CASS
Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/05/2025, n. 14027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14027 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 26619/2018 R.G. proposto da: PA FR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PADOVA, 43, presso lo studio dell’avvocato SARDELLITTI ANGELA ([...]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- Civile Sent. Sez. 5 Num. 14027 Anno 2025 Presidente: STALLA GIACOMO MARIA Relatore: DI PISA FABIO Data pubblicazione: 26/05/2025 2 di 3 avverso la SENTENZA della COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 1084/2018 depositata il 21/02/2018. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/02/2025 dal Consigliere FABIO DI PISA. Sentiti i difensori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti;
udito il P.G. che ha concluso chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio. FATTI DI CAUSA 1. SC NE ha proposto, sulla base di due motivi, ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n.1084/4/2018, depositata il 21/02/2018. 2. L’ Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. 3. Il contribuente ha depositato memorie in data 15 novembre 2023 e 14 febbraio 2025 chiedendo, prima, sospendersi il giudizio e, successivamente, dichiararsi estinto il giudizio avendo aderito alla cd. “rottamazione quater” ai sensi dell’art. 1, commi da 231 a 252, Legge n. 197/2022 con versamento, delle rate scadute. 4. Il P.G. ha depositato conclusioni scritte. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Occorre premettere che il contribuente, con la memoria da ultimo indicata, ha precisato che: - la procedura di definizione agevolata si era regolarmente perfezionata con l’accoglimento dell’istanza e la comunicazione del piano di pagamento da parte dell’Agente della Riscossione;
- aveva adempiuto al pagamento della maggior parte delle rate previste ed aveva prodotto la relativa documentazione comprovante i versamenti;
- la rinuncia ai giudizi pendenti, richiesta dalla normativa sulla rottamazione-quater, era stata implicitamente accettata dall’Amministrazione finanziaria con l’accoglimento della definizione agevolata, rilevando di avere esercitato un diritto riconosciutogli dalla normativa vigente, idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere. 3 di 3 2. Ne discende che avendo il contribuente manifestato espressamente la volontà di rinunziare al giudizio chiedendo emettersi declaratoria di estinzione e nulla avendo eccepito l’ufficio, va dichiarata l’estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite. 3. La tipologia di pronunzia che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione; e la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599);
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per rinunzia al ricorso;
spese compensate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione
udito il P.G. che ha concluso chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio. FATTI DI CAUSA 1. SC NE ha proposto, sulla base di due motivi, ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n.1084/4/2018, depositata il 21/02/2018. 2. L’ Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. 3. Il contribuente ha depositato memorie in data 15 novembre 2023 e 14 febbraio 2025 chiedendo, prima, sospendersi il giudizio e, successivamente, dichiararsi estinto il giudizio avendo aderito alla cd. “rottamazione quater” ai sensi dell’art. 1, commi da 231 a 252, Legge n. 197/2022 con versamento, delle rate scadute. 4. Il P.G. ha depositato conclusioni scritte. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Occorre premettere che il contribuente, con la memoria da ultimo indicata, ha precisato che: - la procedura di definizione agevolata si era regolarmente perfezionata con l’accoglimento dell’istanza e la comunicazione del piano di pagamento da parte dell’Agente della Riscossione;
- aveva adempiuto al pagamento della maggior parte delle rate previste ed aveva prodotto la relativa documentazione comprovante i versamenti;
- la rinuncia ai giudizi pendenti, richiesta dalla normativa sulla rottamazione-quater, era stata implicitamente accettata dall’Amministrazione finanziaria con l’accoglimento della definizione agevolata, rilevando di avere esercitato un diritto riconosciutogli dalla normativa vigente, idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere. 3 di 3 2. Ne discende che avendo il contribuente manifestato espressamente la volontà di rinunziare al giudizio chiedendo emettersi declaratoria di estinzione e nulla avendo eccepito l’ufficio, va dichiarata l’estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite. 3. La tipologia di pronunzia che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione; e la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599);
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per rinunzia al ricorso;
spese compensate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione