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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 2311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2311 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati :
1)dott. Rosa B. Cristofano Presidente rel.
2) dott.Maristella Agostinacchio Consigliere
3)dott. Laura Scarlatelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all' esito della riserva di cui all'udienza del 5.6.2025 la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 1628/2023 RG
TRA
, con sede in Via Gaetano Negri 1, 20123 Milano, (Cod. Parte_1
Fisc. e P.I. ), elett.te dom.ta presso lo Studio dell'Avv. Giovanni P.IVA_1
Manna in Via Roma 148/E, Casalnuovo di Napoli, con l'Avv. Riccardo Fuso (C.F.
) che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata CodiceFiscale_1 digitalmente e da intendersi in calce all'atto di appello , con dichiarazione di voler ricevere, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 136 comma 3 e 176 comma 2, c.p.c., le comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (c.d. P.E.C.) , indirizzo da Email_1 intendersi valevole ai fini della elezione di domicilio telematica;
Il procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazione previste dagli artt. 133, 134 e 176 del c.p.c. al numero di fax 0620433807 oppure tramite invio di e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_2
Appellante
E nato a [...] il [...] Controparte_1
( ), rapp.to e difeso, giusta procura in calce al ricorso C.F._2 introduttivo recante n.r.g. 20349/2020, dall'avv. Ernesto Maria Cirillo ( presso il cui studio sito in Napoli alla via Benedetto Cariteo C.F._3
n. 8 è elett.te dom.to. (Pec di riferimento: fax: Email_3
0815640644)
Appellato
OGGETTO : Appello avverso la sentenza n. . 114/2023 pubbl. il 11/01/2023 RG n. 20349/2020, non notificata, emessa dal Tribunale di Napoli, in funzione del Giudice del Lavoro
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 414 dipendente a tempo Controparte_1 indeterminato della dal 21.09.2007, attualmente inquadrato Parte_1 nel 4° livello del vigente CCNL, deduceva che, a seguito di continuo aggiornamento mediante corsi di formazione, aveva svolto le attività di tecnico dei sistemi non solo telefonici tradizionali ma anche integrati, per la connessione di rete dati e configurazione e installazione di dispositivi per l'accesso a tali Contr sistemi sia presso le centrali che presso i clienti finali anche quelli c.d. che il CCNL del 3 dicembre 2005 aveva modificato l'art. 23 del precedente CCNL (Classificazione del Personale) con l'introduzione, tra i profili professionali dei lavoratori inquadrati al 5° livello, di quella dello “Specialista di attività tecniche integrate”; che le mansioni espletate andavano ricondotte a tale specifica declaratoria e al livello di riferimento. Tanto esposto chiedeva di accertare e dichiarare il proprio diritto a essere inquadrato nel 5 livello del CCNL citato, con la condanna della resistente al predetto inquadramento nonché al pagamento delle differenze retributive e contributive, da quantificare in separato giudizio. Si costituiva la società convenuta, eccependo preliminarmente la nullità del ricorso introduttivo e, nel merito ,l'infondatezza della pretesa per insussistenza del presupposto dello svolgimento delle mansioni di cui alla declaratoria di livello superiore, difettando in particolare il livello specialistico elevato, l'autonomia e la decisionalità del livello superiore;
eccepiva , inoltre, la prescrizione dell'asserito credito alle differenze retributive e contributive nonché la inammissibilità della pretesa alla condanna per la genericità delle allegazioni a sostegno della stessa. Concludeva pertanto per il rigetto del ricorso. Espletata prova per testi, all'esito, con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento del ricorso ,dichiarava il diritto del ricorrente all'inquadramento nel 5° livello, profilo professionale di specialista attività tecniche integrate, del CCNL Telecomunicazioni, a decorrere dal 1 aprile 2011 e condannava parte resistente al predetto inquadramento, nonché al pagamento delle differenze retributive maturate con decorrenza dal 1° gennaio 2011; oltre al pagamento delle spese processuali .
Con ricorso depositato presso questa Corte d'Appello in data 7.7.2023 ,la ha proposto tempestivo appello avverso la indicata sentenza Parte_1 evidenziandone la erroneità per plurimi motivi;
in particolare ha dedotto la nullità del giudizio di primo grado per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell' , litisconsorte necessario ex art 102 cpc, in relazione alla CP_3 domanda di versamento in favore dell' dei relativi Controparte_4 contributi;
ha ribadito la genericità delle mansioni e dei capitoli di prova con conseguente inammissibilità della prova testimoniale ammessa;
una erronea valutazione delle risultanze istruttorie ( ove ritenute ammissibili) , una errata interpretazione degli effettivi criteri discretivi tra il 4° e 5° livello ; ha inoltre impugnato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha respinto l'eccezione di prescrizione alla luce dell'entrata in vigore della legge Fornero n. 92/2012
Ha, quindi , concluso per il rigetto della domanda, previa riforma della impugnata sentenza;
vinte le spese del doppio grado di giudizio .
Con rituale memoria si costituiva che, elencati i Controparte_1 numerosi precedenti di merito intervenuti in controversie analoghe ,non solo presso l'adita Corte e il Tribunale di Napoli ma anche presso altre sedi
,contestava le avverse argomentazioni e concludeva per il rigetto dell'appello con conferma della impugnata sentenza;
vinte le spese con attribuzione.
Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare del procedimento ai sensi dell'art. 221, comma 4, D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con la legge 17 luglio 2020 n. 77 come successivamente prorogato. Indi il procedimento era definito nelle forme della trattazione scritta secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Pertanto, a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa veniva riservata in decisione.
Il primo motivo di gravame inerente la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell' è destituito di ogni fondamento;
sul punto è sufficiente CP_3 osservare che ,nella sentenza gravata ,il Tribunale di Napoli ha condannato la resistente società al pagamento delle differenze retributive e non anche al versamento contributivo.
Parimenti infondato è l'asserito difetto di allegazione degli elementi di fatto e di diritto legittimanti l'accoglimento delle domande proposte. Ed invero, nel libello introduttivo vi sono circa 50 punti (il n. 2 nonché dal n. 10 al n. 58) in cui viene analiticamente descritta l'attività dell'originario ricorrente. Inoltre, dopo aver riportato pedissequamente la descrizione che il Ccnl di riferimento offre della qualifica di “specialista di attività tecniche integrate” (capo n. 61), nel ricorso è specificamente operato il raffronto tra il livello in cui è inquadrato il ricorrente e quello di cui richiede il riconoscimento giudiziale. Dal punto n. 69 al n. 73, difatti, sono elencati i requisiti individuati dalla contrattazione collettiva per il riconoscimento della qualifica sia di tecnico di 5° livello quali l'assistenza presso il cliente oppure l'attivazione a quest'ultimo di servizi e prodotti che di tecnico di 4° livello quali la sola attività di esercizio e manutenzione di impianti. Ancor più nello specifico sono poi elencate altre qualità richieste per ottenere la qualifica di “specialista di attività tecniche integrate” quali le competenze ICT e le capacità di configurazione e riconfigurazione dei software. Ed ancora, sempre nell'atto introduttivo, si pone l'accento sul minor contenuto professionale delle attività svolte dal tecnico specialista di attività/interventi tecnici inquadrato al 4° livello il quale svolge mansioni di tipo esecutivo e proceduralizzate che non prevedono attivazione di servizi e prodotti presso il cliente finale. Pertanto del tutto corretta è la statuizione del primo giudice il quale ha ritenuto
“che dall'esame delle allegazioni di cui al ricorso introduttivo si evince che la domanda risulta sufficientemente articolata quanto a esposizione degli elementi di fatto e di diritto a fondamento della stessa, con particolare riguardo alle circostanze relative al periodo di attività lavorativa, all'inquadramento, alle mansioni, allo specifico contenuto della declaratoria posseduta (del 4° livello come Specialista di Attività Tecniche) e di quella pretesa (del 5° livello come Specialista di Attività Tecniche integrate), nonché in ordine alla pretesa azionata-inquadramento nel livello superiore e differenze retributive e contributive conseguenti. Deve pertanto ritenersi infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata dalla convenuta”. Del pari del tutto corretta è l'ammissione della prova per testi articolata dalla parte ricorrente siccome vertente su articoli specifici e separati.
