Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/03/2025, n. 2612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2612 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. 7494/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Presidente rel.est. Dott. Laura Maria Cosmai
Dott. Susanna Terni Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 27/02/2024 da nata a [...] il [...] Parte 1
Cod. Fisc. C.F. 1 residente in [...]C. PASCARELLA 29 20157 MILANO ITALIA con l'Avv. FRASSONI FEDERICA
ATTORE
e nato a [...], [...]) Controparte_1
Cod. Fisc. C.F. 2 residente in [...]E. BIANCHI N.6 20157 MILANO ITALIA con l'Avv. ADAMO CARMELINA
CONVENUTO
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 4.5.2025
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA'
GENITORIALE E PER IL MATENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE
CONDIZIONI
A)Disporre l'affido esclusivo della minore ERsona 1 in favore della madre con collocazione e domicilio presso l'abitazione dei nonni materni sita in Milano via Cesare Pascarella n.29;
B) Dare atto che i genitori di ERsona 1 si dovranno impegnare a mantenere un contegno di rispetto reciproco tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato della minore con ciascuno di essi;
-a week-end alternati con presa in consegna dalle ore 14.30 del sabato sino alle ore 20,30 della domenica quando ERsona 1 verrà riaccompagnata a casa della madre con cena già assunta e compiti scolastici eseguiti;
-un giorno infra settimanale individuato nella giornata di mercoledì con presa in consegna all'uscita dalla scuola e accompagnamento a casa presso la madre entro e non oltre le ore 20,30, con cena già assunta e con compiti scolastici eseguiti;
-in relazione alle vacanze estive la bambina potrà trascorrere con il padre 15 gg. nel periodo estivo di sosta scolastica da stabilirsi entro e non oltre il 31.05 di ogni anno;
-durante le vacanze natalizie ad anni alterni ERsona 1 trascorrerà la Vigilia con un genitore e il giorno di Natale con l'altro;
-per il giorno 31.01 e 01.01 di ogni anno i genitori di ERsona 1 si alterneranno tra di loro;
-per le vacanze di carnevale, quelle pasquali, il 25.04, il 01.05, 02.06, 07.12 e 08.12, si manterrà un'alternanza di presenza della minore presso uno e l'altro genitore, secondo il calendario di frequentazione infra settimanale-week-end di cui sopra;
D) disporre che le frequentazioni con il padre almeno per il primo anno non coinvolgano la di lui nuova compagna;
E) condannare Controparte 1 a corrispondere alla madre, a mezzo bonifico bancario entro il 5 di ogni mese, un mantenimento per la figlia di €300,00= mensili da rivalutarsi annualmente secondo l'ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie come da prontuario di codesto Tribunale. F
In via istruttoria: ammettere la ricorrente alla prova per testi sulle circostanze di seguito capitolate da intendersi precedute dalla locuzione “vero è che" con i testi singolarmente indicati:
1)nell'anno 2012 Parte_1 e Controparte_1 avviavano una relazione sentimentale, mai sfociata in una convivenza, che terminava il 23.10.2023 (teste ES 1
[...] residente in [...]);
2)sin dalla nascita della figlia ERsona_1 il resistente si è sottratto agli obblighi derivanti dalla responsabilità genitoriale consistenti nell'omettere di contribuire alle necessità ed ai bisogni quotidiani della minore (testi residente in [...] entrambi residente in [...]; CP 3 Controparte_2 e n.29); dopo la nascita di ERsona_1 il 03.01.2014 esternava ripetutamente 3) Parte 1 Controparte 1il desiderio di stabilire una convivenza more uxoria con il quale invece opponeva rifiuto (testi EStimone 1 residente in [...]; "
entrambi residente in [...]); Controparte_2 e CP_3
4) Controparte 1 ha un altro figlio di nome ER 2 nato a [...] il [...] da una precedente relazione sentimentale intrattenuta con la sig.ra Persona 3 (testi Tes 1
[...] residente in [...]; Controparte_2 e [...] entrambi residente in [...]; Controparte_4 residente in [...]);
Controparte 1 si è sottratto e continua a sottrarsi agli obblighi alimentari anche nei5) confronti del primo genito ER_2 (teste residente in [...]); Controparte_4 si interrompeva il 23.10.2023 6)la relazione sentimentale con Parte 1 allorquando salvatore CP 1 le comunicava di aver iniziato una nuova relazione sentimentale (testi EStimone 1 residente in [...]; [...] entrambi residente in [...]); CP 2 e CP_3
7) nonostante la richiesta di a tutela della figlia, di introdurre Parte 1
Controparte 1 ne imponeva la presenza gradualmente la nuova compagna, sin dal principio residente in [...]; alla figlia (testi EStimone 1 entrambi residente in [...]) CP 3 Controparte_2 e
8) ERsona 1 lamenta la presenza della nuova compagna del padre nei momenti di visita padre/figlia residente in [...]; [...] testi EStimone 1 entrambi residente in [...]); CP 2 e CP 3 si è ripetutamente inserita in comunicazioni tra i
9)la nuova compagna di Controparte_1 residente in [...] (testi EStimone 1 "
entrambi residente in [...]). n.50; Controparte_2 e CP_3
Con riserva di ulteriormente dedurre, argomentare, produrre e capitolare entro il prefiggendo termine.
