggiato non avrebbe dato prova dell'evento storico dedotto, poiché non sarebbe stata raggiunta la prova della dinamica del sinistro, della modalità dell'aggressione ed il nesso eziologico tra il fatto e l'evento stante la palese dimostrazione dei fatti dedotti emergente dal raffronto delle dichiarazioni dei testi escussi, i quali, hanno confermato che l'incidente è stato provocato dall'aggressione operata dai cani randagi, a garanzia del fatto che l'intera serie causale dell'evento risulti provata. Avrebbe errato pertanto il Tribunale ad escluderebbe la responsabilità dell'ente pubblico, non potendo non ritenersi sufficienti le prove fornite, tra cui le testimonianze rese da e Tes_1 Tes_2
Pag. 5 di 11 , la C.T.U. prodotta che ha accertato il danno provocato dall'aggressione Tes_3
subita, e la ricostruzione “dell'an” e del nesso di causalità, essendovi prova certa che il sia caduto dalla bici a causa dell'aggressione che il pericoloso branco Pt_1 di randagi gli ha provocato facendogli perdere il controllo del mezzo lungo la strada in discesa ove si trovava.
15. Ancora l'appellante censura la decisione del Tribunale, ritenendo che questi abbia errato nel non ritenere fornita la dimostrazione della natura randagia dei cani e del carattere aggressivo e pericoloso di questi, stante le dichiarazioni rese dai testi che per il proprio lavoro di allevatori della zona possono ritenersi, in un certo senso qualificati e, ulteriormente, tenuto conto che in epoca antecedente e prossima al verificarsi dell'evento l'ente locale con le tre determinazioni n. 1037 del 2012,n. 900 del 2013 e n. 642 del 2014, di cui agli atti, aveva reso nota la sussistenza del problema del randagismo.
16. Con ulteriore motivo di impugnazione, l'appellante censura la decisione del
Giudice di primo grado nella parte in cui non è stato riconosciuto il danno patito dal così come accertato dal C.T.U. Dott.ssa sebbene tanto la Pt_1 Per_1 consulenza di parte condotta e quella tecnica esperita abbiano concluso rilevando che il danno inferto all'uomo (frattura glena omerale dx con lussazione scapolo omerale omolaterale) sia stato diretta conseguenza della caduta occorsa nelle dinamiche rappresentate, provocando alla stessa un danno biologico pari al 5%-15%.
17. Infine, il censura la sentenza impugnata, nella parte in cui il Pt_1
Giudice di prime cure ha condannato parte attrice alle spese della consulenza tecnica e alle spese legali di controparte.
18. L'appello non può trovare accoglimento.
19. Preliminarmente, quanto alla censura mossa dall'appellante relativamente l'errata individuazione della causa petendi del giudizio di primo grado in ordine ai fatti storici posti a fondamento della domanda, occorre sottolineare che la questione giuridica sottesa alla ricostruzione del fatto, così come prospettata da parte attrice con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ha correttamente imposto al Tribunale una duplice valutazione in ordine al danno subito, in relazione al concorso di due
Pag. 6 di 11 possibili concause: la presenza dei cani randagi - che avrebbero fatto perdere il controllo alla bici all'attore - e le buche sulla strada, che avrebbero concorso a determinare la caduta, di talché il Giudice di Prime cure, correttamente, ha ritenuto la responsabilità disciplinata dall'art. 2051 c.c. per danno cagionato da cosa in custodia concorrente alla responsabilità ex art. 2043 c.c.
20. Il Tribunale ha, così, ritenuto che non fosse neppure ascrivibile al una CP_1 responsabilità ex art. 2051 c.c. per le lesioni fisiche cagionate all'attore da un bene che
è sottoposto alla sua custodia e vigilanza, stante la mancata prova dell'insidia stradale e della sua incidenza causale nella verificazione dell'evento dannoso.