Nel merito la Corte giudica l'appello infondato intendendo il Collegio dare continuità all'orientamento già espresso sul punto ( v. ex plurimis , CA Napoli sentenza n. 5265/2021.; n. 4308/2021 ; 5108/2021; sent. / Cirillo del Pt_1
3.3.2022 ; Telecom/Zanchiello del 23.11.2022). E' opportuno premettere che, in applicazione dei principi generali in materia di cui all'art. 2103 cc., il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (cfr ex multis Cass. n.8025/2003; n.20523/2005). Del tutto irrilevante invece è il confronto con l'inquadramento diversamente riconosciuto ad altri lavoratori che svolgano compiti di analoga portata. Pertanto, presupposto essenziale della domanda formulata è l'accertamento delle mansioni svolte per il periodo preso in esame, avuto riguardo unicamente alla portata contenutistica della declaratoria contrattuale del livello rivendicato. Va ancora evidenziato, al fine della delimitazione del tema d'indagine, che le contestazioni della società datrice di lavoro si incentrano, in buona sostanza, da un lato, sul limitato grado di autonomia del ricorrente, consistente in un'autonomia di natura operativa, nonché sulla assenza di attività di coordinamento o di supporto di altro personale;
dall'altro, nella previsione di attività tecniche specialistiche e di adeguata complessità già nell'ambito della declaratoria del 4° livello in cui è inquadrato l'appellato .
Tanto evidenziato, si rende necessario riportare le declaratorie contrattuali alla luce delle quali va orientato il percorso motivazionale che qui si sta seguendo .
Appartengono al 4° livello (in possesso dell'odierno appellato "... le lavoratrici/i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze di tipo specialistico, esplicano attività tecnico-operative di adeguata complessità, ovvero svolgono attività amministrative, commerciali, tecniche. Tali attività richiedono capacità di valutazione ed elaborazione, nell'ambito di metodologie consolidate, di più elementi dell'attività di competenza e sono svolte con autonomia e responsabilità adeguate al risultato operativo atteso e conseguite anche attraverso idonei percorsi formativi”. Poi, le lavoratrici/ i lavoratori che, oltre a possedere i requisiti di cui sopra e in relazione alla specificità del ruolo ricoperto, svolgono, anche solo in via complementare, attività di coordinamento operativo e/o di supporto professionale di altri lavoratori, ovvero compiti di natura specialistica. Tra i profili del 4° livello c' è quello di 'Addetto ad attività tecniche/Specialista di attività tecniche' che appartiene alla "... Lavoratrice/tore che, in relazione alla piena professionalità acquisita anche attraverso specifici percorsi formativi e consolidata esperienza, svolge compiti che richiedono la completa padronanza delle procedure e norme tecniche che regolano il funzionamento, l'esercizio e la manutenzione degli impianti di competenza, intervenendo con autonomia operativa nella risoluzione delle anomalie di funzionamento riscontrate.
Appartengono invece al 5° livello (rivendicato) "... le lavoratrici/i lavoratori che, in possesso di capacità professionali e gestionali correlate ad elevate conoscenze specialistiche, svolgono funzioni per l'espletamento delle quali è richiesta adeguata autonomia e decisionalità nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli nel campo di attività in cui operano. Tali funzioni sono esercitate attraverso il coordinamento e il controllo delle diverse risorse assegnate, ovvero mediante lo svolgimento di compiti specialistici ad elevata tecnicalità”. Lo "specialista di attività tecniche integrate" è la "Lavoratrice/tore che, oltre a svolgere tutte le attività di “Addetto ad attività tecniche/Specialista di attività tecniche”, svolge con adeguata autonomia, anche con l'apporto di particolari e personali competenze e in conseguenza a specifici percorsi formativi, interventi di attivazione e assistenza tecnica di servizi/prodotti presso cliente finale assicurandone, con le necessarie competenze di ICT, la piena funzionalità (configurazione e riconfigurazione dei software).
Ciò che contraddistingue, quindi, la declaratoria dello specialista di attività tecniche integrate (5° livello), riferibile, quanto quella del 4°, a professionalità del settore tecnico, è l'adeguata autonomia impiegata in attività quali interventi di attivazione e assistenza tecnica di servizi/prodotti presso il cliente finale, anche con l'impiego di personali e particolari competenze acquisite in specifici percorsi formativi, soprattutto il doverne assicurare la piena funzionalità (configurazione e riconfigurazione dei software). Quest'ultimo aspetto, in particolare, presuppone - come prescritto dal ccnl - che il tecnico di 5° livello abbia adeguate competenze in Information Communication Technology, ICT, ossia abbia competenze sull'insieme delle tecnologie che consentono il trattamento e lo scambio delle informazioni in formato Digitale e quindi sia su linea telefonica, che su linea dati ( servizi integrati). Pertanto il profilo rivendicato in questa sede, che richiede compiti specialistici ad elevata tecnicalità, a differenza dei compiti di natura soltanto specialistica del 4° liv riconosciuto dall'azienda, comporta : a) lo svolgimento di interventi che non siano limitati alla risoluzione di anomalie ( 4° liv) ma anche in più attivazione e Con assistenza di servizi/prodotti; b) competenze di , per la configurazione e riconfigurazione di software, come sopra precisato , non essendo sufficiente la completa padronanza delle procedure e norme tecniche che regolano il funzionamento, l'esercizio e la manutenzione degli impianti di competenza ( 4° liv); c) interventi di attivazione e assistenza tecnica di servizi/prodotti presso il cliente finale, dato particolarmente connotativo, non contemplato affatto dalla declaratoria del 4° liv.
In definitiva , ai fini del riconoscimento della qualifica richiesta è necessario accertare in concreto se il lavoratore, oltre alle attività di addetto ad attività tecniche, a) abbia adeguata autonomia di intervento;
b) abbia svolto specifici percorsi formativi;
c) configuri e riconfiguri software;
d) effettui interventi presso il cliente finale. Ebbene, nel caso di specie , la verifica in concreto dell'attività svolta alla luce dell'istruttoria espletata , conduce alla prova dello svolgimento delle pretese mansioni superiori da parte dell'odierno appellato, atteso che testi escussi hanno sostanzialmente confermato gli elementi caratterizzanti l'attività dello specialista di attività tecniche integrate.
