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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 17/09/2025, n. 892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 892 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
n. 55/2025 RG
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA SEZIONE III CIVILE – FAMIGLIA e MINORI
composta dai Magistrati: Maria Grazia Domanico Presidente Francesca Caprioli Consigliere rel. est. Marialuisa Tezza Consigliere aus.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A letto il ricorso depositato in data 23.1.2025 da
, nato a [...] il [...] (C.F. e Parte_1 CodiceFiscale_1
, nata a [...] il [...] (C.F. ), res. Parte_2 CodiceFiscale_2
Seniga (BS) via Giovanni Pascoli 10, rappresentati e difesi dall'Avv. Carlo Ambrosini del Foro di Brescia RICORRENTI
con l'intervento in causa del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Brescia
nell'interesse dei minori: nata a [...] l'[...], nato a Controparte_1 CP_2
South Shields l'1.8.2019 e nato a [...] il [...] Controparte_3 figli di , nata a [...] il [...] e residente nel Regno Unito, Inghilterra, 10 Curlew Persona_1
House, 34 Eastbourne Grove, South Shield, Tyne and Wear, Ne33 2ly e di residente nel Parte_3
Regno Unito, Inghilterra, 83 Fellside South Shields, Tyne And Weae, Ne34 8qx
Oggetto: richiesta di dichiarazione di esecutività di sentenza straniera.
Premesso Con ricorso per il riconoscimento e l'attuazione di una sentenza straniera depositato in data 23.1.2025
e hanno esposto quanto segue: Parte_1 Parte_2
. i ricorrenti sono coniugati dal 2004 e risiedono in Seniga (BS), in via G. Pascoli n. 10. Il sig.
[...]
svolge la professione di operaio presso la società Foma, sita in Pralboino (BS), la sig.ra Parte_4 Pt_2 invece svolge attività lavorativa presso la Fondazione Ospedale della Carità - Casa di riposo -
[...]
Onlus, sita in Casalbuttano (CR).
1 n. 55/2025 RG
. la sig.ra è madre della sig.ra , nata a [...] in data [...] e Parte_2 Persona_1 residente nel Regno Unito, ed è nonna dei tre nipoti e Controparte_1 CP_2 CP_3
nati da una precedente relazione della figlia con il sig.
[...] Parte_3
. nel giugno 2023 la sig.ra e il sig. hanno interrotto la loro convivenza e i minori Persona_1 Parte_3 sono stati allontanati dai genitori poiché considerati fonte di pregiudizio per i figli.
. nel giugno del 2023 i sigg. e si sono trasferiti temporaneamente in Parte_4 Parte_2
Sunderland per occuparsi dei tre nipoti per i quali pendeva procedimento avente ad oggetto il loro affidamento.
. con sentenza n. NE23C50345 del 23.5.2024 il Tribunale della Famiglia (The Family Court) in Newcastle -Consiglio di South Tyneside ha nominato i sigg. e tutori legali Parte_4 Parte_2
e affidatari dei minori, autorizzandoli a trasferire la residenza e la dimora degli stessi in Italia.
. da giugno 2024 i minori vivono quindi in Italia unitamente ai ricorrenti i quali, così come prescritto dalla sentenza di cui viene chiesta l'esecutività, garantiscono ai minori i contatti anche telefonici con i genitori.
. allo stato i Sigg. e hanno notevoli difficoltà a garantire ai nipoti le più Parte_4 Parte_2 complete tutele: regolarizzazione della residenza, assegnazione del codice fiscale, accesso alle agevolazioni fiscali, nonché tutte le relative tutele sanitarie. Tutto ciò premesso, e hanno chiesto a questa Corte d'Appello il Parte_4 Parte_2 riconoscimento della sentenza n. NE23C50345 del 23.5.2024 pronunciata dal Tribunale della Famiglia - The Family Court di Newcastle - Consiglio di South Tyneside, nonché la relativa attuazione in Italia ai sensi della Legge 218/1995.