21. Orbene, muovendo dall'assunto che l'effetto devolutivo del giudizio di appello, preclude al giudice di secondo grado di estendere le sue statuizioni a punti non ricompresi, neanche implicitamente, nel tema esposto nei motivi d'impugnazione
(Cass. Civ. II sez. n. 30129/24), occorre rilevare che, nel caso di specie, l'appellante, avendo avanzato, con il gravame proposto, richiesta di risarcimento per i soli danni cagionati a seguito dell'aggressione subita ad opera di un branco di cani randagi ha di fatto circoscritto il petitum della questione giuridica sottesa alla sola responsabilità del disciplinata dall'art. 2043 c.c. per i danni cagionati da randagi. CP_1
22. Tanto premesso, passando alla disamina congiunta delle censure relative la responsabilità dell'ente, poiché strettamente connesse tra loro, il Collegio ritiene che, diversamente da quanto opinato dal primo Giudice, il fatto dedotto dal danneggiato circa l'aggressione subita da parte del branco di randagi debba ritenersi provato, e tuttavia la sentenza deve essere confermata, sebbene con diversa motivazione.
23. In tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del "tantum devolutum quantum appellatum", non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica diversa da quelle invocate dall'istante, né incorre nella violazione di tale principio il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del "petitum" e della "causa petendi", confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di
Pag. 7 di 11 primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice (Cass. Civ. II sez. n. 22918/25).
24. Giova, allora, rammentare che la responsabilità per i danni cagionati dagli animali randagi “è disciplinata dalle regole generali di cui all'art. 2043 cod. civ, e non da quelle stabilite dall'art. 2052 cod. civ, sicchè presuppone l'allegazione e la prova, da parte del danneggiato di una concreta condotta colposa ascrivibile all'ente e della riconducibilità dell'evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di una condotta obbligatoria in concreto esigibile, mentre non può essere affermata in virtù della sola individuazione dell'ente al quale è affidato il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo, ovvero quello di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi
(Cass. 28/06/2018, n. 17060; Cass. 14/05/2018, n. 11591; Cass. Sez. 3, ord. 31 luglio 2017, n.
18954).
25. Non basta quindi che la normativa regionale (art. 14, L.R. n. 15/2000) individui nel Comune il soggetto deputato al controllo e alla gestione del fenomeno del randagismo oltre che alla cattura ed alla custodia degli animali randagi (tra le più recenti cfr. Cass. 28/06/2018, n. 17060; Cass. 14/05/2018, n. 11591; Cass. 31/07/2017,
n. 18954), occorrendo che chi si assume danneggiato, in base alle regole generali, alleghi e dimostri il contenuto della condotta obbligatoria esigibile dall'ente e la riconducibilità dell'evento dannoso al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria, in base ai principi sulla causalità omissiva [così Cass., sez. VI-III, 24 marzo 2022, ord. n. 9621, che ha precisato: “(…) "l'onere del danneggiato di provare, anche per presunzioni, l'esistenza di segnalazioni o richieste di intervento per la presenza abituale di cani, qualificabili come randagi" - valorizzato da questa Corte con le pronunce sopra citate (Cass. Sez. 3, sent. n. 17060 del 2018, cit. e Cass. Sez. 3, ord. n. 18954 del 2017, cit.) - si colloca "a valle" rispetto a quello "del soggetto (…) tenuto per legge alla predisposizione di un servizio di recupero di cani randagi abbastanza articolato, di provare di essersi attivato rispetto all'onere cautelare previsto dalla normativa regionale" (Cass. Sez. 6-3, ord. n. 9671 del 2020, cit.; in senso conforme, Cass. Sez. 6-3, ord. n. 32884 del 2021, cit.)”].
26. L'applicazione dell'art. 2043 c.c., in luogo di quella di cui all'art. 2052 c.c., ritenuto invocabile nelle diverse ipotesi in cui ricorre non tanto la proprietà (tant'è
Pag. 8 di 11 che in essa incorre anche il semplice utente) quanto il potere/dovere di custodia, ossia la concreta possibilità di vigilanza e controllo del comportamento degli animali
(Cass. 25/11/2005, n. 24895), impone, infatti, che la responsabilità dell'ente si affermi solo previa individuazione del concreto comportamento colposo ad esso ascrivibile e cioè che gli siano imputabili condotte, a seconda dei casi, genericamente o specificamente colpose che abbiano reso possibile il verificarsi dell'evento dannoso
(Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 28/02/2024, n. 5339).