In primo luogo risulta comprovato il grado di totale autonomia dei tecnici on field nel corso del proprio intervento, quindi in grado anche superiore rispetto a quella (adeguata) richiesta dalla declaratoria professionale. All'uopo il teste ha dichiarato: “io e il ricorrente abbiamo lavorato nella Tes_1 stessa squadra, nello stesso gruppo e nello stesso territorio dall'assunzione fino al 2013 all'incirca, svolgendo mansioni identiche, sia di realizzazione di impianti che di manutenzione sulla rete. In tale ambito ci siamo occupati di realizzare impianti telefonici nuovi, dalla sede del cliente alla centrale di appartenenza, nonché, su richiesta specifica dei clienti, anche della installazione del router per i dati presso la sede del cliente, con annessi servizi aggiuntivi, quali ad esempio i collegamenti di devices al router, con-figurazione del WIFI, collegamenti di stampanti in rete e altro. Abbiamo curato la installazione della parte finale della rete dati, e con il progresso della tecnologia, con i collegamenti fino alle cabine e poi fino alle sedi dei clienti. Abbiamo, inoltre, svolto l'attività di manutenzione, per la quale i clienti facevano le richieste al commerciale che poi le girava a noi. A seconda le tipo di guasto, lavoravamo sulla rete esterna ovvero ci recavamo a casa dei clienti, persone fisiche
o aziende. Per effettuare i controlli necessari a individuare il tipo di guasto, per la parte fonia si utilizza un particolare telefono, che si chiama Micro telefono, che si collega sulla rete che guarda il cliente e aiuta ad eseguire il lavoro;
per la parte dati si utilizza il c.d. MaxTester, un particolare strumento che va collegato fisi-camente sulla rete , in determinati punti, e che rilascia determinati parametri da cui si desume dove può essere il problema… Dal 2013 il ricorrente è stato addetto a mansioni più specialistiche, in particolare di Nof PF, occupandosi del trasporto in rame e in fibra, cioè della rete, sia per la nuova installazione di ulteriori dispositivi, detti i ROE, che sono degli splitter che sono propedeutici alla installazione della fibra presso i singoli clienti… so che il ricorrente le ha svolte perché è capitato di lavorare per una medesima segnalazione, per le quali era necessario l'intervento sia dei NOF PF che del Lob Dati e il ricorrente era appunto uno dei Nof PF con cui io ho collaborato… Posso ancora precisare che quali tecnici IS, oltre alle attività di cui sopra, si provvedeva anche al collaudo dell'im-pianto e dei dispositivi installati, svolgendo le opportune verifiche in contatto con i clienti e anzi in sua presenza”. Tanto veniva confermato dal teste il quale sul punto dichiarava: “Posso Tes_2 confermare che il ricorrente si è occupato di svolgere tutte le attività di cui al capo 2 del ricorso, almeno da gennaio 2011 ma già da prima, dovendo precisare che la tecnologia FTTH è stata implementata solo successivamente e quindi il ricorrente se n'è occupato successivamente al 2011. Posso ancora dire che l'attività è stata svolta presso ogni tipologia di clientela, perché dal punto di vista tecnico gli inter- venti non erano diversi a seconda del tipo di cliente, e posso precisare che, nel corso del tempo, gli apparati sono evoluti tecnologicamente, con ampliamento delle funzioni disponibili… L'attività di-pendeva dalla richiesta del cliente e differiva a seconda che si trattasse di una richiesta di assistenza – c.d. assurance – o di attivazione di una nuova linea – c.d. delivery. In tale ultimo caso, si deve creare la linea: dalla posa del cavo presso la sede del cliente, installazione della presa, collegamenti esterni in centrale, accesso agli armadi esterni in strada, installazione di router e ogni altro dispositivo richiesto. Dopo il 2014… il ricorrente ha acquisito un incremento delle mansioni svolte, svolgendo attività più specialistiche rispetto a me, in particolare per la FTTH. Per l'installazione, l'attività consisteva nella posa dei cavi e nella installazione della presa, quindi si collegavano i dispositivi e si effettuano le verifiche per la configurazione e per il corretto funzionamento. Tali verifiche veniva svolte da noi tecnici, ricorrente compreso, mediante utilizzo di un palmare per fare il collaudo. Il palmare serve per riscontrare che l'impianto eseguito sia conforme a diversi parametri tecnici, si entra, mediante il palmare, nell'impianto
– ed es di linea dati – e si effettuano dei test di funziona-mento, che cambiano a seconda del cliente per esempio in base al fatto che sia un cliente residenziale o affari, in base alla velocità di trasmissione fornita, in base ai prodotto che il cliente deve utilizzare – telefono, computer, telecamere e simili”. In breve, quindi, il tecnico riceve dalla società resistente tramite smartphone generiche informazioni sul luogo e sul tipo di intervento senza alcuna specifica indicazione in merito alla procedura da seguire;
una volta giunto sul posto lo stesso opera in completa autonomia al fine di risolvere la problematica. L'esame istruttorio ha confermato anche lo svolgimento delle attività di configurazione e riconfigurazione software;
al riguardo, in particolare, il teste
dichiarava quanto segue “Fu lui a curare la mia formazione – in quanto io Tes_2 provenivo dal settore commerciale -, insieme ad altri colleghi, mostrandomi sul campo ad esempio come installare un modem, riparare un guasto di linea telefonica
o di dati, come utilizzare i sistemi con configurazione di router e altro”. Anche il teste affermava che “In tale ambito ci siamo occupati di Tes_1 realizzare impianti tele-fonici nuovi, dalla sede del cliente alla centrale di appartenenza, nonché, su richiesta specifica dei clienti, anche della installazione del router per i dati presso la sede del cliente, con annessi servizi aggiuntivi, quali ad esempio i collegamenti di devices al router, configurazione del WIFI, collega- menti di stampanti in rete e altro”. Tanto veniva confermato anche dai testimoni indicati da parte resistente;
in particolare il teste dichiarava al riguardo: “Posso dire che mi risulta Tes_3 che il ricorrente, in periodi precedenti a quando è stato con me, ha svolto le mansioni di tecnico IS… In pratica, principalmente, si tratta dell'attivazione di nuovi impianti, con conseguente installazione di modem ove richiesto e gestione dei guasti singoli presso il singolo cliente… Il tecnico IS procede all'installazione e alla configura-zione di eventuali apparati richiesti dal cliente”. Infine in alcun modo può dubitarsi che tutte le attività sin qui elencate siano svolte dall'istante presso il cliente finale, a conferma della sussistenza dell'ulteriore elemento caratterizzante la figura dello specialista di attività tecniche integrate. Tanto veniva confermato dal teste (“A seconda le tipo di guasto, Tes_1 lavoravamo sulla rete esterna ovvero ci recavamo a casa dei clienti, persone fisiche o aziende…”) nonché dal teste (“Posso dire che mi risulta che il Tes_3 ricorrente, in periodi precedenti a quando è stato con me, ha svolto le mansioni di C tecnico , cioè presso le sedi dei clienti”).
. I testi escussi, inoltre, hanno confermato la formazione specialistica dell'istante, così come indicato dalla declaratoria professionale.( v. dep. testi e Tes_2
) e dal teste (“Preciso ancora che tutti i tecnici sono formati Tes_1 Tes_4 preventivamente e con aggiornamenti periodici, anche in base alle nuove skills che vanno ad acquisire e che devono poi mettere in pratica”).
In conclusione si ritiene che l'istruttoria svolta abbia pienamente confermato la sussistenza di tutte le caratteristiche prescritte dalla declaratoria professionale per il riconoscimento, in favore dell' odierno appellato , della qualifica di Specialista di attività tecniche integrate.
Il Tribunale, dunque , ha correttamente interpretato la normativa contrattuale di riferimento nonché compiuto una corretta esegesi delle risultanze probatorie versate in atti . E' opportuno ricordare che la valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 28 gennaio 2008, n. 1759; 2 aprile 2007, n. 8215; Sez. III, 19 gennaio 2007, n. 1188; Sez. Lav., 5 ottobre 2006, n. 21412). A tali principi si è attenuto il primo giudice di prima istanza il quale ha elaborato una decisione corretta ed immune da censure, decisione di cui ha chiaramente enunciato i criteri informativi, che presentano connotati di logica coerenza e pienamente giustificano le conclusioni alle quali è pervenuto.
Nessun dubbio sussiste , poi , sull' attendibilità dei testi escussi per parte ricorrente , alcuni dei quali , seppure in lite con la società , sono risultati estremamente attendibili, sia per la analiticità delle proprie dichiarazioni, sia per lo stabile inserimento nell'organizzazione lavorativa della società con conoscenza, dunque, diretta delle attività svolte dal ricorrente in quanto colleghi di lavoro nel periodo in esame. Le loro dichiarazioni si rivelano, inoltre , precise , complete e concordanti , non animate da risentimenti o livore verso la società datrice di lavoro . Va ricordato che la valutazione in ordine all'attendibilità di un teste deve avvenire soprattutto in relazione, al contenuto della dichiarazione e non aprioristicamente per categorie, in quanto in quest'ultima ipotesi il giudizio sull'attendibilità sfocerebbe impropriamente in quello sulla capacità a testimoniare in rapporto a categorie di soggetti che sarebbero, di per sè, inidonei a fornire una valida testimonianza, laddove la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., dipende dalla presenza in un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza delle dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti). Del tutto impeccabile è, dunque, da ritenersi il giudizio espresso dal primo giudice sull'attendibilità e genuinità delle dichiarazioni rese.