Con decreto del 31.1.2025 è stata fissata l'udienza collegiale del 16.9.2025 ed è stato concesso a parte istante il termine per la notifica del ricorso a , e al tutore dei minori e a Persona_1 Parte_3 quest'ultimi termine sino al 10.9.2025 per il deposito dell'eventuale memoria difensiva. I ricorrenti sono stati invitati anche a produrre prova della definitività della sentenza.
In data 1.9.2025 il difensore di parte ricorrente ha depositato la prova della notifica del ricorso unitamente al decreto di fissazione d'udienza a , e all'ex tutore dei minori ( Persona_1 Parte_3 Persona_2 rappresentata in giudizio da , nonché prova della definitività della sentenza di cui ha Persona_3 chiesto la trascrizione.
In data 11.9.2025 il PG ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 16.9.2025 il difensore di parte ricorrente ha insistito nella domanda precisando che la richiesta di trascrizione era stata, prima del deposito del ricorso, rivolta all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Seniga che aveva comunicato di non potere procedere essendo necessario un provvedimento dell'autorità giudiziaria. La Corte, verificata la regolarità della notifica a , a e al Persona_1 Parte_3 tutore dei minori nel procedimento davanti all'autorità giudiziaria del Regno Unito, si è riservata.
Tutto ciò premesso
2 n. 55/2025 RG
La domanda può trovare accoglimento: parte ricorrente ha prodotto il provvedimento del Tribunale della Famiglia - The Family Court di Newcastle - Consiglio di South Tyneside reso il 23.5.2024, dal quale si ricava che i genitori dei minori sono affetti da problematiche psichiche che hanno comportato a giugno 2023 la necessità di allontanare dalle loro cure i tre figli. I ricorrenti si sono quindi recati nel Regno Unito per occuparsi dei nipoti e il Giudice, nella sentenza di cui si chiede l'esecutività, li ha nominati tutori speciali dei nipoti e ha disposto il collocamento permanente dei minori presso i nonni in Italia, autorizzando il trasferimento definitivo in Italia dei tre minori. Nel provvedimento si legge che il collocamento dei bambini presso la sig.ra e il sig. in Italia comporta indubbie difficoltà Pt_2 Pt_4 ma che i minori necessitano di cure che i genitori non sono in grado di fornire a breve, medio o lungo termine e che pertanto l'affidamento permanente alla sig.ra e al sig. è quello che meglio Pt_2 Pt_4 consente di soddisfare le esigenze individuali dei minori. Il Giudice ha disposto altresì il mantenimento dei contatti fra i minori e i genitori. Va rilevato che alla presente fattispecie in esame non si applica il Reg. UE 1111 del 2019 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale (pacificamente applicabile anche ai giudizi aventi ad oggetto il diritto di affidamento e di visita, la tutela, la curatela e altri istituti analoghi, e i minori in affidamento presso una famiglia o un istituto) dal momento che il Regno Unito non fa parte dell'UE. L'art. 67 legge 31.5.1995 n. 218 che prevede che, in caso di mancata ottemperanza o di contestazione del riconoscimento del provvedimento straniero o qualora sia necessario procedere ad esecuzione forzata, chiunque vi abbia interesse può chiedere all'autorità giudiziaria italiana (Corte d'Appello) l'accertamento dei requisiti per il riconoscimento. I requisiti per l'attuazione e il riconoscimento che la Corte d'Appello adita ex art. 67 deve accertare sono i medesimi di cui agli artt. 64, 65 e 66 L 218/1995 e nella fattispecie in esame tali requisiti sono soddisfatti: la decisione della quale si chiede il riconoscimento è stata pronunciata da un'autorità giudiziaria competente;
come si evince dalla sentenza di cui si chiede l'esecutività, tutti i convenuti ( , tutore dei minori) hanno partecipato al processo e si sono costituiti secondo Persona_1 Parte_3 la legge del luogo. I ricorrenti hanno prodotto la prova del passaggio in giudicato della sentenza, avvenuto dopo 21 giorni dall'emanazione della stessa (doc. 17 bis, attestazione del giudice del Tribunale della famiglia di Newcastle Upon Tyne datata 19.3.2025). La decisione non appare in contrasto con altra decisione giudiziaria pronunciata da giudice italiano passata in giudicato;
non risulta pendere davanti all'autorità giudiziaria italiana un procedimento tra le stesse parti e per il medesimo oggetto instaurato anteriormente alla presentazione della domanda davanti all'autorità giudiziaria che ha pronunciato la decisione della quale viene richiesto il riconoscimento e l'esecuzione; infine la decisione non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico interno ma appare conforme all'interesse dei minori. Parimenti esistono i requisiti di cui alla Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 in materia di competenza, legge applicabile, riconoscimento, esecuzione e cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, che vincola il Regno Unito, ratificata dall'Italia con la legge 101/2015 che all'art. 23 richiede per il riconoscimento del provvedimento estero requisiti analoghi a quelli di cui alla legge 218/1995.