27. Deve, quindi, innanzi tutto, essere individuato il comportamento esigibile volta per volta e in concreto dall'ente preposto dalla legge al controllo e alla gestione del fenomeno del randagismo e tanto secondo i criteri della prevedibilità e della evitabilità e della mancata adozione di tutte le precauzioni idonee a mantenere entro l'alea normale il rischio connaturato al fenomeno del randagismo.
28. Atteso, infatti, che il transito presso una strada o area pubblica da parte di un animale randagio è un evento puramente naturale, l'imputabilità a titolo di colpa all'ente civico del mancato impedimento dell'evento deve essere valutata secondo criteri di ragionevole esigibilità, tenendo conto che l'evento dannoso è imputabile per colpa quando, oltre che prevedibile, è anche evitabile in quel determinato momento ed in quella particolare situazione con uno sforzo proporzionato alle capacità dell'agente.
29. Come chiarito dalla S.C. “è onere di colui che agisca facendo valere la responsabilità omissiva altrui quello di dimostrare o almeno di allegare la ricorrenza di una colpa non solo specifica - violazione del precetto - ma anche generica, in quanto postulante l'indagine circa le modalità concrete della condotta attraverso i criteri di prevedibilità ed evitabilità” (così Cass.
n. 5339 cit.). L'efficienza causale dell'omissione rispetto all'evento dannoso diventa giuridicamente rilevante ai fini dell'imputazione della lesione in presenza dell'obbligo giuridico di impedire l'evento, in conformità al disposto dell'art. 40, secondo comma, c.p. (così, in particolare, Cass. n. 17060 del 2018, cit.). Solo ove una tale prova venga data - anche per presunzioni - il soggetto tenuto per legge alla predisposizione del servizio di recupero di cani randagi dovrà provare di essersi attivato rispetto all'onere cautelare previsto dalla normativa regionale.
Pag. 9 di 11 30. Tanto premesso in linea generale, nel caso di specie, per affermare la responsabilità del sarebbe stata quindi necessaria, oltre alla Controparte_1
prova della dinamica dei fatti, la prova dell'esigibilità di uno specifico comportamento attivo idoneo, ove opportunamente adottato, ad evitare l'evento.
31. Nel caso di specie, vi sono sufficienti motivi per ritenere che l' si CP_3
fosse tempestivamente attivato al fine di contrastare il fenomeno del randagismo.
Difatti, dalle delibere prodotte nel giudizio di primo grado e, segnatamente quelle n.
1037 del 31.12.2012, n. 900 del 29.09.2013 e n. 642 del 24.09.2014 è possibile riscontrare la presa incarico del problema del randagismo sul territorio da parte del
[...]
e dei relativi stanziamenti economici per gli interventi programmati. CP_1
32. A fronte di ciò, era onere del danneggiato dimostrare che la presenza di quei cani randagi fosse stata segnalata al e questi ha omesso di intervenire, CP_1
vieppiù che la loro presenza in quei luoghi, per come riferito da uno dei testi, era abituale. Ma tale onere non risulta sia stato assolto, così come precisato dal teste
[...]
che ha dichiarato “in passato avevamo segnalato la presenza di randagi, in questo Tes_1
periodo no”.
33. In mancanza di una formale segnalazione, nessun obbligo di attivarsi può quindi ritenersi esser sorto in capo all'ente civico prima del sinistro.
34. Le considerazioni sin qui svolte inducono al rigetto dell'appello.
35. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014, e successive modifiche e integrazioni.
36. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo per la parte appellante di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
- rigetta l'appello avverso la sentenza 980/2019 del 24/11/2019 del Tribunale di
Termini Imerese proposto da nei confronti del Parte_1 [...]
, con citazione notificata il 06/03/2020; Controparte_1
Pag. 10 di 11 - condanna al pagamento in favore del Parte_2 [...]
delle spese di lite che si liquidano in complessivi Euro 5.000,00 CP_1
ciascuno oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge.
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera della parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello, il 9 ottobre 2025.
Il Consigliere est.
IV FR SO
Il Presidente
AN D'NI
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. AN D'NI e dal Consigliere relatore IV FR SO, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
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