Venendo adesso all'esame dell'altro motivo di doglianza relativo alla asserita prescrizione delle differenze retributive, sul punto la Corte intende aderire all'orientamento più recente espresso dalla giurisprudenza che qui viene richiamata anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art.118 disp.att. c.p.c. in tema di decorrenza del termine prescrizionale dei crediti di lavoro. In particolare, in tema di eccezione di prescrizione la Corte d'Appello di Milano,con la sentenza n. 2070/2019 del 07.02.2020, ha stabilito che “Parimenti infondata è la contestazione della società alla tesi secondo cui, con l'entrata in vigore della legge Fornero, la prescrizione non decorra in costanza di rapporto, sul presupposto che la tutela “forte” sussista anche nel nuovo regime sanzionatorio del licenziamento, laddove, come nel caso di specie, il datore di lavoro abbia più di quindici dipendenti: aderendo alle precedenti decisioni di questa corte richiamate anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art.118 disp.att. c.p.c. (cfr.: Corte Appello Milano 25 novembre 2019 n.2048/19) osserva il collegio “che, ai fini della decorrenza della prescrizione in materia di crediti da lavoro subordinato, la distinzione tra rapporti soggetti a tutela reale e rapporti non soggetti a tutela reale, riveste, anche nelle più recenti pronunce della Cassazione (cfr. Sez. L - Ordinanza n. 22172 del 22/09/2017; Sez. L, Sentenza n. 4351 del 22/02/2018; Sez. L Sentenza n. 19729 del 25/07/2018) un'importanza centrale. Infatti la decorrenza della prescrizione dal momento dell'insorgenza del diritto del lavoratore viene affermata dal Supremo Collegio con esclusivo riferimento ai rapporti assistiti dal diritto alla reintegrazione in caso di licenziamento illegittimo. La ragione è nota. Si ritiene che in tali rapporti non vi sia una condizione c.d. di metus del lavoratore nei confronti del datore di lavoro che lo induca, per timore di essere licenziato (senza possibilità di recuperare il posto di lavoro perduto), a non esercitare il proprio diritto. Secondo la Corte Costituzionale "In un rapporto non dotato di quella resi-stenza, che caratterizza invece il rapporto d'impiego pubblico, il timore del recesso, cioè del licenziamento, spinge o può spingere il lavoratore sulla via della rinuncia a una parte dei propri diritti;
dimodoché la rinuncia, quando è fatta durante quel rapporto, non può essere considerata una libera espressione di volontà negoziale e la sua invalidità è sancita dall'art. 36 della Costitu-zione"(sent.n.63/1966;id.sent.n.174/72). Partendo da tali arresti ed esaminando il testo attualmente vigente dell'art. 18 L. n. 300 del 1970, è agevole notare che questo, a differenza di quello originario, prevede la tutela reintegratoria solo per talune ipotesi di illegittimità del licenziamento (commi 1, 4, 7), mentre per altre fattispecie prevede unicamente una tutela indennitaria (commi 5 e 6); ne consegue che, nel corso del rapporto, il pre-statore di lavoro si trova in una condizione soggettiva di incertezza circa la tutela applicabile nell'ipotesi di licenziamento illegittimo, accertabile solo ex post nell'ipotesi di contestazione giudiziale del recesso datoriale. È pertanto ravvisabile la sussistenza di quella condizione di metus che, in base ai consolidati principi dettati dalla richiamata giurisprudenza costituzionale e di legittimità, esclude il decorso del termine prescrizionale in costanza di rapporto di lavoro. Il Collegio, alla stregua di tali condivisibili principi, ritiene che, a seguito delle modifiche apportate dalla L. n. 92 del 2012 all'art. 18 L. n. 300 del 1970, la prescrizione dei crediti retributivi non decorra in costanza di rapporto di lavoro, anche ove a questo sia applicabile l'art. 18 novellato, come nella presente fattispecie”. Anche questa Corte ( n. 3611/2020), ha affermato “come l'entrata in vigore della L. 92/2012 (cd. Legge Fornero) ha modificato i termini della questione, non potendosi più ritenere ancora sussistente la tradizionale differenza tra tutela reale e tutela obbligatoria” . Pertanto è evidente nessuna certezza e predeterminazione della stabilità del posto di lavoro vi è per il lavoratore in caso di licenziamento illegittimo. Anzi le ipotesi di tutela reale sono residuali e limitate, per cui non si puo' non ritenere che in tutti i casi di rapporto di lavoro indipendentemente dalle dimensioni dell'impresa, la prescrizione decorra dalla cessazione dello stesso e non in costanza di rapporto per i soli crediti retributivi. Dunque non può più configurarsi ex ante un rapporto stabile, per tale intendendosi un rapporto che in qualsiasi ipotesi di intimazione di un recesso illegittimo preveda la ricostituzione del vincolo contrattuale, ma soltanto, ex post, accertarsi se da quel peculiare atto di recesso possano derivare conseguenze reintegratorie. Ne deriva che anche per i rapporti di lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro che occupi più di 15 dipendenti il decorso del termine prescrizionale è sospeso fino alla risoluzione del rapporto medesimo, con la conseguenza che l'eccezione dell'appellante non è accoglibile, essendosi la parte limitata a richiamare precedenti giurisprudenziali ormai risalenti e non più adeguati alla evoluzione normativa nel frattempo intervenuta”.
Del medesimo avviso , v. anche Corte d'Appello di Firenze ,sentenza n. 480/2019 del 30.05.2019; Corte d'Appello di Roma sentenza del 26.03.2021, che hanno ritenuto incompatibile con l'assetto delineato dal nuovo articolo 18 SL il decorso della prescrizione quinquennale dei crediti di lavoro in corso di rapporto, con conseguente necessaria reviviscenza dell'originario orientamento espresso dalla sentenza n. 63/1966 della Corte Costituzionale. In definitiva nel corso del rapporto il lavoratore è tornato a trovarsi in una condizione psicologica di incertezza in ordine alla tutela che gli potrebbe spettare in caso di licenziamento illegittimo, condizione che potrebbe indurlo a non esercitare il proprio diritto per timore del licenziamento. Si tratta insomma di quella condizione già posta dalla Corte Costituzionale a fondamento della regola fissata con la sentenza nr.63/1966 (decorrenza della prescrizione dalla cessazione del rapporto di lavoro).
Ne deriva che, allo stato attuale e sulla scorta dei mutamenti normativi in materia di illegittimità del recesso del datore di lavoro, non è possibile differenziare la posizione dei lavoratori sulla scorta del criterio anzidetto: pertanto, nel caso di specie, il termine di prescrizione breve ex art. 2948 c.c. decorre solo a partire dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Sul punto recentemente anche la Suprema Corte di Cassazione con sentenza del 6 settembre 2022 n. 2653 ha statuito che “ … deve essere escluso per la mancanza dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e soprattutto di una loro tutela adeguata, che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, sia assistito da un regime di stabilità. Da ciò consegue non la sospensione, a norma dell'art. 2941 c.c.( per la tassatività delle ipotesi ivi previste e soprattutto per essere presupposto della sospensione la preesistenza di un termine di decorrenza della prescrizione che, esaurita la ragione di sospensione, possa riprendere a maturare), bensì la decorrenza originaria del termine di prescrizione, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012.
Alla luce di tali principi correttamente il primo giudice ha dichiarato dovute le differenze retributive dall'1.1.2011 (da quantificare in separato giudizio).
Ritiene, dunque , la Corte che all'esito dell'esame degli atti di causa, appare appieno condivisibile il governo dell'interpretazione delle norme e l'analisi degli elementi processuali effettuati dal primo giudice.
In conclusione la sentenza gravata ha esaminato tutte le circostanze rilevanti ai fini della decisione, svolgendo un iter argomentativo esaustivo, coerente con le emergenze istruttorie acquisite e immune da contraddizioni e vizi logici. Dalle osservazioni in fatto e in diritto sinora esposte, discende quindi, la infondatezza delle censure formulate dalla società appellante e il rigetto del gravame con la conferma dell'impugnata sentenza.
Le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellante soccombente, non potendosi ravvisare quelle particolari situazioni solo in presenza delle quali, a mente dell'art.92 c.p.c. - nuova formulazione applicabile ratione temporis al presente procedimento - è possibile disporre la compensazione delle spese di lite. Infine ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del/la ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello;
- condanna l'appellante alla refusione, in favore di parte appellata, delle spese del grado che liquida in complessivi euro 2.200,00 oltre Iva e Cpa come per legge con attribuzione ai procuratori antistatari.
-Infine ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Napoli il 5.6.2025
Il Presidente est. rel.