In conclusione il provvedimento può essere riconosciuto nella Repubblica Italiana.
3 n. 55/2025 RG
Nulla sulle spese di lite stante la mancata opposizione dei genitori dei minori.
P.Q.M
La Corte d'Appello di Brescia, provvedendo in via definitiva sul ricorso proposto da e Parte_4
, sentito il P.G., così decide: Parte_2
. dichiara che la sentenza n. NE23C50345 resa il 23.5.2024 dal Tribunale della Famiglia - The Family Court di Newcastle - Consiglio di South Tyneside, passata in giudicato, è riconosciuta ed esecutiva nello Stato italiano.
. dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Seniga (BS).
. nulla sulle spese di lite.
Brescia, 16.9.2025
il Cons. rel. est. il Presidente Francesca Caprioli Maria Grazia Domanico
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Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA SEZIONE III CIVILE – FAMIGLIA e MINORI
composta dai Magistrati: Maria Grazia Domanico Presidente Francesca Caprioli Consigliere rel. est. Marialuisa Tezza Consigliere aus.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A letto il ricorso depositato in data 23.1.2025 da
, nato a [...] il [...] (C.F. e Parte_1 CodiceFiscale_1
, nata a [...] il [...] (C.F. ), res. Parte_2 CodiceFiscale_2
Seniga (BS) via Giovanni Pascoli 10, rappresentati e difesi dall'Avv. Carlo Ambrosini del Foro di Brescia RICORRENTI
con l'intervento in causa del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Brescia
nell'interesse dei minori: nata a [...] l'[...], nato a Controparte_1 CP_2
South Shields l'1.8.2019 e nato a [...] il [...] Controparte_3 figli di , nata a [...] il [...] e residente nel Regno Unito, Inghilterra, 10 Curlew Persona_1
House, 34 Eastbourne Grove, South Shield, Tyne and Wear, Ne33 2ly e di residente nel Parte_3
Regno Unito, Inghilterra, 83 Fellside South Shields, Tyne And Weae, Ne34 8qx
Oggetto: richiesta di dichiarazione di esecutività di sentenza straniera.
Premesso Con ricorso per il riconoscimento e l'attuazione di una sentenza straniera depositato in data 23.1.2025
e hanno esposto quanto segue: Parte_1 Parte_2
. i ricorrenti sono coniugati dal 2004 e risiedono in Seniga (BS), in via G. Pascoli n. 10. Il sig.
[...]
svolge la professione di operaio presso la società Foma, sita in Pralboino (BS), la sig.ra Parte_4 Pt_2 invece svolge attività lavorativa presso la Fondazione Ospedale della Carità - Casa di riposo -
[...]
Onlus, sita in Casalbuttano (CR).