Con vittoria di spese e competenza d'avvocato, oltre oneri di legge.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis e previa ogni opportuna declaratoria voler così giudicare:
1. Affidare la figlia minore ERsona 1 ad entrambi in genitori con domiciliazione del medesimo presso la madre non sussistendo motivi gravi da aderire alla richiesta dell'affidamento esclusivo;
2. Il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé ERsona 1 due weekend al mese dalle ore 14,30 del sabato fino alle ore 20,30 della domenica prelevando la minore dal domicilio della madre e ivi riportandola. Il sig. CP 1 potrà vedere e tenere con sé la minore anche infrasettimanalmente, indicando la giornata del mercoledì, dall'uscita della scuola fino alle ore 20,30 accompagnandola presso la casa della madre. ERsona 1 trascorrerà con il padre 15 giorni nel periodo estivo da stabilirsi entro il 31.5. di ciascun anno, il periodo di Pasqua, la Vigilia di Natale ed il Natale, i ponti scolastici ed il compleanno alternativamente con ciascun genitore. Il periodo di vacanza natalizia sarà suddiviso dall'ultimo giorno scolastico fino al 30 dicembre 2015 e dal 31 dicembre al 6 gennaio. Si conviene che il primo periodo di vacanze natalizie ERsona 1 lo trascorrerà con il padre mentre il periodo di
Capodanno con la madre e così in alternanza per i prossimi. Salvo diversi e migliori accordi.
3. Il sig. CP 1 verserà quale contributo al mantenimento per ERsona 1 la somma di € 150,00 mensili omnicomprensive delle spese straordinarie fintanto che il proprio reddito non sarà supportato da un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato.
4. Si chiede il consenso reciprocamente al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé
e per la minore.
IN VIA ISTRUTTORIA si chiede interrogatorio formale delle parti chiedendo il rigetto delle prove istruttorie dedotte dalla ricorrente ritenute inconferenti e superflue alla produzione documentale.
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MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte_1 e Controparte_1 hanno intrattenuto una relazione sentimentale dal 2012 all'ottobre 2023 dalla quale è nata in data [...] ER 1 [...] ha riconosciuta da entrambi i genitori: i genitori di ER 1 non hanno mai convissuto e la minore ha sempre abitato, unitamente alla mamma, presso i nonni materni.
Con ricorso iscritto a ruolo in data 27/02/2024 Parte_1 ha chiesto a questo Tribunale di regolamentare l'esercizio delle responsabilità genitoriale relativamente alla figlia minore e nello specifico ha chiesto l'affidamento esclusivo della figlia minore ERsona_1 con collocamento della stessa presso di sé nell'abitazione dei genitori, la regolamentazione delle modalità di esercizio del diritto di visita in favore del convenuto/padre della minore e la determinazione in euro
300 mensili dell'assegno che il signor CP deve ritenersi obbligato a corrispondere a titolo di contributo per la per il mantenimento della bambina oltre al 50% delle spese extra assegno alla medesima riferibili come da linee guida sottoscritte di 14/11/2017 dal Tribunale di Milano
'ritualmente costituitosi in giudizio, ha chiesto che la minore Controparte_1 venisse affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori con collocamento preferenziale presso la madre, che venisse regolamentata la modalità di esercizio del diritto di visita con la minore e che fosse contenuto in euro 150 mensili omnicomprensive l'assegno che il medesimo doveva ritenersi obbligato a corrispondere alla ricorrente a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore
Le parti sono ritualmente comparse all'udienza del 22 ottobre 2024 dove sono state lungamente sentite dal giudice delegato.