Dott.ssa Rosa B.Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
1)dott. Rosa B. Cristofano Presidente rel.
2) dott.Maristella Agostinacchio Consigliere
3)dott. Laura Scarlatelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all' esito della riserva di cui all'udienza del 5.6.2025 la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 1628/2023 RG
TRA
, con sede in Via Gaetano Negri 1, 20123 Milano, (Cod. Parte_1
Fisc. e P.I. ), elett.te dom.ta presso lo Studio dell'Avv. Giovanni P.IVA_1
Manna in Via Roma 148/E, Casalnuovo di Napoli, con l'Avv. Riccardo Fuso (C.F.
) che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata CodiceFiscale_1 digitalmente e da intendersi in calce all'atto di appello , con dichiarazione di voler ricevere, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 136 comma 3 e 176 comma 2, c.p.c., le comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (c.d. P.E.C.) , indirizzo da Email_1 intendersi valevole ai fini della elezione di domicilio telematica;
Il procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazione previste dagli artt. 133, 134 e 176 del c.p.c. al numero di fax 0620433807 oppure tramite invio di e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_2
Appellante
E nato a [...] il [...] Controparte_1
( ), rapp.to e difeso, giusta procura in calce al ricorso C.F._2 introduttivo recante n.r.g. 20349/2020, dall'avv. Ernesto Maria Cirillo ( presso il cui studio sito in Napoli alla via Benedetto Cariteo C.F._3
n. 8 è elett.te dom.to. (Pec di riferimento: fax: Email_3
0815640644)
Appellato
OGGETTO : Appello avverso la sentenza n. . 114/2023 pubbl. il 11/01/2023 RG n. 20349/2020, non notificata, emessa dal Tribunale di Napoli, in funzione del Giudice del Lavoro
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 414 dipendente a tempo Controparte_1 indeterminato della dal 21.09.2007, attualmente inquadrato Parte_1 nel 4° livello del vigente CCNL, deduceva che, a seguito di continuo aggiornamento mediante corsi di formazione, aveva svolto le attività di tecnico dei sistemi non solo telefonici tradizionali ma anche integrati, per la connessione di rete dati e configurazione e installazione di dispositivi per l'accesso a tali Contr sistemi sia presso le centrali che presso i clienti finali anche quelli c.d. che il CCNL del 3 dicembre 2005 aveva modificato l'art. 23 del precedente CCNL (Classificazione del Personale) con l'introduzione, tra i profili professionali dei lavoratori inquadrati al 5° livello, di quella dello “Specialista di attività tecniche integrate”; che le mansioni espletate andavano ricondotte a tale specifica declaratoria e al livello di riferimento. Tanto esposto chiedeva di accertare e dichiarare il proprio diritto a essere inquadrato nel 5 livello del CCNL citato, con la condanna della resistente al predetto inquadramento nonché al pagamento delle differenze retributive e contributive, da quantificare in separato giudizio. Si costituiva la società convenuta, eccependo preliminarmente la nullità del ricorso introduttivo e, nel merito ,l'infondatezza della pretesa per insussistenza del presupposto dello svolgimento delle mansioni di cui alla declaratoria di livello superiore, difettando in particolare il livello specialistico elevato, l'autonomia e la decisionalità del livello superiore;
eccepiva , inoltre, la prescrizione dell'asserito credito alle differenze retributive e contributive nonché la inammissibilità della pretesa alla condanna per la genericità delle allegazioni a sostegno della stessa. Concludeva pertanto per il rigetto del ricorso. Espletata prova per testi, all'esito, con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento del ricorso ,dichiarava il diritto del ricorrente all'inquadramento nel 5° livello, profilo professionale di specialista attività tecniche integrate, del CCNL Telecomunicazioni, a decorrere dal 1 aprile 2011 e condannava parte resistente al predetto inquadramento, nonché al pagamento delle differenze retributive maturate con decorrenza dal 1° gennaio 2011; oltre al pagamento delle spese processuali .
Con ricorso depositato presso questa Corte d'Appello in data 7.7.2023 ,la ha proposto tempestivo appello avverso la indicata sentenza Parte_1 evidenziandone la erroneità per plurimi motivi;
in particolare ha dedotto la nullità del giudizio di primo grado per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell' , litisconsorte necessario ex art 102 cpc, in relazione alla CP_3 domanda di versamento in favore dell' dei relativi Controparte_4 contributi;
ha ribadito la genericità delle mansioni e dei capitoli di prova con conseguente inammissibilità della prova testimoniale ammessa;
una erronea valutazione delle risultanze istruttorie ( ove ritenute ammissibili) , una errata interpretazione degli effettivi criteri discretivi tra il 4° e 5° livello ; ha inoltre impugnato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha respinto l'eccezione di prescrizione alla luce dell'entrata in vigore della legge Fornero n. 92/2012
Ha, quindi , concluso per il rigetto della domanda, previa riforma della impugnata sentenza;
vinte le spese del doppio grado di giudizio .
Con rituale memoria si costituiva che, elencati i Controparte_1 numerosi precedenti di merito intervenuti in controversie analoghe ,non solo presso l'adita Corte e il Tribunale di Napoli ma anche presso altre sedi
,contestava le avverse argomentazioni e concludeva per il rigetto dell'appello con conferma della impugnata sentenza;
vinte le spese con attribuzione.
Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare del procedimento ai sensi dell'art. 221, comma 4, D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con la legge 17 luglio 2020 n. 77 come successivamente prorogato. Indi il procedimento era definito nelle forme della trattazione scritta secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Pertanto, a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa veniva riservata in decisione.
Il primo motivo di gravame inerente la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell' è destituito di ogni fondamento;
sul punto è sufficiente CP_3 osservare che ,nella sentenza gravata ,il Tribunale di Napoli ha condannato la resistente società al pagamento delle differenze retributive e non anche al versamento contributivo.
Parimenti infondato è l'asserito difetto di allegazione degli elementi di fatto e di diritto legittimanti l'accoglimento delle domande proposte. Ed invero, nel libello introduttivo vi sono circa 50 punti (il n. 2 nonché dal n. 10 al n. 58) in cui viene analiticamente descritta l'attività dell'originario ricorrente. Inoltre, dopo aver riportato pedissequamente la descrizione che il Ccnl di riferimento offre della qualifica di “specialista di attività tecniche integrate” (capo n. 61), nel ricorso è specificamente operato il raffronto tra il livello in cui è inquadrato il ricorrente e quello di cui richiede il riconoscimento giudiziale. Dal punto n. 69 al n. 73, difatti, sono elencati i requisiti individuati dalla contrattazione collettiva per il riconoscimento della qualifica sia di tecnico di 5° livello quali l'assistenza presso il cliente oppure l'attivazione a quest'ultimo di servizi e prodotti che di tecnico di 4° livello quali la sola attività di esercizio e manutenzione di impianti. Ancor più nello specifico sono poi elencate altre qualità richieste per ottenere la qualifica di “specialista di attività tecniche integrate” quali le competenze ICT e le capacità di configurazione e riconfigurazione dei software. Ed ancora, sempre nell'atto introduttivo, si pone l'accento sul minor contenuto professionale delle attività svolte dal tecnico specialista di attività/interventi tecnici inquadrato al 4° livello il quale svolge mansioni di tipo esecutivo e proceduralizzate che non prevedono attivazione di servizi e prodotti presso il cliente finale. Pertanto del tutto corretta è la statuizione del primo giudice il quale ha ritenuto
“che dall'esame delle allegazioni di cui al ricorso introduttivo si evince che la domanda risulta sufficientemente articolata quanto a esposizione degli elementi di fatto e di diritto a fondamento della stessa, con particolare riguardo alle circostanze relative al periodo di attività lavorativa, all'inquadramento, alle mansioni, allo specifico contenuto della declaratoria posseduta (del 4° livello come Specialista di Attività Tecniche) e di quella pretesa (del 5° livello come Specialista di Attività Tecniche integrate), nonché in ordine alla pretesa azionata-inquadramento nel livello superiore e differenze retributive e contributive conseguenti. Deve pertanto ritenersi infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata dalla convenuta”. Del pari del tutto corretta è l'ammissione della prova per testi articolata dalla parte ricorrente siccome vertente su articoli specifici e separati.