1 n. 55/2025 RG
. la sig.ra è madre della sig.ra , nata a [...] in data [...] e Parte_2 Persona_1 residente nel Regno Unito, ed è nonna dei tre nipoti e Controparte_1 CP_2 CP_3
nati da una precedente relazione della figlia con il sig.
[...] Parte_3
. nel giugno 2023 la sig.ra e il sig. hanno interrotto la loro convivenza e i minori Persona_1 Parte_3 sono stati allontanati dai genitori poiché considerati fonte di pregiudizio per i figli.
. nel giugno del 2023 i sigg. e si sono trasferiti temporaneamente in Parte_4 Parte_2
Sunderland per occuparsi dei tre nipoti per i quali pendeva procedimento avente ad oggetto il loro affidamento.
. con sentenza n. NE23C50345 del 23.5.2024 il Tribunale della Famiglia (The Family Court) in Newcastle -Consiglio di South Tyneside ha nominato i sigg. e tutori legali Parte_4 Parte_2
e affidatari dei minori, autorizzandoli a trasferire la residenza e la dimora degli stessi in Italia.
. da giugno 2024 i minori vivono quindi in Italia unitamente ai ricorrenti i quali, così come prescritto dalla sentenza di cui viene chiesta l'esecutività, garantiscono ai minori i contatti anche telefonici con i genitori.
. allo stato i Sigg. e hanno notevoli difficoltà a garantire ai nipoti le più Parte_4 Parte_2 complete tutele: regolarizzazione della residenza, assegnazione del codice fiscale, accesso alle agevolazioni fiscali, nonché tutte le relative tutele sanitarie. Tutto ciò premesso, e hanno chiesto a questa Corte d'Appello il Parte_4 Parte_2 riconoscimento della sentenza n. NE23C50345 del 23.5.2024 pronunciata dal Tribunale della Famiglia - The Family Court di Newcastle - Consiglio di South Tyneside, nonché la relativa attuazione in Italia ai sensi della Legge 218/1995.
Con decreto del 31.1.2025 è stata fissata l'udienza collegiale del 16.9.2025 ed è stato concesso a parte istante il termine per la notifica del ricorso a , e al tutore dei minori e a Persona_1 Parte_3 quest'ultimi termine sino al 10.9.2025 per il deposito dell'eventuale memoria difensiva. I ricorrenti sono stati invitati anche a produrre prova della definitività della sentenza.
In data 1.9.2025 il difensore di parte ricorrente ha depositato la prova della notifica del ricorso unitamente al decreto di fissazione d'udienza a , e all'ex tutore dei minori ( Persona_1 Parte_3 Persona_2 rappresentata in giudizio da , nonché prova della definitività della sentenza di cui ha Persona_3 chiesto la trascrizione.
In data 11.9.2025 il PG ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 16.9.2025 il difensore di parte ricorrente ha insistito nella domanda precisando che la richiesta di trascrizione era stata, prima del deposito del ricorso, rivolta all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Seniga che aveva comunicato di non potere procedere essendo necessario un provvedimento dell'autorità giudiziaria. La Corte, verificata la regolarità della notifica a , a e al Persona_1 Parte_3 tutore dei minori nel procedimento davanti all'autorità giudiziaria del Regno Unito, si è riservata.