All'esito dell'audizione la difesa del convenuto ha formulato la seguente proposta conciliativa: affidamento condiviso della minore con collocamento prevalente della stessa presso la madre il padre potrà tenere con sé ERsona 1 nel giorno del sabato o della domenica a weekend alternati dalle 10:30 alle 20:30 oltre a un giorno infrasettimanale da concordarsi con la madre o al martedì o al venerdì dall'uscita da scuola fino a prima di cena con riaccompagnamento a casa il padre si impegna a garantire che in occasione delle frequentazioni con ER_ 1 non vi sia la
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compresenza della nuova compagna del padre il padre si impegna a versare per il mantenimento di ER_1 l'importo di euro 150 mensili oltre
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al 50% delle spese straordinarie a far data dal mese di novembre 2024
l'assegno unico rimarrà percepito integralmente dalla madre
La difesa di parte ricorrente aderiva alla proposta di controparte chiedendo che il giudice delegato ratificasse, almeno in via provvisoria, gli accordi raggiunti tra le parti riservandosi di insistere sulle richieste istruttorie formulate previa verifica dell'andamento degli incontri tra padre e figlia.
Il giudice delegato, sentite le parti e i difensori, ritenuto che gli accordi raggiunti all'udienza fossero conformi all'interesse delle minore sia in punto di esercizio della responsabilità genitoriale sia con riferimento al mantenimento della bambina a fronte delle emergenze probatorie disponibili riservando ogni ulteriore valutazione in esito all'indagine che demandava ai servizi sociali territorialmente competenti -prendeva atto dell'accordo raggiunto dalle parti in punto economico e di frequentazione tra padre e figlia e conferiva incarico ai Servizi Sociali del Comune di Milano - competenti in relazione alla residenza del nucleo familiare - di presa in carico senza ritardo del nucleo nonché per lo svolgimento di un'approfondita indagine psicosociale estesa ai rami parentali di ciascuna parte e alla nuova compagna/convivente del padre di riferire in particolare sulle competenze genitoriali, sui rapporti di ciascun genitore con la figlia, sulle condizioni di benessere della minore sentite anche le agenzie educative sul territorio nonché di suggerire le più idonee modalità di esercizio della responsabilità genitoriale e i tempi di frequentazione della minore con il padre provvedendo al contempo anche a regolamentarli diversamente ove ritenuto opportuno nell'interesse della minore nonché a definire le modalità di visita nel periodo delle vacanze natalizie tenuto conto dell'interesse della minore e ha avuto riguardo all'andamento delle indagini
In data 24.2.2025 i servizi sociali del Comune di Milano depositavano la richiesta relazione
All'udienza in prosecuzione ex art. 473bis.21 c.p.c del 19.3.2025 le parti venivano nuovamente sentite dal Giudice delegato che, all'esito della discussione orale dei difensori, adottava i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti anche alla luce della relazione dei Servizi Sociali:
1) affidamento condiviso della minore ERsona_1 con collocamento preferenziale, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre
2) Il padre potrà vedere e tenere con sé ERsona 1 nel giorno del sabato o della domenica, di tutte le settimane, dalle 10.00 alle 19:30 oltre a un giorno infrasettimanale da concordarsi con la madre, o al martedì o al venerdì, dall'uscita di scuola fino a prima di cena con riaccompagnamento a casa. Il padre garantirà che in occasione delle frequentazioni con ER_1 non vi sia la compresenza della nuova compagna del padre;
3) Conferma gli incarichi già conferiti ai servizi sociali del Comune di Milano e in particolare che gli stessi proseguano nel monitoraggio sullo svolgimento degli incontri e affinché supportino in genitori, in caso di contrasto sulle decisioni di maggiore rilevanza - previa audizione degli stessi- nel raggiungimento di decisioni condivise. In caso di contrasto tra i genitori sull'organizzazione delle frequentazioni anche per le vacanze provvederanno a stilare un calendario.
4) Il padre verserà, a titolo di contributo al mantenimento di per il mantenimento di ER 1 con l'importo di € 150,00 mensili importo rivalutabile annualmente secondo indici istat dal novembre 2025 ( base di calcolo novembre 2024), oltre al 50% delle spese straordinarie come da linee guida del Tribunale di Milano
5) l'assegno unico rimarrà percepito integralmente alla madre
Il Giudice delegato, ritenuto di non ammettere le prove dedotte, sulle conclusioni trascritte in epigrafe ha rimesso la causa in decisione
Sulle istanze istruttorie
Condivide il Collegio le considerazioni espresse dal giudice delegato relativamente alla non necessità di assunzione dei mezzi di prova dedotti. Le prove orali articolate dalla parte attrice sono infatti pacifiche (1,4,8,) valutative e contenenti giudizi non demandabili ai testi ( 2,3,6,7 ) irrilevanti (
5,9,) e quindi non possono essere ammesse.