Nel merito la Corte giudica l'appello infondato intendendo il Collegio dare continuità all'orientamento già espresso sul punto ( v. ex plurimis , CA Napoli sentenza n. 5265/2021.; n. 4308/2021 ; 5108/2021; sent. / Cirillo del Pt_1
3.3.2022 ; Telecom/Zanchiello del 23.11.2022). E' opportuno premettere che, in applicazione dei principi generali in materia di cui all'art. 2103 cc., il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (cfr ex multis Cass. n.8025/2003; n.20523/2005). Del tutto irrilevante invece è il confronto con l'inquadramento diversamente riconosciuto ad altri lavoratori che svolgano compiti di analoga portata. Pertanto, presupposto essenziale della domanda formulata è l'accertamento delle mansioni svolte per il periodo preso in esame, avuto riguardo unicamente alla portata contenutistica della declaratoria contrattuale del livello rivendicato. Va ancora evidenziato, al fine della delimitazione del tema d'indagine, che le contestazioni della società datrice di lavoro si incentrano, in buona sostanza, da un lato, sul limitato grado di autonomia del ricorrente, consistente in un'autonomia di natura operativa, nonché sulla assenza di attività di coordinamento o di supporto di altro personale;
dall'altro, nella previsione di attività tecniche specialistiche e di adeguata complessità già nell'ambito della declaratoria del 4° livello in cui è inquadrato l'appellato .
Tanto evidenziato, si rende necessario riportare le declaratorie contrattuali alla luce delle quali va orientato il percorso motivazionale che qui si sta seguendo .
Appartengono al 4° livello (in possesso dell'odierno appellato "... le lavoratrici/i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze di tipo specialistico, esplicano attività tecnico-operative di adeguata complessità, ovvero svolgono attività amministrative, commerciali, tecniche. Tali attività richiedono capacità di valutazione ed elaborazione, nell'ambito di metodologie consolidate, di più elementi dell'attività di competenza e sono svolte con autonomia e responsabilità adeguate al risultato operativo atteso e conseguite anche attraverso idonei percorsi formativi”. Poi, le lavoratrici/ i lavoratori che, oltre a possedere i requisiti di cui sopra e in relazione alla specificità del ruolo ricoperto, svolgono, anche solo in via complementare, attività di coordinamento operativo e/o di supporto professionale di altri lavoratori, ovvero compiti di natura specialistica. Tra i profili del 4° livello c' è quello di 'Addetto ad attività tecniche/Specialista di attività tecniche' che appartiene alla "... Lavoratrice/tore che, in relazione alla piena professionalità acquisita anche attraverso specifici percorsi formativi e consolidata esperienza, svolge compiti che richiedono la completa padronanza delle procedure e norme tecniche che regolano il funzionamento, l'esercizio e la manutenzione degli impianti di competenza, intervenendo con autonomia operativa nella risoluzione delle anomalie di funzionamento riscontrate.
Appartengono invece al 5° livello (rivendicato) "... le lavoratrici/i lavoratori che, in possesso di capacità professionali e gestionali correlate ad elevate conoscenze specialistiche, svolgono funzioni per l'espletamento delle quali è richiesta adeguata autonomia e decisionalità nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli nel campo di attività in cui operano. Tali funzioni sono esercitate attraverso il coordinamento e il controllo delle diverse risorse assegnate, ovvero mediante lo svolgimento di compiti specialistici ad elevata tecnicalità”. Lo "specialista di attività tecniche integrate" è la "Lavoratrice/tore che, oltre a svolgere tutte le attività di “Addetto ad attività tecniche/Specialista di attività tecniche”, svolge con adeguata autonomia, anche con l'apporto di particolari e personali competenze e in conseguenza a specifici percorsi formativi, interventi di attivazione e assistenza tecnica di servizi/prodotti presso cliente finale assicurandone, con le necessarie competenze di ICT, la piena funzionalità (configurazione e riconfigurazione dei software).
Ciò che contraddistingue, quindi, la declaratoria dello specialista di attività tecniche integrate (5° livello), riferibile, quanto quella del 4°, a professionalità del settore tecnico, è l'adeguata autonomia impiegata in attività quali interventi di attivazione e assistenza tecnica di servizi/prodotti presso il cliente finale, anche con l'impiego di personali e particolari competenze acquisite in specifici percorsi formativi, soprattutto il doverne assicurare la piena funzionalità (configurazione e riconfigurazione dei software). Quest'ultimo aspetto, in particolare, presuppone - come prescritto dal ccnl - che il tecnico di 5° livello abbia adeguate competenze in Information Communication Technology, ICT, ossia abbia competenze sull'insieme delle tecnologie che consentono il trattamento e lo scambio delle informazioni in formato Digitale e quindi sia su linea telefonica, che su linea dati ( servizi integrati). Pertanto il profilo rivendicato in questa sede, che richiede compiti specialistici ad elevata tecnicalità, a differenza dei compiti di natura soltanto specialistica del 4° liv riconosciuto dall'azienda, comporta : a) lo svolgimento di interventi che non siano limitati alla risoluzione di anomalie ( 4° liv) ma anche in più attivazione e Con assistenza di servizi/prodotti; b) competenze di , per la configurazione e riconfigurazione di software, come sopra precisato , non essendo sufficiente la completa padronanza delle procedure e norme tecniche che regolano il funzionamento, l'esercizio e la manutenzione degli impianti di competenza ( 4° liv); c) interventi di attivazione e assistenza tecnica di servizi/prodotti presso il cliente finale, dato particolarmente connotativo, non contemplato affatto dalla declaratoria del 4° liv.
In definitiva , ai fini del riconoscimento della qualifica richiesta è necessario accertare in concreto se il lavoratore, oltre alle attività di addetto ad attività tecniche, a) abbia adeguata autonomia di intervento;
b) abbia svolto specifici percorsi formativi;
c) configuri e riconfiguri software;
d) effettui interventi presso il cliente finale. Ebbene, nel caso di specie , la verifica in concreto dell'attività svolta alla luce dell'istruttoria espletata , conduce alla prova dello svolgimento delle pretese mansioni superiori da parte dell'odierno appellato, atteso che testi escussi hanno sostanzialmente confermato gli elementi caratterizzanti l'attività dello specialista di attività tecniche integrate.