Tutto ciò premesso
2 n. 55/2025 RG
La domanda può trovare accoglimento: parte ricorrente ha prodotto il provvedimento del Tribunale della Famiglia - The Family Court di Newcastle - Consiglio di South Tyneside reso il 23.5.2024, dal quale si ricava che i genitori dei minori sono affetti da problematiche psichiche che hanno comportato a giugno 2023 la necessità di allontanare dalle loro cure i tre figli. I ricorrenti si sono quindi recati nel Regno Unito per occuparsi dei nipoti e il Giudice, nella sentenza di cui si chiede l'esecutività, li ha nominati tutori speciali dei nipoti e ha disposto il collocamento permanente dei minori presso i nonni in Italia, autorizzando il trasferimento definitivo in Italia dei tre minori. Nel provvedimento si legge che il collocamento dei bambini presso la sig.ra e il sig. in Italia comporta indubbie difficoltà Pt_2 Pt_4 ma che i minori necessitano di cure che i genitori non sono in grado di fornire a breve, medio o lungo termine e che pertanto l'affidamento permanente alla sig.ra e al sig. è quello che meglio Pt_2 Pt_4 consente di soddisfare le esigenze individuali dei minori. Il Giudice ha disposto altresì il mantenimento dei contatti fra i minori e i genitori. Va rilevato che alla presente fattispecie in esame non si applica il Reg. UE 1111 del 2019 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale (pacificamente applicabile anche ai giudizi aventi ad oggetto il diritto di affidamento e di visita, la tutela, la curatela e altri istituti analoghi, e i minori in affidamento presso una famiglia o un istituto) dal momento che il Regno Unito non fa parte dell'UE. L'art. 67 legge 31.5.1995 n. 218 che prevede che, in caso di mancata ottemperanza o di contestazione del riconoscimento del provvedimento straniero o qualora sia necessario procedere ad esecuzione forzata, chiunque vi abbia interesse può chiedere all'autorità giudiziaria italiana (Corte d'Appello) l'accertamento dei requisiti per il riconoscimento. I requisiti per l'attuazione e il riconoscimento che la Corte d'Appello adita ex art. 67 deve accertare sono i medesimi di cui agli artt. 64, 65 e 66 L 218/1995 e nella fattispecie in esame tali requisiti sono soddisfatti: la decisione della quale si chiede il riconoscimento è stata pronunciata da un'autorità giudiziaria competente;
come si evince dalla sentenza di cui si chiede l'esecutività, tutti i convenuti ( , tutore dei minori) hanno partecipato al processo e si sono costituiti secondo Persona_1 Parte_3 la legge del luogo. I ricorrenti hanno prodotto la prova del passaggio in giudicato della sentenza, avvenuto dopo 21 giorni dall'emanazione della stessa (doc. 17 bis, attestazione del giudice del Tribunale della famiglia di Newcastle Upon Tyne datata 19.3.2025). La decisione non appare in contrasto con altra decisione giudiziaria pronunciata da giudice italiano passata in giudicato;
non risulta pendere davanti all'autorità giudiziaria italiana un procedimento tra le stesse parti e per il medesimo oggetto instaurato anteriormente alla presentazione della domanda davanti all'autorità giudiziaria che ha pronunciato la decisione della quale viene richiesto il riconoscimento e l'esecuzione; infine la decisione non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico interno ma appare conforme all'interesse dei minori. Parimenti esistono i requisiti di cui alla Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 in materia di competenza, legge applicabile, riconoscimento, esecuzione e cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, che vincola il Regno Unito, ratificata dall'Italia con la legge 101/2015 che all'art. 23 richiede per il riconoscimento del provvedimento estero requisiti analoghi a quelli di cui alla legge 218/1995.
In conclusione il provvedimento può essere riconosciuto nella Repubblica Italiana.
3 n. 55/2025 RG
Nulla sulle spese di lite stante la mancata opposizione dei genitori dei minori.
P.Q.M
La Corte d'Appello di Brescia, provvedendo in via definitiva sul ricorso proposto da e Parte_4
, sentito il P.G., così decide: Parte_2
. dichiara che la sentenza n. NE23C50345 resa il 23.5.2024 dal Tribunale della Famiglia - The Family Court di Newcastle - Consiglio di South Tyneside, passata in giudicato, è riconosciuta ed esecutiva nello Stato italiano.
. dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Seniga (BS).
. nulla sulle spese di lite.
Brescia, 16.9.2025
il Cons. rel. est. il Presidente Francesca Caprioli Maria Grazia Domanico
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