Il materiale probatorio versato in atti consente, infatti, la decisione su tutte le domande come formulate senza che si renda necessaria l'attivazione dei poteri ufficiosi di cui all'art. 473 bis.2 c.p.c.
L'indagine redatta dai Servizi Sociali del Comune di Milano e il quadro rappresentato sia con riferimento alle capacità genitoriali sia con riguardo alla qualità della relazione tra padre e figlia risulta satisfattiva e consente al Collegio di assumere le decisione anche de futuro necessarie per il supporto della relazione tra padre e figlia. Sull'esercizio della responsabilità genitoriale e sul diritto di visita
Con le rassegnate conclusioni parte attrice ha insistito nella richiesta di affidamento esclusivo della figlia minore evidenziando che l'assenza e la scarsa disponibilità del signor CP 1 avuto riguardo alle esigenze anche di carattere burocratico che riguardano ERsona 1 “rende estremamente difficile l'esercizio della responsabilità genitoriale in maniera condivisa”. Orbene ritiene il Collegio che nella fattispecie non sussistano gli elementi per poter derogare al regime ordinario dell'affidamento condiviso dal momento che l'opzione di attribuire ad un genitore in via esclusiva la responsabilità genitoriale non può essere fondato sulla mera condizione di difficoltà nella gestione condivisa da parte dei genitori della responsabilità genitoriale ma deve basarsi su una valutazione di incapacità
/inidoneità di uno dei genitori a ricoprire il ruolo di affidatario. Anche la relazione redatta dai servizi sociali del Comune di Milano non evidenzia indici prognosticamene negativi relativamente all'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale limitandosi ad evidenziare che al momento i signori Tes 1 e CP 1 paiono in difficoltà nell'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale ed in particolare in merito al diritto di visita suggerendo che i genitori intraprendano un percorso di sostegno individuale alla genitorialità volto al superamento delle attuali dinamiche conflittuali e con l'obiettivo di conciliare le differenze parentali. Sottolinea il servizio che al momento appare opportuno incaricare il servizio sociale territorialmente competente di monitorare gli accordi e di regolamentare i tempi di frequentazione della minore con il padre per il tempo necessario al raggiungimento di una maggiore autonomia.
Del resto è risultato del tutto evidente, sia dagli scritti difensivi sia dalle dichiarazioni rese in udienza dalle parti, che il vero contrasto tra i genitori è determinato dalla contrarietà -chiaramente manifestata dalla signora Tes 1 che la figlia minore possa frequentare il padre alla presenza della compagna, oggi moglie, del signor CP sia perché si tratterebbe di persona dal passato e dalla vita non cristallina sia perché il signor Pt_2 avrebbe affrettato i tempi della presentazione e della successiva presenza della sua nuova compagna alla bambina rimanendo insensibile alla richiesta della madre di una gradualità nelle frequentazioni
La stessa Signora ES 1 ha infatti evidenziato (verbale dell'Udienza del 22.10.2024):
Ad ottobre scorso, lui mi ha comunicato la volontà di chiudere la nostra storia e che aveva un'altra relazione con la sua nuova compagna, con cui attualmente convive. Io ho subito informato la bambina della presenza di questa donna. ER Fin dall'inizio gli ho assicurato frequentazioni libere con che vede all'incirca una volta a settimana al pomeriggio dopo scuola, ma senza pernottamenti, perché anche prima raramente ci dormiva, succedeva una volta al mese, comunque quando la bambina voleva poteva restare. va a scuola fino alle 15.3; frequenta la 5' elementare con ottimi risultati e pratica la danza hip-hop, al lunedì o al mercoledì pomeriggio. Io al padre avevo solo chiesto di non inserire da subito la nuova compagna con la figlia ma non appena lui ha ricevuto la lettera del mio avvocato con la richiesta di regolamentare la situazione, ha l'ha trovata a detto che gliel'avrebbe fatta vedere e infatti dal sabato successivo a novembre, casa. La bambina mi ha detto mamma non la volevo ma non potevo strapparmi i capelli io volevo 66
stare con papà". Mia figlia vuole stare con il padre, quando tornava mi diceva questo. Lui ha continuato a fargliela vedere in ogni occasione fino ad aprile;
io gli ho detto che non ero d'accordo ma il padre si disinteressava. Non mi ha dato informazioni su questa donna, so solo che non ha i figli con sé, quello che so l'ho scoperto dai social.