In primo luogo risulta comprovato il grado di totale autonomia dei tecnici on field nel corso del proprio intervento, quindi in grado anche superiore rispetto a quella (adeguata) richiesta dalla declaratoria professionale. All'uopo il teste ha dichiarato: “io e il ricorrente abbiamo lavorato nella Tes_1 stessa squadra, nello stesso gruppo e nello stesso territorio dall'assunzione fino al 2013 all'incirca, svolgendo mansioni identiche, sia di realizzazione di impianti che di manutenzione sulla rete. In tale ambito ci siamo occupati di realizzare impianti telefonici nuovi, dalla sede del cliente alla centrale di appartenenza, nonché, su richiesta specifica dei clienti, anche della installazione del router per i dati presso la sede del cliente, con annessi servizi aggiuntivi, quali ad esempio i collegamenti di devices al router, con-figurazione del WIFI, collegamenti di stampanti in rete e altro. Abbiamo curato la installazione della parte finale della rete dati, e con il progresso della tecnologia, con i collegamenti fino alle cabine e poi fino alle sedi dei clienti. Abbiamo, inoltre, svolto l'attività di manutenzione, per la quale i clienti facevano le richieste al commerciale che poi le girava a noi. A seconda le tipo di guasto, lavoravamo sulla rete esterna ovvero ci recavamo a casa dei clienti, persone fisiche
o aziende. Per effettuare i controlli necessari a individuare il tipo di guasto, per la parte fonia si utilizza un particolare telefono, che si chiama Micro telefono, che si collega sulla rete che guarda il cliente e aiuta ad eseguire il lavoro;
per la parte dati si utilizza il c.d. MaxTester, un particolare strumento che va collegato fisi-camente sulla rete , in determinati punti, e che rilascia determinati parametri da cui si desume dove può essere il problema… Dal 2013 il ricorrente è stato addetto a mansioni più specialistiche, in particolare di Nof PF, occupandosi del trasporto in rame e in fibra, cioè della rete, sia per la nuova installazione di ulteriori dispositivi, detti i ROE, che sono degli splitter che sono propedeutici alla installazione della fibra presso i singoli clienti… so che il ricorrente le ha svolte perché è capitato di lavorare per una medesima segnalazione, per le quali era necessario l'intervento sia dei NOF PF che del Lob Dati e il ricorrente era appunto uno dei Nof PF con cui io ho collaborato… Posso ancora precisare che quali tecnici IS, oltre alle attività di cui sopra, si provvedeva anche al collaudo dell'im-pianto e dei dispositivi installati, svolgendo le opportune verifiche in contatto con i clienti e anzi in sua presenza”. Tanto veniva confermato dal teste il quale sul punto dichiarava: “Posso Tes_2 confermare che il ricorrente si è occupato di svolgere tutte le attività di cui al capo 2 del ricorso, almeno da gennaio 2011 ma già da prima, dovendo precisare che la tecnologia FTTH è stata implementata solo successivamente e quindi il ricorrente se n'è occupato successivamente al 2011. Posso ancora dire che l'attività è stata svolta presso ogni tipologia di clientela, perché dal punto di vista tecnico gli inter- venti non erano diversi a seconda del tipo di cliente, e posso precisare che, nel corso del tempo, gli apparati sono evoluti tecnologicamente, con ampliamento delle funzioni disponibili… L'attività di-pendeva dalla richiesta del cliente e differiva a seconda che si trattasse di una richiesta di assistenza – c.d. assurance – o di attivazione di una nuova linea – c.d. delivery. In tale ultimo caso, si deve creare la linea: dalla posa del cavo presso la sede del cliente, installazione della presa, collegamenti esterni in centrale, accesso agli armadi esterni in strada, installazione di router e ogni altro dispositivo richiesto. Dopo il 2014… il ricorrente ha acquisito un incremento delle mansioni svolte, svolgendo attività più specialistiche rispetto a me, in particolare per la FTTH. Per l'installazione, l'attività consisteva nella posa dei cavi e nella installazione della presa, quindi si collegavano i dispositivi e si effettuano le verifiche per la configurazione e per il corretto funzionamento. Tali verifiche veniva svolte da noi tecnici, ricorrente compreso, mediante utilizzo di un palmare per fare il collaudo. Il palmare serve per riscontrare che l'impianto eseguito sia conforme a diversi parametri tecnici, si entra, mediante il palmare, nell'impianto
– ed es di linea dati – e si effettuano dei test di funziona-mento, che cambiano a seconda del cliente per esempio in base al fatto che sia un cliente residenziale o affari, in base alla velocità di trasmissione fornita, in base ai prodotto che il cliente deve utilizzare – telefono, computer, telecamere e simili”. In breve, quindi, il tecnico riceve dalla società resistente tramite smartphone generiche informazioni sul luogo e sul tipo di intervento senza alcuna specifica indicazione in merito alla procedura da seguire;
una volta giunto sul posto lo stesso opera in completa autonomia al fine di risolvere la problematica. L'esame istruttorio ha confermato anche lo svolgimento delle attività di configurazione e riconfigurazione software;
al riguardo, in particolare, il teste
dichiarava quanto segue “Fu lui a curare la mia formazione – in quanto io Tes_2 provenivo dal settore commerciale -, insieme ad altri colleghi, mostrandomi sul campo ad esempio come installare un modem, riparare un guasto di linea telefonica
o di dati, come utilizzare i sistemi con configurazione di router e altro”. Anche il teste affermava che “In tale ambito ci siamo occupati di Tes_1 realizzare impianti tele-fonici nuovi, dalla sede del cliente alla centrale di appartenenza, nonché, su richiesta specifica dei clienti, anche della installazione del router per i dati presso la sede del cliente, con annessi servizi aggiuntivi, quali ad esempio i collegamenti di devices al router, configurazione del WIFI, collega- menti di stampanti in rete e altro”. Tanto veniva confermato anche dai testimoni indicati da parte resistente;
in particolare il teste dichiarava al riguardo: “Posso dire che mi risulta Tes_3 che il ricorrente, in periodi precedenti a quando è stato con me, ha svolto le mansioni di tecnico IS… In pratica, principalmente, si tratta dell'attivazione di nuovi impianti, con conseguente installazione di modem ove richiesto e gestione dei guasti singoli presso il singolo cliente… Il tecnico IS procede all'installazione e alla configura-zione di eventuali apparati richiesti dal cliente”. Infine in alcun modo può dubitarsi che tutte le attività sin qui elencate siano svolte dall'istante presso il cliente finale, a conferma della sussistenza dell'ulteriore elemento caratterizzante la figura dello specialista di attività tecniche integrate. Tanto veniva confermato dal teste (“A seconda le tipo di guasto, Tes_1 lavoravamo sulla rete esterna ovvero ci recavamo a casa dei clienti, persone fisiche o aziende…”) nonché dal teste (“Posso dire che mi risulta che il Tes_3 ricorrente, in periodi precedenti a quando è stato con me, ha svolto le mansioni di C tecnico , cioè presso le sedi dei clienti”).
. I testi escussi, inoltre, hanno confermato la formazione specialistica dell'istante, così come indicato dalla declaratoria professionale.( v. dep. testi e Tes_2
) e dal teste (“Preciso ancora che tutti i tecnici sono formati Tes_1 Tes_4 preventivamente e con aggiornamenti periodici, anche in base alle nuove skills che vanno ad acquisire e che devono poi mettere in pratica”).
In conclusione si ritiene che l'istruttoria svolta abbia pienamente confermato la sussistenza di tutte le caratteristiche prescritte dalla declaratoria professionale per il riconoscimento, in favore dell' odierno appellato , della qualifica di Specialista di attività tecniche integrate.
Il Tribunale, dunque , ha correttamente interpretato la normativa contrattuale di riferimento nonché compiuto una corretta esegesi delle risultanze probatorie versate in atti . E' opportuno ricordare che la valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 28 gennaio 2008, n. 1759; 2 aprile 2007, n. 8215; Sez. III, 19 gennaio 2007, n. 1188; Sez. Lav., 5 ottobre 2006, n. 21412). A tali principi si è attenuto il primo giudice di prima istanza il quale ha elaborato una decisione corretta ed immune da censure, decisione di cui ha chiaramente enunciato i criteri informativi, che presentano connotati di logica coerenza e pienamente giustificano le conclusioni alle quali è pervenuto.
Nessun dubbio sussiste , poi , sull' attendibilità dei testi escussi per parte ricorrente , alcuni dei quali , seppure in lite con la società , sono risultati estremamente attendibili, sia per la analiticità delle proprie dichiarazioni, sia per lo stabile inserimento nell'organizzazione lavorativa della società con conoscenza, dunque, diretta delle attività svolte dal ricorrente in quanto colleghi di lavoro nel periodo in esame. Le loro dichiarazioni si rivelano, inoltre , precise , complete e concordanti , non animate da risentimenti o livore verso la società datrice di lavoro . Va ricordato che la valutazione in ordine all'attendibilità di un teste deve avvenire soprattutto in relazione, al contenuto della dichiarazione e non aprioristicamente per categorie, in quanto in quest'ultima ipotesi il giudizio sull'attendibilità sfocerebbe impropriamente in quello sulla capacità a testimoniare in rapporto a categorie di soggetti che sarebbero, di per sè, inidonei a fornire una valida testimonianza, laddove la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., dipende dalla presenza in un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza delle dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti). Del tutto impeccabile è, dunque, da ritenersi il giudizio espresso dal primo giudice sull'attendibilità e genuinità delle dichiarazioni rese.
