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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 04/12/2024, n. 1582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1582 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE SECONDA
N. R.G. 5405/2023
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio e così composto
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice rel.
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile proposta da
, C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
SANGALLI ALESSANDRA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pavia,
Piazza della Vittoria n. 10
RICORRENTE
nei confronti di
, C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. COLOMBARO RENZO ROSINA GUIDO ( ) ed C.F._3
elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA BROVARDI 26 14100 ASTI;
RESISTENTE
e
(P.IVA ) con sede in Roma Controparte_2 P.IVA_1
via Ciro il Grande n. 21, nella persona del legale rappresentante pro tempore;
- Resistente (Ente erogatore pensione) -
con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto
Le Parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
“- accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 9, comma 2, l. div. e preso atto dell'intervenuto accordo tra le parti, determinare la rispettiva quota di spettanza della pensione di reversibilità dell'Ing. nella misura del 60% in capo alla Controparte_3
ricorrente e del 40% in capo alla resistente;
- condannare l' ad erogare alla ricorrente la pensione di reversibilità dell'ex CP_2
coniuge Ing. , nella misura sopraindicata a decorrere dal mese Controparte_3
successivo al decesso.
- spese compensate.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 9, co. 3, L 898/1970 depositato in data 21.12.2023, la sig.ra Pt_1
premetteva di aver contratto matrimonio con il sig. in data 23.12.1976 e che, con CP_3
sentenza n. 400/2008, l'intestato Tribunale aveva pronunciato lo scioglimento del matrimonio ed aveva previsto l'obbligo dell'ex coniuge di versarle la somma di 1.500,00
€ mensili relativamente ai periodi in cui il Signor si trovava all'estero per motivi CP_3
di lavoro, ovvero 1.025,00 € nei periodi in cui lo stesso si sarebbe trovato in Italia.
Precisava, poi, che l'ex marito aveva contratto nuove nozze con la sig.ra CP_1
il 12.09.2008 e che lo stesso era deceduto in data 12.02.2023, pertanto chiedeva
[...]
l'attribuzione di una quota della pensione di reversibilità dell'ex coniuge, in concorso con la moglie superstite, pari al 70%, considerata la durata delle nozze ( 31 anni) nonché il grave stato di indigenza in cui si trovava.
Si costituiva in giudizio la sig.ra , coniuge superstite, che contestava in fatto e in CP_1
diritto le deduzioni avversarie, asserendo di aver convissuto stabilmente con il sig.
sin dall'anno 2000 e contestando la veridicità delle dichiarazioni di controparte CP_3
Pag. 2 di 4 quanto alle riferite difficoltà economiche;
chiedeva, pertanto, che la pensione di reversibilità del coniuge defunto venisse erogata nella misura del 50% ciascuno.
Il Collegio dà atto che il procedimento è stato bonariamente definito dalle parti che, in fase istruttoria, hanno trovato un accordo ed hanno chiesto che la pensione di reversibilità del sig. (deceduto in data 12.02.2023) venisse tra loro ripartita come Controparte_3
sopra indicato.
Il Tribunale, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 9, comma 2, Legge n.
898/1970, ritiene che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto.
Stante l'intervenuto accordo tra le parti si ritiene non disporre nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
- Recepisce l'accordo dalle parti sopra riportato e da intendersi qui integralmente trascritto.
- condanna l' ad erogare in favore della ricorrente sig.ra CP_2 Parte_1
la quota del 60% della pensione di reversibilità dell'ex coniuge e la Controparte_3
restante quota del 40% in favore alla resistente sig.ra , a decorrere Controparte_1
dal mese successivo al decesso;
- dichiara integramente compensate le spese di lite;
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 18/11/2024
Il Giudice Estensore La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 3 di 4 Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE SECONDA
N. R.G. 5405/2023
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio e così composto
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice rel.
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile proposta da
, C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
SANGALLI ALESSANDRA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pavia,
Piazza della Vittoria n. 10
RICORRENTE
nei confronti di
, C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. COLOMBARO RENZO ROSINA GUIDO ( ) ed C.F._3
elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA BROVARDI 26 14100 ASTI;
RESISTENTE
e
(P.IVA ) con sede in Roma Controparte_2 P.IVA_1
via Ciro il Grande n. 21, nella persona del legale rappresentante pro tempore;
- Resistente (Ente erogatore pensione) -
con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto
Le Parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
“- accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 9, comma 2, l. div. e preso atto dell'intervenuto accordo tra le parti, determinare la rispettiva quota di spettanza della pensione di reversibilità dell'Ing. nella misura del 60% in capo alla Controparte_3
ricorrente e del 40% in capo alla resistente;
- condannare l' ad erogare alla ricorrente la pensione di reversibilità dell'ex CP_2
coniuge Ing. , nella misura sopraindicata a decorrere dal mese Controparte_3
successivo al decesso.
- spese compensate.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 9, co. 3, L 898/1970 depositato in data 21.12.2023, la sig.ra Pt_1
premetteva di aver contratto matrimonio con il sig. in data 23.12.1976 e che, con CP_3
sentenza n. 400/2008, l'intestato Tribunale aveva pronunciato lo scioglimento del matrimonio ed aveva previsto l'obbligo dell'ex coniuge di versarle la somma di 1.500,00
€ mensili relativamente ai periodi in cui il Signor si trovava all'estero per motivi CP_3
di lavoro, ovvero 1.025,00 € nei periodi in cui lo stesso si sarebbe trovato in Italia.
Precisava, poi, che l'ex marito aveva contratto nuove nozze con la sig.ra CP_1
il 12.09.2008 e che lo stesso era deceduto in data 12.02.2023, pertanto chiedeva
[...]
l'attribuzione di una quota della pensione di reversibilità dell'ex coniuge, in concorso con la moglie superstite, pari al 70%, considerata la durata delle nozze ( 31 anni) nonché il grave stato di indigenza in cui si trovava.
Si costituiva in giudizio la sig.ra , coniuge superstite, che contestava in fatto e in CP_1
diritto le deduzioni avversarie, asserendo di aver convissuto stabilmente con il sig.
sin dall'anno 2000 e contestando la veridicità delle dichiarazioni di controparte CP_3
Pag. 2 di 4 quanto alle riferite difficoltà economiche;
chiedeva, pertanto, che la pensione di reversibilità del coniuge defunto venisse erogata nella misura del 50% ciascuno.
Il Collegio dà atto che il procedimento è stato bonariamente definito dalle parti che, in fase istruttoria, hanno trovato un accordo ed hanno chiesto che la pensione di reversibilità del sig. (deceduto in data 12.02.2023) venisse tra loro ripartita come Controparte_3
sopra indicato.
Il Tribunale, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 9, comma 2, Legge n.
898/1970, ritiene che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto.
Stante l'intervenuto accordo tra le parti si ritiene non disporre nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
- Recepisce l'accordo dalle parti sopra riportato e da intendersi qui integralmente trascritto.
- condanna l' ad erogare in favore della ricorrente sig.ra CP_2 Parte_1
la quota del 60% della pensione di reversibilità dell'ex coniuge e la Controparte_3
restante quota del 40% in favore alla resistente sig.ra , a decorrere Controparte_1
dal mese successivo al decesso;
- dichiara integramente compensate le spese di lite;
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 18/11/2024
Il Giudice Estensore La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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