ERPoi lei si è da subito intromessa in malo modo, mi chiamava e mi insultava, lei è subito stata inserita nei nostri rapporti e nella gestione di sono andata a parlargli e me la sono trovata là, lei mi ha dato della madre che non vale niente, mi ha detto che io faccio schifo e che mi voglio riprendere il suo uomo. Da quello che pubblicano su facebook, lei ha due figli ma non sono affidati a lei;
lo so perché hanno pubblicato un post in cui dicono che la loro finalità è di andare a vivere tutti insieme anche con i figli della signora. Fino ad aprile lui ha comunque visto la bambina, a suo piacimento, sempre alla presenza della signora.
Ad aprile 24 quindi mi sono stancata e non gliel'ho fatta più vedere se non in mia presenza."
La motivazioni, ribadite nel corso dell'udienza del 19.3.2025, non possono peraltro indurre a valutazioni differenti costituendo le stesse una ulteriore conferma di una difficoltà nell'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale ma non la sussistenza di comportamenti assolutamente inadeguati ed inidonei da parte del padre tali da giustificare un affidamento monogenitoriale. Dice infatti la signora ES 1 Io gli avevo chiesto il rimborso degli occhiali, del corso di danza e 66
della scuola natura. ER scuola natura ho avuto problemi anche per il consenso su scuola natura: all'inizio mi aveva detto di essere d'accordo, poi quando si è dovuto provvedere alle firme mi ha ER iniziato a dire che lui non era d'accordo e non fidava perché è troppo piccola. Alla fine il ER consenso è stato firmato e è andata. Il pagamento della sua quota non è però intervenuto. ER Faccio presente che il sig. CP non va a prendere a scuola nella giornata infrasettimanale.
Non era presente al colloquio con la scuola sebbene io gli avessi comunicato il giorno e l'ora e poi lui mi avesse assicurato la sua presenza. Si tratta, invero, di difficoltà di gestione della responsabilità genitoriale in maniera condivisa, ma non di comportamenti del padre gravemente pregiudizievoli per la minore e quindi tali da giustificare la richiesta di affidamento esclusivo alla madre.
Debbono quindi essere nella presente sede confermati i provvedimenti temporanei e urgenti adottati nel corso dell'udienza del 19 Marzo 2025 ed in particolare deve prevedersi che la minore sia è affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori con collocamento preferenziale anche ai fini della residenza anagrafica presso la madre;
Quanto alle modalità di frequentazione tra padre e figlia devi prevedersi che il padre potrà vedere e tenere con sé ERsona 1 nel giorno del sabato o della domenica, di tutte le settimane, dalle 10.00 alle
19:30 oltre a un giorno infrasettimanale da concordarsi con la madre, o al martedì o al venerdì, dall'uscita di scuola fino a prima di cena con riaccompagnamento a casa.
Il padre garantirà che in occasione delle frequentazioni con ER_1 non vi sia la compresenza della nuova compagna/moglie.
Ritiene invero questo Collegio, condividendo le indicazioni già date dal giudice delegato, che sia importante consolidare il rapporto tra padre e figlia garantendone una progressione costante nel tempo e assicurare a ER_1 la possibilità di una relazione “privilegiata" con il papà senza la presenza della compagna. Se infatti è indubbio che ER 1 desideri e sia molto felice di incontrare e stare con il papà
e che la medesima non dia dell'attuale moglie del signor CP un giudizio così negativo come riportato dalla signora ES 1 (i servizi sociali riportano che ER 1 ha raccontato di un rapporto con la signora CP_5 definendola simpatica e carina seppure frequentata in poche occasioni )non di meno è indubbio che questa modalità sia l'unica che consente allo stato alla minore una relazione continuativa con il papà.
Nel descritto contesto, peraltro deve prevedersi, la conferma degli incarichi già conferiti ai servizi sociali del Comune di Milano e in particolare che gli stessi proseguano nel monitoraggio sullo svolgimento degli incontri tra padre e figlia e supportino in genitori, in caso di contrasto sulle decisioni di maggiore rilevanza – previa audizione degli stessi per il raggiungimento di decisioni condivise. In caso di contrasto tra i genitori sull'organizzazione delle frequentazioni anche per le vacanze provvederanno a stilare un calendario. Ai servizi sociali viene attribuito il compito di progressivamente ampliare le frequentazioni tra padre e figlia, previa verifica del consolidamento della loro relazione, prevenendo che ER 1 possa stare con il padre a fine settimana alternati dapprima il sabato e la domenica senza pernottamenti e successivamente dalle14,30 del sabato fino alle ore
20,30 della domenica. I servizi regolamenteranno altresì, in caso di mancato accordo tra i genitori, i periodi di frequentazioni per le vacanze natalizie scolastiche ed estive.