Venendo adesso all'esame dell'altro motivo di doglianza relativo alla asserita prescrizione delle differenze retributive, sul punto la Corte intende aderire all'orientamento più recente espresso dalla giurisprudenza che qui viene richiamata anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art.118 disp.att. c.p.c. in tema di decorrenza del termine prescrizionale dei crediti di lavoro. In particolare, in tema di eccezione di prescrizione la Corte d'Appello di Milano,con la sentenza n. 2070/2019 del 07.02.2020, ha stabilito che “Parimenti infondata è la contestazione della società alla tesi secondo cui, con l'entrata in vigore della legge Fornero, la prescrizione non decorra in costanza di rapporto, sul presupposto che la tutela “forte” sussista anche nel nuovo regime sanzionatorio del licenziamento, laddove, come nel caso di specie, il datore di lavoro abbia più di quindici dipendenti: aderendo alle precedenti decisioni di questa corte richiamate anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art.118 disp.att. c.p.c. (cfr.: Corte Appello Milano 25 novembre 2019 n.2048/19) osserva il collegio “che, ai fini della decorrenza della prescrizione in materia di crediti da lavoro subordinato, la distinzione tra rapporti soggetti a tutela reale e rapporti non soggetti a tutela reale, riveste, anche nelle più recenti pronunce della Cassazione (cfr. Sez. L - Ordinanza n. 22172 del 22/09/2017; Sez. L, Sentenza n. 4351 del 22/02/2018; Sez. L Sentenza n. 19729 del 25/07/2018) un'importanza centrale. Infatti la decorrenza della prescrizione dal momento dell'insorgenza del diritto del lavoratore viene affermata dal Supremo Collegio con esclusivo riferimento ai rapporti assistiti dal diritto alla reintegrazione in caso di licenziamento illegittimo. La ragione è nota. Si ritiene che in tali rapporti non vi sia una condizione c.d. di metus del lavoratore nei confronti del datore di lavoro che lo induca, per timore di essere licenziato (senza possibilità di recuperare il posto di lavoro perduto), a non esercitare il proprio diritto. Secondo la Corte Costituzionale "In un rapporto non dotato di quella resi-stenza, che caratterizza invece il rapporto d'impiego pubblico, il timore del recesso, cioè del licenziamento, spinge o può spingere il lavoratore sulla via della rinuncia a una parte dei propri diritti;
dimodoché la rinuncia, quando è fatta durante quel rapporto, non può essere considerata una libera espressione di volontà negoziale e la sua invalidità è sancita dall'art. 36 della Costitu-zione"(sent.n.63/1966;id.sent.n.174/72). Partendo da tali arresti ed esaminando il testo attualmente vigente dell'art. 18 L. n. 300 del 1970, è agevole notare che questo, a differenza di quello originario, prevede la tutela reintegratoria solo per talune ipotesi di illegittimità del licenziamento (commi 1, 4, 7), mentre per altre fattispecie prevede unicamente una tutela indennitaria (commi 5 e 6); ne consegue che, nel corso del rapporto, il pre-statore di lavoro si trova in una condizione soggettiva di incertezza circa la tutela applicabile nell'ipotesi di licenziamento illegittimo, accertabile solo ex post nell'ipotesi di contestazione giudiziale del recesso datoriale. È pertanto ravvisabile la sussistenza di quella condizione di metus che, in base ai consolidati principi dettati dalla richiamata giurisprudenza costituzionale e di legittimità, esclude il decorso del termine prescrizionale in costanza di rapporto di lavoro. Il Collegio, alla stregua di tali condivisibili principi, ritiene che, a seguito delle modifiche apportate dalla L. n. 92 del 2012 all'art. 18 L. n. 300 del 1970, la prescrizione dei crediti retributivi non decorra in costanza di rapporto di lavoro, anche ove a questo sia applicabile l'art. 18 novellato, come nella presente fattispecie”. Anche questa Corte ( n. 3611/2020), ha affermato “come l'entrata in vigore della L. 92/2012 (cd. Legge Fornero) ha modificato i termini della questione, non potendosi più ritenere ancora sussistente la tradizionale differenza tra tutela reale e tutela obbligatoria” . Pertanto è evidente nessuna certezza e predeterminazione della stabilità del posto di lavoro vi è per il lavoratore in caso di licenziamento illegittimo. Anzi le ipotesi di tutela reale sono residuali e limitate, per cui non si puo' non ritenere che in tutti i casi di rapporto di lavoro indipendentemente dalle dimensioni dell'impresa, la prescrizione decorra dalla cessazione dello stesso e non in costanza di rapporto per i soli crediti retributivi. Dunque non può più configurarsi ex ante un rapporto stabile, per tale intendendosi un rapporto che in qualsiasi ipotesi di intimazione di un recesso illegittimo preveda la ricostituzione del vincolo contrattuale, ma soltanto, ex post, accertarsi se da quel peculiare atto di recesso possano derivare conseguenze reintegratorie. Ne deriva che anche per i rapporti di lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro che occupi più di 15 dipendenti il decorso del termine prescrizionale è sospeso fino alla risoluzione del rapporto medesimo, con la conseguenza che l'eccezione dell'appellante non è accoglibile, essendosi la parte limitata a richiamare precedenti giurisprudenziali ormai risalenti e non più adeguati alla evoluzione normativa nel frattempo intervenuta”.
Del medesimo avviso , v. anche Corte d'Appello di Firenze ,sentenza n. 480/2019 del 30.05.2019; Corte d'Appello di Roma sentenza del 26.03.2021, che hanno ritenuto incompatibile con l'assetto delineato dal nuovo articolo 18 SL il decorso della prescrizione quinquennale dei crediti di lavoro in corso di rapporto, con conseguente necessaria reviviscenza dell'originario orientamento espresso dalla sentenza n. 63/1966 della Corte Costituzionale. In definitiva nel corso del rapporto il lavoratore è tornato a trovarsi in una condizione psicologica di incertezza in ordine alla tutela che gli potrebbe spettare in caso di licenziamento illegittimo, condizione che potrebbe indurlo a non esercitare il proprio diritto per timore del licenziamento. Si tratta insomma di quella condizione già posta dalla Corte Costituzionale a fondamento della regola fissata con la sentenza nr.63/1966 (decorrenza della prescrizione dalla cessazione del rapporto di lavoro).
Ne deriva che, allo stato attuale e sulla scorta dei mutamenti normativi in materia di illegittimità del recesso del datore di lavoro, non è possibile differenziare la posizione dei lavoratori sulla scorta del criterio anzidetto: pertanto, nel caso di specie, il termine di prescrizione breve ex art. 2948 c.c. decorre solo a partire dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Sul punto recentemente anche la Suprema Corte di Cassazione con sentenza del 6 settembre 2022 n. 2653 ha statuito che “ … deve essere escluso per la mancanza dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e soprattutto di una loro tutela adeguata, che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, sia assistito da un regime di stabilità. Da ciò consegue non la sospensione, a norma dell'art. 2941 c.c.( per la tassatività delle ipotesi ivi previste e soprattutto per essere presupposto della sospensione la preesistenza di un termine di decorrenza della prescrizione che, esaurita la ragione di sospensione, possa riprendere a maturare), bensì la decorrenza originaria del termine di prescrizione, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012.
Alla luce di tali principi correttamente il primo giudice ha dichiarato dovute le differenze retributive dall'1.1.2011 (da quantificare in separato giudizio).
Ritiene, dunque , la Corte che all'esito dell'esame degli atti di causa, appare appieno condivisibile il governo dell'interpretazione delle norme e l'analisi degli elementi processuali effettuati dal primo giudice.
In conclusione la sentenza gravata ha esaminato tutte le circostanze rilevanti ai fini della decisione, svolgendo un iter argomentativo esaustivo, coerente con le emergenze istruttorie acquisite e immune da contraddizioni e vizi logici. Dalle osservazioni in fatto e in diritto sinora esposte, discende quindi, la infondatezza delle censure formulate dalla società appellante e il rigetto del gravame con la conferma dell'impugnata sentenza.
Le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellante soccombente, non potendosi ravvisare quelle particolari situazioni solo in presenza delle quali, a mente dell'art.92 c.p.c. - nuova formulazione applicabile ratione temporis al presente procedimento - è possibile disporre la compensazione delle spese di lite. Infine ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del/la ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello;
- condanna l'appellante alla refusione, in favore di parte appellata, delle spese del grado che liquida in complessivi euro 2.200,00 oltre Iva e Cpa come per legge con attribuzione ai procuratori antistatari.
-Infine ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Napoli il 5.6.2025
Il Presidente est. rel.
Dott.ssa Rosa B.Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.