Sul mantenimento della minore
Ritiene il Collegio che alla luce di tutte le emergenze processuali debba essere determinato in euro
150 mensili rivalutabili annualmente secondo indici Istat dal novembre 2025 (base di calcolo
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novembre 2024) l'assegno che il convenuto deve ritenersi obbligato a corrispondere all'attrice a titolo di concorso al mantenimento di ER 1 apparendo la misura come qui determinata congrua ed adeguata alle esigenze di mantenimento della minore tenuto conto delle capacità economico reddituali di entrambi i genitori parimenti chiamati al suo mantenimento e agli oneri che sui medesimi incombono.
Dalle dichiarazioni reddituali depositate in atti emerge infatti che per l'anno 2023 (CU 2024) il signor
CP 1 abbia percepito un reddito complessivo lordo di euro 11.352,32 (3.241,42 +2.627,54
+5.483,36) laddove per l'anno 2022 ( modello 730/2023) la signora ES_1 risulta aver percepito un reddito complessivo di euro 11.033 oltre all'importo annuo di euro 2658 a titolo di assegno unico.
Il sig. CP lavora con contratto a tempo determinato dal 04.09.2024 al 06.06.2025 come autista per il trasporto del vitto per le mense scolastiche con la società Nordika Soc. Coop con uno stipendio mensile di € 870,00 e deve sostenere l'onere per la locazione dell'immobile ove vive pari a € 560,00 circa ( come risulta dalle produzioni in relative alle mensilità di marzo e aprile 2024), con la conseguenza che l'assegno risulta adeguato e sostenibile in ragione dell'età della minore e della attuali disponibilità economiche dell'obbligato che non dispone di un lavoro stabile e tempo indeterminato.
Sulle spese di lite. Atteso l'esito del giudizio, considerata l'assenza di attività istruttoria le spese processuali debbono devono essere compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
7494 del 2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Affida la minore ERsona_1 in maniera condivisa ad entrambi i genitori con collocamento preferenziale, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre
2. Dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé ERsona_1 nel giorno del sabato o della domenica, di tutte le settimane, dalle 10.00 alle 19:30 oltre a un giorno infrasettimanale da concordarsi con la madre, o al martedì o al venerdì, dall'uscita di scuola fino a prima di cena con riaccompagnamento a casa. Il padre garantirà che in occasione delle frequentazioni con ER 1 non vi sia la compresenza della nuova compagna del padre;
3. Conferma gli incarichi già conferiti ai servizi sociali del Comune di Milano e in particolare che gli stessi proseguano nel monitoraggio sullo svolgimento degli incontri tra padre e figlia e affinché supportino in genitori, in caso di contrasto sulle decisioni di maggiore rilevanza - previa audizione degli stessi- nel raggiungimento di decisioni condivise. In caso di contrasto tra i genitori sull'organizzazione delle frequentazioni anche per le vacanze provvederanno a stilare un calendario. Ai servizi sociali viene attribuito il compito di progressivamente ampliare le frequentazioni tra padre e figlia, previa verifica del consolidamento della loro relazione prevedendo che ER 1 possa stare con il padre a fine settimana alternati dapprima il sabato e la domenica senza pernottamenti e successivamente dalle 14,30 del sabato fino alle ore 20,30 della domenica. I servizi regolamenteranno altresì, in caso di mancato accordo tra i genitori, i periodi di frequentazioni per le vacanze natalizie scolastiche ed estive.
4. Il padre verserà, a titolo di contributo al mantenimento di per il mantenimento di ER_1,in via anticipata ed entro il 5 di ogni mese, l'importo di € 150,00 mensili -importo rivalutabile annualmente secondo indici istat dal novembre 2025 (base di calcolo novembre 2024), oltre al 50% delle spese straordinarie come da linee guida del Tribunale di Milano da intendersi qui integralmente ritrascritte. L'assegno unico verrà percepito integralmente alla madre.
5. Compensa tra le parti le spese di lite
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai Servizi sociali del Comune di Milano
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 26.3.2025
Il Presidente rel est.
Dott. Laura Maria Cosmai